Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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T.R.G.A.
TRENTINO-ALTO ADIGE, Trento,
12 Maggio 2006, sentenza n. 160
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO
N. 160/2006 Reg. Sent.
N. 170/2005 Reg. Ric.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 170 del 2005 proposto da MASINI GENNARO, rappresentato e
difeso dagli avv.ti Marco Dalla Fior ed Andrea Lorenzi ed elettivamente
domiciliato presso il loro studio in Trento, Via Paradisi n. 15/5;
CONTRO
il COMUNE DI MOENA, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso
dall’avv. Roberta De Pretis ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Trento, Via SS. Trinità n. 14;
per l’annullamento,
del provvedimento del Sindaco del Comune di Moena 19.4.2005 prot. n. 2837
con il quale è stata respinta la richiesta di condono edilizio avente ad oggetto
la realizzazione di due unità immobiliari nell’ambito dell’unica unità
immobiliare p.m. 10 p.ed. 1365 CC Moena I, nonchè degli atti connessi e
presupposti ivi compreso il parere della concessione edilizia comunale
17.2.2005, il preavviso di diniego 28.2.2005 n. 1898, l’ulteriore parere della
Commissione Edilizia Comunale 14.4.2005, l’ingiunzione di demolizione 25.7.2005
n. 5887 successivamente notificata.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 7 aprile 2006 - relatore il consigliere Sergio
Conti - l’avv. Marco Dalla Fior per il ricorrente e l’avv. Roberta de Pretis per
l'Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 15.6.2005 e depositato presso la Segreteria del
Tribunale il successivo giorno 17.6.2005 Masini Gennaro si grava avverso il
provvedimento sindacale specificato in epigrafe, recante la reiezione della
richiesta di condono edilizio relativa alla suddivisione dell’unità immobiliare
p.m. 10 p.ed. 1365 C.C. Moena in due unità immobiliari.
Il provvedimento di diniego ha rigettato la domanda di condono sul concorrente
rilievo che l’edificio ricade in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico e
l’abuso risulta in contrasto con la normativa urbanistica (evidenziando che “il
progetto è in contrasto con l’art. 51 punto 4 del vigente R.E.C. per quanto
riguarda la superficie dell’appartamento del primo piano inferiore a mq. 45”).
Il ricorrente articola le seguenti doglianze:
1) Violazione in ogni caso erronea applicazione di legge (art. 35 legge 47/85)
erroneità nei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione e
conseguente eccesso di potere, rilevando che il mancato rispetto di una norma
regolamentare di carattere igienico-sanitario non può costituire motivo idoneo a
giustificare la reiezione della domanda di condono;
2) Violazione in ogni caso erronea applicazione di legge (art. 32 legge
326/2003) in relazione all’art. 51 del regolamento edilizio comunale - erroneità
nei presupposti, e conseguente eccesso di potere; sostenendo che la sanabilità
dell’abuso è preclusa solo se vi è stata la violazione di una disposizione
urbanistica;
3) Ancora e sotto diverso autonomo profilo violazione in ogni caso erronea
applicazione di legge con riferimento alla legge 24.11.2003 n. 326 (art. 32)
rispettivamente alle disposizioni in materia di tutela del paesaggio contenute
nella l.p. 22/91 (artt. 93 e seguenti)- erroneità nei presupposti, travisamento
della realtà e conseguente eccesso di potere, contestandosi che possa essere
denegato il condono per interventi effettuati in aree sottoposte a tutela
paesaggistica ove le stesse consistano in opere interne ovvero, come nel caso,
in mero mutamento di utilizzo senza alcuna opera edilizia;
4) Motivazione carente o comunque insufficiente e conseguente eccesso di potere,
per la mancata motivazione in ordine alle osservazioni presentate dalla
ricorrente a seguito della comunicazione del c.d. preavviso di rigetto.
Si è costituito in giudizio l’intimato Comune di Moena, chiedendo il rigetto del
gravame.
Con motivi aggiunti (notificati il 3.11.2005 e depositati il 10.11.2005) il
ricorrente ha provveduto ad impugnare l’ ingiunzione di rimessa in pristino dd.
25.7.2005 n. 5887, atto conseguenziale al diniego, deducendo invalidità derivata
dello stesso rispetto al provvedimento presupposto.
Con memoria depositata in data 27.3.2006 il Comune ha articolatamente
controdedotto - in fatto ed in diritto – rispetto alle tesi svolte dalla
ricorrente.
Alla pubblica udienza del 7.4.2006 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Con il ricorso all’esame viene impugnato il provvedimento di diniego di condono
edilizio per l’abuso consistente nella suddivisione in due unità immobiliari.della
preesistente unità (contraddistinta con p.m. 10 p.ed. 1365 C.C. Moena), motivato
con il rilievo che l’edificio ricade in ambito sottoposto a vincolo
paesaggistico e l’abuso risulta in contrasto con la normativa urbanistica
(evidenziando che “il progetto è in contrasto con l’art. 51 punto 4 del vigente
R.E.C. per quanto riguarda la superficie dell’appartamento del primo piano
inferiore a mq. 45”)
Il gravame non risulta fondato.
L’art. 32 c. 27 del D.L. 30.9.2003 n. 269 (conv. l. 24.11.2003 n. 326) dispone
che le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora: … d)
siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di
leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde
acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree
protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della
esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo
edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli
strumenti urbanistici.
Pertanto, il rilascio del condono edilizio in zona sottoposta a vincoli di
tutela richiede la conformità edilizia ed urbanistica dell’opera.
A detta della ricorrente, nella fattispecie all’esame sarebbero assenti entrambi
i presupposti normativamente richiesti per negare il condono edilizio, in
quanto, per un verso, il divieto di condono opererebbe limitatamente alle opere
esterne (in quanto in contrasto con il vincolo paesaggistico), mentre
sussisterebbe per quelle interne e a fortiori per i meri cambi di destinazione
d’uso, sotto un secondo aspetto, va esclusa la natura urbanistico-edilizia delle
richiamate norme del regolamento edilizio richiamate, in quanto le stesse
perseguono esclusivamente finalità igienico-sanitarie.
Entrambe le affermazioni devono essere disattese.
Quanto al primo profilo, va rilevato che, ai sensi dell’art. 32 comma 27 lett.
d) del D.L. 30.9.2003 n. 269, risulta non sanabile l'intervento per il quale si
abbia la compresenza dei seguenti presupposti:
a) sussistenza di vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a
tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni
ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali,
regionali e provinciali;
b) anteriorità della imposizione del vincolo rispetto al compimento dell'abuso;
c) presenza di opere realizzate in assenza o in difformità del titolo
abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni
degli strumenti urbanistici.
In altri termini, in tale ambito, sono esclusi dal condono i c.d. abusi
sostanziali, essendo consentita esclusivamente la sanatoria degli abusi
meramente formali, cioè degli interventi di cui al suddetto punto d) del comma
27 ma realizzati in conformità alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni
degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del decreto legge n.
269/2003 (1° ottobre 2003).
Sia la struttura della norma (in particolare, la circostanza che nel medesimo
comma siano ricompresi più vincoli senza alcuna differenziazione) sia la ratio
perseguita dal legislatore (assicurare una tutela di tipo sostanziale e non
meramente formale al vincolo) non consentono di introdurre alcuna eccezione in
relazione al solo vincolo paesaggistico.
Va perciò condivisa la tesi sviluppata dalla PAT con la circolare n. 5369/04 del
25.10.2004 secondo cui: “dal tenore letterale della disposizione statale risulta
pertanto che la sanatoria può essere rilasciata, nel caso di vincoli esistenti
prima della realizzazione delle opere abusive, solo in presenza della conformità
urbanistica anche qualora l’intervento non richieda l’autorizzazione da parte
dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, in quanto è sufficiente che
l’abuso abbia interessato un immobile soggetto a vincolo per richiederne la
conformità.
… conseguentemente … anche il cambio di destinazione d’uso senza opere o con
opere solamente interne effettuato abusivamente su immobili ricadenti in aree
già soggette a tutela del paesaggio alla data di realizzazione dell’intervento
abusivo, pur non richiedendo la determinazione della conferenza di servizi
provinciale per l’assenza di violazione del vincolo (riguardando una tipologia
d’intervento che non richiede l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art.
93 della L.P. n. 22 del 1991) potrà formare oggetto di sanatoria solo in
presenza della conformità urbanistica”.
Con riguardo alla specifica fattispecie, va soggiunto che l’intervento per il
quale è stato chiesto il condono ha comportato l’aumento del numero delle unità
immobiliari.
Una tale operazione di per sé non si configura come mera opera interna, posto
che (cfr. Cons. St. Sez. V 23.5.1997 n. 529 e Sez. IV 29.4.2004 n. 2611)
interventi edilizi interni che provochino una diversa utilizzazione dell’area
interessata, come nel caso dell’aumento (da una a due) delle unità abitative,
determinano una variazione quantitativa e qualitativa del carico urbanistico.
Va soggiunto che l’art. 10 del DPR 6.6.2001 n. 380 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizi) - nel disciplinare
gli “Interventi subordinati a permesso di costruire” (legge n. 10 del 1977, art.
1; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 25, comma 4) - specifica (cfr. lett. c)
che sono soggetti a permesso di costruire gli interventi che comportino aumento
del numero delle unità immobiliari, ascrivendo gli stessi alla nozione di
ristrutturazione edilizia.
Per quanto riguarda la provincia autonoma di Trento, va posto in luce che la
legge urbanistica provinciale (l.p. 5.9.1991 n. 22), nell’individuare all’art.
83 gli interventi di minore rilievo che sono soggetti a denuncia d'inizio di
attività, pone fra questi le opere interne alle costruzioni che non comportino
modificazioni della sagoma e dei prospetti della costruzione né aumento delle
superfici utili e del numero delle unità immobiliari, che non modifichino la
destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non
rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e rispettino le originarie
caratteristiche costruttive degli edifici.
Con riguardo al profilo della natura delle norme del Regolamento edilizio, che
sono state richiamate dal Comune a fondamento del diniego di condono edilizio,
va osservato che parte ricorrente erra quando ne afferma l’esclusivo carattere
igienico-sanitario.
Infatti, sotto il profilo formale, va posto in luce che nel comune di Moena il
R.E. costituisce parte integrante del PRG (cfr. doc. n. 7 dell’Amministrazione)
in quanto contiene in sé tutta la normativa di attuazione del Piano.
Sotto l’aspetto sostanziale, deve considerarsi che l’art. 51 del R.E., nello
stabilire la superficie minima di mq. 65, persegue un’evidente finalità
urbanistica e non già igienico-sanitaria, atteso che la medesima norma eccettua
da tale limite una serie di tipologie abitative destinate ai residenti.
In altri termini, la fissazione di limiti di superficie minima diversa in
funzione del differente utilizzo potenziale degli alloggi ne evidenzia il
carattere non meramente igienico-sanitario, ponendone in luce la ratio
urbanistica, volta a contenere, in località ad alta vocazione turistica, il
proliferare di mini-appartamenti ad esclusiva destinazione non residenziale, con
la conseguente difficoltà a reperire alloggi da parte dei nuclei familiari
residenti, abbisognevoli di differenti tipologie abitative.
Da ultimo, va rilevata l’infondatezza anche del quarto motivo, non essendo
necessaria una particolareggiata disamina delle osservazioni proposte dal
privato a seguito di comunicazione del preavviso di rigetto, ove dalla
motivazione dell’atto finale sia dato comprendere con chiarezza, come nella
fattispecie, quali sono le ragioni che sorreggono l’atto.
Il rigetto del ricorso introduttivo comporta, in via conseguenziale,
l’infondatezza di quello – proposto con motivi aggiunti - avverso l’ingiunzione
al ripristino.
Sussistono giusti motivi per addivenirsi alla compensazione, fra le parti, delle
spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto Adige,
sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 170/2005, lo
respinge.
Spese del giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 7 aprile 2006, con
l’intervento dei Magistrati:
dott. Paolo Numerico Presidente
dott. Sergio Conti Consigliere estensore
dott. Stelio Iuni Consigliere
Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 12
maggio 2006.
Il Segretario Generale
dott. Giovanni Tanel
1) Urbanistica ed edilizia – Vincolo paesaggistico – Condono ex art. 32, c. 27 d.l. 269/2003 – Difformità urbanistica non incidente sul paesaggio – Opere abusive interne – Condonabilità – Esclusione. Ai sensi dell’art. 32, c. 27 del D.L. 30.9.2003 n. 269 (conv. in l. 24.11.2003 n. 326), il rilascio del condono edilizio in zona sottoposta a vincoli di tutela è consentito solo in ipotesi di abusi meramente formali, (punto d del citato comma 27), realizzati in conformità alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del d.l. n. 269/2003 (1° ottobre 2003), anche qualora l’intervento non richieda l’autorizzazione da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. Ne deriva che anche il cambio di destinazione d’uso senza opere o con opere solamente interne effettuato abusivamente su immobili ricadenti in aree già soggette a tutela del paesaggio alla data di realizzazione dell’intervento abusivo, pur non richiedendo la determinazione della conferenza di servizi per l’assenza di violazione del vincolo (riguardando una tipologia d’intervento che non richiede autorizzazione paesaggistica), può formare oggetto di sanatoria solo un presenza della conformità urbanistica. Pres. Numerico, Est. Conti – M.G. (avv.ti Dalla Fior e Lorenzi) c. Comune di Moena (avv. De Pretis) - T.R.G.A. TRENTINO ALTO ADIGE, Trento – 12 maggio 2006, n. 160
2) Urbanistica ed edilizia – Aumento del numero delle unità immobiliari – Natura di opera interna – Inconfigurabilità. L’intervento comportante aumento del numero delle unità immobiliari non si configura come mera opera interna, posto che (cfr. Cons. St. Sez. V 23.5.1997 n. 529 e Sez. IV 29.4.2004 n. 2611) gli interventi edilizi interni che provochino una diversa utilizzazione dell’area interessata determinano una variazione quantitativa e qualitativa del carico urbanistico. Pres. Numerico, Est. Conti – M.G. (avv.ti Dalla Fior e Lorenzi) c. Comune di Moena (avv. De Pretis) - T.R.G.A. TRENTINO ALTO ADIGE, Trento – 12 maggio 2006, n. 160
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