AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 

 

Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso


 Copyright © Ambiente Diritto.it

 Massime della sentenza

 

 

T.R.G.A. TRENTINO-ALTO ADIGE, Trento, 12 Maggio 2006, sentenza n. 160
 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO
 



N. 160/2006 Reg. Sent.
N. 170/2005 Reg. Ric.


 

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso n. 170 del 2005 proposto da MASINI GENNARO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Dalla Fior ed Andrea Lorenzi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Trento, Via Paradisi n. 15/5;


CONTRO


il COMUNE DI MOENA, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Roberta De Pretis ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trento, Via SS. Trinità n. 14;


per l’annullamento,
del provvedimento del Sindaco del Comune di Moena 19.4.2005 prot. n. 2837 con il quale è stata respinta la richiesta di condono edilizio avente ad oggetto la realizzazione di due unità immobiliari nell’ambito dell’unica unità immobiliare p.m. 10 p.ed. 1365 CC Moena I, nonchè degli atti connessi e presupposti ivi compreso il parere della concessione edilizia comunale 17.2.2005, il preavviso di diniego 28.2.2005 n. 1898, l’ulteriore parere della Commissione Edilizia Comunale 14.4.2005, l’ingiunzione di demolizione 25.7.2005 n. 5887 successivamente notificata.


Visto il ricorso ed i motivi aggiunti con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 7 aprile 2006 - relatore il consigliere Sergio Conti - l’avv. Marco Dalla Fior per il ricorrente e l’avv. Roberta de Pretis per l'Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO


Con ricorso notificato il 15.6.2005 e depositato presso la Segreteria del Tribunale il successivo giorno 17.6.2005 Masini Gennaro si grava avverso il provvedimento sindacale specificato in epigrafe, recante la reiezione della richiesta di condono edilizio relativa alla suddivisione dell’unità immobiliare p.m. 10 p.ed. 1365 C.C. Moena in due unità immobiliari.


Il provvedimento di diniego ha rigettato la domanda di condono sul concorrente rilievo che l’edificio ricade in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico e l’abuso risulta in contrasto con la normativa urbanistica (evidenziando che “il progetto è in contrasto con l’art. 51 punto 4 del vigente R.E.C. per quanto riguarda la superficie dell’appartamento del primo piano inferiore a mq. 45”).


Il ricorrente articola le seguenti doglianze:


1) Violazione in ogni caso erronea applicazione di legge (art. 35 legge 47/85) erroneità nei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione e conseguente eccesso di potere, rilevando che il mancato rispetto di una norma regolamentare di carattere igienico-sanitario non può costituire motivo idoneo a giustificare la reiezione della domanda di condono;
2) Violazione in ogni caso erronea applicazione di legge (art. 32 legge 326/2003) in relazione all’art. 51 del regolamento edilizio comunale - erroneità nei presupposti, e conseguente eccesso di potere; sostenendo che la sanabilità dell’abuso è preclusa solo se vi è stata la violazione di una disposizione urbanistica;
3) Ancora e sotto diverso autonomo profilo violazione in ogni caso erronea applicazione di legge con riferimento alla legge 24.11.2003 n. 326 (art. 32) rispettivamente alle disposizioni in materia di tutela del paesaggio contenute nella l.p. 22/91 (artt. 93 e seguenti)- erroneità nei presupposti, travisamento della realtà e conseguente eccesso di potere, contestandosi che possa essere denegato il condono per interventi effettuati in aree sottoposte a tutela paesaggistica ove le stesse consistano in opere interne ovvero, come nel caso, in mero mutamento di utilizzo senza alcuna opera edilizia;
4) Motivazione carente o comunque insufficiente e conseguente eccesso di potere, per la mancata motivazione in ordine alle osservazioni presentate dalla ricorrente a seguito della comunicazione del c.d. preavviso di rigetto.


Si è costituito in giudizio l’intimato Comune di Moena, chiedendo il rigetto del gravame.


Con motivi aggiunti (notificati il 3.11.2005 e depositati il 10.11.2005) il ricorrente ha provveduto ad impugnare l’ ingiunzione di rimessa in pristino dd. 25.7.2005 n. 5887, atto conseguenziale al diniego, deducendo invalidità derivata dello stesso rispetto al provvedimento presupposto.


Con memoria depositata in data 27.3.2006 il Comune ha articolatamente controdedotto - in fatto ed in diritto – rispetto alle tesi svolte dalla ricorrente.


Alla pubblica udienza del 7.4.2006 il ricorso è stato trattenuto in decisione.


DIRITTO


Con il ricorso all’esame viene impugnato il provvedimento di diniego di condono edilizio per l’abuso consistente nella suddivisione in due unità immobiliari.della preesistente unità (contraddistinta con p.m. 10 p.ed. 1365 C.C. Moena), motivato con il rilievo che l’edificio ricade in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico e l’abuso risulta in contrasto con la normativa urbanistica (evidenziando che “il progetto è in contrasto con l’art. 51 punto 4 del vigente R.E.C. per quanto riguarda la superficie dell’appartamento del primo piano inferiore a mq. 45”)


Il gravame non risulta fondato.


L’art. 32 c. 27 del D.L. 30.9.2003 n. 269 (conv. l. 24.11.2003 n. 326) dispone che le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora: … d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.


Pertanto, il rilascio del condono edilizio in zona sottoposta a vincoli di tutela richiede la conformità edilizia ed urbanistica dell’opera.


A detta della ricorrente, nella fattispecie all’esame sarebbero assenti entrambi i presupposti normativamente richiesti per negare il condono edilizio, in quanto, per un verso, il divieto di condono opererebbe limitatamente alle opere esterne (in quanto in contrasto con il vincolo paesaggistico), mentre sussisterebbe per quelle interne e a fortiori per i meri cambi di destinazione d’uso, sotto un secondo aspetto, va esclusa la natura urbanistico-edilizia delle richiamate norme del regolamento edilizio richiamate, in quanto le stesse perseguono esclusivamente finalità igienico-sanitarie.


Entrambe le affermazioni devono essere disattese.


Quanto al primo profilo, va rilevato che, ai sensi dell’art. 32 comma 27 lett. d) del D.L. 30.9.2003 n. 269, risulta non sanabile l'intervento per il quale si abbia la compresenza dei seguenti presupposti:


a) sussistenza di vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali;
b) anteriorità della imposizione del vincolo rispetto al compimento dell'abuso;
c) presenza di opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.


In altri termini, in tale ambito, sono esclusi dal condono i c.d. abusi sostanziali, essendo consentita esclusivamente la sanatoria degli abusi meramente formali, cioè degli interventi di cui al suddetto punto d) del comma 27 ma realizzati in conformità alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 269/2003 (1° ottobre 2003).


Sia la struttura della norma (in particolare, la circostanza che nel medesimo comma siano ricompresi più vincoli senza alcuna differenziazione) sia la ratio perseguita dal legislatore (assicurare una tutela di tipo sostanziale e non meramente formale al vincolo) non consentono di introdurre alcuna eccezione in relazione al solo vincolo paesaggistico.


Va perciò condivisa la tesi sviluppata dalla PAT con la circolare n. 5369/04 del 25.10.2004 secondo cui: “dal tenore letterale della disposizione statale risulta pertanto che la sanatoria può essere rilasciata, nel caso di vincoli esistenti prima della realizzazione delle opere abusive, solo in presenza della conformità urbanistica anche qualora l’intervento non richieda l’autorizzazione da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, in quanto è sufficiente che l’abuso abbia interessato un immobile soggetto a vincolo per richiederne la conformità.
… conseguentemente … anche il cambio di destinazione d’uso senza opere o con opere solamente interne effettuato abusivamente su immobili ricadenti in aree già soggette a tutela del paesaggio alla data di realizzazione dell’intervento abusivo, pur non richiedendo la determinazione della conferenza di servizi provinciale per l’assenza di violazione del vincolo (riguardando una tipologia d’intervento che non richiede l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 93 della L.P. n. 22 del 1991) potrà formare oggetto di sanatoria solo in presenza della conformità urbanistica”.


Con riguardo alla specifica fattispecie, va soggiunto che l’intervento per il quale è stato chiesto il condono ha comportato l’aumento del numero delle unità immobiliari.


Una tale operazione di per sé non si configura come mera opera interna, posto che (cfr. Cons. St. Sez. V 23.5.1997 n. 529 e Sez. IV 29.4.2004 n. 2611) interventi edilizi interni che provochino una diversa utilizzazione dell’area interessata, come nel caso dell’aumento (da una a due) delle unità abitative, determinano una variazione quantitativa e qualitativa del carico urbanistico.


Va soggiunto che l’art. 10 del DPR 6.6.2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizi) - nel disciplinare gli “Interventi subordinati a permesso di costruire” (legge n. 10 del 1977, art. 1; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 25, comma 4) - specifica (cfr. lett. c) che sono soggetti a permesso di costruire gli interventi che comportino aumento del numero delle unità immobiliari, ascrivendo gli stessi alla nozione di ristrutturazione edilizia.


Per quanto riguarda la provincia autonoma di Trento, va posto in luce che la legge urbanistica provinciale (l.p. 5.9.1991 n. 22), nell’individuare all’art. 83 gli interventi di minore rilievo che sono soggetti a denuncia d'inizio di attività, pone fra questi le opere interne alle costruzioni che non comportino modificazioni della sagoma e dei prospetti della costruzione né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, che non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e rispettino le originarie caratteristiche costruttive degli edifici.


Con riguardo al profilo della natura delle norme del Regolamento edilizio, che sono state richiamate dal Comune a fondamento del diniego di condono edilizio, va osservato che parte ricorrente erra quando ne afferma l’esclusivo carattere igienico-sanitario.


Infatti, sotto il profilo formale, va posto in luce che nel comune di Moena il R.E. costituisce parte integrante del PRG (cfr. doc. n. 7 dell’Amministrazione) in quanto contiene in sé tutta la normativa di attuazione del Piano.


Sotto l’aspetto sostanziale, deve considerarsi che l’art. 51 del R.E., nello stabilire la superficie minima di mq. 65, persegue un’evidente finalità urbanistica e non già igienico-sanitaria, atteso che la medesima norma eccettua da tale limite una serie di tipologie abitative destinate ai residenti.


In altri termini, la fissazione di limiti di superficie minima diversa in funzione del differente utilizzo potenziale degli alloggi ne evidenzia il carattere non meramente igienico-sanitario, ponendone in luce la ratio urbanistica, volta a contenere, in località ad alta vocazione turistica, il proliferare di mini-appartamenti ad esclusiva destinazione non residenziale, con la conseguente difficoltà a reperire alloggi da parte dei nuclei familiari residenti, abbisognevoli di differenti tipologie abitative.


Da ultimo, va rilevata l’infondatezza anche del quarto motivo, non essendo necessaria una particolareggiata disamina delle osservazioni proposte dal privato a seguito di comunicazione del preavviso di rigetto, ove dalla motivazione dell’atto finale sia dato comprendere con chiarezza, come nella fattispecie, quali sono le ragioni che sorreggono l’atto.


Il rigetto del ricorso introduttivo comporta, in via conseguenziale, l’infondatezza di quello – proposto con motivi aggiunti - avverso l’ingiunzione al ripristino.


Sussistono giusti motivi per addivenirsi alla compensazione, fra le parti, delle spese del giudizio.


P.Q.M.


il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 170/2005, lo respinge.


Spese del giudizio compensate.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.


Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 7 aprile 2006, con l’intervento dei Magistrati:


dott. Paolo Numerico Presidente
dott. Sergio Conti Consigliere estensore
dott. Stelio Iuni Consigliere


Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 12 maggio 2006.

Il Segretario Generale
dott. Giovanni Tanel

 

M A S S I M E

Sentenza per esteso


1) Urbanistica ed edilizia – Vincolo paesaggistico – Condono ex art. 32, c. 27 d.l. 269/2003 – Difformità urbanistica non incidente sul paesaggio – Opere abusive interne – Condonabilità – Esclusione. Ai sensi dell’art. 32, c. 27 del D.L. 30.9.2003 n. 269 (conv. in l. 24.11.2003 n. 326), il rilascio del condono edilizio in zona sottoposta a vincoli di tutela è consentito solo in ipotesi di abusi meramente formali, (punto d del citato comma 27), realizzati in conformità alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del d.l. n. 269/2003 (1° ottobre 2003), anche qualora l’intervento non richieda l’autorizzazione da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. Ne deriva che anche il cambio di destinazione d’uso senza opere o con opere solamente interne effettuato abusivamente su immobili ricadenti in aree già soggette a tutela del paesaggio alla data di realizzazione dell’intervento abusivo, pur non richiedendo la determinazione della conferenza di servizi per l’assenza di violazione del vincolo (riguardando una tipologia d’intervento che non richiede autorizzazione paesaggistica), può formare oggetto di sanatoria solo un presenza della conformità urbanistica. Pres. Numerico, Est. Conti – M.G. (avv.ti Dalla Fior e Lorenzi) c. Comune di Moena (avv. De Pretis) - T.R.G.A. TRENTINO ALTO ADIGE, Trento – 12 maggio 2006, n. 160

2) Urbanistica ed edilizia – Aumento del numero delle unità immobiliari – Natura di opera interna – Inconfigurabilità. L’intervento comportante aumento del numero delle unità immobiliari non si configura come mera opera interna, posto che (cfr. Cons. St. Sez. V 23.5.1997 n. 529 e Sez. IV 29.4.2004 n. 2611) gli interventi edilizi interni che provochino una diversa utilizzazione dell’area interessata determinano una variazione quantitativa e qualitativa del carico urbanistico. Pres. Numerico, Est. Conti – M.G. (avv.ti Dalla Fior e Lorenzi) c. Comune di Moena (avv. De Pretis) - T.R.G.A. TRENTINO ALTO ADIGE, Trento – 12 maggio 2006, n. 160

Per ulteriori approfondimenti ed altre massime vedi il canale:  Giurisprudenza