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TRGA Sez. Autonoma di Bolzano, 4 dicembre 2006, sentenza n. 430

 

Inquinamento elettromagnetico – Provincia autonoma di Bolzano – Installazione di impianti per la telefonia – Sindaco – Autorizzazione – Assunzione del preventivo parere obbligatorio della Commissione provinciale per le infrastrutture delle comunicazioni – Necessità – Fondamento. In materia di installazione di infrastrutture per le comunicazioni elettroniche nella Provincia autonoma di Bolzano, il Sindaco è tenuto ad assumere in via preventiva il parere obbligatorio della commissione provinciale per le infrastrutture delle comunicazioni, ai fini della decisione in merito alla domanda di autorizzazione. Tanto alla luce dell’art. 7bis, c. 4 della L.P. Bolzano n. 6/2002 (per il quale, qualora l’installazione dell’impianto sia da realizzarsi nell’ambito degli insediamenti, l’autorizzazione è rilasciata dal Sindaco del comune territorialmente competente, sentito il parere dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e la tutela del lavoro), dell’art. 7bis c. 6 e dell’art. 4 delle norme di attuazione al piano provinciale di settore delle infrastrutture di comunicazione (secondo cui presupposto per il rilascio dell’autorizzazione è il parere positivo della Commissione – id est alla commissione tecnica di esperti istituita dall’art. 2 delle stesse norme di attuazione, a cui sono stati affidati i compiti di cui al citato art. 7bis c. 6 della L.P. n. 6/2002)(cfr. TRGA Bolzano, 29 maggio 2006, n. 246). Pres. Demattio, Est. Pantozzi Lerjefors – T. s.p.a. (avv. Vedova) c. Comune di Lana (avv.ti Mairhofer e Kritzinger) e Provincia autonoma di Bolzano (avv.ti Natzler, Cavallar e Pischedda) - T.R.G.A. BOLZANO – 4 dicembre 2006, n. 430
 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

SEZIONE AUTONOMA PER LA PROVINCIA DI BOLZANO


N. 430/2006 Reg. Sent.

N. 281/2005 Reg. Ric.



costituito dai magistrati:


Hugo DEMATTIO - Presidente
Hans ZELGER - Consigliere
Terenzio DEL GAUDIO - Consigliere
Lorenza PANTOZZI LERJEFORS - Consigliere relatore


ha pronunziato la seguente


S E N T E N Z A


sul ricorso iscritto al n. 281 del registro ricorsi 2005
presentato da
TIM ITALIA S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, avv. Concetta Capotorti, giusta procura conferita dall’Amministratore Delegato e rappresentante della società, dott. Marco Edoardo De Benedetti, in data 25 febbraio 2005, per atto del Notaio Ignazio De Franchis, di Roma (rep. 78717 – racc. 18450), rappresentata e difesa dall’avv. Enrico Vedova, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Carola Buoninconti in Bolzano, Via Mendola n. 20, giusta delega a margine del ricorso del ricorso;

- ricorrente -


c o n t r o


COMUNE DI LANA, in persona del Sindaco in carica, sig. Christoph Gufler, che sta in giudizio in forza della deliberazione della Giunta Municipale n. 675 dd. 08.11.2005, rappresentato e difeso dagli avv.ti Martin Mairhofer e Alexander Kritzinger, con elezione di domicilio presso lo studio dei medesimi, in Bolzano, via della Posta n. 16, giusta delega a margine dell'atto di costituzione;

- resistente -


e c o n t r o


PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del suo Presidente, che sta in giudizio in forza della deliberazione della Giunta provinciale n. 4691 dd. 20.12.2004, rappresentato e difeso dagli avv.ti Manfred Natzler, Fabrizio Cavallar e Alfredo Pischedda, con elezione di domicilio presso l’Avvocatura della Provincia in Bolzano, Via Crispi, n. 3, giusta delega a margine dell'atto di costituzione;

- resistente -


per l'annullamento

con il ricorso introduttivo:
1) del provvedimento del Sindaco del Comune di Lana 7 luglio 2005, prot. n. 7340, pervenuto alla TIM il 14 luglio successivo, con il quale è stata comunicata la decisione di respingere la domanda della TIM presentata il 3 maggio 2005, volta ad ottenere l’autorizzazione alla riconfigurazione dell’impianto per telefonia mobile esistente in via S. Agata, nel territorio del Comune di Lana;
2) della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Lana n. 7/2005, adottata nella seduta del 20 gennaio 2005, e, in particolare, della parte in cui è stato espresso parere negativo al progetto di riconfigurazione presentato dalla TIM;
con l’atto recante motivi aggiunti:
3) del parere della Commissione per le Infrastrutture delle comunicazioni della Provincia autonoma di Bolzano 15 settembre 2005, mai comunicato alla ricorrente, contenuto nella missiva del 6 dicembre 2005, prot. n. 27.16105.15/7574 CL, inviata al Comune di Lana;
4) della deliberazione della Giunta provinciale 7 novembre 2005, n. 4147, concernente il piano provinciale di settore delle Infrastrutture delle comunicazioni – parte tecnica.


Visto il ricorso notificato il 28.10.2005 e depositato in segreteria il 08.11.2005 con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lana dd. 21.11.2005;
Vista la dichiarazione di rinuncia all’istanza cautelare, resa dal procuratore della ricorrente nella camera di consiglio del 22 novembre 2005;
Visto l’atto recante motivi aggiunti, notificato al Comune di Lana e alla Provincia autonoma il 12.05.2005 e depositato il 17.05.2006;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano dd. 22.05.2006;
Viste le memorie prodotte;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore per la pubblica udienza del 25.10.2006 il consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors ed ivi sentito l’avv. C. Buoninconti, in sostituzione dell’avv. E. Vedova, per la ricorrente, l’avv. M. Durnwalder, in sostituzione dell’avv. M. Mairhofer, per il Comune di Lana e l’avv. F. Cavallar per la Provincia Autonoma di Bolzano;


Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


F A T T O


Con domanda presentata il 29 aprile 2005 la società ricorrente chiedeva al Comune di Lana e alla Provincia autonoma di Bolzano il rilascio dell’autorizzazione per la modifica dell’impianto di telefonia mobile già esistente presso la centrale Telecom di via S. Agata, nel Comune di Lana. L’intervento progettato prevedeva la riconfigurazione radioelettrica dell’impianto in esercizio, per l’inserimento del nuovo sistema UMTS e, più precisamente, consisteva nella rimozione delle antenne e degli sbracci esistenti e nell’installazione di una palina metallica di prolungamento del traliccio, su cui agganciare le nuove antenne, come da progetto allegato (cfr. doc.ti n. 1 e 2 della ricorrente).


Il Sindaco di Lana, con provvedimento del 7 luglio 2005, prot. n. 7340, rigettava la domanda di autorizzazione (cfr. doc. n. 3 della ricorrente).


A fondamento del gravame proposto avverso gli atti impugnati con il ricorso introduttivo la società ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:


1. “Violazione di legge: Legge 22 febbraio 2001, n. 36; Violazione di legge: D. Lgs. 1° agosto 2003, n. 259; Violazione di legge: Legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6 – articolo 7bis – Delibera Giunta provinciale di Bolzano 22 dicembre 2002, n. 4787; Violazione di legge: Piano Urbanistico Comune di Lana.”;


2. “Eccesso di potere: Errore nei presupposti. Genericità. Illogicità manifesta.”;


3. “Violazione di legge: art. 87 del D. Lgs. 259/2003. Violazione di legge: articolo 7bis, comma 4, della Legge Provinciale 6/2002. Eccesso di potere: Errore nei presupposti.”;


4. “Violazione di legge: Piano Provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni.”.


Si è costituito in giudizio il Comune di Lana ed ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o improcedibile, per carenza di interesse, e, nel merito che sia rigettato, in quanto infondato.


All’udienza in camera di consiglio del 22 novembre 2005 il procuratore della ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’istanza cautelare, presentata in via incidentale.


Con atto recante motivi aggiunti, notificato al Comune di Lana e anche alla Provincia autonoma di Bolzano il 12 maggio 2005 e depositato il 17 maggio 2005 la società ricorrente ha impugnato anche il parere della Commissione per le Infrastrutture della Provincia autonoma di Bolzano del 15 settembre 2005 e la deliberazione della Giunta provinciale 7 novembre 2005, n. 4147.
A fondamento del gravame proposto contro il parere impugnato con motivi aggiunti la ricorrente ha presentato il seguente motivo:
“Violazione di legge: Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15; Legge Provinciale 22 ottobre 1993, n. 17: Carenza assoluta di motivazione.”;

A sostegno dell’impugnazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 4147 del 2005 la ricorrente ha riproposto i motivi di illegittimità già dedotti nell’autonomo ricorso presentato avverso la stessa deliberazione, tuttora pendente sub R.G. n. 64/2006.


La Provincia autonoma di Bolzano si è costituita in giudizio per resistere alle impugnazioni di cui all’atto recante motivi aggiunti, riservandosi di presentare in tempo utile le proprie controdeduzioni e conclusioni.


Nei termini di rito le parti hanno presentato memorie a sostegno delle rispettive difese. In particolare, la difesa della Provincia autonoma di Bolzano ha chiesto che l’atto recante motivi aggiunti sia dichiarato irricevibile, per tardività, inammissibile, improcedibile e, in ogni caso, rigettato nel merito, siccome infondato.


All’udienza pubblica del 25 ottobre 2006 il ricorso è stato trattenuto in decisione.


D I R I T T O


1. Va vagliata, dapprima, l’eccezione di improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, sollevata dalla difesa comunale in relazione al ricorso introduttivo.
Afferma l’Amministrazione comunale che in data 19 settembre 2005 la Commissione per le Infrastrutture della Provincia autonoma di Bolzano ha espresso parere negativo in ordine alla progettata riconfigurazione dell’impianto di telefonia mobile di cui si controverte. Ai sensi dell’art. 4 delle norme di attuazione del piano provinciale di settore delle comunicazioni – parte concettuale (approvato definitivamente con deliberazione della Giunta provinciale 22 dicembre 2003, n. 4787), “…presupposto per il rilascio dell’autorizzazione (da parte del Sindaco) è il parere positivo della Commissione….”. Di conseguenza, anche in ipotesi di accoglimento del ricorso, il Sindaco - preso atto del parere negativo espresso nel frattempo dalla Commissione - dovrebbe necessariamente rigettare nuovamente la domanda di autorizzazione presentata dalla ricorrente. Inoltre, il piano provinciale di settore delle infrastrutture – parte tecnica (approvato definitivamente con deliberazione della Giunta provinciale 7 novembre 2005, n. 4147) avrebbe classificato il sito di cui si controverte “da demolire”, con la conseguenza che l’impianto sarebbe destinato ad essere smantellato entro breve tempo.
L’eccezione non è fondata.
Anzitutto va rilevato che la società ricorrente ha impugnato il piano provinciale di settore delle infrastrutture – parte tecnica innanzi a questo Tribunale con ricorso n. 64/2006. La demolizione dell’impianto prevista da quel piano è sub iudice, essendo il ricorso tuttora pendente.
L’interesse della ricorrente alla decisione del ricorso non può considerarsi venuto meno neppure alla luce del parere negativo rilasciato dalla Commissione per le Infrastrutture della Provincia autonoma di Bolzano il 15 settembre 2005, che impedirebbe al Sindaco di rilasciare l’autorizzazione, anche in caso di accoglimento del presente ricorso.
Invero, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, l’interesse alla decisione sussiste non solo quando l’annullamento dell’atto lesivo è di per sé idoneo a realizzare l’interesse diretto ed immediato dell’interessato, ma anche quando dall’annullamento può derivare un’utilità anche solo di carattere strumentale, consistente nella semplice possibilità di chiedere il risarcimento dei danni, una volta definita, in via giudiziale, l’illegittimità del procedimento amministrativo (cfr, ex multis, Consiglio di Stato, IV 22 novembre 2004, n. 7620; Sez. VI, 3 dicembre 2004, n. 7847; TAR Lazio, Roma, Sez. II, 19 luglio 2005, n. 5736 e TRGA Bolzano 29 maggio 2006, n. 244).


2. Nel merito il ricorso introduttivo è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
Con il quarto motivo che, per economia di giudizio, va vagliato per primo la società ricorrente assume che il Sindaco di Lana, prima di decidere in ordine alla domanda di autorizzazione alla riconfigurazione dell’impianto de quo, avrebbe dovuto, ai sensi dell’art. 4 delle norme di attuazione al piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni – parte concettuale (approvato con deliberazione 22 dicembre 2003, n. 4787), attendere il necessario preventivo parere della Commissione provinciale per le infrastrutture delle comunicazioni.
La doglianza ha pregio.
L’art. 7bis, comma 4, della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6 prevede che, qualora l’installazione dell’impianto sia da realizzarsi nell’ambito degli insediamenti, l’autorizzazione è rilasciata dal sindaco del comune territorialmente competente, “sentito il parere dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e la tutela del lavoro.”.
Dunque al Sindaco è attribuita la competenza per il rilascio delle autorizzazioni relative alle installazioni di antenne trasmittenti e di impianti tecnici all’interno degli insediamenti, ma il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla previa acquisizione del parere tecnico dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e per la tutela del lavoro.
Nel successivo comma 6 dello stesso articolo 7bis il legislatore chiarisce che il parere suddetto deve intendersi acquisito nel caso in cui il progetto sia stato già esaminato in sede di approvazione del piano di settore.
A sua volta, l’art. 4 delle norme di attuazione al piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni, parte concettuale (approvato con deliberazione 22 dicembre 2003, n. 4787, in attuazione del citato art. 7bis, commi 1 e 2) in vigore al momento dell’adozione del provvedimento impugnato, stabilisce quanto segue: “Presupposto per il rilascio dell’autorizzazione è il parere positivo della Commissione; il parere positivo non costituisce titolo per l’ottenimento dell’autorizzazione”. Il riferimento è alla Commissione tecnica di esperti istituita dall’art. 2 delle stesse norme di attuazione, alla quale sono stati affidati i compiti di cui al citato art. 7bis della legge provinciale n. 6 del 2002. La Commissione è costituita da un rappresentante per ciascuna delle ripartizioni provinciali Urbanistica, Natura e Paesaggio, Agenzia provinciale per la Protezione dell’Ambiente, Tutela del Lavoro e da un rappresentante della Radiotelevisione Azienda Speciale (RAS).
Dunque, alla luce delle citate norme, il Sindaco, prima di prendere ogni decisione in merito alla domanda di autorizzazione, é tenuto ad assumere, in via preventiva, il parere della citata Commissione. In altre parole, il procedimento di rilascio dell’autorizzazione prevede il parere obbligatorio della Commissione provinciale per le infrastrutture delle comunicazioni, ai fini della decisione (cfr. TRGA Bolzano, 29 maggio 2006, n. 246).
Orbene, nel caso in esame il Sindaco ha negato l’autorizzazione alla riconfigurazione dell’impianto esistente a Lana in zona di insediamenti senza aver acquisito l’obbligatorio parere tecnico prescritto dalle norme citate.
Né la fattispecie in esame può farsi rientrare nella specifica deroga stabilita dal comma 6 dello stesso art. 7bis, posto che, al momento dell’adozione del provvedimento di rigetto da parte del Sindaco, il progetto allegato alla domanda di autorizzazione non era stato ancora esaminato, sotto il profilo tecnico, nell’ambito del procedimento di approvazione del piano di settore.
Afferma la difesa del Comune di Lana che il Tribunale non potrebbe annullare il provvedimento di rigetto dell’autorizzazione per omessa preventiva acquisizione del parere della Commissione per le infrastrutture delle comunicazioni, poiché l’art. 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, stabilisce che “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.”. Secondo la difesa comunale, anche se il Sindaco di Lana avesse atteso il parere della Commissione per le infrastrutture delle comunicazioni prima di pronunciarsi, la decisione non avrebbe potuto essere diversa, in quanto il parere sopravvenuto il 15 settembre 2005 è negativo, mentre presupposto necessario per l’autorizzazione alla riconfigurazione è il parere positivo della Commissione.
Rileva a tal riguardo il Collegio che la norma citata si applica solo agli atti aventi natura vincolata e il provvedimento autorizzativo di cui si tratta ha natura vincolata solo se il preventivo obbligatorio parere della Commissione è negativo.
Al momento dell’adozione del provvedimento di rigetto che il Tribunale intende annullare, il Sindaco non conosceva il contenuto del parere della Commissione, pronunciatasi negativamente solo in seguito.
L’art. 21-oties della legge n. 241 del 1990 prevede che non possa essere annullato il provvedimento, il cui contenuto “non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato“. La valutazione sulla natura vincolata dell’atto è riferita, quindi, al momento dell’emanazione del provvedimento impugnato, non a quello dell’annullamento del provvedimento da parte del Giudice.
Per le esposte considerazioni, assorbita ogni altra censura, il ricorso introduttivo va accolto.


3. L’atto recante motivi aggiunti, invece, va dichiarato in parte irricevibile e in parte inammissibile.


3.1. Come rileva la difesa della Provincia autonoma di Bolzano il parere della Commissione per le Infrastrutture delle comunicazioni della Provincia autonoma del 15 settembre 2005 (trasmesso dalla Provincia al Comune di Lana con nota del 6 dicembre 2005, prot. n. 61.05.15/7574/CL) è stato comunicato e trasmesso alla ricorrente con lettera raccomandata dell’Ufficio tecnico comunale 16 gennaio 2006, a firma del Vice Sindaco, pervenuta alla TIM Italia Spa il 23 gennaio 2006, come risulta dall’avviso di ricevimento agli atti (cfr. doc. n. 17 della Provincia). Pertanto, è dimostrato in giudizio che la società ricorrente ha avuto piena conoscenza del parere in data 23 gennaio 2006.
L’atto recante motivi aggiunti è stato notificato alla Provincia autonoma di Bolzano e al Comune di Lana a mezzo del servizio postale il 12 maggio 2006, tardivamente, oltre il termine di 60 giorni stabilito dall’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 per la sua impugnazione.
Pertanto si palesa fondata l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla difesa delle due Amministrazioni resistenti in relazione all’impugnazione del parere reso dalla Commissione per le infrastrutture delle comunicazioni il 15 settembre 2005.


3.2. Quanto alla impugnazione della deliberazione della Giunta provinciale 7 novembre 2005, n. 4147 rileva il Collegio che essa è già stata impugnata dalla Tim Italia Spa con il ricorso tuttora pendente innanzi a questo Tribunale sub R.G. n. 64/2006 e i motivi sollevati dalla ricorrente nel presente giudizio sono gli stessi proposti nel ricorso tuttora pendente. Ne consegue che l’atto recante motivi aggiunti deve considerarsi inammissibile, con riferimento all’impugnazione della deliberazione provinciale.
In conclusione, per le ragioni che precedono, va accolto il ricorso introduttivo, e, per l’effetto, va annullato il provvedimento del Sindaco di Lana 7 luglio 2005, prot. n. 7340. L’atto recante motivi aggiunti va dichiarato irricevibile con riferimento all’impugnazione del parere negativo espresso dalla Commissione per le infrastrutture delle comunicazioni il 15 settembre 2005, mentre va dichiarato inammissibile con riferimento all’impugnazione della deliberazione della Giunta provinciale 7 novembre 2005, n. 4147, già impugnata dalla ricorrente in via autonoma con ricorso pendente sub RG n. 64/2006.


Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.


P.Q.M.


Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano - disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando,


• accoglie il ricorso introduttivo e, per l’effetto, annulla il provvedimento del Sindaco di Lana 7 luglio 2005, prot. n. 7340;
• dichiara irricevibile, per tardività, l’atto recante motivi aggiunti in relazione all’impugnazione del parere negativo espresso dalla Commissione per le infrastrutture delle comunicazioni il 15 settembre 2005;
• dichiarato inammissibile l’atto recante motivi aggiunti in relazione all’impugnazione della deliberazione della Giunta provinciale 7 novembre 2005, n. 4147, già impugnata dalla ricorrente in via autonoma con ricorso pendente sub RG n. 64/2006.


Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 25 ottobre 2006.
IL PRESIDENTE
Hugo DEMATTIO
L'ESTENSORE

Lorenza PANTOZZI LERJEFORS

 



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