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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
TAR VENETO, Sez. III, 4 dicembre 2006, sentenza n. 3991
Acqua - Tribunale superiore delle acque pubbliche - R.D. n. 1775/1933 -
Giurisdizione - Provvedimenti incidenti in via immediata e diretta sulle acque
pubbliche - Atti relativi al sistema degli scarichi delle acque meteoriche dal
piano autostradale - Competenza del T.A.R. - Sussistenza. Il Tribunale
superiore delle acque pubbliche è competente, ex art. 143 lett. a) del r.d. 11
dicembre 1933, n. 1775, per i provvedimenti che incidano in via diretta ed
immediata sulle acque pubbliche, nel senso che tali provvedimenti concorrono, in
concreto, “a disciplinare la gestione, l’esercizio delle opere idrauliche, i
rapporti con i concessionari o a determinare i modi di acquisto dei beni
necessari all’esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse od a stabilire
o modificare la localizzazione di esse od a influire nella loro realizzazione
mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti, mentre restano fuori
da tale competenza giurisdizionale tutte le controversie che abbiano ad oggetto
atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul
regime delle acque pubbliche” (così Cass., s.u., 6 luglio 2005, n. 14195; conf.
C.d.S., VI, 12 ottobre 2006, n. 6070). Rimane invece radicata presso il giudice
amministrativo la competenza a conoscere degli atti correlati con le acque
pubbliche soltanto in via indiretta ed eventuale (Nella specie: atti relativi al
sistema degli scarichi delle acque meteoriche, nonché di altri liquidi, dal
piano autostradale. Il Tar ha ritenuto la propria competenza, non trattandosi
idrauliche, cioè afferenti le acque pubbliche, ché pacificamente tali non sono
le acque piovane; e non risultando nessuno degli scarichi esistenti direttamente
collegato con acque pubbliche - intese come acque sorgenti, fluenti o lacuali,
idonee a soddisfare un pubblico e generale interesse). Pres. De Zotti, Est.
Gabricci - Società autostrade per l’Italia (avv.ti Sanino e Orsoni) c. Comune di
Vittorio Veneto (avv.ti Borella e Pastorelli) - T.A.R. VENETO, Sez. III - 4
dicembre 2006, n. 3991
Acqua - Acque meteoriche pertinenti le strade - Disposizioni in materia di
scarichi provenienti da insediamenti produttivi - Applicabilità - Esclusione.
Non è possibile riferire le acque meteoriche pertinenti le strade alle
disposizioni in materia di scarichi provenienti da insediamenti produttivi,
atteso che ai sensi della L. 10 maggio 1976, n. 319 (poi abrogata dal d. lgs. 11
maggio 1999, n. 152, e quest’ultimo, a sua volta, dal d. lgs. 3 aprile 2006, n.
152) non possono definirsi rifiuti le acque piovane, né l’autostrada un
insediamento civile o produttivo. Pres. De Zotti, Est. Gabricci - Società
autostrade per l’Italia (avv.ti Sanino e Orsoni) c. Comune di Vittorio Veneto
(avv.ti Borella e Pastorelli) - T.A.R. VENETO, Sez. III - 4 dicembre 2006, n.
3991
Acqua - Scarico al suolo delle acque meteoriche dal piano stradale -
Ordinanza di divieto - Caratteri della necessità e dell’urgenza - Difetto.
Non riveste i caratteri di necessità e urgenza, in difetto di una concreta
situazione di rischio, l’ordinanza con la quale venga vietato al gestore
dell’autostrada lo scarico al suolo delle acque provenienti sia dal dilavamento
causato dagli agenti meteorici sul manto stradale, sia dall’accidentale
sversamento di liquidi da parte degli automezzi in transito e venga ordinato di
realizzare le opere necessarie al collettamento e alla regimazione di dette
acque. Pres. De Zotti, Est. Gabricci - Società autostrade per l’Italia (avv.ti
Sanino e Orsoni) c. Comune di Vittorio Veneto (avv.ti Borella e Pastorelli) -
T.A.R. VENETO, Sez. III - 4 dicembre 2006, n. 3991
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL VENETO, TERZA SEZIONE
Ric. n. 4232/94
Sent. n. 3991/06
con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo De Zotti Presidente
Angelo Gabbricci Consigliere - relatore
Riccardo Savoia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 4232/94, proposto da Società autostrade per l’Italia S.p.A., in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.
ti Sanino ed Orsoni, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in
Venezia, S. Croce 205,
contro
il Comune di Vittorio Veneto, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato
e difeso dagli avv. ti A. Borella ed R. Pastorelli, con domicilio eletto in
Venezia, Dorsoduro 3593, presso lo studio dell’avv. F. Stivanello Gussoni,
per l’annullamento:
1) dell’ordinanza 22 novembre 1994, n. 167, del sindaco di Vittorio Veneto
(Treviso);
2) della presupposta diffida 21 ottobre 1994, n. 27815, del sindaco di Vittorio
Veneto;
3) degli atti antecedenti, presupposti, preordinati, preparatori, consequenziali
ovvero comunque connessi.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l’ atto di costituzione in giudizio del Comune di Vittorio Veneto;
viste le memorie prodotte dalle parti;
visti gli atti tutti di causa;
uditi nella pubblica udienza del 12 ottobre 2006 - relatore il consigliere avv.
Angelo Gabbricci - l’avv. Romeo in sostituzione di Orsoni per la ricorrente e
l’avv.Borella per il Comune resistente;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
A. L’Autostrada A 27, che collega attualmente Venezia a Belluno-Pian di Vedoia,
dopo il casello di Vittorio Veneto risale una valle attraverso viadotti e
gallerie, lungo un tracciato aperto al traffico negli ultimi mesi del 1994.
In quegli stessi giorni, il sindaco di Vittorio Veneto, dopo una diffida del 21
ottobre, stabilì in un articolato provvedimento, datato 22 novembre e
qualificato come “ordinanza n. 167”, che la concessionaria Autostrade S.p.A. non
avrebbe dovuto utilizzare “i manufatti dell’Autostrada A 27 (tratto Vittorio
Veneto - Pian di Vedoia), così come attualmente realizzati per scaricare al
suolo le acque derivanti sia dal dilavamento causato dagli eventi meteorici sul
manto autostradale ed opere connesse, sia da accidentali sversamenti di sostanze
solide e/o liquide da automezzi in transito”: si faceva pertanto “divieto
assoluto di attivare detti scarichi sino a che non saranno realizzate le opere
di collettamento e regimazione già richieste dalla Provincia di Treviso e dal
Comune di Vittorio Veneto” e citate nelle premesse della stessa ordinanza.
B. Autostrade S.p.A. impugnò, con il ricorso in esame, tanto l’ordinanza quanto
la diffida, e ne chiese inizialmente la sospensione, cui però in seguito
rinunciò.
Per quanto desumibile dalla documentazione in atti, la tratta è stata da allora
costantemente in funzione, ma all’ordinanza non è mai stata data esecuzione, pur
coattiva, anche se - come si trae dalla nota Autostrade 3 luglio 1996, prodotta
sub 14 dal Comune resistente - nel corso degli anni sono stati realizzati
specifici interventi, i quali attuerebbero, almeno in parte, le richieste
dall’Ente.
C. La causa, dopo la dichiarazione
di persistenza dell’interesse ex art. 9, II comma, l. 21 luglio 2000, n. 205, è
stata dapprima chiamata alla pubblica udienza del 16 febbraio 2006, e rinviata
su concorde richiesta delle parti, a quella del successivo 12 ottobre, quando è
stata infine assegnata a sentenza.
D. Si è costituito in giudizio il Comune di Vittorio Veneto, il quale ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del T.A.R., a favore del Tribunale superiore delle acque (T.S.A.P.), ed ha poi concluso nel merito per la reiezione.
DIRITTO
1.1. In sintesi, l’ordinanza - anche richiamando svariati atti precedenti,
emessi dalle Autorità coinvolte nella realizzazione dell’opera - rileva come, in
alcuni tratti, le acque meteoriche siano scaricate verso il terreno sottostante
il piano stradale, mediante condotte o semplici tubi di plastica sporgenti e
posti in aree particolarmente sensibili, perché in prossimità della falda o di
specchi d’acqua, cui si attinge a scopo idropotabile.
1.2. Il sistema degli scarichi così realizzato sarebbe inadeguato e pericoloso.
Anzitutto, infatti, le stesse acque meteoriche, soprattutto quelle di prima
pioggia, raccoglierebbero gli inquinanti presenti sul manto stradale, come i
residui di oli e pneumatici, le particelle di amianto dei freni, i composti
salini antighiaccio; non mancherebbero inoltre i rischi di sversamenti
accidentali di sostanze inquinanti, trasportate da veicoli in transito; ed
infine sarebbero già stati accertati, in alcune aree, dissesti e dilavamenti
superficiali, causati dallo scroscio incontrollato delle acque provenienti dai
viadotti.
1.3. Così, la diffida 21 ottobre 1994 aveva affermato la necessità di procedere
“ad un idoneo collettamento delle acque meteoriche”; Autostrade non aveva
ottemperato, e poiché il nuovo tratto sarebbe stato aperto dal 30 novembre,
l’ordinanza 167 ha disposto i divieti già riprodotti nella precedente
narrazione.
2.1. Nel primo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione dei principi
generali in tema di adozione degli atti amministrativi; eccesso di potere per
difetto di istruttoria, motivazione e presupposti; illogicità e
contraddittorietà, sviamento di potere; incompetenza, violazione e falsa
applicazione del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 232 [recte 236]) Autostrade S.p.A.
sostiene anzitutto che, emettendo dapprima la diffida e quindi l’ordinanza, il
sindaco non avrebbe “esplicato alcuna funzione ad esso attribuita dalla legge in
materia di disciplina della acque meteoriche”: nessuna disposizione gli
consentirebbe di vietare l’apertura di scarichi, di “non mettere in esercizio
una grande infrastruttura pubblica realizzata con il consenso del Comune
stesso”, ovvero d’ imporre ad un privato il collettamento di acque meteoriche.
Del resto, seguita la ricorrente, l’opera è stata realizzata nel rispetto del
progetto approvato, e consente una deflazione del traffico, migliorando cosi le
condizioni ambientali preesistenti.
Ancora, gli stessi provvedimenti impugnati richiamano determinazioni della
Provincia, che, peraltro, “nessuno ha mai conosciuto”, accertamenti istruttori
probabilmente superficiali.
Il Comune non pare avvedersi “che l’unico serio sistema di dispersione delle
acque piovane era quello ideato dalla ditta costruttrice, che evitava di
convogliarle tutte in un solo punto per spargerle, appunto, uniformemente per
tutto il territorio”.
Infine, non vi sarebbe stata un’adeguata valutazione dell’ interesse pubblico
perseguito: al contrario, si tenderebbe a tutelare e perseguire altri interessi,
che nulla hanno a che vedere con quello pubblico.
2.2. Nel secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 4 e 5
della l. 241/90; eccesso di potere), poi, si osserva come i provvedimenti
gravati rinviino a precedenti atti istruttori, ma questi ultimi non sono stati
notificati contestualmente, in violazione dell’art. 3 l. 241/90, impedendo
quindi all’interessata di poter esercitare compiutamente il proprio diritto di
difesa.
Sempre in violazione della stessa l. 241/90 gli atti gravati non indicano il
responsabile del procedimento, né l’inizio dello stesso è stato comunicato
all’interessato, che dunque non vi ha potuto prendere parte.
2.3. Inoltre, l’atto di diffida 21 ottobre 1994 sarebbe specificatamente viziato
da travisamento, perplessità e carenza di motivazione.
Anzitutto, Autostrade viene genericamente diffidata, nel dispositivo del
provvedimento, a non attivare scarichi; peraltro, essa avrebbe anche potuto
approntare gli opportuni interventi se individuati con precisione; anche il
richiamo, egualmente riportato nell’atto, ai “limiti e prescrizioni
sopraccitati”, sarebbe del tutto generico.
Comunque, seguita il ricorso, viene sollecitata la realizzazione di opere di
collettamento che potranno essere effettuate solo una volta verificata in
concreto “la consistenza di un fenomeno allo stato meramente ipotizzabile”: e,
comunque, “il collettamento di acque meteoriche è ipotizzabile per quelle
interessanti il sottosuolo (v. sul punto il d.P.R. 236/88)”.
Inoltre, le risultanze istruttorie sarebbero di contenuto decisamente opposto a
quanto indicato nella diffida: gli inquinanti prodotti dal traffico veicolare
non raggiungerebbero soglie tali da pregiudicare gli approvvigionamenti
idropotabili, mentre gli anticongelanti resterebbero sotto le concentrazioni
indicate nel d.P.R. 515/82; quanto agli inquinanti prodotti da eventuali
sversamenti, l’apertura dell’autostrada ne ridurrebbe i rischi, rispetto alla
situazione precedente.
2.4. Avverso l’ordinanza 167/94 sono proposte censure analoghe, integrate con
riguardo all’asserzione, in quella contenuta, per cui Autostrade non aveva
ottemperato a quanto disposto nella diffida.
La ricorrente replica di essere “perfettamente ottemperante agli obblighi posti
a suo carico dalla concessione”, mentre la genericità dell’affermazione
consentirebbe di censurare il provvedimento per difetto di motivazione e
travisamento.
Per di più, l’atto sarebbe illegittimo in quanto non terrebbe nel debito conto
che, proprio a seguito dell’ordinanza, Autostrade S.p.A. ha vietato il transito
nel tratto in questione degli autoveicoli che trasportano liquidi inquinanti.
3.1. È preliminare l’esame dell’eccezione di difetto di giurisdizione, proposta
dall’Amministrazione resistente.
Secondo il Comune di Vittorio Veneto, invero, i provvedimenti assunti sono volti
alla tutela dell’igiene e della salute pubblica e, in particolare, alla
salubrità delle acque potabili: essi tutelano così le acque pubbliche - quali
pacificamente sono le acque sotterranee e le fonti idriche utilizzate per
l’approvvigionamento degli acquedotti - ed andavano pertanto impugnati innanzi
al T.S.A.P., ex art. 143 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775.
3.2. L’eccezione è infondata.
Sebbene la delimitazione della giurisdizione riservata al Tribunale superiore
delle acque possa comportare margini d’incertezza, è da rilevare come tale
giudice speciale sia competente, ex art. 143, lett. a), cit., per i
provvedimenti i quali incidano in via diretta ed immediata sulle acque
pubbliche, nel senso che tali provvedimenti concorrono, in concreto, “a
disciplinare la gestione, l’esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i
concessionari o a determinare i modi di acquisto dei beni necessari
all’esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse od a stabilire o
modificare la localizzazione di esse od a influire nella loro realizzazione
mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti, mentre restano fuori
da tale competenza giurisdizionale tutte le controversie che abbiano ad oggetto
atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul
regime delle acque pubbliche” (così Cass., s.u., 6 luglio 2005, n. 14195; conf.
C.d.S., VI, 12 ottobre 2006, n. 6070).
Ora, gli atti qui gravati hanno per proprio oggetto il sistema degli scarichi
delle acque meteoriche, nonché di altri liquidi, dal piano autostradale, per cui
non si tratta di opere idrauliche, nel senso sopra considerato, cioè afferenti
le acque pubbliche, ché pacificamente tali non sono le acque piovane; e,
d’altronde, nessuno degli scarichi esistenti risulta direttamente collegato con
acque pubbliche - intese come acque “sorgenti, fluenti o lacuali, idonee a
soddisfare un pubblico e generale interesse” (Cass. 6 giugno 1998, n. 5607).
La correlazione tra le acque pubbliche ed i provvedimenti impugnati è dunque
soltanto indiretta ed eventuale, tanto più che questi, come vi si legge, sono
altresì finalizzati ad impedire dissesti idrogeologici, provocati dall’assetto
degli scarichi stessi: la causa appare dunque correttamente radicata innanzi a
questo giudice.
4.1. Passando ora al merito della vertenza, è evidente che il provvedimento, la
cui legittimità va stabilita, è l’ordinanza sindacale 167/94: la precedente
diffida costituisce invece un atto monitorio ed endoprocedimentale, la cui
legittimità rileva solo in quanto le sue disposizioni sono state recepite
dall’atto finale.
4.2. Orbene, è certo che l’ordinanza vieta l’apertura del nuovo tratto
autostradale tra Vittorio Veneto e Belluno - Pian di Vedoia, sino alla
realizzazione di una serie di opere destinate a modificare cospicuamente gli
scarichi esistenti, quali previsti (sul punto non ci sono contestazioni) nei
progetti approvati e realizzati.
Se il dato letterale non pare lasciare adito a dubbi cospicui, la precedente
conclusione trova conferma nel fatto che il provvedimento è stato emesso
riferendosi espressamente alla concomitante apertura del tratto autostradale,
che non sarebbe potuta avvenire dopo aver semplicemente bloccato gli scarichi
esistenti, poiché tanto sarebbe equivalso ad alterare l’opera collaudata ed
avrebbe comunque comportato un evidente pericolo per la circolazione; d’altro
canto, non sarebbe stato possibile eliminare altrimenti i presunti fattori
d’inquinamento (a parte i trasporti di liquidi inquinanti, che sono stati
effettivamente interdetti), la cui produzione è inevitabilmente congiunta
all’uso stesso della strada.
Il Comune ha negato in causa che questo sarebbe stato il suo intento, ma senza
fornire argomenti soddisfacenti: d’altronde, si è già detto che l’ordinanza non
è stata attuata, se non in parte, ma non risulta che i paventati rischi
d’inquinamento si siano concretamente manifestati.
4.3. Sebbene abbondi di riferimenti ad atti normativi (per la gran parte ormai
superati dalla disciplina sopravvenuta) l’ordinanza non chiarisce univocamente
quale potere il sindaco abbia inteso esercitare: peraltro, la finalità di tutela
della salute pubblica consente di classificare il provvedimento de quo come
un’ordinanza contingibile ed urgente, emessa dal sindaco di Vittorio Veneto ex
art. 38 della l. 8 giugno 1990, n. 142.
Ciò posto, è tuttavia da rilevare come non sia assolutamente dimostrata
l’esistenza di una situazione di pericolo attuale, tale da giustificare il
cospicuo intervento richiesto.
È intanto da tener presente come, per le acque meteoriche pertinenti le strade,
sia inconferente il riferimento - contenuto nell’ordinanza e nelle difese in
causa - alle disposizioni in materia di scarichi provenienti da insediamenti
produttivi, ché, a’ sensi della l. 10 maggio 1976 n. 319 (poi abrogata dal d.
lgs. 11 maggio 1999, n. 152, e quest’ultimo, a sua volta, dal d. lgs. 3 aprile
2006, n. 152) non possono definirsi rifiuti le acque piovane, né l’autostrada un
insediamento civile o produttivo.
In ogni caso, non risulta adeguatamente accertato che le stesse acque di prima
pioggia contenessero inquinanti in misura maggiore di quanto consentito per gli
scarichi dalla legislazione allora vigente.
Ciò è del resto ovvio, visto che il tratto autostradale non era ancora aperto al
traffico: e questo è, per lo meno, indice di una certa precipitazione
dell’Autorità emanante, giustificando l’affermazione della ricorrente (sub 2.3)
per cui un provvedimento atipico così rilevante avrebbe potuto essere emesso
solo dopo aver accertato in concreto la consistenza del fenomeno.
4.4. In un caso (sub lett. a del “ritenuto” a pag. 3 dell’ordinanza) il
provvedimento rileva che in un particolare tratto, “dalla progr. Km. 1+881 alla
progr. Km. 2+110”, le acque di piattaforma vengono scaricate sulla verticale
dell’area di salvaguardia assoluta delle fonti: e si può qui ritenere implicito
il riferimento all’art. 6 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, in materia di acque
destinate al consumo umano (abrogato dal d. lgs. 2 febbraio 2001, n. 31), il
quale, al II comma, lett. c), vieta, nel sottosuolo della zona di rispetto (e
cioè entro 200 metri dal punto di captazione delle risorse idriche), la
dispersione di acque bianche provenienti da piazzali e strade.
Peraltro, ciò avrebbe eventualmente giustificato (sussistendone gli ulteriori
presupposti di legge) uno specifico ordine, attinente ai soli scarichi così
interferenti, e non una disposizione generalmente riferita a tutto il tracciato;
ed analoga considerazione si può fare per i dissesti e dilavamenti rilevati
presso lo svincolo autostradale di Fadalto (“accertato” a pag. 4
dell’ordinanza).
4.5. Né, d’altro canto, appare di per sé sufficiente a giustificare il
provvedimento, quale emesso, l’esistenza di specifiche precedenti determinazioni
del Comune di Vittorio Veneto, ovvero della Provincia di Treviso, nelle quali si
sarebbe prescritta la realizzazione d’un particolare sistema di collettamento
delle acque meteoriche.
In effetti, gli atti impugnati non affermano chiaramente che l’opera costruita e
collaudata contrasti con le autorizzazioni a suo tempo rilasciate dalle diverse
autorità competenti; per cui le suddette prescrizioni sembrerebbero un mero
invito, sia pure autorevole, piuttosto che una condizione di validità.
Ma, se pure fosse corretta la seconda interpretazione, tanto non basterebbe a
giustificare l’emissione di un provvedimento contingibile ed urgente, poiché la
violazione di determinate prescrizioni non equivale sempre e comunque ad una
concreta situazione di rischio: ferma restando, naturalmente, la possibilità di
utilizzare i comuni strumenti repressivi, previsti dall’ordinamento per il caso
della realizzazione di un’opera in assenza ovvero in difformità delle
autorizzazioni prescritte.
5. In conclusione, l’ordinanza 167/94 va annullata, e così la presupposta
diffida: senza che ciò, peraltro, comporti alcun definitivo apprezzamento sulla
regolarità e sulla sicurezza dell’opera, e senza dunque escludere che le
Autorità competenti possano assumere, in conformità alla legislazione
applicabile, ogni legittima iniziativa a tutela del territorio e delle risorse
ambientali coinvolti, evidentemente preceduta da un’adeguata istruttoria, ed
attuata attraverso provvedimenti convenientemente motivati.
6. Sussistono comunque giusti motivi per procedere all’integrale compensazione
delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per
l’effetto, annulla l’ordinanza 22 novembre 1994, n. 167, del sindaco di Vittorio
Veneto e la presupposta diffida 21 ottobre 1994, n. 27815, dello stesso organo.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 12 ottobre 2006.
Il Presidente
l’Estensore
Il Segretario
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