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 Massime della sentenza

 

 

T.A.R. VENETO Sez. II, 19 Ottobre 2006, Sentenza n. 3511
 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL VENETO

SECONDA SEZIONE


Ric. n. 1879/2006
Sent. n. 3511/06


con l'intervento dei signori magistrati:


Umberto Zuballi Presidente
Elvio Antonelli Consigliere
Alessandra Farina Consigliere, relatore


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso n. 1879/2006 proposto dalla LAV - Lega Antivivisezione, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Rizzato, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;


CONTRO


la Provincia di Rovigo in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carla Bernecoli, Licia Paparella e Antonio Sartori, con elezione di domicilio presso lo studio dell’ultimo in Venezia-Mestre Calle del Sale 33;


PER


l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, dei protocolli n. 8121/06 e n. 8122/06 emessi in data 24.2.2006, n. 9746 emesso in data 8.3.2006 dalla Provincia di Rovigo sull’attività di controllo numerico della popolazione di volpe.


Visto il ricorso, notificato il 22.9.2006 e depositato presso la Segreteria il 28.9.2006, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia intimata, depositato il 12.10.06;
Visti gli atti tutti di causa;
Udito alla camera di consiglio del 18 ottobre 2006, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Consigliere Alessandra Farina - l’avv. A.Sartori per la Provincia di Rovigo;
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;


considerato


che è possibile prescindere dall’esame delle eccezioni di carattere preliminare sollevate dalla difesa resistente, attesa l’infondatezza delle censure esposte in ricorso;


invero, quanto al primo motivo, la procedura seguita dalla Provincia risulta corretta, poichè la predisposizione del piano di abbattimento è stata preceduta dal parere favorevole dell’INFS, il quale a sua volta ha valutato le risultanze delle indagini effettuate dall’ente provinciale in merito all’entità degli animali ed ai risultati conseguiti nella precedente stagione;


che in particolare, come evidenziato dalla documentazione depositata in atti dall’ente resistente, l’intervento per il controllo numerico delle popolazioni di volpe è stato predisposto sulla base di appositi conteggi delle tane occupate e della rilevata densità della popolazione di volpi rispetto alla superficie ed alla capacità portante del territorio interessato;


che parimenti infondato è il secondo motivo, atteso che la previsione normativa regionale, contenuta nella L.r. n. 50/93, integrata dalla L.r. n. 23/99, di cui si è avvalsa la Provincia mediante il ricorso anche ad operatori in possesso di licenza per l’esercizio dell’attività venatoria, non contrasta con la legge quadro (L. n. 157/92) e quindi non presenta profili di incostituzionalità per violazione dell’art. 117 Cost., poichè, in applicazione della norma regionale, non si è inteso estendere in termini indiscriminati ai cacciatori la possibilità di intervenire nell’ambito del piano di abbattimento;


infatti, trattasi di soggetti, muniti della prescritta licenza per l’attività venatoria, che vengono espressamente selezionati dalla Provincia e appositamente seguiti dal personale, nella specie le guardie venatorie, dell’ente.


Risulta, pertanto, inconferente il richiamo alla pronuncia della Corte Costituzionale, n. 392/2005, in quanto in detta occasione è stata rilevata l’illegittimità costituzionale della norma regionale del Friuli Venezia-Giulia nei limiti in cui, equiparando le riserve di caccia ai fondi per i quali i conduttori potevano prendere parte alle operazioni di abbattimento, così come previsto dall’art. 19 della L. n. 157/92, aveva di fatto esteso a tutti i cacciatori, nell’ambito del normale esercizio dell’attività venatoria, senza alcuna distinzione, la possibilità di intervenire per l’eliminazione degli animali.


Ritenuto, da ultimo, con riguardo al terzo motivo, che il fine perseguito dalla Provincia, nell’esercizio dei poteri ad essa delegati dalla Regione, è quello di una corretta gestione del patrimonio faunistico, che certo non si esaurisce né può essere confuso con la tutela degli interessi venatori dei cacciatori;


il ricorso va respinto.


Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;


P.Q.M.


il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo rigetta.


Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.


Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 18 ottobre 2006.


Il Presidente L’Estensore

Il Segretario

M A S S I M E

Sentenza per esteso


1) Caccia - Controllo numerico delle popolazioni di volpe - Piano di abbattimento - Istruttoria adeguata - Legittimità. La predisposizione del piano di abbattimento per il controllo numerico delle popolazioni di volpe è legittima ove sia preceduta dal parere favorevole dell’INFS, il quale a sua volta abbia valutato le risultanze delle indagini effettuate dall’ente provinciale in merito all’entità degli animali ed ai risultati conseguiti nella precedente stagione, tenendo conto di appositi conteggi delle tane occupate e della rilevata densità della popolazione di volpi rispetto alla superficie ed alla capacità portante del territorio interessato. Pres. Zuballi, Est. Farina - LAV (avv. Rizzato) c. Provincia di Rovigo (avv.ti Bernecoli, Paparella e Sartori) - T.A.R. VENETO, Sez. II - 19 ottobre 2006, n. 3511

 

2) Caccia - Controllo numerico delle popolazioni animali - Piani di abbattimento - L.R. Veneto n. 50/93 - Ricorso ad operatori in possesso di licenza per l’esercizio dell’attività venatoria - Contrasto con la L. n. 157/92 - Inconfigurabilità. In materia di piani di abbattimento per il controllo numerico delle popolazioni animali, la disposizione normativa regionale di cui alla L.r. Veneto n. 50/93, integrata dalla L.r. n. 23/99, che prevede il ricorso anche ad operatori in possesso di licenza per l’esercizio dell’attività venatoria, non contrasta con la legge quadro (L. n. 157/92) e quindi non presenta profili di incostituzionalità per violazione dell’art. 117 Cost., poichè, in applicazione della norma regionale, non si è inteso estendere in termini indiscriminati ai cacciatori la possibilità di intervenire nell’ambito del piano di abbattimento; infatti, trattasi di soggetti, muniti della prescritta licenza per l’attività venatoria, che vengono espressamente selezionati dalla Provincia e appositamente seguiti dal personale (nella specie le guardie venatorie), dell’ente. Pres. Zuballi, Est. Farina - LAV (avv. Rizzato) c. Provincia di Rovigo (avv.ti Bernecoli, Paparella e Sartori) - T.A.R. VENETO, Sez. II - 19 ottobre 2006, n. 3511

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