AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


 AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006

 

TAR VENETO, Sez. I, 8 novembre 2006, sentenza n. 3749

 

Pubblica amministrazione - Consiglieri comunali - Delibera consiliare di affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti - Impugnazione - Legittimazione - Esclusione - Ragioni. I consiglieri comunali non sono legittimati a impugnare in sede giurisdizionale un atto emesso da un organo dello stesso ente al quale appartengono (Sindaco, Giunta comunale e Consiglio comunale), a eccezione dei casi in cui le censure proposte siano rivolte a contestare lesioni della propria sfera giuridica o della propria posizione all’interno dell’organo o dell’ente medesimo, ovvero a contestare la modifica della composizione dell’organo e il relativo funzionamento, ma sempre in relazione a un interesse connesso alla propria sfera giuridica o alla propria posizione all’interno dell’organo o dell’ente. Sicchè è inammissibile il ricorso proposto avverso la risoluzione di un contratto e il nuovo affidamento ad altra ditta del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti e spazzamento, atteso che il provvedimento non incide in via immediata e diretta né sul diritto all’ufficio di consigliere comunale né su un diritto spettante alla persona fisica investita della carica di consigliere. Pres. Amoroso, Est. Buricelli - G.M. e altri (avv. Targa) c. Comune di Rubano (avv.ti Domenichelli e Zambelli) - T.A.R. VENETO, Sez. I - 8 novembre 2006, n. 3749

Rifiuti - Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento - Singoli utenti - Impugnazione dell’affidamento diretto - Legittimazione - Insussistenza. I singoli utenti di un servizio pubblico (nella specie, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti) non sono in generale interessati a impugnare l’affidamento diretto del servizio deciso dal comune di residenza senza un preventivo confronto concorrenziale, dato che l’illegittimità dedotta può incidere nella sfera giuridica dei destinatari del servizio in maniera soltanto occasionale e indiretta. Pres. Amoroso, Est. Buricelli - G.M. e altri (avv. Targa) c. Comune di Rubano (avv.ti Domenichelli e Zambelli) - T.A.R. VENETO, Sez. I - 8 novembre 2006, n. 3749

Rifiuti - Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento - Delibera consiliare di affidamento - Impugnazione - Azione popolare ex art. 9 T.U. 267/2000 - Inconfigurabilità - Ragioni. L’impugnazione di una delibera consiliare di affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti non può configurarsi quale azione popolare ex art. 9 del t. u. n. 267 del 2000, poiché l'ambito di operatività dell'istituto va circoscritto alle ipotesi in cui il pregiudizio per l'ente locale derivi da atti o da comportamenti illegittimi di terzi, siano essi privati o altre amministrazioni pubbliche, e il cittadino eserciti quindi un'azione di tipo suppletivo, preordinata alla tutela degli interessi del comune in sostituzione degli amministratori inerti, mentre resta invece esclusa l'azione popolare di tipo correttivo, in cui il cittadino assume un ruolo di contrasto con l'amministrazione locale, per censurare provvedimenti o attività ad essa riconducibili. Pres. Amoroso, Est. Buricelli - G.M. e altri (avv. Targa) c. Comune di Rubano (avv.ti Domenichelli e Zambelli) - T.A.R. VENETO, Sez. I - 8 novembre 2006, n. 3749

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL VENETO, PRIMA SEZIONE


Ricorso n. 723 del 2006

Sent. n. 3749/06


con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso Presidente
Fulvio Rocco Consigliere
Marco Buricelli Consigliere, rel. ed est.


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso n. 723 del 2006 proposto da Gottardo Michela, Mingardo Gianluca, Pedron Nicola e Tarquini Luigi, rappresentati e difesi dall’ avv. Fabio Targa e domiciliati presso la Segreteria del Tar ai sensi dell'art. 35 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054;


contro


il Comune di Rubano, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Domenichelli e Franco Zambelli, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Venezia -Mestre, Via Cavallotti, 22;


e nei confronti


della s.p.a. ETRA -Energia Territorio Risorse Ambientali, subentrata a SETA s.p.a. , in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappr. e dif. dagli avvocati Giuseppe Caia e Francesco Curato, ed
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, Piazzale Roma n. 468/B);


per l’annullamento
della deliberazione del Consiglio comunale di Rubano n. 70 del 29 dicembre 2005 avente a oggetto “risoluzione contratto con SETA Ecologia e affidamento servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti e spazzamento e pulizia cestini a SETA s.p.a.”, e di ogni altro atto presupposto e connesso;


visto il ricorso, notificato il 24 marzo 2006 e depositato in segreteria l’8 aprile 2006, con i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Rubano e della società ETRA, con i relativi allegati;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti gli atti tutti della causa;
uditi, all’udienza del 26 ottobre 2006 (relatore il consigliere Marco Buricelli), gli avvocati: Targa per i ricorrenti; Bigolaro, su delega di Domenichelli, per il Comune di Rubano e Curato e Baseggio -quest’ultimo su delega di Caia- per la società ETRA;


1.-premesso in fatto che i ricorrenti, “in qualità di consiglieri comunali di Rubano e di residenti nel comune medesimo, interessati al buon andamento, sul territorio di Rubano, dei servizi di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani e di spazzamento, oltre che dei servizi a questi complementari come vigilanza, sportello per utenti e altro”, hanno impugnato la deliberazione n. 70 del 29 dicembre 2005 con la quale il Consiglio comunale di Rubano ha concesso alla s.p.a. SETA (alla quale è subentrata la s.p.a. ETRA) il servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 113, comma 5, lettera c) del d. lgs. n. 267 del 2000, per sette anni, dal 31 dicembre 2005; e che a sostegno della domanda di annullamento della delibera medesima i ricorrenti stessi hanno formulato quattro censure incentrate, in particolare, sulla violazione dell’art. 113, comma 5, lettera c) del t. u. n. 267 del 2000 e sulla violazione dei principi comunitari e nazionali in materia di concorrenza nella gestione dei pubblici servizi e di efficienza, efficacia ed economicità nell’azione amministrativa, oltre che di buona amministrazione, lamentando in sostanza che nella fattispecie non poteva ritenersi soddisfatto uno dei requisiti -quello relativo al “controllo analogo”- in presenza dei quali il citato art. 113 consente l’affidamento diretto -vale a dire senza gara pubblica- di un servizio pubblico locale da parte di un ente pubblico;
che il Comune di Rubano e la società ETRA si sono costituiti, hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione e di interesse e comunque l’irricevibilità del gravame per tardività e, nel merito, hanno concluso chiedendo al Tar di rigettare il ricorso poiché infondato;


2.1.-considerato in diritto che il ricorso potrebbe essere dichiarato irricevibile per tardività poiché:
-l’art. 21, comma 1, della l. n. 1034 del 1971, nella parte in cui stabilisce che il termine di 60 giorni entro cui impugnare l’atto lesivo decorre, “per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento”, ben può essere interpretato nel senso che il termine di impugnazione decorre ugualmente, anche per gli atti assoggettati a pubblicazione, qualora si dimostri che il soggetto interessato ha avuto comunque piena conoscenza dell’atto da impugnare prima e indipendentemente dalla pubblicazione medesima;
-dalla lettura del verbale della seduta del Consiglio comunale del 29 dicembre 2005 si ricava che i ricorrenti, anche se non hanno partecipato alle votazioni, sono stati presenti alla seduta in questione per tutta la durata della stessa, e che i consiglieri -ricorrenti M. Gottardo, Mingardo e Tarquini sono anche intervenuti nella discussione (cfr. allegato 1 fasc. ric. e allegato 5 -registrazione discussione delibera C. c. n. 70/05 -fasc. P. A.);
-i ricorrenti hanno conosciuto i contenuti della delibera impugnata -che è stata dichiarata immediatamente eseguibile- sin dal giorno (29 dicembre 2005) della emanazione della delibera suddetta;
-l’affermata lesione dell’interesse derivante dalla adozione della delibera ha avuto inizio, in base a ciò che hanno esposto i ricorrenti stessi, il 31 dicembre 2005;
-i ricorrenti avrebbero dovuto impugnare tempestivamente la delibera anziché aspettare il 24 marzo 2006 per notificare il ricorso al Comune e a ETRA;
che, peraltro, pur potendosi pervenire a una sentenza di irricevibilità per tardività, il collegio ritiene che sia preferibile dichiarare il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse visto che appaiono chiaramente fondate le eccezioni mosse in questa direzione dalle difese del comune e della società ETRA;


2.2.- che, per quanto riguarda il titolo di legittimazione e di interesse connesso al fatto che i ricorrenti sono consiglieri comunali di Rubano la giurisprudenza (Cons. St., sez. I, pareri nn. 2695 del 2003, 3726 del 2002 e 1218 del 2001; Tar Veneto, I, n. 640 del 2004 e II, n. 4147 del 2005; Tar Campania -Napoli, I, nn. 8013 del 2006, 127 del 2005 e 720 del 2002; Tar Lombardia -Milano, II, n. 2664 del 2004 e III, n. 2356 del 2004; Tar Piemonte, II, n. 1077 del 2002; Tar Lazio -Latina, nn. 272 del 2004 e 158 del 2003 e Consiglio di Stato, V, n. 7122 del 2005, alla quale ultima si rinvia, anche ai sensi dell’art. 9 della l. n. 205 del 2000 -sull’ammissibilità della motivazione succinta della sentenza, consistente anche in un sintetico riferimento a un precedente conforme, ai sensi dell’art. 26, comma 4, della l. n. 1034 del 1971, come sostituito dall’art. 9, comma 1, della l. n. 205 del 2000, anche quando il ricorso sia stato trattato in udienza pubblica v. Cons. St., IV, n. 5651 del 2002 e V, n. 268 del 2001); la giurisprudenza, si diceva, esclude la legittimazione dei consiglieri comunali a impugnare in sede giurisdizionale un atto emesso da un organo dello stesso ente al quale appartengono i ricorrenti (Sindaco, Giunta comunale e Consiglio comunale), a eccezione dei casi in cui le censure proposte siano rivolte a contestare lesioni della propria sfera giuridica o della propria posizione all’interno dell’organo o dell’ente medesimo,ovvero a contestare la modifica della composizione dell’organo e il relativo funzionamento, ma sempre in relazione a un interesse connesso alla propria sfera giuridica o alla propria posizione all’interno dell’organo o dell’ente. A questo proposito Tar Campania, sez. I, con la sentenza n. 8013 del 2006, pronunciata con riguardo a una vicenda per certi versi analoga a quella odierna, ha affermato che “i consiglieri comunali dissenzienti non hanno un interesse protetto e differenziato alla impugnazione delle deliberazioni dell’organismo del quale fanno parte salvo che risulti lesa la loro sfera giuridica in conseguenza della modifica della composizione o del funzionamento dell’organo di cui fanno parte. In particolare è “ius receptum” che i consiglieri comunali in quanto tali non appaiono legittimati ad agire contro l’amministrazione di appartenenza dato che il giudizio amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi di uno stesso ente ma è diretto a risolvere controversie intersoggettive. I conflitti interorganici all’interno di uno stesso ente trovano composizione in via amministrativa. Ne consegue che un ricorso di singoli consiglieri (in particolare contro l’amministrazione di appartenenza) può ipotizzarsi soltanto allorché vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all’ufficio o su prerogative dei consiglieri”;
che, tornando al caso in esame, è appena il caso di dire -con la difesa di ETRA- che il provvedimento impugnato non incide in via immediata e diretta né sul diritto all’ufficio di consigliere comunale né su un diritto spettante alla persona fisica investita della carica di consigliere: di qui l’inammissibilità del ricorso proposto dai ricorrenti nella loro veste di consiglieri comunali;
che si è già visto sopra, al p. 1., che i ricorrenti impugnano la delibera n. 70/05 anche in qualità di cittadini residenti nel comune di Rubano, come tali interessati al buon andamento, sul territorio comunale, dei servizi di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani e di spazzamento e di pulizia delle strade comunali, oltre che dei servizi a questi complementari come vigilanza, sportello per utenti e altro;
che anche sotto questa angolazione difetta l’interesse a ricorrere;
che, in generale, i singoli utenti di un servizio pubblico non sono interessati a impugnare l’affidamento diretto del servizio deciso dal comune di residenza senza un preventivo confronto concorrenziale, dato che l’illegittimità dedotta può incidere nella sfera giuridica dei destinatari del servizio in maniera soltanto occasionale e indiretta;
che, in particolare, nel caso di specie non è stato comprovato un interesse ad agire personale, attuale e diretto: e infatti i ricorrenti non hanno fornito prove adeguate idonee a ritenere dimostrate esistenza e rilevanza di un pregiudizio, per i ricorrenti medesimi, derivante dalla emanazione ed esecuzione della delibera impugnata, e ciò tanto più considerando che nella fattispecie si fa questione, nella sostanza, della prosecuzione dei servizi di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani e di spazzamento e di pulizia delle strade comunali svolti dalla società SETA fino al dicembre del 2005 e assicurati da ETRA per il settennio 2006 -2012;


che non appare superfluo aggiungere che nella specie non potrebbe neppure ritenersi configurabile un'azione popolare ex art. 9 del t. u. n. 267 del 2000 poiché l'ambito di operatività dell'istituto va circoscritto alle ipotesi in cui il pregiudizio per l'ente locale derivi da atti o da comportamenti illegittimi di terzi, siano essi privati o altre amministrazioni pubbliche, e il cittadino eserciti quindi un'azione di tipo suppletivo, preordinata alla tutela degli interessi del comune in sostituzione degli amministratori inerti, mentre resta invece esclusa l'azione popolare di tipo correttivo, in cui il cittadino assume un ruolo di contrasto con l'amministrazione locale, per censurare provvedimenti o attività ad essa riconducibili;
che, in conclusione, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile;
che sussistono peraltro giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.


P. Q. M.


il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione prima, definitivamente decidendo sul ricorso in premessa, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
La presente sentenza verrà eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 26 ottobre 2006.


Il Presidente L'Estensore

Il Segretario


 Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it


 Vedi altre: SENTENZE PER ESTESO


Ritorna alle MASSIME della sentenza  -  Approfondisci con altre massime: GIURISPRUDENZA  -  Ricerca in: LEGISLAZIONE  -  Ricerca in: DOTTRINA

www.AmbienteDiritto.it