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TAR SICILIA, Palermo, Sez. I, 15 novembre 2006, sentenza n. 3030
Rifiuti - Appalti - Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento -
Quantitativo di rifiuti da movimentare ammontante a 90 tonnellate annue -
Clausola del bando richiedente l’iscrizione all’albo dei gestori nella classe
“E” - Irragionevolezza. E’ irragionevole, e limitativa della concorrenza tra
gli operatori del settore, la clausola del bando per l’affidamento del servizio
di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti che prescriva, quale requisito
per partecipare alla gara “la iscrizione all’Albo Nazionale delle imprese
esercenti il servizio di smaltimento dei rifiuti per le categorie IV classe E e
V classe E”, che consente di trattare rifiuti nella quantità compresa tra 3.000
e 6.000 tonnellate, piuttosto che la classe “F”, che fissa una quantità
inferiore a 3.000 tonnellate, nell’ipotesi in cui dal capitolato di appalto
emerga che i quantitativi di rifiuti da movimentare ammontino nel complesso a 90
tonnellate annue. Pres. Giallombardo, Est. Giamportone - L.F. s.n.c. (avv. Buscaglia) c. Azienda Ospedaliera San Giovanni Di Dio di Agrigento (n.c.) -
T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 15 novembre 2006, n. 3030
Rifiuti - Appalti - Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento - Clausola
del bando richiedente lo smaltimento entro il territorio regionale -
Irragionevolezza - Art. 182 D.Lgs. n. 152/2006. E’ irragionevole, e
limitativa della concorrenza tra gli operatori del settore, la clausola del
bando per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di
rifiuti che ponga l’obbligo per le imprese partecipanti di smaltire i rifiuti
nel territorio regionale. La norma di riferimento, e cioè l’art. 182 del D.L.vo
n. 152/2006, infatti, pur prevedendo che in linea di principio lo smaltimento
dei rifiuti avvenga presso impianti più vicini ai luoghi di produzione e
raccolta, non pone alcun obbligo di conferire i rifiuti pericolosi nell’ambito
regionale. Piuttosto, la menzionata disposizione di legge prioritariamente
stabilisce che i rifiuti vadano smaltiti in impianti appropriati e specializzati
che utilizzino i metodi e le migliori tecnologie disponibili più idonei a
garantire un alto grado di protezione dell’ambiente e della salute pubblica.
Pres. Giallombardo, Est. Giamportone - L.F. s.n.c. (avv. Buscaglia) c. Azienda
Ospedaliera San Giovanni Di Dio di Agrigento (n.c.) - T.A.R. SICILIA, Palermo,
Sez. I - 15 novembre 2006, n. 3030
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA SICILIA, SEZIONE PRIMA
N. 3030-06 Reg. Sent.
N. 1785 Reg. Gen.
ANNO 2006
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1785/2006 R.G. proposto da Lombardo Francesco & C. s.n.c., in
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv.
Francesco Buscaglia, ed elettivamente domiciliato in Palermo, via N. Turrisi n.
59, presso lo studio dell’avv. Daniela Salerno (studio legale Favata),
C O N T R O
- l’Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio di Agrigento, in persona del
direttore generale pro-tempore, non costituitosi in giudizio,
PER L’ANNULLAMENTO (previa sospensione)
1) del bando di gara indetto dalla predetta Azienda Ospedaliera per
l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
speciali e pericolosi, spedito per la pubblicazione in data 17.7.2006;
2) del relativo capitolato speciale di appalto;
3) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenziali.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la memoria prodotta dalla società ricorrente;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere Filippo Giamportone;
Udito alla pubblica udienza del 7 novembre 2006 il difensore della società
ricorrente, come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
FATTO
Con ricorso notificato il 9 settembre 2006 e depositato l’11 successivo, la
società ricorrente ha impugnato gli atti di gara indicati in epigrafe, adottati
dall’Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio di Agrigento e concernenti
l’appalto del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali
e pericolosi.
Il ricorso è stato affidato alla seguente ed articolata censura:
- Violazione dell’art. 41 della Costituzione e delle libertà di iniziativa
economica privata, degli artt. 6, 12 e 13 del D.L.vo n. 157/1995, dell’art. 11,
comma 1, lett. g), della legge 222.1994 n. 146, dei principi comunitari in tema
di libera concorrenza e di libera prestazione dei servizi, dei principi del
giusto procedimento di selezione del privato contraente e del principio della
più ampia partecipazione ai pubblici incanti e della massima convenienza.
Eccesso di potere per illogicità, irrazionalità manifesta, contraddittorietà con
determinazioni e manifestazioni di volontà della stessa P.A., sviamento della
causa tipica e disparità di trattamento.
Talune clausole contenute nel disciplinare di gara sono illegittime (art. 4,
punti 4 e 5, e art. 5, punti 5, 6, 8 e 9).
In conclusione, la società ricorrente ha chiesto, previa sospensione,
l'annullamento dei provvedimenti impugnati, col favore delle spese.
Benché ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio l’Azienda
Ospedaliera San Giovanni di Dio di Agrigento.
Con memoria depositata il 23 settembre 2006 la società ricorrente ha
controdedotto sulle modalità con le quali l’Azienda Ospedaliera intimata ha
successivamente modificato alcuni requisiti di ammissione alla gara, censurati
con l’atto introduttivo del giudizio, insistendo comunque per l’accoglimento del
ricorso.
Con ordinanza collegiale n. 1094 del 26 settembre 2006 la domanda incidentale di
sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati è stata accolta.
Alla pubblica udienza del 7 novembre 2006, il ricorso, su conforme richiesta del
difensore della società ricorrente, è stato posto in decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in esame la società ricorrente impugna specificamente alcune
clausole contenute nel capitolato speciale correlato al bando di gara, indetto
dall’Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio di Agrigento, per l’affidamento del
servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi.
Preliminarmente, va evidenziato che in ordine a talune di dette clausole
censurate, ed in particolare a quelle contenute nell’art. 4, punto 5, e
nell’art. 5, punti 5 e 6, detta Azienda Ospedaliera con note nn. 10498 e 10708
-rispettivamente- del 7 e 12 settembre 2006 ha provveduto alla loro modifica nel
senso propugnato dalla società ricorrente e, a quanto sembra evincersi,
solamente nei suoi riguardi.
Poiché dette clausole concernono requisiti di ammissione alla gara (classe di
iscrizione all’apposito albo nazionale e disponibilità dei mezzi), la loro
modifica, sostiene la società ricorrente, avrebbe dovuto avvenire con le stesse
forme di pubblicità richieste per l’indizione del bando.
E ciò anche perché, sostiene ancora la società ricorrente, ove essa divenisse
aggiudicataria, i relativi provvedimenti ben potrebbero essere proficuamente
impugnati a mezzo di ricorsi giurisdizionali da parte di imprese che non hanno a
suo tempo partecipato alla gara, in quanto non in possesso dei requisiti, come
risultanti da capitolato speciale di appalto.
Alla stregua di quanto sopra rappresentato, poiché appunto il capitolato di
appalto non risulta formalmente e nei modi previsti emendato, il Collegio,
persistendo l’interesse della società ricorrente, reputa di procedere all’esame
dei profili di censura dedotti con la presente impugnativa, senza prendere in
considerazione l’intervento delle due note avanti menzionate.
Ciò posto, il ricorso si appalesa fondato sotto gli assorbenti profili di
censura di violazione del principio della massima partecipazione alle procedure
di gara e di eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità
Sostiene, in sintesi, la società ricorrente che le clausole di cui all’art. 4,
punti 5 e 4, e art. 5, punti 5, 6, 8 e 9) siano affetti dai vizi suindicati.
Ed invero, l’art. 4 citato al punto 5 prevede, quale requisito per partecipare
alla gara “la iscrizione all’Albo Nazionale delle imprese esercenti il servizio
di smaltimento dei rifiuti per le categorie IV classe E e V classe E”.
A sua volta, l’art. 5, punto 5, dispone la produzione della documentazione
relativa alla iscrizione nel predetto Albo nelle categorie e classi suindicate.
Ora, l’iscrizione nella classe “E” di cui al D.M. n. 406/1998, consente di
trattare rifiuti nella quantità complessiva annua superiore o uguale a 3.000
tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate, mentre la successiva (ed ultima)
classe “F” fissa una quantità inferiore a 3.000 tonnellate.
Ebbene, dal capitolato tecnico, allegato al capitolato speciale di appalto,
emerge che i quantitativi di rifiuti ospedalieri da movimentare nel complesso
ammontano soltanto a circa 90 tonnellate annue.
Ne discende, pertanto l’irragionevolezza della clausola in argomento, limitativa
peraltro della concorrenza tra gli operatori del settore.
Quanto, poi, alla clausola di cui all’art. 5, punto 6, la stessa prevede la
produzione di “copie delle perizie giurate attestanti l’idoneità dei mezzi
(almeno due per singola tipologia di rifiuto, al fine di garantire il corretto
svolgimento del servizio) al trasporto di merci pericolose (nel caso di
trasporto sottoposto a normativa ADR)”.
Va rilevato, in proposito, che il capitolato tecnico elenca complessivamente
otto tipologie di rifiuti, suddistinti in due lotti, per cui sarebbero necessari
n. 16 mezzi di trasporto.
Epperò, dallo stesso capitolato tecnico si evince che, fatta eccezione per i
rifiuti con codice CER 180103 per i quali è previsto il ritiro giornaliero per
un quantitativo presunto di Kg. 223 circa, per le restanti n. 15 tipologie di
rifiuti, tenuto conto della modesta quantità, il ritiro è previsto con
periodicità mensile o settimanale (vedasi, ad es., batterie ed accumulatori
esausti -Kg.due al mese-, tubi fluorescenti -Kg. cinque al mese-).
Alla luce di tali previsioni la prescrizione di cui al capitolato speciale deve
ritenersi parimenti irrazionale e limitativa della concorrenza, tenuto anche
conto dell’utilizzo obbligatorio di appositi imballaggi previsti per ogni tipo
di rifiuti nonché della disciplina di settore che non vieta il trasporto
congiunto.
In ordine all’altra clausola contenuta nei punti 8, e 9 sempre dell’art. 5 del
capitolato speciale di appalto, laddove prescrive l’esibizione della
documentazione concernente l’autorizzazione e la disponibilità relative a due
impianti di trattamento o recupero per ogni tipologia di rifiuto ubicati
nell’ambito della Regione Sicilia, va rilevato che la norma di riferimento, e
cioè l’art. 182 del D.L.vo n. 152/2006, pur prevedendo che in linea di principio
lo smaltimento dei rifiuti avvenga presso impianti più vicini ai luoghi di
produzione e raccolta, non pone alcun obbligo di conferire i rifiuti pericolosi
nell’ambito regionale.
Piuttosto, la menzionata disposizione di legge prioritariamente stabilisce che i
rifiuti vadano smaltiti in impianti appropriati e specializzati che utilizzino i
metodi e le migliori tecnologie disponibili più idonei a garantire un alto grado
di protezione dell’ambiente e della salute pubblica.
La clausola censurata, viceversa, si limita a porre un obbligo nei confronti
delle imprese partecipanti di provvedere alla termodistruzione dei rifiuti
sanitari presso impianti ubicati nel territorio regionale, senza dare alcuna
contezza circa la sussistenza dei parametri richiesti dalla legge.
Ciò, peraltro, assume maggiore pregnanza, ove si tenga conto della circostanza,
denunciata dalla società ricorrente, secondo la quale uno dei due impianti di
smaltimento di rifiuti di cui al lotto 1 del capitolato tecnico operanti
nell’ambito della Regione Sicilia di recente sarebbe stato oggetto di inchiesta
giudiziaria per irregolarità nel trattamento dei rifiuti ospedalieri.
Per completezza, va, infine, presa in esame l’impugnativa -supportata dagli
stessi profili di censura sopra considerati- della clausola di cui all’art. 4,
punto 4, del capitolato speciale, la quale stabilisce che il possesso di
adeguata capacità tecnica va dimostrato a mezzo “elenco dei principali servizi
effettuati nel triennio 203-2004-2005 . . . eseguiti presso strutture
ospedaliere pubbliche e/o private con almeno 200 posti letto”.
La dedotta censura, oltre che inammissibile per difetto di interesse, in quanto
la stessa società ricorrente ammette di essere in possesso del requisito
richiesto, è infondata, atteso che il riferimento alla dimensione delle
strutture ospedaliere è consono a quello in essere presso l’Azienda Ospedaliera
intimata.
In conclusione, per quanto suesposto il ricorso va quindi accolto, con
conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
Le spese seguono la soccombenza secondo la liquidazione operata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima, accoglie il
ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.-------------
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore della società
ricorrente, delle spese di giudizio che liquida nella complessiva somma di €
1.500,00, oltre IVA e CPA.--------
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.--------------------------------------------
Così deciso in Palermo, in Camera di Consiglio, addì 07 novembre 2006, con
l’intervento di Signori Magistrati:-----
- Giorgio Giallombardo, Presidente
- Filippo Giamportone, Consigliere, estensore
- Roberto Valenti, Referendario
Angelo Pirrone, Segretario.
Depositata in Segreteria il 15/11/2006
Il Segretario
I.B.
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