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TAR VENETO, Sez. I, 23 novembre 2006, sentenza n. 3899
Pubblica amministrazione - Acqua - Gestore privato del servizio idrico integrato - Disciplina in materia di accesso ex art. 22 L. n. 241/90 - Applicabilità. I gestori privati di pubblici servizi (nella specie: gestore del servizio idrico integrato) sono assoggettati alla disciplina in materia di accesso di cui all’art. 22 della L. n. 241/1990. L’affermazione vale a maggior ragione oggi dopo che l’art. 15 della L. n. 15 del 2005 ha sostituito l’art. 22 della L. 241/90, prevedendo, alla lettera e), che, ai fini dell’accesso, per “pubblica amministrazione” si intendono anche “i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario” (CdS, Ad. plen. n. 4 del 1999; sez. VI n. 1303 del 2002; Ad. plen. n. 5 del 2005). Pres. Amoroso, Est. Buricelli - C. s.p.a. (avv. Pavarin) c. A s.p.a. (avv. Marzola) - T.A.R. VENETO, Sez. I - 23 novembre 2006, n. 3899
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL VENETO, PRIMA SEZIONE
Ricorso n. 1746/2006
Sent. n. 3899/06
con l'intervento dei magistrati:
Bruno Amoroso Presidente
Fulvio Rocco Consigliere
Marco Buricelli Consigliere, rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso -ex art. 25 della l. n. 241 del 1990- n. 1746 del 2006 proposto
dalla s.p.a. Centro Veneto Servizi (in seguito CVS), in persona del legale
rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Pavarin e
domiciliato presso la Segreteria del Tar ai sensi dell'art. 35 del r.d. 26
giugno 1924, n. 1054;
contro
ACEGAS -APS s.p.a., in persona del legale rappresentante “pro tempore”,
costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Marzola e
domiciliato presso la Segreteria del Tar ai sensi dell’art. 35 del r.d. 26
giugno 1924, n. 1054;
e nei confronti
dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (in seguito AATO) “Bacchiglione”,
in persona del legale rappresentante “pro tempore”, non costituitasi in
giudizio; e di Turato Paola e Fantin Antonio, entrambi residenti in Padova, non
costituitisi in giudizio;
per
l’accertamento, a seguito del silenzio protrattosi per più di 30 giorni dalla
richiesta di accesso per la visione e l’estrazione di copia dei ruoli di
bollettazione del servizio acquedotto per gli utenti compresi nel territorio del
comune di Padova le cui acque reflue vengono convogliate, per la depurazione,
presso gli impianti di Albignasego e di Ponte San Nicolò, dell’illegittimità del
silenzio opposto da ACEGAS sulla istanza di accesso presentata da CVS in data 10
giugno 2006; del diritto della ricorrente a esercitare l’accesso medesimo e
perché sia ordinato alla società ACEGAS -APS di esibire i documenti anzidetti
alla ricorrente e di consentirne la visione e l’estrazione di copia;
visto il ricorso, notificato il 4 agosto 2006 e depositato in segreteria il
successivo 24 agosto 2006, con i relativi allegati;
vista la memoria di costituzione in giudizio di ACEGAS, con i relativi allegati;
visti gli atti tutti della causa;
uditi, nella camera di consiglio del 25 ottobre 2006 (relatore il consigliere
Marco Buricelli), gli avvocati: Paolo Pavarin per CVS e Paolo Marzola per ACEGAS;
1.-premesso che CVS e ACEGAS sono -ciascuno per la porzione di territorio loro
assegnata dall’AATO Bacchiglione- gestori del servizio idrico integrato, che
comprende sia la distribuzione dell’acqua potabile sia la depurazione dei reflui
fognari, ai sensi della l. n. 36 del 1994 e della l. reg. n. 5 del 1998;
che ACEGAS gestisce il servizio idrico nell’àmbito del territorio del comune di
Padova mentre CVS svolge il medesimo servizio nella parte sud del territorio
delle province di Padova e di Vicenza, area che comprende i comuni di
Albignasego e di Ponte San Nicolò, i quali confinano con Padova;
che nel comune di Albignasego e in quello di San Nicolò funziona un impianto di
depurazione delle acque reflue, gestito da CVS e destinato a trattare i liquami
provenienti dalla popolazione insediata nei comuni medesimi ma che da lungo
tempo all’interno dei suddetti impianti sono convogliate altresì le acque
provenienti dagli scarichi fognari di numerose utenze che, pur essendo situate
nel territorio del comune di Padova, si trovano in prossimità della linea di
confine in un luogo assai prossimo ai predetti depuratori e che per questa
ragione, in base a convenzioni a suo tempo stipulate dal comune di Padova con i
comuni di Albignasego e di Ponte San Nicolò i quali, prima dell’attuazione della
l. n. 36 del 1994, erano titolari della gestione di tali impianti, fu concordata
l’assunzione, a carico del comune di Padova, di una quota dei costi del servizio
di depurazione a fronte dalla prestazione del servizio suddetto a beneficio dei
propri cittadini;
che, in sintesi, pur beneficiando le utenze padovane della fornitura dell’acqua
potabile da parte del gestore ACEGAS -il quale provvede alla fatturazione dei
relativi consumi, inclusa la quota relativa al servizio depurazione-, alcuni
utenti utilizzano, per la depurazione delle acque reflue dagli stessi prodotte,
gli impianti di Albignasego e di Ponte San Nicolò, i cui costi sono a carico del
CVS in quanto soggetto gestore territorialmente competente;
che la fattispecie sopra considerata è prevista dall’art. 15 della l. n. 36 del
1994 -ora art. 156 del d. lgs. n. 152 del 2006- il quale stabilisce che la
tariffa sia riscossa dal gestore del servizio idrico integrato e che, qualora il
servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari
convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal soggetto che
gestisce il servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra
i diversi gestori entro 30 giorni dalla riscossione;
che CVS, nella istanza di accesso del 10 giugno 2006, ha dettagliatamente
evidenziato ad ACEGAS il proprio interesse -quale soggetto gestore, in
particolare, dei depuratori di Albignasego e di Ponte San Nicolò presso i quali,
come si è già detto, vengono recapitati reflui provenienti da utenze situate in
alcune zone del territorio del comune di Padova- ad accedere ai ruoli di
bollettazione, meglio in epigrafe indicati, redatti da ACEGAS, affinché,
accertato l’ammontare della quota del servizio di depurazione addebitata da
ACEGAS agli utenti che utilizzano gli impianti predetti, CVS possa ricevere da
ACEGAS la quota parte della tariffa relativa al servizio di fognatura e di
depurazione delle acque reflue riscossa dalla stessa ACEGAS a carico delle
utenze in questione;
che il silenzio di ACEGAS sulla istanza ha costretto CVS a ricorrere al Tar ai
sensi dell’art. 25 della l. n. 241 del 1990 e che le norme sul diritto di
accesso si applicano non solo alle pubbliche amministrazioni ma anche ai
soggetti privati che -come ACEGAS- sono chiamati a svolgere compiti di interesse
pubblico;
che ACEGAS si è costituita in giudizio e ha controdedotto sottolineando in
particolare:
-che CVS è priva di un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere ai
ruoli di bollettazione considerata la non applicabilità, alla fattispecie,
dell’art. 15, comma 2, della l. n. 36 del 1994, il quale “disciplina il
meccanismo di riparto tariffario che ha luogo nei casi in cui esista un servizio
idrico integrato (inteso come insieme delle fasi di captazione, adduzione,
distribuzione, fognatura e depurazione) le cui fasi siano gestite da soggetti
diversi, prevede(ndo) che in detti casi il gestore del servizio di acquedotto
riscuota l’intera tariffa del servizio idrico integrato, salvo poi corrispondere
ai gestori degli altri segmenti le quote di tariffa di loro spettanza” (ACEGAS
sostiene che il citato meccanismo di riparto tariffario si giustifica solo se
esiste una pluralità di gestori ciascuno dei quali fornisce il proprio segmento
di servizio a favore di una stessa collettività residente nell’ambito di una
determinata area territoriale, ipotesi che non ricorre nel caso in esame, in cui
ciascuno dei soggetti gestori “provvede, con riferimento al proprio ambito
territoriale e a favore delle utenze ivi residenti, a gestire integralmente il
servizio idrico integrato, e cioè tutte le fasi che compongono il servizio
medesimo”: poiché CVS non può essere considerato creditore della componente
tariffaria corrispondente al servizio di fognatura e di depurazione con
riferimento alle utenze residenti nel comune di Padova i cui reflui recapitano
negli impianti di Albignasego e di Ponte San Nicolò non sussiste in capo a CVS
alcun legittimo, concreto e puntuale interesse a conoscere i documenti in
argomento; l’infondatezza della posizione giuridica vantata dalla società
ricorrente, con il conseguente venire meno di qualsiasi interesse a conoscere i
documenti, deriverebbe anche dalla “perdurante vigenza delle convenzioni a suo
tempo stipulate tra il comune di Padova e i comuni di Albignasego e di Ponte San
Nicolò nell’ambito di un rapporto di cooperazione tra enti locali per gestire
con criteri di economicità e di efficienza il servizio di depurazione dei reflui
fognari provenienti da alcuni quartieri periferici del comune di Padova, tramite
avvalimento degli impianti di depurazione gestiti dai predetti comuni”);
-che non è stata adeguatamente motivata l’esistenza di un collegamento diretto
tra i documenti oggetto della istanza di accesso e le pretese fatte valere dalla
società ricorrente e che CVS ha tenuto, nella vicenda, un comportamento
contraddittorio; e infine
-che ACEGAS, con una nota in data 17 luglio 2006, ha proposto a CVS di
“risolvere ogni questione controversa” mediante un’ipotesi di transazione;
2.-considerato in diritto che il ricorso è fondato e va accolto;
che, preliminarmente, va ribadito che alla fattispecie in esame è applicabile la
disciplina di cui agli articoli 22 e seguenti della l. n. 241 del 1990 dato che
ACEGAS è gestore di un pubblico servizio e, come tale, è soggetta alla
disciplina di cui agli articoli 22 e seguenti della l. n. 241 del 1990. E
infatti:
-gli atti dei gestori privati di pubblici servizi sono assoggettati alla
disciplina in materia di accesso (v. CdS, Ad. plen. n. 4 del 1999 e sez. VI n.
1303 del 2002);
-l’affermazione secondo la quale il gestore privato di un pubblico servizio non
può nascondersi dietro alla sua natura privata per sottrarsi all’obbligo di
esibire gli atti e i documenti richiesti vale a maggior ragione oggi dopo che
l’art. 15 della l. n. 15 del 2005 ha sostituito l’art. 22 della l. n. 241 del
1990 -sia pure con la decorrenza stabilita dal comma 3 dell’art. 23 della
medesima l. n. 15/05- prevedendo alla lettera e) che ai fini dell’accesso per
“pubblica amministrazione” si intendono anche “i soggetti di diritto privato
limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto
nazionale o comunitario”;
-l’Adunanza plenaria del CdS, con la sentenza n. 5 del 2005, ha statuito che “la
giurisprudenza è venuta chiarendo, sin dall’indomani della emanazione dell’art.
23 della legge n. 241 del 1990, che le regole in tema di trasparenza si
applicano oltre che alle pubbliche amministrazioni anche ai soggetti privati
chiamati all’espletamento di compiti di interesse pubblico (concessionari di
pubblici servizi, società ad azionariato pubblico etc). La detta linea
interpretativa ha ottenuto conferma legislativa con le modifiche apportate
all’art. 23 dalla citata legge n. 241 del 1990 dalla legge 3 agosto 1999 n. 265
e, più ancora, con la recente legge n. 15 del 2005 che si è spinta fino ad
iscrivere - agli effetti dell’assoggettamento alla disciplina sulla trasparenza
- tra le pubbliche amministrazioni anche i soggetti che svolgono (come nella
specie) attività di pubblico interesse”;
che i rilievi difensivi mossi da ACEGAS ruotano tutti attorno alla infondatezza
della pretesa patrimoniale di CVS, infondatezza che impedirebbe il formarsi, in
capo alla stessa CVS, di un interesse attuale e concreto a conoscere i documenti
in questione: in altri termini la difesa di ACEGAS ritiene che nella specie non
sussista il requisito di cui all’art. 22/B) della l. n. 241 del 1990, norma in
base alla quale l’accesso ai documenti amministrativi presuppone “un interesse
diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridica tutelata
e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso”;
che il collegio è dell’avviso che le obiezioni di ACEGAS non siano rilevanti in
questa sede;
che nell’esaminare una domanda di accesso (e nel corso del giudizio concernente
il relativo diniego) non va effettuato alcun apprezzamento in ordine alla
fondatezza o alla ammissibilità della domanda che si intenda proporre o si sia
già proposta, la cui valutazione spetta solo al giudice chiamato a decidere (Cons.
St., sent. n. 4436 del 2003; cfr. inoltre sez. VI, 8 aprile 2003, n. 1881; Ad.
Plen., 28 aprile 1999, n. 6; sez. IV, 27 agosto 1998, n. 1131; sez. IV, 8
settembre 1995, n. 688; sez. VI, 25 novembre 1994, n. 1715);
che l’interesse all’accesso ha natura autonoma rispetto all’interesse che viene
fatto valere in (un separato) giudizio per ottenere il bene della vita al quale
si aspira;
che, peraltro, l’accesso ai documenti è strumentale ad acquisire le conoscenze
necessarie per valutare la capacità lesiva di atti o di comportamenti e che,
nella specie, appare evidente il diretto rapporto di strumentalità esistente tra
la conoscenza dei documenti in questione e lo scopo di tutelare una situazione
giuridicamente rilevante;
che CVS, nella istanza di accesso del 10 giugno 2006 (v. pag. 2 istanza sub
alleg. 1 fasc. ric.) , ha puntualmente indicato l’esistenza di un interesse
concreto e attuale a prendere visione ed eventualmente a estrarre copia dei
ruoli di bollettazione, avendo rigorosamente segnalato la correlazione esistente
tra la conoscenza dei documenti e la tutelabilità in giudizio della pretesa di
natura economica meglio descritta al p. 1. della presente sentenza;
che inoltre CVS ha motivato adeguatamente in ordine alla esistenza di una
connessione diretta tra la visione e l’estrazione di copia dei documenti oggetto
dell’istanza di accesso e gli interessi di natura patrimoniale che CVS intende
fare valere in un separato giudizio;
che, in definitiva, l’interesse connesso all’oggetto della istanza di accesso è
stato adeguatamente comprovato, coerentemente con quanto dispongono gli articoli
5 e 6 del d.P.R. n. 184 del 2006;
che l’individuazione dei documenti del cui accesso si fa questione non appare
difficoltosa;
che il ricorso va accolto e, per l’effetto, va ordinato alla s.p.a. ACEGAS -APS
di esibire alla ricorrente, entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla
comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla
notificazione della stessa, se anteriormente eseguita, copia dei ruoli di
bollettazione del servizio acquedotto per gli utenti compresi nel territorio del
comune di Padova le cui acque reflue vengono convogliate, per la depurazione,
presso gli impianti di Albignasego e di Ponte San Nicolò, con riferimento agli
anni dal 2003 al 2006;
che nonostante l’esito del ricorso sussistono giusti motivi per compensare
integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
P. Q. M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione prima,
definitivamente decidendo sul ricorso in premessa lo accoglie.
Spese compensate.
La presente sentenza verrà eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 25 ottobre 2006.
Il Presidente L'Estensore
Il Segretario
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