Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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T.A.R. TOSCANA, Sez.
II - 5 ottobre2006, n. 4226
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- II^ SEZIONE -
N. 4226 REG. SENT.
ANNO 2006
n. 815 Reg. Ric.
Anno 2005
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 815\2005 proposto da: Angelini Alessandro in proprio e quale
legale rappresentante dell’ Unione Nazionale ENALCACCIA- PESCA-TIRO, sezione
provinciale di Lucca, rappresentati e difesi dall’ avvocato Gian Luca Lomi e
domiciliati presso lo studio dell’avv. Angelo Salerno in Firenze, viale A.
Volta, 141;
c o n t r o
-Comune di Lucca, in persona del Sindaco in carica, costituitosi in giudizio,
rappresentato e difeso dall’ avvocato Savio Picone e domiciliato presso la
segreteria del Tar Toscana in via Ricasoli, 40.
P E R L ‘ A N N U L L A M E N T O
- del provvedimento dirigenziale 1\3\2005 prot. n.11743 di presentare entro
sessanta giorni dal ricevimento del presente atto un piano di caratterizzazione
dell’area di massima ricaduta di piattelli e pallini di piombo nell’impianto di
tiro a volo di Chiari e di tutti gli atti connessi alla presente procedura.
Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio dell’ amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 29\3\2006, relatore il Consigliere Roberto
Pupilella, gli avvocati Ettore Nesi delegato da Gian Luca Lomi e Savio Picone;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
F A T T O
Con ricorso regolarmente notificato e depositato il ricorrente e l’associazione
ENALCACCIA impugnavano in principalità il provvedimento dirigenziale che
imponeva la presentazione di un piano di caratterizzazione dell’area di massima
ricaduta di piattelli e pallini di piombo nell’impianto di tiro a volo di
Chiari.
Quattro i motivi posti a fondamento del ricorso che lamentano sotto diverse
angolazioni la violazione della legge (D.Lvo n.22\97 e l. n.241\90) nonché
l’eccesso di potere sotto i profili della carenza dei presupposti del difetto di
motivazione ed istruttoria, illogicità.
Inoltre l’amministrazione non avrebbe consentito una partecipazione
procedimentale ai ricorrenti imponendo l’obbligo di bonifica senza un adeguato
contraddittorio.
Si costituiva in giudizio il comune di Lucca che depositava la documentazione a
corredo della causa e confutava nel merito le argomentazioni difensive
prospettate in ricorso avanzando, in via preliminare, diverse eccezioni
d’inammissibilità e contestando la giurisdizione del giudice adito.
All’udienza fissata per la discussione nel merito del ricorso, la causa veniva
trattenuta in decisione dal Collegio.
D I R I T T O
Il Collegio deve darsi carico delle eccezioni preliminari avanzate dal comune di
Lucca.
Va innanzitutto valutata la preliminare eccezione con la quale viene contestata
in radice la giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia in
discussione.
Ad avviso del Tribunale la stessa risulta fondata.
Il procedimento che ha portato l’amministrazione ad individuare
nell’associazione ricorrente e nel suo legale rappresentante i responsabili
dell’inquinamento dell’area in discussione ha origine nella nota 8\3\2002 con la
quale il comune di Lucca comunicava l’esito del sopralluogo ARPAT del 15
febbraio precedente nel quale erano stati rinvenuti presso l’impianto gestito
dall’associazione ricorrente una notevole quantità di rifiuti derivanti
dall’attività di tiro a volo (residui di piattello, borre di piombo e cartucce
di plastica).
Questa comunicazione venne spedita all’indirizzo dell’associazione ricorrente
che non prese parte al procedimento, in esito del quale l’amministrazione emise
tre distinte ordinanze (26\2\2002; 27\2\2004 e 1\3\2005) con le quali venne
ordinato da ultimo al ricorrente ed all’associazione di attivare la procedura di
bonifica prevista dagli artt. 8 e 10 del DM n.471\99 e di presentare un piano di
caratterizzazione dell’area.
Nel corso dell’ultimo procedimento amministrativo il ricorrente, con lettera
16\12\2004 anche nella sua qualità di Presidente della sezione di Lucca dell’Enalcaccia,
nella sostanza riconosceva la legittimità della richiesta dell’amministrazione
riservandosi soltanto di individuare tra i soggetti utilizzatori dell’area,
“l’articolazione delle eventuali singole responsabilità e al fine di
individuare,..l’intervento da proporre ai vari enti preposti, anche in virtù
delle nuove normative nazionali in materia ambientale”.
Nel caso di specie, quindi risulta dal punto di vista fattuale accertato
l’inquinamento prodotto e sussiste, per ammissione dello stesso ricorrente, la
non contestazione del potere amministrativo esercitato, ma la semplice richiesta
di verifica del criterio di attribuzione della responsabilità tra i vari
soggetti che, a diverso titolo avevano utilizzato l’area inquinata.
Va sottolineato che tale verifica, nella dichiarazione del sig Angelini
risultava un’attività puramente privata che pareva presupporre un accordo tra
soggetti estranei all’amministrazione la cui attività in sede di procedimento
non veniva minimamente contestata.
Oltretutto, di fronte a questa totale acquiescenza al provvedimento oggi
impugnato, il ricorso notificato il cinque maggio 2005 risulta del tutto
tardivo.
Come ormai pacifico, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 204\2004, il
riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo va
compiuto sulla scorta della esistenza o meno della contestazione dell’uso del
potere amministrativo esercitato.
Nel caso all’attenzione del tribunale il ricorso risulta proposto dopo aver
prestato sostanziale acquiescenza ad una contestazione risalente al marzo 2002,
riconoscendo quindi la legittimità del potere amministrativo esercitato.
Ne consegue che la contestazione del diritto soggettivo del privato a non
sottostare ad una sanzione prevista dall’ordinamento, vuoi contestandone i
presupposti (difetto di legittimazione del ricorrente), vuoi negando la natura
di rifiuto e quindi l’applicabilità della normativa posta a base dell’atto
impugnato esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo. (Cass SSUU n.11022
del 10\6\2004).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del
giudice adito.
Le spese possono essere interamente compensate tra le parti in lite..
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato lo dichiara
inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze, il 29\3\2006 dal Tribunale Amministrativo Regionale
della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Giuseppe PETRUZZELLI - Presidente
Giuseppe Di Nunzio - Consigliere
Roberto Pupilella - Consigliere
F.to Giuseppe Petruzzelli
F.to Roberto Pupilella
F.to Silvana Nannucci - Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 5 ottobre 2006
Firenze, lì 5 ottobre 2006
Il Collaboratore di Cancelleria
F.to Silvana Nannucci
1) Rifiuti - Inquinamento - Sanzione amministrativa ex D.Lgs. 22/97 - Contestazione - Difetto di legittimazione del ricorrente - Giurisdizione - Giudice amministrativo - Difetto. La contestazione del diritto soggettivo del privato a non sottostare ad una sanzione prevista dall’ordinamento vuoi contestandone i presupposti (difetto di legittimazione del ricorrente), vuoi negando la natura di rifiuto e quindi l’applicabilità della normativa posta a base dell’atto impugnato esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo (Cass SSUU n.11022 del 10\6\2004). (nella specie, il ricorrente aveva prestato acquiescenza al potere amministrativo esercitato ai sensi del d.lgs. 22/97, confermando lo stato di inquinamento; veniva tuttavia contestato il criterio di attribuzione della responsabilità ai vari soggetti che a diverso titolo avevano utilizzato l’area inquinata). Pres. Petruzzelli, Est. Pupilella - A.A. e altro (avv. Lomi) c. Comune di Lucca (avv. Picone) - T.A.R. TOSCANA, sez. II - 5 ottobre 2006, n. 4226
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