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TRIBUNALE Santa Maria Capua Vetere, 11 gennaio 2006 DECRETO N. 5148
 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 5148/02 R.G.N.R.
N. 2587/04 R.G. GIP

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

DECRETO di SEQUESTRO PREVENTIVO
art. 321 c.p.p.


Il Giudice dr. Raffaele Piccirillo,
sulla richiesta del P.M. in data 12.12.05 (atti trasmessi in data 11.1.06) diretta al sequestro preventivo dell’immobile di proprietà della Iperion s.p.a. adibito a Centro Commerciale;
visti gli atti di indagine allegati alla richiesta e quelli pervenuti fino alla data del 14.7.05 inseriti nel procedimento iscritto nei confronti di:
1) BIONDI Francesco, nato a San Nicola La Strada il 4.6.61;
2) MESSORE Alfredo, nato a Caserta il 23.4.50;
3) TEDESCHI Arcangelo, nato a San Nicola La Strada il 24.9.41;
4) NATALE Giovanni, nato a Corsico il 24.2.60;
5) GRECO Giuseppe, nato a Caserta il 13.11.65;
6) SCALA Mario, nato a Caserta il 10.5.27;
7) SAETTA Giuseppe, nato a Caserta il 6.2.42;
8) NUZZO Luigi, nato a Santa Maria a Vico il 13.9.48;
9) NUZZO Mauro Renato, nato a Santa Maria a Vico il 18.4.57;
10) CARLUCCIO Stanislao, nato a Casagiove il 19.6.61;


INDAGATI


BIONDI Francesco - TEDESCHI Arcangelo - CASELLA Giuseppe - NATALE Giovanni - GRECO Giuseppe - SCALA Mario - SAETTA Giuseppe - NUZZO Luigi - NUZZO Mario Renato - CARLUCCIO Stanislao

A) del reato di cui agli artt. 110, 323 c.p. perché, in concorso tra loro e nello svolgimento delle loro funzioni nelle rispettive qualità - TEDESCHI Arcangelo di legale rappresentante della società IPERION S.P.A. cons ede in Caserta corso Trieste n. 178; BIONDI Francesco di Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica del Comune di Caserta e di responsabile del Procedimento Edilizio; tutti gli altri quali componenti della Commissione Edilizia del Comune di Caserta - abusavano del loro ufficio permettendo che fosse rilasciata in violazione di leggi e regolamenti la concessione edilizia n. 162/00 del 30.8.00 al predetto Tedeschi per la costruzione di un ‘Centro Integrato di attività economiche e servizi e tempo libero’ in Caserta via P. Borsellino e ciò con i seguenti atti illegittimi.


I predetti componenti della commissione edilizia esprimevano in data 27.4.00 parere favorevole al rilascio e il dirigente Biondi rilasciava in data 30.8.00 la concessione edilizia; lo stesso ingegner Biondi rilasciava in data 14.11.01 e 12.2.02 i certificati di agibilità parziale e totale del predetto centro; provvedimenti tutti illegittimi perché emessi in violazione:
- degli artt. 27 P.R.G. e 2 D.M. 2.4.68, in quanto la zona ov’era assentito l’intervento (Zona F3 - Verde Pubblico Attrezzato) consente la realizzazione di attrezzature sportive, per lo svago, la cultura e il tempo libero nonché di attrezzature commerciali compatibili con l’uso pubblico, risultando invece l’Iperion per dimensioni, complessità ed effettiva destinazione un insediamento edilizio commerciale incompatibile con detta zonizzazione;
- dell’art. 4 del D. Lgs.vo 31.3.98 n. 114 e dell’art. 3 della L. R. Campania 7.1.00 n. 1 che disciplina l’apertura delle grandi strutture di vendita e che all’allegato C) non prevede per l’area casertana ulteriori superfici utilizzabili a tal fine, risultando un’eccedenza pari a mq. 11.583.
In tal modo i commissari e il dirigente indagati procuravano intenzionalmente al predetto TEDESCHI Arcangelo un ingiusto profitto patrimoniale.
In Caserta il 27.4.00, il 30.8.00, il 14.11.01 e il 12.12.02

MESSORE Alfredo - TEDESCHI Arcangelo

B) del reato previsto e punito dagli artt. 110, 323 c.p. perché, in concorso tra loro, TEDESCHI Arcangelo nella qualità indicata sub a) e MESSORE Alfredo in quella di Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Caserta, abusavano del proprio ufficio rilasciando i provvedimenti n. 5211 del 21.9.99 e 71 del 28.3.01 che autorizzavano la società Iperion, rispettivamente alla realizzazione di una strada di collegamento tra la via Borsellino e la via Laviano di Caserta e alla realizzazione di un’area di parcheggio in violazione dello strumento urbanistico, risultando la suddetta strada difforme da quella prevista dal P.R.G. e in violazione di legge, segnatamente della normativa edilizia trattandosi di opere che comportano trasformazioni urbanistiche del territorio senza seguire l’iter previsto per il rilascio di titoli concessori/permessi di costruire, nonché adottati in via provvisoria e in assenza di qualsiasi normativa che lo consenta, procurando così intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale al predetto Tedeschi e al centro Iperion servito dalla predetta strada e parcheggio. In Caserta il 21.9.99 e il 28.3.01


OSSERVA
Premesso che:


- la presente richiesta fa seguito ad un sequestro preventivo a fini di confisca adottato in data 30.7.05 sui canoni percepiti dall’Iperion s.pa. e dalle collegate Mezzanotte s.r.l., Wild Bear s.r.l., Mezzogiorno s.r.l., Moda In s.r.l. per la locazione dei locali commerciali realizzati dalla prima;
- detto provvedimento è stato annullato dal tribunale del riesame con ordinanza del 28.10.05 nella quale si conferma la sussistenza del quadro indiziario relativo ai delitti di cui all’art. 323 c.p. sopra descritti e si censura la scelta dell’organo requirente di promuovere l’adozione del vincolo sui profitti del reato, senza aver prima assicurato il manufatto che il stesso tribunale qualifica come prodotto diretto del medesimo;
- espressamente il Tribunale del Riesame ravvisa nel sequestro dell’immobile il primo provvedimento da adottare per conseguire il risultato di interrompere l’aggravio del carico urbanistico prodotto dal manufatto abusivo;
- di conseguenza l’ordinanza del giudice dell’impugnazione, lungi dal costituire un giudicato preclusivo, ha rappresentato uno stimolo per la presentazione dell’odierna richiesta;
- nel merito pare opportuno richiamare il contenuto della decisione adottata da questo Giudice in data 30.7.05 nella quale compiutamente si illustrava il quadro indiziario relativo ai delitti dai quali è scaturito manufatto indicato in oggetto.

Fumus delicti

Le violazioni di legge sussunte nei delitti di abuso d’ufficio descritti sub a) e b) sono consacrate in una serie di elaborati tecnici e di pronunce giurisdizionali che conferiscono a questo essenziale profilo della contestazione un sostegno probatorio e argomentativo ben più che indiziario.

Le violazioni di legge contestate al capo a)
Nella relazione depositata il 21.10.03 il consulente del P.M. ing. De Lucia sosteneva l’illegittimità della concessione n. 162 del 30.8.00 rilasciata alla società Iperion s.p.a. per la costruzione di un ‘centro integrato di attività economiche, servizi e tempo libero’ sul presupposto che - già alla stregua degli elaborati tecnici allegati alla richiesta del provvedimento - risultava evidente il carattere strumentale della definizione data all’intervento.


In realtà l’opera - quale risultante dai progetti e quale poi concretamente realizzata - concreta un Centro Commerciale secondo la definizione contenuta nell’art. 4 co. 1 lett. g) del D. Lgs.vo 31.3.98 n. 114: ‘una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente’.

Sul punto l’arch. Angelo Michele Fracassi, commissario ad acta nominato dal Presidente dell’Amministrazione Provinciale, nelle note indirizzate all’Amministrazione Comunale e al beneficiario della concessione in data 8.11.02 e 2.12.02 evidenzia profili densamente sintomatici della pretestuosità della definizione di centro integrato data all’intervento edilizio in questione.


Si legge ad esempio che il fabbricato appare destinato ad attività quasi totalmente commerciale e che le destinazioni previste per la zona F3 dall’art. 26 delle norme di attuazione sono soltanto residualmente e simbolicamente soddisfatte dalla realizzazione di due campi per attività sportive privi delle attrezzature complementari (docce, servizi igienici ecc.).


Nello stesso senso e ancora più perspicua è la sentenza n. 7606 emessa dalla Terza Sezione del TAR Campania in data 5.12.02 e depositata il 19.6.03, pienamente confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4790 del 28.6.2004: pronunce emesse all’esito di un agguerrito contraddittorio cartolare e perciò particolarmente rilevanti in questa sede prognostica.


Nella sentenza di primo grado il relatore afferma che la destinazione dell’area sulla quale insiste il Centro Iperion (F3 - verde pubblico) - stando alle previsioni del P.R.G. che danno attuazione alle indicazioni fornite dall’art. 2 del D.M. 2 aprile 1968 in tema di ‘parti del territorio destinate ad attrezzature e impianti di interesse generale’ - si presta a comprendere minime attrezzature commerciali strettamente finalizzate a soddisfare le necessità di coloro che frequentano l’area per la finalità ricreativa e culturale sua propria.


Nel caso in esame invece il rapporto tra spazi di uso pubblico e spazi commerciali ‘è stato sostanzialmente capovolto, non potendosi ragionevolmente ritenere ‘attrezzature commerciali compatibili con l’uso pubblico’ cioè insediamenti strumentali al ‘verde pubblico attrezzato’ un organismo edilizio che - quale che ne sia la definizione (centro commerciale o meno) - presenta una volumetria complessiva di mc. 60.932 di cui mc. 14.080 fuori terra con una superficie occupata pari a mq. 24.620, che è circondato da ampie aree destinate a parcheggio e che, prevedendo al suo interno, oltre a 40 esercizi commerciali anche un supermercato, tutto può rappresentare salvo che un’attrezzatura commerciale strumentale e compatibile con la destinazione a verde pubblico attrezzato. In definitiva con le concessioni edilizie impugnate…si è sostanzialmente capovolto quel rapporto previsto dalla destinazione di zona essendo il verde pubblico divenuto eventuale ed essendo invece la destinazione commerciale dell’area, per dimensioni e complessità dell’insediamento divenuta caratterizzazione primaria se non esclusiva dell’area stessa’.


Il Consiglio di Stato scolpisce icasticamente la residualità degli spazi di verde attrezzato nell’area in esame sottolineando che la netta preponderanza della destinazione commerciale non è ‘certamente inficiata dalla modesta incidenza degli spazi per attività sociali, culturali, sportive e verde pubblico attrezzato per il gioco e il tempo libero dato che, escluse le superfici destinate alla viabilità e al parcheggio in quanto funzionali alla struttura commerciale, quegli spazi si riducono a quattro locali della superficie lorda di mq. 316 ceduti in uso al Comune e due campetti di gioco’.

Da questa definizione della natura dell’intervento assentito e realizzato in via P. Borsellino rampolla il primo dei corollari giuridici dedotti nell’ipotesi d’accusa contestata sub a), quello che attiene al contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica: un centro commerciale mai avrebbe potuto essere assentito e realizzato nell’area interessata che, rientrando nella Zona F3 verde pubblico attrezzato, ammetteva esclusivamente a termini dell’art. 27 del P.R.G. la presenza di ‘attrezzature sportive per lo svago, la cultura e il tempo libero, di attrezzature commerciali compatibili con detto uso pubblico con espressa esclusione degli impianti rumorosi e nocivi per l’igiene fisica’: interventi insomma del tutto disomogenei rispetto a quello assentito con la concessione edilizia in esame e realizzato dall’Iperion s.p.a.


Deriva da quella dell’intervento assentito e realizzato l’illegittimità dei certificati di agibilità rilasciati all’Iperion s.p.a. in data 14.11.01 e 12.2.02, quando cioè l’intervento era stato in buona parte realizzato e fisicamente evidente si presentava l’eterogeneità dell’opera rispetto alla tipologia assentibile in base al P.R.G.: un’evidenza che non poteva essere sfuggita al pubblico ufficiale certificatore atteso che l’art. 26 co. 3 R.E.C. espressamente subordina il rilascio delle certificazioni di agibilità all’esecuzione ‘con esito positivo delle verifica di conformità delle opere al progetto approvato e alle prescrizioni della concessione’.

La seconda contestazione contenuta nel capo a) attiene al contrasto della concessione, degli atti propedeutici e di quelli consequenziali con la normativa regionale preposta alla salvaguardia della redditività delle piccole imprese commerciali e della compatibilità territoriale dei centri commerciali: essenzialmente con la L.R. n. 1 del 7 gennaio 2000 che demanda all’allegato C il contingentamento delle superfici massime destinabili alla grande distribuzione.


Per l’area casertana la tabella regionale di programmazione vigente fino al gennaio 2002 escludeva in radice l’assentibilità dell’intervento, avendo anzi rilevato un’eccedenza di superficie dedicata pari a mq. 11.583.


Sul punto il giudice amministrativo ha già fatto giustizia delle argomentazioni difensive che volessero revocare in dubbio la natura di centro commerciale del Centro Iperion e, per tal via, escludere l’applicabilità della legge regionale di programmazione.


Si legge nella sentenza del Consiglio di Stato una descrizione dell’opera che corrisponde perfettamente alle risultanze della presente indagine e che evidenzia la perfetta integrazione della definizione di centro commerciale contenuta nell’art. 1 lett. g) del D. Lgs.vo n. 114/98:
‘L’insediamento in questione è costituito da un edificio su due livelli, piano interrato e piano terra, al quale accede un’area di parcheggio. Il fabbricato, la cui copertura è utilizzata per un altro parcheggio, ospita un supermercato e più di quaranta esercizi commerciali, artigianali o per servizi, per complessivi 9000 mq. Circa di superficie di vendita; nonché i quattro locali per complessivi mq. 316 messi a disposizione del Comune. I locali commerciali si aprono sulle due gallerie pedonali di piano, collegate tra loro con un sistema di ascensori e tapis-roulant alle quali si accede dall’esterno dalle entrate principali comuni. Tutte le opere realizzate sono di proprietà della società Iperion che dà in locazione agli esercenti i locali commerciali e provvede alla manutenzione di tutti gli impianti (idrico, fognario, elettrico, di climatizzazione e ricambio dell’aria, antincendio ecc.) di cui il fabbricato è attrezzato e, non risultando diversamente in atti, alla gestione diretta o indiretta dei servizi (pulizia, custodia, vigilanza, ecc.). Della definizione normativa di centro commerciale si rinvengono pertanto tutti gli elementi tipici sopra riferiti la cui portata preponderante e determinante non è diminuita dagli accorgimenti adoperati (destinazione delle superfici di collegamento all’uso pubblico e di alcuni locali all’uso del Comune) per integrare con utilizzazioni diverse la preminente funzione commerciale del complesso(…) Sta di fatto ed è incontrovertibile che nella specie a mezzo dell’insediamento in questione si è realizzata la concentrazione in un’unica struttura di un complesso di esercizi commerciali e di attività economiche connesse, atto a soddisfare secondo la stima della stessa società Iperion, un bacino di utenza di 400.000 persone, al di fuori di qualsiasi pianificazione comunale e anzi in contrasto con la programmazione regionale per l’insediamento delle grandi strutture di vendita che fino al 1° gennaio 2002 non prevedeva per l’area casertana ulteriore superficie a tal fine disponibile’

Le violazioni di legge contestate al capo b)

In ordine alla strada di collegamento tra via Laviano e via Borsellino la relazione dell’ing. De Lucia si sofferma sull’anomalia della procedura autorizzatoria seguita per assentire un intervento difforme rispetto al tracciato stradale previsto dal P.R.G. e suggerisce il carattere strumentale della giustificazione addotta ai punti 6 e 7 dell’autorizzazione rilasciata dall’ing. Messore in data 21.9.99.


In quei punti si giustifica il provvedimento autorizzatorio con l’esigenza di decongestionare il traffico durante l’esecuzione di lavori fognari in corso in zona limitrofa. Eppure l’autorizzazione è stata rinnovata in data 28.3.01 - a lavori fognari ormai eseguiti - con l’aggiunta dell’autorizzazione alla realizzazione di un parcheggio chiaramente asservito alle finalità del centro commerciale e in palese elusione delle norme che prevedono la procedura concessoria per tal genere di interventi.

Anche su questo punto le conclusioni del consulente del P.M. si armonizzano con i rilievi del commissario ad acta Fracassi e del TAR Campania.


Il primo, nella citata nota n. 584 dell’8.11.02, osserva che la strada di collegamento tra via Laviano e via Borsellino è totalmente difforme sia dal P.R.G. che dalla concessione edilizia n. 162/00 e avrebbe necessitato di apposita concessione attesa la dimensione, la natura e la destinazione d’uso delle opere.

Il TAR Campania dal canto suo osserva che ‘l’illegittimità di tali atti è palese sol che si rifletta sulla circostanza che con questi ultimi, adottati in via provvisoria (sfuggendo al Collegio sulla base di quale normativa ciò sia possibile e non a caso gli atti suddetti non richiamano nelle premesse alcuna norma fondante l’esercizio del potere amministrativo) si è consentito dapprima la realizzazione di una strada secondo un tracciato non conforme al piano regolatore, e peraltro realizzato in concreto in modo non conforme allo stesso illegittimo atto autorizzatorio, successivamente la realizzazione di un’area di parcheggio avente, come la strada suddetta, carattere di assoluta provvisorietà con obbligo a carico dell’Iperion a ripristinare lo status quo ante’.

Il Consiglio di Stato confuta le argomentazioni difensive tese a legittimare le autorizzazioni de quibus inquadrandole come ‘provvedimenti diretti ad imporre alla società Iperion la realizzazione di infrastrutture caratterizzate dall’elemento della provvisorietà, al fine di soddisfare esigenze momentanee di viabilità e di parcheggio nella zona, ma non integrano concessioni edilizie rilasciate al privato, delle quali non hanno né la sostanza né la forma’. E lo fa con un argomento sostanziale che pare francamente insuperabile: ‘L’assunto non ha pregio risiedendo l’illegittimità dei provvedimenti in questione proprio nel fatto che, pur privi della sostanza e della forma della necessaria concessione edilizia, sono stati adoperati per autorizzare il loro destinatario (così ampliandone comunque la sfera giuridica) allo svolgimento di un’attività di costruzione tra l’altro anche in violazione delle previsioni dello strumento urbanistico’.

L’ingiusto profitto patrimoniale procurato ai beneficiari del titolo concessorio, dei certificati di agibilità e delle autorizzazioni contestate. L’ingiusto danno patrimoniale arrecato agli esercenti casertani non inseriti nel complesso Iperion

Il tatbestand dei contestati delitti di abuso d’ufficio postula una verifica ulteriore rispetto a quella della mera illegittimità degli atti amministrativi per violazione di legge: quella del consequenziale conseguimento di un effetto ingiustamente profittevole per il beneficiario dell’atto illegittimo e/o ingiustamente pregiudizievole per i controinteressati.


Un consolidato insegnamento giurisprudenziale esige, già da epoca anteriore alla riforma dell’art. 323 c.p. introdotta dalla legge 374/97, che il predicato dell’ingiustizia sia accertato alla stregua di parametri diversi e ulteriori rispetto all’illegittimità della condotta (la cd. doppia ingiustizia).


Nel caso in esame il requisito sembra perfettamente integrato.


Una prima indicazione la forniscono le richiamate pronunce del Giudice Amministrativo nelle quali si afferma la legittimazione attiva e l’interesse ad agire del ricorrente avv. Luigi Adinolfi e della serie di operatori commerciali da lui difesi (che coincidono con i soggetti attivatisi in questo procedimento con una febbrile attività di rappresentazione di fatti e produzione documentale).


In quelle pronunce correttamente si evidenzia il mutamento delle condizioni di svolgimento dell’attività commerciale nel Comune di Caserta e il concreto pregiudizio economico che deriva a tutti i piccoli operatori commerciali costretti a subire, a causa di una serie di provvedimenti illegittimi, la concorrenza di un complesso distributivo che soddisfa un bacino di utenza di 400mila persone.


Le macroscopiche dimensioni della volumetria assentita e della superficie sottratta alla destinazione pubblicistica prevista dal P.R.G., il vero e proprio sconvolgimento dell’assetto territoriale programmato dicono poi quanto sia ingiusto - oltre che illegittimo - il profitto conseguito dall’Iperion s.p.a. e dalle numerose società collegate dalle violazioni in esame.

Il dolo intenzionale

La macroscopicità delle violazioni della legge urbanistica e delle leggi regionali di programmazione commerciale, la pertinacia dimostrata con la serie di provvedimenti ampliativi concessi, la pretestuosità delle argomentazioni utilizzate (si consideri la giustificazione data per consentire al di fuori di qualsiasi procedura concessoria la costruzione di una strada e di un parcheggio asserviti alle necessità create dal complesso commerciale in esame; o la risibile qualificazione di ‘centro integrato di servizi’ data all’opera per sottrarla ai vincoli urbanistici e commerciali; o ancora la pertinacia con la quale si è riconosciuta l’agibilità dell’opera pur dopo averne verificato la concreta dimensione e destinazione) dicono da sole quanto sia inverosimile l’ipotesi del mero errore rappresentativo o di interpretazione delle norme per gli amministratori, i funzionari e gli operatori indagati e quanto sia invece solida l’ipotesi di un’intenzionale azione di ingiusto favoritismo.


La richiesta del P.M. (pagg. 663-666) enumera poi, puntualmente rappresentando i risultati delle indagini, una serie di ulteriori comportamenti espressivi della pervicace volontà di favorire la Iperion s.p.a. e le società ad essa collegate.”

Ogni censura difensiva relativa alla fondatezza del quadro indiziario in tutti i suoi aspetti e alla condonabilità del bene e alla preclusione che deriverebbe dalla presentazione da parte della IPERION s.p.a. della relativa richiesta è stata affrontata nell’ordinanza di rigetto di richiesta di dissequestro resa da questo Giudice in data 3.10.05, ordinanza che pure sembra il caso di riportare per la parte che qui rileva:

“sulla richiesta presentata dall’indagato Arcangelo Tedeschi e dai suoi difensori avvocati Alberto Barletta e Felice Laudadio per la revoca del decreto di sequestro preventivo emesso in data 30.7.05 in relazione ai canoni percepiti dalle società Iperion s.p.a., Mezzanotte s.r.l., Wild Bear s.r.l., Mezzogiorno s.r.l., Moda In s.r.l. per la locazione dei locali commerciali ubicati presso il Centro Iperion di Caserta via P. Borsellino;


letto il parere del P.M. pervenuto in data 27.9.05;


OSSERVA


1. Le censure articolate dai Difensori avverso il provvedimento in oggetto si raccolgono intorno a tre nuclei argomentativi:
1) incertezza dell’esito del giudizio di merito per quanto concerne i profili oggettivi e soggettivi dei contestati delitti di abuso d’ufficio e, più specificamente, per quanto concerne l’ipotesi del concorso dell’indagato TEDESCHI Arcangelo individuato come soggetto direttamente pregiudicato dal sequestro in atto;
2) inattualità di detta qualificazione alla luce degli interventi normativi che avrebbero sanato tanto i profili di illiceità urbanistica quanto le violazioni della L.R. n. 1 del 7 gennaio 2000 e delle tabelle di contingentamento delle superfici destinabili alla grande distribuzione.

2. Il primo ordine di censure è sviluppato dai Difensori con argomenti volti precipuamente ad escludere nei Pubblici Ufficiali indagati e nel beneficiario Tedeschi Arcangelo il dolo intenzionale di ingiusto danno / profitto richiesto dalle fattispecie delittuose in contestazione.


In relazione alla condotta dei primi i Difensori richiamano una serie di provvedimenti concessori con i quali gli amministratori casertani, gli organi consultivi e i funzionari responsabili del settore urbanistico avvicendatisi nel corso degli anni avrebbero assentito interventi edilizi ‘del tipo di quelli posti in essere dall’Iperion s.p.a.’ in zona F3, tanto in via Borsellino quanto in altre aree identicamente classificate. In tal modo si intende asserire che i provvedimenti emessi in favore dell’Iperion - lungi dall’esprimere ‘scelte poste in essere nell’interesse del singolo’ - rappresenterebbero l’attuazione di ‘indirizzi e scelte politico-amministrative aventi carattere generale’.


La censura è debole per vari ordini di ragioni.


La mera citazione di una serie di interventi edilizi assentiti in zona F3 è senz’altro insufficiente ad avallare la tesi della conformità delle concessioni in contestazione alla prassi e all’indirizzo politico generale del Comune di Caserta.


I Difensori non provano né l’esistenza di detti titoli concessori né la consistenza degli interventi che ne avrebbero formato oggetto, così precludendo una seria valutazione comparativa diretta a stabilire se la prassi riferita si sia mai formata e se essa concerna interventi effettivamente assimilabili a quello in contestazione. Per taluni degli interventi menzionati anzi la stessa sintetica definizione che ne danno i difensori (quando si riferiscono ad un Centro di Accoglienza Caritas, ad una Multisala, ad un Centro Polisportivo) suggerisce l’idea di un’astratta riconducibilità a quelle destinazioni ‘sociale, di svago, cultura, tempo libero’ che l’art. 27 del P.R.G. e l’art. 2 del D.M. 2 aprile 1968 connettono alle zone F3.


Ma anche volendo per un attimo prescindere dalla debolezza fattuale dell’argomento difensivo, resta privo di pregio il ragionamento sotteso: quello secondo il quale la rispondenza di un comportamento amministrativo illegittimo alla prassi di un ente o di un ufficio basterebbe di per sé ad escludere il dolo intenzionale di abuso.


Così ragionando si perviene a conferire alla sistematizzazione dell’illecito valore di scusante per il pubblico amministratore.


Vero è che talvolta la giurisprudenza conferisce rilievo alle prassi invalse in certi ambiti amministrativi in tema di accertamento del dolo, ma ciò accade soltanto quando la norma di legge o di regolamento presenti profili di dubbia interpretazione e possa conseguentemente ritenersi che la condotta del Pubblico Ufficiale che l’ha obiettivamente violata sia stata ispirata, piuttosto che dal chiaro intento di favorire o danneggiare ingiustamente taluno, da un errore interpretativo ingenerato dalla consuetudine invalsa.


Ipotesi questa del tutto eterogenea rispetto a quella in esame nella quale tanto le norme urbanistiche quanto quelle di pianificazione commerciale appaiono chiarissime e tali da non poter ingenerare dubbi sulla non assentibilità dell’intervento edilizio realizzato dall’Iperion s.p.a.¸ così come solare appare l’assoluta atipicità della pretestuosa autorizzazione provvisoria con la quale si consentì all’indagato Tedeschi di realizzare una strada difforme dal tracciato previsto nel piano regolatore (vedi sul punto le pagg. 4 e 5 del decreto di sequestro preventivo).


Le considerazioni difensive volte a dimostrare come la realizzazione del Centro Iperion e della strada annessa soddisfino un interesse pubblico quanto meno concorrente con quello privatistico della società beneficiaria, interesse che avrebbe realmente ispirato le condotte amministrative in luogo del privatistico interesse del beneficiario, sono assolutamente generiche e sono smentite dalla cadenza, dalle modalità delle procedure concessorie/autorizzatorie, dall’effettiva consistenza e destinazione dei manufatti.


Qui non si controverte sulla realizzabilità in area F3 di attrezzature affidate alla gestione di soggetti privati anziché pubblici (come sembrano ritenere i Difensori quando richiamano la giurisprudenza del CdS degli anni ’88 e ’93 in tema di D.M. 2.4.1968 N. 1444) ma dell’effettiva destinazione degli insediamenti assentiti e della loro conformità alle previsioni normative e di piano.


Diventano allora insuperabili i dati indiziari per i quali:
- il considdetto Centro Integrato con Strutture per attività sociali-culturali-sportive e di verde pubblico attrezzato per il gioco e il tempo libero sia soltanto minimamente destinato a dette attività (quattro locali per complessivi 316 mq. coperti e due campetti di gioco) sui complessivi 60.932 mc. destinati ad esercizi commerciali, supermercato e gallerie di passaggio;
- la strada di collegamento artificiosamente autorizzata sulla base di una necessità di decongestionamento del traffico occasionata da lavori fognari durati pochi mesi e poi consolidata per le finalità precipue di servire il parcheggio del Centro Commerciale;
- la stessa spendita di definizioni e destinazioni artificiose nelle domande e nelle procedure che condussero alla realizzazione degli interventi dimostra la perfetta consapevolezza di tutti i soggetti coinvolti circa l’illegittimità e l’ingiustizia sostanziale dei provvedimenti.


Quando poi i Difensori si soffermano sul fatto che il Tedeschi patì nel corso della procedura che seguì all’acquisto da parte dell’Iperion s.p.a. del suolo già di proprietà dei germani Tecchia (autori della prima richiesta di concessione risalente al marzo ’95) una serie di limitazioni volumetriche rispetto alle sue pretese e si assoggettò ad una serie di concessioni in favore della P.A. (quali ‘l’uso pubblico gratuito di tutti i viali e le zone interne del centro integrato’ previsto in una convenzione del 17.8.00 ovvero la destinazione a servizio pubblico di mq. 2013 del suolo di sua proprietà e l’inutilizzazione di mq. 2.447 dell’area a ridosso della carreggiata stradale di via S. Augusto), essi non fanno che evidenziare come anche gli appetiti illeciti debbano patire qualche limitazione e come l’imprenditore indagato abbia dovuto sopportare costi ulteriori (rispetto agli oneri concessori) per godere dei suoi abusi.


I costi in questione però (anche volendoli ritenere compiutamente dimostrati) non valgono certamente a neutralizzare il profitto conseguito con la realizzazione di un centro commerciale delle dimensioni che si sono dette e con un bacino di utenza pari a 400mila persone che le norme urbanistiche e annonarie non consentivano di realizzare; né valgono ad escludere nei pubblici amministratori la volontà precipua di avvantaggiare illecitamente il beneficiario.


Non opera del resto in materia penale, una volta che si sia dimostrata la consumazione di un reato con evento di profitto, la ‘compensatio lucri cum damno’ che può invece giovare al ridimensionamento quantitativo delle pretese risarcitorie di carattere civilistico eventualmente azionabili dalla P.A.


Riprendendo e parafrasando un’affermazione del Giudice Amministrativo di primo grado, può insomma concludersi che ‘la concessione in uso pubblico di ciò che non si sarebbe potuto realizzare affatto non sana (e non scusa) l’illegittimità dei titoli concessori illegittimamente rilasciati’.

3. L’inattualità dello stigma che ha colpito il Centro Commerciale Iperion e dei profitti che derivano dalla sua gestione è sostenuta dai Difensori nel capitolo III della loro memoria con argomenti che rimandano alla regolarizzazione urbanistica e annonaria degli interventi censurati che deriverebbe dall’ultimo condono edilizio (D.L. 269/03 convertito nella legge n. 326/03), dallo Strumento di Intervento per l’Apparato Distributivo (S.I.A.D.), dal Verbale Conclusivo della Conferenza dei Servizi che espresse parere favorevole al rilascio delle Autorizzazioni Commerciali previste dalla L.R. Campania n. 1/00.


E’ pacifico però che allo stato né le domande di definizione degli illeciti edilizi del 7 e 26.7.04 (rispettivamente concernenti il Centro Commerciale di cui al capo a della contestazione e la strada di collegamento con parcheggio di cui al capo b), né la richiesta di autorizzazione commerciale del 22.6.04 hanno trovato accoglimento.


Il che già basterebbe a respingere l’istanza difensiva secondo il consolidato insegnamento della S.C. per il quale la mera presentazione delle istanze di condono non impedisce il sequestro dei beni posto a tutela delle ulteriori conseguenze del reato (Cass., III, 26 luglio 2004 n. 32428; Cass., III, 3 agosto 2004, n. 33259).


Ma vi è di più!


Non è infatti neppure pronosticabile l’esito favorevole delle richieste di sanatoria presentate dall’indagato TEDESCHI.


Ed infatti gli abusi edilizi realizzati dall’Iperion con la copertura degli illeciti atti concessori e autorizzatori si atteggiano pacificamente (vedi la stessa domanda di definizione del legale rappresentante dell’Iperion s.p.a.) come ‘nuove costruzioni’ di carattere non residenziale in quanto tali radicalmente estranee alla portata dell’intervento di condono (v. l’art. 32 co. 25 del D.L. cit. e della legge di conversione ove si estende la previsione condonistica relativa agli ampliamenti di manufatti preesistenti alle sole ‘nuove costruzioni residenziali’).


E’ pertanto inconferente ai casi in esame il discorso volto a dimostrare come - trattandosi di opere realizzate sulla scorta di concessioni edilizie annullate - non troverebbe applicazione il limite dimensionale dei 750 mc. attesa la previsione derogatoria contenuta nell’art. 39 co. 1° quarto periodo della legge n. 724/94.


La S.C. si è del resto recentemente espressa per negare al giudice penale finanche il potere di disporre la sospensione del procedimento prevista dall’art. 44 della legge 28.2.85 n. 47 quando si tratti di violazioni edilizie relative a nuove costruzioni non residenziali, ‘atteso che l’art. 32 del citato decreto n. 269 limita l’applicabilità del condono edilizio alle sole nuove costruzioni residenziali’ (Cass., III, 24.3.2004, n. 14436, Longo; Cass., III, 29.1.04, n. 3358; Cass., III, 7.5.04, n. 21679, Paparusso).


La prognosi sfavorevole sul rilascio del condono edilizio coinvolge necessariamente il destino della richiesta di regolarizzazione annonaria.


In materia è infatti stabilito il principio della correlazione tra i procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia inerente l’immobile o il complesso di immobili e quello di autorizzazione all’apertura delle grandi o medie strutture di vendita, correlazione che si spinge fino alla previsione della contestualità dei due atti ampliativi (art. 6 co. 2° lett. d del D. Lgs.vo n. 114/98) e alla menzione del rispetto dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e delle destinazioni d’uso come condizione per la comunicazione di inizio attività degli esercizi (art. 7 co. 2 lett. b del D. Lgs.vo citato).


La legge regionale campana (n. 1/00) attua il principio generale dettato a livello statale.


Nell’art. 5 co. 1 lett. a) si sottolinea infatti che il rispetto delle disposizioni urbanistiche rappresenti un criterio fondamentale per il rilascio dell’autorizzazione relativa alle grandi strutture commerciali. Nell’art. 14 co. 4, 5 e 6 si prevede poi espressamente: che ‘il rilascio di una concessione edilizia, anche in sanatoria, è contestuale al rilascio dell’autorizzazione commerciale se prevista’; che ‘tutti gli esercizi commerciali dovranno essere attivati in locali aventi conforme destinazione d’uso’ e ‘tutti gli insediamenti commerciali dovranno essere ubicati su aree aventi conforme destinazione urbanistica, fatti salvi gli esercizi commerciali ubicati o da ubicare in immobili per i quali sia stata rilasciata la concessione edilizia in sanatoria ai sensi della legge n. 47 del 1985 o n. 724 del 1994’.


Può dunque concludersi che né sotto il profilo urbanistico né sotto quello annonario si sono verificate ovvero sono pronosticabili sopravvenienze meritevoli di una rivisitazione del provvedimento cautelare.

Conclusioni

In base alle argomentazioni già svolte e ai contenuti dell’ordinanza del Tribunale del Riesame del 28.10.05 appare indiscutibile la pertinenza del manufatto in oggetto con i contestati delitti e la necessità di sottrarne la disponibilità alla società beneficiaria del delitto.


P.Q.M.


Ordina il sequestro preventivo dell’immobile di proprietà dell’Iperion s.p.a. ubicato in Caserta via P. Borsellino.


Dispone che il presente provvedimento sia trasmesso in duplice copia al P.M. che ne curerà l’esecuzione.

Santa Maria Capua Vetere, 11 gennaio 2006
Il Giudice
dr. Raffaele Piccirillo

M A S S I M E

Sentenza per esteso


1) Urbanistica e edilizia - Pubblica Amministrazione - Abuso d’ufficio - Illegittimità degli atti amministrativi per violazione di legge - Violazioni della legge urbanistica - Dimensioni della volumetria assentita e della superficie sottratta alla destinazione pubblicistica prevista dal P.R.G. - Illegittimità dei certificati di agibilità. In materia di abuso d’ufficio, la rispondenza di un comportamento amministrativo illegittimo alla prassi di un ente o di un ufficio non basta di per sé ad escludere il dolo intenzionale di abuso. Così ragionando si perverrebbe a conferire alla sistematizzazione dell’illecito valore di scusante per il pubblico amministratore.  TRIBUNALE Santa Maria Capua Vetere, 11/01/2006, Decreto n. 5148

2) Urbanistica e edilizia - Illegittimità dei titoli concessori illegittimamente rilasciati - Concessione in uso pubblico - Sanabilità - Esclusione. La concessione in uso pubblico di ciò che non si sarebbe potuto realizzare affatto non sana (e non scusa) l’illegittimità dei titoli concessori illegittimamente rilasciati. TRIBUNALE Santa Maria Capua Vetere, 11/01/2006, Decreto n. 5148

3) Urbanistica e edilizia - Procedura e varie - Violazioni edilizie relative a nuove costruzioni non residenziali - Condono edilizio - Sospensione del procedimento da parte del giudice penale - Esclusione - Giurisprudenza. In materia di condono edilizio la S.C. si è recentemente espressa negando al giudice penale finanche il potere di disporre la sospensione del procedimento prevista dall’art. 44 della legge 28.2.85 n. 47 quando si tratti di violazioni edilizie relative a nuove costruzioni non residenziali, ‘atteso che l’art. 32 del citato decreto n. 269 limita l’applicabilità del condono edilizio alle sole nuove costruzioni residenziali’ (Cass., III, 24.3.2004, n. 14436, Longo; Cass., III, 29.1.04, n. 3358; Cass., III, 7.5.04, n. 21679, Paparusso). TRIBUNALE Santa Maria Capua Vetere, 11/01/2006, Decreto n. 5148

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