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Beni culturali e ambientali - Acqua - Tutela paesaggistica dei torrenti -
Fascia di 150 m - Verifica di compatibilità dell'opera - Necessità - Art. 142,
n. 1 codice dei beni culturali e del paesaggio. Nell’ambito della tutela
paesaggistica, l’assoggettamento alle disposizioni contenute nel codice dei beni
culturali e del paesaggio dei torrenti "per una fascia di 150 m", di cui
all'articolo 142, n. 1, del medesimo non implica l’inedificabilità assoluta, ma
solo l'assoggettamento dell'intervento alla verifica di compatibilità dell'opera
in relazione alla tutela del paesaggio. Pres. Santoro - Est. Fera - Total Italia
s.p.a. (già TOTAL FINA s.p.a.) (avv.ti Lovelli e Cavasola) c. Comune di
Marsciano (avv. Ferretti) ed altro (conferma TAR dell'Umbria 3 ottobre 2005, n.
454). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 08/01/2007 (C.C. 23/06/2006), Sentenza n. 13
Urbanistica e edilizia - Istallazione di impianti di distribuzione di
carburanti - Concetto di "bacini di utenza quali ambiti territoriali omogenei".
In materia di istallazione di impianti di distribuzione di carburanti, s’intende
il concetto di "bacini di utenza quali ambiti territoriali omogenei",
articolando la distanza minima tra i impianti in relazione alle prevedibili
esigenze degli utenti. Pres. Santoro - Est. Fera - Total Italia s.p.a. (già
TOTAL FINA s.p.a.) (avv.ti Lovelli e Cavasola) c. Comune di Marsciano (avv.
Ferretti) ed altro (conferma TAR dell'Umbria 3 ottobre 2005, n. 454).
CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 08/01/2007 (C.C. 23/06/2006), Sentenza n. 13
Urbanistica e edilizia - Rotatorie - Nozione - Soluzione per inconvenienti di
visibilità e intersezioni stradale - Assimilazioni in via analogica agli incroci
- Art. 24 c.d.s. D.L.vo n. 285/1992 e art. 60 reg. att.. Le rotatorie
costituiscono una soluzione tecnica per ovviare proprio agli inconvenienti dalle
intersezioni stradali e da quelle condizioni che ostacolano la visibilità da
parte degli utenti della strada. Tale diversa natura, pertanto, impedisce che,
ai fini dell’applicazione delle regole sulla costruzione e sicurezza delle
strade, le rotatorie vengano assimilate, in via di applicazione analogica, agli
incroci. Pres. Santoro - Est. Fera - Total Italia s.p.a. (già TOTAL FINA s.p.a.)
(avv.ti Lovelli e Cavasola) c. Comune di Marsciano (avv. Ferretti) ed altro
(conferma TAR dell'Umbria 3 ottobre 2005, n. 454). CONSIGLIO DI STATO Sez. V,
08/01/2007 (C.C. 23/06/2006), Sentenza n.13
Consumatori - Distribuzione dei carburanti - Ampliamento del numero dei
produttori - Concorrenza - Legittimità. La concorrenza nel settore della
distribuzione dei carburanti è regolata da apposite norme e che non possono di
certo ritenersi illeciti i comportamenti dei privati conformi al dettato
normativo, la censura non considera che il valore giuridico che tutela la
concorrenza va nella direzione dell’ampliamento del numero dei produttori e non
in quella della sua restrizione. Pres. Santoro - Est. Fera - Total Italia s.p.a.
(già TOTAL FINA s.p.a.) (avv.ti Lovelli e Cavasola) c. Comune di Marsciano (avv.
Ferretti) ed altro (conferma TAR dell'Umbria 3 ottobre 2005, n. 454).
CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 08/01/2007 (C.C. 23/06/2006), Sentenza n. 13
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REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 13/07 REG.DEC.
N. 9566 REG.RIC.
ANNO 2005
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione) ha pronunciato
la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 9566 del 2005, proposto dalla Total Italia
s.p.a. (già TOTAL FINA s.p.a.), in persona del procuratore generale dott. Luigi
Toselli, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Lovelli e Pietro Cavasola
con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via A. De Pretis n. 86;
CONTRO
il Comune di Marsciano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso dall’ avv. Mario Rampini ed elettivamente domiciliato in Roma, via Cola
Di Rienzo n. 180, presso l’avv. Paolo Giuseppe Fiorilli;
e nei confronti
della società Ediltevere spa, in persona del presidente pro tempore,
rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Ferretti con domicilio eletto presso
l'avv. Claudia Salustri in Roma, via Filippo Ermini n. 68 ;
per la riforma
della sentenza del TAR dell'Umbria 3 ottobre 2005 , n. 454;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;
Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 23 giugno 2006 il Consigliere Aldo Fera;
Uditi per le parti gli avv.ti Cavasola, Rampini e Ferretti come indicato nel
verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Oggetto dell’appello proposto dalla Total Italia s.p.a. è la sentenza n. 454 del
3 ottobre 2005, con la quale il Tar dell'Umbria ha respinto due ricorsi riuniti,
proposti dalla dante causa Total Fina s.p.a. , per l'annullamento :
quanto al primo (ric. n. 581/2004):
- del bando di gara per licitazione privata indetto dal Comune di Marsciano -
Settore Tecnico Manutentivo-, in data 3 luglio 2004 e pubblicato all’Albo
Pretorio dello stesso Comune e sul B.U.R. dell’Umbria in data 13 luglio 2004,
limitatamente alla parte in cui prevede la realizzazione e la gestione di una
stazione di servizio carburanti;
- nonché di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o conseguente, ivi
compresa l’eventuale successiva aggiudicazione e stipula del contratto di
concessione di costruzione e gestione.
quanto al secondo ( ricorso n. 12/2005) :
a) della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Marsciano n. 341 del
26 ottobre 2004;
per quanto occorra e sempre limitatamente alla parte in cui i sottoindicati
provvedimenti prevedono “la realizzazione e la gestione di una stazione di
servizio carburanti”:
b) della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Marsciano n. 307 del
9 settembre 2003;
c) della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Marsciano n. 159 del
27 aprile 2004;
d) della Bozza di Convenzione per la realizzazione e gestione delle opere
relative alla viabilità di P.R.G. di collegamento tra Piazzale Europa e Via
Tuderte del Comune di Marsciano;
e) della determinazione dirigenziale n. 509 del 2 luglio 2004 a firma del
Responsabile di settore del Comune di Marsciano;
f) del progetto preliminare relativo alla “concessione di realizzazione e
gestione delle opere relative alla viabilità di PRG di collegamento tra Piazzale
Europa e Via Tuderte del Comune di Marsciano” presentato per conto del Promotore
EdilTevere.
nonché
g) di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o conseguente ivi compresa
la successiva convenzione avente ad oggetto la concessione di progettazione,
costruzione delle opere relative alla viabilità di P.R.G. di collegamento tra
Piazzale Europa e Via Tuderte eventualmente sottoscritta dal Comune di Marsciano,
limitatamente alla parte in cui essa prevede “la realizzazione e la gestione di
una stazione di servizio carburanti”.
Il primo giudice motiva la propria decisione con la ritenuta infondatezza delle
censure proposte dalla ricorrente che aveva dedotto i vizi di violazione di
legge ed eccesso di potere sotto vari profili: a) per violazione delle norme
regionali che prescrivono il rispetto di distanze minime tra impianti che non
siano situati su “viabilità di interesse regionale”; b) per violazione della
normativa nazionale che prescrive una “fascia di rispetto” tra la costruenda
stazione di servizio ed il torrente “Fossatone” che corre in posizione quasi
parallela all’area prevista per detta stazione; c) per violazione delle norme
del codice della strada e relativo regolamento che fanno divieto di ubicare le
pertinenze stradali (fra le quali rientrano anche le stazioni di servizio per il
rifornimento carburanti ed il ristoro degli utenti) in prossimità di
intersezioni, di fossi, di fermate di mezzi pubblici e lungo tratti di strada in
curva o a visibilità limitata e che impongono la realizzazione di corsie di
decelerazione e accelerazione (in questo caso non previste e comunque non
realizzabili); d) per violazione della legge quadro in materia di lavori
pubblici, essendo stata omessa da parte dell’Amministrazione appaltante la
verifica preventiva degli elementi che potrebbero risultare ostativi alla
realizzazione dell’opera.
L'appellante contesta di motivazioni contenute nella sentenza, ribadendo le
censure disattese dal primo giudice, in particolare:
1.sull’inosservanza delle distanze minime previste per gli impianti di
distribuzione di carburanti dai istallare nelle zone FM (2000 m);
2. sull'inosservanza della fascia di rispetto previste per il torrente Fossatore
(150 m);
3. sulla collocazione dell'impianto in violazione del codice della strada (nelle
immediate vicinanze di un incrocio);
4. sulla mancanza della perizia attestante la conformità delle opere al codice
della strada e ad altre norme;
5. sull’omessa verifica preventiva della fattibilità del progetto in questione.
l'appellante inoltre denuncia l’omessa pronuncia del primo giudice su di un capo specifico della domanda con il quale si denunciava la violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione e dei principi generali in materia di concorrenza.
Conclude quindi chiedendo l'annullamento della sentenza appellata e, per
l’effetto, del ricorso di primo grado.
E’ costituito in giudizio il Comune di Marsciano, che controbatte le tesi
avversarie e conclude per il rigetto dell'appello.
E’ altresì costituita in giudizio la società Ediltevere spa, che controbatte le
tesi avversarie e conclude per il rigetto dell'appello.
DIRITTO
Il ricorso proposto dalla Total Italia s.p.a., per la riforma della sentenza
specificata in epigrafe, è infondato.
Oggetto dell’impugnazione proposta in primo grado sono una serie di atti e
provvedimenti adottati dal Comune di Marsciano per la realizzazione, con lo
strumento della finanza di progetto di cui agli artt. 37 bis e seguenti della
legge n. 109 del 1994, della viabilità di collegamento tra piazzale Europa e via
Tudente, nella parte in cui prevedono la realizzazione e l’affidamento in
gestione di una stazione di servizio carburanti, nonché l’aggiudicazione della
relativa gara alla Ediltevere spa.
I motivi di ricorso, riproposti in secondo grado, sia pur costruiti intorno alla
violazione di norme di natura diversa, sono tutti concentrati sulla ubicazione
del nuovo impianto di distribuzione di carburanti, che la Total assume arrecare
pregiudizio sotto il profilo commerciale ad un proprio impianto ubicato a
distanza inferiore a 1500 mt.
Con il primo motivo, l’appellante denuncia che l’impianto sarebbe ubicato ad una
distanza inferiore a quella minima di 2000 mt., prevista dalla normativa
regionale ( deliberazione della Giunta regionale 16 ottobre 2003, n. 1505) per
la zona 3 concernente “ le parti del territorio destinate prevalentemente a
nuovi o preesistenti insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati
e le parti del territorio destinate prevalentemente ad attrezzature ed impianti
di interesse generale.”
Secondo il primo giudice, il quale fa una lettura sostanziale della disciplina
regionale, va invece affermato “che l’area in questione debba correttamente
ricomprendersi nell’ambito territoriale omogeneo classificato come “zona 2”.
Infatti l’area medesima risulta pacificamente inserita (senza contestazione
alcuna sul punto) in un territorio più vasto che il vigente P.R.G. ha destinato
al completamento ed alla espansione dell’edilizia residenziale e non invece agli
insediamenti industriali ovvero soltanto alle attrezzature ed agli impianti di
interesse generale.”
L’appellante sostiene che tale affermazione sarebbe errata e comunque, in
presenza di perizie contrastanti, il giudice avrebbe dovuto procedere
all’espletamento di incombenti istruttori.
L’assunto non può essere condiviso.
A parte l'ovvia considerazione che l'esercizio dei poteri istruttori è rimesso
al prudente apprezzamento del giudice, il quale vi ricorre allorché non sia in
grado di ricostruire la situazione di fatto sulla base dei documenti acquisiti
agli atti del giudizio, sta per certo che, nel caso di specie, non vi era alcun
bisogno di procedere a nuove perizie potendo la situazione essere accertata
sulla base dei documenti ufficiali provenienti dall'amministrazione. Documenti
che non sono stati contestati dalle parti, le quali, in realtà, ne danno una
diversa lettura che scaturisce da una diversa ricostruzione del quadro
normativo. Secondo la ricorrente, l'inclusione dell'area nella zona 3 di cui
alla disciplina regionale in materia di distanze tra impianti di distribuzione
di carburanti discenderebbe ex se dalla disciplina urbanistica del lotto, che
colloca l'area medesima in zona urbanistica F, di cui al D.M. 2 aprile 1968, n.
144, che appunto prevede "attrezzature per servizi della mobilità del tipo
stazioni ferroviarie e scalo merci, autostazione, autoparchi, ricoveri e
officine di mezzi pubblici, aree di servizio stradali, distributori".
Ora, come argomentato dal giudice di primo grado, l’impostazione è errata, per
l'assorbente considerazione che, dovendo i nuovi impianti di distribuzione di
carburanti essere realizzati necessariamente nelle aree a ciò destinate dagli
strumenti urbanistici, ciò renderebbe di fatto inapplicabile la distinzione
operata dalla disciplina regionale, la quale invece si fonda dal diverso
concetto. Più precisamente sui "bacini di utenza quali ambiti territoriali
omogenei", articolando la distanza minima tra i impianti in relazione alle
prevedibili esigenze degli utenti. È questo il motivo per cui la normativa
regionale stabilisce la distanza minima per gli impianti ricadenti nelle zone
industriali ( zona 3) in 2000 mt., mentre la stessa è di appena 1000 mt. nelle
zone destinate a nuovi complessi insediativi ( zona 2), dove la concentrazione
di utenti è presumibilmente maggiore.
Nel caso di specie, l’assunto dell'appellante non considera che il bacino
d'utenza sul quale insiste il nuovo impianto presenta una connotazione
residenziale, come affermato, senza essere smentito, dal Comune di Marsciano,
secondo il quale la zona è stata ed è tuttora "luogo di importanti lottizzazioni
residenziali, ciò determinando uno degli ambiti più densamente popolati del
comune".
Con il secondo motivo, l’appellante denuncia la violazione della normativa
nazionale ( artt. 134 e 142 del D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42), che prescrive
una “fascia di rispetto” di 150 mt. tra la costruenda stazione di servizio ed il
torrente “Fossatone” che scorre in posizione quasi parallela all’area prevista
per detta stazione.
Anche a voler ignorare che l'area in questione è assoggettata alla disciplina
del piano territoriale di coordinamento paesistico provinciale, l'assunto non
considera che l’assoggettamento alle disposizioni contenute nel codice dei beni
culturali e del paesaggio dei torrenti "per una fascia di 150 m", di cui
all'articolo 142, n. 1, del medesimo non implica l’inedificabilità assoluta, ma
solo l'assoggettamento dell'intervento alla verifica di compatibilità dell'opera
in relazione alla tutela del paesaggio. Cosa che, nel caso di specie, è
positivamente avvenuta con il parere favorevole espresso dalla locale
soprintendenza in sede di conferenza dei servizi.
Con il terzo motivo, l’appellante denuncia violazione dell’art. 24 del codice
della strada ( D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285) e dell’art. 60 del relativo
regolamento di attuazione, in quanto la stazione di erogazione di carburanti è
ubicata in una curva, nelle immediate vicinanze di un incrocio. Occorre
precisare che la censura, inizialmente diretta contro la scelta effettuata in
sede di progetto preliminare, è stata trasferita, con motivo aggiunto, nei
confronti del progetto definitivo, che, proprio per ovviare ai limiti normativi,
ha adottato una diversa soluzione costituita dalla previsione di una rotatoria
con immissione diretta dell’impianto sulla rotatoria medesima.
Sotto il profilo strettamente giuridico, la tesi dell’appellante è che le norme
concernenti le intersezioni stradali sarebbero applicabili anche alle rotatorie,
poiché queste costituirebbero solo un tipo di incrocio. La tesi, oltre a non
essere suffragata da un chiaro supporto normativo, appare incoerente, in quanto
è del tutto evidente che le rotatorie costituisco una soluzione tecnica per
ovviare proprio agli inconvenienti dalle intersezioni stradali e da quelle
condizioni che ostacolano la visibilità da parte degli utenti della strada. Tale
diversa natura, pertanto, impedisce che, ai fini dell’applicazione delle regole
sulla costruzione e sicurezza delle strade, le rotatorie vengano assimilate, in
via di applicazione analogica, agli incroci.
Con il quarto motivo, l’appellante denuncia la mancanza della perizia giurata,
di cui all’art. 16 del regolamento regionale 27 ottobre 2003, n. 12, attestante
la conformità delle opere agli standards urbanistici ed al codice della strada,
nonché alle norme di sicurezza, sanitarie in materia di abbattimento delle
barriere architettoniche e di smaltimento dei rifiuti.
Posto che la censura si limita a contestare solo l’aspetto procedurale della
vicenda senza affermare la violazione delle norme sostanziali il cui rispetto
avrebbe dovuto essere asseverato dalla perizia giurata e che, comunque
quest’ultima risulta acquisita agli atti del Comune in data 1 marzo 2005; per
cui un eventuale accoglimento del ricorso sotto tale profilo non porterebbe in
ogni caso alla rinnovazione del procedimento con esito diverso da quello
attuale. A ciò si aggiunga come l’acquisizione della perizia in questione è,
comunque, inserita nel percorso procedimentale relativo alla domanda di
autorizzazione per l’esercizio dell’impianto; cioè in una fase diversa e
successiva rispetto a quella oggetto del presente giudizio.
Con il quinto motivo, l’appellante denuncia la violazione dell’art. 37 della
legge n. 109 del 1994, sotto il profilo della mancata verifica preventiva della
fattibilità del progetto in questione.
La censura, oltre ad esprimere più un giudizio di valore che un vizio del
procedimento, non considera che, come esattamente argomentato dal primo giudice,
che tale verifica è stata puntualmente effettuata nel corso della conferenza di
servizio cui hanno partecipato tutte le autorità coinvolte nella vicenda.
Con l’ultimo motivo, l’appellante sostiene che, comunque, la presenza nello
stesso comune ed in un tratto stradale limitato di ben tre distributori si
porrebbe “ in posizione oggettivamente concorrenziale”. Premesso che la
concorrenza nel settore della distribuzione dei carburanti è regolata da
apposite norme e che non possono di certo ritenersi illeciti i comportamenti dei
privati conformi al dettato normativo, la censura non considera che il valore
giuridico che tutela la concorrenza va nella direzione dell’ampliamento del
numero dei produttori e non in quella della sua restrizione.
L’appello, per tali ragioni, pertanto va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 4.000.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, respinge
l’appello. Condanna l’appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in
complessivi € 4.000.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 giugno 2006, con
l’intervento dei signori:
Sergio Santoro Presidente
Giuseppe Farina Consigliere
Corrado Allegretta Consigliere
Aldo Fera Consigliere estensore
Aniello Cerreto Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
F.to Aldo Fera
F.to Sergio Santoro
IL SEGRETARIO
F.to Rosi Graziano
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
L’ 8 gennaio 2007
(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)
p. IL DIRIGENTE
f.to Luciana Franchini
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