Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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T.R.G.A. Sez.
Autonoma Bolzano,
8 Guigno 2006, sentenza n. 254
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
SEZIONE AUTONOMA PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
N. 160/2006 Reg. Sent.
N. 170/2005 Reg. Ric.
costituito dai magistrati:
Presidente, Hugo DEMATTIO
Consigliere, Anton WIDMAIR
Consigliere relatore, Luigi Mosna
Consigliere, Marina ROSSI DORDI
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 190 del registro ricorsi 2004,
presentato da
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WORLD WIDE FUND FOR NATURE - ONLUS, rappresentata e
difesa dagli avv.ti Burkard Zozin ed Elisabeth Ladinser, con domicilio eletto
presso lo studio del primo in Bolzano, Corso Italia, n. 23, giusta mandato
speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
c o n t r o
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del Presidente della Giunta Provinciale che sta in giudizio in forza della deliberazione della Giunta provinciale n. 3481 dd. 25.09.2000, rappresentata e difesa dagli avv.ti Renate von Guggenberg, Fabrizio Cavallar ed Alfredo Pischedda, con elezione di domicilio presso l’Avvocatura della Provincia, in Bolzano, Via Crispi, n. 3, giusta delega a margine dell'atto di costituzione,
- resistente -
e c o n t r o
COMUNE DI NATURNO, in persona del Sindaco pro tempore che sta in giudizio in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. 464 dd. 23.08.04, rappresentato e difeso dall'avv. Martin Ganner, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Herald Gamper in Bolzano, Corso Libertá, n. 30, giusta delega a margine dell'atto di costituzione,
-resistente –
e nei confronti del
CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO “FUCHSBERG”, rappresentato e difeso dall'avv.
Martin Ganner, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Herald
Gamper in Bolzano, Corso Libertá, n. 30, giusta delega a margine dell'atto di
costituzione
- controinteressato -
per l'annullamento
1) della deliberazione della Giunta provinciale n. 4808 del 22.12.2003,
avente come oggetto “Accoglimento parziale del ricorso del Consorzio di
Miglioramento “Fuchsberg” avverso il diniego del progetto per la costruzione
della strada boschiva di allacciamento alla “Dickeralm” ed all’”Hühnerspielhof”
nonché per l’allacciamento dei boschi di “Fuchsberg” e “Padleideregg” presso
“Fuchsberg” nel C.C. di Naturno”;
2) della concessione edilizia n. 2004/126 dd. 12.03.04 rilasciata dal Comune di
Naturno al Consorzio di Miglioramento “Fuchsberg” avente ad oggetto la
costruzione di una via boschiva di allacciamento alla “Dickeralm” ed al
“Hühnerspielhof” sulle particelle fondiarie / edificabili p.ed. 296, p.f.
1568/2, 1568/1, 1569/1, 1410, 1662, 1409, 1421, 1435, 1425, 1437, 1436, 1426,
1567/2, 1561, 1564, 1561, 1567/1, C.C. Naturno;
3) nonché della concessione edilizia n. 2004/127 dd. 12.03.04 rilasciata dal
Comune di Naturno al Consorzio di Miglioramento “Fuchsberg” avente ad oggetto la
costruzione di una via per l’allacciamento dei boschi di “Fuchsberg” presso
“Fuchsberg” sulle particelle fondiarie / edificabili p.ed 296, p.f. 1568/2,
1568/1, 1569/1, 1410, 1662, 1409, 1421, 1435, 1425, 1437, 1436, 1426, 1567/2,
1561, 1564, 1561, 1567/1, C.C. Naturno.
Visto il ricorso notificato il 19.07.2004 e depositato il 20.07.2004 con i
relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano
dd. 17.08.2004, del Comune di Naturno e del Consorzio di Miglioramento
“Fuchsberg” dd. 23.08.2004;
Vista l'ordinanza n. 145 dd. 24.08.2004 di questo Tribunale con la quale è stata
cautelarmente sospesa l'esecuzione del provvedimento impugnato;
Viste le memorie prodotte;
Visti tutti gli atti di causa;
Designato relatore per la pubblica udienza dell’08.03.2006 il consigliere Anton
Widmair ed ivi sentiti l'avv. B. Zozin per la ricorrente, l’avv. F. Cavallar per
la Provincia Autonoma di Bolzano e l'avv. S. Paler in sostituzione dell’avv. M.
Ganner per il Comune di Naturno ed il Consorzio di Miglioramento „Fuchsberg“.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso di data 15.07.04, notificato in data 19.07.04 e ritualmente
depositato in segreteria di questo Tribunale il 20.07.04, l’associazione
italiana per il World Wide Fund For Nature – Onlus, in persona del Presidente
arch. Fulco Pratesi ha impugnato la deliberazione n. 4808 del 22.12.03 con la
quale la Giunta provinciale di Bolzano ha parzialmente accolto il ricorso
presentato dal Consorzio di Miglioramento “Fuchsberg” di Naturno avverso il
diniego del progetto per la costruzione di una via boschiva di allacciamento
alla “Dickeralm” ed al “Hühnerspielhof” nonché per una seconda via per
l’allacciamento dei boschi di “Fuchsberg” e “Padleideregg” presso lo “Fuchsberg”
nel Comune di Naturno. La prima di queste strade sarebbe forestale, con una
larghezza di 3,5 metri per una lunghezza di metri 1901, poi della larghezza di
metri 2,5 per altri 1105 metri e quindi, dalla strada che porta alla “Dickeralm”,
per ulteriori metri 998 fino al “Hühnerspielhof” di una larghezza di 2,50 metri
la seconda una strada “trattorabile” per l’allacciamento dei boschi “Fuchsberg”.
Occorre precisare che il Consorzio di migliormanento „Fuchsberg“ ha presentato
ricorso ai sensi dell’art. 12 della LP 25.07.1970, n. 16 e successive modifiche,
avverso il provvedimento amministrativo del direttore della Ripartizione Natura
e Paesaggio n. 6826 del 03.06.2003. Tale provvedimento riguarda il diniego del
progetto per la costruzione della strada boschiva di allacciamento alla
“Dickeralm” ed al “Hühnerspielhof” nonché per l’allacciamento dei boschi di
“Fuchsberg” e “Padleideregg” presso “Fuchsberg” nel C.C. di Naturno.
I motivi di impugnazione addotti nel ricorso gerarchico in sintesi erano i
seguenti: Per gli agricoltori di “Fuchsberg” è molto importante continuare a
coltivare sia le malghe che i boschi sovrastanti; ciò sarebbe possibile solo
tramite la costruzione di strade d’allacciamento.
La Giunta provinciale aveva preso visione del parere dell’esperto in tutela del
paesaggio, dott. Paul Springer, richiesto ai sensi dell’art. 12 della LP
25.07.1970, n. 16 e succ. modifiche.
Dal parere dell’esperto risulta
quanto segue:
A (Strada forestale) la strada forestale progettata serve all’allacciamento
della “Dickeralm”, della “Hühnerspielalm” e di una parte dei boschi “Padleideregg”.
B (Strada di allacciamento) i cosiddetti “Fuchsbergwälder” sono di proprietà di
sette agricoltori di “Fuchsberg” ed hanno un estensione di ca. 100 ettari.
Trattasi di boschi di protezione e si pongono alla stessa altezza, restando a
fascia verso la parte a monte dei masi.
- L’esperto è del parere che il progetto possa essere approvato con le seguenti
condizioni:
A (strada forestale):
- Dalla sezione 0 fino alla sezione 64 la strada forestale può essere eseguita
con una larghezza complessiva di 3,5 m (1901 ml);
- Dalla sezione 64 fino alla sezione 90 la strada non deve superare una
larghezza massima complessiva di 2,50 m (1105 ml);
- Dalla sezione 85 (strada che porta alla “Dickeralm”) fino alla sezione 23
(strada che porta al “Hühernspielhof”) la strada non deve superare una larghezza
massima complessiva di soltanto 2,50 m (998 ml).
B (strada d’allacciamento “Fuchsbergwald”): Considerando che trattasi di un
tipico bosco di protezione e che in questi tipi di boschi non sono previsti
abbattimenti, i boschi “Fuchsberg” non devono essere allacciati da una strada
forestale normale (con la larghezza complessiva di 3,50m).
- Visto che l’autorità forestale si è espressa sulla necessità di una strada
boschiva, l’esperto è del parere che si possa eventualmente autorizzare
l’esecuzione di una strada trattorabile con una larghezza massima complessiva di
2,50 m.
Il progetto per la strada si trova all’interno della rete NATURA 2000 “Val di
Fosse nel Parco naturale di Tessa” il quale non solo con DM del 3 aprile 2000 è
stato proposto come “Sito di importanza comunitaria SIC” ai sensi della
direttiva europea “habitat” (92/43/CEE dd. 21.5.1992), ma con delibera della
Giunta provinciale n. 6188, dd. 30.12.1999 è anche stato designato come zona di
protezione speciale ai sensi della direttiva “uccelli” (79/409/CEE del Consiglio
in data 2.4.1979); quindi fa parte della rete ecologica europea “NATURA 2000” e
soggiace allo standard di tutela internazionale connesso con tale qualifica.
Nell’ambito del procedimento di autorizzazione la Ripartizione natura e
paesaggio ha redatto un parere di incidenza, secondo il quale l’intervento
connesso con la realizzazione del progetto della strada a causa degli effetti
notevoli sul sito Natura 2000 nonché sui suoi primari obiettivi di conservazione
andava valutato inammissibile e quindi giudicato negativo.
Per quanto concerne le prescrizioni riguardanti “Natura 2000”, la Giunta
provinciale è dell’avviso che un diniego della richiesta causerebbe la
cessazione dell’attività della malga interessata, fatto, che, secondo l’A.
prov.le, non può essere considerato nell’interesse dell’ambiente.
La Giunta Provinciale perciò, visti i motivi del ricorso, decise di accogliere
parzialmente il ricorso ai sensi del parere redatto dall’esperto incaricato e di
approvare quindi la costruzione di una strada trattorabile.
Con le concessioni edilizie n. 2004/126 e 2004/127, meglio specificato in
epigrafe, il Sindaco di Naturno autorizzava l’esecuzione del progetto.
I provvedimenti sopraccitati vengono impugnati per i seguenti motivi di ricorso:
1) Violazione dell’art. 6 direttiva europea “habitat” n. 92/43/CEE del
21.05.1992, dell’art. 2 del D.P.d.P di Bolzano n. 63 del 26.10.2001 e della
Circolare Ripartizione Natura e Paesaggio di Bolzano n. 1/2002, degli artt. 3 e
4 della direttiva europea “uccelli” n. 79/409/CEE del 02.04.1979, degli artt. 4
e 5 del D.P.R. 08.09.1997, n. 357, dell’art. 3. L. 07.08.90, n. 241, dell’art. 5
L.R. 31.07.1993, n. 13 e dell’art. 7 LP 22.10.1993, n. 17; del Decreto del
presidente della Giunta provinciale di Bolzano 10.04.85 n. 165/V/81; eccesso di
potere per mancanza o carenza di motivazione, per manifesta illogicità,
contraddittorietà, irragionevolezza e travisamento dei fatti.
2) Violazione e falsa applicazione della LP n. 3 del 18.01.1995 (approvazione
del piano provinciale di sviluppo e di coordinamento territoriale) ed in
particolare del principio n. 3 sancito dal predetto piano provinciale e
dell’art. 9 della Costituzione.
Si oppone la Giunta provinciale alle esposizioni di parte ricorrente,
controbattendo in toto l’assunto della Associazione ricorrente ed affermando, in
sintesi, che il sito Natura 2000 “Val di Fosse nel Parco naturale gruppo di
Tessa” costituirebbe per ora solo un “proposto sito di importanza comunitaria (pSIC.)”;
perciò non sarebbe stato da applicare il procedimento denominato “valutazione di
incidenza” di cui all’art. 6 della direttiva “habitat” 92/43/CEE e quindi il
parere di incidenza della Ripartizione Natura e Paesaggio assunto sarebbe stato
illegittimo e giustamente disapplicato dalla Giunta provinciale nella
deliberazione qui impugnata.
La disciplina autonoma provinciale sarebbe costituita dal DPdP di Bolzano n. 63
del 2001, recante “valutazione di incidenza per progetti e piani all’interno
delle zone facenti parte della rete ecologica europea, in attuazione della
direttiva 92/43/CEE”. L’ambito di applicazione di tale disciplina riguarderebbe
però soltanto i SIC e non i pSIC.
Inoltre il Comune di Naturno che contesta con memoria d.d. 23.08.2004 la
fondatezza dei motivi del ricorso. Eccepisce in primo luogo la tempestività del
ricorso e nel merito sostiene che
1) il parere dell’esperto in tutela del paesaggio dott. Paul Springer, che la
Giunta provinciale si è fatto proprio con la deliberazione n. 4808 impugnata,
sostituisce a tutti gli effetti la valutazione negativa di incidenza da parte
dell’ufficio per la tutela paesaggistica,
2) la realizzazione del progetto del Consorzio di miglioramento “Fuchsberg” sia
di “rilevante interesse pubblico “ai sensi dell’art. 6 della direttiva n.
92/43/CEE.
Con successiva memoria la ricorrente si oppone all’eccezione di tardivitá del
ricorso e torna a far valere quanto già esposto nel ricorso introduttivo.
All’udienza pubblica dell’8 marzo 2006 il ricorso è stato trattenuto per la
decisione.
DIRITTO
Preliminarmente va esaminata l’eccezione di tardività della notifica del
ricorso.
Considerato che la deliberazione della GP è del 22.12.2003 e che le due
concessioni edilizie impugnate sono del 12.03.2004, il Comune resistente ritiene
di poter presumere fondatamente che la ricorrente abbia preso conoscenza degli
atti molto prima di 60 giorni della notifica del ricorso avvenuta solo in data
19.07.2004.
L’eccezione non appare fondata, in quanto la stessa “presunzione” rimane non
motivata.
La piena conoscenza di un provvedimento è una conoscenza particolarmente
qualificata (cfr. tra tante TRGA-BZ n. 62 dd. 20.02.03 e n. 102 dd. 04.03.04)
Non è idonea a far decorrere i termini per l’impugnazione la mera notizia
dell’esistenza di un atto o di una parte o di sintesi dello stesso.
L’onere della prova dell’avvenuta piena conoscenza del provvedimento e della
relativa data grava sulla parte che eccepisce la tardività del ricorso e la
dimostrazione di tale conoscenza deve essere rigorosa (cfr. ex pluribus C.S.Sez.
V 15.06.2000 n. 3329; C. G.A. Regione Siciliana 14.03.2000, n. 107; TRGA BZ
18.09.2000, n. 264).
Nel merito il ricorso è fondato sotto l’assorbente fondatezza dei profili di
censure dedotte con il primo motivo sinteticamente specificato in narrativa di
fatto.
Per una migliore comprensione della problematica sottoposta all’esame del
Collegio occorre ricostruire – anche sulla scorta della decisione amministrativa
in sede gerarchica con la impugnata deliberazione n. 4808 di data 22.12.03 – il
quadro giuridico rilevante nella fattispecie in esame.
L’art. 3 della direttiva europea n. 92/43CEE del 21.05.1992 (“Direttiva
Habitat”) sulla tutela degli habitat naturali prevede una rete coerente europea
ecologica di zone particolari protette con la denominazione “natura 2000”.
Le zone facenti parte di tale rete vengono identificate dai singoli Stati membri
secondo l’art. 4 della stessa direttiva (art. 4) che disciplina la procedura di
identificazione:
In primo luogo una lista di siti di importanza comunitaria (pSIC) viene proposta
dagli Stati membri; poi una lista comunitaria di siti di importanza comunitaria
(SIC) viene adottata dalla Commissione sulla base delle suindicate proposte;
infine i SIC sono classificati come zone speciali di conservazione (ZSC) dagli
Stati membri.
Ai sensi dello stesso art. 4 una zona inserita nella lista degli habitats di
valore comunitario è sottoposta alle disposizioni dell’art. 6, commi 2, 3 e 4
della stessa direttiva che a loro volta prevedono misure di tutela per tali
zone. In particolare il comma 2 prevede che gli Stati membri assumono misure per
evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie animali e
vegetali e per impedire disturbi di tale specie.
Il comma 3 dell’art. 6 prevede che qualsiasi piano o progetto non direttamente
connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze
significative su tale sito, forma oggetto di una opportuna valutazione
dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione
del medesimo.
Alla luce delle conclusioni della valutazione dell’incidenza sul sito e fatto
salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su
tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non
pregiudicherà l’integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere
dell’opinione pubblica.
Ai sensi del comma 4 dello stesso art. 6 della direttiva e del comma 4 dell’art.
2 del DPGP n. 63 del 26.10.2001 (…) un piano o progetto può essere approvato
nonostante il parere negativo dell’esperto o incaricato della Ripartizione
provinciale Natura e Paesaggio, quando non esistono soluzioni alternative e
quando deve essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse
pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica.
Ai sensi del successivo comma 5, qualora il sito in causa sia un sito in cui si
trovano un tipo di habitat prioritario naturale o una specie prioritaria,
possono essere adottate soltanto considerazioni connesse con la salute dell’uomo
e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza
per l’ambiente ovvero, previo parere della Commissione europea, altri motivi
imperativi di rilevante interesse pubblico.
La direttiva “Habitat” definisce habitat naturali prioritari quelli che
rischiano di scomparire nel territorio europeo degli Stati membri e per la cui
conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa
dell’importanza della parte della loro area di distribuzione naturale compresa
nel territorio.
Il DPR 08.09.1997, n. 357 all’art. 4, come modificato dal DPR 12.03.2003 n. 120,
prevede espressamente che le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano assicurano per i proposti siti d’importanza comunitaria (pSIC) opportune
misure per evitare il degrado degli habitat e degli habitat di specie, nonché la
perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate.
L’art. 5 di questo DPR prevede la valutazione di incidenza per i proposti siti
di importanza comunitaria.
Con la circolare della Ripartizione Natura e Paesaggio n. 1/2002 della Provincia
di Bolzano sono stati ulteriormente chiarite le finalità dell’istituzione della
rete ecologica europea “Natura 2000” e i principi del procedimento di
valutazione di incidenza per progetti e piani all’interno della rete ecologica
europea “Natura 2000” come segue: "Si intende garantire il mantenimento in uno
stato di conservazione soddisfacente delle zone facenti parte della rete stessa
e quindi la tutela a lungo termine di specie animali e vegetali minacciate
nonché dei loro habitat naturali. La protezione minima da garantire consiste in
un generale divieto di deterioramento e nella necessità di effettuare una
valutazione di incidenza per piani o progetti. La protezione minima da garantire
consiste in un generale divieto di deterioramento nel senso di evitare il
degrado degli habitat ed impedire disturbi rilevanti alle specie animali e
vegetali minacciate”.
Alla protezione minima di cui sopra sono assoggettati tutti i siti “Natura 2000”
indicati negli allegati A) e B) del regolamento del Presidente della Provincia
autonoma 63/2001.
Viene chiarito anche che le zone allo stato attuale individuate quali siti “Natura 2000” comprendono tra l’altro i parchi naturali e parti di essi.
Appare pacifico in fatto
1) che la zona “Val di Fosse nel parco naturale gruppo di Tessa”, la quale
verrebbe colpita dalla realizzazione del progetto di strade qui impugnato, è
stata proposta come sito di importanza comunitaria (pSIC) ai sensi della
direttiva europea “Habitat” (92/43/CEE del 21.05.1992), la quale con decreto
ministeriale del 03.04.2000 è stata individuata – designata quale zona facente
parte della rete ecologica europea “Natura 2000” e con delibera della GP di
Bolzano n. 6188 del 30.12.1999 quale zona di protezione speciale (ZPS) ai sensi
della direttiva europea “uccelli” (79/409/CEE del 02.04.1979);
2) che la zona in questione è inserita col codice IT3110011 nell’elenco
provvisorio dei siti di importanza comunitaria (SIC) per la Regione
biogeografica alpina allegata (I) alla decisione della Commissione europea del
22.12.2003, mediante la quale ai sensi dell’art. 4 della direttiva “habitat” la
Commissione ha elaborato l’elenco definitivo dei siti di importanza comunitaria;
3) che si tratta di interventi progettati in una zona sito di importanza
comunitaria, nella quale, inoltre, insiste il “habitat prioritario” di
“formazioni erbose a nardus, ricche di specie, su substrato siniceo delle zone
montane”, di cui n. 6230 dell’elenco degli habitat naturali di interesse
comunitario allegato alla direttiva e al DPR 08.07.1997, n. 357 e quindi
soggiace allo standard di tutela “europeo” connesso con tale qualifica.
Ai sensi del già citato art. 6 della direttiva habitat e delle altre
sopraccitate norme statali e provinciali, la seconda Commissione provinciale per
la tutela del paesaggio, chiamata ad esprimersi ai sensi della LP 16/1970 in
merito ai lavori da eseguire nel Parco naturale ha acquisito il parere
dell’esperto della Ripartizione provinciale natura e paesaggio della provincia
di Bolzano circa l’incidenza del progetto.
Tale parere, peraltro molto articolato e riportato, solo in estrema sintesi in
narrativa di fatto, risulta negativo sotto tutti i punti di vista.
La seconda Commissione per la tutela del paesaggio nella seduta del 20.05.2003
si è pronunciata in senso contrario al progetto.
Ciò nonostante, la Giunta provinciale, dopo aver assunto il parere di un esperto
di tutela del paesaggio esterno, ha accolto il ricorso del Consorzio di
miglioramento “Fuchsberg” avverso il parere negativo della seconda Commissione
per la tutela del paesaggio.
L’Amministrazione resistente afferma che lo standard di tutela europeo non
verrebbe violato dal progetto approvato dalla Giunta provinciale nei limiti
proposti dall’esperto incaricato e pretende in sostanza che il parere di
incidenza negativo dell’esperto incaricato della Ripartizione provinciale natura
e paesaggio circa l’incidenza del piano e del progetto sul sito e la sua
confermazione possa essere superato dal parere favorevole di un altro esperto,
nominato dalla Giunta provinciale di Bolzano ad hoc.
L’apporto consultivo di questo esperto esterno avrebbe indotto la GP ad
approvare un progetto limitato rispetto a quello iniziale. Si tratterebbe di
un’opera viaria con caratteristiche di utilizzo di per sé alquanto ristrette dal
punto di vista dei veicoli ammessi alla relativa circolazione. Tali
caratteristiche di impatto, è una dichiarazione di intenti (!) della difesa,
verrebbero ulteriormente ridotte attraverso una conveniente disciplina della
circolazione stradale sulla nuova trattorabile, conforme agli obiettivi di
conservazione ambientale del sito “Natura 2000”.
Ritiene il Collegio che l’impugnata deliberazione della GP viola le disposizioni
richiamate da parte ricorrente e di cui sopra ed in particolare il comma 4
dell’art. 6 della direttiva “Habitat” e il comma 4 dell’art. 2 del DPG n. 63 del
26.10.2001 nonché il successivo comma 5 dell’art. 2 richiamato.
Come sopra esposto, un progetto può essere approvato nonostante il parere
sull’incidenza negativa solamente quando non esistono soluzioni alternative e
quando deve essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse
pubblico, inclusi i motivi di natura sociale o economica. Se poi, come nel
presente caso, nel sito colpito si trovano un tipo di Habitat prioritario
naturale o una specie prioritaria possono essere adottate soltanto
considerazioni connesse con la salute dell’uomo e la sicurezza pubblica o
relative a conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente (vedasi
art. 2 DPP n .63). Nel caso presente si tratta della costruzione di strade per
l’allacciamento di un’alpe, di un bosco e di un maso, lasciato asseritamente (la
ricorrente) da oltre 30 anni, al fine di facilitare la coltivazione di malghe
(alle quali ora conduce una funivia per il trasporto di materiali) e boschi e
quindi per motivi in primo luogo economici. I motivi indicati nel ricorso
gerarchico (improprio) del Consorzio e nel parere dell’ “esperto“ (Dr. Springer)
assunto dalla Giunta provinciale non hanno carattere “imperativo e di rilevante
interesse pubblico” o “connessi con la salute dell’uomo e la sicurezza pubblica
o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente” (vedasi
all’uopo il parere dell’esperto della Ripartizione provinciale natura e
paesaggio dd. 03.06.03 ed il parere della II. Commissione per la difesa del
paesaggio dd. 20.05.03).
Nel sito “Val di Fosse nel parco naturale gruppo di Tessa” si trovano ben tre
habitat elencati nell’allegato 1 della direttiva 92/43/CEE, di cui uno è habitat
prioritario.
Nel ricorso del Consorzio e nella deliberazione della GP qui impugnata non sono
addotte considerazioni connesse con la salute dell’uomo o la sicurezza pubblica
o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente, le
quali esclusivamente potrebbero giustificare l’autorizzazione dell’intervento
nel sito, nonostante le conclusioni negative della valutazione dell’incidenza;
non sussiste nemmeno il parere della Commissione europea che potrebbe
giustificare l’autorizzazione per altri motivi imperativi di rilevante interesse
pubblico, anzi sembra che tale parere non sia stato nemmeno richiesto.
La GP ha indicato nella sua deliberazione impugnata, oltre al rinvio al parere
del proprio “esperto” quale motivo di autorizzazione del progetto, nonostante il
parere di incidenza negativo, che un diniego della richiesta causerebbe la
cessazione dell’attività della malga interessata.
Osserva il Collegio, che certamente una simile motivazione non è sufficiente,
come viene rilevato dalla ricorrente, alla luce della normativa europea,
nazionale e provinciale sopraccitata.
I provvedimenti impugnati non contengono una congrua motivazione logica, che
giustifichi una decisione in totale difformità alle indicazioni e valutazioni
negative del parere di incidenza che non vengono nemmeno confutate. Il
provvedimento impugnato non contiene, come mette bene in evidenza parte
ricorrente, nemmeno alcuna concreta indicazione come si possano evitare le
conseguenze ecologiche e paesaggistiche negative e prospettate dall’organo
consultivo.
Le difese delle controparti affermano che vi sarebbe una serie di motivi in base
ai quali la realizzazione delle strade richieste dal Consorzio sarebbe
necessaria per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.
Trattasi ad avviso del Collegio di affermazioni delle parti resistenti che non
possono servire a dare una motivazione, siccome successiva e tardiva e quindi
inammissibile, all’impugnata delibera della GP di Bolzano la quale non contiene
alcuna motivazione in merito a questi aspetti essenziali come considerazioni
connesse con la salute dell’uomo e la sicurezza pubblica o relative a
conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente, le quali solamente
permetterebbero di superare la valutazione di incidenza negativa, nel caso di
presenza di habitat prioritario naturali, come accade nel presente caso.
La violazione delle disposizioni di legge sopraccitate quindi è palese e si
ripercuote ovviamente anche sulle concessioni edilizie qui impugnate, che sono
sostanzialmente provvedimenti consequenziali.
Per le esposte considerazioni, quindi, assorbita ogni altra censura, il ricorso
va accolto e per l’effetto, vanno annullati gli atti impugnati con il ricorso
introduttivo.
Ravvisandosi giusti motivi, possono compensarsi integralmente le spese di lite,
tenuto anche conto della particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - sezione autonoma per la
Provincia Autonoma di Bolzano, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla i
provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio dell’08.03.2006.
IL PRESIDENTE
Hugo DEMATTIO
L'ESTENSORE
Anton WIDMAIR
1) Aree protette – SIC e ZPS – Valutazione di incidenza negativa – Approvazione di un progetto – Condizioni – Habitat e/o specie prioritari – Dir. 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997 - DPGP Bolzano n. 63/2001. Alla luce della direttiva europea n. 92/43/CEE del 21.05.1992 (“Direttiva Habitat”), del DPR 08.09.1997, n. 357, come modificato dal DPR 12.03.2003 n. 120 e del DPGP di Bolzano n. 63 del 26.10.2001, un progetto può essere approvato nonostante la valutazione di incidenza negativa su siti di importanza comunitaria (sistema “natura 2000”, che comprende, tra l’altro, anche i parchi naturali e parti di essi) solamente quando non esistono soluzioni alternative e quando deve essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi i motivi di natura sociale o economica. Se poi nel sito colpito si trovano un tipo di Habitat prioritario naturale o una specie prioritaria (all. dir. 92/43/CEE) possono essere adottate soltanto considerazioni connesse con la salute dell’uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente. Pres. Demattio, Est. Widmair – W.W.F. (avv.ti Zozin e Ladiser) c. Provincia Autonoma di Bolzano (avv.ti von Guggenberg, Cavallar e Pischedda) e Comune di Naturno (avv. Ganner) - T.R.G.A. BOLZANO – 8 giugno 2006, n. 254
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