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T.A.R. VENETO Sez. I, 27 Ottobre 2006 (C.C. 12/10/2006), Sentenza n. 3587
 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL VENETO

PRIMA SEZIONE


Ricorso n. 748/2006
Sent. n.3587/06


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, costituito da:


Bruno Amoroso Presidente
Italo Franco Consigliere
Fulvio Rocco Consigliere, Estensore
ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso R.G. 748/2006, proposto da:
- Italia Nostra - ONLUS, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore;
- Comitato Bassopolesano Antiterminal, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore;
- Comitato di Zona Rosolina Mare, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore;
- Assagaime - Associazione tra Agenzie d’affari in mediazione, turistiche e di viaggi di Rosolina, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,
tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Matteo Ceruti e dall’Avv. Francesco Acerboni, con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, Santa Croce n. 312/A,
contro
- la Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Romano Morra e dall’Avv. Antonella Cusin, entrambi dell’Avvocatura Regionale, con domicilio eletto in Venezia presso gli Uffici della Giunta Regionale, Dorsoduro n. 3901;
- Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco n. 63;
- Comune di Porto Viro (Rovigo), in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Guido Barzazi, con elezione di domicilio presso il suo studio in Venezia - Mestre, Via Allegri n. 30,
e nei confronti di
- Terminal Edison G.N.L. - Adriatico S.r.l. (già Edison LNG S.p.a.), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonella Capria, dall’Avv. Francesco Barone e dall’Avv. Domenico Giuri, con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo, Via delle Industrie n. 19/C;
- Comune di Cavarzere (Venezia), in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio;
- Consorzio di Bonifica Delta Po - Adige, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;
- A.R.PA.V. - Agenzia Regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio,
e con l’intervento ad opponendum
di Edison Stoccaggio S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Mario Bucello, dall’Avv. Simona Viola, dall’Avv. Eugenio Bruti Liberati, dall’Avv. Nicola Bassi e dall’Avv. Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Venezia-Mestre, Via Felice Cavallotti n. 22,
per l’annullamento
1) del decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 18 dd. 25 gennaio 2006, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 11 dd. 31 gennaio 2006 e avente per oggetto l’approvazione dell’accordo di programma stipulato tra la medesima Regione Veneto, il Comune di Cavarzere, il Comune di Porto Viro, e il Consorzio di Bonifica Delta Po - Adige e relativo al collegamento del terminale del metanodotto GLN off shore prospiciente Porto Levante (Rovigo) con la stazione di misurazione di Cavarzere (Venezia);


2) dell’accordo di programma medesimo;


3) di tutti gli atti di assenso sostituiti per effetto dell’accordo di programma anzidetto, ivi comprese le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla-osta ed ogni altro provvedimento da emettersi, da parte delle Amministrazioni pubbliche che sottoscrivono l’accordo di programma anzidetto, nei confronti della Terminal Edison GNL Adriatico Adriatico S.r.l., e precisamente:
a) il permesso di costruire relativo al territorio del Comune di Porto Viro, rilasciato a’ sensi del combinato disposto dell’art. 76 della L.R. 27 giugno 1985 n. 61 e dell’art. 10 del T.U. approvato con D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;


b) la variante urbanistica (adottata a’ sensi dell’art. 32 della L.R. 29 novembre 2001 n. 35) e i permessi di costruire relativi al Comune di Cavarzere, parimenti rilasciati a’ sensi del combinato disposto dell’art. 76 della L.R. 61 del 1985 e dell’art. 10 del T.U. approvato con D.P.R. 380 del 2001;


c) i provvedimenti relativi all’attraversamento della barra di sabbia e dello Scanno Cavallari in corrispondenza del Po di Maistra, dell’argine di prima difesa a mare in corrispondenza della Laguna Bagliona, al parallelismo all’argine destro del Po di Levante in corrispondenza della Valle Sacchetta sino al Canale consorziale Sadocca, all’attraversamento dell’argine di seconda difesa a mare corrispondente all’argine destro del Canale di Sadocca, all’attraversamento del Po di Levante e del canale Po Brontolo in località Fornaci del Comune di Porto Viro, all’attraversamento del Canale di Loreo poco più a monte dell’omonimo centro abitato (rilasciati a’ sensi della L.R. 9 agosto 1988 n. 41, della L.R. 7 novembre 2003 n. 27 e del R.D. 25 luglio 1904 n. 523);


d) l’approvazione del progetto di interventi di ripristino ambientale, morfologico e vegetazionale, come stabilito dal decreto emesso in data 6 ottobre 2003 dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio di concerto con il Ministero per le Attività Culturali;


e) il parere idrogeologico-forestale del Servizio Forestale Regionale di Padova e Rovigo, emesso a’ sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267, dell’art. 20 del R.D. 16 maggio 1926 n. 1126, degli artt. 53 e 54 della L.R. 13 settembre 1978 n. 52 e della deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 1997 n. 4808, all. C;


4) del parere della Soprintendenza dei beni architettonici e per il paesaggio di Verona, Vicenza e Rovigo di cui alla nota Prot. n. 15755 dd. 9 dicembre 2005;


5) nonché di ogni altro atto presupposto e conseguente, ivi segnatamente comprese tutte le determinazioni assunte nella conferenza di servizi decisoria dd. 12 dicembre 2005.


Visto il ricorso con i relativi allegati, notificato il 5 aprile 2006 e depositato il 12 aprile 2006;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i beni e le attività culturali, della Regione Veneto, del Comune di Porto Viro e del Terminale Edison G.N.L. Adriatico S.r.l.;
visto l’atto di intervento in giudizio ad opponendum di Edison Stoccaggio S.p.a.;
viste le memorie prodotte dalle parti;
visti gli atti tutti di causa;
uditi nella pubblica udienza del 12 ottobre 2006, (relatore il consigliere Fulvio Rocco) l’Avv. M. Ceruti per i ricorrenti Italia Nostra-ONLUS, Comitato Bassopolesano Antiterminal, Comitato di Zona Rosolina Mare e Assagaime - Associazione tra agenzie d’affari in mediazione, turistiche e di viaggi di Rosolina, l’Avvocato dello Stato Stefano Maria Cerillo per il Ministero per i beni e le attività culturali, l’Avv. R. Morra per la Regione Veneto, l’Avv. G. Barzazi per il Comune di Porto Viro, l’Avv. A. Capria per la Terminal Edison G.N.L. Adriatico S.r.l. e l’Avv. M. Bucello per la Edison Stoccaggio S.p.a.;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO E DIRITTO


1.1. La complessità delle questioni proposte con il ricorso in epigrafe rende preliminarmente opportuna una puntuale esposizione dei fatti di causa.


La Terminale G.N.L. Adriatico S.r.l. - già Edison Gas S.p.a., Edison T&S S.p.a., Edison S.p.a. e Edison LGN S.p.a., e oggi configurata quale joint venture tra il Gruppo Edison, Qatar Petroleum e ExxonMobil Italiana Gas S.r.l. - è titolare di un progetto avente per oggetto la realizzazione di un terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) da collocare in acque territoriali prospicienti Porto Viro (Rovigo) e per il quale è attualmente progettato un collegamento nel territorio di Minerbio (Bologna) con un apposito metanodotto alla rete di trasporto nazionale del gas.


Va sin d’ora precisato che, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.L.vo 23 maggio 2000 n. 164, “le opere necessarie per l'importazione, il trasporto, lo stoccaggio di gas naturale, e per i terminali di GNL, compresi gli impianti di rigassificazione, con esclusione di quelle da realizzare nelle zone di demanio marittimo e nelle zone indicate nell’art. 55 del Codice della navigazione, sono dichiarate, con provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, per gasdotti di distribuzione, della competente Autorità della regione interessata, ed a seguito dell'approvazione del relativo progetto, di pubblica utilità, nonchè urgenti e indifferibili agli effetti della L. 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche e integrazioni”.


La difesa della controinteressata Terminal GNL Adriatico S.r.l. riferisce, inoltre, che l’impianto di cui trattasi risulta inserito nell’elenco delle infrastrutture energetiche di interesse comune europeo approvato con decisione del Parlamento e del Consiglio CE n. 1254/96/CE del 5 giugno 1996 che - per l’appunto - stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia.


Tale provvedimento è stato successivamente modificato dalla decisione n. 1741/99/CE del 29 luglio 1999 e, quindi, ulteriormente dettagliato per effetto della decisione della Commissione 2000/761/CE del 16 novembre 2000, recante le specificazioni dei progetti di interesse comune anzidetti.


Il medesimo impianto risulta, quindi, incluso, per effetto della deliberazione del CIPE n. 121 dd. 21 dicembre 2001, all. 4, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, Suppl. Ordinario n. 51, nel primo elenco degli interventi di interesse strategico nazionale formato ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 della L. 21 dicembre 2001 n. 443, a la sua utilità è stata pure riconosciuta ai fini di una maggiore apertura concorrenziale del mercato interno del gas anche con provvedimento n. 13036 dd. 25 marzo 2004 dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (cfr. il relativo bollettino n. 13/2004, nonché la pubblicazione integrale del testo del provvedimento su http://www.agcm.it).


Consta dalla lettura degli atti di causa che con un patto territoriale sottoscritto a’ sensi dell’art. 2, comma 203, della L. 23 dicembre 1996 n. 662 dalla Regione Veneto, da tutti i Comuni dell’area del Polesine e dalla Edison Gas è stata prevista, tra l’altro, la “localizzazione al largo di Porto Levante del terminal gasiero per garantire una fonte pulita allo sviluppo dell’ambiente”.


Per effetto di un protocollo aggiuntivo al Patto susseguentemente stipulato il 21 maggio 1999 tra Edison Gas e il Consorzio per lo sviluppo economico e sociale del Polesine - soggetto, quest’ultimo, che a sua volta rappresenta tutte le Amministrazioni firmatarie del patto territoriale anzidetto e che è responsabile per la sua attuazione - tale previsione è stata ulteriormente dettagliata, dandosi le parti atto - tra l’altro - che “la scelta di localizzare l’opera in mare aperto preclude, di per sé, ogni possibilità di arrecare danno alla morfologia naturale del Delta del Po … , mentre la circostanza che le condutture siano sottomarine o sotterranee garantisce che il loro impatto sul paesaggio risulti pressoché nullo”.


In data 25 settembre 1998 Edison Gas ha quindi dato avvio al procedimento di valutazione della compatibilità ambientale (VIA) del progetto del terminale, che in origine contemplava la collocazione del manufatto, consistente in una struttura di calcestruzzo appoggiata al fondale marino, a circa 6 miglia dalla costa al largo di Porto Levante, con una capacità di stoccaggio massima di 250.000 metri cubi e una capacità di movimentazione di 4 miliardi di Sm3/anno di gas naturale.


Il terminale doveva, quindi, essere servito da una condotta di trasporto sottomarina fino alla costa e, poi, da una condotta a terra fino alla stazione di misura da realizzare a Ca’ Cappello, in Comune di Porto Viro.


Il progetto presentato all’epoca prevedeva che quanto ottenuto mediante il processo di rigassificazione fosse immesso nella rete nazionale dei metanodotti in corrispondenza del punto di ingresso di Mestre della rete Mestre - Ravenna.


Con deliberazione n. 2843 del 1999, adottata a’ sensi della L.R. 26 marzo 1999 n. 10, la Giunta Regionale del Veneto, ha espresso al riguardo parere favorevole, dichiarando in tale evenienza la compatibilità della parte a terra del metanodotto rispetto alle previsioni di tutela contenute nel Piano d’Area del Delta del Po ma indicando nel contempo alcune prescrizioni da osservare, tra le quali alcune cautele operative e temporali per la posa della condotta e l’esigenza di modificare la collocazione della stazione finale di misura di Ca’ Cappello.


Il Ministro dell’ambiente, sulla scorta del parere favorevole reso dalla Commissione VIA, ha quindi provveduto con decreto DEC/VIA/4407 del 30 dicembre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2000 n. 30, ad esprimere un giudizio positivo di compatibilità ambientale, corredandolo con la previsione di apposite condizioni di mitigazione.


A questo punto Edison Gas ha chiesto la concessione per la costruzione e la gestione del terminale, a’ sensi del R.D.L. 2 novembre 1933 n. 1741 e del D.P.R. 18 aprile 1994 n. 420, ottenendone il rilascio per effetto del decreto del Ministro dell’Industria dd. 7 luglio 2000.


Tale concessione è stata quindi volturata ad Edison LNG.


Edison Gas ha pure chiesto e ottenuto con decreto del Ministero delle infrastrutture dd. 16 ottobre 2002 il rilascio della concessione demaniale marittima avente per oggetto l’occupazione dello specchio d’acqua e degli altri beni immobili necessari alla realizzazione dell’opera.


Edison Gas ha, altresì, chiesto e ottenuto con decreto del Ministero delle attività produttive dd. 6 agosto 2002 il rilascio dell’autorizzazione, a’ sensi dell’art. 3 del D.L.vo 164 del 2000, ad importare il GNL destinato ad alimentare l’impianto.


Edison Gas aveva, peraltro, anche presentato in data 7 settembre 2001 al Ministero delle attività produttive una domanda finalizzata sia all’approvazione di un nuovo e diverso progetto di metanodotto, lungo oltre 100 chilometri e destinato al trasporto del gas importato fino alla sua immissione nella rete nazionale a Minerbio, in luogo di Mestre, sia alla dichiarazione di pubblica utilità di tale opera, a’ sensi dell’art. 30 del D.L.vo 164 del 2000, unitamente alla porzione iniziale sottomarina del metanodotto medesimo, per la quale era già intervenuto - come si è visto innanzi - il giudizio di compatibilità ambientale mediante il predetto decreto ministeriale n. DEC/VIA/4407 del 30 dicembre 1999.


Il nuovo tracciato del metanodotto risultava contraddistinto - tra l’altro - da un punto di spiaggiamento collocato leggermente più a sud del precedente, da un percorso più lineare del precedente all’interno della laguna in direzione della Penisola di Santa Margherita, dal sostanziale mantenimento del punto di intersezione della condotta con l’argine compreso tra la Valle Bagliona e la Laguna Vallona, nonché dall’attraversamento dello Scolo Mea e dello Scolo Sadocca, all’uscita della Valle Canocchione Morato, in un punto collocato più a sud del precedente e dalla susseguente collocazione della conduttura non più in un tracciato diretto a Ca’ Capello ma in una sede parallela della strada provinciale fino all’incrocio con la Strada Statale Romea.


Con decreto dd. 25 marzo 2002 il Ministero delle attività produttive ha emesso la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera in favore di Edison T&S, poi Edison Stoccaggio S.p.a., ossia nei confronti della Società del Gruppo Edison che svolge l’attività di trasporto del gas.


In data 26 febbraio 2002 Edison Gas ha quindi avviato il procedimento per la valutazione ambientale del nuovo tratto di metanodotto che doveva essere realizzato tra Porto Viro e Minerbio.


Con decreto del Ministero dell’ambiente di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali DEC/VIA/2003/605 del 6 ottobre 2003, emesso previ pareri favorevoli resi dalla Regione Veneto, dalla Regione Emilia Romagna e dalla Commissione VIA, è stato espresso un giudizio positivo di compatibilità ambientale, corredato da prescrizioni.


Da ultimo, Edison LNG - poi Terminal Edison GNL Adriatico S.r.l. ha chiesto in data 18 settembre 2003 l’approvazione di un’ulteriore variante al progetto iniziale, e ciò al fine di aumentare la capacità di rigassificazione da 4 a 8 miliardi di mc/anno.


Con decreto dd. 11 novembre 2004 il Ministero delle attività produttive ha approvato anche tale variante, aggiornando in questo modo la precedente concessione dd. 7 luglio 2000, nel mentre con decreto del Ministero dell’ambiente di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali DEC/DSA/2004/0866 dell'8 ottobre 2004 è stato espresso un ulteriore giudizio positivo con prescrizioni circa la compatibilità ambientale dell’opera.


La Regione Veneto riferisce che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime di Venezia ha approvato in data 1 agosto 2005 la realizzazione e il posizionamento del terminale su di un fondale di m. 30 prospiciente la località di Porto Levante (cfr. pag. 7 della memoria dd. 5 ottobre 2006 depositata dalla difesa dell’Amministrazione Regionale).


Terminal Edison GNL Adriatico precisa, inoltre, di aver presentato in data 28 luglio 2006 alla Regione Veneto la documentazione relativa agli interventi di ripristino ambientale, morfologico e vegetazionale, secondo quanto disposto dall’anzidetto decreto ministeriale DEC/VIA/2003/605 del 6 ottobre 2003 (“Caratterizzazione faunistica e vegetazionale” e “Progetto di ripristino ambientale”: cfr. pag. 9 della memoria defensionale dd. 9 maggio 2006 depositata da tale parte).


Al fine di accelerare la realizzazione dell’opera, con riguardo al primo tratto del metanodotto da Porto Viro a Cavarzere, Terminale Edison GLN Adriatico ha chiesto al Presidente della Giunta Regionale del Veneto di avviare la procedura di cui all’art. 32 della L.R. 29 novembre 2001 n. 35, in forza del quale “per l’attuazione organica e coordinata di piani e progetti che richiedono per la loro realizzazione l'esercizio congiunto di competenze regionali e di altre amministrazioni pubbliche, anche statali ed eventualmente di soggetti privati, il Presidente della Giunta regionale può promuovere la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. L’accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti, escluse le amministrazioni statali. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Presidente della Giunta regionale convoca una conferenza fra i soggetti interessati. L’accordo consiste nel consenso unanime dei soggetti interessati, autorizzati a norma dei rispettivi ordinamenti in ordine alla natura e ai contenuti dell'accordo stesso. Esso è reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. L’accordo sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti da leggi regionali. Esso comporta, per quanto occorra, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, nonché l’urgenza e l'indifferibilità dei relativi lavori, e la variazione integrativa agli strumenti urbanistici senza necessità di ulteriori adempimenti”.


Dalla lettura delle premesse del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 18 del 25 gennaio 2006, recante l’approvazione dell’esito della conferenza medesima, si evince che con nota Prot. n. 783047/57.00 del 16 novembre 2005 il medesimo Presidente della Giunta Regionale ha ritenuto applicabile nella specie il testè riportato art. 32 della L.R. 35 del 2001 ed ha individuato nella Segreteria Regionale Ambiente e Territorio la struttura competente all'attivazione del procedimento agli effetti dell'approvazione dei provvedimenti non ancora rilasciati e che con nota Prot. n. 783047/57.00 del 16 novembre 2005 tale Ufficio ha avviato il conseguente procedimento nei confronti dei seguenti soggetti: Ente parco regionale Delta del Po, Consorzio di bonifica Delta Po Adige, Consorzio di bonifica Polesine Adige Canalbianco, Comune di Porto Viro, Comune di Cavarzere, Terminale GNL Adriatico S.r.l., nonché Genio Civile Regionale di Rovigo.


Nel processo verbale della conferenza di servizi decisoria dd. 12 dicembre 2005 si legge, quindi, quanto segue: “ …Con nota Prot. n. 785865/57.00 del 17 novembre 2005, è stata convocata la conferenza istruttoria, che si è tenuta il giorno 24 Novembre 2005 presso la Regione Veneto, presenti i rappresentanti” delle amministrazioni pubbliche testè menzionate e di Terminale GNL Adriatico S.r.l., “nonchè il Comune di Loreo, i rappresentanti di ARPAV (Agenzia regionale per la protezione ambientale - Veneto) e della Direzione regionale pianificazione territoriale e parchi e l’Unità di progetto distretto bacino idrografico Delta Po-Fissero-Tartaro-Canalbianco, nella quale sono state fissate un riunione tecnica per il giorno 6 dicembre 2005 e la data della conferenza decisoria da tenersi il 12 dicembre 2005; … con successiva nota di convocazione della riunione tecnica del 6 dicembre 2005, Prot. n. 810028/5700, sono stati invitati, oltre alle Amministrazioni e Enti summenzionati, anche la Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio delle Province di Verona, Vicenza e Rovigo e l’Unità Periferica Servizio Forestale Regionale Padova e Rovigo;premesso altresì che in sede di conferenza istruttoria è stato verificato che:
il Comune di Loreo ha provveduto al rilascio del permesso di costruire di propria competenza con atto n. 06 del 14 aprile 2005;
il Consorzio di Bonifica Delta Po Adige ha provveduto al rilascio di concessioni a titolo precario di propria competenza il 24 febbraio 2004 Prot. n. 1310/1 e il 26 maggio 2004 Prot. n. 4260/1;
il Consorzio di Bonifica Polesine Adige Canalbianco ha provveduto al rilascio di concessione di propria competenza il 15 aprile 2004 Rep. n. 2230;. non è stato ancora rilasciato il permesso di costruire relativo al territorio del Comune di Porto Viro;
l’Ente Parco Regionale Delta del Po non ha ancora rilasciato il nulla-osta paesaggistico di competenza ai sensi del combinato disposto dell’art. 64 della LR. 13 aprile 2001n. 11 e dell’art. 159 del D.L.vo22 gennaio 2004 n. 42, nonché il nulla-osta relativi ai vincoli idrogeologico e forestale ai sensi dell'art. 13, comma 1, della L.R. 8 settembre 1997 n. 36; . relativamente invece al tratto di metanodotto e stazione di misura cadente nel territorio del Comune di Cavarzere, il Comune ha dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 21 novembre 2002 ha espresso parere positivo al progetto subordinatamente all’accoglimento delle osservazioni formulate nel documento allegato alla deliberazione stessa, ma ha rilevato di non aver potuto provvedere al rilascio del relativo permesso a costruire in quanto l’opera è in variante urbanistica; per gli aspetti di competenza della Regione devono essere rilasciati:
(i) provvedimenti relativi all’attraversamento della barra di sabbia e dello Scanno Cavallari in corrispondenza del Po di Maistra, dell’argine di prima difesa a mare in corrispondenza della Laguna Bagliona, parallelismo all’argine destro al fiume Po di Levante in corrispondenza della Valle Sacchetta sino al canale consorziale Sadocca, attraversamento dell’argine di seconda difesa a mare corrispondente all’argine destro del canale Sadocca, attraversamento del Po di Levante e del canale Po Brondolo, in località Fornaci del comune di Porto Viro, attraversamento canale di Loreo poco più a monte dell’omonimo centro abitato, ai sensi della LR n. 41 del 1988, della L.R. 27 del 2003 e del R.D. 523 del 1904;
parere idrogeologico-forestale del Servizio Forestale Regionale di Padova e Rovigo ai sensi della L.R. 52 del 1978 e approvazione del progetto degli interventi di ripristino ambientale, morfologico e vegetazionale, come stabilito dal decreto DEC/VIA/2003/605 del 6 ottobre 2003 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con il Ministero per le Attività Culturali;
approvazione della variante urbanistica per il Comune di Cavarzere relativa alla stazione di misura; • tutta la documentazione relativa ai provvedimenti sopra citati e sostituiti dal presente accordo, è depositata agli atti degli enti sottoscrittori dello stesso.


Dato atto che in sede di conferenza decisoria del 12 dicembre 2005:
sono risultati presenti la Regione Veneto, il Comune di Porto Viro, il Comune di Cavarzere, il Consorzio di Bonifica Delta Po Adige, mentre l’Ente Parco Delta Po ha comunicato, con nota del Commissario Straordinario pervenuta in data 12 dicembre 2005, di non partecipare alla conferenza e di essere in procinto di rilasciare il provvedimento di autorizzazione paesaggistica per l’area di pertinenza dell’Ente Parco; è stato acquisito il parere della Commissione edilizia integrata del Comune di Porto Viro del 12 dicembre 2005; è stata acquisita la nota del Consorzio di Bonifica Delta Po Adige Prot. n. 10019 del 12 dicembre 2005 con la quale sono confermate le concessioni rilasciate, con ulteriori precisazioni;
l'Ufficio del Genio Civile di Rovigo si è espresso in senso favorevole per gli aspetti relativi alla sicurezza idraulica;
l’Unità Periferica e il Servizio Forestale Regionale di Padova e Rovigo ha espresso il proprio nulla-osta relativamente ai movimenti di terra necessari per la realizzazione dei lavori, per quanto di competenza, nonché per le opere di mitigazione e di consolidamento previste dagli elaborati di progetto degli interventi di ripristino ambientale, morfologico e vegetazionale; è stato acquisito il parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio delle Province di Verona, Vicenza e Rovigo, espresso con nota prot. n. 15755 del 9.12.2005, ai sensi dell'art. 159 del D.L.vo 42 del 2004; preso altresì atto che: l’'Ente Parco Delta Po il 12 dicembre 2005 ha rilasciato il provvedimento autorizzatorio Prot. n. 5295 PRAT. n. 19/05 “Metanodotto Porto Viro - Cavarzere - Minerbio. Collegamento del terminale GNL off shore prospiciente Porto Levante (RO) alla stazione di misura di Cavarzere (VE). Autorizzazione paesaggistica ex art. 159 del D.L.vo 42 del 2004, autorizzazione in relazione al vincolo idrogeologico e vincolo forestale, nulla osta ai sensi della L. 6 dicembre 1991 n. 394”, inviato nella stessa data alla Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio delle Province di Verona, Vicenza e Rovigo;
il Servizio Forestale Regionale per le Province di Padova e Rovigo ha confermato, con nota Prot. n. 849631/4800 del 15 dicembre 2005, il parere favorevole, per quanto di competenza, relativamente ai movimenti di terra necessari alla realizzazione di lavori di cui trattasi, nonché a tutte le opere di mitigazione e di consolidamento previste dagli allegati progettuali esaminati; l’Ufficio del Genio Civile Regionale di Rovigo ha confermato, attraverso le risultanze dell'adunanza della Commissione tecnica regionale decentrata in materia di LL.PP. del 16 dicembre 2005 voto n. 188, che possa essere accolta, ai soli fini idraulici l'istanza presentata dalla Società, intesa ad ottenere le concessioni idrauliche per i lavori di cui trattasi;
considerato che ai sensi del comma 4 dell’art. 32 della L.R. 35 del 2001, deve ritenersi acquisito il consenso unanime degli enti interessati alla stipula del presente accordo di programma, si conviene: Art. 1. Premesse e oggetto. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo di programma limitatamente al primo tratto del terminale del metanodotto GLN prospiciente Porto Levante (RO) da Porto Viro alla stazione di misura di Cavarzere (VE).
Il presente accordo di programma, che autorizza tali opere è sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della L.R. 29 novembre 2001, n. 35 e sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento da rendersi da parte delle amministrazioni che lo sottoscrivono nei confronti della società “Terminale GLN Adriatico s.r.l.”. Gli atti che il presente accordo sostituisce sono:
a) il permesso di costruire relativo al territorio del Comune di Porto Viro (ai sensi del combinato disposto dell'art. 76 della L.R. 27 giugno 1985 n. 61 e dell’art. 10 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380);
b) la variante urbanistica (ai sensi dell’art. 32 della L.R. 35 del 2001) e i permessi di costruire relativi al territorio del Comune di Cavarzere (ai sensi del combinato disposto dell’art. 76 della L.R. 61 del 1985 e dell’art. 10 del D.P.R. 380 del 2001);
c) i provvedimenti relativi all’attraversamento della barra di sabbia e dello Scanno Cavallari in corrispondenza del Po di Maistra, dell’argine di prima difesa a mare in corrispondenza della Laguna Bagliona, parallelismo all’argine destro al fiume Po di Levante in corrispondenza della Valle Sacchetta sino al canale consorziale Sadocca, attraversamento dell'argine di seconda difesa a mare corrispondente all'argine destro del canale Sadocca, attraversamento del Po di Levante e del canale Po Brondolo, in località Fornaci del comune di Porto Viro, attraversamento canale di Loreo poco più a monte dell'omonimo centro abitato (ai sensi della L.R. 9 agosto 1988 n. 41, della L.R. 7 novembre 2003 n. 27 e del R.D. 25 luglio 1904 n. 523); d) l’approvazione del progetto degli interventi di ripristino ambientale, morfologico e vegetazionale, come stabilito dal decreto del 6 ottobre 2003 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio di concerto con il Ministero per le Attività Culturali.
e) il parere idrogeologico-forestale del Servizio Forestale Regionale Padova e Rovigo (ai sensi del R.D.L. 30 novembre 1923 n. 3267, dell’art. 20 del R.D. 16 maggio 1926 n. 1126, degli artt. 53 e 54 della L.R. 13 settembre 1978 n. 52 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 4808 del 30 dicembre 1997, allegato “C”).Art. 2. Prescrizioni in materia ambientale. Con il presente accordo di programma si approva il progetto degli interventi di ripristino ambientale, morfologico e vegetazionale, di cui agli elaborati n. LA-E-82018 “Caratterizzazione faunistica e vegetazionale” e n. LA-E-82018 “Progetto di ripristino ambientale”, presentati alla Regione del Veneto, con nota del 28 luglio 2005, dalla società Terminale GLN Adriatico S.r.l., a condizione che siano rispettate tutte le prescrizioni assunte dagli Enti interessati e il monitoraggio venga esteso da tre a cinque anni, nonché lo stato di avanzamento dei lavori sia effettuato ogni due anni, d’intesa con la Regione Veneto- Servizio Forestale di Padova e Rovigo e con l’Ente parco Delta del Po.


Si prescrive - altresì - che il materiale di risulta dello scavo della traccia sia caratterizzato e, conseguentemente, destinato secondo le disposizioni regionali vigenti in materia.


Art. 3. Permesso di costruire relativo al territorio del Comune di Porto Viro. E’ rilasciato il permesso di costruire relativo alla domanda presentata dalla società Edison LNG S.p.a registrata agli atti del Comune di Porto Viro con Prot. n. 16142 del 2 agosto 2004, avente per oggetto la realizzazione del primo tronco del metanodotto Porto Viro-Cavarzere denominato “Spiaggiamento Porto Viro località Foce Po di Maistra-Cavarzere” su terreni precisati negli elaborati allegati alla domanda medesima.


Art. 4. Variante urbanistica e permessi di costruire relativi al territorio del Comune di Cavarzere (VE).


E’ approvata la variante urbanistica del comune di Cavarzere (VE) che cambia la zonizzazione dell'area interessata dalla stazione di misura da zona agricola “E2” in zona per servizi tecnologici “F2” come rappresentata nell'elaborato grafico sub 1 al presente accordo.


E’ rilasciato il permesso di costruire relativo alla domanda presentata dalla società Edison LNG S.p.a registrata agli atti del Comune di Cavarzere con Prot. n. 13462/AT/04, e successiva integrazione del 10 dicembre 2005, Prot. n. 15860, avente per oggetto la realizzazione del metanodotto Porto Viro-Cavarzere- primo tronco a partire dal confine con il comune di Loreo, fino alla stazione di misura esclusa, in località "Grignella", su terreno censito al catasto del comune di Cavarzere (VE) al Foglio n. 92, mappali nn. 81, 113, 112, 111, 114, 64, 83, 6. E’ rilasciato il permesso di costruire relativo alla domanda presentata dalla società Edison LNG S.p.a registrata agli atti del Comune di Cavarzere (VE) con Prot. n. 13462/AT/04, e successive integrazioni 1.6.2005, n. 7095 e 23.12.2005, n. 16511, avente per oggetto la realizzazione della stazione di misura ubicata nel territorio di Cavarzere (VE) e relativa al metanodotto Porto Viro-Cavarzere, su terreno censito al catasto del comune di Cavarzere (VE) al Foglio n. 92, mappale n. 6, fermo restando che va acquisito inoltre acquisito dalla Società il nulla osta dell’Azienda Ulss n. 14 prima di avviare i lavori per l’intervento della predetta stazione di misura. Art. 5. Prescrizioni relative ai permessi di costruire.


I permessi di costruire indicati agli articoli 3 e 4 devono osservare le seguenti prescrizioni: a) i lavori devono essere iniziati entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo ed ultimati entro 36 mesi dall’inizio degli stessi; b) deve essere prodotta denuncia scritta dell’inizio dei lavori con indicazione e contestuale accettazione degli incaricati della Direzione dei Lavori e dell’esecuzione dei lavori e con l'obbligo di tempestiva comunicazione per eventuali sostituzioni in corsa d’opera; c) il mancato rispetto del termine fissato per l’inizio dei lavori, comprovato dalla non avvenuta o tardiva denuncia di cui alla lettera b), comporta, senza necessità di alcun provvedimento, l’automatica decadenza del permesso di costruire;
d) nel cantiere dovrà esser esposto, per tutta la durata dei lavori, in maniera ben visibile, un cartello con l’indicazione dell’opera in corso, degli estremi del presente accordo di programma e dei nominativi dell’intestatario, del progettista, del direttore dei lavori, del calcolatore delle opere in cemento armato, dei responsabili della sicurezza e della data di inizio dei lavori;
e) prima dell'inizio dei lavori si dovrà depositare in Comune, qualora richiesti: denuncia delle opere in cemento armato per le costruzioni eseguite con cemento armato o in ferro ai sensi dell’art. 4 della L. 5 novembre 1971, n. 1086; progetto per impianto e isolamento termico ai sensi della L. 9 gennaio 1991 n. 10; f) l’ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata al comune per iscritto; in caso di mancato rispetto del termine prescritto, salvo il caso di proroga, se assentita, dovrà essere richiesto un nuovo titolo edilizio per la parte non ultimata; g) il permesso di costruire rilasciato con il presente accordo è trasferibile ai successori o aventi causa; h) l’entrata in vigore di nuove prescrizioni urbanistiche comporta la decadenza del permesso di costruire che sia in contrasto con le prescrizioni stesse, salvo che i relativi lavori siano iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data dell’inizio; i) il titolare del permesso di costruire e il direttore dei lavori sono responsabili ai sensi dell’art. 29 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; j) il titolare del permesso di costruire deve evitare di ingombrare le vie e gli spazi pubblici, e adottare le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persona o a cosa;
k) dovranno trovare applicazione tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro; l) il luogo destinato all’opera deve essere chiuso, lungo i lati prospicienti le vie e gli spazi pubblici, con adeguata segnalazione, anche luminosa, del cantiere durante l’orario della pubblica illuminazione stradale; m) per eventuali occupazioni di opere stradali deve essere richiesta la concessione di occupazione temporanea; le aree a lavoro ultimato o anche prima dell’ultimazione, su richiesta dell’Amministrazione comunale, se la costruzione viene abbandonata o sospesa per un certo tempo, devono essere restituite nel preesistente stato. Art. 6. Parere idraulico e idrogeologico-forestale. La ditta Terminale GNL Adriatico, in relazione al vincolo idrogeologico e vincolo forestale è autorizzata a effettuare i lavori relativi alla realizzazione collegamento del terminale GNL off-shore prospiciente Porto Levante (RO) alla stazione di misura di Cavarzere (VE). Sono autorizzati, inoltre, gli attraversamenti della barra di sabbia e dello Scanno Cavallari in corrispondenza del Po di Maistra, dell’argine di prima difesa a mare in corrispondenza della Laguna Bagliona, dell'argine di seconda difesa a mare corrispondente all'argine destro del canale Sadocca, del Po di Levante e del canale Po Brondolo, del canale di Loreo nonché il parallelismo all'argine destro al fiume Po di Levante in corrispondenza della Valle Sacchetta sino al canale consorziale Sadocca. Le suddette autorizzazioni sono da intendersi integrate con le indicazioni dell’ Ufficio del Genio Civile di Rovigo e del Consorzio di Bonifica Delta Po Adige di seguito riportate.In merito alla tracciabilità del percorso, ovvero l'individuazione del percorso stesso, è opportuno vengano apposti adeguati segnalatori in corrispondenza delle strutture e/o delle pertinenze idrauliche. Prima dell’esecuzione dei lavori la ditta dovrà effettuare un accurato rilievo della zona per individuare l’esatta situazione di fatto e delle opere interessate nonché dei rami dei canali sublagunari attraversati. Tali operazioni dovranno essere concordate e realizzate previa verifica delle modalità esecutive da parte dell'Ufficio del Genio Civile di Rovigo, sentito il Consorzio di Bonifica Delta Po Adige per le aree di competenza.


Attraversamento Scanno Cavallari - Po di Maistra. Prescrizioni per tale attraversamento sono state impartite dall’Ufficio del Genio Civile delle OO.MM. di Venezia con nota n. 1066 dell’ 1 agosto 2005.
Attraversamento Scanno Cavallari _ Laguna Vallona.


In corrispondenza dell'attraversamento dei canali sublagunari dovrà essere garantito un franco di almeno 3 metri tra l’estradosso superiore del tubo e la quota di fondo di progetto del canale sublagunare attraversato. La ditta dovrà provvedere ad evidenziare una fascia di metri 10 lungo il tragitto del tubo mediante la posa di briccole in legno distanziate metri 50. Le briccole dovranno riportare una targhetta quotata con indicazione della quota dell'estradosso della tubazione all'interno della sezione di fascia corrispondente alle briccole. Dovrà essere ubicata una coppia di briccole sia in corrispondenza del cambio della quota dell’estradosso del tubo sul ciglio della sponda di progetto dei canali sublagunari sia in corrispondenza al piede della sponda stessa conseguente all'attraversamento della cunetta di fondo del canale sublagunare.


Dovrà essere garantita la manutenzione delle briccole e delle targhette segnalatrici per tutta la durata dell’officiosità del metanodotto. In fase di esecuzione dei lavori di posa del tubo in corrispondenza dei canali sublagunari la ditta dovrà garantire il flusso dell'acqua lungo i canali stessi evitando la realizzazione della tura di contenimento in pali prima di aver realizzato idonei by-pass aventi le stesse dimensioni del canale da attraversare.


Attraversamento argine di prima difesa a mare in corrispondenza Valle Bagliona. Al fine di non lesionare la chiavica Bagliona, la prevista infissione delle palancole in prossimità della citata struttura idraulica dovrà avvenire con attrezzature atte a ridurre le vibrazioni (testata munita di vibratore ad alta frequenza a momento variabile).


Dette palancole a lavori ultimati dovranno essere rimosse e ripristinate le scarpate arginali. La pendenza della scarpata arginale lato mare dovrà rispettare il rapporto altezza/lunghezza pari ad 1/3, mentre quella lato campagna dovrà essere conformata al rapporto ½..


La sommità arginale in corrispondenza all’attraversamento, conformemente alle dimensioni prescritte negli anni ‘60 dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dovrà essere portata a quota + 4,00 m.s.l.m.m. mentre la relativa larghezza dovrà essere impostata a 5,00 m. Il conseguente allargamento, al fine di salvaguardare il tracciato della strada di servizio, dovrà pertanto avvenire verso mare. Il dosso stradale conseguente al posizionamento della tubazione dovrà essere raccordato alla superficie stradale esistente con rampe aventi pendenze non superiori al 3%, prestando attenzione di non creare situazioni di pericolo per l’attuale viabilità.


La tubazione lungo la scarpata arginale lato mare dovrà essere adagiata su idonea soletta in cemento armato e protetta ai lati da pietrame. Sulla strada di servizio, limitatamente ai tratti utilizzati per l’esecuzione dell'opera in questione, dovrà essere assicurata una adeguata manutenzione e dovrà essere effettuato un puntuale ripristino a lavori ultimati. Per tali tratti di strada e per le rampe necessarie all’esecuzione dei lavori dovrà essere richiesta apposita concessione la cui durata coinciderà con il periodo di utilizzo e per la quale dovrà essere versato apposito canone. Sulla sommità arginale dovrà essere sempre garantita la continuità del transito dei mezzi d'opera ossia prima, durante e dopo lo svolgimento dei lavori di attraversamento. Parallelismo argine destro fiume Po di Levante.


Le palancole provvisionali dislocate sul lato nord del tracciato parallelo all’argine del fiume Po di Levante, a lavori ultimati, dovranno essere mantenute in loco, evitando nel modo più assoluto la loro rimozione. Dovrà essere mantenuto pure il ricoprimento in terra lato fiume. Prima dell’avvio dei lavori dovranno essere presentati all'Ufficio del Genio Civile di Rovigo, per un’opportuna e puntuale valutazione, i particolari costruttivi inerenti il transito della tubazione attraverso la chiavica Sacchetta. Dovrà essere garantito lo smaltimento delle acque meteoriche (e/o l’eventuale funzione irrigua) attraverso l’attuale sistema di scolo, parzialmente interessato dai lavori di interrimento parallelamente l'argine destro del fiume Po di Levante. Attraversamento argine seconda difesa a mare.

 
La soluzione proposta (T.O.C.) rispetto quella dell’attraversamento a cavaliere d’argine è preferibile in quanto in tale ipotesi l’intervento non va ad interessare minimamente l’alveo e le strutture arginali.


Art. 7 Disposizioni finali. Il presente accordo produrrà effetti dal giorno successivo alla pubblicazione del Decreto del Presidente della Regione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Venezia, 12 gennaio 2006. Per la Regione Veneto.


Roberto Casarin; per il Comune di Porto Viro Geremia Giuseppe Gennari; per il Comune di Cavarzere Piera Bumma; per il Consorzio di Bonifica Delta Po Adige Giancarlo Mantovani”.


Il surriportato accordo è stato quindi approvato con il predetto decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 18 dd. 25 gennaio 2006, pubblicato unitamente al testo integrale dell’accordo medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 11 dd. 31 gennaio 2006, pag. 12 e ss.


Nelle premesse di tale decreto si legge - tra l’altro - che l’accordo è approvato “vista la delibera di Giunta Regionale n. 4339 del 30 dicembre 2005 con la quale è stato approvato lo schema dell’accordo” medesimo, che si prende “atto …. che in data 12 dicembre 2005 è stato verificato dal responsabile del procedimento, appositamente delegato dal Presidente della Giunta Regionale con nota Prot. n. 783047/57.00 del 16 novembre 2005, il consenso unanime dei soggetti interessati alla stipula … ai sensi del comma 4 dell'art. 32 della L.R. 35 del 2001” e che l’accordo medesimo “sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento che doveva essere reso dalle amministrazioni che lo sottoscrivono e comporta anche la variazione integrativa allo strumento urbanistico del Comune di Cavarzere senza necessità di ulteriori adempimenti”, come parimenti previsto dall’anzidetto art. 32, comma 4 della L.R. n. 35 del 2001.


1.2. Giova pure evidenziare che con ricorsi rispettivamente proposti innanzi al T.A.R. per il Lazio sub R.G. n. 9331/2002, n. 11079/2002 e n. 11074/2002 la Provincia di Rovigo, il Comune di Adria e il Comitato Bassopolesano Antiterminal - avente sede, quest’ultimo, in Porto Viro e segnatamente costituito per “tutelare l’ambiente, la salute, i beni culturali e il corretto assetto urbanistico del Comune di Porto Viro e del Delta del Po, che verrebbero irreversibilmente frustrati dalla realizzazione del progettato metanodotto” (cfr. pag. 9 dell’atto introduttivo del presente giudizio) - hanno chiesto l’annullamento dell’anzidetto decreto del Ministero delle attività produttive dd. 25 marzo 2002, recante l’approvazione del progetto di massima del metanodotto “Porto Viro - Cavarzere - Minerbio” con contestuale dichiarazione di pubblica utilità, nonché urgenza ed indifferibilità della costruzione dello stesso, nonchè di ogni altro atto presupposto o conseguente.


Tutti e tre i ricorsi sono stati rispettivamente respinti con sentenze nn. 5340, 5435 e 5453 rese in data 9 giugno 2005 dalla Sez. III - ter del T.A.R. del Lazio.


Tali statuizioni sono state, quindi, rispettivamente confermate dalla Sez. IV del Consiglio di Stato con dispositivi di decisione nn. 460, 462 e 461 dd. 11 luglio 2006.


Al momento dell’introito della presente causa in decisione non si conoscono ancora le motivazioni delle pronunce rese in appello.


1.3. Tutto ciò premesso, con il ricorso in epigrafe Italia Nostra - ONLUS, Il Comitato Bassopolesano Antiterminal, il Comitato di Zona Rosolina Mare e Assagaime - Associazione tra le agenzie d’affari in mediazione turistiche e di viaggi di Rosolina, chiedono l’annullamento:
1) del decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 18 dd. 25 gennaio 2006, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 11 dd. 31 gennaio 2006 e avente per oggetto l’approvazione dell’accordo di programma stipulato tra la medesima Regione Veneto, il Comune di Cavarzere, il Comune di Porto Viro, e il Consorzio di Bonifica Delta Po - Adige e relativo al collegamento del terminale del metanodotto GLN off shore prospiciente Porto Levante (Rovigo) con la stazione di misurazione di Cavarzere (Venezia);
2) dell’accordo di programma medesimo;
3) di tutti gli atti di assenso sostituiti per effetto dell’accordo di programma anzidetto, ivi comprese le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla-osta ed ogni altro provvedimento da emettersi, da parte delle Amministrazioni pubbliche che sottoscrivono l’accordo di programma anzidetto, nei confronti della Terminal Edison GNL Adriatico Adriatico S.r.l., e precisamente:
a) il permesso di costruire relativo al territorio del Comune di Porto Viro, rilasciato a’ sensi del combinato disposto dell’art. 76 della L.R. 27 giugno 1985 n. 61 e dell’art. 10 del T.U. approvato con D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;
b) la variante urbanistica (adottata a’ sensi dell’art. 32 della L.R. 29 novembre 2001 n. 35) e i permessi di costruire relativi al Comune di Cavarzere, parimenti rilasciati a’ sensi del combinato disposto dell’art. 76 della L.R. 61 del 1985 e dell’art. 10 del T.U. approvato con D.P.R. 380 del 2001;
c) i provvedimenti relativi all’attraversamento della barra di sabbia e dello Scanno Cavallari in corrispondenza del Po di Maistra, dell’argine di prima difesa a mare in corrispondenza della Laguna Bagliona, al parallelismo all’argine destro del Po di Levante in corrispondenza della Valle Sacchetta sino al Canale consorziale Sadocca, all’attraversamento dell’argine di seconda difesa a mare corrispondente all’argine destro del Canale di Sadocca, all’attraversamento del Po di Levante e del canale Po Brontolo in località Fornaci del Comune di Porto Viro, all’attraversamento del Canale di Loreo poco più a monte dell’omonimo centro abitato (rilasciati a’ sensi della L.R. 9 agosto 1988 n. 41, della L.R. 7 novembre 2003 n. 27 e del R.D. 25 luglio 1904 n. 523);
d) l’approvazione del progetto di interventi di ripristino ambientale, morfologico e vegetazionale, come stabilito dal decreto emesso in data 6 ottobre 2003 dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio di concerto con il Ministero per le Attività Culturali;
e) il parere idrogeologico-forestale del Servizio Forestale Regionale di Padova e Rovigo, emesso a’ sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267, dell’art. 20 del R.D. 16 maggio 1926 n. 1126, degli artt. 53 e 54 della L.R. 13 settembre 1978 n. 52 e della deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 1997 n. 4808, all. C;
4) del parere della Soprintendenza dei beni architettonici e per il paesaggio di Verona, Vicenza e Rovigo di cui alla nota Prot. n. 15755 dd. 9 dicembre 2005;
5) nonché di ogni altro atto presupposto e conseguente, ivi segnatamente comprese tutte le determinazioni assunte nella conferenza di servizi decisoria dd. 12 dicembre 2005.


Nel ricorso si premette che Italia Nostra - ONLUS è associazione di protezione ambientale, a’ sensi dell’art. 13 della L. 8 luglio 1986 n. 349 e del conseguente D.M. 20 febbraio 1987, con conseguente sua legittimazione, a’ sensi dell’art. 18 della medesima L. 349 del 1986 e dell’art. 17, comma 46, della L. 15 maggio 1997 n. 127, a proporre ricorso anche nella presente sede di giudizio avverso gli atti ritenuti suscettibili di arrecare una compromissione dell’ambiente.


Per quanto attiene al Comitato Bassopolesano Antiterminal, si è già detto che esso è stato dichiaratamente costituito a fini di tutela dell’ambiente, della salute e del corretto assetto urbanistico del Comune di Porto Viro e del Delta del Po.


Il Comitato di Zona Rosolina Mare è, viceversa, definito quale “espressione di tutti (sic!) i cittadini che vivono e/o operano sul territorio” (verosimilmente di Rosolina Mare), i cui scopi precipui sono la difesa degli interessi di tutti cittadini rappresentati e la promozione dei valori di solidarietà, associativi, della scuola, culturali, sociali, morali, politici e religiosi che si manifestano nella zona. In particolare, per il raggiungimento delle sue finalità il predetto Comitato si propone di promuovere, anche d’intesa con le pubbliche Istituzioni e con gli Enti pubblici e privati, tutte le iniziative utili e necessarie per la salvaguardia della salute pubblica, dell’ambiente, per il miglioramento della sicurezza, dei trasporti pubblici, della viabilità e, in genere, di tutti i servizi e di tutto quanto sia di pubblico interesse, tenendo in considerazione la particolare vocazione turistica del territorio ed, allo stesso tempo, (di) salvaguardare l’ambiente, vista l’importanza dell’ecosistema in cui operano i soggetti rappresentati” (cfr. pag. 12 dell’atto introduttivo del presente giudizio).


Assagaime - Associazione tra agenzie d’affari in mediazione, turistiche e di viaggi di Rosolina, persegue viceversa lo scopo, individuato dall’art. 3 del proprio statuto sociale, della promozione e dello sviluppo del turismo a Rosolina Mare, nonché della tutela, nel senso più ampio, degli interessi degli associati, costituiti dai titolari delle agenzie immobiliari, di viaggio e turistiche operanti nel territorio di Rosolina.


Nell’atto introduttivo del presente giudizio sono dedotti - in estrema sintesi - i seguenti ordini di censure.


1) Violazione dell’art. 159 del D.L.vo 22 gennaio 2004 n. 42 e dell’art. 6 della L.R. 31 ottobre 1994 n. 63. Eccesso di potere per mancanza del presupposto dell’autorizzazione paesaggistica.


Le ricorrenti muovono dal presupposto che, a’ sensi degli artt. 146, comma 8 e 159, comma 2, del D.L.vo 42 del 2004, l’autorizzazione per gli interventi aventi rilievo urbanistico-edilizio e che devono essere realizzati in aree assoggettate a vincolo paesaggistico si configura quale atto distinto e presupposto rispetto al titolo edilizio, con la conseguenza che quest’ultimo non potrebbe essere rilasciato in assenza dell’autorizzazione anzidetta.


Le ricorrenti affermano che tale principio era - peraltro - già presente nell’ordinamento vigente nel Veneto per effetto dell’art. 6, commi 5 e 6, della L.R. 63 del 1994, laddove risulta - per l’appunto - normato un regime di subdelega della Regione nei confronti delle Amministrazione Comunali in ordine al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.


Secondo la prospettazione delle ricorrenti, nel caso di specie l’Accordo di programma qui impugnato statuirebbe il rilascio di un titolo edilizio a Terminale Edison GNL Adriatico avente per oggetto la posa delle tubazioni del predetto tratto di metanodotto Porto Viro - Cavarzere senza che sia stata rilasciata, da parte dell’Amministrazione Comunale di Porto Viro, la pur necessaria autorizzazione paesaggistica di cui all’anzidetto art. 159 del D.L.vo 42 del 2004 in forza dell’insistenza, sull’area attraversata dal metanodotto medesimo, di un vincolo imposto a’ sensi e per gli effetti del D.M. 1 agosto 1985 e rientrante - altresì - nel Piano d’Area del Delta del Po, che a sua volta costituisce strumento di pianificazione territoriale urbanistica con valenza paesistica approvato dal Consiglio Regionale, a’ sensi e per gli effetti dell’art. 3, n. 1, lett. a), della L.R. 27 giugno 1985 n. 61, con deliberazione n. 1000 dd. 5 ottobre 1994.


Le ricorrenti - altresì - negano che il parere favorevole Prot. n. 15755 dd. 9 dicembre 2005 emesso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio delle Province di Verona, Vicenza e Rovigo possa configurarsi - ancorché sia stato acquisito agli atti dell’accordo di programma - quale autorizzazione paesaggistica rilasciata a’ sensi del predetto art. 159 del D.L.vo 42 del 2004, in quanto letteralmente definito - per l’appunto - quale mero “parere”, ossia quale atto non avente funzione decisoria ed adottato da un organo che, in tal modo, avrebbe comunque esaurito il proprio potere di controllo e di annullamento nei confronti dell’Amministrazione Comunale.


Le ricorrenti - altresì - affermano che Terminale GNL Adriatico mai avrebbe chiesto la diretta attivazione da parte della Soprintendenza nel procedimento, e che nessuna comunicazione di intervenuta adozione di un’autorizzazione paesaggistica sarebbe stata nella specie trasmessa dal Comune di Porto Viro alla Soprintendenza medesima, a’ sensi dell’art. 159, comma 4, del D.L.vo 42 del 2004, agli effetti del suo eventuale annullamento.


2) Violazione della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sez. III - ter, 4 luglio 2005 n. 5435.


Ad avviso delle ricorrenti, il contenuto di tale pronuncia giudiziale risulterebbe, nella specie, violato laddove si afferma la necessità dell’autorizzazione edilizia al fine della realizzazione dell’opera costituita dall’anzidetto tratto di metanodotto.


3) Violazione degli artt. 6, 7, 8 e 10 delle N.T.A. del Piano d’Area del Delta del Po.


Le ricorrenti evidenziano che le condutture dell’opera attraversano “scanni” - ossia le fragilissime lingue di sabbia collocate tra la laguna e il mare, tra le quali lo “Scanno Cavallai” e lo “Scanno Boccasette” - e “bonelli”, ossia “scanni” stabilizzati, nonché “lagune” (quale la “Laguna Vallona”) e “valli da pesca” (quale la “Valle Bagliona2).


Tali particolarità paesaggistiche sono definite e disciplinate dagli artt. 6, 7, 8 e 10 delle N.T.A. del Piano d’Area del Delta del Po, rispettivamente contemplanti gli “scanni”, i “bonelli”, le “lagune, sacche, velme e barene”, nonché le “valli da pesca”.


Le ricorrenti evidenziano che la disciplina di Piano testè citata espressamente e categoricamente vieterebbe ogni intervento di movimento di terra e di scavi, con la sola eccezione dei lavori finalizzati alla realizzazione delle opere di difesa idraulica, ovvero delle opere destinate all’acquacoltura e alla pesca.


4) Illegittimità del parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio delle Province di Verona, Vicenza e Rovigo Prot. n. 15755 dd. 9 dicembre 2005 per eccesso di potere nelle figure sintomatiche della carenza di istruttoria e mancanza di motivazione in relazione alla compatibilità del progetto rispetto al Piano d’Area del Delta del Po. Invalidità derivata dell’Accordo di programma e degli atti di assenso rilasciati.


Le ricorrenti reputano che il parere reso dalla Soprintendenza difetti di qualsivoglia considerazione motiva in ordine alla compatibilità del progetto rispetto ai vincoli contenuti dal sovrastante Piano d’Area, e che da tale vizio consegua la caducazione in via derivata dell’Accordo di programma e degli atti di assenso rilasciati in forza della sua approvazione.


5) Illegittimità dell’Accordo di programma laddove è sostitutivo del permesso di costruire altrimenti rilasciato dall’Amministrazione Comunale di Porto Viro. Violazione dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241 ed eccesso di potere per assoluta mancanza di motivazione in relazione al parere negativo reso al riguardo dalla Commissione edilizia integrata.


Le ricorrenti evidenziano che la Commissione edilizia integrata del Comune di Porto Viro ha espresso con proprio atto dd. 12 dicembre 2005 un parere sostanzialmente negativo sull’opera in questione.


Tale parere risulterebbe citato nel testo dell’Accordo di programma “in termini laconici ed evasivi” (cfr. ivi: “è stato acquisito il parere della Commissione edilizia integrata del Comune di Porto Viro del 12 dicembre 2005”), “… senza più nulla aggiungere in proposito” (cfr. pagg. 25 e 26 dell’atto introduttivo del presente giudizio) e senza, quindi, che i soggetti partecipanti all’Accordo di programma pervenissero all’asseritamente necessitata conseguenza di negare il rilascio sia dell’autorizzazione paesaggistica, sia del permesso di costruire.


6) Violazione dell’art. 32 della L.R. 35 del 2001, dell’art. 13 del T.U. approvato con D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e dell’art. 20 del Regolamento edilizio del Comune di Porto Viro. Incompetenza del Vicesindaco di Porto Viro ad esprimersi in sede di conferenza di servizi decisoria del 12 dicembre 2005 al fine del rilascio del permesso di costruire.


Le ricorrenti affermano, in relazione al contenuto delle disposizioni testè citate, che non già il Vicesindaco di Porto Viro, ma il dirigente ovvero il responsabile preposto al competente ufficio dell’Amministrazione Comunale avrebbe dovuto intervenire in sede di conferenza di servizi decisoria del 12 dicembre 2005 al fine di validamente formare l’assenso dell’Amministrazione medesima al rilascio del titolo edilizio richiesto per la realizzazione del metanodotto.


7) Illegittimità dell’Accordo di programma nella parte in cui sostituisce il permesso di costruire per violazione dell’art. 11 del T.U. approvato con D.P.R. 380 del 2001. Eccesso di potere per mancanza del presupposto, carenza di motivazione e contraddittorietà manifesta. Violazione dell’art. 3 della L. 241 del 1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione in relazione al contrasto con il parere reso in data 12 dicembre 2005 dalla Commissione edilizia integrata del Comune di Porto Viro.


Le ricorrenti reputano che l’Accordo di programma non poteva configurarsi quale rilascio del permesso di costruire, stante il fatto che Terminale Edison GNL Adriatico non avrebbe la materiale disponibilità delle aree sulle quali dovrebbe essere collocato il metanodotto.


8) Illegittimità dell’Accordo di programma per violazione dell’art. 32 della L.R. 35 del 2001 e dell’art. 34 del T.U. approvato con D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 in relazione al mancato assenso sul suo contenuto da parte di tutte le Amministrazioni convocate ai relativi lavori o comunque ad essi interessate, ed in particolare dell’Ente Parco Regionale del Delta del Po.


Le ricorrenti reputano che la mancata partecipazione del predetto Ente Parco all’Accordo di programma, ancorché sia stato in tal senso invitato, si configuri nella specie quale circostanza rilevante agli effetti del mancato raggiungimento dell’unanimità dei soggetti coinvolti, con conseguente illegittimità dell’Accordo medesimo.


9) Ulteriore violazione del predetto art. 34 del T.U. approvato con D.L.vo 267 del 2000 e del principio di imparzialità dell’azione amministrativa sancito dall’art. 97 Cost. agli effetti della partecipazione alla conferenza di servizi di rappresentanti della Societàinteressata alla realizzazione dell’opera. In subordine, illegittimità costituzionale dell’art. 32 della L.R. 35 del 2001 per violazione degli artt. 97 e 117 Cost.


Le ricorrenti reputano che Terminale Edison GNL Adriatico non avesse titolo a partecipare alla conferenza di servizi decisoria sul contenuto dell’Accordo di programma in quanto soggetto direttamente coinvolto dall’esito dell’azione amministrativa da esso stesso richiesta: e ciò con evidente lesione del fondamentale principio dell’imparzialità dell’azione amministrativa medesima.


In via subordinata, ove si reputasse che tale partecipazione risulti consentita a’ sensi e per gli effetti dell’art. 32 della L.R. 35 del 2001, le ricorrenti formulano un’eccezione di illegittimità costituzionale della relativa disciplina per asserita sua difformità rispetto ai testè citati articoli della Costituzione.


10) Violazione del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, della direttiva 92/43/CEE, della decisione della Commissione CE 7 dicembre 2004 e della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2803 del 4 ottobre 2002.


Le ricorrenti evidenziano che il tracciato del metanodotto interferisce con il S.I.C. - Sito di Importanza Comunitaria istitutito con D.M. 3 aprile 2000 e denominato “Delta del Po: lagune e valli fra il Po di Levante e il Po di Venezia” (codice Natura 2000 IT 3270009) e, al momento dello spiaggiamento della conduttura nello Scanno Cavallari, interferisce pure con la ZPS - Zona a Protezione Speciale “Delta del Po: rami fluviali e scanni” (codice Natura 2000 IT 3270016).


Le ricorrenti, in relazione a ciò, rilevano quindi che l’approvazione del progetto non sarebbe stata - nella specie - preceduta dal deposito di una “valutazione di incidenza”, viceversa segnatamente imposta dall’art. 5, commi 1 e 7, del D.P.R. 357 del 1997 - attuativo delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE - e dalla disciplina applicativa contenuta dalla predetta deliberazione della Giunta Regionale n. 2803 del 4 ottobre 2002.


2. Si sono costituiti in giudizio il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Veneto, il Comune di Porto Viro, e Terminal Edison GNL Adriatico, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso ma replicando, comunque, in via puntuale alle censure avversarie e concludendo per la reiezione del ricorso.


3. Non si sono costituiti in giudizio il Comune di Cavarzere, il Consorzio di Bonifica Delta Po - Sadige e l’ARPAV - Agenzia Regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto.


4. E’, viceversa, intervenuta ad opponendum la Edison Stoccaggio S.p.a., Società del Gruppo Edison esercente l’attività di trasporto del gas, formulando eccezioni e difese del tutto omologhe a quelle del Ministero per i beni e le attività culturali, della Regione Veneto, del Comune di Porto Viro, e di Terminal Edison GNL Adriatico.


5. Con ordinanza n. 416 dd. 10 maggio 2006 la Sezione ha respinto la domanda di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati, avanzata dalle ricorrenti, affermando che, in quella fase “di sommaria valutazione della fattispecie, la quantità e la complessità delle censure complessivamente proposte dalle parti ricorrenti e le parimenti articolate eccezioni e deduzioni proposte dalle parti resistenti e controinteressate” non consentivano “al giudicante di esprimersi … con rigoroso approfondimento sull’eventuale fumus boni iuris del ricorso in epigrafe. La rilevanza delle questioni indotte dal ricorso medesimo” imponeva “peraltro, una sollecita fissazione della trattazione del merito di causa, … la quale” veniva quindi assegnata “alla pubblica udienza del 12 ottobre 2006, ora di rito”, nel mentre, per quanto atteneva “al lamentato pregiudizio derivante dalla già iniziata esecuzione dei provvedimenti impugnati”, la Sezione reputava “di non accogliere la domanda di sospensione cautelare dei provvedimenti stessi in considerazione del tempo considerevolmente ridotto nel quale … il merito di causa” sarebbe stato definito.


6. Nel corso di causa tutte le parti hanno depositato diffuse memorie e depositato copiosa documentazione, tra la quale va segnalata quella relativa ad una procedura di infrazione delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE attivata dalla Commissione delle Comunità Europee in ordine all’asseritamente omessa valutazione di incidenza del progetto del metanodotto per quanto attiene ai predetti S.I.C. - Sito di Importanza Comunitaria istitutito con D.M. 3 aprile 2000 e denominato “Delta del Po: lagune e valli fra il Po di Levante e il Po di Venezia” (codice Natura 2000 IT 3270009) e ZPS - Zona a Protezione Speciale “Delta del Po: rami fluviali e scanni” (codice Natura 2000 IT 3270016).


Tale procedura non risulta, allo stato, definita.


7. Alla pubblica udienza del 12 ottobre 2006 tutte le parti hanno diffusamente esposto le rispettive conclusioni.


Va -altresì - rilevato, che nella medesima pubblica udienza e in dipendenza del procedimento R.G.N.R. 1983/2005 pendente presso la Procura della Repubblica di Rovigo nei confronti di Douglas Scott Miller, Riccio Cobucci Raimondo e Gennari Geremia Giuseppe (rispettivamente Amministratore delegato di Terminale GNL Adriatico, consigliere di amministrazione della medesima Società e Vicesindaco del Comune di Porto Viro) quali indagati - su denuncia presentata dalla Provincia di Rovigo - dei reati realizzati in forma associativa di cui agli artt. 181 del D.L.vo 42 del 2004, 44, comma 1, lett. c) del T.U. approvato con D.P.R. 380 del 2001, 6 e 30 della L. 6 dicembre 1991 n. 394 635, primo e secondo comma, n. 3 c.p. in relazione all’art. 625, n. 7 cpv. e 5 cpv. c.p., la difesa di Terminal Edison GNL Adriatico ha depositato agli atti di causa copia del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovigo n. 2123/2006 R.G.G.I.P. dd. 4 settembre 2006 recante la reiezione della domanda di sequestro preventivo avanzata dalla Procura della Repubblica anzidetta, a’ sensi dell’art. 321 c.p.p., delle aree contemporaneamente assoggettate a vincolo paesaggistico e destinate alla posa delle tubazioni del tratto di metanodotto in questione, ivi compresi i tratti di condotta già posata, e il contestuale accoglimento della domanda di sequestro preventivo avente per oggetto un’isola artificiale con infissione di palancole realizzata durante i lavori che non troverebbe riscontro negli elaborati progettuali presentati al fine di ottenere i diversi provvedimenti di assenso per la realizzazione dell’opera.


La difesa delle ricorrenti, a sua volta, ha depositato agli atti di causa copia dei motivi di appello proposti dalla medesima Procura della Repubblica, a’ sensi dell’art. 322-bis c.p.p. avverso tale ordinanza nella parte in cui è stata respinta la domanda di sequestro anzidetta.


Il ricorso è stato, quindi, trattenuto per la decisione.


8.1. Tutto ciò premesso, il Collegio deve farsi preliminarmente carico di disaminare le eccezioni di inammissibilità del ricorso in epigrafe, formulate dalle difese del Ministero per i beni e le attività culturali, della Regione Veneto, del Comune di Porto Viro, di Terminal Edison GNL Adriatico e di Edison Stoccaggio.


8.2. In estrema sintesi, tali parti hanno eccepito in primo luogo l’inammissibilità della proposizione di un ricorso collettivo contraddistinto da interessi delle ricorrenti che, nella specie, non risulterebbero omologhi, ma confliggenti e, comunque, tra loro non identici, posto che a fronte dell’interesse alla tutela ambientale fatto valere da Italia Nostra, dal Comitato Bassopolesano Antiterminal e dal Comitato di Zona Rosolina Mare si contrapporrebbe l’interesse allo sviluppo del mercato immobiliare e del conseguente incremento edilizio fatto valere da Assagaime.


Tale prospettazione delle parti intimate, della controinteressata e dell’interveniente non può essere accolta dal Collegio, posto che la proposizione da parte di più soggetti di un ricorso collettivo non postula, di per sé, un’assoluta identità di situazioni sostanziali tra i diversi ricorrenti, quanto il requisito - esso, sì, assolutamente iderogabile - della mancanza di un conflitto di interesse tra i ricorrenti medesimi (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 11 luglio 2001 n. 3872 e 20 giugno 2001 n. 3253).


Orbene, per quanto attiene alla prospettata realizzazione del metanodotto in questione, gli interessi delle predette associazioni ambientaliste e di Assagaime sono ictu oculi privi di qualsivoglia ipotesi di conflitto, posto che tale opera risulta in astratto non soltanto contraria alle richieste di non trasformare le aree destinate al suo passaggio in quanto ciò determinerebbe - nella prospettazione di Italia Nostra e dei due predetti Comitati Bassopolesano e di Rosolina - uno sconvolgimento dei relativi siti e un decadimento delle aree assoggettate a vincolo paesaggistico, ma arrecherebbe anche - segnatamente, nella prospettazione di Assagaime - un severo depauperamento alle attività turistiche e di compravendita immobiliare in quanto incidente su siti che verrebbero privati, in tutto o in parte, dell’originaria bellezza e che, quindi, risulterebbero meno richiesti dai potenziali visitatori e acquirenti.


Deve dunque concludersi nel senso che sussistono, nella specie, i presupposti richiesti dalla giurisprudenza agli effetti della proposizione di un ricorso collettivo.


8.3. Con un secondo ordine di eccezioni, le parti resistenti, la controinteressata e l’interveniente hanno eccepito, segnatamente nei confronti di Assagaime, del Comitato di Zona Rosolina Mare e del Comitato Bassopolesano Antiterminal, carenza assoluta di interesse ad agire e carenza assoluta di legittimazione in quanto esse non sarebbero associazioni ambientaliste di cui all’art. 13 della L. 349 del 1986 e, comunque, difetterebbero nei loro confronti i requisiti minimi dell’interesse sostanziale, personale e diretto al ricorso non essendo stata precisata e comprovata una lesione effettiva della propria sfera giuridica.


Anche tale prospettazione va respinta, avendo riguardo alla più recente evoluzione della giurisprudenza sul punto, laddove segnatamente si riconosce non soltanto alle anzidette associazioni ambientaliste di cui all’art. 13 della L. 349 del 1986, ma anche agli organismi - comitati o associazioni - espressioni di interessi esponenziali radicati localmente di agire in sede giudiziale a tutela della salute e della qualità della vita in genere nel territorio in cui gli organismi medesimi svolgono la loro attività (cfr. sul punto, ad es., Cons. Stato, Sez. IV, 11 luglio 2006 n. 5760, particolarmente diffusa al riguardo).


9.1. Nondimeno, il ricorso va respinto.


9.2.1. Conviene iniziare la disamina dell’invero articolata serie di motivi di impugnazione proposti dalle ricorrenti muovendo dal primo ordine di censure, il quale - peraltro - può essere convenientemente trattato assieme al secondo, terzo, quarto e quinto ordine di censure.


In buona sostanza, secondo la prospettazione delle ricorrenti, la circostanza che l’Accordo di programma qui impugnato non rechi nella sua parte dispositiva un’espressa statuizione che contempli la sua equipollenza al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 159 del D.L.vo 42 del 2004 implicherebbe, nella specie, la materiale inesistenza dell’autorizzazione stessa, la quale - comunque - non potrebbe identificarsi con il pur favorevole parere Prot. n. 15755 dd. 9 dicembre 2005 emesso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio delle Province di Verona, Vicenza e Rovigo, citato nelle premesse dell’Accordo quale mero supporto documentale acquisito nel corso del relativo procedimento e che - ad ogni buon conto - le ricorrenti censurano in quanto asseritamente emesso senza adeguata istruttoria e senza congrua motivazione.


Come si è detto innanzi, le medesime ricorrenti evidenziano che nelle premesse dell’Accordo di programma è parimenti citato un parere dd. 12 dicembre 2006 reso dalla Commissione edilizia integrata del Comune di Porto Viro in senso contrario alla realizzazione dell’opera, e che - nondimeno - tale pur significativa conclusione a cui è pervenuto l’organo consultivo dell’Amministrazione Comunale non sarebbe stata considerata in sede di Accordo, posto che anche in questo caso si leggerebbe nelle premesse del relativo atto la citazione della mera circostanza dell’avvenuta acquisizione del parere stesso, senza alcuna considerazione sul suo contenuto.


Il Collegio evidenzia che nel contraddittorio processuale ai sopradescritti rilievi di ordine eminentemente formale delle ricorrenti - cui si è aggiunta la notazione, beninteso discendente non soltanto da quanto affermato dall’anzidetta sentenza resa dal T.A.R. per il Lazio, Sez. III - ter, 4 luglio 2005 n. 5435, in ordine alla necessità della previa emanazione di un’autorizzazione paesaggistica al fine della realizzazione dell’opera, essendo ormai superata la fase della sua progettazione di massima - si è contrapposta la tesi delle parti intimate e dell’interveniente secondo la quale il predetto parere reso dalla Soprintendenza sarebbe in realtà riconducibile ad una vera e propria autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Soprintendenza medesima in via diretta, a’ sensi e per gli effetti dell’art. 159, comma 4, del D.L.vo 42 del 2004.


Tale tesi è stata, peraltro, a sua volta contrastata dalla difesa delle ricorrenti sulla scorta delle indagini preliminari sin qui compiute dalla Procura della Repubblica di Rovigo nel predetto procedimento R.G.N.R. 1983/2005, posto che alcuni funzionari della medesima Soprintendenza, ivi interrogati quali persone informate sui fatti, avrebbero negato che l’Amministrazione di loro appartenenza avesse inteso direttamente adottare un’autorizzazione paesaggistica a beneficio della Società controinteressata.


Va soggiunto che il G.I.P. presso il Tribunale di Rovigo, nell’emettere il suo anzidetto provvedimento dd. 4 settembre 2006 di parziale reiezione della domanda di sequestro preventivo avanzata dalla Procura della Repubblica, è - per contro - pervenuto alla conclusione secondo il quale il contenuto dell’Accordo di programma comprenderebbe, nella sostanza, anche l’autorizzazione paesaggistica che il Pubblico Ministero (e, in questa diversa sede processuale, le ricorrenti) reputano mancante, “secondo i comuni criteri interpretativi degli atti amministrativi”.


Si legge in tal senso nel provvedimento dello stesso G.I.P. che “le disposizioni in questione. così come delineate dalla giurisprudenza amministrativa, sanciscono certamente la preminenza dell’interpretazione letterale in quanto compatibile con il provvedimento amministrativo, dovendo in ogni caso il giudice, “sulla scorta dell’art. 1362 c.c., ricostruire l’intento dell’amministrazione ed il potere che ha inteso esercitare, in base al contenuto complessivo dell’atto” (v. da ultimo Cons. di Stato, Sez. V, 22 settembre 2005, n. 4982). E dunque appare evidente come, se da un lato, l’enunciazione degli atti da considerarsi “sostituiti” dall’accordo di programma sono quelli enunciati all’art. 1, quali: a) il permesso di costruire relativo al territorio dei Comune di Porto Viro; b) la variante urbanistica e i permessi di costruire del Comune di Cavarzere; c) i provvedimenti relativi all’attraversarnento della barra di sabbia e dello Scanno Cavallai in conispondenza del Po di Maistra, dell' argine di prima. difesa a mare... ai sensi del1a L.R 41 del 1988, della L.R. 27 del 2003 e del R.G. (recte: R.D.) 523 del 1904; d) l’approvazione del progetto di ripristino ambientate, morfologico e vegetazionale; e) il parere idrogeoIogico.forestale del servizio Forestale Regionale PD e RO, nei quali evidentemente non rientra l’autorizzazione paesaggistica di competenza de1 Comune di Porto Viro, dall’altro, nondimeno, la premessa secondo cui l'accordo in questione sarebbe sostitutivo ad ogni effetto delle intese, dei pareri, delle autorizzazioni, delle approvazioni, dei nulla osta e di ogni altro provvedimento di pertinenza delle amministrazioni sottoscriventi, non parrebbe lasciare dubbi nel senso dell'onnicomprensività.. A ben guardare, dunque, in presenza di due espressioni di senso letterale opposto e ciascuna in sé considerata, di tenore letterale egualmente chiaro non resta che r1correre al criterio interpretativo poc'anzi enunciato, ovverosia quello della ricostruzione dell’intenzione delle parti, peraltro sempre imprescindibile in sede interpretativa,come precisato più volte dalla giurisprudenza, e chiaramente indicato dlalla citata norma di cui all’art. 1362 c.c. Ebbene. secondo un tale criterio interpretativo, appare chiaro come, proprio mediante l’atto in questione, tipicamente funzionale allo snellimento ed all’accelerazione dell'attività amministrativa, le amministrazioni sottoscriventi abbiano inteso raggiungere un accordo volto a sostituire, ad ogni effetto, tutti gli atti abilitativi all'esecuzione dei lavori in questione, “nessuno escluso”. Ragionare in senso contrario apparirebbe contrastante con la logica dell'intera operazione promossa dalla Regione Veneto e partecipata da tutte le amministrazioni sottoscriventi, volta proprio ai raggiungimento, una vo1ta per tutte (con lo strutturalmente necessario consenso unanime degli enti partecipanti) ed il più rapidamente possibile, della completa legittimazione degli interessati all’esecuzione dei lavori. Così ricostruita la volontà delle parti, non appare revocabile in dubbio l'onnicomprensività dell’atto in questione e dunque la riferibilità dello stesso anche all’autorizzazione paesaggistica di attribuzione del Comune di Porto Viro nonostante la mancanza di un’espressa enunciazione della stessa: riferibilità peraltro corroborata, a parere di questo giudicante. anche dal va]ore sostitutivo dell’accordo di programma in luogo del permesso di costruire di pertinenza del predetto Comune di Porto Viro, esso sì specificamente enunciato, di cui l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto presupposto (art. 146 Cod. Urbani) e, dunque, tale da non potere essere rilasciato se non nella piena, ritenuta sussistenza di detta autorizzazione. Anche tale considerazione, dunque, appare deporre nel senso della riferibilità dell’accordo di programma, quale atto sostitutivo, all’autorizzazione paesaggistica di pertinenza del Comune di Porto Viro” (cfr. provvedimento G.I.P. cit., pag. 5).


9.2.2. Il Collegio, per parte propria, condivide - per contro - la tesi ermeneutica avanzata dalle parti intimate, dalla controinteressata e dall’interveniente circa la sussistenza - nella specie - di un provvedimento autorizzatorio emanato in via diretta dalla Soprintendenza, a’ sensi dell’anzidetto art. 159, comma 4, del D.L.vo 159 del 2004: ma evidenzia, allo stesso tempo, che a tale conclusione si perviene avendo riguardo ad una disamina incentrata non soltanto sull’interpretazione letterale e sistematica del contenuto della documentazione acquisita agli atti di causa e segnatamente costituita dal parere reso in data 12 dicembre 2005 dalla Commissione edilizia integrata di Porto Viro e dal parere Prot. n. 15755 dd. 9 dicembre 2005 emesso dalla Soprintendenza, ma anche - e soprattutto - verificando la coerenza del contenuto medesimo con la sovrastante, e - tuttavia - deprecabilmente estemporanea e asistematica legislazione che avrebbe dovuto, e dovrebbe, disciplinarne la formazione.
Dalla disamina delle diverse discipline succedutesi nel tempo nella materia di cui trattasi e intervenute anche a breve distanza l’una dall’altra, ben emerge infatti la caducità delle scelte operate al riguardo da un legislatore ormai privo di una duratura strategia di fondo nell’esercizio della propria discrezionalità normativa, con la conseguentemente scontata ricaduta negativa per quanto attiene alla necessaria certezza sulle disposizioni che dovevano e devono essere applicate da parte delle Amministrazioni a ciò competenti.


Come è ben noto, l’art. 1 del D.L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito con modificazioni in L. 8 agosto 1985 n. 431, introdusse rilevanti modifiche al testo dell’art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, disponendo - per quanto qui segnatamente interessa - che l'autorizzazione paesaggistica contemplata dall’allora vigente art. 7 della L. 29 giugno 1939 n. 1497 venisse rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni a cura delle Amministrazioni regionali, le quali erano peraltro tenute a dare immediata comunicazione al Ministro per i beni culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate e a trasmettere contestualmente la relativa documentazione; il Ministro, a sua volta, poteva in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione emessa dall’Amministrazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione.


Inoltre, ove fosse inutilmente decorso il termine assegnato alle Amministrazioni regionali per provvedere, gli interessati, entro trenta giorni, potevano richiedere il rilascio dell'autorizzazione medesima al Ministro, tenuto a sua volta a pronunciarsi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.


E’ evidente che la disciplina testè descritta configurava un’ipotesi di delega di una funzione amministrativa statale in capo alle Amministrazioni regionali, contraddistinta sia da un potere di annullamento dell’autorizzazione da parte dell’Autorità ministeriale (garantisticamente ricondotto dalla giurisprudenza ad ipotesi di mera illegittimità e conseguentemente non esercitabile in caso di diverso apprezzamento del merito amministrativo: cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 6 ottobre 1998 n. 1348), sia da una facoltà per l’interessato, nell’ipotesi di inerzia dell’Amministrazione regionale, di adire direttamente l’Amministrazione statale al fine del diretto esame della propria domanda.


Con D.M. 13 giugno 1994 n. 495 l’esercizio delle sopradescritte funzioni ministeriali di controllo e sostitutive sono state devolute alle Soprintendenze, nel mentre per parte propria la Regione Veneto, per effetto dell’art. 6 della L.R. 31 ottobre 1994 n. 63, ha subdelegato alle Amministrazioni Comunali la proprie incombenze rese oggetto di delega in forza dell’anzidetto art. 1 del D.L. 312 del 1985 convertito in L. 431 del 1985, disponendo nel senso che le autorizzazioni paesaggistiche dovevano essere emesse dai Comuni dopo aver acquisito il parere obbligatorio della Commissione edilizia integrata da due esperti in materia di bellezze naturali e di tutela dell’ambiente nominati dal Consiglio Comunale, con voto limitato a uno, sulla base di curriculum e competenze documentate, tra i laureati in architettura, ingegneria, urbanistica, agraria, materie ambientali e artistico - monumentali o equipollenti. Il parere della Commissione edilizia integrata, espresso con la partecipazione di almeno uno di tali esperti, costituiva parere ai fini del rilascio del titolo edilizio, nel mentre entro trenta giorni doveva essere trasmesso alla competente Soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici, a cura dell’Amministrazione Comunale, il provvedimento di autorizzazione di cui all’articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, corredato dal parere della Commissione anzidetta, al fine dell’eventuale suo annullamento.


Tale disciplina di fonte statuale e regionale è stata, nella sostanza, confermata anche dall’art. 151 del D.L.vo 29 ottobre 1999 n. 490, recante il T.U. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, redatto a’ sensi dell'art. 1 della L. 8 ottobre 1997 n. 352.


Sulla disciplina medesima ha negativamente inciso, per contro, l’art. 20, comma 6, del TU. approvato con D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 - cogente nei confronti delle Regioni a Statuto ordinario anche per quanto segnatamente “attiene alle disposizioni di dettaglio” contenute nel T.U. medesimo, “attuative dei principi di riordino in esso contenuti” (cfr. art. 2, comma 3, T.U. cit.) - posto che con esso si disponeva che “nell'ipotesi in cui, ai fini della realizzazione dell'intervento, sia necessario acquisire atti di assenso, comunque denominati, di altre amministrazioni, diverse da quelle di cui all'articolo 5, comma 3, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della L. 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni” e che, “qualora si tratti di opere pubbliche incidenti su beni culturali, si applica l'articolo 25 del D.L.vo 29 ottobre 1999 n. 490”, ossia - comunque - una conferenza di servizi organizzata in tale evenienza dall’Amministrazione statale (si noti, per inciso, che sino al momento dell’entrata in vigore dell’art. 20 del T.U. approvato con D.P.R. 380 del 2001 la disciplina del predetto art. 25 del D.P.R. 490 del 1999 non aveva avuto alcuna incidenza con l’istituto della delega così come normato dall’art. 151 del medesimo D.L.vo 490 del 1999, viceversa anch’esso travolto dallo ius novum).


E’ evidente, infatti, che lo ius superveniens determinava, mediante l’istituto della conferenza di servizi, la materiale inapplicabilità della precedente disciplina di delega e di subdelega, posto che era la Conferenza stessa a pronunciarsi sull’autorizzazione paesaggistica con l’intervento diretto del soggetto titolare della funzione, ossia la Soprintendenza.


Nondimeno, per altrettanto evidenti ragioni di ragionevolezza e di funzionalità, nella prassi dei procedimenti posti in essere nel Veneto seguitò ad essere utilizzata, anche dopo l’entrata in vigore del T.U. approvato con D.P.R. 380 del 2001, la disciplina contenuta nell’art. 6 della L.R. 63 del 1994, ancorchè nella forma e nella sostanza incompatibile con lo ius superveniens, risultando all’evidenza impensabile che le Soprintendenze potessero fisicamente ottemperare alla nuova disciplina distraendo con cadenza quotidiana proprio personale dalle normali incombenze di ufficio per adibirlo in via esclusiva alla partecipazione delle intuitivamente numerose conferenze di servizi indette dai diversi Comuni della Regione al fine del rilascio dei permessi di costruire.


Dopo di ciò, l’art. 159 del D.L.vo 42 del 2004 ha reintrodotto, nel suo testo originario, un “sistema” improntato ad un’autorizzazione emessa dall’Amministrazione delegata e annullabile da quella delegante.


Nel relativo testo si legge, infatti, che “fino all'approvazione dei piani paesaggistici, ai sensi dell'articolo 156” del medesimo decreto legislativo,”ovvero ai sensi dell'articolo 143, ed al conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 145, “l'amministrazione competente” - sempre detto per inciso, l’uso di tale termine è comunque improprio: l’assetto dei rapporti tra l’amministrazione statale e quelle regionali e locali rimane, nella sostanza, improntato al modello organizzatorio della delega e della subdelega - “al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 146, comma 2, dà immediata comunicazione alla Soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall'interessato nonché le risultante degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione è inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241” (comma 1).


“L'amministrazione competente” - vale, ovviamente, ancora il rilievo di prima - “può produrre una relazione illustrativa degli accertamenti indicati dall'articolo 146, comma 5. L'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta e costituisce comunque atto distinto e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6-bis, del decreto ministeriale 13 giugno 1994, n. 495” (comma 2).


“Il Ministero può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione” (comma 3).


“Decorso inutilmente il termine indicato al comma 2 è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione alla competente Soprintendenza, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L'istanza, corredata dalla documentazione prescritta, è presentata alla competente soprintendenza e ne è data comunicazione alla amministrazione competente. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione. della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti”.


Il fatto che l’art. 146 del medesimo D.L.vo 42 del 2004 letteralmente individui, quali Amministrazioni legittimate ad emettere l’autorizzazione paesaggistica, “la Regione” ovvero “l’Ente locale al quale la Regione ha affidato la relativa competenza” (rectius, sempre per quanto detto innanzi: al quale la Regione ha affidato la relativa subdelega), induce a ritenere che la disciplina ulteriormente sopravvenuta abbia comportato la materiale reviviscenza dell’art. 6 della L.R. 63 del 1994, proprio in quanto non più incompatibile con la sovraordinata legislazione di fonte statuale.


L’impianto concettuale della sopradescritta disciplina è rimasto inalterato, per quanto qui segnatamente interessa, anche per effetto dell’ulteriore sostituzione del suo testo originario per effetto dell’art. 26 del D.L.vo 26 marzo 2006 n. 157, vigente all’epoca dei fatti per cui è causa.


In tale ultimo testo si legge, infatti, che “fino alla scadenza del termine previsto dall'articolo 156 ovvero, se anteriore, all'approvazione o all'adeguamento dei piani paesaggistici, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione dà immediata comunicazione alla Soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall'interessato nonché le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione è inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della L. 7 agosto 1990, n. 241. Nella comunicazione alla soprintendenza il Comune attesta di avere eseguito il contestuale invio agli interessati” (comma 1).


“L’amministrazione competente deve produrre alla soprintendenza una relazione illustrativa degli accertamenti indicati dall'articolo 146, comma 6. L'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta e costituisce comunque atto autonomo e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti” (comma 2).


“La Soprintendenza, se ritiene l'autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio, dettate ai sensi del presente Titolo, può annullarla, con provvedimento motivato, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6-bis, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495” (comma 3).


“Decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione stessa alla soprintendenza, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento. La richiesta, corredata dalla documentazione prescritta, è presentata alla soprintendenza e ne è data comunicazione alla amministrazione competente. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti” (comma 4)


“… Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 146, commi 1, 2, 5, 6 e 12” (comma 6).


Va soggiunto, per mera completezza espositiva, che secondo la disciplina di fonte statuale attualmente vigente si porrà in ogni caso, per il legislatore regionale, l’esigenza di rideterminarsi in ordine alla subdelega ai Comuni nella materia di cui trattasi, posto che il nuovo testo dell’art. 156, comma 3, del medesimo D.L.vo 42 del 2004, così come sostituito dall’art. 16 dell’anzidetto D.L.vo 157 del 2006, dispone nel senso che “le Regioni, ove stabiliscano di non esercitare direttamente la funzione autorizzatoria di cui al presente articolo, ne possono delegare l'esercizio alle province o a forme associative e di cooperazione degli enti locali in ambiti sovracomunali all'uopo definite ai sensi degli articoli 24, 31 e 32 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di assicurarne l'adeguatezza e garantire la necessaria distinzione tra la tutela paesaggistica e le competenze urbanistiche ed edilizie comunali. La Regione può delegare ai Comuni il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche nel caso in cui abbia approvato il piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 143, comma 3, e a condizione che i comuni abbiano provveduto al conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici. In ogni caso, ove le Regioni deleghino ai Comuni il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, il parere della Soprintendenza di cui al comma 8 del presente articolo resta vincolante”.


Oltre a tutto, il medesimo ius novum prefigura, in via precettiva, l’istituzione pro futuro, nella disciplina “a regime”, di nuovi organi consultivi (Commissioni locali per il paesaggio: cfr. l’attuale testo dell’art. 148 del D.L.vo 42 del 2004; esse potranno essere competenti anche per ambiti sovracomunali, e si sostituiranno quindi alle attuali Commissioni edilizie integrate).


Nell’economia della presente causa, importa peraltro rimarcare che la reintroduzione del meccanismo dell’autorizzazione emessa dall’amministrazione delegata o subdelegata e la sua annullabilità da parte dell’amministrazione delegante, a sua volta direttamente adibile dagli interessati in caso di inerzia dell’amministrazione delegante, comunque risulta ex se incompatibile con l’istituto dell’Accordo di programma, laddove nella conferenza decisoria deve intervenire non già l’Amministrazione delegata o subdelegata, ma l’Amministrazione competente ad esprimersi in via definitiva in ordine alla funzione autorizzatoria qui considerata, ossia l’Amministrazione delegante.


Se ciò non fosse, infatti, non si potrebbe affermare che l’Accordo è stato perfezionato sino a quando il suo contenuto non è stato comunque vagliato, sia pure avendo esclusivo riguardo alla particolare funzione di cui trattasi, da parte dell’Amministrazione delegante ove rimasta esterna all’Accordo medesimo.


Un ulteriore problema si pone, tuttavia se, come per l’appunto accade nel caso di specie, la fonte disciplinante il procedimento di formazione e gli effetti dell’Accordo di programma è una legge regionale, e l’Amministrazione delegante che dovrebbe partecipare all’Accordo è un’Amministrazione statale.


A tale riguardo va sin d’ora evidenziato che l’art. 32 della L.R. 35 del 2001 dispone, testualmente, quanto segue:
“Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 1° giugno 1999, n. 23” - disciplinante, a sua volta, la formazione e l’attuazione dei programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione dell’art. 16 della L. 17 febbraio 1992 n. 179, che pertanto seguita ad applicarsi, in ben altri contesti, quale disciplina speciale non rilevante nell’economia della presente causa - “per l'attuazione organica e coordinata di piani e progetti che richiedono per la loro realizzazione l'esercizio congiunto di competenze regionali e di altre amministrazioni pubbliche, anche statali ed eventualmente di soggetti privati, il Presidente della Giunta Regionale può promuovere la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento” (comma 1).


“L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti, escluse le amministrazioni statali” (comma 2).

 
“Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Presidente della Giunta regionale convoca una conferenza fra i soggetti interessati” (comma 3).


“L'accordo consiste nel consenso unanime dei soggetti interessati, autorizzati a norma dei rispettivi ordinamenti in ordine alla natura e ai contenuti dell'accordo stesso. Esso è reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. L'accordo sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti da leggi regionali. Esso comporta, per quanto occorra, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, nonché l'urgenza e l'indifferibilità dei relativi lavori, e la variazione integrativa agli strumenti urbanistici senza necessità di ulteriori adempimenti” (comma 4).


Orbene, da tutto quanto sopra risulta che un’Amministrazione statale può per certo essere invitata a partecipare ai lavori prodromici alla stipulazione dell’Accordo, e può anche essere parte dell’Accordo medesimo, sottoscrivendone il contenuto e assumendo - pertanto - il relativo impegno ad eseguirlo per quanto di propria competenza.


L’Amministrazione statale, tuttavia, non soltanto non può essere vincolata all’osservanza di clausole compromissorie eventualmente presenti dell’Accordo, né - altrettanto ovviamente - può essere resa destinataria di interventi surrogatori della medesima Regione ovvero di altre Amministrazioni pubbliche sub-regionali, parimenti contemplabili nel testo dell’Accordo, per eventuali sue inadempienze, ma - per quanto soprattutto importa nell’economia della presente causa - non può assoggettare l’esercizio delle proprie specifiche funzioni essenzialmente rette da fonti normative statuali, ancorché “dedotte” nel contenuto dell’Accordo medesimo, all’approvazione di quest’ultimo disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale: e ciò in quanto - giova rimarcare - in forza dell’inequivoco disposto del comma 4 dell’articolo testè riportato, l’Accordo di cui trattasi sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni e i nulla osta previsti soltanto da leggi regionali, e non già statali.


Ovviamente, a tutto ciò può ovviarsi mediante lo stralcio dall’Accordo di programma della funzione che nell’ambito del “sistema” Regione - Enti Locali (esso solo, si ribadisce, conformabile per effetto della legislazione regionale) risulta soltanto delegata o subdelegata nel presupposto di una sovrastante disciplina di legge di fonte statuale: ed, in tal caso, l’azione amministrativa segnatamente riguardante tale funzione dovrà pertanto svolgersi mediante la disciplina ordinariamente prevista al riguardo (adozione del provvedimento da parte dell’Amministrazione delegata o subdelegata e eventuale annullamento da parte dell’Amministrazione delegante, ovvero intervento sostitutivo di quest’ultima nell’ipotesi di inerzia dell’Amministrazione delegata o subdelegata), essendo sufficiente che la Conferenza di servizi decisoria prenda atto della circostanza.


Risulta altrettanto assodato che, sempre in tale evenienza, il sopravvenuto abbandono della Conferenza di servizi da parte dell’Amministrazione delegante, delegata o subdelegata non inficia la validità della Conferenza medesima e dell’Accordo di programma, il quale ultimo viene comunque a formarsi per quanto attiene alle funzioni che sono rimaste rappresentate nell’ambito della conferenza medesima e che, in quanto tali, hanno anche dato legittimamente origine all’Accordo.


9.2.3. Fatte queste necessarie premesse ricostruttive dell’attuale quadro normativo e delle sue conseguenze, può ora essere utilmente disaminato il contenuto sia del parere dd. 12 dicembre 2005 reso dalla Commissione edilizia integrata del Comune di Porto Viro, sia del parere della Soprintendenza Vicenza e Rovigo di cui alla nota Prot. n. 15755 dd. 9 dicembre 2005.


Giova innanzitutto rilevare che il parere reso in data 12 dicembre 2005 dalla Commissione edilizia integrata è stato preceduto da altri atti di assenso aventi rilievo paesaggistico che la Commissione medesima ha espresso nei confronti del progetto di Terminal Edison GNL Adriatico.


Con verbale n. 5/2 dd. 21 febbraio 2005 la Commissione ha infatti statuito puntuali prescrizioni nei riguardi di talune parti dell’opera (per la Stazione Valvole Penisola Santa Margherita: “tinteggiatura del manufatto con tinte tenui e dotazione dell’area circostante di equipaggiamento a verde; piantumazione di rampicanti lungo la recinzione; dovrà essere eliminato lo zoccolo fuori terra della recinzione e i pali di sostegno dovranno essere in legno”; per l’area di stoccaggio: “la recinzione dovrà essere realizzata con pali in legno infissi a secco su terreno e rete plasticata verde; lungo il perimetro, ed almeno per la durata dell’intervento, dovranno essere messe a dimora essenze autoctone di pronto effetto (salix o pioppi cipressini o latro come da sussidi operativi. Le prescrizioni sopreadescritte dovranno essere riportate su nuovi elaborati ad integrazione della pratica. Il tracciato della tubazione dovrà tenere conto delle opere comunali previste nelle aree di Porto Levante (Zona prevista per il nuovo depuratore) e nell’intersecazione di Via Murazze con la Strada Statale Romea (zona prevista per impianto di sollevamento acque bianche), in modo da non pregiudicarne la loro realizzazione”: cfr. doc.ti 2 e 3 depositati dal Comune di Porto Viro in data 24 aprile 2006).


L’insieme di tali prescrizioni, comunque preliminari al rilascio del titolo edilizio, è stato puntualmente accettato - sempre in via preventiva - da Edison LNG S.r.l. (cfr. nota dd. 28 febbraio 2005: ibidem, doc.4).


Le prescrizioni medesime sono state quindi ribadite e in parte anche ampliate nel susseguente verbale n. 6/1 dd. 7 marzo 2005 della Commissione, laddove si legge, per l’appunto, che “visto il precedente parere di sospensiva in data 21 febbraio 2005 verb. 5/2, preso atto della nota pervenuta in data 7 marzo 2005Prot. 4541 con la quale Edison accetta le prescrizioni di cui sopra, si esprime parere favorevole, fermo restando che la pratica sia integrata con gli elaborati aggiornati con le prescrizioni richieste. L’intervento consiste nella esecuzione di una linea di gasdotto che parte dalla costa deltizia ed attraversa il territorio del Comune di Porto Viro in tutta la sua estensione. Particolare attenzione dovrà essere riposta negli attraversamenti vallivi ed arginali con adeguati ripristini nel rispetto degli equilibri esistenti della flora e dei materiali impiegati. La consistenza dell’intervento richiede la formazione di isole di lavoro ovvero aree di stoccaggio dei materiali di notevoli dimensioni, con durata temporanea legata alla durata dei lavori; i limiti di tali aree dovranno essere opportunamente mitigati con delle piantumazioni autoctone e delimitati con recinzioni composte da pali in legno (castagno) e rete metallica plastificata color verde. I manufatti permanenti (cabina di controllo all’ingresso a mare della linea) sono di dimensioni contenute madovranno essere comunque adeguatamente trattati nelle superfici con tinte delle terre, le aree di pertinenza sono delimitate da recinzioni da realizzarsi con pali di legno (castagno) e rete metallica plastificata color verde senza zoccolo a vista, il tutto mitigato con piantumazioni rampicanti ed equipaggiamento a verde dell’area senza impiego di pavimentazioni impermeabili in calcestruzzo o similari al fine di ben integrarsi con l’ambiente circostante. L’intervento sostanzialmente entro terra, nel complesso non delinea esternalità tali da male relazionarsi con il territorio e, pertanto, si esprime parere favorevole” (cfr. ibidem, doc. 5).


Con nota Prot. 0018978 dd. 30 settembre 2005 il Responsabile del Servizio Edilizia Privata del Comune di Porto Viro ha quindi invitato Edison LNG “a presentare la documentazione prevista dall’art. 146, primo comma”, del D.L.vo 42 del 2004 “al fine della emissione dell’Autorizzazione Paesaggistica artt. 146 e 159” del medesimo D.L.vo (cfr. ibidem, doc. 6).


Opportunamente e correttamente, Edison LNG ha significato a sua volta, all’Amministrazione Comunale, con propria nota dd. 17 ottobre 2005 che “il citato richiamo al primo comma dell’art. 146 del D.L.vo 42 del 2004” non risultava “pertinente, facendo la norma riferimento alla necessità, per i proprietari, possessori o detentori di immobili ed aree sottoposte a tutela paesaggistica di non distruggerli, né di introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici tutelati. E’ la norma posta invece nel secondo comma del citato articolo 146 a prevedere che i progetti delle opere da realizzarsi nelle aree soggette a tutela paesaggistica siano corredati dalla documentazione prevista” (cfr. ibidem, doc. 7).


In relazione a tali rilievi, pertanto, Edison LNG ha chiesto formalmente all’Amministrazione Comunale di chiarire se la documentazione di cui trattasi era chiesta a’ sensi del primo, ovvero del secondo comma del testè citato art. 146, impegnandosi comunque a depositare la documentazione che sarebbe stata chiesta al riguardo (cfr. ibidem).


Con nota Prot. n. 20965 dd. 27 ottobre 2005 il medesimo Responsabile del Servizio Edilizia Privata del Comune di Porto Viro ha chiarito che il riferimento al primo comma dell’art. 146 anzidetto era errato, e ha conseguentemente sollecitato la presentazione della documentazione relativa al secondo comma dello stesso articolo (cfr. ibidem, doc. 8).


A questo punto, va nuovamente evidenziata la circostanza che all’incirca due settimane dopo, ossia in data 9 novembre 2005, Terminale Edison GNL Adriatico ha chiesto al Presidente della Giunta Regionale di avviare il procedimento dell’Accordo di Programma disciplinato dall’art. 32 della L.R. 35 del 2001.


In conseguenza di ciò, e per tutto quanto dianzi evidenziato al § 9.2.2., deve dunque concludersi nel senso che la determinazione della Conferenza di servizi istruttoria di estendere alla Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio delle province di Verona, Vicenza e Rovigo l’invito a partecipare ai successivi lavori della Conferenza di servizi istruttoria (cfr. nota Prot. 810028/57.00 dd. 29 novembre 2005 firma del Segretario Regionale all’Ambiente e Territorio, Ing. Roberto Casarin: cfr. doc. 12 depositata il 24 aprile 2006 dalla difesa della Regione) ha determinato ipso iure la caducazione del procedimento finalizzato all’emissione dell’autorizzazione paesaggistica da parte del Comune di Porto Viro in regime di subdelega a’ sensi della L.R. 63 del 1994, posto che ora avrebbe dovuto comunque esprimersi al riguardo l’Amministrazione delegante, e non già quella subdelegata.


Va anche rilevato che la stessa Amministrazione Comunale di Porto Viro nulla ha opposto in proposito.


In conseguenza di tutto ciò, la Commissione edilizia integrata operante presso il medesimo Comune doveva quindi reputarsi decaduta dalla propria legittimazione ad esprimersi sul progetto di Terminale GNL Edison Adriatico.

 
Nondimeno, in data 12 dicembre 2005 la Commissione medesima ha comunque inoltrato alla Conferenza di Servizi il parere che qui di seguito si riporta: “Visto il parere espresso in data 7 marzo 2005 verbale 7/1 (recte: 6/1), e verificato che la documentazione presentata riporta che il tracciato interessa gli scanni in zona vincolata a parco, da ulteriore esame è emerso che il metanodotto, nel tracciato di attraversamento degli scanni, è posizionato fuori dalla perimetrazione del Parco” (ci si riferisce, all’evidenza, all’Ente Parco Regionale del Delta del Po). Probabilmente la perimetrazione è stata individuata su cartografie non rispondenti allo stato reale dei luoghi. La stessa situazione si verifica sia nello Scanno Cavallari che sullo Scanno di Boccasette dove allo stato attuale la lingua di terra emersa, alla foce del Po di Maistra, risulta allungata e quindi esterna alla perimetrazione dell’ambito del Parco. Sorge il dubbio se tali aree debbano essere comunque di competenza del Parco oppure del Comune di Porto Viro. In ogni caso l'art. 6 del Piano di Area “Scanni del Piano di Area” al paragrafo “prescrizioni e vincoli”, vieta i movimenti di terra e scavi. La posa della tubazione, ancorchè eseguita con metodo TOC (trivellazione orizzontale controllata) presuppone la movimentazione della terra di risulta. Tale limitazione è specifica per gli scanni poiché non è riportata per nessuna altra zona. Infatti l’art. 62 del Piano di Area prevede la realizzazione di infrastrutture viarie, acquee, energetiche. ... secondo criteri di massima, di salvaguardia ambientale non escludendo nessuna zona dalla realizzazione di tale opera. (Se ne deduce: tranne ovviamente gli scanni). L’attraversamento è previsto con una trivellazione con ingresso della perforazione a ml. 500 dallo scanno di Boccasette fino a raggiungere la profondità massima di m. 27 sotto l’alveo del Po di Maistra per poi emergere sullo Scanno Cavallari. ¬L’escavo avverrà quindi dal lato mare (con eventuale smaltimento in discarica) non interferendo sulla superficie dello scanno di Boccasette. Riiguardo al piccolo manufatto con destinazione d’uso tecnologica da realizzarsi sulla penisola Santa Margherita, si ritiene che tale opera non comporti la necessità di una variante urbanistica, vista l’esiguità del manufatto che non va ad alterare le funzioni di zona previste dal PRG. Per quanto concerne la titolarità prevista dall’art. 146 del D.L.vo 42 del 2004, potrebbe essere prevista una autorizzazione paesaggistica condizionata. La documentazione di proprietà o altro diritto reale, deve essere comunque acquisita prima del rilascio del permesso di costruire. La variante che interessa l’attraversarnento dello Scolo Sadocca tramite trivellazione orizzontale appare migliorativa rispetto al progetto originario. Sulla scorta di quanto sopra riportato, la presente Commissione Edilizia Integrata esprime parere favorevole al progetto, fatti salvi i pareri spettanti agli enti interessati dall’intervento. Tale parere non comprende il tratto interessante gli scanni, poiché permangono dubbi riguardanti le competenze, oltre che la conformità dell’intervento al Piano di Area. Pertanto il parere non può considerarsi favorevole per l’intera opera”.


Orbene, nonostante che tale parere della Commissione edilizia integrata risultasse inutiliter dato in relazione in dipendenza del già avvenuto interpello della Soprintendenza - la quale, come si vedrà appresso, aveva oltre a tutto già fatto pervenire in data 9 dicembre 2005, alla Conferenza di servizi il proprio parere - la Conferenza stessa ha comunque accettato anche il contributo procedimentale dell’organo consultivo del Comune di Porto Viro, posto che esso è stato fatto proprio e formalmente riproposto anche dal suo rappresentante ivi intervenuto.


In tal modo, quanto deliberato dalla Commissione edilizia integrata è dunque divenuto, nella sostanza, un parere comunque reso nell’interesse dell’Amministrazione Comunale di Porto Viro, anche se non più fornito della specifica valenza di atto prodromico al rilascio di un’autorizzazione paesaggistica in regime di subdelega, e che l’Amministrazione medesima si è risolta ad utilizzare in sede di Conferenza di servizi per il tramite del proprio rappresentante e ai fini essenzialmente deputati al rilascio, in sede di Accordo, del solo permesso di costruire.


Nel verbale della Conferenza decisoria dd. 12 dicembre 2005 (cfr. doc. 14 depositato dalla Regione il 24 aprile 2006) si legge infatti che il rappresentante del Comune di Porto Viro, coerentemente a quanto evidenziato dalla Commissione edilizia integrata, “esprime perplessità circa: la competenza territoriale relativa agli scanni Boccasette e Cavallai con riferimento alla perimetrazione del Parco, in quanto la cartografia di riferimento non è aggiornata allo stato dei luoghi, mutevoli per la natura stessa del territorio costiero; la compatibilità dell’intervento con quanto previsto dagli artt. 6 e 62 del Piano di Area”.


Il Presidente della Conferenza, ossia l’Arch. Roberto Casarin, ha per parte sua precisato “che lo studio di impatto ambientale - e, conseguentemente, la successiva valutazione - è stata effettuata secondo i quadri programmatico, progettuale ed ambientale previsti dalla normativa in materia di VIA. Ne consegue che i decreti di compatibilità ambientale del Ministero dell’ambiente n. DEC/VIA/440/ del 30 dicembre 1999, decreto n. DEC/VIA/2003/605 del 6 ottobre 2003 e DEC/DSA/2004/0866 dell’8 ottobre 2004 con i quali è stato espresso il giudizio positivo con prescrizioni circa la compatibilità del progetto in questione, contengono le risposte ai quesiti posti dal Comune di Porto Viro, che pertanto possono essere superati e risolti”; e, dopo di ciò, nel verbale medesimo si legge che “ il Comune ritiene che il parere condizionato …” - ossia quello espresso dalla Commissione Edilizia Integrata - “possa quindi essere superato dai chiarimenti forniti dal Presidente” (cfr. ibidem).


In relazione a tutto ciò, risulta destituita di qualsivoglia fondamento la tesi che vorrebbe negare l’esistenza, nell’impugnato Accordo di programma e nei suoi atti prodromici, di una motivazione che specificatamente assiste le anzidette riserve formulate dalla Commissione edilizia integrata.


A tale proposito va, quindi, conclusivamente rilevato che, in effetti, dalla lettura dei provvedimenti VIA testè citati e allegati alla documentazione depositata dalla Regione Veneto agli atti di causa il 24 aprile 2006, emergono puntuali considerazioni sulla diversa natura dei suoi attraversati dalla condotta, tutte peraltro non ostative alla realizzazione dell’opera, in considerazione sia dell’apprezzabile profondità della collocazione delle tubature (almeno 20 metri), sia dei puntuali obblighi assunti in ordine ai lavori di ripristino dei siti.


Tale già compiuta valutazione di fondo sull’impatto dell’opera ragionevolmente esonerava, pertanto, la Conferenza di servizi dallo svolgere accertamenti puntuali sulle cartografie in ordine al riparto di competenze autorizzatorie tra l’Ente Parco Regionale e l’Amministrazione Comunale, anche perché quest’ultima si trovava - per quanto detto innanzi - a sua volta sostituita dalla Soprintendenza relativamente all’espressione del giudizio sulla rilasciabilità dell’autorizzazione paesaggistica.


9.2.4. Con l’occasione, il Collegio reputa opportuno pronunciarsi ora anche sulla connessa censura con la quale le ricorrenti hanno sostenuto - alla stessa guisa di quanto in parte esternato dalla Commissione edilizia comunale - l’avvenuta violazione degli artt. 6, 7, 8 e 10 delle N.T.A. del Piano d’Area del Delta del Po, e ciò in quanto condutture dell’opera attraversano gli anzidetti “scanni” - ossia le lingue di sabbia collocate tra la laguna e il mare, tra le quali lo “Scanno Cavallai” e lo “Scanno Boccasette” - e “bonelli”, ossia “scanni” stabilizzati, nonché “lagune” (quale la “Laguna Vallona”) e “valli da pesca” (quale la “Valle Bagliona 2).


Tali particolarità paesaggistiche sono - per l’appunto - definite e disciplinate dagli artt. 6, 7, 8 e 10 delle N.T.A. del Piano d’Area del Delta del Po, rispettivamente contemplanti gli “scanni”, i “bonelli”, le “lagune, sacche, velme e barene”, nonché le “valli da pesca”.


Si è detto che, secondo le ricorrenti, la disciplina di Piano testè citata espressamente e categoricamente vieterebbe ogni intervento di movimento di terra e di scavi, con la sola eccezione dei lavori finalizzati alla realizzazione delle opere di difesa idraulica, ovvero delle opere destinate all’acquacoltura e alla pesca.


Il Collegio dissente da tale interpretazione, in quanto l’art. 62 delle N.T.A. del medesimo Piano introduce una disciplina speciale per le infrastrutture energetiche - ivi dunque compreso il metanodotto in questione - disponendo, per quanto qui segnatamente interessa, che“per tutte le opere relative ad infrastrutture a realizzazione sia pubblica che privata deve essere presentata contestualmente al progetto di costruzione una relazione che specifichi le misure adottate per un corretto inserimento nel contesto ambientale-pesaggistico … . Le infrastrutture a rete, ad esclusione delle linee elettriche ad alta tensione, vanno di norma interrate; la realizzazione fuori terra è eccezionalmente consentita per comprovate motivazioni tecniche ed economiche”.


La prospettazione delle ricorrenti e l’originaria tesi del Comune di Porto Viro vanno, quindi, capovolte: gli anzidetti artt. 6, 7, 8 e 10 delle N.T.A. del Piano d’Area in questione non si configurano quali norme speciali del relativo articolato per quanto segnatamente attiene ai divieti di scavo ivi menzionati, posto che la disciplina speciale è contenuta, per quanto testè rilevato, proprio dal surriportato art. 62.


La comprova della fondatezza di tale assunto si rinviene, del resto, nella circostanza che il medesimo art. 62 a sua volta non reca disposizioni che espressamente ne eccettuino o limitino l’applicazione nelle ipotesi in cui le infrastrutture tecnogiche debbano essere realizzate nelle predette aree di cui agli artt.6, 7, 8 e 10 delle stesse N.T.A. del Piano d’Area.


9.2.5. Giova ora riportare il testo del parere della Soprintendenza Prot. n. 15755 dd. 9 dicembre 2005, parimenti considerato nei lavori della Conferenza di servizi decisoria: “Oggetto: Conferenza servizi relativa all’esame del progetto di metanodotto che si svilupperà dal Comune di Porto Viro (Rovigo) alla centrale SNAM di Minerbio (Bologna). I stralcio riguardante la tratta da Porto Viro (RO) a Cavarzere (VE). Richiedente: Terminale GNL Adriatico, già Edison L.N.G. Con riferimento alla Conferenza servizi in oggetto, convocata per il 12 dicembre 2005, si comunica che questa Soprintendenza non potrà partecipare a causa di impegni istituzionali precedentemente assunti. Tuttavia, vista la delega clel1a D.R. del 25 agosto 2005; vista la documentazione agli atti nonché quella inoltrata dalla Società Terminale GNL Adriatico e acquisita il 5 dicembre 2005; considerato che per il progetto inerente il metanodotto è stata già esperita la procedura di valutazione di compatibilità ambientale ai sensi dell’art 6, comma 4 della L. 349 del 1986, conclusasi con Decreto sottoscritto dai Ministro dell’Ambiente e dal Ministro per i beni e le attività culturali in data 6 ottobre 2003; rilevato che con tale provvedimento è stato espresso parere favorevole subordinatamente all'osservanza di alcune condizioni suggerite dalle Soprintendenze di settore competenti nei vari territori, condizioni che si ritiene utile ripartire di seguito per quanto attiene al territorio Veneto: “Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio del Veneto orientale, che con nota n. 3928 del 20 giugno 2003, considerato che il tracciato del metanodotto è tutto interrato, ha comunicato di ritenere salvaguardati i valori del paesaggistico-ambientali a condizione di intraprendere, sia in fase di cantierizzazione che nelle opere di ripristino post-opera, misure atte ad evitare alterazioni ambientali, a garantire il terreno alle stesse caratteristiche paesaggistico-ambientali di fertilità e coltivabilità attraverso interventi di ripiantumazione e di riduzione al minimo del taglio dei filari e delle alberature; Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio di Verona, che con nota n. 4668 del 22 aprile 2002 ha comunicato che l’area interessata dal tracciato: ricade in parte all’interno del territorio vincolato con D.M. 1 agosto 1985; riveste notevole interesse per l’ecosistema complessivo; è interessata da fasce di rispetto fluviale ai sensi dell’art. 146 del D.L.vo 490 del 1999 e dalla presenza in Comune di Porto Viro di pinete tutelate ai sensi del D.M. 8 giugno 1973 e delle dune fossili di Contarina, bellezza vincolata con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 4399 del 24 novembre 1998; ricade all’interno del Piano d’Area con valenza paesistica del Delta del Po. La soprintendenza, in considerazione che il tracciato del metanodotto è tutto interrato ha espresso parere favorevole a condizione che la definizione esecutiva del tracciato afferente ai volumi tecnici previsti fuori terra, l’attraversamento dei corsi d’acqua, laddove sono presenti degli ambienti naturalistici o zone umide, conservati ancora integri, da identificarsi puntualmente e non in forma generica tramite elaborati di dettaglio, siano sottoposti alla verifica progettuale esecutiva da parte della territoriale, competente Soprintendenza; Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto, con nota n. 14339 del 30 ottobre 2002 ha comunicato che il metanodotto in Comune di Cavarzere interferisce con il supposto percorso della Via romana consolare Pompilia e con un agro centuriato pertinente all’Agro dell’antica Adria, da considerare ad alto rischio archelogico. Inoltre ha segnalato interferenza in Comune di Gavello (Rovigo) con tre siti archeologici tra il 31° e il 32° Km; con quattro siti tra il 33° e il 34° Km ed uno tra il 34° e il 35° Km. La Soprintendenza ha evidenziato la necessità che tutte le operazioni di apertura vera e propria del cantiere siano precedute da saggi di verifica in corrispondenza dei punti di interferenza evidenziati e che tali saggi siano eseguiti da operatori archeologici qualificati, sotto la sia direzione scientifica. I relativi oneri non potranno gravare sulla Soprintendenza”. Considerato che da quanto dichiarato dalla Società richiedente lo stralcio in esame non riguarda aree sottoposte alle disposizioni di tutela paesaggistica situate nel Comune di Cavarzere (Venezia) né aree di interesse archeologico; visto che la documentazione pervenuta il 5 dicembre 2005 illustra adeguatamente le caratteristiche dei volumi tecnici fuori terra, nonché le tecniche di attraversamento degli argini e degli alvei fluviali, interventi questi da realizzarsi in ambiti soggetti alle disposizioni di tutela paesaggistica di cui alla Parte terza del D.L.vo 42 del 2004 sito nei Comuni di Porto Viro (Rovigo) e Loreo (Rovigo); rilevata la modesta entità dei volumi tecnici e considerato che 1’esecuzione degli attraversamenti mediante trivellazione orizzontale controllata non comporta alterazioni apprezzabili all’attuale assetto delle aree tutelate; tutto ciò premesso e richiamato, questa Soprintendenza esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 159 dei D.L.vo 42 del 2004 all’esecuzione delle opere relative I stralcio del metanodotto”.


Volendo - ora - trarre le necessitate conseguenze da tutto quanto sopra, risulta assodato che la Soprintendenza era titolata ad esprimersi in forza di due presupposti nella specie concorrenti: ossia la sua chiamata in sede di Conferenza di servizi - con la conseguente e già ricordata estromissione dalla Conferenza medesima della funzione subdelegata in materia di autorizzazione paesaggistica sino a quel momento esercitata dal Comune di Porto Viro - e la testuale affermazione, nell’incipit della nota testè riportata, secondo la quale il parere è stato espresso “vista la documentazione agli atti nonché quella inoltrata dalla Società Terminal GNL Adriatico e acquisita il 5 dicembre 2005”.


E’ agevole supporre che la documentazione in atti si riferisca ai precedenti costituiti dai tre procedimenti VIA già espletati sulla medesima opera anche con il concorso di tutte le Soprintendenze del Veneto e che risultano diffusamente citati nella nota medesima.


Viceversa, il riferimento alla documentazione che è stata direttamente inoltrata da Terminal Edison GNL Adriatico in data 5 dicembre 2005 è, di per sé, inequivoco al fine di acclarare che la Società controinteressata, in dipendenza dell’attivazione del procedimento dell’Accordo di programma da parte dell’Amministrazione Regionale e della conseguente esclusione del soggetto titolare della funzione subdelegata dalla Conferenza medesima, ha legittimamente reputato di adire direttamente la Soprintendenza a’ sensi dell’art. 159, comma 4, del D.L.vo 42 del 2004 al fine di ottenere il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.


Il Collegio incidentalmente reputa che tale scelta di Terminal Edison GNL Adriatico, proprio perché indotta dalla nuova scelta del modulo procedimentale della Conferenza di servizi e del conseguente accordo di programma, sia nella specie legittimamente avvenuta anche senza l’eventuale rispetto dei sessanta giorni di inerzia da parte dell’Amministrazione delegata o subdelegata altrimenti fissati in via ordinaria dal medesimo comma 4 dell’art. 159 del D.L.vo 42 del 2004: peraltro, tale particolare aspetto non è stato sollevato dalle ricorrenti.


Va anche rilevato che la Soprintendenza ha emesso un parere sull’istanza ad essa pervenuta da Terminal Edison GNL Adriatico nella presupposizione, in effetti derivante dalla formale lettera di invito inoltratale, che il parere medesimo dovesse essere recepito in sede di Conferenza di servizi decisoria e, quindi, nel contesto dell’Accordo di programma.


Così, per contro, non è stato, posto che - come si è visto innanzi, nella narrativa dei fatti di causa - il testo dell’Accordo, così come approvato dal Presidente della Giunta Regionale, cita il parere della Soprintendenza medesima nelle proprie premesse, ma non lo riporta nel dispositivo e, conseguentemente, non riconosce all’Accordo medesimo anche la valenza di autorizzazione paesaggistica.


Da tale circostanza le ricorrenti fanno quindi discendere la conseguenza che l’autorizzazione paesaggistica nella specie, mancherebbe: assunto, questo, che - peraltro - ad avviso del Collegio “prova troppo” in quanto pone nel nulla l’ulteriore ed altrettanto assodata circostanza che nessuno dei soggetti intervenuto ha contestato il contenuto del parere reso dalla Soprintendenza in termini inequivocabilmente favorevoli al rilascio dell’autorizzazione di cui trattasi.


E, soprattutto, va rimarcato che la mancata recezione del parere della Soprintendenza nel dispositivo dell’Accordo discendeva dall’inequivoca disposizione, contenuta nell’art. 32, comma 4, della L.R. 35 del 2001 secondo la quale - come si è visto innanzi, al § 9.2.2. esso può sostituire esclusivamente, ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni e i nulla osta previsti da leggi regionali, e non già - come, per l’appunto, nel caso di specie da leggi statali (ossia, attualmente, l’art. 159 del D.L.vo 42 del 2004).


In questo contesto, pertanto, proprio l’assodata assenza di un dissenso in seno alla Conferenza di servizi coniugata alla dianzi evidenziata - e quanto mai rilevante - circostanza di un diretto accesso della Società controinteressata alla Soprintendenza medesima corrobora la tesi che consente, nella specie, di sicuramente ricondurre il contenuto dell’atto formato dalla Soprintendenza ad autorizzazione direttamente ad essa rilasciata a’ sensi del predetto art. 159, comma 4, del D.L.vo 42 del 2004, posto che sussistono al riguardo, al di là del “nomen” di “parere” in luogo di “autorizzazione” imposto all’atto medesimo, tutti gli ulteriori i requisiti di forma e di sostanza idonei allo scopo.


Né va obliterata, in tale contesto, la probabile ragione della “dimenticanza” del parere di cui trattasi da parte degli estensori del testo dell’Accordo di programma.


Come è testè rilevato l’Accordo di programma disciplinato dalla legge regionale non può, di per sé, configurarsi anche quale atto equipollente ad un provvedimento emanato nell’esercizio di una funzione di cui rimane titolare un’Amministrazione statale e, soprattutto, il cui esercizio risulta ora integralmente normato dalle fonti legislative statuali.


Tale consapevolezza emerge, del resto, dalle stesse ragioni che hanno indotto il Commissario straordinario dell’Ente Parco Delta del Po a non aderire alla Conferenza di servizi, limitandosi a comunicare di aver emesso l’autorizzazione ambientale per il territorio di propria competenza e di averla inoltrata - quindi - alla medesima Soprintendenza al fine del suo eventuale annullamento: e se così è, è evidentemente risultato parimenti ragionevole alla Conferenza, al fine delle stesse, commendevoli esigenze di complessiva celerità del procedimento, “esternalizzare” dalla Conferenza medesima anche il “parere” reso dalla Soprintendenza su diretta richiesta di Terminal Edison GNL Adriatico, ravvisandone - per tutto quanto innanzi esposto - i requisiti di una vera e propria autorizzazione, già emanata, e della quale era sufficiente prendere mero atto.


Va soggiunto che non ostano a tale tesi le dichiarazioni rese, in sede di indagini preliminari svolte dalla Procura della Repubblica di Rovigo, da alcuni funzionari della Soprintendenza medesima ivi sentiti quali persone informate sui fatti e secondo le quali la Soprintendenza non avrebbe inteso emettere, nella redazione della surriportata nota Prot. n. 15755 dd. 9 dicembre 2005, un provvedimento autorizzatorio in luogo di un parere.


Tali dichiarazioni risultano del tutto irrilevanti nell’economia della presente causa, posto che nella presente sede di giudizio non possono per certo assumere valenza decisiva agli effetti della qualificazione giuridica di un determinato atto le mere opinioni personali dei pubblici dipendenti che pur hanno partecipato alla sua formazione, potendo e dovendo il giudicante evincere la qualificazione medesima mediante una attività ermeneutica che essenzialmente si incentra su elementi di ordine spiccatamente oggettivo e che ricostruisce, pertanto, la valenza dell’atto medesimo in relazione alle finalità in concreto con esso perseguite e raggiunte.


Detto altrimenti - e come ha rimarcato lo stesso G.I.P.di Rovigo, pur pervenendo per il caso di specie ad un risultato ermeneutico diverso rispetto a quello al quale è pervenuto questo giudice - l'interpretazione degli atti amministrativi soggiace alle stesse regole dettate dagli art. 1362 e ss. c.c. per l'interpretazione dei contratti, tra le quali ha carattere preminente quella collegata all'elemento letterale, in quanto compatibili con il provvedimento amministrativo, dovendo ogni caso il giudice anche ricostruire l'intento dell'Amministrazione ed il potere che ha inteso esercitare in base al contenuto complessivo dell'atto, tenendo conto del rapporto tra le premesse ed il suo dispositivo, indipendentemente dal nomen iuris attribuito al provvedimento stesso da parte dell'amministrazione, nonché del comportamento complessivamente tenuto dalla stessa Amministrazione che lo ha posto in essere (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI 8 aprile 2003 n. 1877 e Sez. IV, 30 maggio 2001 n. 2953).


Ad ogni buon conto, la stessa versione fornita dai funzionari della Soprintendenza risulta - a ben vedere - parimenti compatibile con la ricostruzione ermeneutica di questo giudice su quanto accaduto, poiché - pur a fronte della corretta convinzione dei predetti funzionari di aver posto in essere quel che formalmente era un parere che doveva trovare approvazione in sede di Conferenza di servizi - il parere è divenuto provvedimento definitivo in relazione ad una susseguente sua riqualificazione giuridica scaturita dall’andamento dei lavori della Conferenza medesima in dipendenza dei predetti requisiti di forma e di sostanza dell’atto ivi implicitamente considerati.


Ovviamente, neppure si può imputare ai medesimi funzionari della Soprintendenza la mancata conoscenza di quanto disposto dall’art. 32 della L.R. 35 del 2001 e, segnatamente, dal suo comma 4.


Né, oltre a tutto, la medesima Soprintendenza si è materialmente opposta alla sopradescritta “riqualificazione” del proprio “parere” , posto che - comunque, e avendo riguardo alla stessa affermazione contenuta nell’incipit dell’atto in esame (ossia: inoltro del parere al fine della sua recezione e comunicazione dell’impossibilità di partecipare alla Conferenza in ragione di pregressi impegni) - essa aveva in ogni caso esaurito il procedimento di propria competenza esprimendo un’inequivoca volontà adesiva al progetto presentato dalla Società controinteressata: ed, a ben vedere, proprio l’acclarata mancanza, in seno alla Conferenza, di opinioni dissonanti rispetto al contenuto dell’atto posto in essere dalla Soprintendenza contribuisce in modo sostanziale alla soccombenza delle ricorrenti sull’insieme delle censure sin qui esaminate.


Va soltanto soggiunto, al fine di esaurire definitivamente la trattazione di tali argomenti, che l’atto emesso dalla Soprintendenza risulta - all’evidenza, e contrariamente a quanto affermato dalle ricorrenti medesime - diffusamente motivato in ordine alle ragioni che hanno indotto la Soprintendenza medesima a pronunciarsi in senso favorevole al progetto di Terminal Edison GNL Adriatico: e ciò, pertanto, esclude nella specie la sussistenza dei vizi di violazione dell’art. 3 della L. 241 del 1990 e di difetto di motivazione dedotti al riguardo nell’atto introduttivo del presente giudizio.


9.3. Come si è visto innanzi, con un ulteriore ordine di censure le ricorrenti hanno dedotto pure l’avvenuta violazione dell’art. 32 della L.R. 35 del 2001, dell’art. 13 del T.U. approvato con D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e dell’art. 20 del Regolamento edilizio del Comune di Porto Viro, affermando in relazione al contenuto delle disposizioni testè citate, che non già il Vicesindaco di Porto Viro, ma il dirigente ovvero il responsabile preposto al competente ufficio dell’Amministrazione Comunale avrebbe dovuto intervenire in sede di Conferenza di servizi decisoria del 12 dicembre 2005 al fine di validamente formare l’assenso dell’Amministrazione medesima al rilascio del titolo edilizio richiesto per la realizzazione del metanodotto.


Per il Collegio è qui sufficiente evidenziare che la rappresentanza del Comune da parte del Sindaco in sede di Accordo di programma discende dalla norma di principio contenuta al riguardo nell’art. 34 del T.U. approvato con D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 e che la norma stessa vincola, in quanto tale, anche l’istituto che all’art. 32 della L.R. 35 del 2001 il legislatore veneto ha fatto derivare da quello contemplato dalla legge statale e nei confronti del quale sono, quindi, agevolmente riconoscibili i crismi di disciplina generale della materia.


Va opportunamente soggiunto che la consapevole scelta del legislatore statuale di mantenere comunque, pur dopo l’abrogazione della corrispondente disciplina a suo tempo introdotta con L. 142 del 1990 e la recezione - sempre in sede di D.L.vo 267 del 2000 - del principio di separazione tra funzione di indirizzo politico e atti di gestione, introdotto a sua volta in via generale dalla L. 15 maggio 1997 n. 127 e succ. modd. e intt., è giustificata non soltanto dall’intrinseca valenza, concomitantemente politica, assunta dagli Accordi medesimi laddove si possono pure prefigurare ipotesi di mutamenti dell’assetto territoriale e della conseguente destinazione urbanistica delle aree a ciò destinate, ma anche dall’evidente esigenza di assicurare una rappresentanza unitaria delle Amministrazioni da parte del loro legale rappresentante pro tempore: e ciò in dipendenza del fatto che negli Accordi di cui trattasi ben possono essere coinvolte una pluralità di funzioni amministrative, non tutte necessariamente svolte dallo stesso dirigente o funzionario apicale, ma il cui coordinato esercizio sicuramente può essere riferito alla competenza del vertice politico delle Amministrazioni medesime (cfr. artt. 36 e 50 del T.U. 267 cit.).


9.4. Le ricorrenti hanno pure dedotto l’illegittimità dell’Accordo di programma nella parte in cui sostituisce il permesso di costruire per violazione dell’art. 11 del T.U. approvato con D.P.R. 380 del 2001, eccesso di potere per mancanza del presupposto, carenza di motivazione e contraddittorietà manifesta, violazione dell’art. 3 della L. 241 del 1990, eccesso di potere per difetto di motivazione in relazione al contrasto con il parere reso in data 12 dicembre 2005 dalla Commissione edilizia integrata del Comune di Porto Viro.


Le ricorrenti, in buona sostanza, reputano a tale riguardo che l’Accordo di programma non poteva configurarsi quale rilascio del permesso di costruire, stante il fatto che Terminal Edison GNL Adriatico non avrebbe la materiale disponibilità delle aree sulle quali dovrebbe essere collocato il metanodotto.


Anche tale ordine di censure è destituito di fondamento, in quanto dalla lettura del predetto verbale della Conferenza di servizi decisoria del 12 dicembre 2005 (cfr. doc. 14 dd. 24 aprile 2006 depositato agli atti di causa da parte della Regione Veneto) consta che il rappresentante del Comune di Porto Viro, valorizzando sempre il già disaminato parere reso dalla Commissione edilizia comunale del medesimo Comune, aveva evidenziato la posizione assunta dalla Commissione medesima in ordine all’esigenza che per il rilascio del permesso di costruire fosse necessaria la titolarità dell’area da parte del richiedente il relativo titolo.


Il rappresentante di Terminal Edison GNL Adriatico, intervenuto alla seduta, ha rappresentato in proposito che la maggior parte dei proprietari delle aree interessate al passaggio delle condutture avevano già stipulato i contratti costitutivi delle relative servitù di passaggio e che, ad ogni buon fine, l’avvenuta dichiarazione di pubblica utilità dell’opera idoneamente suppliva anche per i casi di mancata stipulazione dei contratti.


Il Presidente Casarin ha quindi messo ai voti, risultati unanimi, la proposta secondo la quale il permesso di costruire sarebbe stato rilasciato per effetto della sottoscrizione dell’Accordo, ma che l’inizio dei lavori su ciascun fondo interessato all’opera sarebbe avvenuto esclusivamente previa presentazione all’Amministrazione Comunale, da parte della Società controintreressata, della documentazione idonea a comprovare, a’ sensi dell’anzidetto art. 11 del T.U. approvato con D.P.R. 380 del 2006, la propria disponibilità delle aree medesime.


9.5. Le ricorrenti hanno pure dedotto l’illegittimità dell’Accordo di programma per violazione dell’art. 32 della L.R. 35 del 2001 e dell’art. 34 del T.U. approvato con D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 in relazione al mancato assenso sul suo contenuto da parte di tutte le Amministrazioni convocate ai relativi lavori o comunque ad essi interessate, ed in particolare dell’Ente Parco Regionale del Delta del Po.


Le ricorrenti reputano che la mancata partecipazione del predetto Ente Parco all’Accordo di programma, ancorché sia stato in tal senso invitato, si configuri nella specie quale circostanza rilevante agli effetti del mancato raggiungimento dell’unanimità dei soggetti coinvolti, con conseguente illegittimità dell’Accordo medesimo.


Tale censura risulta manifestamente infondata, in quanto - come si è già avuto modo di chiarire innanzi al § 9.2.2. e al § 9.2.3. - il venir meno della partecipazione di un soggetto (previmente invitato) alla Conferenza istruttoria o decisoria di servizi prodromiche alla conclusione dell’Accordo di programma non inficia la validità delle Conferenze medesime e dello stesso Accordo.


Pertanto, nel caso in esame, la Conferenza si è legittimamente limitata a prendere atto dell’avvenuta scelta, da parte dell’Ente Parco, di provvedere al rilascio della dell’autorizzazione paesaggistica di propria competenza in forma separata dalla Conferenza medesima.


9.6. Le ricorrenti hanno anche dedotto un’ulteriore violazione del predetto art. 34 del T.U. approvato con D.L.vo 267 del 2000 e del principio di imparzialità dell’azione amministrativa sancito dall’art. 97 Cost. agli effetti della partecipazione alla conferenza di servizi di rappresentanti della Società interessata alla realizzazione dell’opera.


Le ricorrenti reputano in tal senso che Terminal Edison GNL Adriatico non avesse titolo a partecipare alla Conferenza di servizi decisoria sul contenuto dell’Accordo di programma in quanto soggetto imprenditoriale direttamente coinvolto dall’esito dell’azione amministrativa da esso stesso richiesta: e ciò con asserita lesione del fondamentale principio dell’imparzialità dell’azione amministrativa medesima.


In subordine, ove si reputasse che tale partecipazione risulti consentita a’ sensi e per gli effetti dell’art. 32 della L.R. 35 del 2001, le ricorrenti hanno pure formulato un’eccezione di illegittimità costituzionale della relativa disciplina per asserita sua difformità rispetto agli artt. 3 e 97 Cost.


Anche il testè esposto ordine di censure risulta palesemente infondato, in quanto la partecipazione del soggetto privato proponente l’iniziativa non risulta soltanto contemplato dall’art. 32 della L.R. 35 del 2001, ma anche dalla disciplina di principio di fonte statuale contenuta, in questo caso, nell’art. 2, comma 203 e ss., della L. 23 dicembre 1996 n. 662 e che promana, del resto, dalla parimenti generale disciplina contenuta nell’art. 11 della L. 241 del 1990 e succ. modd. e intt.


Né va sottaciuto che il contributo nella specie apportato alla Conferenza di servizi da parte di Terminal Edison GNL Adriatico attiene ad un soggetto che, già per la sola e quanto mai significativa circostanza di essere titolare di un progetto assistito dalla dichiarazione di pubblica utilità, si colloca per certo in una posizione differenziata rispetto agli altri consociati.


Consegue da ciò, quindi, anche l’altrettanto manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sollevata dalle ricorrenti.


9.7. Da ultimo, le ricorrenti hanno dedotto la violazione del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, della direttiva 92/43/CEE, della decisione della Commissione CE 7 dicembre 2004 e della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2803 del 4 ottobre 2002.


Le ricorrenti hanno evidenziato in tal senso che il tracciato del metanodotto interferisce con il S.I.C. - Sito di Importanza Comunitaria istitutito con D.M. 3 aprile 2000 e denominato “Delta del Po: lagune e valli fra il Po di Levante e il Po di Venezia” (codice Natura 2000 IT 3270009) e, al momento dello spiaggiamento della conduttura nello Scanno Cavallari, interferisce pure con la ZPS - Zona a Protezione Speciale “Delta del Po: rami fluviali e scanni” (codice Natura 2000 IT 3270016).


Le ricorrenti, in relazione a ciò, hanno quindi affermato che l’approvazione del progetto non sarebbe stata - nella specie - preceduta dal deposito di una “valutazione di incidenza”, viceversa segnatamente imposta dall’art. 5, commi 1 e 7, del D.P.R. 357 del 1997 - attuativo delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE - e dalla disciplina applicativa contenuta al riguardo dalla predetta deliberazione della Giunta Regionale n. 2803 del 4 ottobre 2002.


Ciò posto, va innanzitutto rilevato come la censure delle ricorrenti letteralmente si riferisca ad un’asseritamente mancata considerazione del contenuto delle predette direttive in sede di elaborazione progettuale dell’opera, ossia ad una fase procedimentale da tempo conclusa e sulla quale si è formata la res iudicata per effetto delle anzidette sentenze del T.A.R. per il Lazio, confermate dal Consiglio di Stato e aventi - per l’appunto - quale oggetto la progettazione del metanodotto: progettazione che, come ben si è visto, venne a suo tempo assistita dalla definizione di ben tre procedimenti VIA.


Né va sottaciuto che l’art. 5 del D.P.R. 357 del 1997, così come vigente all’epoca dell’emanazione decreto del Ministero delle attività produttive dd. 25 marzo 2002, recante l’approvazione del progetto di massima del metanodotto “Porto Viro - Cavarzere - Minerbio” con contestuale dichiarazione di pubblica utilità, nonché urgenza ed indifferibilità della costruzione dello stesso, imponeva la procedura di valutazione dell’incidenza soltanto per i progetti non assistiti da valutazione di impatto ambientale e, altrettanto ragionevolmente, per i siti SIC e ZPS già formalmente identificati come tali.


A quel tempo, infatti, la formulazione dell’art. 5 testè citato era la seguente:
“Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei siti di importanza comunitaria” (comma 1).


“I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistici venatori, presentano al Ministero dell'ambiente, nel caso di piani a rilevanza nazionale o alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano, nel caso di piani a rilevanza regionale o provinciale, una relazione documentata per individuare e valutare i principali effetti che il piano può avere sul sito di importanza comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo” (comma 2).


“ I proponenti di progetti riferibili alle tipologie progettuali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 e successive modifiche ed integrazioni ed agli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, nel caso in cui tali progetti si riferiscono ad interventi ai quali non si applica la procedura di valutazione di impatto ambientale” (il caso, quindi, non rileva nell’economia di causa) “presentano all'autorità competente allo svolgimento di tale procedura una relazione documentata per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sul sito di importanza comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo” (comma 3).


“La relazione di cui ai commi 2 e 3 deve fare riferimento ai contenuti di cui all'allegato G al presente regolamento” (comma 4).


“Nel caso in cui i progetti si riferiscono ad interventi ai quali si applica la procedura di valutazione di impatto ambientale, si procede ai sensi della vigente normativa in materia” (comma 5).


“Le autorità di cui ai commi 2 e 3 effettuano la valutazione di incidenza dei piani o progetti sui siti di importanza comunitaria, entro novanta giorni dal ricevimento della relazione di cui ai commi 2 e 3, accertando che non ne pregiudicano l'integrità, tenendo conto anche delle possibili interazioni con altri piani e progetti, e qualora ricadenti anche parzialmente in aree naturali protette, sentito l'ente di gestione dell'area. Le Autorità di cui ai commi 2 e 3 possono chiedere una sola volta integrazioni della relazione ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente del piano o progetto deve attenersi. Nel caso in cui la predetta autorità chiede integrazioni della relazione, il termine per la valutazione di incidenza è interrotto e decorre dalla data in cui le integrazioni pervengono all'autorità medesima” (comma 6).

 
“L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o del progetto acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione del piano o del progetto” (comma 7).


“Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete "Natura 2000" e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente per le finalità di cui all'art. 13 del presente regolamento” (comma 8).

 
“Qualora nei siti ricadono tipi di habitat naturali e specie prioritari il piano o il progetto di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o con esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico” (comma 9).


Si noti, in tal senso, che il significato assunto dal comma 5 era - ed è - univoco: la valutazione di impatto ambientale, ove dovuta, risutava assorbente.


Inoltre, per quanto attiene al sito SIC IT32270017 - Delta del Po, va evidenziato che l’avvenuto suo inserimento negli elenchi che ne determinano la tutela a’ sensi dell’anzidetta disciplina di fonte comunitaria è avvenuto soltanto per effetto della decisione n. 798 del 7 dicembre 2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L382 dd. 28 dicembre 2004.


Altrettanto accade per il S.I.C. istituito con D.M. 3 aprile 2000 e denominato “Delta del Po: lagune e valli fra il Po di Levante e il Po di Venezia” (codice Natura 2000 IT 3270009).


Per quanto attiene al sito ZPS IT3270016 - Rami fluviali e scanni, la relativa designazione si identifica con la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 4824 dd. 21 dicembre 1998; ma va pure rilevato che a quel tempo, in forza della direttiva 92/43/CE contemplava l’obbligo di attivare un procedimento di valutazione di incidenza, per i siti ZPS designati susseguentemente alla data di entrata in vigore della direttiva medesima soltanto a decorrre dal momento della loro classificazione: ed è incontroverso, nella specie, che il procedimento per l’approvazione del progetto del terminale, comprensivo - si badi - anche del tratto di metanodotto Porto Viro - Cavarzere, è stato avviato con domanda del 9 marzo 1998, e che in data 25 settembre 1998 è stata attivata la relativa procedura di valutazione di impatto ambientale (cfr. doc.ti XXI e XXII depositati dalla difesa dell’interveniente Edison Stoccaggio).


Va soggiunto che anche la Corte di Giustizia CE afferma che gli obblighi di verifica ambientale non possono essere opposti a progetti il cui procedimento autorizzativi abbia avuto inizio prima della loro insorgenza (cfr. Sentenza 23 marzo 2006 in causa C-209/94).


Per il vero, nel corso di causa le ricorrenti hanno pure prospettato l’ipotesi di una mancata applicazione del nuovo testo dell’art. 5 del D.P.R. 357 del 1997 - in effetti sostituto per effetto dell’art. 6 del D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120 - fondata sulla circostanza che Edison LNG - poi Terminal Edison GNL Adriatico - ha chiesto in data 18 settembre 2003 l’approvazione di un’ulteriore variante al progetto iniziale, e ciò al fine di aumentare la capacità di rigassificazione da 4 a 8 miliardi di mc/anno e che con decreto dd. 11 novembre 2004 il Ministero delle attività produttive ha approvato anche tale variante, aggiornando in tal modo la precedente concessione dd. 7 luglio 2000, nel mentre con decreto del Ministero dell’ambiente di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali DEC/DSA/2004/0866 dell'8 ottobre 2004 è stato espresso un ulteriore giudizio positivo con prescrizioni circa la compatibilità ambientale dell’opera, peraltro asseritamente privo della valutazione di incidenza ambientale.


Il nuovo testo dell’art. 5 del D.P.R. 357 del 1997 è, in effetti, il seguente.


“Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione” (comma 1).


“I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti” (comma 2).


“I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell' allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi” (comma 3).


“Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 , e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all' allegato G” (comma 4)


“Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G , i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali” (comma 5 “Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime”(comma 6).


La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa” (comma 7).


“L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.


Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete "Natura 2000" e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13” (comma 8).

 
“Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l’intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire al coerenza globale della rete “Natura 2000” e ne danno comunicazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all’articolo 13” (comma 9).


“Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico” (comma 10).


Come ben si vede, risulta al riguardo dirimente il comma 4, che riconduce la valutazione di indenta ambientale a parte della valutazione di impatto ambientale.


Ma - allo stesso tempo - risulta altrettanto evidente che tale ultimo profilo sollevato dalle ricorrenti segnatamente atterrebbe, ove del caso, alla legittimità del decreto del Ministero dell’ambiente di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali DEC/DSA/2004/0866 dell'8 ottobre 2004, e del decreto emesso in data 6 ottobre 2003 dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio di concerto con il Ministero per le Attività Culturali; ossia di provvedimenti qui non impugnati in modo idoneo in quanto non è statao evocato in giudizio anche il Ministero dell’ambiente mentre rimane per contro - ancora una volta - assodata (e confermata) la piena estraneità del procedimento di valutazione di incidenza ambientale agli altri provvedimenti qui segnatamente resi oggetto di impugnativa.


10. Le spese e gli onorari del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, in relazione alla quantità e alla peculiarità delle questioni complessivamente proposte al Collegio.


P.Q.M.


Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge


Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.


Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 12 ottobre 2006.


Il Presidente l’Estensore

Il Segretario


SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 27 ottobre 2006 n.3587
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Prima Sezione
 

M A S S I M E

Sentenza per esteso

(Fattispecie: in tema di terminale di rigassificazione di GNL e metanodotto)


1) Beni culturali e ambientali - Autorizzazione paesaggistica - Art. 159 D.Lgs. 42/2004 - Amministrazione delegante e amministrazione delegata - Compatibilità con l’istituto dell’Accordo di programma - Esclusione - Necessità della partecipazione dell’amministrazione delegante competente ad esprimersi in via definitiva. La reintroduzione, ad opera dell’art. 159 del D.L.vo 42 del 2004 (il cui testo è stato riconfermato dall’art. 26 del D.L.vo 26 marzo 2006 n. 157), del meccanismo dell’autorizzazione paesaggistica emessa dall’amministrazione delegata (la Regione) o subdelegata (nella regione Veneto, i Comuni) e la sua annullabilità da parte dell’amministrazione delegante (la Soprintendenza), a sua volta direttamente adibile dagli interessati in caso di inerzia dell’amministrazione delegante, risulta ex se incompatibile con l’istituto dell’Accordo di programma, laddove nella conferenza decisoria deve intervenire non già l’Amministrazione delegata o subdelegata, ma l’Amministrazione competente ad esprimersi in via definitiva in ordine alla funzione autorizzatoria qui considerata, ossia l’Amministrazione delegante. Pres. Amoroso, Est. Rocco - Italia Nostra onlus e altri (avv.ti Ceruti e Acerboni) c. Regione Veneto (avv.ti Morra e Cusin), Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) e Comune di Porto Viro (avv. Barzazi) - T.A.R. VENETO, Sez. I - 27 ottobre 2006, n. 3587

2) Beni culturali e ambientali - Autorizzazione paesaggistica - Accordo di programma - Partecipazione dell’amministrazione statale - Assoggettamento delle funzioni statali all’approvazione dell’accordo con decreto regionale - Impossibilità. Un’Amministrazione statale può per certo essere invitata a partecipare ai lavori prodromici alla stipulazione di un accordo di programma ex L.R. Veneto n. 35 del 2001, e può anche essere parte dell’Accordo medesimo, sottoscrivendone il contenuto e assumendo - pertanto - il relativo impegno ad eseguirlo per quanto di propria competenza. L’Amministrazione statale, tuttavia, non soltanto non può essere vincolata all’osservanza di clausole compromissorie eventualmente presenti dell’Accordo, né - altrettanto ovviamente - può essere resa destinataria di interventi surrogatori della medesima Regione ovvero di altre Amministrazioni pubbliche sub-regionali, parimenti contemplabili nel testo dell’Accordo, per eventuali sue inadempienze, ma non può assoggettare l’esercizio delle proprie specifiche funzioni essenzialmente rette da fonti normative statuali, ancorché “dedotte” nel contenuto dell’Accordo medesimo, all’approvazione di quest’ultimo disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale: e ciò in quanto, l’Accordo sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni e i nulla osta previsti soltanto da leggi regionali, e non già statali. Ovviamente, a tutto ciò può ovviarsi mediante lo stralcio dall’Accordo di programma della funzione che nell’ambito del “sistema” Regione - Enti Locali (esso solo, si ribadisce, conformabile per effetto della legislazione regionale) risulta soltanto delegata o subdelegata nel presupposto di una sovrastante disciplina di legge di fonte statuale: ed, in tal caso, l’azione amministrativa segnatamente riguardante tale funzione dovrà pertanto svolgersi mediante la disciplina ordinariamente prevista al riguardo (adozione del provvedimento da parte dell’Amministrazione delegata o subdelegata e eventuale annullamento da parte dell’Amministrazione delegante, ovvero intervento sostitutivo di quest’ultima nell’ipotesi di inerzia dell’Amministrazione delegata o subdelegata), essendo sufficiente che la Conferenza di servizi decisoria prenda atto della circostanza. Pres. Amoroso, Est. Rocco - Italia Nostra onlus e altri (avv.ti Ceruti e Acerboni) c. Regione Veneto (avv.ti Morra e Cusin), Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) e Comune di Porto Viro (avv. Barzazi) - T.A.R. VENETO, Sez. I - 27 ottobre 2006, n. 3587


3) V.I.A. - Obblighi di verifica ambientale - Estensione ai progetti il cui procedimento autorizzativo sia iniziato prima dell’insorgenza degli obblighi - Esclusione. Gli obblighi di verifica ambientale non possono essere opposti a progetti il cui procedimento autorizzativi abbia avuto inizio prima della loro insorgenza (cfr. Corte di Giustizia CE, sentenza 23 marzo 2006 in causa C-209/94). Pres. Amoroso, Est. Rocco - Italia Nostra onlus e altri (avv.ti Ceruti e Acerboni) c. Regione Veneto (avv.ti Morra e Cusin), Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) e Comune di Porto Viro (avv. Barzazi) - T.A.R. VENETO, Sez. I - 27 ottobre 2006, n. 3587


4) Pubblica amministrazione - Accordo di programma - Rappresentanza del Comune - Sindaco - Legittimità - Contrasto con il principio di separazione tra funzione di indirizzo politico e atti di gestione - Inconfigurabilità - Ragioni. La rappresentanza del Comune da parte del Sindaco in sede di Accordo di programma discende dalla norma di principio contenuta al riguardo nell’art. 34 del T.U. approvato con D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267; la norma stessa vincola, in quanto tale, anche l’istituto che all’art. 32 della L.R. 35 del 2001 il legislatore veneto ha fatto derivare da quello contemplato dalla legge statale e nei confronti del quale sono, quindi, agevolmente riconoscibili i crismi di disciplina generale della materia. Va opportunamente soggiunto che la consapevole scelta del legislatore statuale di mantenere comunque, pur dopo l’abrogazione della corrispondente disciplina a suo tempo introdotta con L. 142 del 1990 e la recezione - sempre in sede di D.L.vo 267 del 2000 - del principio di separazione tra funzione di indirizzo politico e atti di gestione, introdotto a sua volta in via generale dalla L. 15 maggio 1997 n. 127 e succ. modd. e intt., è giustificata non soltanto dall’intrinseca valenza, concomitantemente politica, assunta dagli Accordi medesimi laddove si possono pure prefigurare ipotesi di mutamenti dell’assetto territoriale e della conseguente destinazione urbanistica delle aree a ciò destinate, ma anche dall’evidente esigenza di assicurare una rappresentanza unitaria delle Amministrazioni da parte del loro legale rappresentante pro tempore: e ciò in dipendenza del fatto che negli Accordi di cui trattasi ben possono essere coinvolte una pluralità di funzioni amministrative, non tutte necessariamente svolte dallo stesso dirigente o funzionario apicale, ma il cui coordinato esercizio sicuramente può essere riferito alla competenza del vertice politico delle Amministrazioni medesime (cfr. artt. 36 e 50 del T.U. 267 cit.). Pres. Amoroso, Est. Rocco - Italia Nostra onlus e altri (avv.ti Ceruti e Acerboni) c. Regione Veneto (avv.ti Morra e Cusin), Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) e Comune di Porto Viro (avv. Barzazi) - T.A.R. VENETO, Sez. I - 27 ottobre 2006, n. 3587

5) Pubblica amministrazione - Procedimento amministrativo - Conferenza di servizi - Mancata partecipazione di un soggetto previamente invitato - Non inficia la validità della conferenza. Il venir meno della partecipazione di un soggetto previamente invitato alla Conferenza istruttoria o decisoria di servizi prodromiche alla conclusione dell’Accordo di programma non inficia la validità delle Conferenze medesime e dello stesso Accordo (nella specie, l’Ente Parco aveva ritenuto di provvedere al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di sua competenza in forma separata dalla Conferenza). Pres. Amoroso, Est. Rocco - Italia Nostra onlus e altri (avv.ti Ceruti e Acerboni) c. Regione Veneto (avv.ti Morra e Cusin), Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) e Comune di Porto Viro (avv. Barzazi) - T.A.R. VENETO, Sez. I - 27 ottobre 2006, n. 3587

6) Pubblica amministrazione - Procedimento amministrativo . Conferenza di servizi - Partecipazione del soggetto privato proponente - Legittimità. La partecipazione del soggetto privato proponente l’iniziativa alla conferenza di servizi decisoria sul contenuto dell’accordo di programma non risulta soltanto contemplato dall’art. 32 della L.R. 35 del 2001, ma anche dalla disciplina di principio di fonte statuale contenuta, in questo caso, nell’art. 2, comma 203 e ss., della L. 23 dicembre 1996 n. 662 e che promana, del resto, dalla parimenti generale disciplina contenuta nell’art. 11 della L. 241 del 1990 e succ. modd. e intt. Pres. Amoroso, Est. Rocco - Italia Nostra onlus e altri (avv.ti Ceruti e Acerboni) c. Regione Veneto (avv.ti Morra e Cusin), Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) e Comune di Porto Viro (avv. Barzazi) - T.A.R. VENETO, Sez. I - 27 ottobre 2006, n. 3587


7) Procedure e varie - Ricorso collettivo - Situazioni sostanziali tra i diversi ricorrenti - Identità - Esclusione - Mancanza di un conflitto di interesse tra i ricorrenti. La proposizione da parte di più soggetti di un ricorso collettivo non postula, di per sé, un’assoluta identità di situazioni sostanziali tra i diversi ricorrenti, quanto il requisito - esso, sì, assolutamente inderogabile - della mancanza di un conflitto di interesse tra i ricorrenti medesimi (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 11 luglio 2001 n. 3872 e 20 giugno 2001 n. 3253). Nella specie, con riferimento alla realizzazione di un metanodotto, non è stato ritenuto ravvisabile conflitto tra le associazioni ambientaliste e le associazioni immobiliari ricorrenti, posto che tutte avevano interesse, sia pure per ragioni differenti, a non vedere trasformate le aree destinate al passaggio del metanodotto. Pres. Amoroso, Est. Rocco - Italia Nostra onlus e altri (avv.ti Ceruti e Acerboni) c. Regione Veneto (avv.ti Morra e Cusin), Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) e Comune di Porto Viro (avv. Barzazi) - T.A.R. VENETO, Sez. I - 27 ottobre 2006, n. 3587

8) Procedure e varie - Associazioni e comitati - Interessi esponenziali radicati sul territorio - Legittimazione a ricorrere in giudizio - Sussistenza, a prescindere dal riconoscimento ministeriale. La legittimazione a ricorrere in giudizio si riconosce non soltanto alle associazioni ambientaliste di cui all’art. 13 della L. 349 del 1986, ma anche agli organismi - comitati o associazioni - espressioni di interessi esponenziali radicati localmente di agire a tutela della salute e della qualità della vita in genere nel territorio in cui gli organismi medesimi svolgono la loro attività (cfr. sul punto Cons. Stato, Sez. IV, 11 luglio 2006 n. 5760). Pres. Amoroso, Est. Rocco - Italia Nostra onlus e altri (avv.ti Ceruti e Acerboni) c. Regione Veneto (avv.ti Morra e Cusin), Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) e Comune di Porto Viro (avv. Barzazi) - T.A.R. VENETO, Sez. I - 27 ottobre 2006, n. 3587

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