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TRIBUNALE Santa Maria
Capua Vetere, 11 gennaio 2006 DECRETO N. 5148
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 5148/02 R.G.N.R.
N. 2587/04 R.G. GIP
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA
VETERE
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari
DECRETO di SEQUESTRO PREVENTIVO
art. 321 c.p.p.
Il Giudice dr. Raffaele Piccirillo,
sulla richiesta del P.M. in data 12.12.05 (atti trasmessi in data 11.1.06)
diretta al sequestro preventivo dell’immobile di proprietà della Iperion s.p.a.
adibito a Centro Commerciale;
visti gli atti di indagine allegati alla richiesta e quelli pervenuti fino alla
data del 14.7.05 inseriti nel procedimento iscritto nei confronti di:
1) BIONDI Francesco, nato a San Nicola La Strada il 4.6.61;
2) MESSORE Alfredo, nato a Caserta il 23.4.50;
3) TEDESCHI Arcangelo, nato a San Nicola La Strada il 24.9.41;
4) NATALE Giovanni, nato a Corsico il 24.2.60;
5) GRECO Giuseppe, nato a Caserta il 13.11.65;
6) SCALA Mario, nato a Caserta il 10.5.27;
7) SAETTA Giuseppe, nato a Caserta il 6.2.42;
8) NUZZO Luigi, nato a Santa Maria a Vico il 13.9.48;
9) NUZZO Mauro Renato, nato a Santa Maria a Vico il 18.4.57;
10) CARLUCCIO Stanislao, nato a Casagiove il 19.6.61;
INDAGATI
BIONDI Francesco - TEDESCHI Arcangelo - CASELLA Giuseppe - NATALE Giovanni -
GRECO Giuseppe - SCALA Mario - SAETTA Giuseppe - NUZZO Luigi - NUZZO Mario
Renato - CARLUCCIO Stanislao
A) del reato di cui agli artt. 110, 323 c.p. perché, in concorso tra loro e
nello svolgimento delle loro funzioni nelle rispettive qualità - TEDESCHI
Arcangelo di legale rappresentante della società IPERION S.P.A. cons ede in
Caserta corso Trieste n. 178; BIONDI Francesco di Dirigente del Settore
Pianificazione Urbanistica del Comune di Caserta e di responsabile del
Procedimento Edilizio; tutti gli altri quali componenti della Commissione
Edilizia del Comune di Caserta - abusavano del loro ufficio permettendo che
fosse rilasciata in violazione di leggi e regolamenti la concessione edilizia n.
162/00 del 30.8.00 al predetto Tedeschi per la costruzione di un ‘Centro
Integrato di attività economiche e servizi e tempo libero’ in Caserta via P.
Borsellino e ciò con i seguenti atti illegittimi.
I predetti componenti della commissione edilizia esprimevano in data 27.4.00
parere favorevole al rilascio e il dirigente Biondi rilasciava in data 30.8.00
la concessione edilizia; lo stesso ingegner Biondi rilasciava in data 14.11.01 e
12.2.02 i certificati di agibilità parziale e totale del predetto centro;
provvedimenti tutti illegittimi perché emessi in violazione:
- degli artt. 27 P.R.G. e 2 D.M. 2.4.68, in quanto la zona ov’era assentito
l’intervento (Zona F3 - Verde Pubblico Attrezzato) consente la realizzazione di
attrezzature sportive, per lo svago, la cultura e il tempo libero nonché di
attrezzature commerciali compatibili con l’uso pubblico, risultando invece l’Iperion
per dimensioni, complessità ed effettiva destinazione un insediamento edilizio
commerciale incompatibile con detta zonizzazione;
- dell’art. 4 del D. Lgs.vo 31.3.98 n. 114 e dell’art. 3 della L. R. Campania
7.1.00 n. 1 che disciplina l’apertura delle grandi strutture di vendita e che
all’allegato C) non prevede per l’area casertana ulteriori superfici
utilizzabili a tal fine, risultando un’eccedenza pari a mq. 11.583.
In tal modo i commissari e il dirigente indagati procuravano intenzionalmente al
predetto TEDESCHI Arcangelo un ingiusto profitto patrimoniale.
In Caserta il 27.4.00, il 30.8.00, il 14.11.01 e il 12.12.02
MESSORE Alfredo - TEDESCHI Arcangelo
B) del reato previsto e punito dagli artt. 110, 323 c.p. perché, in concorso tra
loro, TEDESCHI Arcangelo nella qualità indicata sub a) e MESSORE Alfredo in
quella di Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Caserta, abusavano
del proprio ufficio rilasciando i provvedimenti n. 5211 del 21.9.99 e 71 del
28.3.01 che autorizzavano la società Iperion, rispettivamente alla realizzazione
di una strada di collegamento tra la via Borsellino e la via Laviano di Caserta
e alla realizzazione di un’area di parcheggio in violazione dello strumento
urbanistico, risultando la suddetta strada difforme da quella prevista dal
P.R.G. e in violazione di legge, segnatamente della normativa edilizia
trattandosi di opere che comportano trasformazioni urbanistiche del territorio
senza seguire l’iter previsto per il rilascio di titoli concessori/permessi di
costruire, nonché adottati in via provvisoria e in assenza di qualsiasi
normativa che lo consenta, procurando così intenzionalmente un ingiusto
vantaggio patrimoniale al predetto Tedeschi e al centro Iperion servito dalla
predetta strada e parcheggio. In Caserta il 21.9.99 e il 28.3.01
OSSERVA
Premesso che:
- la presente richiesta fa seguito ad un sequestro preventivo a fini di confisca
adottato in data 30.7.05 sui canoni percepiti dall’Iperion s.pa. e dalle
collegate Mezzanotte s.r.l., Wild Bear s.r.l., Mezzogiorno s.r.l., Moda In
s.r.l. per la locazione dei locali commerciali realizzati dalla prima;
- detto provvedimento è stato annullato dal tribunale del riesame con ordinanza
del 28.10.05 nella quale si conferma la sussistenza del quadro indiziario
relativo ai delitti di cui all’art. 323 c.p. sopra descritti e si censura la
scelta dell’organo requirente di promuovere l’adozione del vincolo sui profitti
del reato, senza aver prima assicurato il manufatto che il stesso tribunale
qualifica come prodotto diretto del medesimo;
- espressamente il Tribunale del Riesame ravvisa nel sequestro dell’immobile il
primo provvedimento da adottare per conseguire il risultato di interrompere
l’aggravio del carico urbanistico prodotto dal manufatto abusivo;
- di conseguenza l’ordinanza del giudice dell’impugnazione, lungi dal costituire
un giudicato preclusivo, ha rappresentato uno stimolo per la presentazione
dell’odierna richiesta;
- nel merito pare opportuno richiamare il contenuto della decisione adottata da
questo Giudice in data 30.7.05 nella quale compiutamente si illustrava il quadro
indiziario relativo ai delitti dai quali è scaturito manufatto indicato in
oggetto.
Fumus delicti
Le violazioni di legge sussunte nei delitti di abuso d’ufficio descritti sub a)
e b) sono consacrate in una serie di elaborati tecnici e di pronunce
giurisdizionali che conferiscono a questo essenziale profilo della contestazione
un sostegno probatorio e argomentativo ben più che indiziario.
Le violazioni di legge contestate al capo a)
Nella relazione depositata il 21.10.03 il consulente del P.M. ing. De Lucia
sosteneva l’illegittimità della concessione n. 162 del 30.8.00 rilasciata alla
società Iperion s.p.a. per la costruzione di un ‘centro integrato di attività
economiche, servizi e tempo libero’ sul presupposto che - già alla stregua degli
elaborati tecnici allegati alla richiesta del provvedimento - risultava evidente
il carattere strumentale della definizione data all’intervento.
In realtà l’opera - quale risultante dai progetti e quale poi concretamente
realizzata - concreta un Centro Commerciale secondo la definizione contenuta
nell’art. 4 co. 1 lett. g) del D. Lgs.vo 31.3.98 n. 114: ‘una media o una grande
struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una
struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e
spazi di servizio gestiti unitariamente’.
Sul punto l’arch. Angelo Michele Fracassi, commissario ad acta nominato
dal Presidente dell’Amministrazione Provinciale, nelle note indirizzate
all’Amministrazione Comunale e al beneficiario della concessione in data 8.11.02
e 2.12.02 evidenzia profili densamente sintomatici della pretestuosità della
definizione di centro integrato data all’intervento edilizio in questione.
Si legge ad esempio che il fabbricato appare destinato ad attività quasi
totalmente commerciale e che le destinazioni previste per la zona F3 dall’art.
26 delle norme di attuazione sono soltanto residualmente e simbolicamente
soddisfatte dalla realizzazione di due campi per attività sportive privi delle
attrezzature complementari (docce, servizi igienici ecc.).
Nello stesso senso e ancora più perspicua è la sentenza n. 7606 emessa dalla
Terza Sezione del TAR Campania in data 5.12.02 e depositata il 19.6.03,
pienamente confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4790 del
28.6.2004: pronunce emesse all’esito di un agguerrito contraddittorio cartolare
e perciò particolarmente rilevanti in questa sede prognostica.
Nella sentenza di primo grado il relatore afferma che la destinazione dell’area
sulla quale insiste il Centro Iperion (F3 - verde pubblico) - stando alle
previsioni del P.R.G. che danno attuazione alle indicazioni fornite dall’art. 2
del D.M. 2 aprile 1968 in tema di ‘parti del territorio destinate ad
attrezzature e impianti di interesse generale’ - si presta a comprendere minime
attrezzature commerciali strettamente finalizzate a soddisfare le necessità di
coloro che frequentano l’area per la finalità ricreativa e culturale sua
propria.
Nel caso in esame invece il rapporto tra spazi di uso pubblico e spazi
commerciali ‘è stato sostanzialmente capovolto, non potendosi ragionevolmente
ritenere ‘attrezzature commerciali compatibili con l’uso pubblico’ cioè
insediamenti strumentali al ‘verde pubblico attrezzato’ un organismo edilizio
che - quale che ne sia la definizione (centro commerciale o meno) - presenta una
volumetria complessiva di mc. 60.932 di cui mc. 14.080 fuori terra con una
superficie occupata pari a mq. 24.620, che è circondato da ampie aree destinate
a parcheggio e che, prevedendo al suo interno, oltre a 40 esercizi commerciali
anche un supermercato, tutto può rappresentare salvo che un’attrezzatura
commerciale strumentale e compatibile con la destinazione a verde pubblico
attrezzato. In definitiva con le concessioni edilizie impugnate…si è
sostanzialmente capovolto quel rapporto previsto dalla destinazione di zona
essendo il verde pubblico divenuto eventuale ed essendo invece la destinazione
commerciale dell’area, per dimensioni e complessità dell’insediamento divenuta
caratterizzazione primaria se non esclusiva dell’area stessa’.
Il Consiglio di Stato scolpisce icasticamente la residualità degli spazi di
verde attrezzato nell’area in esame sottolineando che la netta preponderanza
della destinazione commerciale non è ‘certamente inficiata dalla modesta
incidenza degli spazi per attività sociali, culturali, sportive e verde pubblico
attrezzato per il gioco e il tempo libero dato che, escluse le superfici
destinate alla viabilità e al parcheggio in quanto funzionali alla struttura
commerciale, quegli spazi si riducono a quattro locali della superficie lorda di
mq. 316 ceduti in uso al Comune e due campetti di gioco’.
Da questa definizione della natura dell’intervento assentito e realizzato in via
P. Borsellino rampolla il primo dei corollari giuridici dedotti nell’ipotesi
d’accusa contestata sub a), quello che attiene al contrasto con gli strumenti di
pianificazione urbanistica: un centro commerciale mai avrebbe potuto essere
assentito e realizzato nell’area interessata che, rientrando nella Zona F3 verde
pubblico attrezzato, ammetteva esclusivamente a termini dell’art. 27 del P.R.G.
la presenza di ‘attrezzature sportive per lo svago, la cultura e il tempo
libero, di attrezzature commerciali compatibili con detto uso pubblico con
espressa esclusione degli impianti rumorosi e nocivi per l’igiene fisica’:
interventi insomma del tutto disomogenei rispetto a quello assentito con la
concessione edilizia in esame e realizzato dall’Iperion s.p.a.
Deriva da quella dell’intervento assentito e realizzato l’illegittimità dei
certificati di agibilità rilasciati all’Iperion s.p.a. in data 14.11.01 e
12.2.02, quando cioè l’intervento era stato in buona parte realizzato e
fisicamente evidente si presentava l’eterogeneità dell’opera rispetto alla
tipologia assentibile in base al P.R.G.: un’evidenza che non poteva essere
sfuggita al pubblico ufficiale certificatore atteso che l’art. 26 co. 3 R.E.C.
espressamente subordina il rilascio delle certificazioni di agibilità
all’esecuzione ‘con esito positivo delle verifica di conformità delle opere al
progetto approvato e alle prescrizioni della concessione’.
La seconda contestazione contenuta nel capo a) attiene al contrasto della
concessione, degli atti propedeutici e di quelli consequenziali con la normativa
regionale preposta alla salvaguardia della redditività delle piccole imprese
commerciali e della compatibilità territoriale dei centri commerciali:
essenzialmente con la L.R. n. 1 del 7 gennaio 2000 che demanda all’allegato C il
contingentamento delle superfici massime destinabili alla grande distribuzione.
Per l’area casertana la tabella regionale di programmazione vigente fino al
gennaio 2002 escludeva in radice l’assentibilità dell’intervento, avendo anzi
rilevato un’eccedenza di superficie dedicata pari a mq. 11.583.
Sul punto il giudice amministrativo ha già fatto giustizia delle argomentazioni
difensive che volessero revocare in dubbio la natura di centro commerciale del
Centro Iperion e, per tal via, escludere l’applicabilità della legge regionale
di programmazione.
Si legge nella sentenza del Consiglio di Stato una descrizione dell’opera che
corrisponde perfettamente alle risultanze della presente indagine e che
evidenzia la perfetta integrazione della definizione di centro commerciale
contenuta nell’art. 1 lett. g) del D. Lgs.vo n. 114/98:
‘L’insediamento in questione è costituito da un edificio su due livelli, piano
interrato e piano terra, al quale accede un’area di parcheggio. Il fabbricato,
la cui copertura è utilizzata per un altro parcheggio, ospita un supermercato e
più di quaranta esercizi commerciali, artigianali o per servizi, per complessivi
9000 mq. Circa di superficie di vendita; nonché i quattro locali per complessivi
mq. 316 messi a disposizione del Comune. I locali commerciali si aprono sulle
due gallerie pedonali di piano, collegate tra loro con un sistema di ascensori e
tapis-roulant alle quali si accede dall’esterno dalle entrate principali comuni.
Tutte le opere realizzate sono di proprietà della società Iperion che dà in
locazione agli esercenti i locali commerciali e provvede alla manutenzione di
tutti gli impianti (idrico, fognario, elettrico, di climatizzazione e ricambio
dell’aria, antincendio ecc.) di cui il fabbricato è attrezzato e, non risultando
diversamente in atti, alla gestione diretta o indiretta dei servizi (pulizia,
custodia, vigilanza, ecc.). Della definizione normativa di centro commerciale si
rinvengono pertanto tutti gli elementi tipici sopra riferiti la cui portata
preponderante e determinante non è diminuita dagli accorgimenti adoperati
(destinazione delle superfici di collegamento all’uso pubblico e di alcuni
locali all’uso del Comune) per integrare con utilizzazioni diverse la preminente
funzione commerciale del complesso(…) Sta di fatto ed è incontrovertibile che
nella specie a mezzo dell’insediamento in questione si è realizzata la
concentrazione in un’unica struttura di un complesso di esercizi commerciali e
di attività economiche connesse, atto a soddisfare secondo la stima della stessa
società Iperion, un bacino di utenza di 400.000 persone, al di fuori di
qualsiasi pianificazione comunale e anzi in contrasto con la programmazione
regionale per l’insediamento delle grandi strutture di vendita che fino al 1°
gennaio 2002 non prevedeva per l’area casertana ulteriore superficie a tal fine
disponibile’
Le violazioni di legge contestate al capo b)
In ordine alla strada di collegamento tra via Laviano e via Borsellino la
relazione dell’ing. De Lucia si sofferma sull’anomalia della procedura
autorizzatoria seguita per assentire un intervento difforme rispetto al
tracciato stradale previsto dal P.R.G. e suggerisce il carattere strumentale
della giustificazione addotta ai punti 6 e 7 dell’autorizzazione rilasciata
dall’ing. Messore in data 21.9.99.
In quei punti si giustifica il provvedimento autorizzatorio con l’esigenza di
decongestionare il traffico durante l’esecuzione di lavori fognari in corso in
zona limitrofa. Eppure l’autorizzazione è stata rinnovata in data 28.3.01 - a
lavori fognari ormai eseguiti - con l’aggiunta dell’autorizzazione alla
realizzazione di un parcheggio chiaramente asservito alle finalità del centro
commerciale e in palese elusione delle norme che prevedono la procedura
concessoria per tal genere di interventi.
Anche su questo punto le conclusioni del consulente del P.M. si armonizzano con
i rilievi del commissario ad acta Fracassi e del TAR Campania.
Il primo, nella citata nota n. 584 dell’8.11.02, osserva che la strada di
collegamento tra via Laviano e via Borsellino è totalmente difforme sia dal
P.R.G. che dalla concessione edilizia n. 162/00 e avrebbe necessitato di
apposita concessione attesa la dimensione, la natura e la destinazione d’uso
delle opere.
Il TAR Campania dal canto suo osserva che ‘l’illegittimità di tali atti è palese
sol che si rifletta sulla circostanza che con questi ultimi, adottati in via
provvisoria (sfuggendo al Collegio sulla base di quale normativa ciò sia
possibile e non a caso gli atti suddetti non richiamano nelle premesse alcuna
norma fondante l’esercizio del potere amministrativo) si è consentito dapprima
la realizzazione di una strada secondo un tracciato non conforme al piano
regolatore, e peraltro realizzato in concreto in modo non conforme allo stesso
illegittimo atto autorizzatorio, successivamente la realizzazione di un’area di
parcheggio avente, come la strada suddetta, carattere di assoluta provvisorietà
con obbligo a carico dell’Iperion a ripristinare lo status quo ante’.
Il Consiglio di Stato confuta le argomentazioni difensive tese a legittimare le
autorizzazioni de quibus inquadrandole come ‘provvedimenti diretti ad
imporre alla società Iperion la realizzazione di infrastrutture caratterizzate
dall’elemento della provvisorietà, al fine di soddisfare esigenze momentanee di
viabilità e di parcheggio nella zona, ma non integrano concessioni edilizie
rilasciate al privato, delle quali non hanno né la sostanza né la forma’. E lo
fa con un argomento sostanziale che pare francamente insuperabile: ‘L’assunto
non ha pregio risiedendo l’illegittimità dei provvedimenti in questione proprio
nel fatto che, pur privi della sostanza e della forma della necessaria
concessione edilizia, sono stati adoperati per autorizzare il loro destinatario
(così ampliandone comunque la sfera giuridica) allo svolgimento di un’attività
di costruzione tra l’altro anche in violazione delle previsioni dello strumento
urbanistico’.
L’ingiusto profitto patrimoniale procurato ai beneficiari del titolo concessorio,
dei certificati di agibilità e delle autorizzazioni contestate. L’ingiusto danno
patrimoniale arrecato agli esercenti casertani non inseriti nel complesso
Iperion
Il tatbestand dei contestati delitti di abuso d’ufficio postula una verifica
ulteriore rispetto a quella della mera illegittimità degli atti amministrativi
per violazione di legge: quella del consequenziale conseguimento di un effetto
ingiustamente profittevole per il beneficiario dell’atto illegittimo e/o
ingiustamente pregiudizievole per i controinteressati.
Un consolidato insegnamento giurisprudenziale esige, già da epoca anteriore alla
riforma dell’art. 323 c.p. introdotta dalla legge 374/97, che il predicato
dell’ingiustizia sia accertato alla stregua di parametri diversi e ulteriori
rispetto all’illegittimità della condotta (la cd. doppia ingiustizia).
Nel caso in esame il requisito sembra perfettamente integrato.
Una prima indicazione la forniscono le richiamate pronunce del Giudice
Amministrativo nelle quali si afferma la legittimazione attiva e l’interesse ad
agire del ricorrente avv. Luigi Adinolfi e della serie di operatori commerciali
da lui difesi (che coincidono con i soggetti attivatisi in questo procedimento
con una febbrile attività di rappresentazione di fatti e produzione
documentale).
In quelle pronunce correttamente si evidenzia il mutamento delle condizioni di
svolgimento dell’attività commerciale nel Comune di Caserta e il concreto
pregiudizio economico che deriva a tutti i piccoli operatori commerciali
costretti a subire, a causa di una serie di provvedimenti illegittimi, la
concorrenza di un complesso distributivo che soddisfa un bacino di utenza di
400mila persone.
Le macroscopiche dimensioni della volumetria assentita e della superficie
sottratta alla destinazione pubblicistica prevista dal P.R.G., il vero e proprio
sconvolgimento dell’assetto territoriale programmato dicono poi quanto sia
ingiusto - oltre che illegittimo - il profitto conseguito dall’Iperion s.p.a. e
dalle numerose società collegate dalle violazioni in esame.
Il dolo intenzionale
La macroscopicità delle violazioni della legge urbanistica e delle leggi
regionali di programmazione commerciale, la pertinacia dimostrata con la serie
di provvedimenti ampliativi concessi, la pretestuosità delle argomentazioni
utilizzate (si consideri la giustificazione data per consentire al di fuori di
qualsiasi procedura concessoria la costruzione di una strada e di un parcheggio
asserviti alle necessità create dal complesso commerciale in esame; o la
risibile qualificazione di ‘centro integrato di servizi’ data all’opera per
sottrarla ai vincoli urbanistici e commerciali; o ancora la pertinacia con la
quale si è riconosciuta l’agibilità dell’opera pur dopo averne verificato la
concreta dimensione e destinazione) dicono da sole quanto sia inverosimile
l’ipotesi del mero errore rappresentativo o di interpretazione delle norme per
gli amministratori, i funzionari e gli operatori indagati e quanto sia invece
solida l’ipotesi di un’intenzionale azione di ingiusto favoritismo.
La richiesta del P.M. (pagg. 663-666) enumera poi, puntualmente rappresentando i
risultati delle indagini, una serie di ulteriori comportamenti espressivi della
pervicace volontà di favorire la Iperion s.p.a. e le società ad essa collegate.”
Ogni censura difensiva relativa alla fondatezza del quadro indiziario in tutti i
suoi aspetti e alla condonabilità del bene e alla preclusione che deriverebbe
dalla presentazione da parte della IPERION s.p.a. della relativa richiesta è
stata affrontata nell’ordinanza di rigetto di richiesta di dissequestro resa da
questo Giudice in data 3.10.05, ordinanza che pure sembra il caso di riportare
per la parte che qui rileva:
“sulla richiesta presentata dall’indagato Arcangelo Tedeschi e dai suoi
difensori avvocati Alberto Barletta e Felice Laudadio per la revoca del decreto
di sequestro preventivo emesso in data 30.7.05 in relazione ai canoni percepiti
dalle società Iperion s.p.a., Mezzanotte s.r.l., Wild Bear s.r.l., Mezzogiorno
s.r.l., Moda In s.r.l. per la locazione dei locali commerciali ubicati presso il
Centro Iperion di Caserta via P. Borsellino;
letto il parere del P.M. pervenuto in data 27.9.05;
OSSERVA
1. Le censure articolate dai Difensori avverso il provvedimento in oggetto si
raccolgono intorno a tre nuclei argomentativi:
1) incertezza dell’esito del giudizio di merito per quanto concerne i profili
oggettivi e soggettivi dei contestati delitti di abuso d’ufficio e, più
specificamente, per quanto concerne l’ipotesi del concorso dell’indagato
TEDESCHI Arcangelo individuato come soggetto direttamente pregiudicato dal
sequestro in atto;
2) inattualità di detta qualificazione alla luce degli interventi normativi che
avrebbero sanato tanto i profili di illiceità urbanistica quanto le violazioni
della L.R. n. 1 del 7 gennaio 2000 e delle tabelle di contingentamento delle
superfici destinabili alla grande distribuzione.
2. Il primo ordine di censure è sviluppato dai Difensori con argomenti volti
precipuamente ad escludere nei Pubblici Ufficiali indagati e nel beneficiario
Tedeschi Arcangelo il dolo intenzionale di ingiusto danno / profitto richiesto
dalle fattispecie delittuose in contestazione.
In relazione alla condotta dei primi i Difensori richiamano una serie di
provvedimenti concessori con i quali gli amministratori casertani, gli organi
consultivi e i funzionari responsabili del settore urbanistico avvicendatisi nel
corso degli anni avrebbero assentito interventi edilizi ‘del tipo di quelli
posti in essere dall’Iperion s.p.a.’ in zona F3, tanto in via Borsellino quanto
in altre aree identicamente classificate. In tal modo si intende asserire che i
provvedimenti emessi in favore dell’Iperion - lungi dall’esprimere ‘scelte poste
in essere nell’interesse del singolo’ - rappresenterebbero l’attuazione di
‘indirizzi e scelte politico-amministrative aventi carattere generale’.
La censura è debole per vari ordini di ragioni.
La mera citazione di una serie di interventi edilizi assentiti in zona F3 è
senz’altro insufficiente ad avallare la tesi della conformità delle concessioni
in contestazione alla prassi e all’indirizzo politico generale del Comune di
Caserta.
I Difensori non provano né l’esistenza di detti titoli concessori né la
consistenza degli interventi che ne avrebbero formato oggetto, così precludendo
una seria valutazione comparativa diretta a stabilire se la prassi riferita si
sia mai formata e se essa concerna interventi effettivamente assimilabili a
quello in contestazione. Per taluni degli interventi menzionati anzi la stessa
sintetica definizione che ne danno i difensori (quando si riferiscono ad un
Centro di Accoglienza Caritas, ad una Multisala, ad un Centro Polisportivo)
suggerisce l’idea di un’astratta riconducibilità a quelle destinazioni ‘sociale,
di svago, cultura, tempo libero’ che l’art. 27 del P.R.G. e l’art. 2 del D.M. 2
aprile 1968 connettono alle zone F3.
Ma anche volendo per un attimo prescindere dalla debolezza fattuale
dell’argomento difensivo, resta privo di pregio il ragionamento sotteso: quello
secondo il quale la rispondenza di un comportamento amministrativo illegittimo
alla prassi di un ente o di un ufficio basterebbe di per sé ad escludere il dolo
intenzionale di abuso.
Così ragionando si perviene a conferire alla sistematizzazione dell’illecito
valore di scusante per il pubblico amministratore.
Vero è che talvolta la giurisprudenza conferisce rilievo alle prassi invalse in
certi ambiti amministrativi in tema di accertamento del dolo, ma ciò accade
soltanto quando la norma di legge o di regolamento presenti profili di dubbia
interpretazione e possa conseguentemente ritenersi che la condotta del Pubblico
Ufficiale che l’ha obiettivamente violata sia stata ispirata, piuttosto che dal
chiaro intento di favorire o danneggiare ingiustamente taluno, da un errore
interpretativo ingenerato dalla consuetudine invalsa.
Ipotesi questa del tutto eterogenea rispetto a quella in esame nella quale tanto
le norme urbanistiche quanto quelle di pianificazione commerciale appaiono
chiarissime e tali da non poter ingenerare dubbi sulla non assentibilità
dell’intervento edilizio realizzato dall’Iperion s.p.a.¸ così come solare appare
l’assoluta atipicità della pretestuosa autorizzazione provvisoria con la quale
si consentì all’indagato Tedeschi di realizzare una strada difforme dal
tracciato previsto nel piano regolatore (vedi sul punto le pagg. 4 e 5 del
decreto di sequestro preventivo).
Le considerazioni difensive volte a dimostrare come la realizzazione del Centro
Iperion e della strada annessa soddisfino un interesse pubblico quanto meno
concorrente con quello privatistico della società beneficiaria, interesse che
avrebbe realmente ispirato le condotte amministrative in luogo del privatistico
interesse del beneficiario, sono assolutamente generiche e sono smentite dalla
cadenza, dalle modalità delle procedure concessorie/autorizzatorie,
dall’effettiva consistenza e destinazione dei manufatti.
Qui non si controverte sulla realizzabilità in area F3 di attrezzature affidate
alla gestione di soggetti privati anziché pubblici (come sembrano ritenere i
Difensori quando richiamano la giurisprudenza del CdS degli anni ’88 e ’93 in
tema di D.M. 2.4.1968 N. 1444) ma dell’effettiva destinazione degli insediamenti
assentiti e della loro conformità alle previsioni normative e di piano.
Diventano allora insuperabili i dati indiziari per i quali:
- il considdetto Centro Integrato con Strutture per attività
sociali-culturali-sportive e di verde pubblico attrezzato per il gioco e il
tempo libero sia soltanto minimamente destinato a dette attività (quattro locali
per complessivi 316 mq. coperti e due campetti di gioco) sui complessivi 60.932
mc. destinati ad esercizi commerciali, supermercato e gallerie di passaggio;
- la strada di collegamento artificiosamente autorizzata sulla base di una
necessità di decongestionamento del traffico occasionata da lavori fognari
durati pochi mesi e poi consolidata per le finalità precipue di servire il
parcheggio del Centro Commerciale;
- la stessa spendita di definizioni e destinazioni artificiose nelle domande e
nelle procedure che condussero alla realizzazione degli interventi dimostra la
perfetta consapevolezza di tutti i soggetti coinvolti circa l’illegittimità e
l’ingiustizia sostanziale dei provvedimenti.
Quando poi i Difensori si soffermano sul fatto che il Tedeschi patì nel corso
della procedura che seguì all’acquisto da parte dell’Iperion s.p.a. del suolo
già di proprietà dei germani Tecchia (autori della prima richiesta di
concessione risalente al marzo ’95) una serie di limitazioni volumetriche
rispetto alle sue pretese e si assoggettò ad una serie di concessioni in favore
della P.A. (quali ‘l’uso pubblico gratuito di tutti i viali e le zone interne
del centro integrato’ previsto in una convenzione del 17.8.00 ovvero la
destinazione a servizio pubblico di mq. 2013 del suolo di sua proprietà e
l’inutilizzazione di mq. 2.447 dell’area a ridosso della carreggiata stradale di
via S. Augusto), essi non fanno che evidenziare come anche gli appetiti illeciti
debbano patire qualche limitazione e come l’imprenditore indagato abbia dovuto
sopportare costi ulteriori (rispetto agli oneri concessori) per godere dei suoi
abusi.
I costi in questione però (anche volendoli ritenere compiutamente dimostrati)
non valgono certamente a neutralizzare il profitto conseguito con la
realizzazione di un centro commerciale delle dimensioni che si sono dette e con
un bacino di utenza pari a 400mila persone che le norme urbanistiche e annonarie
non consentivano di realizzare; né valgono ad escludere nei pubblici
amministratori la volontà precipua di avvantaggiare illecitamente il
beneficiario.
Non opera del resto in materia penale, una volta che si sia dimostrata la
consumazione di un reato con evento di profitto, la ‘compensatio lucri cum
damno’ che può invece giovare al ridimensionamento quantitativo delle
pretese risarcitorie di carattere civilistico eventualmente azionabili dalla
P.A.
Riprendendo e parafrasando un’affermazione del Giudice Amministrativo di primo
grado, può insomma concludersi che ‘la concessione in uso pubblico di ciò che
non si sarebbe potuto realizzare affatto non sana (e non scusa) l’illegittimità
dei titoli concessori illegittimamente rilasciati’.
3. L’inattualità dello stigma che ha colpito il Centro Commerciale Iperion e dei
profitti che derivano dalla sua gestione è sostenuta dai Difensori nel capitolo
III della loro memoria con argomenti che rimandano alla regolarizzazione
urbanistica e annonaria degli interventi censurati che deriverebbe dall’ultimo
condono edilizio (D.L. 269/03 convertito nella legge n. 326/03), dallo Strumento
di Intervento per l’Apparato Distributivo (S.I.A.D.), dal Verbale Conclusivo
della Conferenza dei Servizi che espresse parere favorevole al rilascio delle
Autorizzazioni Commerciali previste dalla L.R. Campania n. 1/00.
E’ pacifico però che allo stato né le domande di definizione degli illeciti
edilizi del 7 e 26.7.04 (rispettivamente concernenti il Centro Commerciale di
cui al capo a della contestazione e la strada di collegamento con parcheggio di
cui al capo b), né la richiesta di autorizzazione commerciale del 22.6.04 hanno
trovato accoglimento.
Il che già basterebbe a respingere l’istanza difensiva secondo il consolidato
insegnamento della S.C. per il quale la mera presentazione delle istanze di
condono non impedisce il sequestro dei beni posto a tutela delle ulteriori
conseguenze del reato (Cass., III, 26 luglio 2004 n. 32428; Cass., III, 3 agosto
2004, n. 33259).
Ma vi è di più!
Non è infatti neppure pronosticabile l’esito favorevole delle richieste di
sanatoria presentate dall’indagato TEDESCHI.
Ed infatti gli abusi edilizi realizzati dall’Iperion con la copertura degli
illeciti atti concessori e autorizzatori si atteggiano pacificamente (vedi la
stessa domanda di definizione del legale rappresentante dell’Iperion s.p.a.)
come ‘nuove costruzioni’ di carattere non residenziale in quanto tali
radicalmente estranee alla portata dell’intervento di condono (v. l’art. 32 co.
25 del D.L. cit. e della legge di conversione ove si estende la previsione
condonistica relativa agli ampliamenti di manufatti preesistenti alle sole
‘nuove costruzioni residenziali’).
E’ pertanto inconferente ai casi in esame il discorso volto a dimostrare come -
trattandosi di opere realizzate sulla scorta di concessioni edilizie annullate -
non troverebbe applicazione il limite dimensionale dei 750 mc. attesa la
previsione derogatoria contenuta nell’art. 39 co. 1° quarto periodo della legge
n. 724/94.
La S.C. si è del resto recentemente espressa per negare al giudice penale
finanche il potere di disporre la sospensione del procedimento prevista
dall’art. 44 della legge 28.2.85 n. 47 quando si tratti di violazioni edilizie
relative a nuove costruzioni non residenziali, ‘atteso che l’art. 32 del citato
decreto n. 269 limita l’applicabilità del condono edilizio alle sole nuove
costruzioni residenziali’ (Cass., III, 24.3.2004, n. 14436, Longo; Cass., III,
29.1.04, n. 3358; Cass., III, 7.5.04, n. 21679, Paparusso).
La prognosi sfavorevole sul rilascio del condono edilizio coinvolge
necessariamente il destino della richiesta di regolarizzazione annonaria.
In materia è infatti stabilito il principio della correlazione tra i
procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia inerente
l’immobile o il complesso di immobili e quello di autorizzazione all’apertura
delle grandi o medie strutture di vendita, correlazione che si spinge fino alla
previsione della contestualità dei due atti ampliativi (art. 6 co. 2° lett. d
del D. Lgs.vo n. 114/98) e alla menzione del rispetto dei regolamenti edilizi,
delle norme urbanistiche e delle destinazioni d’uso come condizione per la
comunicazione di inizio attività degli esercizi (art. 7 co. 2 lett. b del D. Lgs.vo
citato).
La legge regionale campana (n. 1/00) attua il principio generale dettato a
livello statale.
Nell’art. 5 co. 1 lett. a) si sottolinea infatti che il rispetto delle
disposizioni urbanistiche rappresenti un criterio fondamentale per il rilascio
dell’autorizzazione relativa alle grandi strutture commerciali. Nell’art. 14 co.
4, 5 e 6 si prevede poi espressamente: che ‘il rilascio di una concessione
edilizia, anche in sanatoria, è contestuale al rilascio dell’autorizzazione
commerciale se prevista’; che ‘tutti gli esercizi commerciali dovranno essere
attivati in locali aventi conforme destinazione d’uso’ e ‘tutti gli insediamenti
commerciali dovranno essere ubicati su aree aventi conforme destinazione
urbanistica, fatti salvi gli esercizi commerciali ubicati o da ubicare in
immobili per i quali sia stata rilasciata la concessione edilizia in sanatoria
ai sensi della legge n. 47 del 1985 o n. 724 del 1994’.
Può dunque concludersi che né sotto il profilo urbanistico né sotto quello
annonario si sono verificate ovvero sono pronosticabili sopravvenienze
meritevoli di una rivisitazione del provvedimento cautelare.
Conclusioni
In base alle argomentazioni già svolte e ai contenuti dell’ordinanza del
Tribunale del Riesame del 28.10.05 appare indiscutibile la pertinenza del
manufatto in oggetto con i contestati delitti e la necessità di sottrarne la
disponibilità alla società beneficiaria del delitto.
P.Q.M.
Ordina il sequestro preventivo dell’immobile di proprietà dell’Iperion s.p.a.
ubicato in Caserta via P. Borsellino.
Dispone che il presente provvedimento sia trasmesso in duplice copia al P.M. che
ne curerà l’esecuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 11 gennaio 2006
Il Giudice
dr. Raffaele Piccirillo
1) Urbanistica e edilizia - Pubblica Amministrazione - Abuso d’ufficio - Illegittimità degli atti amministrativi per violazione di legge - Violazioni della legge urbanistica - Dimensioni della volumetria assentita e della superficie sottratta alla destinazione pubblicistica prevista dal P.R.G. - Illegittimità dei certificati di agibilità. In materia di abuso d’ufficio, la rispondenza di un comportamento amministrativo illegittimo alla prassi di un ente o di un ufficio non basta di per sé ad escludere il dolo intenzionale di abuso. Così ragionando si perverrebbe a conferire alla sistematizzazione dell’illecito valore di scusante per il pubblico amministratore. TRIBUNALE Santa Maria Capua Vetere, 11/01/2006, Decreto n. 5148
2) Urbanistica e edilizia - Illegittimità dei titoli concessori illegittimamente rilasciati - Concessione in uso pubblico - Sanabilità - Esclusione. La concessione in uso pubblico di ciò che non si sarebbe potuto realizzare affatto non sana (e non scusa) l’illegittimità dei titoli concessori illegittimamente rilasciati. TRIBUNALE Santa Maria Capua Vetere, 11/01/2006, Decreto n. 5148
3) Urbanistica e edilizia - Procedura e varie - Violazioni edilizie relative a nuove costruzioni non residenziali - Condono edilizio - Sospensione del procedimento da parte del giudice penale - Esclusione - Giurisprudenza. In materia di condono edilizio la S.C. si è recentemente espressa negando al giudice penale finanche il potere di disporre la sospensione del procedimento prevista dall’art. 44 della legge 28.2.85 n. 47 quando si tratti di violazioni edilizie relative a nuove costruzioni non residenziali, ‘atteso che l’art. 32 del citato decreto n. 269 limita l’applicabilità del condono edilizio alle sole nuove costruzioni residenziali’ (Cass., III, 24.3.2004, n. 14436, Longo; Cass., III, 29.1.04, n. 3358; Cass., III, 7.5.04, n. 21679, Paparusso). TRIBUNALE Santa Maria Capua Vetere, 11/01/2006, Decreto n. 5148
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