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TAR TOSCANA, Sez. I, 6 novembre 2006, sentenza n. 5088
Inquinamento elettromagnetico - Stazioni radio base - Equiparabilità alle
costruzioni - Esclusione - Applicabilità della normativa sulle distanze ex art.
873 c.c. - Esclusione. La stazione radio base per telefonia mobile, per le
sue caratteristiche strutturali, non può equipararsi ad una costruzione ex art.
873 del codice civile, sicchè ad essa non si applicano le disposizioni
civilistiche in materia di distanza dal confine di proprietà. Pres. Vacrica,
Est. Migliozzi - V. n.v. (avv. Erci) c. Comune di Coreglia Antelminelli (n.c.) -
T.A.R. TOSCANA, Sez. I - 6 novembre 2006, n. 5088
Inquinamento elettromagnetico - Installazione di antenne di telefonia mobile -
Richiesta istruttoria ex art. 87 cod. comunicazioni - Termine di 15 giorni -
Mancato rispetto - Effetti sospensivi del procedimento autorizzatorio -
Esclusione. In materia di installazione di antenne di telefonia mobile, la
richiesta istruttoria che il responsabile del procedimento può avanzare ai sensi
dell’art. 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, non può avere effetti
sospensivi sul procedimento acceleratorio previsto dal legislatore, nell’ipotesi
di mancato rispetto del termine di 15 giorni indicato nella norma. Pres. Vacrica,
Est. Migliozzi - V. n.v. (avv. Erci) c. Comune di Coreglia Antelminelli (n.c.) -
T.A.R. TOSCANA, Sez. I - 6 novembre 2006, n. 5088
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE -
N. 5088 REG. SENT.
ANNO 2006
n. 2241 Reg,. Ric.
Anno 2004
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso n.2241/2004 di Vodafone Omnitel N.V., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio
Brizzolati, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Sauro Erci, in
Firenze, via F: Bonaini n.10;
c o n t r o
Il Comune di Coreglia Antelminelli, in persona del Sindaco pro tempore, non
costituito in giudizio;
per l’annullamento
a) della nota del Comune di Coreglia Antelminelli prot.n.10409/10 del 17/18
agosto 2004 recante il diniego in ordine alla domanda presentata dalla Società
ricorrente per la realizzazione di una stazione radio per telefonia cellulare;
b) della nota comunale prot. n.10024 del 9/8/2004 avente ad oggetto:”diffida
all’inizio lavori per la realizzazione stazione radio base per telefonia
cellulare loc. Volta della luna Calavorno”;
c) per quanto occorrer possa, del parere della Commissione Edilizia del
17/872004 richiamato nella determinazione di diniego nonché la nota comunale
prot. n.5130 del 19/21 aprile 2004;
e per la declaratoria
del silenzio- assenso e del conseguimento dell’autorizzazione ex art.87 del dlgs.
N.259/2003 per la realizzazione della stazione radio base di telefonia
cellulare.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 6 giugno 2006, relatore il Cons. Andrea
Migliozzi, l’avv. A.Ripanti per M.Brizzolari;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
Con istanza del 21 febbraio 2004 la Vodafone Omnitel chiedeva al Comune di
Coreglia Antelminelli, ai sensi degli artt. 86 e ss. del dlgs.259/2003 il
rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione di una stazione radio base per
telefonia cellulare nei pressi del sottopasso ferroviario della frazione
Calavorno.
Con atto del 19 aprile 2004 il succitato Comune rinviava la determinazione sulla
domanda in questione sospendendola “per integrazioni documentali ed in attesa
del parere da parte dell’ARPAT di Lucca:quest’ultima con nota del 14 maggio 2004
comunicava il proprio parere ritenendo “accettabili le caratteristiche del sito
indicate nel progetto esaminato”.
Con nota del 6 agosto 2006 Vodafone Omnitel, ritenendo essersi formato il
silenzio-assenso sulla sua istanza comunicava al Comune di Coreglia Antelminelli
che il successivo giorno nove avrebbe iniziato i lavori per i quali era stata
chiesta l’autorizzazione.
Con atto datato 9 agosto 2004 il Comune diffidava Vodafone Omnitel a dare corso
all’inizio dei lavori, quindi, con nota del giorno 18 dello stesso mese
comunicava il diniego di autorizzazione richiesta con la seguente motivazione:
“mancato rispetto della distanza dal confine di proprietà,art.873 del codice
civile.L’intervento crea impatto ambientale in considerazione della consistenza
dell’opera e la notevole vicinanza del centro abitato con costruzioni largamente
inferiori a quelle di progetto”.
Vodafone Omnitel ha impugnato tale diniego e gli altri atti indicati in
epigrafe(con richiesta altresì della declaratoria dell’intervenuto
silenzio-assenso), deducendo i seguenti motivi:
1)Violazione e falsa applicazione del dlgs.259720038in particolare art.87 e
della legge 443/2001(in particolare, dell’art.1 comma 2): Eccesso di potere per
travisamento dei presupposti;sviamento;
2) Violazione e falsa applicazione dell’art.873 del codice civile: eccesso di
potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto,difetto di motivazione
e di istruttoria;sviamento e perplessità della causa;
Violazione e falsa applicazione degli artt. 86 e 87 del dlgs.259/2003.
Violazione e falsa applicazione del DPR.380/2001( in particolare degli artt.12 e
20). Eccesso di potere per difetto e travisamento dei presupposti di fatto e di
diritto;Sviamento,incompetenza; difetto di motivazione e di istruttoria,
4) Violazione e falsa applicazione degli artt.86 e ss. del dlgs. 25972003.
Eccesso di potere per difetto e travisamento dei presupposti di fatto e di
diritto. Sviamento;difetto di motivazione e di istruttoria sotto altro profilo.
Violazione e falsa applicazione della legge 241/90. Violazione del principio del
giusto procedimento. Mancata considerazione dell’interesse4 pubblico al servizio
di radio telefonia.
Tanto premesso, il ricorso si appalesa fondato nei sensi di cui appresso.
Il decreto legislativo 1 agosto 2003 n.259 recante il codice delle comunicazioni
elettroniche, agli artt. 87 e 88 detta una disciplina che impone la tempestività
delle procedure e la riduzione dei termini per l’autorizzazione
all’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e di
comunicazione elettronica.
In particolare, il citato art.87 in ordine al procedimento autorizzatorio
prevede che al momento della presentazione della domanda di autorizzazione
l’ufficio dell’ente locale indica al richiedente il nome del responsabile del
procedimento(comma 2) e stabilisce (comma 9): che “le istanze di autorizzazione
e le denunce di attività di cui al presente articolo…..si intendono accolte
qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa
domanda….non sia stato comunicato un provvedimento di diniego”.
Ora tale disposizione, dettata in ossequio alle regole della semplificazione
amministrativa e della celerità cui si informa l’intero corpus normativo del
codice delle comunicazioni(vedi ordinanza corte Costituzionale 18 maggio 2006 n.203)
appare perfettamente applicabile al caso di specie lì dove occorre registrare
l’adozione tardiva da parte del Comune di Coreglia Antelminelli del diniego di
autorizzazione all’installazione della stazione radio di telefonia cellulare su
territorio comunale fatta pervenire da Vodafone.
Invero, come rilevasi dall’esame degli atti di causa, l’istanza di rilascio di
titolo autorizzativo ai sensi dei citati artt.87 e 88 risulta prodotta al Comune
di Coreglia Antelminelli da Vodafone Omnitel in data 21 febbraio2004 e il
provvedimento di diniego della chiesta autorizzazione reca la data del 18 agosto
2004, risultando così assunto ben oltre il termine di novanta giorni previsto
dal comma 9 dell’art.87 di che trattasi.
Né ad interrompere il decorso del termine “de quo” può valere la nota di
comunicazione di rinvio e sospensione datata 19 aprile 2004 dal momento che lo
stesso art.87 prevede che “ il responsabile del procedimento può richiedere, per
una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione della domanda, il
rilascio di dichiarazioni e l’integrazione della documentazione prodotta” e
nella specie l’atto interlocutorio è intervenuto a distanza di quasi due mesi
dalla data di presentazione della domanda, sicchè non può avere effetti
sospensivi sul procedimento di tipo acceleratorio descritto dal legislatore .
Se così è deve necessariamente dedursi che in ragione del tardivo diniego sulla
domanda di autorizzazione della ricorrente si è formato il silenzio- assenso,
così come fondatamente denunciato in ricorso.
Ma al di là dell’intervenuto inverarsi di un tacito accoglimento della richiesta
di autorizzazione, lo stesso provvedimento di diniego non si appalesa esente dal
vizi di legittimità di cui al secondo mezzo d’impugnazione.
Innanzitutto il progettato impianto non comporta il mancato rispetto della
distanza dal confine di proprietà, come ritenuto dal Comune, atteso che la
stazione radio base per le sue caratteristiche strutturali non pare possa
equipararsi ad una costruzione ex art.873 del codice civile ed inoltre nell’atto
impugnato non si fa cenno ad un’area finitima contrassegnata da una preesistente
costruzione.
L’Amministrazione, inoltre, come si evince dalla lettura dell’atto impugnato,
adduce a sostegno del diniego non meglio specificate ragioni di tutela
ambientale del sito,lì dove, in verità si fa generico riferimento al fatto che
“l’intervento crea impatto ambientale in considerazione della consistenza
dell’opera e la notevole vicinanza del centro”.
La motivazione reca così ragioni del tutto apodittiche e generiche, non
supportate dal riferimento a precisi, preventivi accertamenti né a dati di
valutazione di tipo tecnico e/o empirico di consistenza tale da consigliare se
non imporre il diniego in parola e non v’è dubbio che trattandosi di una
determinazione che va negativamente ad incidere sulle posizioni giuridiche
soggettive dell’istante, la decisione in questione abbisognava di una adeguata,
circostanziata motivazione, nella specie, del tutto insussistente.
Il provvedimento di diniego del 18 agosto 2004 si rivela perciò illegittimo per
i profili sopra esposti oltrechè essere stato comunque tardivamente adottato.
In forza delle suesposte considerazioni il ricorso va accolto bei sensi e per
gli effetti di cui sopra.
Sussistono peraltro giusti motivi per dichiarare le spese e competenze del
giudizio irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente
pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo Accoglie nei sensi e per gli effetti di
cui in motivazione.
Spese e competenze del giudizio tra le parti irripetibili.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso, in Firenze, in camera di consiglio il 6 giugno 2006 con
l'intervento dei signori:
Avv. Giovanni Vacirca_ Presidente
Dott. Andrea Migliozzi Consigliere,est
Dott. Bernardo Massari Consigliere
F.to Giovanni Vacirca
F.to Andrea Migliozzi
F.to Mario Uffreduzzi - Direttore della Segreteria
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 6 NOVEMBRE 2006
Firenze, lì 6 NOVEMBRE 2006
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
F.to Mario Uffreduzzi
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