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 Massime della sentenza

 

T.A.R. TOSCANA, Sez. I, 13 luglio 2006, Sentenza n. 3101
 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA

 

- I^ SEZIONE -
 


n. 3101 Reg. Sent.

ANNO 2006

n. 1499 Reg. Ric.

Anno 1989

 



ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso n. 1499/89 proposto da BASILE MICHELE & C. s.n.c., con sede in Forte dei Marmi, in persona del legale rappresentante, sig. Michele Basile, rappresentata e difesa dagli avv.ti Bruno Frullini e Renzo Vecoli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Firenze, via Scipione Ammirato n. 92,


c o n t r o

 

il Comune di Serravezza, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo G. Messina, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo T.A.R.,


per l’annullamento
previa sospensione dell’esecuzione,
della deliberazione del Consiglio comunale di Serravezza n. 41 del 31 marzo 1989 con la quale è stata confermata la deliberazione consiliare n. 25 del 28 febbraio 1989 quanto all'aumento tariffario del 123% da calcolarsi sulle tariffe della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani in vigore per l'anno 1989 con decorrenza dal 1° gennaio e nella parte in cui deliberava di precisare che l'articolo 1, secondo comma, secondo quanto previsto dall'articolo 8, n. 2 del decreto legge 2 marzo 1989 n. 66, deve intendersi riformulato "la tassa inerisce a tutte le operazioni di smaltimento consistenti nel conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito, discarica al suolo e sul suolo, dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche".


Visto il ricorso con i relativi allegati;


Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;


Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;


Vista l’ordinanza n. 215/90 di rigetto della domanda cautelare;


Vista l’ordinanza istruttoria n. 8494/05;


Visti gli atti tutti della causa;


Designato relatore, alla pubblica udienza del 23 maggio 2006, il dott. Bernardo Massari;


Uditi, altresì, per le parti i rispettivi patrocinatori, come riportati nel verbale d’udienza;


Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:


F A T T O


Espone la società ricorrente di essere titolare di un’attività di campeggio svolta nel comune di Serravezza, via Vittoria Apuna n. 33, denominata “International Versilia”, avente una capacità ricettiva di 1.200 ospiti, con apertura dall’1 aprile al 30 settembre 1989, che si estende su una superficie di Ha 3,6.


Per effetto della impugnata deliberazione la società ricorrente è tenuta al pagamento, per l'anno 1989, in relazione alla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di una tariffa al metro quadro di £. 5.352, essendo i campeggi inseriti nella categoria n. 3 che comprende anche gli alberghi, le pensioni e le locande.


Contro tale atto ricorre la società in intestazione chiedendone l’annullamento, previa sospensione, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:


1. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 270, 1° comma, del TU della Finanza locale n. 1175/1931, come sostituito dall’art. 21 del DPR n. 915/1982.
Violazione dei criteri di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 3 del 26 giugno 1987. Eccesso di potere per difetto di motivazione, per errore e/o travisamento, nonché per illogicità manifesta.


2. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 16 del d.l. n. 359/1987, convertito nella l. 29 ottobre 1987, n. 440, nonché dell’art. 8 del d.l. n. 66/1987 convertito nella l. n. 14471987. Eccesso di potere per difetto di motivazione, per errore e/o travisamento, e perplessità.


3. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 16 del d.l. n. 359/1987, convertito nella l. 29 ottobre 1987, n. 440 e dell’art. 270, 1° comma, del TU della Finanza locale n. 1175/1931, come sostituito dall’art. 21 del DPR n. 915/1982, nonché dell’art. 8 del d.l. n. 66/1987 convertito nella l. n. 14471987.


Eccesso di potere per difetto di motivazione e per illogicità manifesta.


Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.


Con ordinanza n. 215/90 depositata il 22 maggio 1990 veniva respinta la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.


Alla pubblica udienza del 23 maggio 2006 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.


D I R I T T O


Con il ricorso in esame viene impugnata la deliberazione n. 41 del 31 marzo 1989 con la quale il Consiglio comunale di Serravezza, confermando la deliberazione consiliare n. 25 del 28 febbraio 1989, ha determinato l'aumento del 123% della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in vigore per l'anno 1989, in relazione alla categoria di attività dei campeggi, al contempo precisando che l'art. 1, secondo comma, secondo quanto previsto dall'art. 8, n. 2 del decreto legge 2 marzo 1989 n. 66, deve intendersi riformulato nel senso che "la tassa inerisce a tutte le operazioni di smaltimento consistenti nel conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito, discarica al suolo e sul suolo, dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche".


Il ricorso non può essere accolto.


Deduce, in primo luogo, la società ricorrente che con l'atto impugnato si è illogicamente ritenuto che un campeggio possa essere assimilato alle altre strutture alberghiere, ai fini della determinazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti. Ciò in quanto per un campeggio è essenziale la disponibilità di ampi spazi per l'accoglienza degli ospiti, oltre alle superfici necessarie per la viabilità interna e per quelle adibite a verde: è evidente che tali superfici non hanno alcuna attitudine alla produzione di rifiuti.


Sotto tale profilo la deliberazione contestata si porrebbe anche in contrasto con quanto disposto alla stessa circolare ministeriale n. 3 del 1987 secondo la quale è opportuno tenere distinte alcune particolari attività ai fini di una adeguata articolazione delle categorie in ragione della necessità per alcune di esse della disponibilità “di ampi spazi nei quali la potenzialità di produzione dei rifiuti per unità di superficie si riduce notevolmente".


La tesi non può essere condivisa.


Si rileva, in via preliminare che, in linea di principio, in mancanza di più precisi strumenti di misurazione della quantità di rifiuti prodotta, non è irragionevole fare ricorso alla presunzione secondo la quale detta quantità è proporzionale alla superficie occupata da un campeggio (T.A.R. Umbria, 20 luglio 1999, n. 633).


Inoltre, come già messo in evidenza da questo Tribunale, i campeggi costituiscono una struttura ricettiva che, anche se utilizzata per un periodo limitato, determinano, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, una produzione di rifiuti che è del tutto assimilabile a quella che contrassegna la vita di una struttura alberghiera. Vi è, anzi, da rilevare che per tale tipo di utenza i rifiuti tipici dell'attività alberghiera si assommano a quelli prodotti dai singoli in relazione alle varie attività della vita quotidiana vita, di guisa che appare del tutto plausibile e giustificata la collocazione dei campeggi all’interno della più ampia categoria delle strutture ricettive di tipo alberghiero (TAR Toscana sez. I, 3 novembre 2003, n. 5596).


Quanto poi al riferimento alla circolare del Ministero delle finanze n. 3 del 1987, vi è da chiarire che in tale documento, nel sollecitare i comuni a tener conto del fatto che l’esercizio dell’attività in alcuni settori necessita di ampi spazi o locali nei quali la produzione di rifiuti per unità di superficie si riduce notevolmente, si fa menzione, a titolo esemplificativo, di attività del tutto dissimili, quanto alla tipologia e alla idoneità alla produzione di rifiuti, da quella svolta dalla ricorrente e cioè gli autosaloni, le esposizioni di mobili, macchinari ed elettrodomestici e, in generale, complessi produttivi con basso indice di produzione di rifiuti.


Con il secondo motivo viene, in primo luogo, contestata la circostanza che il Comune abbia approvato le nuove tariffe assumendo illegittimamente come riferimento una relazione del proprio Ufficio tecnico, anziché i dati desunti dal bilancio preventivo o consuntivo dell'anno precedente.


Viene, altresì, lamentato che gli aumenti del costo del servizio, evidentemente diverso tra categoria e categoria, non sarebbero sorretti da una sufficiente motivazione e che, in particolare, per quanto riguarda i campeggi, la tariffa approvata si paleserebbe incongrua per difetto di omogeneità con le altre attività comprese nella categoria n. 3, essendo del tutto sproporzionata rispetto ad altre attività turistiche o a quella per i locali destinati ad abitazione.


La doglianza non appare persuasiva.


Quanto al primo profilo essa fa riferimento al richiamo normativo secondo cui il gettito complessivo della tassa smaltimento dei rifiuti non può superare il costo dei servizi stessi. Vi è tuttavia da considerare che la stessa circolare ministeriale si limita ad evidenziare la necessità di indicare, nelle delibere di approvazione degli incrementi tariffari, i dati relativi al costo del servizio e del gettito del tributo, in modo da consentire una corretta individuazione degli elementi qualitativi e quantitativi posti a base del calcolo.


Ne discende, quindi, che da un lato l'esigenza di trasparenza può ritenersi soddisfatta dalla quantificazione, operata dall'Ufficio tecnico comunale, del costo complessivo del servizio, nonché dall'indicazione che le somme iscritte a ruolo per l'anno 1989 non consentono di coprire la percentuale minima del 60% del costo prevista dalla normativa statale; dall'altro la mancata allegazione delle voci del bilancio consuntivo e preventivo in materia non appare costituire, di per sé, un vizio di illegittimità della deliberazione impugnata, atteso che tali dati sono comunque rilevabili e attingibili dal bilancio pubblicato dall'Ente.


Né, d'altro canto, la società ricorrente ha contestato che, per effetto degli aumenti tariffari disposti dalla delibera impugnata, si determini un gettito superiore alla percentuale sopra indicata.


Quanto al secondo profilo di doglianza è sufficiente riportarsi a quanto già rilevato a proposito del primo motivo di ricorso in tema di assimilabilità dei campeggi alle altre strutture ricettive alberghiere.


Con il terzo motivo la società ricorrente lamenta l’insufficienza della motivazione in relazione alla differenziazione delle tariffe tra le varie categorie.


La censura è infondata.


Infatti, con la deliberazione impugnata non si è apportata alcuna modifica al criterio di differenziazione delle tariffe stabilite per le diverse categorie, che è rimasto inalterato rispetto a quanto previsto per il periodo d'imposta precedente, essendosi l'Amministrazione comunale limitata ad approvare un aumento del 123% delle precedenti tariffe.


Come risulta dalla deliberazione n. 25 del 1989, già per la l’anno 1988 i campeggi erano stati ricompresi nella categoria n. 3 ed assimilati, perciò, agli alberghi, alle pensioni, alle locande e in genere alle altre strutture ricettive.


Ciò comporta la tardività di ogni doglianza rivolta verso tale aspetto del provvedimento impugnato.


Da ultimo conviene rammentare che la configurazione del tributo per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani come tassa non riposa sull'esclusivo principio di sinallagmaticità o di correlazione patrimoniale tra la misura del tributo stesso e quello del servizio reso dall'amministrazione, ma ne consente l'adeguamento politico sociale alle esigenze delle diverse fasce di popolazione con determinazione politico-discrezionale, insindacabile in sede di legittimità, della misura di partecipazione degli utenti ai costi di servizio (T.A.R. Toscana, sez. I, 11 luglio 1991, n. 384).


Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere rigettato accolto conseguendone l’annullamento


Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.


P. Q. M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.


Così deciso in Firenze, il 23 maggio 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:


dott. Giovanni VACIRCA - Presidente
dott. Saverio ROMANO - Consigliere
dott. Bernardo MASSARI - Consigliere, est.


F.to Giovanni Vacirca
F.to Bernardo Massari
F.to Mario Uffreduzzi - Direttore della Segreteria


DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13 LUGLIO 2006
Firenze, lì 13 LUGLIO 2006
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
F.to Mario Uffreduzzi
s.m.


 

M A S S I M E

Sentenza per esteso


1) Rifiuti – Smaltimento dei rifiuti solidi urbani – Determinazione della tariffa – Campeggi – Assimilazione alle strutture alberghiere – Legittimità. I campeggi costituiscono una struttura ricettiva che, anche se utilizzata per un periodo limitato, determinano, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, una produzione di rifiuti che è del tutto assimilabile a quella che contrassegna la vita di una struttura alberghiera, di guisa che appare del tutto plausibile e giustificata la collocazione dei campeggi all’interno della più ampia categoria delle strutture ricettive di tipo alberghiero ai fini della determinazione della tariffa al metro quadro della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Pres. Vacirca, Est. Massari – B. s.n.c. (avv.ti Frullini e Vecola) c. Comune di Serravezza (avv. Messina) - T.A.R. TOSCANA, Sez. I - 13 luglio 2006, n. 3101

2) Rifiuti – Raccolta e smaltimento – Tributo – Principio di correlazione patrimoniale tra la misura del tributo e quella del servizio – Esclusione – Determinazione politico-discrezionale. La configurazione del tributo per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani come tassa non riposa sull'esclusivo principio di sinallagmaticità o di correlazione patrimoniale tra la misura del tributo stesso e quello del servizio reso dall'amministrazione, ma ne consente l'adeguamento politico sociale alle esigenze delle diverse fasce di popolazione con determinazione politico-discrezionale, insindacabile in sede di legittimità, della misura di partecipazione degli utenti ai costi di servizio. Pres. Vacirca, Est. Massari – B. s.n.c. (avv.ti Frullini e Vecola) c. Comune di Serravezza (avv. Messina) - T.A.R. TOSCANA, Sez. I - 13 luglio 2006, n. 3101

 

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