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Urbanistica e edilizia - Opere abusive su area inclusa in zona agricola -
Diniego di condono - Legittimità - Competenza legislativa esclusiva - Provincia
di Bolzano - Fattispecie: opere realizzate in verde agricolo - Assenza di
vincolo paesaggistico - Irrilevanza - Fondamento. In materia urbanistica, la
Provincia di Bolzano, essendo dotata di competenza legislativa esclusiva, ai
sensi dell’art. 8, n. 5 e 6, in relazione all’art. 4 dello Statuto di autonomia
del Trentino-Alto Adige, può introdurre ulteriori casi di opere non suscettibili
di condono rispetto a quelle previste dalla legislazione statale (V, 11.12.1998,
n. 252; 4.1.1993, n. 21). Nella specie, risulta sufficiente a precludere il
condono richiesto dal ricorrente la collocazione delle opere abusive su area
inclusa in zona agricola. Non rileva, pertanto, ai fini della non condonabilità
delle opere, la circostanza che sulla predetta area non gravi il vincolo
paesaggistico previsto dalla legge provinciale 25.7.1970, n. 16, che riguarda
altre fattispecie di opere non condonabili. Pres. Est. Santoro - Cola (avv.ti
Sabbatini e Medugno) c. Comune di Bolzano (avv. Emeri). CONSIGLIO DI STATO
Sez. V, 8 gennaio 2007 (C.c. 27/6/2006), Sentenza n. 1
Urbanistica e edilizia - Diniego di condono - Ulteriore caso di limitazioni
non suscettibili di condono - Difetto di motivazione - Irrilevanza - Fondamento.
La Provincia autonoma di Bolzano, per effetto della competenza legislativa
esclusiva in materia urbanistica, ha introdotto un ulteriore caso di limitazioni
non suscettibili di condono rispetto a quelle previste dalla legislazione
statale (opere realizzate in verde agricolo). In tale contesto, non è viziato da
difetto di motivazione il diniego di condono a fronte di opere abusive
realizzate in area agricola. Pres. Est. Santoro - Cola (avv.ti Sabbatini e
Medugno) c. Comune di Bolzano (avv. Emeri). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 8
gennaio 2007 (C.c. 27/6/2006), Sentenza n. 1
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REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 1/07 REG.DEC.
N. 3727 REG.RIC.
ANNO 1988
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO 1988 ha
pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso R.G. n. 3727/1988 proposto da Cola Pietro, rappresentato e
difeso dagli avv.ti Giorgio Sabbatini e Luigi Medugno ed elettivamente
domiciliato in Roma presso lo studio del secondo in via Panama n. 12;
CONTRO
il Comune di Bolzano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso
dall’avv. Claudio Emeri ed elettivamente domiciliato in Roma presso il suo
studio in Via dei Balestrari n. 10 - int. 14;
per l’annullamento
del provvedimento dell’Assessore delegato all’urbanistica del Comune di Bolzano
n. 2150/86/C del 20/4/1988 n. 17577;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bolzano;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Vista l’ordinanza n. 5034/02 di questa Sezione;
Vista la nota depositata il 22.7.2003 con cui il sig. Cola ha manifestato il suo
perdurante interesse alla definizione del ricorso;
Vista la decisione interlocutoria n. 6268/04 di questa Sezione, con la quale è
stato sospeso il giudizio;
Data per letta alla pubblica udienza del 27 giugno 2006 la relazione del
presidente Sergio Santoro e uditi, altresì, gli avv.ti gli avvocati Mazzarelli
per delega di Medugno ed Emeri, come da verbale d’udienza;
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe con cui è stata
respinta l’istanza di condono presentata in data 23 marzo 1986 a tenore della
legge 28.2.1985 n. 47 e deduce i seguenti motivi:
Il Comune di Bolzano avrebbe dovuto applicare la legge 28 febbraio 1985 n. 47
(che non consente un diniego di sanatoria come quello opposto dal Comune),
vigente al momento della presentazione della domanda, e non già la legge
provinciale n. 4 del 1987, non ancora emanata.
Il provvedimento è stato emesso in violazione dell’art. 29, comma 12 della legge
provinciale citata, e dell’art. 35, II c., della legge 47/85 che prevede la
formazione del silenzio-assenso dopo ventiquattro mesi dalla presentazione della
domanda di condono.
Ammessa l’applicabilità della normativa provinciale, l’esclusione della
sanatoria edilizia prevista da quest’ultima si deve intendere ristretta ai casi
in cui l’opera abusiva sita in zona di verde agricolo sia incompatibile con la
tutela paesaggistica ed ambientale; incompatibilità, in ordine alla cui
sussistenza il Comune non ha fornito congrua motivazione.
Le disposizioni della legge provinciale sono costituzionalmente illegittime per
disparità di trattamento tra i relativi destinatari e quelli della legge
statale, nonché per violazione degli articoli 4, 25 e 97 della Costituzione.
Il provvedimento firmato dall’assessore delegato all’urbanistica è viziato da
incompetenza, non essendo ammessa la delega per i provvedimenti relativi al
condono edilizio.
L’Amministrazione intimata si è costituita confutando nel merito la fondatezza
del ricorso e chiedendone la reiezione.
Questa Sezione, con la decisione n. 6268 del 27 settembre 2004, ha sospeso il
giudizio, in applicazione dell’articolo 32, comma 25, del decreto-legge 30
settembre 2003 n. 269, contenente norme sulla definizione degli illeciti
edilizi, nella parte in cui richiama l’applicabilità dell’articolo 44 della
legge 28 febbraio 1985 n. 47. Quest’ultima disposizione, modificata
dall’articolo 8 del decreto-legge 28 aprile 1985 n. 146 convertito nella legge
21 giugno 1985 n. 198 prescrive la sospensione dei procedimenti giurisdizionali
riguardanti le opere edilizie abusive fino alla scadenza del termine per
presentare la domanda di condono. Nella provincia di Bolzano la materia
dell’urbanistica appartiene alla competenza legislativa della Provincia
autonoma, ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto
Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972/670
(competenza cosiddetta primaria o esclusiva). Non essendo state emanate norme di
legge provinciale contrarie, ostative o diverse rispetto alla disciplina
contenuta nel decreto-legge n. 269 citato, trova applicazione l’articolo 105 del
medesimo statuto, secondo cui “Nelle materie attribuite alla competenza della
Regione o della Provincia, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi
regionali o provinciali, si applicano le leggi dello Stato”, e che viene
richiamato dal decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 266, contenente “Norme di
attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il
rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali nonché la
potestà statale di indirizzo e coordinamento”.
Il giudizio pertanto è stato quindi sospeso fino alla scadenza del termine per
proporre la domanda di sanatoria o al diverso termine stabilito da legge
provinciale di Bolzano, considerato anche che il ricordato art. 44 della legge
28 febbraio 1985 n. 47 prevede espressamente la sospensione dei procedimenti
anche giurisdizionali aventi per oggetto i provvedimenti “attinenti al presente
capo”. Si tratta del capo IV della legge richiamata che concerne appunto le
opere sanabili ed i procedimenti per conseguire il condono, vale a dire proprio
gli atti della tipologia di quello oggetto del presente giudizio. La sospensione
opera “ex lege” ed a nulla vale, quindi, la eventuale difforme volontà delle
parti in ordine alla applicabilità a domanda dell’art. 44 della legge 47/1985.
È poi pervenuta il 29 aprile 2006, presso la segreteria di questa Sezione, la
dichiarazione del comune di Bolzano, sottoscritta dall'assessore
all'urbanistica, secondo cui non risulta essere stata inoltrata dal ricorrente,
presso gli uffici dell'assessorato all'urbanistica ai sensi della legge
provinciale 6/2004, specifica domanda per il condono dei manufatti abusivi siti
in via Francesco Baracca n. 4.
La causa è quindi passata decisione all'udienza del 27 giugno 2006.
DIRITTO
Il ricorso è diretto l'annullamento del provvedimento indicato in epigrafe con
cui è stata respinta l’istanza di condono presentata in data 23 marzo 1986 a
tenore della legge 28.2.1985 n. 47 relativo ad un immobile in Bolzano, via
Francesco Baracca n. 4.
Il ricorrente, deduce l’inapplicabilità della normativa provinciale
sopravvenuta. Detta normativa, più restrittiva di quella nazionale quanto agli
abusi sanabili è, comunque, non riferibile alla fattispecie, in quanto
quest’ultima era già definita al momento della entrata in vigore della normativa
provinciale, con la presentazione delle istanze e il pagamento della oblazione
ai sensi della legge statale n. 47 del 1985, giusta dell’art. 105 dello Statuto
speciale di Autonomia per il Trentino Alto Adige. In base all’art. 105 ora
citato deve applicarsi la legislazione statale fino a che non siano state
adottate norme regionali o provinciali.
Il motivo è infondato.
Per quanto concerne il primo profilo di esso, con il quale il ricorrente si
riferisce con tutta evidenza alla previsione contenuta nell’art. 27 della legge
provinciale n. 4 del 1987 che, escludendo dalla sanatoria le opere abusive
realizzate nel verde agricolo, prevede un caso di esclusione del condono non
stabilito dalla legge statale n. 47 del 1985, si osserva che la tesi propugnata
dal ricorrente è stata già oggetto di esame da parte della Sezione in casi
analoghi ed è stata già ritenuta priva di fondamento.
La Provincia di Bolzano, dotata di competenza legislativa esclusiva in materia
urbanistica, ai sensi dell’art. 8, n. 5 e 6, in relazione all’art. 4 dello
Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige, può introdurre ulteriori casi di
opere non suscettibili di condono rispetto a quelle previste dalla legislazione
statale (V, 11.12.1998, n. 252; 4.1.1993, n. 21).
Non sussiste il vizio di costituzionalità della normativa provinciale ora
richiamata per disparità di trattamento tra cittadini dello Stato, ed è quindi
manifestamente infondato il rilievo sollevato dal ricorrente con il quarto
motivo di ricorso, in quanto sono di livello costituzionale proprio le norme
che, attribuendo alla Provincia autonoma di Bolzano competenza primaria ed
esclusiva in materia urbanistica, già comprendono in esse la possibilità di una
disciplina differenziata da quella statuale per il territorio provinciale.
Anche il secondo profilo del motivo in esame si rivela infondato, in quanto la
legge statale n. 47 del 1985 non trova applicazione nella provincia di Bolzano
se non attraverso la normativa provinciale, come emerge dall’art. 1, terzo
comma, della stessa legge n. 47. In ordine alle istanze presentate dal
ricorrente, pertanto, vige l’art. 44 della legge provinciale n. 4 del 1987, per
il quale è espressamente previsto che le istanze di sanatoria presentate prima
della sua entrata in vigore devono ritenersi presentate ai sensi e per gli
effetti della stessa legge n. 47.
E’ da respingere anche il secondo motivo di ricorso.
Non sussiste la denunciata violazione dell’art. 29 della legge provinciale n. 4
del 1987, che prevede il silenzio assenso sulle domande di sanatoria, in quanto
il primo comma di detta norma esclude espressamente il tacito accoglimento delle
istanze relative ai casi previsti dal precedente art. 27, ovverosia alle
fattispecie non sanabili come quelle oggetto delle ordinanze impugnate con il
ricorso in esame.
Del pari infondato si rivela il terzo motivo, risultando sufficiente a
precludere il condono richiesto dal ricorrente la collocazione delle opere
abusive su area inclusa in zona agricola. Non rileva, quindi, ai fini della non
condonabilità delle opere in parola, la circostanza che sulla predetta area non
gravi il vincolo paesaggistico previsto dalla legge provinciale 25.7.1970, n.
16, che riguarda altre fattispecie di opere non condonabili.
Infondato è anche il quinto motivo di ricorso, che denuncia l’incompetenza
dell’Assessore delegato all’urbanistica del Comune di Bolzano.
La materia edilizia non è attribuita al Sindaco come ufficiale di governo.
La materia rientra tra quelle di competenza comunale ed il Sindaco ha adottato
le ordinanze impugnate, come capo dell’amministrazione comunale e non nella
veste di organo statale.
Va infine respinta anche la censura di difetto di motivazione formulata dal
ricorrente nella descrizione del fatto che precede la esposizione dei motivi di
ricorso.
Le ordinanze impugnate, infatti, ad avviso della Sezione e secondo principi
costantemente seguiti in giurisprudenza, giustificano correttamente il diniego
di condono con il solo e assorbente rilievo che le opere abusive sono state
realizzate in area agricola e che, di conseguenza, non sono suscettibili di
essere condonate.
L’appello, in conclusione, deve essere respinto.
Le spese del secondo grado del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, respinge il
ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso, in Roma, in Camera di Consiglio, il 27 giugno 2006, con
l'intervento dei sig.ri:
Sergio Santoro Presidente ed Estensore
Klaus Dubis Consigliere
Raffaele Carboni Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Cesare Lamberti Consigliere
IL PRESIDENTE ed ESTENSORE
f.to Sergio Santoro
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
L’ 8 gennaio 2007
(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)
p. IL DIRIGENTE
f. Luciana Franchini
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