AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
Tribunale di Nola Ordinanza 19
ottobre 2006
(G.M. - Dott.ssa Diana
Bottillo)
Urbanistica e edilizia - Indulto
- Applicabilità - Presupposti - L. 241/2006. Anche in materia urbanistica,
considerata la causa estintiva della pena (sulla quale prevale, ex art.183 c.p.,
la causa estintiva del reato più favorevole) può trovare applicazione l’indulto
giusto disposto dalla L. 241/2006. Sicché, quando sussistono i requisiti per il
riconoscimento dell'indulto di cui alla Legge 31/07/2006 n. 241 in vigore dal
1/08/2006 e non sussistono altre cause ostative, l’atto di clemenza deve essere
concesso, (nella specie, si trattava di reato commesso anteriormente al
2/05/2006 non rientrante tra quelli per i quali il provvedimento di clemenza ha
espressamente escluso l'applicazione del beneficio e non trovando applicazione
le esclusioni di cui all'art.151 c.p.). TRIBUNALE DI NOLA Ordinanza 19
ottobre 2006
Urbanistica e edilizia - Ordine di demolizione - Funzioni di supplenza alla
P.A. - Giudice penale - Fondamento - Limiti. L'ordine di demolizione
impartito dal Giudice penale ex art.7 L.47/85 e s.m. assolve a funzioni di
supplenza in un campo di tutela del territorio riservato in via esclusiva alla
Pubblica Amministrazione, nelle ipotesi di inerzia di quest'ultima. Ne discende
che detto ordine ben può essere riesaminato anche dopo la definitività della
sentenza ed essere revocato in sede esecutiva dallo stesso Giudice che lo aveva
impartito laddove ne sussistano i presupposti, ovverossia quando esso appaia
incompatibile con atti e provvedimenti nel frattempo emessi dalla Pubblica
Amministrazione. E ciò proprio in virtù dello spirito di collaborazione tra
Giudice ordinario e Pubblica Amministrazione nella tutela del territorio cui si
ispira l'ordine impartito dal Giudice penale in via suppletiva (cfr. in tal
senso Cass. sez. pen. III°, 20/2/90 n.2456; nello stesso senso Cass. sez. pen.
III°, 30/4/92 n.73; Cass. sez. pen. III°, 3/5/94 n.712). TRIBUNALE DI NOLA
Ordinanza 19 ottobre 2006
TRIBUNALE DI NOLA
Il Giudice dell'Esecuzione,
riservatosi in camera di consiglio la decisione sull'incidente di esecuzione in
ordine alla richiesta avanzata dal Pubblico Ministero nei confronti di N.L.;
letti gli atti del procedimento nr. X/2006 R. ESEC.,
sentito il P.M. e il difensore all'udienza camerale del 16/10/2006,
ritenuta la propria competenza quale giudice dell'Esecuzione,
sciogliendo la riserva
OSSERVA
Con sentenza emessa dal Pretore di Nola sez.di Ottaviano in data 4/11/1997 e
divenuta irrevocabile in data 14/10/1999 N.L. veniva condannato per le
contravvenzioni urbanistiche e per il reato di cui all'art. 349 c.p. Veniva
ordinata in sentenza la sanzione amministrativa della demolizione dell'opera
abusiva ex art. 7 L. 47/85 subordinando il beneficio concesso della sospensione
condizionale della pena alla eliminazione delle conseguenze del reato mediante
demolizione dell'opera abusiva entro mesi tre dal passaggio in giudicato della
sentenza.
Il Pubblico Ministero richiedeva la revoca del beneficio concesso all'esito
della comunicazione della Polizia Municipale di Terzigno (nota nr.9/2006 del
11/1/2006) che attestava la mancata demolizione dell'opera da parte del
condannato dopo il passaggio in giudicato della sentenza;
Rileva il Giudicante che ricorrono i presupposti per la revoca del beneficio
della sospensione condizionale della pena concesso con la richiamata sentenza.
Va premesso, invero, che l'ordine di demolizione impartito dal Giudice penale ex
art.7 L.47/85 assolve a funzioni di supplenza in un campo di tutela del
territorio riservato in via esclusiva alla Pubblica Amministrazione, nelle
ipotesi di inerzia di quest'ultima. Ne discende che detto ordine ben può essere
riesaminato anche dopo la definitività della sentenza ed essere revocato in sede
esecutiva dallo stesso Giudice che lo aveva impartito laddove ne sussistano i
presupposti, ovverossia quando esso appaia incompatibile con atti e
provvedimenti nel frattempo emessi dalla Pubblica Amministrazione. E ciò proprio
in virtù dello spirito di collaborazione tra Giudice ordinario e Pubblica
Amministrazione nella tutela del territorio cui si ispira l'ordine impartito dal
Giudice penale in via suppletiva (cfr. in tal senso Cass.sez.pen.III°, 20/2/90
nr.2456; nello stesso senso Cass.sez.pen.III°, 30/4/92 nr.73; Cass.sez.pen.III°,
3/5/94 nr.712).
Quanto alla possibilità di subordinare il beneficio della sospensione
condizionale della pena all'abbattimento del manufatto abusivo, è pacifico che
La Suprema Corte di legittimità, dopo un contrasto giurisprudenziale sul punto,
ha ritenuto che al Giudice penale è consentito subordinare il beneficio concesso
alla eliminazione -mediante abbattimento- della costruzione abusiva ritenuta la
conseguenza dannosa del reato e non l'evento, a tutela dell'interesse
compromesso (in tal senso Cass. SS. UU. sent. nr.10 del 20/11/96).
Ciò premesso, rileva il Giudicante che nel caso di specie, non risultano
adottati provvedimenti da parte della Pubblica Amministrazione incompatibili con
il predetto ordine di demolizione. In particolare, non è stata documentata la
presentazione dell'istanza di condono edilizio, nè l'istante otteneva il
rilascio espresso della concessione in sanatoria, situazioni che avrebbero
impedito l'operatività delle sanzioni amministrative come la demolizione del
manufatto abusivamente edificato dal momento che la sanatoria libera l'immobile
da ogni vizio amministrativo e dal rischio di ogni sanzione demolitoria,
pecuniaria o espropriativa.
Nè risultano adottati dalla Pubblica Amministrazione provvedimenti di
acquisizione dell'immobile al patrimonio del Comune con il completamento della
procedura prevista dalla Legge 47/85 mediante trascrizione del provvedimento
ablativo. Non vi è stata infine la materiale immissione in possesso nel
manufatto da parte dell'organo pubblico a seguito della deliberazione di
acquisizione patrimoniale, nè è stato adottato un provvedimento di destinazione
dell'immobile ad una pubblica utilità. In tali casi infatti si verificherebbe
l'impossibilità oggettiva sopravvenuta per il condannato a procedere
all'abbattimento avendo lo stesso perso la disponibilità giuridica e materiale
dell'immobile abusivo acquisito al patrimonio comunale e non potendo ottemperare
di fatto a tale ordine. In presenza di situazioni oggettivamente impeditive
della possibilità di ottemperare all'ordine di demolizione, deve ritenersi
superata la condizione apposta alla concessione del beneficio della sospensione
condizionale della pena, beneficio che pertanto non dovrà essere revocato,
mentre sussisteranno i requisiti per revocare l'ordine di demolizione.
Viceversa, laddove la Pubblica Amministrazione rimanga inerte, omettendo sia di
ingiungere la demolizione sia di procedere alla acquisizione dell'immobile
abusivo, l'ordine di demolizione impartito dal giudice penale deve ritenersi
operativo venendo meno solo in presenza di determinazioni della P.A.
confliggenti con la demolizione (cfr.Cass.pen.sez.I° 2/8/21996 nr.7660;
Cass.pen.sez.III° 25/2/2004 nr.8153).
Deve infine rilevarsi che grava sul condannato l'onere di provare l'esistenza di
cause di impossibilità dell'adempimento allo stesso non imputabili (cfr.Cass.pen.sez.III°
27/7/2004 nr.32706) e che la revoca della sospensione condizionale della pena
per inosservanza degli obblighi imposti a norma dell'art.165 c.p. opera di
diritto salva l'ipotesi della sopravvenuta impossibilità dell'adempimento sicchè
il Giudice non è tenuto a motivare su questioni diverse dall'adempimento e dalla
inesistenza di cause che lo rendano impossibile (Cass.pen.sez.I° 9/172001 nr.5302).
Tutto ciò premesso, si osserva che, nel caso di specie, non è stata documentata
alcuna procedura di condono o il rilascio della concessione in sanatoria da
parte della Pubblica Amministrazione. Inoltre, non è stata dimostrata l'avvenuta
attivazione dal parte del Comune della procedura di acquisizione al patrimonio
rimanendo la Pubblica Amministrazione inerte in relazione al predetto immobile.
In assenza di ogni supporto probatorio, dal momento che incombe sull'interessato
l'onere di provare l'impossibilità dell'adempimento dell'ordine di abbattimento
ovvero l'esistenza di condizioni legittimanti la revoca dell'ordine di
demolizione, il Giudice non è tenuto ad attivare i poteri di assunzione di
documenti o informazioni dalle competenti autorità ovvero di assunzione di prove
se non quando si riveli necessario e fondato un approfondimento istruttorio alla
stregua dell'impulso di parte e della allegazione di prove che suffragano
l'esistenza di condizioni favorevoli all'interessato.
Nel caso di specie, non è stato dedotto alcun elemento di prova da parte del
condannato con la conseguenza che deve escludersi l'esistenza dei requisiti per
revocare l'ordine di demolizione e, dunque, per salvaguardare l'efficacia del
beneficio concesso della sospensione condizionale della pena.
Alla luce di tali argomenti va pertanto accolta la richiesta del Pubblico
Ministero di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena
concesso a N.L., non avendo l'imputato ottemperato all'ordine di demolizione nel
termine previsto in sentenza di mesi tre dal passaggio in giudicato della
sentenza.
Rileva peraltro il Giudicante che, il Giudice dell'Esecuzione è competente, tra
l'altro, in ordine all'accertamento ed applicazione delle cause di estinzione
del reato dopo la condanna e della pena giusta il disposto degli artt.672 e 676
c.p.p., ed in tali casi provvede con la procedura semplificata a norma dell'art.
667 comma 4° c.p.p.
Nel caso di specie, sussistono i requisiti per il riconoscimento dell'indulto di
cui alla Legge 31/07/2006 nr.241 in vigore dal 1/08/2006. Infatti, nel caso di
specie, non sussistono cause ostative alla concessione del beneficio
dell'indulto, trattandosi di reato commesso anteriormente al 2/05/2006 non
rientrante tra quelli per i quali il provvedimento di clemenza ha espressamente
escluso l'applicazione del beneficio e non trovando applicazione le esclusioni
di cui all'art.151 c.p. giusta il disposto della L.241/2006.
Considerato che la causa estintiva della pena (sulla quale prevale, ex art.183
c.p., la causa estintiva del reato più favorevole) può trovare applicazione
P.Q.M.
Letti gli artt. 665, 666, 667 comma 4°, 672, 676 c.p.p.
Revoca il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con
sentenza del Pretore di Nola sez. di Ottaviano in data 4/11/1997 e divenuta
irrevocabile in data 14/10/1999 emessa nei confronti di N.L..
Vista la Legge 241/2006
Dichiara interamente condonata la pena di mesi dieci di reclusione e Lire
1.000.000 di multa irrogata con la sentenza del 4/11/1997 irrevocabile il
14/10/1999.
Dispone, in caso di espiazione in corso della pena detentiva per tale reato,
l'immediata liberazione del condannato se non detenuto per altro titolo di
reato.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Nola, 19/ 10/2006
Il Giudice
Dott.ssa Diana Bottillo
Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it