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T.A.R. VENETO Sez. I, 8 Giugno 2006, Sentenza n. 1718
 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL VENETO

PRIMA SEZIONE



Ricorso n. 2881/2001
Sent. n. 1718/06


con l'intervento dei magistrati:
Bruno Amoroso Presidente
Lorenzo Stevanato Consigliere
Fulvio Rocco Consigliere, relatore

 


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso R.G. 2881/2001, proposto da Rina Eduardo, Feltre Carlo, Musella Nicola, La Serra Fiorita di A. Perin & C. s.n.c. nella persona del legale rappresentante pro tempore Perin Letizia, Tocchet Onorato, Mascolo Giuseppe, Amone Vincenzo, Maset Renata, Pizzinat Adriano, Brunetta Otello, Pilla Michele, Da Re Antonio, Tagliamento Angelo, Sisto Ferruccio & C. S.n.c. nella persona del legale rappresentante pro tempore Zecchin Fulvio, Tomasella Luciana, Sarcinelli Sergio, Dall'Anese Marino, Bon Giovanni, Pugliese Maria, Spinazzè Ivano, Morello Maria, Antoniazzi Alziro, Antoniazzi Vania, Ottoveggio Domenico, Visentin Leonio, Tamponi Giuseppina, Pugliese Bianca, Pizzinat Orfeo, Carlon Mario, Botteon Alberto, Salamon Lorella, Fontana Giorgio, Gallinaro Luigi, Lazzarin Franco, Spoglianti Walter, Peghin Mariangela, Vazzola Antonia, Peruggio Fortunata, Breda Sergio, Tomasi Graziano, Barro Giancarlo, Di Leo Francesco, Rech Antonio, Privitera Giuseppe, Doriguzzi Bozzo Giorgio, Pitarra Salvatore, Dal Cin Gianni, Zanchetta Stefano, Sarcinelli Franco, Zozzolotto Paolo, Padovan Germano, Lorenzon Adriano, Colombi Silvano, Visentin Sergio, De Carlo Paolo, Fioreria Elena nella persona della titolare Pol Manuela, Bassan Giuseppe, Cenedese Sergio, Bisignano Francesco, Migotto Luigi, Pagot Massimo, Antoniazzi Mario, Chavarro Galeano Carlos Alberto, De Cal Luisa, Algeo Giuliano, Battistuzzi Guglielmina, Zanatta Virgilio, Mandelli Aldo, Dall'Anese Daniele, Zandonadi Pietro, Valeri Giuliana, Doimo Piergiuseppe, Pretto Ennio, Liuzzi Maria Graziella, Sartori Domenico, Freschi Luigia, Tirindelli Anna, Napolitano Andrea, Bramuzzo Renato, Bellinghieri Santi, Fratini Federica, Deidda Giuseppe, Foltran Giuseppe, Piovesana Ermido, Zampollo Lucia, Zorzini Sandro, Tonon Lamberto, Mariotto Renzo, Masut Giovanni, Pilon Angelo, Gallina Maria Teresa, Favretto Paolo, Favretto Gianantonio, Spinazzè Aldo, Cordella Giorgio, Miotto Silvestro, Miotto Sebastiano, Camillo Marisa, Miotto Sebastiano, Granzotto Maurizio,Fracarossi Bruno, Scroccaro Luciano, Barro Franco, Azzalini Annita, Carpenè Vanda, Da Dalt Giovanni, Iscaro Michele, Covolan Lino, Gai !talo, Toneguzzo Roberto, Caldini Tonino, Vicidomini Anna, Tonon Anna,De Vido Claudio, Morona Franco, Possamai Roberto, Marchioni Giuseppe, Badin Marco, Liuzzi Pietro, Basso Roberto, Tombari Ennio, Battello Luisel!a, Tonon Luigi, Cenedese Rinaldo, Ciprian Germana, Dal Col Dionisio,Cosentino Antonio, Francescon Rino,Collot Marino, Lorenzet Cesare, Mannucci Paolo, Cusinato Guido, Lamedica Michele, Buscema Susanna, Bottan Giuseppe, D'Amico Gioacchina, Tolli Franco, Morello Angelo, Giordano Valter, Cusinato Mario, Drago Aldo, Naro Michele, Panizza Giorgio, Bava Antonio, Mazzer Paolo, Florian Rossella, Cargnello Milena, Gaggiano Mario, Gaggiano Nicola, Favaro Adele, Caviola Anna Maria, Marchionni Mario, Garampelli Stefano, Tonon Francesco in proprio e nella qualità di erede di Tonon Pietro, Perri Giuseppe, Biffi Amerigo, Armando, Boscariol Gianpietro, Revinot Adriano, Moras Edgar, Bortolin Leo, Modolo Francesco, Cartomania S.a.s. di Annalisa Strametto nella persona del legale rappresentante pro tempore Annalisa Strametto, Da Ros Giuseppe, Bortot Pietro, Corrocher Sonia, Stradiotto Danilo,Castellaz Ivo, Dalla Rizza Marco, Ferro Salvatore, Gusmeroli Fulvio, Ferro Filippa, Casagrande Ivano, la Frutteria la Mela s.n.c. di Antoniazzi G. & C. nella persona del legale rappresentante pro tempore Antoniazzi Giovanni, Mazzer Elsa, Marcon Gino, Bresolin Giampiero, De Cal Gianluigi, Mezzina Ciro, Cremonese Roberto, Collodel Massimo, Privitera Luigi, Lot Enio, Crapanzano Giuseppe, Guerra Matteo,¬ Chies Alberto, Zecchin Daniela, Bagagiolo Luisa, Moret Lino Duilio, Adamo Giovanni,Favalessa Giacomo, Cenedese Paolo, Ferraro Concetto Giuseppe, Vernier Giorgina, Bortotto Giovanni, Petruzzi Nives, Dal Col Iole, Dal Col Martino, Tonon Angelo, Lucchetta Ferruccio, Morioni Giovanna & C. S.a.s. nella persona del legale rappresentante pro tempore Morioni Giovanna, Somma Antonio, Stringher Benito, Ceschin Pietro, Feltre Giovanni, Zadro Franco, Benetton Gilda, Canale Francesco, Pelizzoli Loredana, Lombisani Giuseppe, Basset Alberto, Johansen Inge Kronsted, Bortoluzzi Vittorio in proprio e nella qualità di titolare dello Studio legale Avv. Vittorio Sortoluzzi, Pescheria Blue Fish di De Pizzol Irene nella persona della titolare De PizzoI Irene, Bortot Stefano, Zecchin Fulvio, Perna Salvatore, Zanchetta Stefano, Zorzan Gabriella, Foltran Mauro, Birilli Michele in proprio e nella qualità di titolare della New Dent Lab. Odontotecnico, Del Pio Luogo Maria, Fabris Mario, Zanchetta Massimo, Barzotto Daniela, Zava Gino, Stringher Paola, Bavaresco Chiara, Botteon Oscar, Basso Adriano, Lucchetta Mario, Maida Vito, Susanna Loris, Criscuolo Roberto, Trentin Fabio, Giubilato Gabriele, Rizzo Enzo, Battaglia Domenico, Toldo Claudio, Borsoi Danilo, Grando Antonio, Tosato Lino, Padovan Lino, Sartori Paolo, Visentin Mario, Dal Mas Stefano, Abbate Francesco, Belassi Antoni, Fantinel Giacomo, Zabotti Emanuela, Ferracin Giovanna, Pol Giovanna nella qualità di erede di Pol Riccardo, Marcon Antonio, Fiorello Giacomo, Battistuzzi Massimo, Antoniazzi Onerio, Bottega Secondo, Giacomin Bruno, Borin Luciano, Beltrame Francesco, Doni Mario, Boreato Giorgio, Correggiari Emanuele, Buosi Gianfranco, Cuzziol Luigi, Meneghin Mauro, Dalla Vedova Giulio, Biscaro Franco, Frutta 4 Stagioni S.a.s. di Marcon Claudio nella persona del legale rappresentante pro tempore Marcon Claudio, Zanin Antonio, Ferracin Giovanna, Capraro Luciano,.Perenzin Giacomo, Da Riva Giuseppe, Donato Renzo, Di Fazio Marta, De Giusti Paola, Grando Attilio, Silvestrin Mauro, Dal Bianco Mariagrazia, Da Ros Claudio, Pini _Renata, Battistella Adriano, Della Colletta Lucia, Donadon Marinella, Da Dalt Tiziana, Bramuzzo Ester, Facchin Valerio, Casagrande Piero, Marcon Elena, Curtarolo Ivone, Bottega Mario, Ndongo Amady, Associati S.n.c. di Spanò Francesca & C nella persona del legale rappresentante pro tempore Spanò Francesca, Sartor Gaudenzio, Cecchin Bruna, Borin Bruno, Borin Bruna, Scandiuzzi Germano, Nasmy Noureddine, Buso Achille, Marcon Amedeo, Battello Gian Franco, Sartor Roberto, Poli Sandro, Pattaro Alberto, Tonon Roberto, Apuzzo Carmine in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore delle società Al Ritrovo S.n.c. di Apuzzo Carmine & c. e Pizzeria Tavola Calda da Carmine s.d.f. , Falace Elpidio, Marcon Gino, Brunetta Pier Luigi, Comellato Bruno, Azzalini Amelia, Foltran Ada, Amuro Giorgio ed altri, tutti rappresentati e difesi dapprima dall’Avv. Federica Corte-Coi con elezione di domicilio in Venezia presso lo studio dell’Avv. Francesco Acerboni, Dorsoduro n. 3440 e, poi, limitatamente ai soli Signori Mascolo Giuseppe, Tonon Roberto, Facchin Valerio, Criscuolo Roberto, Biffi Amerigo, Mariotto Renzo, Perri Giuseppe, Borin Luciano, Rina Eduardo, Della Colletta Lucia, Bramuzzo Renato, Dal Col Martino, Da Ros Claudio, Drago Aldo, Tagliamento Angelo, Marcon Gino, Feltre Carlo, Feltre Giovanni, Bon Giovanni, Brunetta Otello, Deidda Giuseppe, Tonon Lamberto, Dall’Anese Marino, Pizzinat Adriano, Casagrande Ivano, Botteon Oscar e De Lucca Cristiana, ricostituitisi in giudizio con l’Avv. Antonio Di Pietro e con l’Avv. Francesco M. Curato, con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, Piazzale Roma n. 468/B,


contro


il Comune di Conegliano (Treviso), in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’ Avv. Vincenzo Pellegrini, con elezione di domicilio in Venezia presso lo studio dell’Avv. Emanuela Rizzi, Dorsoduro n. 3440,


avverso


le fatture di applicazione e riscossione della tariffa R.S.U. emesse dal Comune di Conegliano in data 25 settembre 2001 (cfr. doc.ti 1 usque 315 di parte ricorrente) e


per l’annullamento
dei seguenti atti presupposti:
a) della deliberazione della Giunta Comunale di Conegliano n. 90 dd. 7 marzo 2001, recante la determinazione delle tariffe per l’anno 2001 relative alla copertura dei costipi gestione dei rifiuti urbani;
b) del Regolamento comunale per la disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Conegliano n. 92 – 421 del 14 marzo 2001 ed, in particolare, degli artt. 18 e 30, nonché degli allegati 1 e 2 del medesimo; nonché di ogni altro atto presupposto e conseguente; nonché
per la declaratoria
di non debenza al Comune di Conegliano, da parte dei ricorrenti medesimi, di somme relative al il servizio di gestione dei rifiuti così come liquidate nelle predette fatture di applicazione e riscossione della tariffa R.S.U., con condanna del Comune medesimo alla restituzione di quanto da esso indebitamente riscosso.


Visto il ricorso con i relativi allegati, notificato il 27 novembre 2001 e depositato il 22 dicembre 2001;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Conegliano;
viste le memorie prodotte dalle parti;
visti gli atti tutti di causa;
uditi nella pubblica udienza del 19 gennaio 2006, (relatore il consigliere Fulvio Rocco ) l’Avv. F. Curato per i ricorrenti e l’Avv. V. Pellegrini per il Comune di Conegliano;


ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO E DIRITTO


1.1. I ricorrenti menzionati in epigrafe sono proprietari o detentori di immobili ubicati nel territorio comunale di Conegliano (Treviso) ed in quanto tali sono soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).
Va sin d’ora evidenziato che, a’ sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22 così come modificato dall’art. 33 della L. 23 dicembre 1999 n. 488, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II del Capo XVIII del Titolo III del Testo unico della finanza locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall’art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, ed al Capo III del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, è soppressa a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio disciplinato dal regolamento di cui al comma 5 del medesimo art. 49 del D.L.vo 22 del 1997 (modificato a sua volta per effetto dell’art. 1 della L. 9 dicembre 1998 n. 426), entro i quali i Comuni devono provvedere, mediante l’istituzione di un’apposita tariffa, all’integrale copertura dei costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico.
I ricorrenti affermano, a tale proposito, che il Comune di Conegliano era tenuto ad istituire tale nuova tariffa soltanto a decorrere dall’1 gennaio 2003 e che, peraltro, esso ha ritenuto di avvalersi della facoltà di applicazione anticipata sperimentale della tariffa stessa, contemplata dall’art. 49, comma 1-bis, del D.L.vo 22 del 1997, aggiunto a sua volta dal dianzi citato art. 33 della L. 488 del 1999.
Ciò è segnatamente avvenuto per effetto della deliberazione della Giunta Comunale di Conegliano n. 90 dd. 7 marzo 2001, recante la determinazione delle tariffe per l’anno 2001 relative alla copertura dei costipi gestione dei rifiuti urbani, nonché del Regolamento comunale per la disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Conegliano n. 92 – 421 del 14 marzo 2001.


1.2. I ricorrenti affermano di aver subito un considerevole aumento del costo del servizio a seguito dell’applicazione della tariffa di cui trattasi, e in considerazione di ciò essi pertanto propongono il ricorso in epigrafe avverso le fatture di applicazione e riscossione della tariffa R.S.U. emesse dal Comune di Conegliano in data 25 settembre 2001 (cfr. doc.ti 1 usque 315 di parte ricorrente), nonché per l’annullamento della testè riferita deliberazione della Giunta Comunale di Conegliano n. 90 dd. 7 marzo 2001, recante la determinazione delle tariffe per l’anno 2001 relative alla copertura dei costipi gestione dei rifiuti urbani e del parimenti citato Regolamento comunale per la disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Conegliano n. 92 – 421 del 14 marzo 2001 ed, in particolare, degli artt. 18 e 30, nonché degli allegati 1 e 2 del Regolamento medesimo.
Tale impugnativa è – altresì – estesa ad ogni altro atto presupposto e conseguente.
I ricorrenti deducono al riguardo, con una prima censura, l’avvenuta violazione o mancata applicazione dell’art. 49, comma 4, del D.L.vo 22 del 1997, nonché degli artt. 3, comma 2, 5 comma 2, 6 comma 2 e dell’all. 1, n. 3 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, recante il Regolamento per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.
I ricorrenti evidenziano, a tale proposito, che la TARSU risultava del tutto indifferente rispetto all’effettiva produzione di rifiuti da parte dell’utente, posto che ai fini della sua determinazione rilevava unicamente la superficie imponibile dei locali; viceversa, la tariffa per la gestione dei rifiuti è composta da una parte fissa relativa alla copertura dei costi fissi di gestione del servizio, nonché da una parte variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti da ogni utenza e finalizzata – per l’appunto – alla copertura dei costi di gestione che cariano in relazione al servizio effettivamente reso (cfr. art. 49, comma 4, del D.L.vo 22 del 1997 ed artt. 5, comma 2, 6, comma 2 ed all. 1, n. 3, del D.P.R. 158 del 1999).
I ricorrenti evidenziano che per la misurazione della quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze, il D.P.R. 158 del 1999 dà facoltà agli Enti Locali di mettere a punto e rendere operativi dei sistemi di misurazione validi ai fini della quantificazione dei rifiuti prodotti, per singola utenza. O per utenze aggregate.
Sussisterebbe, pertanto, in materia un'ampia discrezionalità amministrativa in capo alle amministrazioni comunali nella scelta di predisporre, ovvero di non predisporre, un sistema di misurazione dei conferimenti, nonché in ordine alla scelta del momento per la adozione di tali sistemi e del tipo di sistema da adottare.
Quando tali sistemi di misurazione sono stati messi a punto e resi operativi,tuttavia, l'applicazione della disciplina normativa per il calcolo della parte variabile della tariffa in base all'effettivo conferimento risulterebbe – peraltro - vincolante ed inderogabile, proprio in virtù della integrazione discrezionale, da parte dell’Ente locale, dei presupposti per la sua operatività.
Nel caso di specie – evidenziano sempre i ricorrenti - già in data 10 maggio 1999, in sede di aggiudicazione definitiva dell'appalto per la gestione dei rifiuti alla ditta A.5.P.I.C.A. S.r.1. per il periodo 1 maggio 1999 – 30 aprile 2002, l’Amministrazione Comunale di Conegliano aveva deliberato l'adozione del sistema di raccolta "porta a porta" per la frazione secca dei rifiuti, e con bidoni e campane per la frazione umida e le raccolte differenziate, e ciò nella dichiarata premessa che era necessario assicurare l'applicazione della tariffa (cfr. deliberazione della Giunta Comunale n. 205 del 10 maggio 1999, doc. C di parte ricorrente): infatti, tale sistema consentiva il rilevamento, per mezzo di un lettore laser-portatile, del codice a barre contenente i dati identificativi di ogni utente posizionato sul contenitore individuale (bidoncino o sacchetto), all'atto del conferimento dei rifiuti, i quali venivano successivamente sottoposti a pesatura (cfr. contratto d'appalto concluso tra il Comune di Conegliano e A.S.P.I.C.A. dd. 20 marzo 2001, All. G, Descrizione dettagliata esecutiva di ciascun servizio, pp. 13 e 14, cfr. ibidem, doc. D).
Nell’anzidetta deliberazione giuntale, veniva altresì precisato che nel periodo transitorio di circa sei mesi, fino all’1 novembre 1999, il servizio sarebbe stato svolto con il vecchio metodo a cassonetti: e ciò anche il relazione all’art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto vigente tra il medesimo Comune e A.S.P.I.C.A., in forza del quale il servizio “porta a porta” poteva essere attivato per fasi, ma comunque doveva entrare a regime entro sei mesi (cfr. sul punto, altresì, la Determinazione del Dirigente dei Lavori Pubblici ed Ecologia n. 23 del 4 febbraio 1999, cfr. ibidem, doc. E).
Nell'autunno 1999 cominciava la distribuzione dei bidoncini e dei codici a barre che è stata attuata, zona dopo zona, in tutte le 12 porzioni nelle quali era stato suddiviso il territorio comunale, con la contestuale attivazione del servizio di raccolta “porta a porta” in ciascuna di esse (Lettera Sindaco Floriano Zambon dd. 12 gennaio 2000, cfr. ibidem, doc. F).
Tale distribuzione si concludeva nel novembre 2000, come dichiarato dal Dirigente Area Servizi al Territorio (cfr. ibidem, doc. G).
Anche la Giunta Comunale dava atto “che nel corso dell’anno 2000 è stato attivato gradualmente il nuovo servizio “porta a porta” in tutto il territorio comunale” (D.G.C. n. 53 del 19 febbraio 2001, cfr. ibidem, doc. H).
I ricorrenti – altresì - evidenziano che, fin dall’1 maggio 1999, il Comune di Conegliano ha regolarmente pagato il sistema di pesatura e rilevazione codici, e che la società A.S.P.I.C.A. “per effetto di una scrupolosa distribuzione dei materiali e attribuzione dei codici agli utenti ha sostenuto comunque gli stessi costi per l'impiego di personale e mezzi come se avesse svolto il servizio a regime fin dall’1 gennaio 2000” (cfr. Offerta economica A.S.P.I.C.A., lett. c, numero 12, cfr. ibidem, doc. L).
Sebbene in numerose zone del territorio comunale il servizio “porta a porta” fosse stato pienamente attivato già nei primi mesi dell'anno 2000, il Comune di Conegliano ha ritenuto di “non partire dall'anno 2000 con la tariffa su base sperimentale, che avrebbe comportato in ogni caso l'utilizzo di coefficienti presuntivi, bensì di affrontare il problema in maniera concreta e definitiva, implementando un sistema tariffario che si baserà in parte, sulla quantità effettiva di rifiuti prodotti da ciascuna utenza” (Cfr. deliberazione consiliare n. 60-266 del 23 febbraio 2000, “Art. 19 del Regolamento TARSU. Tariffe rifiuti solidi urbani per l'anno 2000. Approvazione”. Relazione Assessore Bilancio, pag. 1, cfr. ibidem, doc. M).
In tale occasione, veniva altresì riferito che l'Amministrazione stava creando una banca dati di tutti i contribuenti sulla reale produzione dei rifiuti, che sarebbe servita l’anno successivo per l'applicazione della tariffa (cfr. Intervento Dirigente Settore Economico-Finanziario, ibidem, pag. 19).
In ogni caso, già nel corso dell'anno 2000, la raccolta “porta a porta” della frazione secca dei rifiuti era pienamente operativa in tutto il territorio comunale: e ciò, rilevano i ricorrenti, con grande impegno per l'utenza che, nell'attuazione di tale complesso sistema di raccolta, avrebbe raggiunto importanti risultati nella riduzione dei rifiuti e nella raccolta differenziata (71 % dei rifiuti prodotti - cfr. retro fatture doc.ti 1 usque 315 di parte ricorrente), oltre che notevole impegno finanziario ed operativo per l’Amministrazione Comunale.
A fronte di tanto impegno, peraltro, i ricorrenti rilevano che nella liquidazione delle fatture per l'applicazione e riscossione della tariffa dell'anno 2001, l'Amministrazione comunale non avrebbe tenuto in nessun conto i dati relativi agli effettivi conferimenti prodotti nello stesso anno, e ciò nonostante che il sistema di misurazione fosse operativo già dall'anno precedente, con obbligo per l’Ente gestore ad applicare la disciplina normativa per il calcolo della parte variabile della tariffa in base all’effettivo conferimento, secondo le indicazioni di cui all’art. 1. n. 3, del D.P.R. 158 del 1999.
Con un secondo ordine di censure i ricorrenti hanno dedotto la falsa applicazione dell’art. 5, comma 2, dell’art. 6, comma 2, dell’all. 1, nn. 4.2. e 4.4. del D.P.R. 158 del 1999, nonché eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà con precedenti scelte dell’Amministrazione.
I ricorrenti rilevano al riguardo che in via provvisoria, nel solo caso in cui “non siano stati messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione predetti”, è ammesso il ricorso ad un sistema presuntivo di calcolo della parte variabile della tariffa, secondo le modalità ed i parametri indicati nell’all. I, numeri 4.2. (utenze domestiche) e 4.3. (utenze non domestiche) dell’anzidetto D.P.R. 158 del 1999.
Essi, altresì, evidenziano che nel caso di specie, e come si è innanzi esposto, l’Amministrazione Comunale aveva adottato e concretamente attuato un sistema di misurazione (la raccolta individualizzata con pesatura del conferimento) certamente idoneo e valido alla quantificazione dell’apporto individuale, dichiarando pubblicamente in ogni sede, ivi compresi i rapporti individuali con l’utenza, che il calcolo della parte variabile delle fatture 2001 avrebbe fatto riferimento agli effettivi conferimenti di ciascuna utenza.
Sempre secondo i ricorrenti, il ricorso al sistema presuntivo di calcolo risulterebbe pertanto illegittimo, e per tale ragione dovrebbero pertanto essere annullati gli atti presupposti al calcolo delle tariffe.
Con un terzo ordine di censure i ricorrenti deducono l’avvenuta violazione, sotto ulteriore profilo, dell’art. 49, commi 7 e 8, del D.L.vo 22 del 1997, degli artt. 2 e 3 del D.P.R. 158 del 1999, nonché eccesso di potere per inosservanza di circolari (circolare del Ministro dell’Ambiente 7 ottobre 1999 e Circolare del Ministro delle Finanze n. 111 del 21 maggio 1999).
I ricorrenti affermano in proposito che “la tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa” (sic: pag. 9 dell’atto introduttivo del presente giudizio), e rappresenterebbe l’insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della stessa da parte degli Enti Locali, sulla base delle componenti di costo indicate nell’all. 1, punto 2, del D.P.R. 158 del 1999.
I ricorrenti reputano che il necessario presupposto per la rilevazione e la conoscenza delle componenti di costi della tariffa di riferimento sia la tenuta, da parte dell’Ente locale, della contabilità economica, ovvero della contabilità per centri di costo analitici.
In altre parole, l’Amministrazione Comunale dovrebbe sapere come spende (contabilità economica) e non solo quanto spende per la gestione del servizio (contabilità finanziaria).
Peraltro, l’Amministrazione comunale di Conegliano non sarebbe stata, nè a tutt’oggi sarebbe dotata, di contabilità analitica per centri di costo relativa al servizio di gestione dei rifiuti: e tale circostanza, che i medesimi ricorrenti riferiscono essere stata ammessa dai medesimi organi comunali, escluderebbe in radice la possibilità di introdurre legittimamente la nuova tariffa.
I ricorrenti, a tale riguardo, evidenziano che ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 158 del 1999, tale indispensabile presupposto risulterebbe oggetto di specifica verifica nella valutazione della corretta applicazione del metodo di calcolo indicato nello stesso regolamento attuativo della tariffa, e rilevano che l’Amministrazione Comunale, non essendo dotata di contabilità economica, neppure sarebbe in grado di adempiere all'obbligo di comunicazione annuale di cui all'art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999, relativo alle componenti di costo della tariffa.
I ricorrenti rimarcano – altresì – che con circolare dd. 7 ottobre 1999 il Ministro dell'Ambiente, nel richiamare gli adempimenti ai quali tutti i comuni sono tenuti ai sensi del D.P.R. 158 del 1999 ai fini della determinazione della tariffa con particolare riferimento all'adempimento di tale obbligo di comunicazione, ha sottolineato che “tutti i comuni dovranno fare sì che la contabilità relativa al servizio di gestione dei rifiuti sia strutturata in modo da poter ottemperare al predetto adempimento” (cfr. ibidem, doc. N) e che – per contro, e per quanto detto innanzi - il Comune di Conegliano non sarebbe in grado di adempiere a tale obbligo..
I ricorrenti richiamano anche la Circolare del Ministero delle Finanze n. 111 del 21 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 luglio 1999, nella quale sono indicate le condizioni sostanziali per la legittima disapplicazione della normativa sulla tassa con “introduzione anticipata della tariffa a titolo sperimentale” (cfr. ibidem, doc. O), ossia la necessaria operatività della tariffa base o di riferimento nonché l’organizzazione dell’ambito territoriale ottimale per la gestione unitaria dei rifiuti urbani (a sua volta, asseritamente non attuato nella Provincia di Treviso), con l’espressa avvertenza che, in difetto delle indicate condizioni di legge, la deliberazione di sperimentazione potrebbe (intendendo con questo l’operatività della contabilità economica) essere oggetto di censure in sede giurisdizionale.
Con un quarto motivo di impugnazione i ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 49, comma 8, del D.P.R. 22 del 1997, dell’art. 8 del D.P.R. 158 del 1999 e dell’art. 42, comma 2, lett. b) del T.U. adottato con D.L.vo 17 agosto 2000 n. 267.
A tale proposito i ricorrenti evidenziano che la tariffa deve essere determinata in base al piano finanziario di cui all'art. 8 del D.P.R. 158 del 1999, nel quale dovrebbero essere indicate le componenti di costo della tariffa di riferimento (art. 49, comma 8, D.P.R. 22 del 1997).
Va anzitutto rilevato che tale atto non sarebbe mai stato approvato dal Consiglio Comunale, pur rientrando nella competenza dell'organo elettivo ai sensi dell'art. 42,comma 2, lett. b), del T.U. approvato con D.L.vo 267 del 2000.
Tale atto neppure risulterebbe approvato dalla Giunta Comunale, la quale si sarebbe limitata ad indicarlo in allegato alla propria deliberazione n. 90 del 7 marzo 2001.
I ricorrenti affermano che dalla lettura del Piano finanziario del Comune di Conegliano, non ancora approvato, risulterebbe, sotto un profilo di mera forma, che una parte di tali costi siano stati indicati: tuttavia, per la dianzi rilevata inesistenza della contabilità analitica per centri di costo, risulterebbe del tutto incomprensibile come tali valori siano stati ricavati (cfr. ibidem, doc. P).
Inoltre, buona parte dei prospetti economico - finanziari sarebbero stati lasciati in bianco, come ad esempio i costi di materiale, personale, gestione, manutenzione automezzi ed altri (Piano finanziario, pag. 60 e ss) e non sarebbe stata redatta la Relazione del Piano finanziario prevista dall'art. 8, comma 3, D.P.R. 158 del 1999.
Con un quinto ordine di censure i ricorrenti deducono l’inesistenza o nullità dei provvedimenti impugnati in relazione all’inesistenza dell’oggetto della disciplina, nonché in relazione alla carenza di potere in concreto.
I ricorrenti evidenziano, in tal senso, che sebbene con l’anzidetta deliberazione n. 90 del 7 marzo 2001, la Giunta comunale ha approvato la “Determinazione tariffe anno 2001 per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti urbani”, a tale data nell’ordinamento comunale non risultava giuridicamente esistente la tariffa per la gestione dei rifiuti, la quale sarebbe stata stata istituita soltanto con il successivo “Regolamento comunale per la disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti”, a sua volta approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 92 - 421 del 14 marzo 2001 (Capo I, art. 1, Reg. com. cit.).
Risulterebbe di tutta evidenza – quindi, ad avviso dei ricorrenti - che l’istituzione della tariffa da parte del Consiglio Comunale, cui compete la disciplina generale delle stessa ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. f, del T.U. approvato con D.L.vo 267 del 2000, costituisce un presupposto necessario ed indefettibile per la stessa configurabilità, in capo all’organo giuntale, della potestà di disciplinare, nei limiti delle proprie competenze, l’applicazione della tariffa.
L’inesistenza, alla data di adozione della deliberazione giuntale, dell’atto fondamentale di indirizzo politico - amministrativo di competenza del Consiglio Comunale istitutivo della tariffa, escluderebbe pertanto nel fondamento la configurabilità della potestà della Giunta di attuare un indirizzo non ancora espresso e formalizzato dal Consiglio medesimo.
Nelle stesse premesse della delibera - rilevano sempre i ricorrenti - la Giunta Comunale darebbe addirittura esplicitamente atto che lo schema di regolamento che disciplina l’applicazione della tariffa era stato solo trasmesso al Consiglio comunale “per l’approvazione definitiva”: e, pertanto, in conformità del fondamentale principio del tempus regit actum, la legittimità di un provvedimento amministrativo dovrebbe essere valutata anche nella presente fattispecie con esclusivo riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui l’atto viene emanato, ossia ad una situazione che escludeva a quel tempo la sussistenza di una potestà della Giunta Comunale di applicare la tariffa.
Con il sesto ed ultimo ordine di censure i ricorrenti deducono incompetenza e violazione dell’art. 42, lett. f), del T.U. approvato con D.L.vo 267 del 2000, nonché la violazione dell’art. 13, comma 3, dell’art. 17, comma 3 e dell’art. 18, comma 2, del Regolamento comunale disciplinante la tariffa.
I ricorrenti, a tale riguardo, dopo aver rilevato che la determinazione delle tariffe per l’anno 2001 da parte della Giunta Comunale sarebbe intervenuta addirittura prima della istituzione della tariffa nell'ordinamento giuridico comunale, avvenuta in forza dell’apposito regolamento solo susseguentemente approvato dal Consiglio Comunale, evidenziano che la competenza a determinare le tariffe per le singole utenze competerebbe – comunque - al Consiglio comunale, e non alla Giunta, come d’altronde indicato nello stesso regolamento comunale (cfr. art. 13, comma 3, Reg. com. tariffa, secondo il quale “Il Consiglio comunale, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, determina annualmente con propria deliberazione le tariffe per le singole utenze sia per la quota fissa che per quella variabile”).
Tale competenza verrebbe, inoltre, ribadita e confermata negli artt. 17, comma 3, e 18, comma 2, del medesimo regolamento.
Con la determinazione delle tariffe, il Consiglio comunale sarebbe - quindi - tenuto ad indicare le concrete modalità di computo delle tariffe, con particolare riferimento alla ripartizione dei costi tra le categorie di utenza domestica e non domestica ed all’individuazione dei coefficienti da applicare per il calcolo del metodo normalizzato (Coefficienti Kb, Kc e Kd), posto che la disciplina generale della tariffe include la necessità che la ripartizione e l'incidenza dei costi sulle diverse categorie di utenti, nonché le modalità di calcolo delle tariffe, sia definita – per l’appunto - dal Consiglio Comunale proprio per la riconosciuta, alta valenza politica di tali scelte, le quali non possono che essere demandate all'organo consiliare.


2. Si è costituito in giudizio il Comune di Conegliano, eccependo in via preliminare la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, l’inammissibilità del ricorso e la sua irricevibilità..
La difesa dell’Amministrazione Comunale ha, comunque, replicato anche nel merito alle censure avversarie, concludendo in subordine per la loro reiezione.


3. In data 26 giugno 2002 i Signori Susanna Buscema, Antonio Grando, Gabriele Giubilato, Pietro Bortot, Guglielmina Battistuzzi, Paolo Favretto, Gianantonio Favretto, Gilda Benetton, Onerio Antoniazzi, Luigi Cuzziol, Giacomo Fiorello, Giuseppe Bassan, Dionisio Dal Col, Antoni Belassi, Vittorio Bortoluzzi, Maida Vito, Mario Gaggiano, Francesco Di Leo, Antonio Da Re, Amelia Azzalini, Antonio Rech, Gian Franco Battello, Luisella Battello, Giampietro Boscariol e Antonio Bava, hanno dichiarato di rinunciare al ricorso in epigrafe.


4. In pari data la difesa dei restanti ricorrenti ha rinunciato al mandato ad essa conferito.


5. In data 14 marzo 2003 si sono ricostituiti in giudizio con un nuovo patrocinio i soli ricorrenti Giuseppe Mascolo, Roberto Tonon, Valerio Facchin, Roberto Criscuolo, Amerigo Biffi, Renzo Mariotto, Giuseppe Perri, Luciano Borin, Eduardo Rina, Lucia Della Colletta, Renato Bramuzzo, Martino Dal Col, Claudio Da Ros, Aldo Drago, Angelo Tagliamento, Gino Marcon, Carlo Feltre, Giovanni Feltre, Giovanni Bon, Otello Brunetta, Giuseppe Deidda, Lamberto Tonon, Marino Dall’Anese, Adriano Pizzinat, Ivano Casagrande, Oscar Botteon, e Cristiana De Lucca.
Con ulteriore memoria tali ricorrenti hanno insistito per l’accoglimento dell’impugnativa.


6. Alla pubblica udienza del 19 gennaio 2006 la causa è stata trattenuta per la decisione.


7. Il Collegio deve preliminarmente dare atto che, per effetto delle rinunce da parte di taluni ricorrenti depositate agli atti di causa nonché per effetto della rinuncia al mandato da parte dell’originario patrocinio dei ricorrenti e della ricostituzione di alcuni di essi in giudizio con nuovi difensori (cfr. il precedente § 5), la trattazione della presente causa concerne soltanto i Signori Giuseppe Mascolo, Roberto Tonon, Valerio Facchin, Roberto Criscuolo, Amerigo Biffi, Renzo Mariotto, Giuseppe Perri, Luciano Borin, Eduardo Rina, Lucia Della Colletta, Renato Bramuzzo, Martino Dal Col, Claudio Da Ros, Aldo Drago, Angelo Tagliamento, Gino Marcon, Carlo Feltre, Giovanni Feltre, Giovanni Bon, Otello Brunetta, Giuseppe Deidda, Lamberto Tonon, Marino Dall’Anese, Adriano Pizzinat, Ivano Casagrande e Oscar Botteon.
Va, viceversa, dichiarata inammissibile la ricostituzione in giudizio da parte della Signora Cristiana De Lucca.
Tale persona risulta, invero, firmataria del mandato a ricostituirsi in giudizio da ultimo conferito – unitamente ai predetti Signori Giuseppe Mascolo, Roberto Tonon, Valerio Facchin, Roberto Criscuolo, Amerigo Biffi, Renzo Mariotto, Giuseppe Perri, Luciano Borin, Eduardo Rina, Lucia Della Colletta, Renato Bramuzzo, Martino Dal Col, Claudio Da Ros, Aldo Drago, Angelo Tagliamento, Gino Marcon, Carlo Feltre, Giovanni Feltre, Giovanni Bon, Otello Brunetta, Giuseppe Deidda, Lamberto Tonon, Marino Dall’Anese, Adriano Pizzinat, Ivano Casagrande e Oscar Botteon – agli Avvocati Antonio Di Pietro e Francesco M. Curato.
Il nominativo di Cristiana De Lucca, peraltro, non compare nella menzione dei firmatari della procura ad litem apposta a margine dell’atto introduttivo del presente giudizio, e – pertanto – il suo mandato conferito al nuovo patrocinio contestualmente ad alcuni degli altri originari propositori del ricorso non può configurarsi quale atto che parimenti le consente la coltivazione della causa nell’ambito di un giudizio nel quale essa non è stata, sino a tale momento, parte.
In conseguenza di ciò, l’impugnativa della Signora Cristiana De Lucca va dichiarata inammissibile.


8. Sempre in via preliminare, il Collegio deve pure farsi carico di decidere sull’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sollevata dalla difesa del Comune.
A tale proposito, è ben nota la giurisprudenza secondo la quale le controversie, promosse in sede giurisdizionale in data successiva all’1 aprile 1996 - e cioè nell'intervenuta vigenza ed operatività del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 - per contestare, per il tramite dell'impugnazione di specifici atti impositivi, la sussistenza di obbligazioni tributarie concernenti la tassa comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, appartiene alla giurisdizio delle commissioni tributarie, a’ sensi dell'art. 2 D.L.vo 546 del 1992, sia nel testo originario (applicabile ratione temporis), sia in quello sostituito ad opera dell'art. 12 della L. 28 dicembre 2001 n. 448, avendo ad oggetto tributi comunali (cfr., ex multis, Cass., SS.UU., 7 maggio 2003 n. 6954).
Peraltro, spettano comunque alla giurisdizione amministrativa le controversie che investono la legittimità delle deliberazioni che istituiscono o modificano le tariffe sui rifiuti solidi urbani, in quanto eventualmente lesive di interessi legittimi, ferma restando l’anzidetta sussistenza della giurisdizione del giudice tributario per le contestazioni degli atti applicativi della tassa medesima (cfr., ex multis, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 3 luglio 2002 n. 3071 nonché, più recentemente, anche la Sez. III di questo T.A.R. con sentenza n. 3808 dd. 16 luglio 2003, con particolare riferimento al consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che espressamente attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione sulle controversie in materia di provvedimenti autoritativi che determinano le tariffe del servizio).
Pertanto – e venendo al caso di specie – se risulta per certo estranea alla giurisdizione di questo giudice l’impugnazione delle fatture di applicazione e riscossione della tariffa R.S.U. emesse dal Comune di Conegliano in data 25 settembre 2001 nei confronti dei ricorrenti (cfr. doc.ti 1 usque 315 di parte ricorrente) e la richiesta di restituzione delle somme di danaro asseritamente pagate dai ricorrenti medesimi in dipendenza di tali fatture, la giurisdizione del giudice amministrativo per certo sussiste in ordine all’impugnazione dei provvedimenti presupposti alle fatture anzidette, ossia la deliberazione della Giunta Comunale di Conegliano n. 90 dd. 7 marzo 2001, recante la determinazione delle tariffe per l’anno 2001 relative alla copertura dei costipi gestione dei rifiuti urbani e il Regolamento comunale per la disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Conegliano n. 92 – 421 del 14 marzo 2001.
Né a diversa conclusione si perviene anche con riguardo alla recente giurisprudenza che, nell’acccedere alla qualificazione della nuova tariffa di cui all’art. 49, comma 5, del D.L.vo 22 del 1997 e succ. modd. e intt. come prezzo pubblico per il servizio e non già come tributo, afferma la sussistenza al riguardo della giurisdizione del giudice ordinario (cfr., ad es., la sentenza n. 2010 dd. 9 maggio 2005 resa dalla Sez. III di questo stesso T.A.R.): nel caso qui in esame, infatti, si fa questione della legittimità di provvedimenti a contenuto generale che affermano la sussistenza dei presupposti – negata, per contro, dai ricorrenti – per l’istituzione del nuovo sistema tariffario e, pertanto, la posizione tutelata si appalesa come pretesa qualificata al legittimo esercizio di un potere discrezionale dell’Amministrazione Comunale, ossia quale interesse legittimo.


9. Ancora in via preliminare, il Collegio deve pure esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione della deliberazione della Giunta Comunale di Conegliano n. 112 dd. 19 marzo 2001 (cfr. doc. 6 di parte resistente).
Come ha comprovato la difesa del Comune, tale deliberazione è stata adottata dopo l’approvazione del Regolamento per la disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani di cui alla deliberazione consiliare n. 92-421 dd. 14 marzo 2001 e ha sostituito la precedente deliberazione giuntale n. 90 dd. 7 marzo 2001.
In forza di tutto ciò, secondo la prospettazione del Comune, non soltanto si estinguerebbe l’interesse all’impugnazione della medesima deliberazione giuntale n. 90 del 2001 poiché non più vigente, ma si determinerebbe l’inammissibilità del ricorso in quanto non proposto avverso il provvedimento che materialmente reca l’approvazione della tariffa in concreto contestata dai ricorrenti, ovvero l’inammissibilità del ricorso medesimo per carenza di interesse poiché, anche se esso fosse accolto, non verrebbe meno la vigenza e l’efficacia della riapprovazione della determinazione della tariffa sulla cui base è avvenuta l’emanazione delle fatture riguardanti i ricorrenti.
Il Collegio, per parte propria - ferma restando l’evidente improcedibilità dell’impugnazione proposta avverso l’anzidetta deliberazione giuntale n. 90 del 2001 per sopravvenuta carenza di interesse ad ottenerne l’annullamento - non condivide le restanti parti del surriferito argomento sviluppato dalla difesa del Comune.
Invero, la documentata esistenza della deliberazione giuntale n. 112 del 2001 risulta – di per sé – determinante al fine di smentire la fondatezza delle varie censure che i ricorrenti hanno formulato muovendo dal presupposto (rivelatosi, in effetti, erroneo) che la determinazione delle tariffe mediante provvedimento giuntale fosse avvenuta, nella specie, in epoca antecedente all’istituzione delle tariffe stesse, viceversa riservata ad una competenza del Consiglio Comunale esercitata, in concreto, in data successiva.
Tuttavia, anche a fronte di tale circostanza - e, quindi, anche nel nuovo contesto, di cui dà contezza la difesa del Comune, di un regolamento per la tariffa che precede la determinazione della stessa - permane per certo un interesse dei ricorrenti alla pronuncia di questo giudice innanzitutto sulla censura che investe la legittimità del Regolamento approvato con la predetta deliberazione consiliare n. 92-421 dd. 14 marzo 2001, laddove segnatamente si afferma che non sarebbero sussistiti i presupposti per l’istituzione della nuova tariffa in relazione alla mancata introduzione, nell’ambito dell’Amministrazione Comunale di Conegliano, del sistema di contabilità per centri di costo analitici.
Inoltre, permane un altrettanto indubbio interesse dei ricorrenti ad una pronuncia sulla prima censura dedotta nell’atto introduttivo del presente giudizio, laddove si afferma , in buona sostanza, che l’Amministrazione Comunale non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione i dati relativi agli effettivi conferimenti per la determinazione della parte variabile della tariffa di igiene ambientale, pur essendo l’Amministrazione stessa dotata di un sistema di misurazione che le avrebbe consentito di quantificare la reale produzione dei rifiuti da parte di ciascun utente del servizio.
Pertanto, se non risulta più attuale l’interesse dei ricorrenti ad impugnare la deliberazione giuntale n. 90 del 2001, permane l’interesse degli stessi ad impugnare la deliberazione consiliare n. 92-421 del 2001, in alcun modo obliterato dalla pur mancata impugnazione della deliberazione giuntale n. 112 del 2001: essa, infatti, va riguardata – proprio avendo riguardo alle puntuali precisazioni della difesa dell’Amministrazione Comunale – quale provvedimento meramente applicativo della predetta deliberazione consiliare, con la conseguenza che l’eventuale venir meno di quest’ultima, ossia del suo atto presupposto, ne determinerebbe ipso iure la caducazione.
Altrettanto va detto per quanto attiene alla parimenti eccepita mancanza di un’impugnazione nei riguardi della deliberazione consiliare n. 92-424 dd. 28 marzo 2001, recante il Piano finanziario delle tariffe R.S.U. (cfr. doc. 8 di parte resistente)


10. Presumibilmente, proprio in ragione di tale eventualità la difesa del Comune ha pure eccepito, sempre in via preliminare, l’irricevibilità della medesima deliberazione consiliare n. 92-421 del 2001 in relazione alla circostanza che essa, dopo essere stata interloquita dal Comitato Regionale di Controllo, è divenuta esecutiva il 20 agosto 2001, con conseguente identificazione del relativo termine di impugnazione nella presente sede giurisdizionale alla data del 14 novembre 2001 (considerando, al riguardo, anche la sospensione feriale di cui alla L. 7 ottobre 1969 n. 742): e ciò, a fronte dell’avvenuta notificazione dell’atto introduttivo del presente giudizio in data 27 novembre 2001.
A tale proposito, il Collegio non ignora che secondo una giurisprudenza risalente nel tempo le deliberazioni con le quali il Consiglio Comunale stabiliscono il tributo dovuto per l’asporto dei rifiuti si configurano quali provvedimenti immediatamente lesivi nei confronti dei contribuenti non personalmente in essi identificati, con conseguente necessità di loro impugnazione entro i termini decadenziali (cfr., ad es., Cons. Stato, Sez. V, 12 luglio 1996 n. 854) che – in via generale – per i provvedimenti assoggettati a controllo decorrono dalla data – che è onere degli interessati conoscere - in cui i provvedimenti medesimi sono divenuti esecutivi (cfr. , ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 13 marzo 1991 n. 181).
Peraltro, tale originaria rigidità - segnatamente per quanto concerne gli atti assoggettati a controllo – è venuta progressivamente attenuandosi, posto che – ora – la prevalente giurisprudenza afferma che il termine per l’impugnazione di atti sottoposti al controllo da parte del Comitato regionale di controllo decorre, per i soggetti interessati agli effetti dell’atto controllato, soltanto dalla conoscenza effettiva dell’avvenuto positivo e non dal compimento dell'attività da parte dell'organo tutorio, non potendosi collegare il dies a quo per l'impugnativa ad un dato meramente formale, nè dall'eventuale presentazione di osservazioni o esposti avverso l’atto assoggettato a controllo non essendo questi indice di un'integrale percezione dell’atto medesimo e della sua lesività (cfr., ad es., Cons. Stato, Sez. IV, 19 agosto 1997, n. 860); ovvero che l’onere d'immediata impugnazione del provvedimento assoggettato a controllo non impedisce l’applicazione dei principi generali, in forza dei quali il termine per impugnare decorre dalla pubblicazione dell’atto medesimo, oppure dalla sua conoscenza effettiva (cfr., ad es., Cons. Stato, Sez. V, 15 giugno 2001 n. 3180).
Pertanto, proprio in relazione a tali nuovi principi elaborati dalla giurisprudenza ha avuto modo di affermare che il termine di decadenza per impugnare la deliberazione con cui l’Amministrazione Comunale stabilisce le tariffe per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani non decorre dal giorno della sua pubblicazione, avendo la stessa natura regolamentare, ma dal momento in cui questa comincia a trovare applicazione, e, in particolare, dal momento in cui gli interessati ne hanno avuto conoscenza: ossia, nella specie, a seguito della notificazione delle cartelle esattoriali (cfr. T.A.R. Lazio, Latina, 24 maggio 2001 n. 546).
Il Collegio, per parte propria, concorda pienamente con tale assunto e reputa – pertanto – che il ricorso sia ricevibile per quanto segnatamente attiene all’impugnazione del Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 92-421 del 2001.


11.1. Venendo, ora, al merito di causa, il ricorso va respinto..


11.2. Per quanto attiene alla censura con la quale è stata dedotta la circostanza che la tariffa in questione sarebbe stata introdotta in carenza del sistema di contabilità per centri di costo analitici, la difesa del Comune ha a ragione evidenziato, che a’ sensi delle stesse disposizioni invocate dai ricorrenti a conforto della propria tesi, le Amministrazioni Comunali sarebbero semplicemente tenute a ricavare dalla propria contabilità i centri di costo relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani redigendo – per l’appunto – una specifica contabilità economica del servizio stesso al fine di quantificare la tariffa in misura corrispondente ai costi pertinenti: ed è ciò che il Comune di Conegliano ha fatto nella specie, mediante un normale processo di analisi e deduzione delle voci di bilancio (cfr. sul punto i doc.ti 19-20-22 di parte resistente, che recano rispettivamente la dichiarazione del dirigente del servizio, un parere tecnico pro veritate sul punto ed il bilancio per centro di costo del servizio). L
La medesima difesa precisa – altresì – che lo stesso metodo di deduzione dei centri di costo è stato ed è utilizzato per la redazione della comunicazione annuale (ed. MUD) che, a differenza di quanto impropriamente sostenuto dai ricorrenti, è stata puntualmente presentata anche negli anni in esame (cfr. ibidem, doc. ti 8 e 9).
Né sussistono nel “sistema” altre e differenti disposizioni normative che sancirebbero al riguardo l’obbligo della tenuta di una contabilità economica quale presupposto per l’introduzione della nuova tariffa.


11.2. Per quanto attiene alla censura con la quale si afferma che l’Amministrazione Comunale non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione i dati relativi agli effettivi conferimenti per la determinazione della parte variabile della tariffa di igiene ambientale, pur essendo l’Amministrazione stessa dotata di un sistema di misurazione che le avrebbe consentito di quantificare la reale produzione dei rifiuti da parte di ciascun utente del servizio, vale quanto segue.
Con esplicito riferimento alla determinazione della parte variabile della tariffa di igiene ambientale, il secondo comma dell'art. 5 del D.P.R. 158 del 1999 dispone che “gli Enti locali che non abbiano validamente sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti possono applicare un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale pro capite desumibile da tabelle che saranno predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla Sezione nazionale del Catasto rifiuti”.
A sua volta, il secondo comma dell'art. 6 del medesimo D.P.R. dispone che “Gli enti locali non ancora organizzati applicano un sistema presuntivo. prendendo a riferimento per la singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4. dell'allegato 1".
La disciplina statuale di riferimento, pertanto, contempla un “sistema” in forza del quale se un’Amministrazione ha impostato,reso operativo e "validamente sperimentato" un sistema di calibratura individuale (ossia di pesatura dei conferimenti individuali), fa riferimento a tali dati per il calcolo della parte variabile della tariffa; se, viceversa, non è stato ancora sperimentata in via operativa un meccanismo affidabile di calibratura, si provvede all’applicazione dei coefficienti presuntivi che costituiscono una base statistica comunque affidabile per la corretta applicazione della tariffa medesima.
Risulta peraltro al di fuori di ogni ragionevole dubbio ovvio - e la lettera delle disposizioni dianzi riportate non lasciano dubbi al riguardo – che qualora il meccanismo di calibratura non sia ancora pienamente operante oppure non sia ancora sufficientemente sperimentato per fornire dati certi e affidabili, le Amministrazioni non possono che cautelarsi introducendo i coefficienti contenuti nel D.P.R. anzidetto: e ciò è, per l’appunto, avvenuto nel caso del Comune di Conegliano.
In tal senso, l’art. 18 del Regolamento da esso adottato dispone che "In via provvisoria, finché non siano messi a punto, validamente sperimentate e rese operative tecniche di calibratura individuale degli apporti da parte delle singole utenze. La quota variabile della tariffa viene calcolata utilizzando sistemi presuntivi come riassunto negli allegati l e 2 che illustrano le modalità di calcolo e quantificazione della tariffa per tali utenze" (cfr. doc. 5 di parte resistente).
Dall’esposizione dei fatti di causa, consta invero che il Comune di Conegliano aveva in corso l’avvio di un sistema di calibratura, peraltro non completamente sperimentato ed attuato.
In tal senso, in attuazione al contratto di appalto per la gestione dei rifiuti tra il medesimo Comune di Conegliano e A.S.P.I.C.A. (periodo 1 maggio 1999 – 30 aprile 2002), era stato impostato il sistema di raccolta “porta a porta” per la frazione secca dei rifiuti e con bidoni e campane per la trazione umida e la raccolta differenziata (cfr. ibidem, doc.ti 11-17): sistema che, soltanto se reso effettivamente operativo per tutto il territorio comunale, avrebbe consentito il rilevamento, per mezzo di un lettore laser portatile, del codice a barre contenente i dati identificativi di ogni utente, posizionato sul contenitore individuale (bidoncino o sacchetto) all'atto del conferimento dei rifiuti, per la successiva pesatura (cfr. ibidem, doc. 13, pag. 13).
Tale sistema presupponeva la distribuzione attenta e completa dei bidoncini e dei codici a barre a tutti gli utenti, l'avvio del servizio, la verifica delle anomalie ed il perfezionamento per approssimazioni successive, il controllo e la storicizzazione dei dati ricavati.
In tal senso, la sola fase di distribuzione dei bidoncini e dei codici a barre, presupposto per l’avvio della sperimentazione, risulta conclusa nel novembre del 2000 (cfr. ibidem, doc.ti 1 e 2), ossia quando l’Amministrazione Comunale stava impostando il bilancio preventivo del 2001, e dunque l'introduzione ed il calcolo della nuova tariffa.
A quel momento, il sistema di misurazione, non era – dunque – né operativo, né sperimentato del tutto, e - per ineludibile conseguenza di ciò – non poteva costituire in sede di prima applicazione della tariffa una base affidabile di calcolo della parte variabile di quest’ultima.
Pertanto, l’Amministrazione Comunale ha necessariamente introdotto, sia pure in via provvisoria, il sistema a coefficienti presuntivi indicati dal D.P.R. 158 del 1999: e ciò, anche all’evidente fine di non introdurre discriminazioni tra la propria utenza.


12. Il Collegio, pur respingendo il ricorso, reputa di compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.


P.Q.M.


Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dando previamente atto che la presente sentenza concerne esclusivamente i ricorrenti Mascolo Giuseppe, Tonon Roberto, Facchin Valerio, Criscuolo Roberto, Biffi Amerigo, Mariotto Renzo, Perri Giuseppe, Borin Luciano, Rina Eduardo, Della Colletta Lucia, Bramuzzo Renato, Dal Col Martino, Da Ros Claudio, Drago Aldo, Tagliamento Angelo, Marcon Gino, Feltre Carlo, Feltre Giovanni, Bon Giovanni, Brunetta Otello, Deidda Giuseppe, Tonon Lamberto, Dall’Anese Marino, Pizzinat Adriano, Casagrande Ivano, Botteon Oscar e De Lucca Cristiana, lo dichiara inammissibile per quanto attiene all’impugnazione proposta da De Lucca Cristiana, improcedibile limitatamente alla deliberazione della Giunta Comunale di Conegliano n. 90 dd. 7 marzo 2001 e lo rigetta per il resto.


Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.


Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 19 gennaio 2006.


Il Presidente l’Estensore

Il Segretario


 

M A S S I M E

Sentenza per esteso


1) Rifiuti – Tassa comunale per lo smaltimento dei rifiuti – D.Lgs. 546/1992 – Tariffa – D.Lgs. 22/97 – Controversie – Riparto di giurisdizione. Le controversie, promosse in sede giurisdizionale nell'intervenuta vigenza ed operatività del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, per contestare, per il tramite dell'impugnazione di specifici atti impositivi, la sussistenza di obbligazioni tributarie concernenti la tassa comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, appartengono alla giurisdizione delle commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 2 D.L.vo 546 del 1992, sia nel testo originario, sia in quello sostituito ad opera dell'art. 12 della L. 28 dicembre 2001 n. 448, avendo ad oggetto tributi comunali (Cass., SS.UU., 7 maggio 2003 n. 6954). Spettano invece alla giurisdizione amministrativa le controversie che investono la legittimità delle deliberazioni che istituiscono o modificano le tariffe sui rifiuti solidi urbani, in quanto eventualmente lesive di interessi legittimi (cfr., T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 3 luglio 2002 n. 3071, T.A.R. Veneto, Sez. III, n. 3808/2003). Né a diversa conclusione si perviene con riguardo alla qualificazione della nuova tariffa di cui all’art. 49, comma 5, del D.L.vo 22 del 1997 e succ. modd. e intt. come prezzo pubblico per il servizio e non già come tributo,e ai sensi del quale è affermata la sussistenza al riguardo della giurisdizione del giudice ordinario: permane infatti la giurisdizione del tar ove si faccia questione della legittimità di provvedimenti a contenuto generale che affermano la sussistenza dei presupposti per l’istituzione del nuovo sistema tariffario. Pres. Amoroso, Est. Rocco - R.E. ed altri (avv.ti Curato e Di Pietro) c. Comune di Conegliano (avv. Pellegrini) – T.A.R. VENETO, Sez. I – 8 giugno 2006, n. 1718

2) Rifiuti – Tariffa di igiene ambientale – D.P.R. 158/1999 – Determinazione della parte variabile della tariffa – Sistema di calibratura individuale - Coefficienti presuntivi. In materia di tariffa di igiene ambientale, ai sensi del D.P.R. 158/1999, se un’Amministrazione ha impostato, reso operativo e "validamente sperimentato" un sistema di calibratura individuale (ossia di pesatura dei conferimenti individuali), farà riferimento a tali dati per il calcolo della parte variabile della tariffa; se, viceversa, non è stato ancora sperimentata in via operativa un meccanismo affidabile di calibratura, si provvederà all’applicazione di coefficienti presuntivi che costituiscono una base statistica comunque affidabile per la corretta applicazione della tariffa medesima. Pres. Amoroso, Est. Rocco - R.E. ed altri (avv.ti Curato e Di Pietro) c. Comune di Conegliano (avv. Pellegrini) – T.A.R. VENETO, Sez. I – 8 giugno 2006, n. 1718

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