Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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Segnalato dall'Avv. Nicola Giudice
Decreto di sequestro preventivo
(ART. 321 C.P.P. 92 e 104 d.lg.vo n. 271/89)
TRIBUNALE DI PALERMO
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
N. 1489/06 R.G.N.R
N. 1743/06 R.G.G.I.P
Il giudice per le indagini preliminari dr. Antonio Tricoli;
esaminati gli atti del procedimento penale indicato in epigrafi nei confronti di
CONSIGLIO Salvatore, nato in Cammarata il 2.2.60
INDAGATO
per il reato di cui all'art. 44
lett. c) del D.P.R. n. 380/01, perché, quale committente e legale rappresentante
dell'impresa "IACEV S.r.l.", in violazione delle prescrizioni degli strumenti
urbanistici, in assenza della prescritta sottoscrizione della relativa
convenzione urbanistica da parte dell' amministrazione comunale e in assenza del
titolo abilitativo richiesto dalle vigenti leggi urbanistiche, realizzava lavori
edilizi abusivi in Palermo - località Rocca Mezzomonreale in un area di mq.
51000 ricadente in zona E1, destinata a verde agricolo, consistenti: I) nella
realizzazione di opere di spianamento e sbancamento di terreno per complessivi
mq. 9000 circa, tra le quali due ampi scavi di mq. 1610 e di mq. 2356 circa,
entrambi aventi la profondità di 4,00 circa; 2) nella realizzazione di due corpi
di fabbrica, il primo con struttura di fondazione ed un elevazione f.t. avente
struttura in c.a. composta da 23 pilastri e due muri di sostegno in c.a., con
solaio di copertura, con superficie totale di mq. 330 circa; il secondo, per una
superficie di 330 circa, avente soltanto l'armatura metallica della fondazione.
Così determinando un'illegittima trasformazione della destinazione urbanistica
dell'area a scopo edificatorio.
Accertato in Palermo, nel giugno 2004.
Con la recidiva reiterata ed infraquinquennale.
Il P.M. ha motivato la richiesta di sequestro preventivo che le argomentazioni
che di seguito si riportano.
PREMESSA
Con nota del 13.10.04 (allegato n°1) il T.a.r. - Sicilia inoltrava a questo
Ufficio (...omissis)
Di contro, il settore urbanistica del comune di Palermo, in forza
dell'annullamento in via di autotutela dell'atto di approvazione commissariale,
non sottoscriveva le convenzioni urbanistiche presenti nel progetto presentato
dalla IACEV.
In forza del provvedimento commissariale n. 108 del 23.4.03 e della nota n. 4764
del 30.1.04, con la quale l'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente dava
atto dell' approvazione per silenzio assenso del programma costruttivo in
argomento, la IACEV presentava all'assessorato comunale Ambiente ed edilizia una
denuncia di inizio attività, ai sensi della L.443/01, per la realizzazione delle
opere contenute nel programma costruttivo riguardante le seguenti particelle di
terreno: nn. 258, 259, 327, 350, 355, 356, 358 e 1156 del foglio di mappa n. 57;
nn. 150, 485, 470/1, 470/2, 470/3, 470/4, 470/5, 470/6 (già n. 1157 fg. 57) del
foglio di mappa n. 142 Allegato n° 15).
in data 3.3.04, il settore edilizia privata - servizio concessioni ed
autorizzazioni edilizie - dell'Assessorato Ambiente ed Edilizia del Comune di
Palermo trasmetteva al settore urbanistica lo schema di convenzione allegato al
programma costruttivo per l'eventuale stipula.
Con nota di pari data, comunicava inoltre che, in allegato alla D.i.a., la IACEV
aveva prodotto una polizza assicurativa a garanzia dell'indennità di esproprio
della particella n. 470 fg. 142, e che la rimanente superficie era già in
possesso della ditta (allegato n° 16).
In effetti, con un ano di compravendita del 20.4.04, per rogito del notaio Anna
Maria Siciliano, la IACEV acquistava per la somma di euro 1.340.664,00 i lotti
nn. 207, 258, 259, 327, 350, 355, 356, 1156 del fg. 57 ed i lotti nn. 150 e 485
del fg. 142 (allegato 17).
La ditta IACEV, successivamente, produceva anche una dichiarazione di avvenuta
alienazione dei terreni corrispondenti alle particelle nn. 470/1, 470/2, 470/3,
470/4, 470/5, 470/6 (già n. 1157 fg. 57) del foglio di mappa n. 142, divenendo
così proprietaria della quasi totalità dei lotti di cui al programma costruttivo
(allegato n° 18).
Il settore urbanistica del Comune di Palermo emanava le note n. 2872/15 del
19.3.04, n. 2828/15 del 19.3.04, n. 18086 del 27.4.04 con le quali dichiarava la
volontà dell' amministrazione comunale di non sottoscrivere la convenzione
urbanistica con la IACEV, in quanto gli atti di approvazione del commissario ad
acta erano stati annullati dal consiglio comunale in via di autotutela (allegati
n°19-20-21).
Decorsi i 60 giorni dalla presentazione della d.i.a., in data 25.5.04, agenti di
polizia giudiziaria del N.O.P.A. effettuavano un sopralluogo in località Rocca,
attestando che non erano in atto lavori edilizi. Di pari data è la nota
proveniente dalla sezione edilizia abusiva della Polizia municipale di Palermo
che su richiesta della ditta IACEV attestava che all'interno dell'area in
oggetto non vi erano lavori in corso (allegati n° 22-23).
Le risultanze di tali accertamenti sui luoghi risultano in verità smentite da
quanto attestato nel verbale di sospensione dei lavori redatto il 17.5.04 da
agenti del N.T.P.A., che documenta come già in quella data erano iniziate le
opere di sbancamento dell'area ove sarebbero state poi realizzate le due
costruzioni descritte al capo d'imputazione, di estirpazione di alberi e di
ampliamento di una stradina in terra (allegato n° 24).
Ed invero, in data 28.5.04, il Comune di Palermo emanava un provvedimento di
sospensione dei lavori, ove si attestava che risultavano iniziati lavori edilizi
e formato il cantiere edile, in assenza della sottoscrizione della convenzione
urbanistica (allegato n° 25).
Nelle more dell'iter amministrativo della vicenda in esame, gli atti emanati dal
commissario ad acta erano stati oggetto d'impugnazione da parte
dell'associazione Legambiente, nonché da altri titolari di interessi legittimi,
controinteressati ai provvedimenti in esame.
il T.a.r. rigettava una prima istanza di sospensiva presentata dai ricorrenti,
per carenza del periculum in mora, atteso che il comune di Palermo aveva emanato
un provvedimento di sospensione dei lavori (allegato n° 26).
(...) dell'esecutività
del decreto assessorile n. 223/DRU del 17.5.02 e degli atti ad esso
consequenziali con i quali la Regione Sicilia, in via sussidiaria rispetto alle
competenze del Comune di Palermo, aveva approvato un programma costruttivo
presentato dalla "IACEV S.r.l." ai sensi della L. R. n. 22/96, art. 25, avente
ad oggetto la realizzazione di n. 150 alloggi popolari in area di verde agricolo
in Palermo, località Rocca - Mezzomonreale.
Con il decreto in argomento (allegato n°2), l'assessorato regionale territorio
ed ambiente aveva, su istanza presentata il 28.1.02 dalla IACEV, nominato un
commissario ad acta al fine di procedere all'approvazione, in via sostitutiva
rispetto alla competenza comunale, del citato programma costruttivo e per
procedere all'assegnazione delle aree di impianto in località
Rocca-Mezzomonreale.
Ed invero, il Comune di Palermo aveva esitato negativamente due precedenti
richieste volte all'assegnazione di aree demaniali in località Riserva Reale -
destinate secondo il P.R.G. alla realizzazione di caserme - per la realizzazione
del programma costruttivo in argomento, comunicando all'impresa, con nota prot.
129/15 del 14.1.02, la necessità di localizzare il programma edificatorio nelle
zone individuate nella delibera d'indirizzo n. 225 adottata dal consiglio
comunale in data 3.8.99 (allegati n° 3, 4, 5, 6).
Successivamente alla nomina del commissario ad acta, la ditta in questione
presentava al Comune di Palermo un ulteriore progetto ricadente in località
Rocca - Mezzo Monreale, in un area sita in massima parte in zona agricola (E1)
ed in parte residua in zona B1 da concedere in superficie o in proprietà
all'atto della stipula della convenzione di lottizzazione, da emanarsi per
rendere esecutivo il programma costruttivo dopo la sua approvazione.
In ordine ad un ulteriore progetto presentato dalla IACEV, ricadente interamente
in zona E1, il commissario ad acta predisponeva la proposta n. 9 del 7.3.03,
avente ad oggetto l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, in variazione
dello strumento urbanistico, di quest'ultimo progetto costruttivo (allegato n°
7).
In data 23.4.03, il commissario ad acta, ritenuto che il termine di 45 giorni
assegnato al Consiglio Comunale per pronunciarsi sulla proposta fosse scaduto e
che fosse pertanto maturato il silenzio assenso, dichiarava approvato, con
provvedimento n. 108/23.4.03, il programma costruttivo (allegato n° 7).
In pari data, il consiglio comunale, con delibera n. 115 (allegato n° 8),
respingeva la proposta di deliberazione inviata dal commissario ad acta,
contestando il maturare del silenzio assenso sulla proposta di deliberazione del
7.3,03. (Va inoltre segnalato che, già in precedenza, con le note n. 3107/15 del
30.7.02, n. 4531/15 del 27.11.02 e n. 67/15 del 13.1.03, il settore urbanistica
del Comune di Palermo si era espresso, relazionando al Commissario ad acta, in
maniera negativa circa la possibilità di localizzare l'intervento costruttivo
prima in zona Riserva Reale, poi in zona Rocca-Mezzomonreale, adducendo, quali
ragioni del diniego, in primo luogo il fatto che il progetto interessava aree
destinate dal P.R.G. ad attrezzature con simbolo funzionale "caserme esistenti"
e sede stradale, e che dunque non presentava le caratteristiche richieste dalla
L.R. n 22/96 per l'approvazione, in secondo luogo la circostanza che le aree
individuate non rientravano neppure nella approvata variante al P.R.G., che
prevedeva nuovi insediamenti abitativi in zona "C", "B2" e "B3" e non in zona "El")
(allegati n° 9-10-11).
Successivamente, l'amministrazione comunale, con la delibera n. 12 del 27.1.04,
annullava in via di autotutela la delibera commissariale n. 108 del 23.4.03
(allegato n° 12) La delibera n. 12 del 27.1.04 verrà di seguito rettificata in
forza dell'emanazione della deliberazione n° 398 del 6.10.04 (allegato n. 13)
Per converso, con nota n. 4764 del 30.1.04, l'Assessorato Regionale Territorio
ed Ambiente attestava che sul programma costruttivo si era formato il silenzio
assenso e che pertanto l'atto di autotutela emanato dal Comune di Palermo non
poteva bloccare il programma costruttivo (allegato n°14).
Allo scadere del termine di 60 giorni dalla notifica dell'ordine di sospensione
dei lavori, la ditta IACEV, ritenendo che il provvedimento di sospensione avesse
perso di efficacia a causa della mancata adozione di un provvedimento
definitivo, riprendeva i lavori, come emerge, del resto, dal fatto che in data
20.9.04 la P.G. emanava una diffida a proseguire i lavori, revocata dagli stessi
emittenti due giorni dopo (allegati n°27-28).
Il 7.10.04 il T.a.r. Sicilia, in accoglimento delle istanze dei ricorrenti,
sospendeva l'esecutività di tutti gli atti adottati dal commissario ad acta
(allegato n° 1), sostenendo in motivazione l'illegittimità dell'intervento del
commissario ad acta che aveva comportato una "compressione dei poteri
comunali di pianificazione e di gestione dello sviluppo urbanistico del
territorio comunale, esercitati in atti d'indirizzo tendenti ad impedire
l'espansione urbana verso le zone agricole" .
La ditta IACEV, pertanto, sospendeva i lavori.
Con sentenza del 23.3.05 il T.a.r annullava gli atti relativi all'approvazione
del programma costruttivo in argomento (allegato n° 29).
Nelle more dell'iter amministrativo e giurisdizionale relativo la vicenda in
esame, questo Ufficio delegava alla Polizia municipale di Palermo il compimento
di atti di indagine, il cui esito è compendiato nelle annotazioni n° 117/04 di
Prot. dell'8.10.04 (allegato n° 30), n° 137/05 del 28.6.05 (allegato n°31) a
cura della sezione di Polizia Municipale presso la Procura e nell'annotazione n.
Prot. 100/1004(05) del 24.1.06 (allegato n°32) redatta dalla Polizia Municipale
di Palermo Nucleo Edilizia Abusiva.
°°°°°°°°°
Tale essendo l'iter procedimentale riguardante la vicenda in esame, i lavori
iniziati dalla ditta IACEV - nel periodo antecedente alla sospensione dei lavori
da parte del Comune e proseguiti nel periodo successivo alla sua perdita di
efficacia, fino all'ordinanza del T.a.r. - sulla base di d.i.a., senza, dunque,
permesso di costruire ed in assenza della sottoscrizione di una convenzione
urbanistica sono da considerarsi abusivi e, in quanto determinanti una
trasformazione della destinazione urbanistica dell'area a scopo edificatorio, in
contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti, integrano gli estremi del reato
di cui all'art. 30-44 lett. c) del D.P.R. 380/01.
Ed invero, quanto alla mancanza di idoneo titolo abilitativo occorre
sottolineare che, contrariamente a quanto indicato dalla ditta I.a.ce.v. nella
d.i.a., nella fattispecie in esame non può trovare applicazione il dettato
dell'art. 1, comma 6 lett. c) L. 443/01 (recepita in Sicilia dall'art. 14 L.R.
2/02) che prevede la possibilità di realizzare mediante dichiarazione di inizio
di attività interventi di nuova costruzione sottoposti a permesso di costruire
qualora gli stessi "....siano disciplinati da piani attuativi (ivi
compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, ad es. Piani di
lottizzazione convenzionati), che contengano precise disposizioni
plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia
stata esplicitamente dichiarata dal consiglio comunale in sede di approvazione
degli stessi piani...".
Il progetto costruttivo, infatti, è stato approvato, con delibera del
commissario ad acta n. 108 del 23.4.03 adottata in via sostitutiva rispetto
alle competenze del consiglio comunale, in assenza di un piano attuativo (nella
fattispecie un piano di lottizzazione) e senza che il consiglio comunale avesse
dichiarato, in sede di approvazione del programma costruttivo, la sussistenza di
precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive.
Ed invero, per converso, analizzando il carteggio esistente tra la I.A.C.E.V. ed
i competenti organi comunali (cfr. le già indicate: nota prot. 80/15 del
10.01.02; nota prot. 129/15 del 14.01.02; nota prot. 3107 del 30.07.02; nota
prot. 4531/15 del 27.11.02; nota proc. 67/15 del 13.01.03) nonchè il contenuto
dei provvedimenti del consiglio comunale n. 115 del 23.04.03 e n. 12 de]
27.01.04, si evince che l'amministrazione comunale ha dapprima invitato più
volte la I.A.C.E.V. a localizzare altrove, non in zone E1, il programma
costruttivo in esame e, successivamente, annullato in via di autotutela la
delibera di approvazione emanata del commissario ad acta.
Tali provvedimenti hanno manifestato in via univoca la contrarietà dell'ente
comunale all'approvazione del programma costruttivo cosa come presentato dalla
I.A.C.E.V., approvazione che è avvenuta mediante una serie di provvedimenti del
commissario ad acta di cui il T.a.r. ha riconosciuto l'illegittimità.
Inoltre, l'art. 1 comma 6 della L. 443/01 dispone, ai fini della alternatività
tra d.i.a. e permesso di costruire, che la presenza dei parametri richiamati
dalla norma sia esplicitamente dichiarata dal consiglio comunale, mentre nel
caso in esame il programma costruttivo è stato dichiarato approvato previa
maturazione di silenzio - assenso, ipotesi non contemplata dalla norma in esame.
Ulteriore e decisiva argomentazione in favore della tesi accusatoria deriva dal
fatto che lo schema di convenzione urbanistica allegato alla d.i.a. non è stato
sottoscritto dal settore urbanistica del comune di Palermo. In mancanza di
sottoscrizione della predetta convenzione di lottizzazione non può definirsi
concluso l'iter attuativo necessario a rendere operativo il piano approvato, con
conseguente impossibilità di avviare i lavori.
Non condivisibili, infatti, sono le contrarie argomentazioni svolte dalla ditta
I.A.C.E.V. nella nota 14.10.2004 (all. n. 28), con le quali si sostiene la
sopravvenuta inutilità della stipula e della sottoscrizione di apposita
convenzione urbanistica a causa del fatto che i suoli ricadenti nel programma
costruttivo erano stati acquistati dalla ditta, con conseguente superfluità di
una dichiarazione di pubblica utilità ai fini dell'esproprio delle aree.
Ed invero la stipula della convenzione urbanistica si rendeva necessaria nel
caso in esame al fine di concordare le modalità della cessione gratuita al
comune delle aree destinate alla realizzazione delle prescritte opere di
urbanizzazione primaria e secondaria e, ancora, al fine di stabilire e
sottoscrivere i connessi oneri finanziari,
Quanto alla configurabilità del reato di lottizzazione abusiva, in punto di
diritto è sufficiente rammentare che la nozione di lottizzazione di terreni a
scopo edificatorio riguarda i casi in cui vi sia l'assoggettamento di un'area
avulsa da aggregati abitativi - indipendentemente dal frazionamento fondiario e
dal numero di proprietari del suolo - ad un processo di urbanizzazione, mediante
la realizzazione di manufatti destinati a finalità abitative residenziali e di
opere di urbanizzazione, con l'emersione di un disegno di conferire un nuovo
assetto ad una porzione di territorio comunale (Cfr. C. Stato sez. IV, 9-11-93
n. 980). Di conseguenza il reato di lottizzazione abusiva è configurabile ogni
qual volta tale mutamento della destinazione urbanistica di un terreno a scopo
edificatorio sia realizzato in violazione delle prescrizioni degli strumenti
urbanistici vigenti.
Dunque, la sussistenza di validi elementi per ritenere configurabile il reato di
lottizzazione impone l'applicazione della richiesta misura cautelare in quanto
dovrà necessariamente procedersi alla confisca obbligatoria ai sensi
dell'articolo 44, comma 2^, del D.P.R.
n. 380/01.
CONSIDERAZIONI DEL GIUDICE
L'ampia e meticolosa esposizione di tutte le risultanze investigative e
probatorie acquisite dal P.M. a fondamento della richiesta sopra riportata esime
questo Giudice da ulteriori indicazioni sullo svolgimento delle indagini e sulle
acquisizioni probatorie.
Invero, sussistono indizi della sussistenza del reato in contestazione e
ricorrono i presupposti di legge per raccoglimento della richiesta di emissione
di decreto di sequestro preventivo, poiché vi è il concreto pericolo che la
disponibilità delle opere possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato
riscontrato, ovvero agevolare la commissione di altri reati, in quanto è
presumibile che i lavori possano essere proseguiti o essere portati a termine
con conseguente pregiudizio per l'assetto urbanistico dcl territorio
P.Q.M.
visti gli artt. 321 C.P.P., 92 e 104 d. l.vo. n° 271/1989, in accoglimento della
richiesta del P.M.
DISPONE
il sequestro preventivo delle particelle di terreno nn. 258, 259, 327, 350, 355,
356, 358 e 1156 del foglio di mappa n. 57 e nn. 150, 485, 470/1, 470/2, 470/3,
470/4, 470/5, 470/6 (già n. 1157 fg. 57) del foglio di mappa n. 142 del Comune
di Palermo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Palermo, li 1.3.06.
Il Giudice
A. Tricoli
Dep. 1/3/2006
Il cancelliere
PROCURA
DELLA REPUBBLICA
presso il tribunale di Palermo,
Richiesta di sequestro preventivo - art. 321 e ss. c.p.p. -
n. 1489/06 R.g.n.r
Il Pubblico Ministero, letti gli
atti del procedimento penale sopra indicato a carico di:
Omissis, in atti generalizzato,
INDAGATO
per il reato di cui all' art. 44
lett. c) del D.P.R. n. 380/01, perchè, quale committente e legale rappresentante
dell' impresa "IACEV S.r.l", in violazione delle prescrizioni degli strumenti
urbanistici, in assenza della prescritta sottoscrizione della relativa
convenzione urbanistica da parte dell' amministrazione comunale e in assenza del
titolo abilitativo richiesto dalle vigenti leggi urbanistiche, realizzava lavori
edilizi abusivi in Palermo - località Rocca-Mezzomonreale in un area di mq.
51000 ricadente in zona E1, destinata a verde agricolo, consistenti:
- nella realizzazione di opere di spianamento e sbancamento di terreno
complessivi mq. 9000 circa, tra le quali due ampi scavi di mq. 2356 circa,
entrambi aventi la profondità di m. 4,00 circa;
- nella realizzazione di due copri di fabbrica, il primo con struttura di fondazione ed un'elevazione f.t. avente struttura in c.a., con solaio di copertura, con superficie totale di mq 330 circa; il secondo, per una superficie di 330 circa, avente soltanto l'armatura metallica della fondazione;
così determinando un'illegittima trasformazione della destinazione urbanistica dell'area a scopo edificatorio.
Accertato in Palermo, nel giugno 2004
Con la recidiva reiterata ed infraquinquennale.
PREMESSA
Con nota del 13.10.04 (allegato n°1) il T.a.r. - Sicilia inoltrava a questo Ufficio, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., copia dell'ordinanza di accoglimento dell'istanza di sospensione delle'secutività del decreto assessorile n. 223/DRU del 17.5.02 e degli atti ad esso consequenziali con i quali la Regione Sicilia, in via sussidiaria rispetto alle competenze del Coomune di Palermo, aveva approvato un programma costruttivo presentato dalla "IACEV S.r.l." ai sensi della L.R. n. 22/96, art. 25, avente ad oggetto la realizzazione di n. 150 alloggi popolari in area di verde agricolo in Palermo, località Rocca - Mezzomonreale.
Con il decreto in argomento (allegato n° 2), l'assessorato regionale territorio e ambiente aveva, su istanza presentata il 28.1.02 dalla IACEV, nominato un commissario ad acta al fine di procedere all'approvazione, in via sostitutiva rispetto alla competenza comunale, del citato programma costruttivo in argomento, comunicando all'impresa, con nota prot. 129/15 del 14.1.02, la necessità di localizzare il programma edificatorio nelle zone individuate nella delibera d'indirizzo n. 225 adottata dal consiglio comunale in data 3.8.99 (allegati n° 3, 4, 5, 6).
Successivamente alla nomina del commissario ad acta, la ditta in questione presentava al Comune di Palermo un ulteriore progetto ricadente in località Rocca-Mezzo Monreale, in un'area sita in massima parte in zona agricola (E1) ed in parte in zona B1 da concedere in superficie o in proprietà all'atto della stipula della convenzione di lottizzazione, da emanarsi per rendere esecutivo il programma costruttivo dopo la sua approvazione.
In ordine ad un ulteriore progetto presentato dalla IACEV, ricadente interamente in zona E1, il commissario ad acta predisponeva la proposta n. 9 del 7.3.03, avente ad oggetto l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, in variazione dello strumento urbanistico, di quest'ultimo progetto costruttivo (allegato n°7).
In data 23.4.03, il commissario ad acta, ritenuto che il termine di 45 giorni assegnato al Consiglio Comunale per pronunciarsi sulla proposta fosse scaduto e che fosse pertanto maturato il silenzio assenso, dichiarava approvato, con provvedimento n. 108/23.4.03, il programma costruttivo (allegato n°7).
In pari data, il consiglio comunale, con delibera n. 115 (allegato n° 8), respingeva la proposta di deliberazione inviata dal commissario ad acta, contestando il maturare del silenzio assenso sulla proposta di deliberazione del 7.3.03. (Va inoltre segnalato che, già in precedenza, con le note n. 3107/15 del 30.7.02, n. 4531/15 del 27.11.02 e n. 67/15 del 13.1.03, il settore urbanistica del Comune di Palermo si era espresso, relazionando al Commissario ad acta, in maniera negativa circa la possibilità di localizzare l'intervento costruttivo prima in zona Riserva Reale, poi in zona Rocca-Mezzomonreale, adducendo, quali ragioni del diniego, in primo luogo il fatto che il progetto interessava aree destinate dal P.R.G ad attrezzature con simbolo funzionale "caserme esistenti" e sede stradale, e che dunque non presentava le caratteristiche richieste dalla L.R. n. 22/96 per l'approvazione, in secondo luogo la circostanza che le aree individuate non rientravano neppure nella approvata variante al P.R.G., che prevedeva nuovi insediamenti abitativi in zona "C", "B2" e "B3" e non in zona "E1") (allegati n° 9-10-11).
Successivamente, l'amministrazione comunale, con la delibera n. 12 del 27.1.04, annullava in via di autotutela la delibera commissariale n. 108 del 23.4.03 (allegato n° 12). La delibera n. 12 del 27.1.04 verrà di seguito rettificata in forza dell'emanazione della deliberazione n° 398 del 6.10.04 (allegato n. 13)
Per converso, con nota n. 4764 del 30.1.04, l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente attestava che sul programma costruttivo si era formato il silenzio assenso e che pertanto l'atto di autotutela emanato dal Comune di Palermo non poteva bloccare il programma costruttivo (allegato n° 14).
di contro, il settore urbanistica del comune di Palermo, in forza dell'annullamento in via di autotutela dell'atto di approvazione commissariale, non sottoscriveva le convenzioni urbanistiche presenti nel progetto presentato dalla IACEV.
In forza del provvedimento commissariale n. 108 del 23.4.03 e della nota n. 4764 del 30.1.04, con la quale l'Assessorato regioanle Territorio ed Ambiente dava atto dell'approvazione per silenzio assenso del programma costruttivo in argomento, la IACEV presentava all'assessorato comunale Ambiente ed edilizia una denuncia di inizio attività, ai sensi della L. 443/01, per la realizzazione delle opere contenute nel programma costruttivo riguardante le seguenti particelle di terreno: nn. 258, 259, 327, 350, 355, 356, 358 e 1156 del foglio di mappa n. 57; nn. 150, 485, 470/1, 470/2, 470/3, 470/4, 470/5, 470/6 8già n. 1157 fg. 57) del foglio di mappa (omissis). Con nota di pari data, comunicava inoltre che, in allegato alla D.i.a., la IACEV aveva prodotto una polizza assicurativa a garanzia dell'indennità di esproprio della particella n. 470 fg. 142, e che la rimanente superficie era già in possesso della ditta (allegato n° 16).
In effetti, con un atto di compravendita del 20.4.04, per rogito del notaio Anna Maria Siciliano, la IACEV acquistava per la somma di euro 1.340.664,00 i lotti nn. 207, 258, 259, 327, 350, 355, 356, 1156 del fg. 57 ed i lotti nn. 150 e 485 del fg. 142 (allegato 17).
La ditta IACEV, successivamente, produceva anche una dichiarazione di avvenuta alienazione dei terreni corrispondenti alle particelle nn. 470/1, 470/2, 470/3, 470/4, 470/5, 470/6 (già n. 1157 fg. 57) dle foglio di mappa n. 142, divenendo così proprietaria della quasi totalità dei lotti di cui al programma costruttivo (allegato n°18).
Il settore urbanistica del Comune di Palermo emanava le note n. 2872/15 del 19.304, n. 2828/15 del 19.304, n. 18086 del 27.4.04 con le quali dichiarava la volontà dell'amministrazione comunale di non sottoscrivere la convenzione urbanistica con la IACEV, in quanto gli atti di approvazione del commissario ad acta erano stati annullati dal consiglio comunale in via di autotutela (allegati n° 19-20-21).
Decorsi i 60 giorni dalla presentazione della d.i.a., in data 25.5.04, agenti di polizia giudiziaria del N.O.P.A. affettuavano un sopralluogo in località Rocca, attestando che non erano in atto lavori edilizi. Di pari data è la nota proveniente dalla sezione edilizia abusiva della Polizia municipale di Palermo che su richiesta della ditta IACEV attestava che all'interno dell'aera i oggetto non vi erano lavori in corso (allegati n° 22-23).
Le risultanze di tali accertamenti sui luoghi risultavano in realtà smentite da quanto attestato nel verbale di sospensione dei lavori redatto il 17.5.04 da agenti del N.T.P.A., che documenta come già in quella data erano iniziate le due costruzioni descritte al capo di imputazione, di estirpazione di alberi e di ampliamento di una stradina in terra (allegato n° 24).
Ed invero, in data 28.5.04, il Comune di Palermo emanava un provvedimento di sospensione dei lavori, ove si attestava che risultavano iniziati lavori edilizi e formato il cantiere edile, in assenza di sottoscrizione della convenzione urbanistica (allegato n° 25).
Nelle more dell'iter amministrativo della vicenda in esame, gli atti emanati dal commissario ad acta erano stati oggetto d'impugnazione da parte dell'associazione Legambiente, nonchè di altri titolari di interessi legittimi, controinteressati ai provvedimenti in esame.
Il T.a.r. rigettava una prima istanza di sospensiva presentata dai ricorrenti, per carenza del periculum in mora, atteso che il comune di Palermo aveva emanato un provvedimento di sospensione dei lavori 8allegato n° 26).
allo scadere del termine di 60 giorni dalla notifica dell'ordine di sospensione dei lavori, la ditta IACEV, ritenendo che il provvedimento di sospensione avesse perso di efficacia a causa della mancata adozione di un provvedimento definitivo, riprendeva i lavori, come emerge, del resto, dal fatto che il data 20.9.04 la P.G. emanava una diffida a proseguire i lavori, revocata dagli stessi emittenti due giorni dopo (allegati n° 27-28).
Il 7.10.04 il T.a.r. Sicilia, in accogliemtno delle istanze dei ricorrenti, sospendeva l'esecutività di tutti gli atti adottati dal commissario ad acta (allegato n° 1), sostenendo in motivazione l'illegittimità dell'intervento del commissario ad acta che aveva comportato una "compressione dei poteri comunali di pianificazione e di gestione dello sviluppo urbanistico del territorio comunale, esercitati in atti dìindirizzo tendenti ad impedire l'espansione urbana verso le zone agricole".
La ditta IACEV, pertanto, sospendeva i lavori.
Con sentenza del 23.3.05 il T.a.r. annullava gli atti relativi all'approvazione del programma costruttivo in argomento (allegato n° 29).
Nelle more dell'iter amministrativo e giurisdizionale relativo la vicenda in esame, questo Ufficio delegava alla Polizia municipale di Palermo il compimento di atti di indagine, il cui esito è compendiato nelle annotazioni n° 117/04 di Prot. dell'8.10.04 (allegato n 30), n° 137/05 del 28.6.05 (allegato n° 31) a cura della sezione di Polizia Municipale presso la Procura e nell'annotazione n. Prot. 10°/1004 (059 del 24.106 (allegato n°32) redatta della Polizia Municipale di Palermo Nucleo Edilizia Abusiva.
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Tale essendo l'iter procedimentale riguardante la vicenda in esame, i lavori iniziati dalla ditta IACEV - nel periodo antecedente alla sospensione dei lavori da parte del Comune e proseguiti nel periodo successivo alla sua perdita di efficacia, finno all'ordinanza del T.a.r. - sulla base di d.i.a., senza, dunque, permesso di costruire ed in assenza della sottoscrizione di una convenzione urbanistica sono da considerarsi abusivi e, in quanto determinanti una trasformazione della destinazione urbanistica dell'area a scopo edificatorio, in contrasto con gli strumenti urbansitici vigenti, integrano gli estremi del reato di cui all'art. 30-44 lett.c) del D.P.R. 380/01.
Ed invero, quanto alla mancanza di idoneo titolo abilitativo occorre sottolineare che, contrariamente a quanto indicato dalla ditta I.a.ce.v nella d.i.a., nella fattispecie in esame non può trovare applicazione il dettato dell'art. 1, comma 6 lett. c) L. 443/01 (recepita in Sicilia dall'art. 14 L.R. 2/02) che prevede la possibilità di realizzare mediante dichiarazione di inizio di attività interventi di nuova costruzione sottoposti a permesso di costruire qualora gli stessi "... siano disciplinati da piani attuativi (ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, ad es. Piani di lottizzazione convenzionati), che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani...".
Il progetto costruttivo, infatti, è stato approvato, con delibera del commissario ad acta n. 108 del 23.4.03 adottata in via sostitutiva rispetto alle competenze del consiglio comunale in assenza di un piano attuativo (nella fattispecie un piano di lottizzazione) e senza che il consiglio comunale avesse dichiarato, in sede di approvazione del programma costruttivo, al sussistenza di precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive.
Ed invero, per converso, analizzando il carteggio esistente tra la I.A.C.E.V. ed i competenti organi comunali (cfr. le già indicate: nota prot. 80/15 del 10.01.02; nota prot. 129/15 del 14.01.02; nota prot. 3107 del 30.07.02; nota prot. 4531/15 del 27.11.02; nota prot. 67/15 del 13.01.03) nonchè il contenuto dei provvedimenti del consiglio comunale n. 115 del 23.04.03 e n. 12 del 27.01.04, si evince che l'amministrazione comunale ha dapprima invitato più volte la I.A.C.E.V. a localizzare altrove, non in zone E1, il
(programma costruttivo in esame e, successivamente, annullato in via di autotutela la delibera di approvazione emanata dal commissario ad acta.
Tali provvedimenti hanno manifestato in via univoca la contrarietà dell'ente comunale all'approvazione del programma costruttivo così come presentato dalla I.A.C.E.V. , approvazione che è avvenuta mediabte una serie di provvedimenti del commissario ad acta di cui il T.a.r. ha riconosciuto l'illegittimità.
Inoltre, l'art. 1 comma 6 della L. 443/01 dispone, ai fini della alternatività tra d.i.a. e permesso di costruire, che la presenza dei parametri richiamati dalla norma sia esplicitamente dichiarata dal consiglio comunale, mentre nel caso in esame il programma costruttivo è stato dichiarato approvato previa maturazione di silenzio.assenso, ipotesi non contemplata dalla norma in esame.
Ulteriore e decisiva argomentazione in favore della tesi accusatoria deriva dal fatto che lo schema di convenzione urbanistica allegato alla d.i.a. non è stato sottoscritto dal settore urbanistica del comune di Palermo. In mancanza di sottoscrizione della predetta convenzione di lottizzazione non può definirsi concluso l'iter attuativo necessario a rendere operativo il piano approvato, con conseguente impossibilità di avviare i lavori.
Non condivisibili, infatti, sono le contrarie argomentazioni svolte dalla I.A.C.E.V. nella nota 14.10.2004 8al. n. 28), con le quali si sostiene la sopravvenuta inutilità della stipula e della sottoscrizione di apposita ocnvenzione urbanistica a causa del fatto che i suoli ricadenti nel programma costruttivo erano stati acquistati dalla ditta, con conseguente superfluità di una dichiarazione di pubblica utilità ai fini dell'esproprio delle aree.
Ed invero la stipula della convenzione urbansitica si rendeva necessaria nel caso in esame al fine di concordare le modalità della cessione gratuita al comune delle aree destinate alla realizzazione delle prescritte opere di urbanizzazione primaria e secondaria e, ancora, al fine di stabilire e sottoscrivere i connessi oneri finanziari.
Quanto alla configurabilità del reato di lottizzazione abusiva, in punto di diritto è sufficiente rammentare che la nozione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio riguarda i casi in cui vi sia l'assoggettamento di un'area avulsa da aggregati abitativi - indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero di proprietari del suolo - ad un processo di urbanizzazione, mediante la realizzazione di manufatti destinati a finalità abitative residenziali e di opere di urbanizzazione, con l'emersione di un disegno di conferire un nuovo assetto ad una porzione di territorio comunale (Cfr. C. Stao sez. IV, 9-11-93 n. 980). Di conseguenza il reato di lottizzazione abusiva è configurabile ogni qual volta tale mutamento della destinazione urbanistica di un terreno a scopo eidficatorio sia realizzato in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti.
Dunque, la sussistenza di validi elementi per ritenere configurabile il reato di lottizzazione impone l'applicazione della richiesta misura cautelare in quanto dovrà necessariamente procedersi alla confisca obbligatoria ai sensi dell'articolo 44, comma 2^, del D.P.R. n. 380/01.
P.Q.M.
letti e applicati gli art. 321 e segg. c.p.p.
chiede
il sequestro preventivo delle seguenti particelle di terreno: nn. 258, 259, 327, 350, 355, 356, 358 e 1156 del foglio di mappa n. 57 del comune di Palermo; nn. 150, 485, 470/1, 470/2, 470/3, 470/4, 470/5, 470/6 (già n. 1157 fg. 57) del foglio di mappa n. 142 del comune di Palermo.
Allega alla richiesta i seguenti atti:
1. nota di trasmissione ai sensi dell'art. 331 c.p.p., datata 13.10.04, e ordinanza di sospensione N. 1934-1935/04 del T.a.r. - Sicilia in accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecutività del decreto assessori le n. 223/DRU del 17.5.02;
2. decreto dell'assessorato Territorio ed Ambiente n. 223/DRU del 17.5.02;
3. N° 3 istanze rivolte dalla ditta La.c.c.v. S.r.l. al comune di Palermo datate 31.7.01, 28.1.02 e 13.3.02;
4. Nota prot. n. 80/15 del 10.1.02 del comune di Palermo - settore urbanistica;
5. Nota prot. n. 129/15 del 14.1.02 del comune di Palermo - settore urbanistica;
6. Proposta di provvedimento deliberativo del commissario ad acta n. 9 del 7.3.03;
7. Delibera del commissario ad acta n. 108/23.4.03;
8. Delibera del consiglio comunale di Palermo n° 115 del 23.4.03;
9. Note n. 3107/15 del 30.7.02, n. 4531/15 del 27.11.02 e n. 67/15 del 13.1.03 del settore urbanistica del Comune di Palermo;
10.Delibera del consiglio comunale di Palermo n. 12 del 27.1.04;
11. deliberazione del consiglio comunale di Palermo n° 398 del 6.10.0412.Nota n. 4764 del 30.1.04 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente;
13.Denuncia Inizio Attività presentata in data 11.2.04 dalla ditta I.a.c.e.v. prot. EDPRI-USCI-2004-4938;
14.Nota del settore edilizia privata del 3.3.04 prot. 7816/775/ca;15.Atto di compravendita del 20.4.04 privo di n. di repertorio notarile;
16.Dichiarazione di avvenuta alienazione del 4.5.04;
17.Notc n. 2872/15 del 19.3.04, n. 2828/15 del 19.3.04, n. 18086 del 27.4.04 settore urbanistica del Comune di Palermo;
18.Nota Polizia Municipale di Palermo, S.E.A., prot. n° 10°/381 (02) di prot. div 3^ del 25.5.04;
19.Nota Polizia Municipale di Palermo, N.O.P.A., prot. n° 11/230 di prot. 2004 div 3^ del 26.5.04;
20.Verbale di sospensione dei lavori del 17.5.04 N.T.P.A.- Polizia Municipale di Palermo e verbale di revoca del 18.5.04 N.T.P.A.-Polizia Municipale di Palermo;
21.provvedimento di sospensione dei lavori n. 538-04 prot. 23482 datato 28.5.04:
22.Ordinanza T.a.r. Sicilia II^ Sez. n. 1340/04;
23.Diffida a proseguire i lavori del 20.9.04 Polizia Municipale di Palermo;
24.Revoca della diffida del 22.9.04 Polizia Municipale di Palermo;25.sentenza n° 724/05 del 23.3.05 del T.a.r - Sicilia;
26.annotazioni n° 117/04 di Prot. dell'8.10.04, n° 137/05 del 28.6.05 a cura della sezione di Polizia Municipale presso la Procura; 27.annotazione n. Prot. 10°/1004(05) del 24.1.06 (allegato n°32) redatta dalla Polizia Municipale di Palermo Nucleo Edilizia Abusiva; 28. nota IACEV 14.10.2004;
Palermo,
Il pubblico ministeroMarco Bottino
Sergio Demontis
1) Urbanistica ed edilizia – Lavori edilizi eseguiti sulla base di d.i.a. in assenza di strumento attuativo – Trasformazione della destinazione urbanistica dell’area – Reato di cui all’art. 30-44, lett. c) del D.P.R. 380/01. I lavori iniziati nel periodo antecedente alla sospensione dei lavori da parte del Comune e proseguiti nel periodo successivo alla sua perdita di efficacia, sulla base di d.i.a., senza, dunque, permesso di costruire ed in assenza della sottoscrizione di una convenzione urbanistica, sono da considerarsi abusivi e, in quanto determinanti una trasformazione della destinazione urbanistica dell'area a scopo edificatorio, in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti, integrano gli estremi del reato di cui all'art. 30-44 lett. c) del D.P.R. 380/01. G.I.P. Tricoli - TRIBUNALE DI PALERMO, Ufficio del G.I.P. – Decreto di sequestro preventivo, 1 marzo 2006.
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