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 Segnalazione: Augusto Atturo

 Massime della sentenza

 

 

T.R.G.A. Sez. Autonoma Bolzano, 26 Luglio 2006, sentenza n. 320
 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
SEZIONE AUTONOMA PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
 



N. 320/2006 Reg. Sent.
N. 229/2005 Reg. Ric.


costituito dai magistrati:

Anton WIDMAIR - Presidente f.f.
Terenzio DEL GAUDIO - Consigliere
Margit FALK EBNER - Consigliere
Lorenza PANTOZZI LERJEFORS - Consigliere relatore


ha pronunziato la seguente


SENTENZA


sul ricorso iscritto al n. 229 del registro ricorsi 2005
presentato da
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WORLD WILD FUND FOR NATURE (W.W.F. Italia) - ONLUS, in persona del Presidente e legale rappresentante arch. Fulco Pratesi, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bolzano del 7.09.2005, rappresentata e difesa dall’avv. Mauro De Pascalis, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Bolzano, Via Museo n. 31, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -


c o n t r o


PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del suo Presidente, che sta in giudizio in forza della deliberazione della Giunta provinciale n. 4691 dd. 20.12.2004, rappresentata e difesa dall'avv. Hansjörg Silbernagl, con elezione di domicilio presso l’Ufficio affari legali dell’agricoltura e delle foreste, con sede presso l’Avvocatura della Provincia in Bolzano, via Crispi, n. 3, giusta delega in calce all’atto di costituzione;

- resistente -

per l'annullamento
del decreto dell’Assessore provinciale per le foreste prot. n. 185/32.4 del 12.07.2005 avente ad oggetto: “Autorizzazione al controllo degli stambecchi 2005”.


Visto il ricorso notificato il 15.09.2005 e depositato in segreteria il 15.09.2005 con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano dd. 15.09.2005;
Vista l'ordinanza di questo Tribunale n. 169/2005 dd. 11.10.2005, con la quale è stata cautelarmente sospesa l'esecuzione del provvedimento impugnato;
Vista la memoria prodotta;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore per la pubblica udienza del 14.06.2006 il consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors ed ivi sentito l’avv. R. Masciullo, in sostituzione dell’avv. M. De Pascalis, per la ricorrente e l’avv. R. von Guggenberg, in sostituzione dell’avv. H. Silbernagl, per la Provincia Autonoma di Bolzano;


Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO


E’ impugnato il decreto con il quale l’Assessore provinciale competente per le foreste ha autorizzato il controllo dello stambecco per il periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 dicembre 2005, in applicazione dell’art. 4, comma 4, della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14.


A fondamento del gravame proposto la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:


1. Violazione di legge: violazione dell’art. 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394: ”Legge quadro sulle aree protette” e dell’art. 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157: ”Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”.


2. Eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria, nonché assenza totale di motivazione.


3. Violazione dell’art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.


4. Illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 4, della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, nella parte in cui non prevede per l’abbattimento dello stambecco né il ricorso a metodi ecologici, né l’obbligatorietà del preventivo parere dell’INFS, necessario per ogni tipo di regolamentazione della caccia fuori dai criteri imposti e disciplinati dalla legge n. 157/1992.


5. Violazione dell’art. 97 della Costituzione, per violazione del giusto procedimento.


6. Violazione dell’art. 4, comma 4, della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14.


Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano ed ha chiesto che il ricorso sia rigettato, in quanto infondato.


Il Tribunale, con ordinanza n. 169/2005, depositata il 12 ottobre 2005, in accoglimento dell’istanza cautelare presentata dalla ricorrente, ha disposto la sospensione del decreto impugnato.


Nei termini di rito la difesa della ricorrente ha prodotto una memoria a sostegno della propria linea difensiva.


All’udienza pubblica del 14 giugno 2006 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.


DIRITTO


Il ricorso è fondato sotto l’assorbente profilo di censura dedotto con il sesto motivo di ricorso, con il quale la ricorrente censura il decreto di autorizzazione al controllo dello stambecco, perché autorizza l’abbattimento di capi giovani, in violazione dell’art. 4, comma 4, della legge provinciale 17 giugno 1987, n. 14.


La censura ha pregio.


L’art. 4, comma 4, della citata legge provinciale n. 14 del 1987 così recita: “Fino al raggiungimento di consistenze che garantiscono il prelievo costante e regolare, l'assessore provinciale competente in materia di caccia può, nelle riserve in cui viene accertata una consistenza soddisfacente, autorizzare il controllo dello stambecco limitandolo ai capi adulti, nonché a quelli deboli e malati che, per il loro stato fisico, non hanno più alcun valore per lo sviluppo della popolazione di appartenenza o rappresentano un pericolo per la consistenza della medesima.”.


Il tenore della norma citata è chiaro e non lascia spazio a dubbi interpretativi: il legislatore provinciale attribuisce all’Assessore competente il potere di autorizzare il controllo dello stambecco, ma circoscrive l’estensione di tale potere, limitandolo ai capi appartenenti alle seguenti categorie o classi:
• capi adulti;
• capi deboli e malati, che, per il loro stato fisico, non hanno più alcun valore per lo sviluppo della popolazione di appartenenza o rappresentano un pericolo per la consistenza della medesima.


Si rende necessario, a questo punto, definire quando uno stambecco può considerarsi adulto.


Dalla documentazione agli atti risulta che i maschi diventano adulti verso i 7 - 8 anni, mentre le femmine, molto prima, intorno ai 4 - 5 anni. In particolare, nella pubblicazione “Lo stambecco in Alto Adige”, a cura della Provincia autonoma di Bolzano, Ripartizione foreste, Ufficio caccia e pesca, ed. 2000, a pag. 23, si legge che: “I maschi completano il proprio sviluppo e raggiungono il peso massimo tra gli 8 e i 10 anni di età..”, mentre “le femmine raggiungono il peso massimo all’età di 4 - 5 anni e, a differenza dei maschi, lo mantengono fino a età inoltrata.” (cfr. doc. dimesso dalla ricorrente l’11 ottobre 2005). Nella pubblicazione “Ungulati delle alpi”, a cura di A. Mustoni, L. Pedrotti, E. Zanon e G. Tosi ed. Nitida Immagine, a pag. 362, è riportata una tabella, suddivisa per classi e per sesso, dalla quale risulta che i maschi sono considerati “adulti” tra i 7 e gli 11 anni, mentre le femmine tra i 4 e i 13 anni (cfr. doc. n. 5 della ricorrente).


Ciò chiarito, si ritiene utile riportare il contenuto del punto 6) della parte dispositiva del decreto impugnato: “Ove sia autorizzato l’abbattimento di due o più capi maschi, anche in colonie diverse, almeno uno e rispettivamente un terzo deve essere prelevato dalla classe dei giovani, intendendosi come tali maschi di 2 - 3 anni. Inoltre, nelle riserve per le quali è autorizzato l’abbattimento di un solo capo maschio, il relativo prelievo è subordinato alla uccisione di un capo vecchio, con età superiore ai sette anni o, in alternativa, di un esemplare giovane fino a tre anni, risparmiando, in ogni caso, la classe produttiva fra i quattro e i sette anni.”.


Il decreto impugnato, dunque, autorizza l’abbattimento anche di capi maschi, di età inferiore ai tre anni, che non possono, con ogni evidenza, considerarsi “adulti”, secondo la definizione anzidetta.
In conclusione, il decreto che autorizza il prelievo di stambecchi per l’anno 2005 deve considerarsi illegittimo, in quanto consente, in violazione dell’art. 4, comma 4, della citata legge provinciale n. 14 del 1987, l’abbattimento di capi maschi, sani, non adulti.


Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbita ogni altra censura, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato il decreto dell’Assessore provinciale competente per le foreste 12 luglio 2005, n. 185/32.4.


Si ravvisano giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio.


P.Q.M.


Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano - disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.


Spese compensate.


Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 14 giugno 2006.


IL PRESIDENTE f.f.
Anton WIDMAIR

 

L'ESTENSORE

Lorenza PANTOZZI LERJEFORS
 

M A S S I M E

Sentenza per esteso


1) Caccia e pesca - Caccia - Controllo dello stambecco - Autorizzazione all’abbattimento di esemplari giovani - Illegittimità - L.P. Bolzano n. 14/87. E’ illegittimo il provvedimento con cui è autorizzato il controllo dello stambecco attraverso l’abbattimento di esemplari giovani (nella specie, inferiori a tre anni), in violazione dell’art. 4, comma 4, della legge provinciale 17 giugno 1987, n. 14. Pres. f.f. Widmair, Est. Pantozzi Lerjefors - W.W.F. Italia Onlus (avv. De Pascalis) c. Provincia Autonoma di Bolzano (avv. Sibernagl) - T.R.G.A. Bolzano - 26 luglio 2006, n. 320

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