Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Inquinamento elettromagnetico – Impianti radioelettrici – Potestà
regolamentare comunale – Art. 8, c. 6 L. n. 36/2001 – Minimizzazione
dell’esposizione ai campi elettromagnetici - Individuazione di siti sensibili –
Legittimità. La potestà assegnata al Comune dall’art. 8, comma sesto, della
legge 22 giugno 2001, n. 36, di regolamentare “il corretto insediamento
urbanistico e territoriale degli impianti e di minimizzare l’esposizione della
popolazione ai campi radioelettrici” può tradursi nell’introduzione, sotto il
profilo urbanistico, di regole a tutela di zone e beni di particolare pregio
paesaggistico/ambientale o storico/artistico ovvero, per ciò che riguarda la
minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici, nell’individuazione
di siti che per destinazione d’uso e qualità degli utenti possano essere
considerati sensibili alle immissioni radioelettriche (cfr. tra le altre, la
decisione della Sezione 5 giugno 2006, n. 3332). Pres. Varrone, Est. Buonvino –
A.P.L.I. s.p.a. (avv. Grieco) c. Comune di Avellino (avv. Maggi) (Conferma
T.A.R. Campania Napoli, n. 756/2006) – CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI – 3 marzo
2007 (C.C. 12 gennaio 2007), sentenza n. 1017
Inquinamento elettromagnetico – Stazioni radio base – Norma regolamentare
comunale – Divieto di installazione a meno di 50 metri da asili nido e scuole
materne – Computo della distanza in presenza di pertinenze. In materia di
inquinamento elettromagnetico, il riferimento al perimetro esterno di asili nido
e scuole materne, contenuto nella norma regolamentare comunale che vieta
l’installazione di stazioni radio base a meno di cinquanta metri dai predetti
edifici, va rapportato, logicamente, anche a quegli spazi, immediatamente
contigui ai detti edifici, in cui viene pure normalmente svolta l’attività
propria di detti istituti che, altrimenti, verrebbe svuotata di ogni efficacia
di tutela di situazioni particolarmente sensibili propria della norma in esame,
volta ad escludere che i campi elettromagnetici sprigionati dalle
apparecchiature di cui si tratta possano investire in modo costante i
giovanissimi che svolgano all’aperto la normale attività ludica, trattandosi di
soggetti maggiormente esposti in quanto neppure protetti dalle strutture murarie
(nella specie, era contestata l’applicabilità della norma con riferimento alle
pertinenze dell’edificio destinato ad asilo nido). Pres. Varrone, Est. Buonvino
– A.P.L.I. s.p.a. (avv. Grieco) c. Comune di Avellino (avv. Maggi) (Conferma
T.A.R. Campania Napoli, n. 756/2006) – CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI – 3 marzo
2007 (C.C. 12 gennaio 2007), sentenza n. 1017
www.AmbienteDiritto.it
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 1017/07
Reg.Dec.
N. 2183 Reg.Ric.
ANNO 2006
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 2183/2006 proposto dalla società AUTOSTRADE PER
L’ITALIA s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
difesa dall’avv. Antonio Grieco presso il quale è elettivamente domiciliata in
Roma, via Piemonte 39,
contro
il Comune di AVELLINO, in persona del Sindaco p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Alfredo Maggi con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via Pavia 28, presso l’avv. Raffaele Porpora,
e nei confronti
della RIPARTIZIONE AMBIENTE e QUALITÀ, SERVIZIO ENERGIA e TUTELA AMBIENTALE
del Comune di AVELLINO, in persona del Dirigente p.t., non costituitosi in
giudizio,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede
di Napoli, Sezione VII, 20 gennaio 2006, n. 756;
visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune appellato;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti gli atti tutti di causa;
vista l’ordinanza della Sezione 4 aprile 2001, n. 1719;
relatore, alla pubblica udienza del 12 gennaio 2007, il Consigliere Paolo
Buonvino;
udito l’avv. Lirosi, per delega dell’avv. Grieco, per l’appellante e l’avv.
Maggi per il Comune appellato.
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
F A T T O e D I R I T T O
1) - Con il ricorso di primo grado è stato chiesto, dall’odierna appellante,
l'annullamento della nota prot. n. 17973 del 4 maggio 2004, con cui il Comune di
Avellino – Servizio Energia – ha annullato l’autorizzazione rilasciata il 14
gennaio 2004, prot. n. 507595/46836, per la realizzazione di una stazione radio
base presso l’area di servizio Irpinia - Autostrada A16 - Km 44+120, carreggiata
sud, ordinando la rimozione di tutte le opere realizzate ed il ripristino
dell’originario stato dei luoghi; con il ricorso è stato anche chiesto il
risarcimento dei danni.
In particolare, l’originaria ricorrente ed odierna appellante, come ricordato
dal TAR, aveva predisposto un progetto per la realizzazione di una stazione
radio base presso l’area di servizio Irpinia Autostrada A16 Napoli Canosa, al
fine di migliorare la qualità dei servizi di sicurezza autostradale, assistenza
al traffico e viabilità, soccorso sanitario, assistenza meccanica e informativa
all’utenza e che aveva, pertanto, chiesto ed ottenuto, dal Comune qui appellato,
l’autorizzazione per la realizzazione della predetta stazione radio base;
tuttavia il Comune stesso, successivamente, emetteva l’atto impugnato.
La medesima originaria ricorrente ha impugnato, quindi, tale provvedimento,
avendolo ritenuto illegittimo.
Il TAR, respinta l’eccezione, opposta dal Comune, di carenza di legittimazione
attiva in capo alla ricorrente, atteso che quest’ultima ha chiesto
l’autorizzazione assieme alla TIM e solo per errore materiale del Comune
l’autorizzazione in parola è stata rilasciata alla sola TIM, ha ritenuto
infondato il primo motivo di ricorso in quanto, nel procedimento in questione,
iniziato su richiesta della stessa ricorrente, l’Amministrazione non era
obbligata a comunicarne l’avvio ai sensi dell’art. 7 l. n. 241/90.
Ha, poi, ritenuto il provvedimento del Comune correttamente motivato in
riferimento alla prescrizione regolamentare (art. 2 del Regolamento comunale per
l’installazione dei dispositivi di telecomunicazione fissa, non impugnato dalla
ricorrente) in forza della quale non era consentito istallare impianti di
telefonia mobile a distanza inferiore a 50 metri rispetto ad un parco giochi per
bambini.
I primi giudici hanno, poi, disatteso l’interpretazione proposta dalla
ricorrente, secondo cui l’antenna si sarebbe trovata a distanza regolamentare,
sia perché il cortile non sarebbe stato una pertinenza dell’asilo nido, sia
perché la norma regolamentare prescriveva il rispetto di una distanza minima di
50 metri dal perimetro esterno degli edifici, senza nulla precisare
relativamente alle pertinenze; una tale interpretazione, infatti, è apparsa
eccessivamente formalistica e tale da vanificare la finalità della norma
(garantire una tutela minima per i bambini che frequentano la scuola o l’asilo
nido).
Per l’effetto, il TAR ha respinto il ricorso, nonché la connessa domanda
risarcitoria.
2) – Per la società appellante la sentenza sarebbe erronea in quanto avrebbe
finito per estendere anche alle pertinenze il limite di 50 metri minimi di
distanza espressamente fissato, invece, dal citato art. 2 del predetto
Regolamento comunale, con riguardo “al perimetro esterno degli edifici” adibiti,
tra l’altro, ad asili nido e scuole materne; tale interpretazione della norma
sarebbe, invero, del tutto erronea in quanto ne giustificherebbe un’applicazione
talmente estensiva da travalicare le intenzioni stesse espresse dalla disciplina
regolamentare comunale; se questa avesse voluto comprendere nel predetto limite
di distanza anche le pertinenze degli edifici come sopra individuati, lo avrebbe
fatto fornendo, in tal senso, una precisa indicazione.
L’interpretazione della norma offerta dal TAR (che aprirebbe la strada ad
inevitabili incertezze interpretative sia da parte dell’amministrazione che
degli amministrati chiamati ad applicarla) non sarebbe condivisibile, poi, non
solo in quanto l’estensione, non prevista dalla norma, alle aree pertinenziali
lascerebbe del tutto indeterminata la reale consistenza del limite in parola (le
pertinenze potendosi estendere ben oltre il perimetro esterno degli edifici), ma
anche in quanto, di fatto, per ciò che specificamente attiene alla presente
fattispecie, l’area pertinenziale presa in considerazione farebbe capo al
condominio in cui si colloca l’asilo nido e non direttamente a quest’ultimo,
donde, comunque, l’erroneità del rilevamento delle distanze operato dal Comune.
Secondo l’appellante il TAR avrebbe, poi, errato anche nel non considerare che
la disciplina regolamentare comunale si sarebbe posta in manifesta violazione
con i principi comunitari e nazionali disciplinanti la materia, nonché in ordine
al riparto di competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali, non essendo, in
particolare, demandati a questi ultimi compiti inerenti la fissazione dei limiti
alle esposizioni elettromagnetiche; e non sarebbe vero, inoltre, che sarebbe
mancata, da parte della deducente, l’impugnativa specifica della norma
regolamentare di cui si tratta in quanto, contrariamente a quanto rilevato dal
TAR, un’impugnativa siffatta sarebbe agevolmente rinvenibile nel ricorso di
primo grado.
L’appellante contesta, infine, il rigetto, da parte del TAR, della censura
concernente la violazione della disciplina di cui alla legge n. 241/1990; in
proposito assume, in particolare, che i primi giudici avrebbero travisato il
contenuto stesso della censura in quanto – a parte che non sarebbe vero che si
verteva in ordine a procedimento ad iniziativa di parte – essenzialmente sarebbe
stata dedotta, in primo grado, una doglianza volta a lamentare il fatto che la
brevità dei termini entro i quali la P.A. ha provveduto ad emettere l’ordine di
sospensione dei lavori (due soli giorni dopo la comunicazione di avvio del
procedimento) avrebbe, di fatto, impedito alla stessa amministrazione di
acquisire piena conoscenza dei fatti e degli interessi coinvolti.
3) – Si è costituito in giudizio il Comune di Avellino che insiste per il
rigetto dell’appello e la conferma della sentenza appellata.
Con ordinanza 4 aprile 2001, n. 1719, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare
di sospensione della sentenza impugnata.
Con memorie conclusionali le parti ribadiscono i rispettivi assunti difensivi.
4) – L’appello (a parte ciò che potrebbe dirsi in merito alla tempestività
dell’originario gravame) è infondato nel merito.
Quanto, invero, alla censura volta a contestare la sentenza appellata nella
parte in cui ha ritenuto correttamente applicata, nella specie, la predetta
disciplina regolamentare, la stessa appare infondata.
La norma regolamentare in questione così recita: “non sono comunque
autorizzabili o esercibili gli impianti posti a meno di cinquanta metri,
misurati in proiezione orizzontale dal baricentro del sistema di antenne al
perimetro esterno di edifici adibiti a: asili nido e scuole materne….”.
Ebbene, non solo il riferimento al perimetro esterno anzidetto va rapportato,
logicamente, anche a quegli spazi, immediatamente contigui ai detti edifici, in
cui viene pure normalmente svolta l’attività propria di detti istituti che,
altrimenti, verrebbe svuotata di ogni efficacia di tutela di situazioni
particolarmente sensibili propria della norma in esame (della cui legittimità,
per i motivi che si diranno, non è qui dato discutere), volta ad escludere che i
campi elettromagnetici sprigionati dalle apparecchiature di cui si tratta
possano investire in modo costante i giovanissimi che svolgano all’aperto la
normale attività ludica, trattandosi di soggetti maggiormente esposti in quanto
neppure protetti dalle strutture murarie.
Quanto al fatto che l’area pertinenziale in cui l’attività viene svolta farebbe
capo al condominio e non all’istituto educativo in questione, si tratta di
circostanza irrilevante, dal momento che ciò che rileva è che l’istituto stesso
sia legittimato a svolgere l’attività ludica all’aperto su detta area, ad esso
direttamente collegata e da esso direttamente raggiungibile (la stessa perizia
tecnica prodotta dall’appellante a supporto dei propri assunti e depositata
innanzi al TAR il 21 dicembre 2005 parla, del resto, al riguardo, di “recinzione
delimitante la corte a servizio della ludoteca denominata Pianeta Bimbo”
confermando pienamente l’esistenza del rapporto pertinenziale diretto
anzidetto).
In punto di fatto può anche soggiungersi, infine, stando alla stessa perizia
tecnica ora ricordata, che, dallo stralcio aerofotogrammetrico prodotto, in
scala 1/4000, è dato desumere non solo che la distanza del contestato manufatto
dalla predetta recinzione è (come affermato nella stessa perizia), pari a mt.
24,50, ma anche – tenendo logicamente conto della stessa scala appena indicata -
che la distanza del manufatto stesso dall’edificio in cui si colloca la ludoteca
di cui si tratta è, comunque, inferiore a mt. 50, dovendosi fare riferimento
all’edificio in cui si colloca l’asilo nido o la scuola materna e non alla parte
di edificio stesso riservato a tale istituto (parte che, del resto, nella
perizia non è neppure puntualmente individuata).
5) – Parimenti infondata è la censura volta a contestare l’affermazione,
contenuta nella sentenza appellata, secondo cui non sarebbe stata impugnata la
norma regolamentare di cui si discute.
E, invero, nessuna censura è stata svolta, in primo grado, avverso la norma ora
citata (solo qui contestata sia con riguardo alla disciplina normativa di
settore comunitaria che a quella interna); mentre del tutto irrilevante è il
generico richiamo (non seguito, come si ripete, da alcuna puntuale doglianza)
fatto, in ricorso, a tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, connessi e
consequenziali.
Per completezza può, peraltro, anche rilevarsi, al riguardo, che la potestà
assegnata al Comune dall’art. 8, comma sesto, della legge 22 giugno 2001, n. 36,
di regolamentare “il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli
impianti e di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi
radioelettrici” può tradursi, a titolo di esemplificazione, nell’introduzione,
sotto il profilo urbanistico, di regole a tutela di zone e beni di particolare
pregio paesaggistico/ambientale o storico/artistico ovvero, per ciò che riguarda
la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici,
nell’individuazione – come nella specie - di siti che per destinazione d’uso e
qualità degli utenti possano essere considerati sensibili alle immissioni
radioelettriche (cfr. tra le altre, la decisione della Sezione 5 giugno 2006, n.
3332).
6) – Da rigettare, infine, è anche l’ultimo motivo d’appello.
È vero che il Comune ha proceduto alla notificazione dell’ordine di sospensione
dei lavori solo due giorni dopo la comunicazione di avvio del procedimento; tale
determinazione costituisce, però, un provvedimento d’urgenza volto ad impedire
la prosecuzione immediata dei lavori e la conseguente eventuale attivazione
dell’impianto che – nell’ottica comunale e giusta la locale disciplina
regolamentare - si sarebbe posto in contrasto con la citata norma sulle distanze
volta a tutelare interessi collettivi particolarmente sensibili; con la
conseguenza che correttamente il provvedimento stesso è stato emanato nei
predetti tempi brevi; ciò che rileva, peraltro, è che il provvedimento
definitivo, con il quale il procedimento – del cui avvio era stata data rituale
comunicazione – si è concluso, sia stato emanato nel rispetto della tempistica
indicata dalla disciplina sul procedimento invocata dall’interessata; e poiché
il provvedimento che ha concluso la procedura in parola (n. 17973/3402 del 4
maggio 2004) è intervenuto oltre un mese e mezzo dopo la comunicazione anzidetta
e successivamente all’acquisizione, da parte della P.A., dell’articolato avviso
espresso al riguardo dall’interessata medesima, nonché degli accertamenti in
loco relativi alle distanze, ne consegue la piena infondatezza della censura in
esame.
7) – Per tali motivi l’appello in epigrafe appare infondato e, per l’effetto,
deve essere respinto.
Le spese del grado seguono, come di norma, la soccombenza e sono liquidate nel
dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, Sezione sesta, respinge l’appello in epigrafe.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del grado che liquida, a favore
del Comune di Avellino, nella complessiva somma di € 3.000,00(tremila/00).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 gennaio 2007 con
l’intervento dei sigg.ri:
Claudio VARRONE Presidente
Sabino LUCE Consigliere
Paolo BUONVINO Consigliere est.
Domenico CAFINI Consigliere
Aldo SCOLA Consigliere
Presidente
f.to Claudio Varrone
Consigliere Segretario
f.to Paolo Buonvino f.to Annamaria Ricci
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 03/03/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
f.to Maria Rita Oliva
AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it