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TAR VENETO, Sez. I, 23 novembre 2006, sentenza n. 3899

 

Pubblica amministrazione - Acqua - Gestore privato del servizio idrico integrato - Disciplina in materia di accesso ex art. 22 L. n. 241/90 - Applicabilità. I gestori privati di pubblici servizi (nella specie: gestore del servizio idrico integrato) sono assoggettati alla disciplina in materia di accesso di cui all’art. 22 della L. n. 241/1990. L’affermazione vale a maggior ragione oggi dopo che l’art. 15 della L. n. 15 del 2005 ha sostituito l’art. 22 della L. 241/90, prevedendo, alla lettera e), che, ai fini dell’accesso, per “pubblica amministrazione” si intendono anche “i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario” (CdS, Ad. plen. n. 4 del 1999; sez. VI n. 1303 del 2002; Ad. plen. n. 5 del 2005). Pres. Amoroso, Est. Buricelli - C. s.p.a. (avv. Pavarin) c. A s.p.a. (avv. Marzola) - T.A.R. VENETO, Sez. I - 23 novembre 2006, n. 3899

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL VENETO, PRIMA SEZIONE


Ricorso n. 1746/2006

Sent. n. 3899/06


con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso Presidente
Fulvio Rocco Consigliere
Marco Buricelli Consigliere, rel. ed est.


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso -ex art. 25 della l. n. 241 del 1990- n. 1746 del 2006 proposto dalla s.p.a. Centro Veneto Servizi (in seguito CVS), in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Pavarin e domiciliato presso la Segreteria del Tar ai sensi dell'art. 35 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054;


contro


ACEGAS -APS s.p.a., in persona del legale rappresentante “pro tempore”, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Marzola e domiciliato presso la Segreteria del Tar ai sensi dell’art. 35 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054;


e nei confronti
dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (in seguito AATO) “Bacchiglione”, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, non costituitasi in giudizio; e di Turato Paola e Fantin Antonio, entrambi residenti in Padova, non costituitisi in giudizio;


per


l’accertamento, a seguito del silenzio protrattosi per più di 30 giorni dalla richiesta di accesso per la visione e l’estrazione di copia dei ruoli di bollettazione del servizio acquedotto per gli utenti compresi nel territorio del comune di Padova le cui acque reflue vengono convogliate, per la depurazione, presso gli impianti di Albignasego e di Ponte San Nicolò, dell’illegittimità del silenzio opposto da ACEGAS sulla istanza di accesso presentata da CVS in data 10 giugno 2006; del diritto della ricorrente a esercitare l’accesso medesimo e perché sia ordinato alla società ACEGAS -APS di esibire i documenti anzidetti alla ricorrente e di consentirne la visione e l’estrazione di copia;
visto il ricorso, notificato il 4 agosto 2006 e depositato in segreteria il successivo 24 agosto 2006, con i relativi allegati;
vista la memoria di costituzione in giudizio di ACEGAS, con i relativi allegati;
visti gli atti tutti della causa;
uditi, nella camera di consiglio del 25 ottobre 2006 (relatore il consigliere Marco Buricelli), gli avvocati: Paolo Pavarin per CVS e Paolo Marzola per ACEGAS;


1.-premesso che CVS e ACEGAS sono -ciascuno per la porzione di territorio loro assegnata dall’AATO Bacchiglione- gestori del servizio idrico integrato, che comprende sia la distribuzione dell’acqua potabile sia la depurazione dei reflui fognari, ai sensi della l. n. 36 del 1994 e della l. reg. n. 5 del 1998;
che ACEGAS gestisce il servizio idrico nell’àmbito del territorio del comune di Padova mentre CVS svolge il medesimo servizio nella parte sud del territorio delle province di Padova e di Vicenza, area che comprende i comuni di Albignasego e di Ponte San Nicolò, i quali confinano con Padova;
che nel comune di Albignasego e in quello di San Nicolò funziona un impianto di depurazione delle acque reflue, gestito da CVS e destinato a trattare i liquami provenienti dalla popolazione insediata nei comuni medesimi ma che da lungo tempo all’interno dei suddetti impianti sono convogliate altresì le acque provenienti dagli scarichi fognari di numerose utenze che, pur essendo situate nel territorio del comune di Padova, si trovano in prossimità della linea di confine in un luogo assai prossimo ai predetti depuratori e che per questa ragione, in base a convenzioni a suo tempo stipulate dal comune di Padova con i comuni di Albignasego e di Ponte San Nicolò i quali, prima dell’attuazione della l. n. 36 del 1994, erano titolari della gestione di tali impianti, fu concordata l’assunzione, a carico del comune di Padova, di una quota dei costi del servizio di depurazione a fronte dalla prestazione del servizio suddetto a beneficio dei propri cittadini;
che, in sintesi, pur beneficiando le utenze padovane della fornitura dell’acqua potabile da parte del gestore ACEGAS -il quale provvede alla fatturazione dei relativi consumi, inclusa la quota relativa al servizio depurazione-, alcuni utenti utilizzano, per la depurazione delle acque reflue dagli stessi prodotte, gli impianti di Albignasego e di Ponte San Nicolò, i cui costi sono a carico del CVS in quanto soggetto gestore territorialmente competente;
che la fattispecie sopra considerata è prevista dall’art. 15 della l. n. 36 del 1994 -ora art. 156 del d. lgs. n. 152 del 2006- il quale stabilisce che la tariffa sia riscossa dal gestore del servizio idrico integrato e che, qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori entro 30 giorni dalla riscossione;
che CVS, nella istanza di accesso del 10 giugno 2006, ha dettagliatamente evidenziato ad ACEGAS il proprio interesse -quale soggetto gestore, in particolare, dei depuratori di Albignasego e di Ponte San Nicolò presso i quali, come si è già detto, vengono recapitati reflui provenienti da utenze situate in alcune zone del territorio del comune di Padova- ad accedere ai ruoli di bollettazione, meglio in epigrafe indicati, redatti da ACEGAS, affinché, accertato l’ammontare della quota del servizio di depurazione addebitata da ACEGAS agli utenti che utilizzano gli impianti predetti, CVS possa ricevere da ACEGAS la quota parte della tariffa relativa al servizio di fognatura e di depurazione delle acque reflue riscossa dalla stessa ACEGAS a carico delle utenze in questione;
che il silenzio di ACEGAS sulla istanza ha costretto CVS a ricorrere al Tar ai sensi dell’art. 25 della l. n. 241 del 1990 e che le norme sul diritto di accesso si applicano non solo alle pubbliche amministrazioni ma anche ai soggetti privati che -come ACEGAS- sono chiamati a svolgere compiti di interesse pubblico;
che ACEGAS si è costituita in giudizio e ha controdedotto sottolineando in particolare:
-che CVS è priva di un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere ai ruoli di bollettazione considerata la non applicabilità, alla fattispecie, dell’art. 15, comma 2, della l. n. 36 del 1994, il quale “disciplina il meccanismo di riparto tariffario che ha luogo nei casi in cui esista un servizio idrico integrato (inteso come insieme delle fasi di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione) le cui fasi siano gestite da soggetti diversi, prevede(ndo) che in detti casi il gestore del servizio di acquedotto riscuota l’intera tariffa del servizio idrico integrato, salvo poi corrispondere ai gestori degli altri segmenti le quote di tariffa di loro spettanza” (ACEGAS sostiene che il citato meccanismo di riparto tariffario si giustifica solo se esiste una pluralità di gestori ciascuno dei quali fornisce il proprio segmento di servizio a favore di una stessa collettività residente nell’ambito di una determinata area territoriale, ipotesi che non ricorre nel caso in esame, in cui ciascuno dei soggetti gestori “provvede, con riferimento al proprio ambito territoriale e a favore delle utenze ivi residenti, a gestire integralmente il servizio idrico integrato, e cioè tutte le fasi che compongono il servizio medesimo”: poiché CVS non può essere considerato creditore della componente tariffaria corrispondente al servizio di fognatura e di depurazione con riferimento alle utenze residenti nel comune di Padova i cui reflui recapitano negli impianti di Albignasego e di Ponte San Nicolò non sussiste in capo a CVS alcun legittimo, concreto e puntuale interesse a conoscere i documenti in argomento; l’infondatezza della posizione giuridica vantata dalla società ricorrente, con il conseguente venire meno di qualsiasi interesse a conoscere i documenti, deriverebbe anche dalla “perdurante vigenza delle convenzioni a suo tempo stipulate tra il comune di Padova e i comuni di Albignasego e di Ponte San Nicolò nell’ambito di un rapporto di cooperazione tra enti locali per gestire con criteri di economicità e di efficienza il servizio di depurazione dei reflui fognari provenienti da alcuni quartieri periferici del comune di Padova, tramite avvalimento degli impianti di depurazione gestiti dai predetti comuni”);
-che non è stata adeguatamente motivata l’esistenza di un collegamento diretto tra i documenti oggetto della istanza di accesso e le pretese fatte valere dalla società ricorrente e che CVS ha tenuto, nella vicenda, un comportamento contraddittorio; e infine
-che ACEGAS, con una nota in data 17 luglio 2006, ha proposto a CVS di “risolvere ogni questione controversa” mediante un’ipotesi di transazione;


2.-considerato in diritto che il ricorso è fondato e va accolto;
che, preliminarmente, va ribadito che alla fattispecie in esame è applicabile la disciplina di cui agli articoli 22 e seguenti della l. n. 241 del 1990 dato che ACEGAS è gestore di un pubblico servizio e, come tale, è soggetta alla disciplina di cui agli articoli 22 e seguenti della l. n. 241 del 1990. E infatti:
-gli atti dei gestori privati di pubblici servizi sono assoggettati alla disciplina in materia di accesso (v. CdS, Ad. plen. n. 4 del 1999 e sez. VI n. 1303 del 2002);
-l’affermazione secondo la quale il gestore privato di un pubblico servizio non può nascondersi dietro alla sua natura privata per sottrarsi all’obbligo di esibire gli atti e i documenti richiesti vale a maggior ragione oggi dopo che l’art. 15 della l. n. 15 del 2005 ha sostituito l’art. 22 della l. n. 241 del 1990 -sia pure con la decorrenza stabilita dal comma 3 dell’art. 23 della medesima l. n. 15/05- prevedendo alla lettera e) che ai fini dell’accesso per “pubblica amministrazione” si intendono anche “i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”;
-l’Adunanza plenaria del CdS, con la sentenza n. 5 del 2005, ha statuito che “la giurisprudenza è venuta chiarendo, sin dall’indomani della emanazione dell’art. 23 della legge n. 241 del 1990, che le regole in tema di trasparenza si applicano oltre che alle pubbliche amministrazioni anche ai soggetti privati chiamati all’espletamento di compiti di interesse pubblico (concessionari di pubblici servizi, società ad azionariato pubblico etc). La detta linea interpretativa ha ottenuto conferma legislativa con le modifiche apportate all’art. 23 dalla citata legge n. 241 del 1990 dalla legge 3 agosto 1999 n. 265 e, più ancora, con la recente legge n. 15 del 2005 che si è spinta fino ad iscrivere - agli effetti dell’assoggettamento alla disciplina sulla trasparenza - tra le pubbliche amministrazioni anche i soggetti che svolgono (come nella specie) attività di pubblico interesse”;
che i rilievi difensivi mossi da ACEGAS ruotano tutti attorno alla infondatezza della pretesa patrimoniale di CVS, infondatezza che impedirebbe il formarsi, in capo alla stessa CVS, di un interesse attuale e concreto a conoscere i documenti in questione: in altri termini la difesa di ACEGAS ritiene che nella specie non sussista il requisito di cui all’art. 22/B) della l. n. 241 del 1990, norma in base alla quale l’accesso ai documenti amministrativi presuppone “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridica tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso”;
che il collegio è dell’avviso che le obiezioni di ACEGAS non siano rilevanti in questa sede;
che nell’esaminare una domanda di accesso (e nel corso del giudizio concernente il relativo diniego) non va effettuato alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o alla ammissibilità della domanda che si intenda proporre o si sia già proposta, la cui valutazione spetta solo al giudice chiamato a decidere (Cons. St., sent. n. 4436 del 2003; cfr. inoltre sez. VI, 8 aprile 2003, n. 1881; Ad. Plen., 28 aprile 1999, n. 6; sez. IV, 27 agosto 1998, n. 1131; sez. IV, 8 settembre 1995, n. 688; sez. VI, 25 novembre 1994, n. 1715);
che l’interesse all’accesso ha natura autonoma rispetto all’interesse che viene fatto valere in (un separato) giudizio per ottenere il bene della vita al quale si aspira;
che, peraltro, l’accesso ai documenti è strumentale ad acquisire le conoscenze necessarie per valutare la capacità lesiva di atti o di comportamenti e che, nella specie, appare evidente il diretto rapporto di strumentalità esistente tra la conoscenza dei documenti in questione e lo scopo di tutelare una situazione giuridicamente rilevante;
che CVS, nella istanza di accesso del 10 giugno 2006 (v. pag. 2 istanza sub alleg. 1 fasc. ric.) , ha puntualmente indicato l’esistenza di un interesse concreto e attuale a prendere visione ed eventualmente a estrarre copia dei ruoli di bollettazione, avendo rigorosamente segnalato la correlazione esistente tra la conoscenza dei documenti e la tutelabilità in giudizio della pretesa di natura economica meglio descritta al p. 1. della presente sentenza;
che inoltre CVS ha motivato adeguatamente in ordine alla esistenza di una connessione diretta tra la visione e l’estrazione di copia dei documenti oggetto dell’istanza di accesso e gli interessi di natura patrimoniale che CVS intende fare valere in un separato giudizio;
che, in definitiva, l’interesse connesso all’oggetto della istanza di accesso è stato adeguatamente comprovato, coerentemente con quanto dispongono gli articoli 5 e 6 del d.P.R. n. 184 del 2006;
che l’individuazione dei documenti del cui accesso si fa questione non appare difficoltosa;
che il ricorso va accolto e, per l’effetto, va ordinato alla s.p.a. ACEGAS -APS di esibire alla ricorrente, entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla notificazione della stessa, se anteriormente eseguita, copia dei ruoli di bollettazione del servizio acquedotto per gli utenti compresi nel territorio del comune di Padova le cui acque reflue vengono convogliate, per la depurazione, presso gli impianti di Albignasego e di Ponte San Nicolò, con riferimento agli anni dal 2003 al 2006;
che nonostante l’esito del ricorso sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.


P. Q. M.


il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione prima, definitivamente decidendo sul ricorso in premessa lo accoglie.
Spese compensate.
La presente sentenza verrà eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 25 ottobre 2006.
Il Presidente L'Estensore

Il Segretario
 


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