Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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T.A.R. VENETO Sez. II,
13 Gennaio 2006,Sentenza n. 57
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL VENETO
SECONDA SEZIONE
Ric. n. 2927/2005
Sent. n. 57/2006
con l'intervento dei signori magistrati:
Umberto Zuballi Presidente
Elvio Antonelli Consigliere, relatore
Mauro Springolo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2927/2005 proposto da CORRADI TRANQUILLO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vittorio Domenichelli, Federica Sgualdino e Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Mestre, Via Cavallotti 22;
CONTRO
il Comune di S.Martino Buon Albergo in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Baciga, Sabrina Fortuna ed Antonio
Sartori, con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Mestre,
Calle del Sale 33;
PER
l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, dei provvedimenti
comunali 17.10.2005 n. 27801 e n. 27816 aventi ad oggetto “domanda relativa alla
definizione di illeciti edilizi del 7.12.2004; rigetto dell’istanza” e delle
note 17.11.2005 n. 30896 e n. 30917 aventi ad oggetto “comunicazione avvio
procedimento finalizzato alla repressione dell’abuso edilizio relativo alle
opere oggetto dell’istanza di condono edilizio del 7.12.2004”.
Visto il ricorso, notificato il 20.12.2005 e depositato presso la Segreteria il
31.12.2005, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di S.Martino Buon Albergo,
depositato il 9.1.2006;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi alla camera di consiglio dell’11 gennaio 2006, convocata a’ sensi
dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3
della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Consigliere Elvio Antonelli -
l’avv. Sgualdino per il ricorrente e l’avv. Baciga per il Comune intimato;
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come
integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del
contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al
riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti
difensivi;
considerato
che l’art. 32, comma 27, L. n. 326/03 dispone che “Fermo restando quanto
previsto dagli artt. 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere
abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora siano state
realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi
forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente rilevante ai sensi
degli artt. 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490”;
che all’evidenza tale norma pone ulteriori limiti rispetto alla preesistente
disciplina risultante dagli artt. 32 e 33 L. n. 47/85 (Corte Costituzionale 28
giugno 2004 n. 196);
che in tale tessuto normativo statale si è inserita la legge regionale veneto n.
21/04 al dichiarato fine di disciplinare “le condizioni, i limiti e le modalità
per l’applicazione della sanatoria edilizia in considerazione delle
caratteristiche del territorio della Regione Veneto”, e all’art. 3 comma 3°, ha
testualmente stabilito che “Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 32,
commi 26 e 27, della legge sul condono, nelle aree assoggettate ai vincoli di
cui all’art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 “Norme in materia di
controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere edilizie” e successive modificazioni, sono suscettibili di sanatoria
edilizia, a condizione che l’intervento non sia precluso dalla disciplina di
tutela del vincolo, esclusivamente i seguenti interventi, ancorchè eseguiti in
epoca successiva alla imposizione del relativo vincolo:
a) i mutamenti di destinazione d’uso, con o senza opere, qualora la nuova
destinazione d’uso sia residenziale e non comporti ampliamento dell’immobile;
b) le opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di volume”;
che tale norma regionale si pone all’evidenza come ulteriore limite (rispetto a
quanto già stabilito dalla legge statale) per l’ottenimento del condono edilizio
con riguardo agli immobili vincolati;
che tale conclusione si impone, sia alla luce del dato letterale costituito dal
fatto che essa espressamente viene dettata “ad integrazione”, sia alla luce dei
principi costituzionali che vigono in materia di governo del territorio (tale è
stata ritenuta dalla Corte Costituzionale la disciplina sul condono edilizio con
la sentenza sopra citata); materia nella quale lo Stato fissa la legislazione di
principio e la Regione la disciplina di dettaglio e quindi non può porsi in
contrasto con i principi fissati a livello statale;
che nei principi generali certamente deve ritenersi rientrante anche la norma
che prevede la non condonabilità dei beni sottoposti a vincolo monumentale;
che pertanto alla luce dell’assetto normativo risultante dalla legislazione
statale e regionale in materia, appare logico e ragionevole concludere che nella
Regione Veneto vige il divieto di ottenimento del condono per i beni
assoggettati a vincolo monumentale (e ciò dovrebbe valere per tutte le Regioni)
mentre per i beni soggetti a vincolo ambientale il condono deve ritenersi
possibile solo se gli abusi sono conformi alla disciplina urbanistica (lettera
d) comma 27 art. 32 L. 326/03) e se si sostanziano in “mutamenti di destinazione
d’uso, con o senza opere, qualora la nuova destinazione d’uso sia residenziale e
non comporti ampliamento dell’immobile” e se le opere o modalità di esecuzione
non sono valutabili in termini di volume (lett. a) e d) dell’art. 3, comma 3, L.
Reg. n. 21/04);
che pertanto il ricorso va rigettato.
Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari
del giudizio;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione,
definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria
istanza ed eccezione, lo rigetta.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio dell’11 gennaio 2006.
Il Presidente L’Estensore
Il Segretario
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il13.01.2006 n.57
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Seconda Sezione
1) Beni culturali e ambientali - Urbanistica - Regione Veneto - Beni assoggettati a vincolo monumentale - Beni assoggettati a vincolo ambientale - Condono - Disciplina. Alla luce dell’assetto normativo risultante dalla legislazione statale e regionale in materia, nella Regione Veneto vige il divieto di ottenimento del condono per i beni assoggettati a vincolo monumentale (e ciò dovrebbe valere per tutte le Regioni) mentre per i beni soggetti a vincolo ambientale il condono deve ritenersi possibile solo se gli abusi sono conformi alla disciplina urbanistica (lettera d) comma 27 art. 32 L. 326/03) e se si sostanziano in “mutamenti di destinazione d’uso, con o senza opere, qualora la nuova destinazione d’uso sia residenziale e non comporti ampliamento dell’immobile” e se le opere o modalità di esecuzione non sono valutabili in termini di volume (lett. a) e d) dell’art. 3, comma 3, L. Reg. n. 21/04). Pres. Zuballi, Est. Antonelli - C.T. (Avv.ti Domenichelli, Sgualdino e Zambelli) c. Comune di San Martino Buon Albergo (Avv.ti Baciga, Fortuna e Sartori) - T.A.R. VENETO, Sez. II - 13 gennaio 2006, n. 57
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