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 Massime della sentenza

 

 

Tribunale di Frosinone, sez. distaccata di Anagni, del 24/01/2006, Sentenza n. 2
 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione distaccata di Anagni



Il Tribunale di Frosinone, sezione distaccata di Anagni, in persona del G.O.T. Dott. G. Piro ha pronunciato la seguente

SENTENZA


Nell’opposizione a ordinanza ingiunzione n. 22235 del 21.11.03, avente N. 258 R.G. 2003

TRA

XXX srl, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Gian Carlo Amici, elettivamente domiciliata in Anagni (Fr), Via G. Garibaldi n. 7 in virtù di mandato posto in calce al ricorso introduttivo.

Ricorrente

E


Comune di Anagni, in persona del Signor Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Fulvio De Santis ed elettivamente domiciliato in Frosinone, Via G.B. Grappelli snc.

Resistente

All’udienza del 24.01.2006 i procuratori delle parti, dopo ampia discussione in merito all’oggetto della causa chiedevano che il giudice trattenesse la causa in decisione.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con ricorso depositato in data 22.12.2003 la società xxx srl proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione n. 22235 del 21.11.03 emessa dal Comune di Anagni e notificata in data 27.11.03.


La ricorrente assumeva l’illegittimità in fatto e diritto della richiamata ordinanza ingiunzione, precisando che la stessa indicava erroneamente come organo competente a decidere in ipotesi di opposizione ex art. 22 legge 689/81 il Giudice di Pace anziché il Tribunale. Inoltre deduceva la violazione e falsa applicazione del d.lgs 152/99, nonché la violazione dell’art. 15 legge 689/81. Concludeva pertanto, per la sospensione dell’ordinanza ingiunzione n. 22235 del 21.11.03 notificata il 27.11.03 perché infondata in fatto e diritto atteso che la contestazione amministrativa è formalmente nulla per violazione di legge.


Il giudice, letto il ricorso, inaudita altera parte, sospendeva provvisoriamente l’ingiunzione e fissava l’udienza di comparizione per il 02.03.04.


Si costituiva in giudizio il Comune di Anagni il quale contestava quando ex adverso dedotto, eccepito e rilevato perché infondato in fatto e in diritto. In particolare deduceva che l’errore nell’indicazione dell’autorità cui ricorrere non costituisce vizio del provvedimento, il campionamento effettuato dall’autorità era avvenuto nel rispetto della normativa vigente e che non vi era stata alcuna violazione dell’art. 15 legge 689/81.


Conclusa l’istruzione, all’udienza del 24.01.2006, il giudice invitava le parti a precisare le proprie conclusioni e a procedere alla discussione.


Si procedeva quindi alla lettura del dispositivo e al successivo deposito della sentenza.


MOTIVI DELLA DECISIONE


L’errata indicazione, nel provvedimento impugnato, dell’organo giurisdizionale davanti al quale proporre impugnativa (nel caso in esame, l’opposizione ex art. 22 legge 689/81) non costituisce vizio potendo tale errore tutt’al più incidere sulla decorrenza del termine per impugnare.


Sulla violazione e falsa applicazione del D.lgs 152/99 si osserva che in tema di controllo dei reflui degli scarichi, la precedente normativa stabiliva che i limiti indicati per le acque reflue industriali erano riferiti ad un campione medio prelevato nell’arco di tre ore, salva la possibilità di effettuare il campionamento su tempi più lunghi. In seguito il D.lgs 258/2000 (applicabile alla fattispecie in esame in quanto i fatti risalgono al 23.09.03) ha riformulato la norma, confermando come criterio ordinario il campionamento medio nell’arco di tre ore, ma prevedendo in aggiunta che l’autorità preposta al controllo può con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustifichino particolari esigenze.


L’eventuale inosservanza del metodo di campionamento non è assoggettata ad alcuna sanzione, sicchè, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, è lasciata all’autorità amministrativa procedente e in ultima istanza al giudice la valutazione della razionalità del metodo adottato, in relazione alle caratteristiche del ciclo produttivo e alle modalità temporali dello scarico, nonché la valutazione della attendibilità delle analisi. Infatti, la norma sul metodo di campionamento dello scarico ha carattere procedimentale e non sostanziale, sicchè non può configurarsi come norma integratrice della stessa fattispecie: essa indica il criterio tecnico ordinario per il prelevamento, ma non esclude che il giudice possa motivatamente valutare la rappresentatività di un campione che, per qualsiasi causa, non è stato potuto prelevare secondo il criterio ordinato. Viene applicata, pertanto, una metodica flessibile, in quanto accanto al criterio ordinario, prevede la possibilità di criteri derogatori in relazione alle specifiche esigenze del caso concreto, quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell’autorizzazione allo scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico così come dal tipo di accertamento, la cui valutazione spetta all’autorità amministrativa di controllo nonché, in sede processuale, al giudice penale (in tal senso si veda Cass. Sez. III, n. 32996 del 05.08.03, L., rv. 225547).


Nel caso di specie occorre quindi stabilire se sussistevano motivi per giustificare il prelievo istantaneo e se comunque questo può ugualmente essere ritenuto rappresentativo dello scarico e quindi idoneo a provare il superamento dei valori tabellari.


Dal verbale di contestazione redatto dal Corpo Forestale dello Stato emerge che: “dall’uscita dello scarico della ditta in questione, che svolge attività di lavanderia, tintoria e stireria a livello industriale, ubicato a valle dello stabilimento, sul lato sinistro del fiume Sacco, fuoriusciva schiuma in quantità, con caratteristico odore di sapone, che aveva invaso il letto del fiume fino alla sponda opposta. I verbalizzanti procedevano quindi al prelievo di un campione previo avviso alla parte nella persona del Sig. xxx che, in qualità di direttore amministrativo, invitava a presenziare al campionamento il Sig. xxx, dipendente della ditta xxx srl. Lo stesso interveniva con ritardo e poiché l’ulteriore attesa avrebbe potuto pregiudicare i risultati dell’accertamento, il sottoscritto personale provvedeva ad effettuare il prelievo di un campione istantaneo.”


Il motivo indicato dagli agenti accertatori a giustificazione del prelievo immediato è proprio contenuto nella stessa dichiarazione e cioè quello temporale nel senso che l’ulteriore attesa avrebbe potuto pregiudicare i risultati dello stesso accertamento.


Occorre infatti ribadire che gli agenti, giunti sul posto, avevano notato che le acque reflue presenti nel fiume Sacco producevano una notevole quantità di schiuma, dall’odore anomalo, che aveva determinato la copertura continua della superficie del corso d’acqua fino all’opposta sponda. E’evidente come gli accertatori, di fronte ad una simile visione, volessero verificare nell’immediatezza e pertanto ancora alla presenza di questo fenomeno (schiuma e odore anomalo) l’effettiva ed attuale situazione delle acque in prossimità dello scarico della ricorrente.


Inoltre, risulta provato che lo scarico oggetto di campionamento apparteneva alla ditta xxx srl e che non vi erano altre immissioni da parte di terzi, come confermato a verbale dalla stessa parte interessata.


Pertanto si ritiene che il prelievo effettuato nell’immediatezza sia comprensibile e giustificabile e, in ogni caso, comunque rappresentativo dello stato di fatto dello stesso scarico e quindi idoneo a provare il superamento dei valori tabellari, così come successivamente emerso dall’esame eseguito dal laboratorio ARPA di Frosinone.


Infine, sulla violazione dell’art. 15 legge 689/81, si precisa che in tema di tutela delle acque dall’inquinamento non è applicabile il procedimento di revisione delle analisi, di cui all’art. 15 l. 24 novembre 1981 n. 689 in quanto presupposto per l’analisi di revisione è che il campione prelevato sia inalterabile per un congruo periodo di tempo, requisito da escludere nei campioni degli scarichi, soprattutto di quelli trattati, le cui caratteristiche variano a seconda dello stadio della reazione chimica o biochimica in atto (Cass.Pen. sez. III, gennaio 2003 n. 15170). In ogni caso, qualora per l’accertamento della violazione siano compiute analisi di campioni, nel caso in cui i relativi risultati non siano stati comunicati a mezzo di lettera raccomandata, ai sensi dell’art. 15 commi 1 e 4, legge 689/81, la contestazione (ordinanza ingiunzione) deve essere effettuata nell’osservanza del procedimento stabilito dall’art. 14 di detta legge e, pertanto, deve contenere gli estremi essenziali della violazione, quali risultanti dalle analisi compiute sul campione.


Nella specie si ritiene che la parte resistente, con l’ordinanza qui impugnata, abbia correttamente e sufficientemente comunicato gli estremi essenziali della violazione, nonché i risultati a cui si era giunti all’esito dell’esame di laboratorio atteso che era stato comunicato che gli esiti analitici da parte del laboratorio avevano evidenziato il superamento dei limiti tabellari di cui “all’allegato 5” del D.lgs 152/99 e successive modifiche per il parametro COD riscontrato per un valore pari a 283 a fronte del limite massimo per lo scarico in acque superficiali pari a 160 e per la presenza di materiali grossolani che dovrebbero essere assenti.


Per i motivi qui rappresentati il ricorso non risulta fondato e pertanto non può essere accolto.


Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.


P.Q.M.


Il Tribunale di Frosinone, sezione distaccata di Anagni, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così decide:
- Rigetta il ricorso;
- Revoca la sospensione della provvisoria esecuzione dell’ordinanza ingiunzione disposta con decreto in data 02.03.2004;
- Condanna la xxx srl, in persona del proprio rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite nei confronti del Comune di Anagni, in persona del Sindaco p.t., che vengono liquidate in € 2.000.00 di cui 200.00 per spese, € 1.000,00 per competenze ed € 800,00 per onorari, oltre al rimborso forfetario, iva e cpa come per legge.


Anagni, 24.01.2006


Il Giudice
(Dott. G. Piro)

M A S S I M E

Sentenza per esteso


1) Inquinamento idrico - Controllo dei reflui degli scarichi - Campionamento - Metodologia - Disciplina vigente - D.lgs 152/99 - D.lgs 258/2000. In tema di controllo dei reflui degli scarichi, la precedente normativa (D.lgs 152/99) stabiliva che i limiti indicati per le acque reflue industriali erano riferiti ad un campione medio prelevato nell’arco di tre ore, salva la possibilità di effettuare il campionamento su tempi più lunghi. In seguito il D.lgs 258/2000 ha riformulato la norma, confermando come criterio ordinario il campionamento medio nell’arco di tre ore, ma prevedendo in aggiunta che l’autorità preposta al controllo può con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustifichino particolari esigenze. TRIBUNALE DI FROSINONE, sez. distaccata di Anagni, del 24/01/2006, Sentenza n. 2

2) Inquinamento idrico - Campionamento dello scarico - Inosservanza del metodo - Criteri derogatori - Caratteristiche del ciclo produttivo - Modalità temporali dello scarico - Criterio tecnico ordinario per il prelevamento - Deroga - Valutazione del giudice. L’eventuale inosservanza del metodo di campionamento non è assoggettata ad alcuna sanzione, è lasciata all’autorità amministrativa procedente e in ultima istanza al giudice la valutazione della razionalità del metodo adottato, in relazione alle caratteristiche del ciclo produttivo e alle modalità temporali dello scarico, nonché la valutazione della attendibilità delle analisi. Infatti, la norma sul metodo di campionamento dello scarico ha carattere procedimentale e non sostanziale, sicchè non può configurarsi come norma integratrice della stessa fattispecie: essa indica il criterio tecnico ordinario per il prelevamento, ma non esclude che il giudice possa motivatamente valutare la rappresentatività di un campione che, per qualsiasi causa, non è stato potuto prelevare secondo il criterio ordinato. Viene applicata, pertanto, una metodica flessibile, in quanto accanto al criterio ordinario, prevede la possibilità di criteri derogatori in relazione alle specifiche esigenze del caso concreto, quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell’autorizzazione allo scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico così come dal tipo di accertamento, la cui valutazione spetta all’autorità amministrativa di controllo nonché, in sede processuale, al giudice penale (in tal senso si veda Cass. Sez. III, n. 32996 del 05.08.03, L., rv. 225547). TRIBUNALE DI FROSINONE, sez. distaccata di Anagni, del 24/01/2006, Sentenza n. 2

3) Inquinamento idrico - Scarichi inquinanti - Fenomeno inquinante di breve durata - Campionamento istantaneo - Legittimità - Fondamento - Fattispecie. Il Campionamento istantaneo, in deroga al criterio ordinario di campionamento medio, rappresenta un metodo idoneo e funzionale a cristallizzare un fenomeno inquinante di breve durata. Nella specie (ricorso proposto da un’azienda a seguito di verbale elevato dal Corpo Forestale dello Stato per scarico inquinante nelle acque di un fiume) è stato ritenuto, che il prelievo effettuato nell’immediatezza sia comprensibile e giustificabile e, in ogni caso, comunque rappresentativo dello stato di fatto dello stesso scarico e quindi idoneo a provare il superamento dei valori tabellari, così come successivamente emerso dall’esame eseguito dal laboratorio ARPA. TRIBUNALE DI FROSINONE, sez. distaccata di Anagni, del 24/01/2006, Sentenza n. 2

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