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BENI CULTURALI E AMBIENTALI - URBANISTICA E EDILIZIA - Riesame del nulla osta
paesaggistico - Tutela paesistico/ambientale e di vincolo della zona - Esercizio
dei poteri di riscontro della legittimità - Limiti - Iniziativa istruttoria
abnorme - Illegittimità - Sanatoria “ex post” - Compatibilità
urbanistica ed edilizia dei lavori - Fattispecie. In materia di riesame del
nulla osta paesaggistico, non è legittima la richiesta da parte della
Soprintendenza di conoscere, a mezzo di dichiarazione per atto notorio, di un
dato temporale che, costituisce elemento del tutto ininfluente agli effetti
dell’esercizio dei poteri di riscontro della legittimità del nulla osta
sindacale in raffronto alle disposizioni di tutela paesistico/ambientale e di
vincolo della zona. (Nella specie, è stata richiesta la data in cui è stato
consumato l’abuso edilizio, pretesa, che assume esclusivo rilievo ai fini del
controllo sulla compatibilità urbanistica ed edilizia dei lavori - in base alla
successione nel tempo delle disposizioni che consentono la sanatoria “ex post”
- riservato all’esclusiva competenza dell’Autorità comunale. Si versa, quindi, a
fronte di un’iniziativa istruttoria che non trae serio fondamento in effettive
carenze della documentazione annessa al nulla osta paesistico, tali da
precludere il controllo di legittimità entro il termine di legge che non può,
quindi, considerarsi interrotto per l’esercizio dell’attività istruttoria).
Pres. Varrone - Est. Polito - MILO (avv.to Nicolardi) c. Ministero per i Beni e
le Attività Culturali ed il Soprintendente per i Beni Ambientali,
Architettonici, Artistici e Storici della Puglia (Avv. Stato) (annulla T.A.R.
Puglia, Sezione Staccata di Lecce, Sez. I^, n. 3125 del 25.06.2001).
CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 03/03/2007 (C.C. 12/01/2007), Sentenza n. 1019
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Riesame di legittimità del nulla osta
paesistico - Termini di sessanta giorni - Computo - Acquisizioni istruttorie -
Procedimento di controllo interorganico. Ai fini del decorso del termine di
sessanta giorni per il riesame di legittimità del nulla osta paesistico
rilasciato dall’Amministrazione delegata, è necessario che esso pervenga
corredato dagli elementi documentali utili al controllo. Detto indirizzo trova,
conforto nella lettera dell’ art. 82 del d.P.R. 24.07.1977, n. 616 - come
integrato dall’art. 1 della legge 08.08.1985, n. 431, e poi riprodotto all’art.
151, comma quarto, del d.lgs. 29.10.1999, n. 490 - ove è stabilito che “le
regioni danno immediata comunicazione al Ministero per i Beni Culturali e
Ambientali delle autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la
relativa documentazione”. La possibilità di disporre acquisizioni istruttorie e
del resto evenienza procedimentale peculiare ad ogni procedimento di controllo
interorganico e si collega all’esigenza che il controllo medesimo avvenga
secondo criteri di serietà e di piena cognizione di ogni elemento rilevante ai
fin del giudizio di legittimità dell’atto. Pres. Varrone - Est. Polito - MILO
(avv.to Nicolardi) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il
Soprintendente per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici della
Puglia (Avv. Stato) (annulla T.A.R. Puglia, Sezione Staccata di Lecce, Sez. I^,
n. 3125 del 25.06.2001). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 03/03/2007 (C.C.
12/01/2007), Sentenza n. 1019
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Riesame di legittimità del nulla osta paesistico -
Atto autorizzatorio - Carenze di elementi documentali utili all’esercizio del
potere di verifica della legittimità - Acquisizioni documentazione integrativa -
Effetto interruttivo del termine - Vigore “ex novo” del termine. In
tema di riesame di legittimità del nulla osta paesistico l’Amministrazione
delegata, in presenza di eventuali carenze di elementi documentali utili
all’esercizio del potere di verifica della legittimità dell’atto autorizzatorio
possono disporre acquisizioni e dare ingresso all’attività c.d. istruttoria con
effetto interruttivo del termine assegnato per il controllo in base al noto
principio “contra non valentem non agit prescriptio”. Una volta pervenuta
alla Soprintendenza la documentazione integrativa indispensabile per il
riscontro di legittimità prenderà vigore “ex novo” il termine perentorio per il
riesame di secondo grado. Pres. Varrone - Est. Polito - MILO (avv.to Nicolardi)
c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Soprintendente per i Beni
Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici della Puglia (Avv. Stato)
(annulla T.A.R. Puglia, Sezione Staccata di Lecce, Sez. I^, n. 3125 del
25.06.2001). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 03/03/2007 (C.C. 12/01/2007),
Sentenza n. 1019
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Riesame del nulla osta paesaggistico -
Richieste di integrazioni istruttorie - Presupposti - Effettiva necessità.
In materia di riesame del nulla osta paesaggistico, le richieste istruttorie
devono, fondarsi su un’effettiva insufficienza del supporto documentale
necessario al riesame di legittimità del nulla osta regionale. Esse devono
essere finalizzate all’acquisizione di elementi documentali afferenti al titolo
autorizzatorio, così da consentire una corretta, completa ed attenta valutazione
della tipologia dell’intervento assentito, in raffronto alla disciplina di
tutela dei valori paesaggistici ed ambientali della zona e della stessa
conformazione dei luoghi oggetto di modifica. Pres. Varrone - Est. Polito - MILO
(avv.to Nicolardi) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il
Soprintendente per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici della
Puglia (Avv. Stato) (annulla T.A.R. Puglia, Sezione Staccata di Lecce, Sez. I^,
n. 3125 del 25.06.2001). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 03/03/2007 (C.C.
12/01/2007), Sentenza n. 1019
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REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 1019/07
Reg.Dec.
N. 10123 Reg.Ric.
ANNO 2001
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto da MILO Vito, rappresentato e difeso
dall’avv.to Pietro Nicolardi, con domicilio eletto in Roma, via Mantegazza, n.
24, presso il cav. Luigi Gardin;
contro
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Soprintendente per i Beni
Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici della Puglia, costituitisi in
giudizio, rappresentati e difesi dall’ Avvocatura Generale dello Stato, con
domicilio per legge presso la sede della stessa in Roma, via dei Portoghesi, n.
12;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione
Staccata di Lecce, Sez. I^, n. 3125 del 25.06.2001;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore per la pubblica udienza del 12 gennaio 2007 il Consigliere
Polito Bruno Rosario;
Uditi per le parti l’ avv.to Nicolardi e l’ Avvocato dello Stato Nicoli;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO DIRITTO
1).Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. per la Puglia,
Sezione Staccata di Lecce, Sez. I^, respingeva il ricorso proposto dal sig. MILO
Vito avverso il decreto del Soprintendente per i Beni Ambientali,
Architettonici, Artistici e Storici della Puglia, emesso in data 05.10.2000, di
annullamento, nell’ esercizio del potere di controllo previsto dall’art. 151 del
d.lgs. 29.10.1999, n. 490, del provvedimento del Sindaco del Comune di Morciano
di Leuca n. 55 del 03.05.2000, recante parere favorevole, ai sensi dell’art. 32
della legge 28.02.1985, n. 47, ai fini del rilascio della concessione edilizia
in sanatoria in ordine ad immobile adibito a ristorante realizzato in zona
dichiarata con d.m. 26.03.1970 di notevole interesse pubblico agli effetti della
legge n. 1497/1939.
La statuizione di annullamento traeva motivazione in rilievi inerenti :
- all’assenza totale di motivazione del provvedimento autorizzatorio
“limitandosi semplicemente ad affermare di aver acquisito il parere favorevole
della C.C.E. nella tornata del 18.04.2000, verbale n. 2”;
- all’incidenza negativa dell’abuso nel contesto paesaggistico con ostruzione
“dalla strada litoranea delle visuali verso il mare in una zona di rilevante
interesse ambientale e paesaggistico contraddistinta da scogliere degradanti
verso il mare”.
Avverso la decisione del T.A.R. il sig. MILO ha proposto atto di appello e, a
confutazione delle conclusioni del giudice di primo grado, ha dedotto:
- che non è stato assolto l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento
finalizzato all’annullamento del provvedimento comunale, onere che non può, in
ogni caso, ritenersi adempiuto con la comunicazione per conoscenza al privato
interessato di note istruttorie della Soprintendenza di cui, peraltro, non vi è
prova in atti dell’effettivo inoltro e ricezione;
- che il provvedimento di annullamento è stato adottato da organo incompetente,
poiché il d.m. 18.12.1996 ha delegato alla locale Soprintendenza “esclusivamente
le attribuzioni inerenti ad autorizzazioni già rilasciate e non già del parere
previsto dall’art. 32 della legge n. 47/1985” ai fini della sanatoria postuma di
abusi edilizi;
- che il provvedimento autorizzatorio del sindaco è stato ricevuto dalla
Soprintendenza il 08.08.2000, mentre la determinazione di annullamento - cui va
riconosciuta natura ricettizia ai sensi dell’art. 2 del d.m. 18.12.1996 - è
stata adottata il 05.10.2000 e notificata all’interessato il 13.10.2000, oltre
il termine perentorio di sessanta giorni stabilito dall’art. 151 del d.lgs. n.
490/1999 per l’ esercizio del controllo di legittimità;
- che non può, inoltre, riconoscersi effetto interruttivo o sospensivo del
termine predetto a richieste istruttorie, meramente defatiganti e dilatorie,
perché inerenti ad elementi ultronei rispetto alla sfera di attribuzioni del
Soprintendente;
- che l’attività di controllo del Soprintendente, in violazione dei limiti
segnati dall’art. 151 del d.lgs. n. 490/1939, ha investito aspetti afferenti al
merito del nulla osta rilasciato dal Sindaco che è intervenuto in presenza di
vincolo non preclusivo in assoluto di interventi modificativi dei luoghi.
L’ Amministrazione intimata si è costituita in resistenza.
All’ udienza del 12 gennaio 2007 l’appello è stato trattenuto per la decisione.
2). L’ appellante ripropone il motivo, su cui ha omesso di pronunziarsi il
giudice di primo grado, sul tardivo esercizio del potere di controllo della
legittimità dell’autorizzazione paesistica rilasciata dal Sindaco del Comune di
Marciano, non potendosi attribuire valenza interruttiva di detto termine alla
richiesta della Soprintendenza - formulata una prima volta il 26.05.2000 e
reiterata il 19.07.2000 - di acquisire ad integrazione degli elaborati prodotti
“atto notorio in cui risulti dichiarato il periodo dell’abuso edilizio” oggetto
del provvedimento di sanatoria postuma.
Il motivo è fondato e vizia con carattere assorbente l’atto gravato.
2.1). La giurisprudenza della Sezione è concorde nel ritenere che, ai fini del
decorso del termine di sessanta giorni per il riesame di legittimità del nulla
osta paesistico rilasciato dall’ Amministrazione delegata, è necessario che esso
pervenga corredato dagli elementi documentali utili al controllo. Detto
indirizzo trova, invero, conforto nella lettera dell’ art. 82 del d.P.R.
24.07.1977, n. 616 - come integrato dall’art. 1 della legge 08.08.1985, n. 431,
e poi riprodotto all’art. 151, comma quarto, del d.lgs. 29.10.1999, n. 490 - ove
è stabilito che “le regioni danno immediata comunicazione al Ministero per i
Beni Culturali e Ambientali delle autorizzazioni rilasciate e trasmettono
contestualmente la relativa documentazione”.
La possibilità di disporre acquisizioni istruttorie e del resto evenienza
procedimentale peculiare ad ogni procedimento di controllo interorganico e si
collega all’esigenza che il controllo medesimo avvenga secondo criteri di
serietà e di piena cognizione di ogni elemento rilevante ai fin del giudizio di
legittimità dell’atto.
Eventuali carenze di elementi documentali utili all’esercizio del potere di
verifica della legittimità dell’atto autorizzatorio possono, quindi, dare
ingresso ad attività istruttoria con effetto interruttivo del termine assegnato
per il controllo in base al noto principio “contra non valentem non agit
prescriptio”. Una volta pervenuta alla Soprintendenza la documentazione
integrativa indispensabile per il riscontro di legittimità prenderà vigore “ex
novo” il termine perentorio per il riesame di secondo grado.
Le richieste istruttorie devono, tuttavia, fondarsi su una effettiva
insufficienza del supporto documentale necessario al riesame di legittimità del
nulla osta regionale. Esse devono essere finalizzate all’acquisizione di
elementi documentali afferenti al titolo autorizzatorio, così da consentire una
corretta, completa ed attenta valutazione della tipologia dell’intervento
assentito, in raffronto alla disciplina di tutela dei valori paesaggistici ed
ambientali della zona e della stessa conformazione dei luoghi oggetto di
modifica.
Nella specie l’appellante fondatamente si duole che i documenti richiesti dalla
Sopraintendenza con note datate 26.05.2000 e 19.07.2000 non assumono alcun
rilievo ai fini dell’ esercizio del potere di verifica della compatibilità nei
profili paesistico/ambientali delle opere per le quali è stato rilasciato dal
Sindaco del Comune di Marciano parere favorevole, ai sensi dell’art. 32 della
legge 28.02.1985, n. 47, per il rilascio della concessione edilizia in
sanatoria.
La Soprintendenza, come in precedenza accennato, ha infatti inteso conoscere, a
mezzo di dichiarazione per atto notorio, la data in cui è stato consumato
l’abuso edilizio. Si tratta tuttavia di un dato temporale che, come posto in
rilievo dal ricorrente, costituisce elemento del tutto ininfluente agli effetti
dell’esercizio dei poteri di riscontro della legittimità del nulla osta
sindacale in raffronto alle disposizioni di tutela paesistico/ambientale e di
vincolo della zona e che, invece, assume esclusivo rilievo ai fini del controllo
sulla compatibilità urbanistica ed edilizia dei lavori - in base alla
successione nel tempo delle disposizioni che consentono la sanatoria “ex post” -
riservato all’ esclusiva competenza dell’ Autorità comunale.
Si versa, quindi, a fronte di un’iniziativa istruttoria che non trae serio
fondamento in effettive carenze della documentazione annessa al nulla osta
paesistico, tali da precludere il controllo di legittimità entro il termine di
legge che non può, quindi, considerarsi interrotto per l’esercizio dell’
attività istruttoria.
L’ appello va, quindi, accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va
accolto il ricorso di primo grado e, per l’effetto, va annullato il
provvedimento con esso impugnato.
Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese per entrambi i
gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello
e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e,
per l’effetto, annulla il provvedimento con esso impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI -
nella Camera di Consiglio del 12 gennaio 2007, con l'intervento dei Signori:
Claudio Varrone Presidente
Sabino Luce Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Domenico Cafini Consigliere
Bruno Rosario Polito Consigliere relatore ed estensore
Presidente
f.to Claudio Varrone
Consigliere
Segretario
f.to Bruno Rosario Polito
f.to Annamaria Ricci
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 03/03/2007.
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
f.to Maria Rita Oliva
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
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