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CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 8 Gennaio 2007 (C.C. 4/07/2006), Sentenza n. 11



Urbanistica e edilizia - Impianto di carburanti - Fascia di rispetto stradale - Autorizzazione al potenziamento dell’impianto esistente - Istallazione di due colonnine per l’erogazione di GPL - Diniego di concessione edilizia - Illegittimità. E’ illegittimo, nelle zone agricole degradate il divieto di istallazione e l’ampliamento di stazioni di distribuzione del carburante, in quanto, gli impianti in questione sono strettamente legati all’esistenza della strada, di cui costituiscono un ordinario complemento non essendo ipotizzabile la circolazione di veicoli senza la possibilità di rifornimento di carburante con accesso diretto dalla strada medesima. Per cui la fascia di rispetto stradale non rappresenta affatto un ostacolo all’insediamento di tali impianti. Pres. Farina – Est. Fera - F.lli Gibertini fu Gino Spa (avv. Dallari) c. Comune di Serramazzoni (avv. Poli) (annulla, TAR Emilia-Romagna 20 maggio 2002, n. 753 e n. 754). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 8 Gennaio 2007 (C.C. 4/07/2006), Sentenza n. 11

Urbanistica e edilizia - Impianto di carburanti - Autorizzazione all’istallazione - Concessione edilizia - Disciplina urbanistica - gli artt. 1 e 2, c. 1, D.Lgs. 1998, n. 32, come mod. D.Lgs. 8 settembre 1999, n. 346. In materia di distribuzione di carburanti, gli artt. 1 e 2, comma 1, del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, come modificato dal D.Lgs. 8 settembre 1999, n. 346, non si limitano a ricondurre ad unità, sotto i profili cronistico e procedimentale, l’autorizzazione all’istallazione dell’impianto con la concessione edilizia, ma configurano un potere conformativo di tipo particolare rispetto all’ambito esclusivamente urbanistico, affidando ai comuni il compito di definire i criteri, requisiti e caratteristiche delle aree su cui possono essere istallati gli impianti, con un apposito atto di raccordo con la disciplina urbanistica, in modo da consentire “ la razionalizzazione della rete di distribuzione e la semplificazione del procedimento di autorizzazione di nuovi impianti su aree private”. Atto che nel caso di specie non è stato adottato dall’Amministrazione comunale, aprendo così la strada all’intervento sostitutivo della Regione. Pres. Farina – Est. Fera - F.lli Gibertini fu Gino Spa (avv. Dallari) c. Comune di Serramazzoni (avv. Poli) (annulla, TAR Emilia-Romagna 20 maggio 2002, n. 753 e n. 754). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 8 Gennaio 2007 (C.C. 4/07/2006), Sentenza n. 11


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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 11/07 REG.DEC.
N.2860-2861 REG.RIC.
ANNO


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione) ANNO ha pronunciato la seguente


DECISIONE


sui ricorsi in appello
n. 2860 e n. 2861 del 2003, proposti dalla F.lli Gibertini fu Gino Spa, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’ avv. Marzio Dallari , domiciliato presso Gian Marco Grez in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9;
CONTRO
Il Comune di Serramazzoni, in persona del Sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall’avv. Mauro Poli, domiciliato presso l’avv. Emanuela Pastore Stocchi in Roma, via Ugo Bassi n. 3;
e nei confronti
della Barber Gas Sas, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Fregni e Emilio Mazzocco, domiciliati presso il secondo in Roma, via Lucio Afranio n. 23;
per la riforma
delle sentenze del TAR Emilia-Romagna 20 maggio 2002, n. 753 e n. 754;
Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;
Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 4 luglio 2006 il Consigliere Aldo Fera;
Uditi per le parti gli avv.ti Dallari, Poli e Fregni, come indicato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO


Oggetto degli appelli proposti dalla società F.lli Gibertini sono:
- la sentenza n. 754 del 20 maggio 2002, con la quale il Tar Emilia-Romagna, previa riunione di due ricorsi proposti dalla F.lli Gibertini per l’annullamento, rispettivamente, del provvedimento n. 9252 del 17 luglio 2001, con il quale il Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico aveva comunicato il diniego dell'accoglimento dell’istanza di concessione edilizia per l'installazione di pompe per l'erogazione di G.P.L., "in quanto le opere progettate risultano in contrasto con le Norme di Attuazione del vigente P.R.G." e della successiva nota n. 13289 del 18 ottobre 2001, con cui l'Amministrazione Comunale ha informato la ditta F.lli Gibertini dell'archiviazione dell'istanza presentata il 16 settembre 1998 per l'autorizzazione al potenziamento dell'impianto di chi cui si controverte, conseguente al diniego di concessione edilizia di cui sopra è cenno, li ha respinti;
- la sentenza n. 753 del 20 maggio 2002, con la quale il Tar Emilia-Romagna, ha dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso proposto contro i provvedimenti datati 9 e 3 maggio 2001 con cui il Comune di Serramazzoni, rispettivamente, ha autorizzato la società Barbergas s.a.s. di Odorici & C. ad installare un nuovo impianto di GPL nel territorio comunale ed ha rilasciato la relativa concessione edilizia.


Il primo giudice, con la sentenza n. 754, premesso che non c'è contestazione sulla circostanza che l'area medesima ricade nella fascia di rispetto stradale in zona classificata agricola, motiva la propria decisione con la considerazione che " l’art. 7 delle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale vigente nel Comune resistente " (il quale stabilisce: "le aree delimitate da rispetto stradale sono normalmente destinate alla realizzazione di nuove strade e corsie di servizio, ampliamenti di carreggiate, parcheggi pubblici, percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione dello stato della natura, attrezzature tecnologiche per trasporti pubblici, chioschi ed edicole a carattere precario.”) " non prende in considerazione, tra gli interventi assentibili, quelli relativi agli impianti di distribuzione carburanti; (per cui) si deve conseguentemente ritenere che detta norma, la cui osservanza è imposta dal citato punto 7.B.3 della deliberazione C.R. n. 1399/2000, è di per sé ostativa al rilascio della concessione edilizia richiesta dalla ricorrente."


L'appellante contesta di motivazioni contenute nella sentenza, sostenendo:
1.a che l'elencazione, contenuta nel punto 7.B.3 della deliberazione C.R. n. 1399/2000, ha carattere meramente esemplificativo e non tassativo, come è dimostrato dall'avverbio “normalmente";
1.b che la locuzione "attrezzature tecnologiche per trasporti" ben si presta a comprendere gli impianti di distribuzione di carburanti;
1.c che le stazioni di servizio costituiscono pertinenze naturali delle destinazioni stradali come ha stabilito dalla delibera regionale CR 1399/2000 al punto 7.B.3;
2. che il potenziamento richiesta non riguarda la porzione dell'area situata in zona agricola degradata;
3. che sussiste la contraddizione tra diniego attuale della concessione edilizia e quella rilasciata il 23 ottobre 1998 prot. n. 6579;
4. il diniego è comunque illegittimo in quanto adottato dopo il formarsi del silenzio assenso sulla domanda di concessione edilizia;
Con la sentenza n. 753, il Tar ha sostenuto che la ricorrente non avrebbe fornito la prova della propria legittimazione processuale, cioè di essere "titolare di un impianto di distribuzione di carburanti autorizzato all'erogazione di GPL in Comune di Serramazzoni lungo la medesima S.S. via Estense a circa due chilometri dalla località Prà Galencio".


Secondo l’appellante, il primo giudice ha errato nel non riunire i due ricorsi poiché le due vicende processuali sono tra di loro intrinsecamente intrecciate, per cui non ha considerato che la titolarità dell’impianto era sub sudice.


Conclude quindi chiedendo l'annullamento delle sentenze appellate e, per l’effetto, l'accoglimento delle domande proposte con il ricorso di primo grado.


E’ costituito in giudizio il Comune di Serramazzoni, che controbatte le tesi avversarie e conclude per il rigetto degli appelli.


E’ costituita altresì in giudizio la Barber Gas , che controbatte le tesi avversarie e conclude per il rigetto dell'appello.


DIRITTO


I due ricorsi in appello proposti dalla società F.lli Gibertini, per la riforma delle sentenze specificate in epigrafe, vanno riuniti in quanto soggettivamente ed oggettivamente connessi.


Giova premettere, in punto di fatto, che la ricorrente, titolare fin dal 1982 di un impianto di distribuzione di carburanti aveva chiesto, in data 16 settembre 1998, l’autorizzazione al potenziamento dell’impianto medesimo con l’istallazione di due colonnine per l’erogazione di GPL, e, in data 25 gennaio 2000, il rilascio della relativa concessione edilizia.


L’Amministrazione comunale, con provvedimento del 17 luglio 2001, ha negato il rilascio della concessione edilizia, "in quanto le opere progettate risultano in contrasto con le Norme di Attuazione del vigente P.R.G.", e, con successiva nota del 18 ottobre 2001, ha comunicato di aver archiviato l'istanza di autorizzazione, quale conseguenza del diniego della concessione edilizia.


Successivamente, con provvedimenti in data 9 e 3 maggio 2001, il Comune di Serramazzoni ha autorizzato la società Barbergas s.a.s. di Odorici & C. ad installare un nuovo impianto di GPL nel territorio comunale, in accoglimento dell’istanza in data 24 settembre 1999, ed ha rilasciato la relativa concessione edilizia.


Ora, premesso che in base alle norme di indirizzo programmatico della Regione Emilia Romagna ( deliberazione 29 febbraio 2000, n. 1399, punto 3.C) non possono essere istallate nell’area in questione impianti di distribuzione di GPL ad una distanza inferiore a 12 Km e che i due impianti di che trattasi distano appena 2 Km, sta per certo che l’accoglimento della domanda presentata dalla società F.lli Gibertini avrebbe precluso l’accoglimento di quella presentata dalla società Barbergas.


L’errore in cui è incorso il primo giudice è, non tanto di aver respinto la domanda di riunione dei ricorsi proposti dalla società F.lli Gibertini per l’annullamento del rigetto delle istanze da lei presentate per il rilascio dell’autorizzazione e della concessione edilizia, da un lato, e per l’autorizzazione e la concessione edilizia rilasciata alla società Barbergas, quanto, dall’altro, di non aver considerato come i provvedimenti negativi adottati nei confronti della ricorrente rappresentavano un presupposto per l’adozione dei provvedimenti positivi rilasciati alla controinteressata. Dimodochè, l’accoglimento del primo ricorso avrebbe causato la perdita di validità, per illegittimità derivata, degli atti impugnati con il secondo ricorso determinandone l’accoglimento.


Venendo all’esame del primo ricorso, l’appello è fondato.


Il motivo per il quale l’Amministrazione ha negato alla F.lli Gibertini il rilascio della concessione edilizia, e conseguentemente dell’autorizzazione all’istallazione delle colonnine di erogazione, è che " le opere progettate risultano in contrasto con le Norme di Attuazione del vigente P.R.G." Motivazione ritenuta legittima dal primo giudice, in quanto " l’art. 7 delle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale vigente nel Comune resistente " (il quale stabilisce: "le aree delimitate da rispetto stradale sono normalmente destinate alla realizzazione di nuove strade e corsie di servizio, ampliamenti di carreggiate, parcheggi pubblici, percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione dello stato della natura, attrezzature tecnologiche per trasporti pubblici, chioschi ed edicole a carattere precario”) " non prende in considerazione, tra gli interventi assentibili, quelli relativi agli impianti di distribuzione carburanti; (per cui) si deve conseguentemente ritenere che detta norma, la cui osservanza è imposta dal citato punto 7.B.3 della deliberazione C.R. n. 1399/2000, è di per sé ostativa al rilascio della concessione edilizia richiesta dalla ricorrente."


L’argomentazione, sorretta più avanti da ulteriori affermazioni tese ad accreditare sotto il profilo teleologico, ma non testuale, perché nelle zone agricole degradate sarebbe vietata l’istallazione e l’ampliamento di stazioni di distribuzione del carburante, tuttavia, non considera che gli impianti in questione sono strettamente legati all’esistenza della strada, di cui costituiscono un ordinario complemento non essendo ipotizzabile la circolazione di veicoli senza la possibilità di rifornimento di carburante con accesso diretto dalla strada medesima. Per cui la fascia di rispetto stradale non rappresenta affatto un ostacolo all’insediamento di tali impianti. Come del resto chiarito dalle norme di indirizzo programmatico della Regione Emilia Romagna ( deliberazione 29 febbraio 2000, n. 1399), che, al punto 7, B3, prevedono espressamente l’istallazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti nelle fasce di rispetto stradale.


Da ultimo, giova ricordare che tale interpretazione trova ulteriore supporto dal sistema normativo di riferimento, in quanto gli art. 1 e 2, comma 1, del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, come modificato dal D.Lgs. 8 settembre 1999, n. 346, non si limitano a ricondurre ad unità, sotto i profili cronistico e procedimentale, l’autorizzazione all’istallazione dell’impianto con la concessione edilizia, ma configurano un potere conformativo di tipo particolare rispetto all’ambito esclusivamente urbanistico, affidando ai comuni il compito di definire i criteri, requisiti e caratteristiche delle aree su cui possono essere istallati gli impianti, con un apposito atto di raccordo con la disciplina urbanistica, in modo da consentire “ la razionalizzazione della rete di distribuzione e la semplificazione del procedimento di autorizzazione di nuovi impianti su aree private”. Atto che nel caso di specie non è stato adottato dall’Amministrazione comunale, aprendo così la strada all’intervento sostitutivo della Regione.


Il primo ricorso, pertanto, va accolto con assorbimento delle residue censure, poiché il contrasto dell’iniziativa con lo strumento urbanistico, addotto a sostegno del diniego, nel caso di specie, non era configurabile.


All’accoglimento del primo ricorso consegue l’accoglimento del secondo, per l’illegittimità derivata degli atti con esso impugnati.


Appare equo compensare, tra le parti, le spese del giudizio.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, previa riunione dei ricorsi in epigrafe, accoglie gli appelli e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati con i due ricorsi di primo grado.


Compensa le spese del giudizio.


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 luglio 2006, con l’intervento dei signori:
Giuseppe Farina Presidente
Aldo Fera Consigliere estensore
Marzio Branca Consigliere
Aniello Cerreto Consigliere
Gabriele Carlotti Consigliere


L’ESTENSORE                               IL PRESIDENTE
F.to Aldo Fera                               F.to Giuseppe Farina


IL SEGRETARIO
F.to Cinzia Giglio

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
L’ 8 gennaio 2007
(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)
p. IL DIRIGENTE
f.to Luciana Franchini


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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006


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