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 Massime della sentenza

 

 

T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. III, 13 Gennaio 2006,Sentenza n. 36
 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA SICILIA, SEDE DI PALERMO

SEZIONE TERZA



N. 36/06 Reg. Sent.
N. 3849 Reg. Gen.

ANNO 1992


con l'intervento dei signori magistrati:

dott. Nicolò Monteleone Presidente - relatore
dott. Calogero Ferlisi Consigliere
dott.ssa Mara Bertagnolli Referendario


ha pronunciato la seguente
 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 3849/1992, proposto da LOMBARDO Antonino, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Manzo ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Libertà n. 159 (studio avv. Giovanni Pecoraro),


CONTRO


il Comune di Petrosino, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio,


PER L'ANNULLAMENTO

- del provvedimento n. 9400 del 5 ottobre 1992, con il quale il Comune di Petrosino ha respinto la domanda di sanatoria edilizia presentata dal ricorrente per le opere abusive realizzate in contrada Sibiliana.


Visto il ricorso con i relativi allegati;


Visti gli atti tutti della causa;


Relatore alla pubblica udienza del 20 dicembre 2005 il Presidente dott. Nicolò Monteleone;


Ritenuto in fatto e considerato in diritto:


FATTO


Con ricorso notificato il 14 novembre 1992 e depositato il 24 successivo, il sig. Lombardo Antonino ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, con il quale il Comune di Petrosino ha respinto la domanda di sanatoria edilizia presentata dal ricorrente per le opere abusive realizzate in contrada Sibiliana.


Il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’atto impugnato, col favore delle spese, deducendo il seguente, unico motivo d’impugnazione:


- Violazione e falsa applicazione dell’art. 15, lettera a, della legge reg.le 12 giugno 1976, n. 78.


Sostiene il ricorrente che il divieto di edificazione entro 150 metri dalla battigia ha come diretti destinatari le Amministrazioni, affinché lo recepiscano nei propri strumenti urbanistici, e non anche i privati cittadini.


Il Comune di Petrosino non si è costituitosi in giudizio.


Alla pubblica udienza del 20 dicembre 2005 - assente il difensore di parte ricorrente - il ricorso è stato posto in decisione.


DIRITTO


Il presente ricorso è diretto all’annullamento del provvedimento n. 9399 del 5 ottobre 1992, con il quale il Comune di Petrosino ha respinto la domanda di sanatoria edilizia presentata dal ricorrente per le opere abusive realizzate in contrada Sibiliana.


Con unico motivo d’impugnazione, il ricorrente, nel dedurre violazione e falsa applicazione dell’art. 15, lettera a, della legge reg.le 12 giugno 1976, n. 78, sostiene che il divieto di edificazione entro la fucsie di 150 metri dalla battigia ha come diretti destinatari le Amministrazioni, affinché lo recepiscano nei propri strumenti urbanistici, e non anche i privati cittadini.


La censura è infodnata.


Ed invero, questo Tribunale è ormai fermo nel ritenere che il divieto di edificazione sancito dall’art. 15 della legge reg.le n. 78/1976 ha come destinatari, in base alle successive leggi reg.li 30 aprile 1991, n. 15 (art. 2) e 31 maggio 1994, n. 17 (art. 6), non soltanto le amministrazioni comunali in sede di formazione degli strumenti urbanistici, ma anche i privati che intendano procedere a lavori di costruzione entro detta fascia di rispetto (fra le tante, sez. II, 15 maggio 1997, n. 860; sez. I, 22 dicembre 2004, n. 2922; sez. II, 23 maggio 2005, n. 805; sez. III, 19 ottobre 2005, n. 3407, 21 ottobre 2005, n. 4107. Ne consegue l'esclusione dalla concessione o autorizzazione in sanatoria per tutte le costruzioni eseguite entro i 150 metri dalla battigia.


Vero è, infatti, che il citato art. 15 lett. a) della legge reg.le n. 78/76 reca disposizioni da osservare “ai fini della formazione degli strumenti urbanistici generali comunali” e, pertanto, ha per suoi destinatari soltanto i comuni. Va, però, osservato che successivamente è intervenuto l’art. 23, comma 10, della l. reg. n. 37/1985 che ha stabilito che restano escluse dalla sanatoria “le costruzioni eseguite in violazione dell’art. 15, lett. a, della l. reg. n. 78/76, ad eccezione di quelle iniziate prima dell’entrata in vigore della stessa legge e le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976” (eccezione in questa sede non rilevante, essendo stato il manufatto in parola eseguito dopo tale data).


La questione se il legislatore regionale abbia inteso, con l’introduzione nell’ordinamento dell’art. 23, comma 10, L. r. n. 37/85, rendere i cittadini e non solo l’Amministrazione destinatari della norma è stata definitivamente risolta con l’entrata in vigore dell’art. 2 L. r. n. 15/91 secondo cui: “Le disposizioni di cui all’art. 15, primo comma, lettere a), d) ed e) della legge regionale 12 giugno 1976 n. 78, devono intendersi direttamente ed immediatamente efficaci anche nei confronti dei privati”.


Seppure quest’ultima norma possa non essere ritenuta di interpretazione autentica dell’art. 15 della legge reg. n. 78/1976 essa è, comunque, espressamente interpretativa dell’art. 23 della legge reg. n. 37/1985.


Pertanto, deve concludersi che diretti destinatari di quest’ultimo articolo siano anche i privati, con conseguente attuale insanabilità delle costruzioni abusive in esso indicate (in tal senso, C.G.A., 31 gennaio 1995, n. 10).


Il vincolo di inedificabilità di cui all’art. 15 della l. reg. n. 78/76 è, perciò, assoluto e diretto essendo la norma in argomento di azione e non di relazione. Conclusione, questa, cui da tempo è pervenuta la giurisprudenza (cfr., fra le tante, C.G.A., 21 febbraio 2000, n. 70; 25 maggio 2000, n. 250; 2 novembre 2001, n. 617; 5 dicembre 2002, n. 651).


Il ricorso va, pertanto, respinto.


Non essendosi costituito il Comune intimato, nulla va disposto in ordine alle spese di giudizio.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione terza, respinge il ricorso in epigrafe indicato.


Nulla spese.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.-----------------------------------------


Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 20 dicembre 2005.


___________________________Presidente-estensore

___________________________Segretario

Depositata in Segreteria il___13 gennaio 2006
Il Direttore della Sezione
 

M A S S I M E

Sentenza per esteso


1) Demanio - Mare e coste - Urbanistica - Fascia di 150 metri dalla battigia - Divieto di edificazione - Destinatari - Amministrazioni comunali in sede di formazione degli strumenti urbanistici - Privati. Il divieto di edificazione sancito dall’art. 15 della legge reg.le n. 78/1976 ha come destinatari, in base alle successive leggi reg.li 30 aprile 1991, n. 15 (art. 2) e 31 maggio 1994, n. 17 (art. 6), non soltanto le amministrazioni comunali in sede di formazione degli strumenti urbanistici, ma anche i privati che intendano procedere a lavori di costruzione entro detta fascia di rispetto (fra le tante, sez. II, 15 maggio 1997, n. 860; sez. I, 22 dicembre 2004, n. 2922; sez. II, 23 maggio 2005, n. 805; sez. III, 19 ottobre 2005, n. 3407, 21 ottobre 2005, n. 4107). Ne consegue l'esclusione dalla concessione o autorizzazione in sanatoria per tutte le costruzioni eseguite entro i 150 metri dalla battigia. Pres. ed Est. Monteleone - L. A. (Avv. Manzo) c. Comune di Petrosino (n.c.) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. III - 13 gennaio 2006, n. 36

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