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TAR TOSCANA, Sez. I, 6 novembre 2006, sentenza n. 5088

 

Inquinamento elettromagnetico - Stazioni radio base - Equiparabilità alle costruzioni - Esclusione - Applicabilità della normativa sulle distanze ex art. 873 c.c. - Esclusione. La stazione radio base per telefonia mobile, per le sue caratteristiche strutturali, non può equipararsi ad una costruzione ex art. 873 del codice civile, sicchè ad essa non si applicano le disposizioni civilistiche in materia di distanza dal confine di proprietà. Pres. Vacrica, Est. Migliozzi - V. n.v. (avv. Erci) c. Comune di Coreglia Antelminelli (n.c.) - T.A.R. TOSCANA, Sez. I - 6 novembre 2006, n. 5088

Inquinamento elettromagnetico - Installazione di antenne di telefonia mobile - Richiesta istruttoria ex art. 87 cod. comunicazioni - Termine di 15 giorni - Mancato rispetto - Effetti sospensivi del procedimento autorizzatorio - Esclusione.
In materia di installazione di antenne di telefonia mobile, la richiesta istruttoria che il responsabile del procedimento può avanzare ai sensi dell’art. 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, non può avere effetti sospensivi sul procedimento acceleratorio previsto dal legislatore, nell’ipotesi di mancato rispetto del termine di 15 giorni indicato nella norma. Pres. Vacrica, Est. Migliozzi - V. n.v. (avv. Erci) c. Comune di Coreglia Antelminelli (n.c.) - T.A.R. TOSCANA, Sez. I - 6 novembre 2006, n. 5088
 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 

PER LA TOSCANA

- I^ SEZIONE -


N. 5088 REG. SENT.

ANNO 2006

n. 2241 Reg,. Ric.

Anno 2004


ha pronunciato la seguente:


S E N T E N Z A


sul ricorso n.2241/2004 di Vodafone Omnitel N.V., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio Brizzolati, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Sauro Erci, in Firenze, via F: Bonaini n.10;


c o n t r o


Il Comune di Coreglia Antelminelli, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;


per l’annullamento
a) della nota del Comune di Coreglia Antelminelli prot.n.10409/10 del 17/18 agosto 2004 recante il diniego in ordine alla domanda presentata dalla Società ricorrente per la realizzazione di una stazione radio per telefonia cellulare;
b) della nota comunale prot. n.10024 del 9/8/2004 avente ad oggetto:”diffida all’inizio lavori per la realizzazione stazione radio base per telefonia cellulare loc. Volta della luna Calavorno”;
c) per quanto occorrer possa, del parere della Commissione Edilizia del 17/872004 richiamato nella determinazione di diniego nonché la nota comunale prot. n.5130 del 19/21 aprile 2004;


e per la declaratoria
del silenzio- assenso e del conseguimento dell’autorizzazione ex art.87 del dlgs. N.259/2003 per la realizzazione della stazione radio base di telefonia cellulare.


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 6 giugno 2006, relatore il Cons. Andrea Migliozzi, l’avv. A.Ripanti per M.Brizzolari;


Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:


FATTO E DIRITTO


Con istanza del 21 febbraio 2004 la Vodafone Omnitel chiedeva al Comune di Coreglia Antelminelli, ai sensi degli artt. 86 e ss. del dlgs.259/2003 il rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione di una stazione radio base per telefonia cellulare nei pressi del sottopasso ferroviario della frazione Calavorno.


Con atto del 19 aprile 2004 il succitato Comune rinviava la determinazione sulla domanda in questione sospendendola “per integrazioni documentali ed in attesa del parere da parte dell’ARPAT di Lucca:quest’ultima con nota del 14 maggio 2004 comunicava il proprio parere ritenendo “accettabili le caratteristiche del sito indicate nel progetto esaminato”.


Con nota del 6 agosto 2006 Vodafone Omnitel, ritenendo essersi formato il silenzio-assenso sulla sua istanza comunicava al Comune di Coreglia Antelminelli che il successivo giorno nove avrebbe iniziato i lavori per i quali era stata chiesta l’autorizzazione.


Con atto datato 9 agosto 2004 il Comune diffidava Vodafone Omnitel a dare corso all’inizio dei lavori, quindi, con nota del giorno 18 dello stesso mese comunicava il diniego di autorizzazione richiesta con la seguente motivazione: “mancato rispetto della distanza dal confine di proprietà,art.873 del codice civile.L’intervento crea impatto ambientale in considerazione della consistenza dell’opera e la notevole vicinanza del centro abitato con costruzioni largamente inferiori a quelle di progetto”.


Vodafone Omnitel ha impugnato tale diniego e gli altri atti indicati in epigrafe(con richiesta altresì della declaratoria dell’intervenuto silenzio-assenso), deducendo i seguenti motivi:


1)Violazione e falsa applicazione del dlgs.259720038in particolare art.87 e della legge 443/2001(in particolare, dell’art.1 comma 2): Eccesso di potere per travisamento dei presupposti;sviamento;


2) Violazione e falsa applicazione dell’art.873 del codice civile: eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto,difetto di motivazione e di istruttoria;sviamento e perplessità della causa;
Violazione e falsa applicazione degli artt. 86 e 87 del dlgs.259/2003. Violazione e falsa applicazione del DPR.380/2001( in particolare degli artt.12 e 20). Eccesso di potere per difetto e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto;Sviamento,incompetenza; difetto di motivazione e di istruttoria,


4) Violazione e falsa applicazione degli artt.86 e ss. del dlgs. 25972003. Eccesso di potere per difetto e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Sviamento;difetto di motivazione e di istruttoria sotto altro profilo. Violazione e falsa applicazione della legge 241/90. Violazione del principio del giusto procedimento. Mancata considerazione dell’interesse4 pubblico al servizio di radio telefonia.


Tanto premesso, il ricorso si appalesa fondato nei sensi di cui appresso.


Il decreto legislativo 1 agosto 2003 n.259 recante il codice delle comunicazioni elettroniche, agli artt. 87 e 88 detta una disciplina che impone la tempestività delle procedure e la riduzione dei termini per l’autorizzazione all’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e di comunicazione elettronica.
In particolare, il citato art.87 in ordine al procedimento autorizzatorio prevede che al momento della presentazione della domanda di autorizzazione l’ufficio dell’ente locale indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento(comma 2) e stabilisce (comma 9): che “le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui al presente articolo…..si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda….non sia stato comunicato un provvedimento di diniego”.
Ora tale disposizione, dettata in ossequio alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità cui si informa l’intero corpus normativo del codice delle comunicazioni(vedi ordinanza corte Costituzionale 18 maggio 2006 n.203) appare perfettamente applicabile al caso di specie lì dove occorre registrare l’adozione tardiva da parte del Comune di Coreglia Antelminelli del diniego di autorizzazione all’installazione della stazione radio di telefonia cellulare su territorio comunale fatta pervenire da Vodafone.
Invero, come rilevasi dall’esame degli atti di causa, l’istanza di rilascio di titolo autorizzativo ai sensi dei citati artt.87 e 88 risulta prodotta al Comune di Coreglia Antelminelli da Vodafone Omnitel in data 21 febbraio2004 e il provvedimento di diniego della chiesta autorizzazione reca la data del 18 agosto 2004, risultando così assunto ben oltre il termine di novanta giorni previsto dal comma 9 dell’art.87 di che trattasi.
Né ad interrompere il decorso del termine “de quo” può valere la nota di comunicazione di rinvio e sospensione datata 19 aprile 2004 dal momento che lo stesso art.87 prevede che “ il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione della domanda, il rilascio di dichiarazioni e l’integrazione della documentazione prodotta” e nella specie l’atto interlocutorio è intervenuto a distanza di quasi due mesi dalla data di presentazione della domanda, sicchè non può avere effetti sospensivi sul procedimento di tipo acceleratorio descritto dal legislatore .
Se così è deve necessariamente dedursi che in ragione del tardivo diniego sulla domanda di autorizzazione della ricorrente si è formato il silenzio- assenso, così come fondatamente denunciato in ricorso.


Ma al di là dell’intervenuto inverarsi di un tacito accoglimento della richiesta di autorizzazione, lo stesso provvedimento di diniego non si appalesa esente dal vizi di legittimità di cui al secondo mezzo d’impugnazione.
Innanzitutto il progettato impianto non comporta il mancato rispetto della distanza dal confine di proprietà, come ritenuto dal Comune, atteso che la stazione radio base per le sue caratteristiche strutturali non pare possa equipararsi ad una costruzione ex art.873 del codice civile ed inoltre nell’atto impugnato non si fa cenno ad un’area finitima contrassegnata da una preesistente costruzione.
L’Amministrazione, inoltre, come si evince dalla lettura dell’atto impugnato, adduce a sostegno del diniego non meglio specificate ragioni di tutela ambientale del sito,lì dove, in verità si fa generico riferimento al fatto che “l’intervento crea impatto ambientale in considerazione della consistenza dell’opera e la notevole vicinanza del centro”.
La motivazione reca così ragioni del tutto apodittiche e generiche, non supportate dal riferimento a precisi, preventivi accertamenti né a dati di valutazione di tipo tecnico e/o empirico di consistenza tale da consigliare se non imporre il diniego in parola e non v’è dubbio che trattandosi di una determinazione che va negativamente ad incidere sulle posizioni giuridiche soggettive dell’istante, la decisione in questione abbisognava di una adeguata, circostanziata motivazione, nella specie, del tutto insussistente.
Il provvedimento di diniego del 18 agosto 2004 si rivela perciò illegittimo per i profili sopra esposti oltrechè essere stato comunque tardivamente adottato.


In forza delle suesposte considerazioni il ricorso va accolto bei sensi e per gli effetti di cui sopra.


Sussistono peraltro giusti motivi per dichiarare le spese e competenze del giudizio irripetibili.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo Accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese e competenze del giudizio tra le parti irripetibili.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.


Così deciso, in Firenze, in camera di consiglio il 6 giugno 2006 con l'intervento dei signori:


Avv. Giovanni Vacirca_ Presidente
Dott. Andrea Migliozzi Consigliere,est
Dott. Bernardo Massari Consigliere


F.to Giovanni Vacirca
F.to Andrea Migliozzi
F.to Mario Uffreduzzi - Direttore della Segreteria


DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 6 NOVEMBRE 2006
Firenze, lì 6 NOVEMBRE 2006
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
F.to Mario Uffreduzzi
 



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