Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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T.A.R. SICILIA,
Catania, Sez. II, 13 marzo 2006, n. 400
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA
SEZIONE STACCATA DI CATANIA, SEZIONE SECONDA
N. 0400/06 Reg. O.C.I
N. 5490/04 Reg. Gen.
Composto dai sig.ri Magistrati:
-Dott. Italo VITELLIO Presidente
-Dott.ssa Gabriella GUZZARDI Consigliere
-Dott.ssa Paola PULIATTI Consigliere Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 5490 del 2004 R.G. proposto dalla H3G S.p.A. in persona
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’ Avv.
Libertini Mario e dall’Avv. Bonura Harald, elettivamente domiciliata presso lo
studio del primo in Catania, via Toselli n. 40;
CONTRO
Comune di Adrano, in persona del Sindaco pro-tempore,
rappresentato e difeso dall’Av. Rosario Calanni, presso il cui studio è
elettivamente domiciliato, in Catania, via V. Giuffrida, 37;
Per l’annullamento
-dell’ordinanza sindacale n. 108 del 27.9.2004 di sospensione dei lavori
relativi alla realizzazione di una stazione radio base in via U. la Malfa;
-di tutti gli atti connessi, presupposti o consequenziali.
nonché per l’eventuale risarcimento dei danni.
Visti tutti gli atti di causa;
Designato relatore per la pubblica udienza del 13 dicembre 2005 il Consigliere
Dott.ssa Paola Puliatti;
Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
La ricorrente società ha presentato in data 4.6.2004 denuncia di inizio attività
per la realizzazione di un impianto di telefonia mobile sul lastrico solare di
un edificio sito in via U. La Malfa n. 13, ai sensi dell’art. 87 D.lgs 259/2003.
Nonostante secondo la ricorrente si fosse formato silenzio assenso sull’istanza
autorizzatoria ex art. 87, comma 9, cit. e nonostante che l’A.R.P.A. avesse
rilasciato il proprio parere favorevole in data 13.7.2004, il Sindaco ha
adottato il provvedimento di sospensione dei lavori impugnato, con la seguente
motivazione: “..occorre stabilire univocamente l’assenza di specifici effetti
dannosi per la salute umana, evitando connesse situazioni di pericolosità..
(omissis)”.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:
1. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 50 e 54 D.lgs n. 267/2000
(testo unico degli enti locali) come recepito in Sicilia. Incompetenza. Eccesso
di potere per sviamento. Motivazione incongrua.
Il provvedimento contingibile ed urgente è stato adottato in carenza dei
presupposti, in carenza di istruttoria e privo di un termine di efficacia.
L’ordinanza di sospensione dei lavori è un atto tipico previsto dall’art. 4
della l. 47/1985, come recepito dall’art. 2 della lr. N. 37/1985, con
determinati presupposti e un termine di efficacia. La stazione base aveva
ottenuto il parere favorevole dell’ARPA e, pertanto, doveva ritenersi concluso
positivamente l’esame circa l’assenza di pericolosità per la salute pubblica.
2. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 117 Cost..Violazione e/o falsa
applicazione della l. n. 36/2001 del D.M. n. 381/1998 e del D.lgs n. 259/2003.
Incompetenza.
Il Comune ha esercitato competenze in materia di tutela della salute per legge
riservate allo Stato. Rispetto alle norme statali non vi è potere di deroga da
parte della Regione o dei Comuni, ma solo di integrazione.
3. Violazione dell’art. 7 della l. 241/1990, come recepita dalla l.r. 10/1991.
eccesso di potere per omessa o carente attività istruttoria e per manifesta
illogicità.
E’ mancata la comunicazione di inizio del procedimento.
Da ultimo, la società ricorrente avanza domanda di risarcimento dei danni.
Resiste in giudizio il Comune intimato.
All’udienza pubblica del 13 dicembre 2005 il ricorso è stato trattenuto per la
decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
-Fondato è il motivo col quale si lamenta la violazione e/o falsa applicazione
degli artt. 50 e 54 D.lgs n. 267/2000 (testo unico degli enti locali) come
recepito in Sicilia, nonché la motivazione incongrua del provvedimento
impugnato.
L’art. 50, comma 5, del T.U. degli Enti Locali dispone che in caso di emergenze
sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze
contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della
comunità locale. L’art. 54, comma 2, aggiunge che le ordinanze contingibili e
urgenti sono adottate al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che
minacciano l’incolumità dei cittadini.
Nella fattispecie l’ordinanza sindacale impugnata è motivata con riferimento
alle “fortissime tensioni o proteste” a seguito di manifestazioni e nota di
protesta di cittadini; nonché con riferimento alla esigenza di “stabilire
univocamente l’assenza di specifici effetti dannosi per la salute umana evitando
connesse situazioni di pericolosità”.
Quanto al primo punto, le manifestazioni popolari e la nota di protesta non
sembra assurgano nel provvedimento impugnato a circostanza di fatto di tale
gravità da assumere di per se sola il valore di una minaccia alla sicurezza
pubblica. Almeno, non vi è traccia di simile valutazione e apprezzamento di
siffatta minaccia nel provvedimento.
Quanto a secondo profilo della motivazione, il provvedimento impugnato ignora
che con parere dell’A.R.P.A. del 20 luglio 2004 prot. 20281 il progetto è stato
valutato compatibile “con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli
obiettivi di qualità stabiliti in relazione al disposto della l. 22.2.2001, n.
36 e relativi provvedimenti di attuazione”. Nessuna menzione è fatta nel parere
dell’ARPA della presenza di altre antenne nella zona e del possibile cumulo di
potenziale nocivo che deriverebbe dall’installazione della nuova antenna UMTS.
Se il Comune avesse voluto escludere il dubbio circa il pericolo della
cumulabilità degli effetti delle emissioni elettromagnetiche del nuovo impianto
con quelli delle antenne già esistenti, avrebbe dovuto compiere adeguata
istruttoria al riguardo e alla luce di dati certi sospendere poi i lavori di
esecuzione dell’opera.
I provvedimenti contingibili e urgenti, infatti, possono essere emanati non solo
per rimediare ai danni che si sono già prodotti, ma anche per evitare che
determinati pregiudizi si verifichino, in base però ad una valutazione
probabilistica caratterizzata da un certo grado di consistenza e fondata su
cognizioni tecnico-scientifiche attendibili (T.A.R. Veneto, sez. III, 28
novembre 2001, n. 4131).
Si presuppone, inoltre, la necessità di provvedere, con immediatezza, in ordine
a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile, cui sia impossibile far
fronte con gli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento e occorre
l'esistenza, oltre che la sua puntuale indicazione nel provvedimento impugnato,
di una situazione di pericolo, quale ragionevole probabilità che accada un
evento dannoso, nel caso in cui l'Amministrazione non intervenga prontamente.
Pertanto, ai sensi dell’art. 54 comma 2, d.lg. n. 267 del 2000, il collegamento
con le esigenze di protezione dell'igiene e della salute pubblica costituisce
presupposto necessario per giustificare il ricorso al potere ordinatorio, ma non
sufficiente, ove non sussistano gli ulteriori particolari requisiti di urgenza
e, quindi, di pericolo per la pubblica incolumità. (T.A.R. Emilia Romagna Parma,
10 gennaio 2003, n. 1)
Presupposto, dunque, per il legittimo esercizio del potere di ordinanza
contingibile e urgente la necessità di provvedere con immediatezza in ordine a
situazioni di natura eccezionale e imprevedibile, cui non si potrebbe far fronte
col ricorso agli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento (Consiglio
Stato, sez. V, 2 aprile 2003, n. 1678).
Nella fattispecie non si ravvisa alcuna situazione di eccezionalità e
imprevedibilità che giustifichi l’esercizio del potere di ordinanza contingibile
e urgente; ben avrebbe potuto il comune accertare mediante istruttoria o nuovo
parere da richiedere all’ARPA se la presenza di più fonti di emissione
elettromagnetica rappresentassero un concreto pericolo a causa del cumulo di
effetti dannosi e successivamente determinarsi.
Conclusivamente, il ricorso va accolto.
Le spese si compensano tra le parti, in considerazione della novità della
questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - sezione staccata di
Catania (Sez. seconda) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla
il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella Camera di consiglio del 13 dicembre 2005.
L’ESTENSORE
Dr.ssa Paola Puliatti
IL PRESIDENTE
Dr. Italo Vitellio
Depositata in Segreteria il 13 marzo 2006
1) Inquinamento elettromagnetico – Stazioni radio base – Ordinanza contingibile e urgente di sospensione dei lavori – Presupposti – Individuazione - Carenza – illegittimità. In materia di inquinamento elettromagnetico, l’esercizio del potere d’ordinanza contingibile e urgente per la sospensione dei lavori di realizzazione di una stazione radio base deve essere giustificato da una situazione di pericolo non altrimenti fronteggiabile, in base ad una valutazione probabilistica caratterizzata da un certo grado di consistenza e fondata su cognizioni tecnico-scientifiche attendibili, dall’eccezionalità e dall’imprevedibilità di cui agli artt. 50 e 54 D.lgs n. 267/2000. Ne consegue l’illegittimità di un’ordinanza emanata sul presupposto di proteste e manifestazioni di cittadini, che non sia preceduta da un’istruttoria volta a verificare se la presenza di più fonti di emissione elettromagnetica rappresenti un concreto pericolo a causa del cumulo di effetti dannosi. Pres. Puliatti, Est. Vitiello – H. sp.a. (avv.ti Libertini e Bonunra) c. Comune di Adrano (avv. Calanni) - T.A.R. CATANIA, Sez. II - 13 marzo 2006, n. 400
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