Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
Copyright © Ambiente Diritto.it
T.A.R. SICILIA,
Palermo, Sez. I, 19 Gennaio 2006, Sentenza n. 158
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA SICILIA,
SEZIONE PRIMA
N. 158-06 Reg. Sent.
N. 1036 Reg. Gen.
ANNO 2005
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1036/2005 Sezione Prima, proposto da: Società Trapas s.r.l. con sede in Petrosino (pr. Trapani), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Immordino e Giovanni Immordino, presso lo studio dei quali in Palermo, via Libertà n.171, è elettivamente domiciliato,
C O N T R O
- l’Assessorato regionale Territorio e Ambiente, in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall’Avvocatura dello Stato presso
i cui uffici di Palermo di Via Alcide De Gasperi n.81 è domiciliato ope legis;
PER L’ANNULLAMENTO (previa sospensione)
- del decreto n.114 del 23 febbraio 2005 con il quale il Dirigente del servizio
3 – Tutela dell’inquinamento Atmosferico, Elettromagnetico, Acustico e rischio
Ambientale dell’Assessorato intimato, nell’autorizzare ex art.15 del D.P.R. n.203/88
la Società ricorrente alle emissioni di fumi in atmosfera con l’installazione
dei punti di emissione denominati E41,E42, ed E43, per l’effetto
dell’ampliamento dell’impianto esistente derivante dall’attività di essiccazione
della vinaccia d’uva, ha tuttavia imposto limiti e prescrizioni di cui al D.M.5/2/1998,
in luogo di quelli previsti dal DCPM 8/3/2002, e dal D.P.R. n.203/88 per gli
essiccatoi.
Visto il ricorso, notificato in data 22/04/2005 e depositato in data 06.06.2005,
con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione dell’Amministrazione intimata e le successive
memorie;
Vista l’ordinanza n.226 del 21/06/05, con la quale è stata disposta una
verificazione, eseguita in data 02/08/2005;
Vista la successiva ordinanza n.332 del 26/09/2005, con la quale è stata
disposta una integrazione della verificazione: ordinanza eseguita in data
15/11/2005;
Vista la memoria conclusiva di parte ricorrente e i documenti alla stessa
allegati;
Designato relatore alla camera di consiglio del 02 dicembre 2005 il Referendario
Dr. Roberto Valenti;
Udito l’Avv.to G. Immordino per la parte ricorrente e l’Avv.to dello Stato G. La
spina per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
La ricorrente Trapas s.r.l. è una azienda che opera nel settore della
lavorazione dei prodotti vitivinicoli e nella produzione dei suoi derivati, con
particolare riferimento alla a) lavorazione dell'uva per la produzione del mosto
muto e vino; b) lavorazione delle vinacce per la produzione del vinello; c)
lavorazione delle fecce per l'ottenimento dell'alcol grezzo; d) distillazione
del vino; e) stoccaggio di alcol-invecchiamento di acquavite; f) distillazione
delle vinacce per la produzione di grappa. Per dette attività la stessa Azienda
è in possesso delle necessarie autorizzazioni regionali per gli scarichi in
atmosfera.
La stessa intende procedere ad una ristrutturazione del reparto di lavorazione
della vinaccia, attraverso la realizzazione di nuovo impianto di essiccazione
della stessa (e relativo trattamento dei fumi) per ottenerne il vinacciolo e la
buccetta, quest'ultima da riutilizzare anche quale combustibile naturale per
auto alimentare lo stesso processo di essiccazione.
Ciò posto, premette parte ricorrente di avere avanzato richiesta ai competenti
organi regionali in ordine alle autorizzazioni necessarie, in quanto il
materiale in parte qua, ricavato dal ciclo produttivo interno, dopo un processo
di separazione in atti meglio descritto, rientrerebbe nel novero delle biomasse
vegetali da poter utilizzare come combustibile ai sensi del D.P.C.M. 8/3/2002,
con gli indici di emissione ivi previsti che risultano meno stringenti rispetto
a quelli disciplinati dal D.M. 5/02/1998 in tema di riciclo di rifiuti..
Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, parte
ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento
indicato in narrativa , con cui l’Amministrazione intimata ha concesso
l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera provenienti dalla modifica
dell’impianto esistente, subordinandola tuttavia ai più rigorosi limiti di cui
al D.M. 5/2/98 e D.P.R.203/98 in luogo di quelli previsti dal D.P.C.M. 8/3/2002,
come da richiesta avanzata.
Il ricorso risulta affidato alle seguenti censure:
1. Violazione e falsa applicazione dell’art.3, punto N9 del D.P.C.M. 8 marzo
2002 e relativo allegato III, punto E), come modificato dal D.P.C.M. 8/10/2004
art.1 punto 3 – Erroneità manifesta, illogicità manifesta.
2. Violazione e falsa applicazione dell’art.6 comma 1 lett.A) D.Lgs 22/1997, del
D.M. 5/2/1998, del D.P.C.M. 8 marzo 2002, del D.M. 12 luglio 1990, dell’art.3
comma 2 del D.P.R. 203/1988 – Erroneità manifesta, illogicità.
Ha chiesto parte ricorrente l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento
impugnato nonché, in via istruttoria, disporsi – occorrendo – verificazione al
fine di accertare in concreto la natura dei processi lavorativi in argomento,
siccome rientranti nella previsione della disposizione regolamentare della cui
mancata applicazione questi si duole. Con vittoria di spese, competenze ed
onorari.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del
gravame, siccome infondato.
Con ordinanza n.226 del 21/6/2005 è stata disposta una verificazione istruttoria
ai fini di cui in premessa. Ordinanza eseguita in data 2/8/2005 dall’Istituto
Agrario di S. Michele all’Adige, Ente funzionale della Provincia Autonoma di
Trento, all’uopo onerato.
Con memoria in termini, l’Amministrazione resistente ha contestato il risultato
della verificazione eseguita, insistendo per il rigetto del gravame.
Con ordinanza n.332 del 15.11.2005, è stata disposta una integrazione della
verificazione già disposta, onerando il medesimo Ente anche in relazione alle
osservazioni e conclusioni della Amministrazione regionale intimata. Detta
ordinanza è stata eseguita in data 15.11.2005.
In prossimità della presente adunanza camerale, parte ricorrente ha depositato
memoria con cui, contestando anche il profilo della mancato contraddittorio,
censura le conclusioni cui perviene l’Istituto verificatore in sede di
integrazione di verificazione – siccome diverse da quelle già formulate a
seguito della prima ordinanza – ed allegando, a supporto della propria tesi
difensiva, una perizia di parte.
L’Avvocatura dello Stato non ha controdedotto sul punto.
D I R I T T O
Ritiene, in via preliminare, il Collegio che il giudizio possa essere definito
con sentenza in forma semplificata emessa ai sensi dell'art. 26 L. 6.12.1971 n.
1034, siccome modificato dall'art. 9 L.21.07.2000 n. 205, in esito alla camera
di consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare, attesa la mancata
opposizione delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale
evenienza, ed atteso altresì l’ampio compendio istruttorio, che non necessita di
ulteriori integrazioni, acquisito con le verificazioni disposte, le memorie di
parte ed i relativi allegati.
1. Con il primo motivo di censura parte ricorrente lamenta l’illegittimità del
provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione del D.P.C.M.
08/03/2002.
La censura è fondata, per le considerazioni di cui appresso, ed assorbente
rispetto agli ulteriori motivi di gravame.
Occorre premettere, per una migliore comprensione della questione sottoposta al
Collegio, che in specie si controverte della mancata applicazione del D.P.C.M.
08/03/2002 nella parte in cui individua, quale combustibile da poter utilizzare
per uso industriale, anche le biomasse vegetali; con particolare riferimento al
“materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica dei
prodotti agricoli” (all.3, lett.E D.P.C.M. 08/03/2002 n.23959, nel testo
modificato dal D.P.C.M. 08/10/2004).
In particolare l’oggetto della materia del contendere va circoscritto
essenzialmente alla riconducibilità o meno dei raspi, delle buccette e dei
vinaccioli, provenienti dal ciclo produttivo dell’azienda ricorrente, ed
ottenute per mezzo di un processo di separazione in atti descritto, tra le
biomasse vegetali che il D.P.C.M. 08/03/2002 n.23959 (siccome modificato dal
D.P.C.M. 08//10/2004) annovera tra i combustibili da poter riutilizzare ai fini
produttivi, secondo i parametri di emissione di cui allo stesso D.P.C.M. in
argomento.
Costituisce punto controverso della questione, quindi, l’esatta natura del
processo di lavorazione-estrazione della buccetta dalla matrice “vinaccia
esausta”. Sostiene l’Amministrazione resistente che “la vinaccia esausta,
utilizzata come combustibile, subisce preventivamente un processo di estrazione
con acqua e una disalcolazione”. Ciò posto, ritiene l’Amministrazione intimata
che l’estrazione di un soluto (sostanze organiche ed idrorganiche idrosolubili)
con un solvente (acqua) non può ascriversi alla previsione normativa della cui
mancata applicazione parte ricorrente si duole.
Ed invero con il provvedimento oggetto di gravame, l’Amministrazione regionale,
pur autorizzando l’emissioni in atmosfera a seguito della ristrutturazione
dell’impianto di lavorazione, ha ritenuto di non poter consentire in specie
l’applicazione del D.P.C.M. 08/03/2002 “considerato che i processi descritti (…)
nulla hanno a che vedere con processi esclusivamente meccanici, come, invece,
presupposto nel parere della C.P.T.A. di Trapani, bensì si configurano come
processi chimici e chimico-fisici”.
2. Con ordinanza N. 226 del 21 giugno 2005 è stata quindi disposta una
verificazione tecnica tendente ad accertare: A) se il processo di lavorazione e
la successiva essiccazione delle vinacce esauste, derivanti del ciclo produttivo
interno dell'azienda, possa ascriversi ad un'attività di lavorazione
esclusivamente meccanica del prodotto agricolo, con particolare riguardo ai
differenti processi di lavorazione cui sono sottoposte rispettivamente le
vinacce semifermentate e le vinacce fermentate; B) se le buccette, derivanti dal
processo di lavorazione ed essiccazione delle vinacce, in quanto riutilizzate
quale combustibile per auto alimentare il processo di essiccazione, rientrino
nella categoria delle biomasse vegetali ai sensi del D.P.C.M. 08/03/2002 e
ss.mm.ii.
3. L'Ente verificatore, individuato nell'Istituto Agrario di San Michele
all'Adige - ente funzionale della Provincia Autonoma di Trento – con nota del
02/08/2005 ha positivamente riscontrato entrambi i quesiti premettendo che il
significato di “lavorazione esclusivamente meccanica” è da intendersi in senso
alquanto generale come trattamento tenuto con macchine, non ostando che con esso
si possa favorire o dar corso ad una processo/trattamento da valutarsi nel
complesso come esclusivamente fisico. Facendo propria la definizione utilizzata
dalla CTI Energia e Ambiente, in atti allegata, ha altresì precisato che per
“trattamento chimico” deve essere inteso qualsiasi trattamento, diverso da un
semplice trattamento meccanico, che comporti l'aggiunta di sostanze chimiche al
processo, che non siano aria, acqua e la materia oggetto del trattamento.
3.1 Quanto al primo quesito, in particolare, il verificatore ha quindi
evidenziato che in specie, e per quanto qui interessa, si realizza “una
movimentazione meccanica della vinaccia in presenza di un fenomeno fisico
definito di dilavamento ed in associazione ad un processo fisico naturale, qui
accelerato, come l'essiccazione, per poi essere sottoposta meccanicamente alla
separazione della buccetta, oltre che dei raspi e dei vinaccioli”.
Il trattamento cui è sottoposta la matrice vinaccia, attraverso la lavatura ed
estrazione di liquidi (…) per ottenere la buccetta da adoperare quale
combustibile, avviene quindi senza alcun rapporto di sostanze chimiche (tipo
solventi - ma con esclusione dell'acqua - o additivi) che possono dar luogo alla
formazione, nella stessa matrice originaria, di sostanze potenzialmente
pericolose per l'uomo e l'ecosistema. Il successivo processo di essiccazione
della materia ottenuta viene semplicemente accelerato attraverso una corrente
d'aria calda che intensifica un processo naturale: processo che anche a
temperature massime prossime 100°, non modifica la matrice dei suoi componenti
principali - esclusa l'acqua -.
3.2 Quanto al secondo quesito, ritiene il verificatore che effettivamente le
buccette - tra l'altro preventivamente essiccate - rientrino nella categoria
delle biomasse vegetali da riutilizzare quali combustibili ai sensi del D.P.C.M.
8/03/2002. Non manca di evidenziare altresì che, proprio come biomasse, le
buccette possono essere utilizzate - così purificate - anche per un impiego
nell'alimentazione zootecnica.
4. Le argomentazioni illustrate sono condivisibili dal Collegio e non revocabili
in dubbio, malgrado le ulteriori conclusioni cui perviene lo stesso Ente
verificatore in sede di integrazione istruttoria.
4.1 Invero con ordinanza n.322 26/09/2005 il Collegio ha disposto una
integrazione istruttoria alla luce dei rilievi contenuti nelle controdeduzioni
della Amministrazione resistente, di cui alla nota n.54593, depositata
l'adunanza camerale del 22/09/2005, con particolare riferimento: A) alle
osservazioni sui processi tecnici; B) alla natura della biomassa vegetale
proveniente del ciclo produttivo dell'azienda ricorrente; C) alle conclusioni
cui perviene nella stessa amministrazione. In detta nota l'Amministrazione
regionale si sofferma sull'ambito normativo: in specie, l'unica normativa
applicabile sarebbe il D.M. 05/02/1998, all.2, suballegato1, punto 3, che detta
le norme tecniche di riferimento per la combustione del materiale testualmente
denominato “vinaccia esausta e buccette” (proveniente da attività di
distillazione). La successiva disciplina derivante dal D.P.C.M. 08/03/2002
troverebbe unicamente applicazione per i materiali genericamente definiti scarti
vegetali, con la precisa scriminante, tuttavia, che essi provengano da
trattamenti esclusivamente meccanici, in specie non riscontrabili. Inoltre,
l'Amministrazione regionale accusa la valenza scientifica della stessa
definizione di "trattamento chimico" proposta dal Comitato Termotecnico Italiano
(CTI) ed utilizzata dal primo verificatore.
L'ordinanza di cui in narrativa è stata eseguita in data 15/11/2005.
4.2 Preliminarmente, il Collegio ritiene sostanzialmente superabili le censure
mosse da parte ricorrente sulla inutilizzabilità del supplemento istruttorio a
causa del mancato contraddittorio: l'Istituto onerato avrebbe proceduto senza
convocare, informare e, comunque, consentire alcun contraddittorio alla
ricorrente. Invero lo stesso ricorrente ha potuto comunque depositare nei
termini compiuta memoria difensiva, con allegata perizia tecnica di parte, con
cui controdeduce alle conclusioni dell’ente verificatore.
4.3 Ciò posto ritiene il Collegio di poter solo in parte condividere le
conclusioni acquisite con l’integrazione istruttoria in premessa. In primo luogo
appaiono condivisibili le argomentazioni svolte in ordine alla valenza
"scientifica” o meno della definizione di trattamento chimico. In specie la
definizione utilizzata appare coerente, ragionevole e giustificata con il
contesto cui inerisce: infatti l'utilizzo del solvente acqua, utilizzata per la
lavorazione della vinaccia fermentata o semi fermentata, ovvero l'utilizzo
dell'aria per la lavorazione della stessa ai fini del processo di essiccamento,
non può essere ritenuto pericoloso ai fini della successiva combustione del
prodotto trattato. Né e stata dimostrata in specie la sussistenza di ulteriori
reazioni chimiche nocive che possano alterare la natura del prodotto ottenuto,
per il quale si renda necessario un ulteriore “costo ecologico” in relazione al
reimpiego quale combustibile: le diverse argomentazioni utilizzate
dall’Amministrazione resistente, tendenti a dimostrare la natura di “reagente”
del solvente acqua in quanto ad esempio produce la reazione chimica della
ruggine nel ferro, appare alquanto semplicistica e, comunque non pertinente alla
fattispecie in esame.
In altri termini, anche in sede di supplemento istruttorio, e differentemente da
quanto posto a fondamento del decreto gravato, è stata esclusa la natura chimica
e/o fisico-chimica dei processi di lavorazione della vinaccia esausta per
l'estrazione della buccetta da reimpiegare quale combustibile nel medesimo
contesto produttivo.
5. Tuttavia, differentemente dalla prima verificazione, in sede di supplemento
istruttorio l’Istituto onerato ha evidenziato che i processi tecnici utilizzati
dall’azienda ricorrente sono definibili, invero, come “processi termici di
trasferimento di massa per trascinamento”, ed in quanto tali ascrivibili ai
processi di tipo "fisico" piuttosto che a "trattamenti meccanici".
L'assunto, così formulato, deve essere disatteso per le conclusioni cui conduce,
in quanto incongruo rispetto alle stesse premesse da cui muove lo steso
verificatore (anche in sede di supplemento istruttorio) ed attesa altresì la
ratio della normativa in questione, la cui corretta interpretazione spetta
all’interprete, e di cui appresso. D’altronde costituisce punto incontroverso,
anche in sede di supplemento istruttorio, che “i processi tecnici impiegati
dall’Azienda ricorrente sono idonei a ridurre la pericolosità ambientale
rispetto al materiale vegetale non trattato”.
Come da parere tecnico-scientifico pro veritate prodotto da parte ricorrente,
che il Collegio ritiene di poter condividere sul punto, i trattamenti fisici
costituiscono una famiglia più ampia di quelli meccanici: tuttavia trattamenti
fisici e trattamenti chimici sono di difficile distinzione in una molteplicità
di casi, ove non opportunamente contestualizzati. Considerato che è stato
ribadito, anche in sede di supplemento istruttorio, che nel caso in esame non si
è in presenza, comunque, di trattamenti chimici tout court, si conviene che
l’uso dell’acqua quale solvente (non reagente) per la lavatura della matrice
vinaccia e per l’eliminazione dei residui può ascriversi alla meccanica dei
fluidi.
E’ quindi da condividere, in quanto empiricamente corrispondente con la comune
esperienza, la prospettazione di parte ricorrente secondo cui le vinacce
provengono dalla semplece spremitura dell’uva, previa separazione dei raspi. I
successivi trattamenti cui viene sottoposta la matrice, e qualificati da ultimo
come trattamenti fisici, in realtà non comportano, per il solo utilizzo
dell’acqua e/o vapore, alcun cambiamento di stato della materia da estrarre: i
relativi processi sono quindi da considerare come di “natura meccanica” o
“esclusivamente meccanica”.
6. Ritiene quindi il Collegio, anche alla luce della esatta individuazione della
ratio sottesa alla normativa in argomento, siccome differente da quella di cui
al D.M. 05/02/1998, che la dizione “lavorazione esclusivamente meccanica del
prodotto agricolo” vada correttamente interpretata non in senso stretto bensì in
senso lato, siccome volta ad escludere quelle biomasse vegetali per la cui
estrazione/lavorazione intervenga un ulteriore “fattore” inquinante
significativo (id est: reazione chimica ulteriore o cambiamento di stato) che
debba comportare, necessariamente, un relativo costo ecologico. Diversamente
opinando, e considerata l’elencazione di cui al citato allegato III D.P.C.M.
8/3/2002, per certi aspetti - e per quanto di ragione - pedissequa rispetto a
quella di cui al D.M. 05/02/1998, la normativa in argomento non troverebbe quasi
mai applicazione.
6.1 Con il D.P.C.M. 08/03/2002, e differentemente dal D.M. 05/02/1998, si è
inteso infatti regolamentare ed incentivare il ricorso a trasformazioni
tecnologiche finalizzate ad un tempo al risparmio energetico e al rispetto per
l’ambiente: le biomasse combustibili, individuabili sulla scorta di detti
obiettivi nell’allegato III del regolamento in narrativa, che costituiscono una
fonte energetica alternativa e rinnovabile, con positivi risvolti anche in tema
ambientale, contribuendo a ridurre la quantità delle biomasse destinate alle
discariche ed il ricorso alle più inquinanti materie prime derivanti da
idrocarburi. La riconosciuta idoneità a ridurre la pericolosità ambientale,
rispetto alla biomassa non trattata, giustifica in specie la più favorevole
disposizione regolamentare in tema di emissioni, richiesta dal ricorrente.
7. Ed invero, le argomentazioni appena svolte trovano il conforto nella modifica
apportata da ultimo con il D.P.C.M. 08/10/2004 con cui, tra l’altro, e come
puntualmente sottolineato da ultimo dalla soc. ricorrente, è stata introdotta la
lett.f) al precedente elenco delle biomasse vegetali da poter utilizzare come
combustibile, di cui all’allegato III D.P.C.M. 08/03/2002, più volte richiamato.
Annoverando ora tra le biomasse vegetali anche la sansa di oliva disoleata (già
inclusa unitamente alle vinacce esauste tra gli scarti vegetali di cui al D.M.05/02/1998
all.2 – suballegato 1 – punto 3) ottenuta dal trattamento della sansa vergine
con n-esano (solvente chimico), è stato necessario specificare ulteriormente la
natura del trattamento che ne consente il riutilizzo (o l’ulteriore utilizzo)
come biomassa combustibile. Appare condivisibile l’assunto che, consentendo di
annoverare tra le biomasse vegetali la sansa disoleata trattata con un fattore
univocamente riconosciuto come chimico, quale l’esano, purché la stessa sansa
sia sottoposta a trattamento termico presso il medesimo impianto, risulterebbe
incongruo non consentire di annoverare tra le stesse biomasse vegetali, di cui
al medesimo allegato, le vinacce esauste trattate, per l’estrazione della
buccetta, solo con acqua (solvente non reagente chimicamente con la matrice) ed
aria calda. Come peraltro sottolineato dalla perizia di parte, allegata alla
memoria conclusiva del ricorrente, il trattamento fisico, così come definito dal
verificatore in sede di integrazione istruttoria, può essere ricompresso,
appunto, nell’ampio genere dei procedimenti della meccanica dei fluidi e quindi
rientrante in una accezione in senso lato della disposizione regolamentare in
narrativa.
Alla stregua delle argomentazioni fin qui svolte il ricorso risulta quindi
fondato in relazione al primo ed assorbente motivo di gravame, per cui va
accolto e, per gli effetti, va annullato il provvedimento impugnato, salvi gli
eventuali ulteriori provvedimenti di competenza dell’Amministrazione.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese
fra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, accoglie il
ricorso in epigrafe nei sensi precisati in motivazione e, per l’effetto, annulla
il provvedimento impugnato, salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti di
competenza dell’Amministrazione-------------------------------------
Spese compensate.-----------------------------------------------
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.-----------------------------------------------------------
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 02 dicembre 2005, con
l'intervento dei Sigg.ri Magistrati:-------------
- Giorgio Giallombardo - Presidente
- Salvatore Veneziano - Consigliere
- Roberto Valenti - Referendario Estensore
Angelo Pirrone, Segretario.
Depositata in Segreteria il 19/01/2006
Il Segretario
I.B.
1) Rifiuti – Energia – Inquinamento - D.P.C.M. 08/03/2002 e succ. mod. – Vinacce esauste – Natura – Biomasse vegetali – Utilizzazione quale combustibile a fini produttivi – Limiti di emissione – Sono quelli di cui al D.P.C.M. 08/03/2002 più favorevoli rispetto a quelli di cui al D.M. 05/02/2002 – Ratio. Le vinacce esauste trattate solo con acqua e ara calda rientrano nel concetto di biomasse vegetali di cui al D.P.C.M. 08/03/2002, con particolare riferimento alla definizione “materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica dei prodotti agricoli, di cui all’all. 3, lett. E, nel testo modificato dal D.P.C.M. 08/10/2004. Vanno annoverate pertanto tra i combustibili da poter riutilizzare a fini produttivi, secondo i parametri di emissione di cui al D.P.C.M. 08/03/2006 stesso. La dizione “lavorazione esclusivamente meccanica del prodotto agricolo” va infatti correttamente interpretata non in senso stretto bensì in senso lato, siccome volta ad escludere quelle biomasse vegetali per la cui estrazione/lavorazione intervenga un ulteriore “fattore” inquinante significativo (id est: reazione chimica ulteriore o cambiamento di stato) che debba comportare, necessariamente, un relativo costo ecologico. Con il D.P.C.M. 08/03/2002, e differentemente dal D.M. 05/02/1998, si è inteso infatti regolamentare ed incentivare il ricorso a trasformazioni tecnologiche finalizzate ad un tempo al risparmio energetico e al rispetto per l’ambiente: le biomasse combustibili, individuabili sulla scorta di detti obiettivi nell’allegato III del regolamento in narrativa, che costituiscono una fonte energetica alternativa e rinnovabile, con positivi risvolti anche in tema ambientale, contribuendo a ridurre la quantità delle biomasse destinate alle discariche ed il ricorso alle più inquinanti materie prime derivanti da idrocarburi. La riconosciuta idoneità a ridurre la pericolosità ambientale, rispetto alla biomassa non trattata, giustifica quindi la più favorevole disposizione regolamentare in tema di emissioni. Pres. Giallombardo, Est. Valenti – S.T. s.r.l. (avv.ti G. e G. Immordino) c. Assessorato regionale Territorio e Ambiente (Avv. Stato) - T.A.R. SICILIA, Palermo, sez. I – 19 gennaio 2006, n. 158
Per ulteriori approfondimenti ed altre massime vedi il canale: Giurisprudenza