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RIFIUTI – Emergenza nel settore dei rifiuti nella Regione Campania - Art. 3,
cc. 1 e 2 D.L. n. 245/2005 – Sospensione delle procedure esecutive –
Applicabilità nei rapporti tra Comuni, commissario delegato e società
affidatarie del servizio di raccolta e smaltimento – Esclusione. La norma di
cui all’art. 3, co. 1 e 2 del d.l. n. 245 del 2005, convertito con modificazioni
in legge 27 gennaio 2006 n. 21, nel vincolare “le risorse finanziarie comunque
dirette al commissario delegato” alla realizzazione del piano di smaltimento
rifiuti e nel renderle insuscettibili di procedure esecutive, è chiaramente ed
inequivocabilmente dettata per accelerare la messa a disposizione del
commissario delegato delle somme necessarie, tra l’altro, al regolare
svolgimento dell’attività da parte delle affidatarie del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti. Sicchè la sospensione delle azioni esecutive non trova
applicazione nei rapporti intercorrenti tra i Comuni, il Commissario delegato e
le predette società. Pres. Santoro, Est. Giambartolomei - Comune di Caserta
(avv. Giuliani) c. F. C. s.p.a. (avv.ti E. ed F. Magrì) - (Conferma T.A.R.
Campania, Napoli, n. 7725/2006) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 19 marzo 2007
(C.C. 27 ottobre 2006), Sentenza n. 1301
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REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 1301/07 REG. DEC.
N: 7785 REG. RIC.
ANNO 2006
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n.7785 del 2006 proposto dal Comune di Caserta, in
persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco
Giuliani ed elettivamente domiciliato in Roma, via Sicilia n. 66;
contro
la FIBE Campania spa, in persona del legale rappresentante, rappresentata e
difesa dagli avv.ti Ennio e Fabrizio Magrì ed elettivamente domiciliata in Roma,
via G. D’Arezzo n.18
e nei confronti
- del Prefetto, pro-tempore, della
Provincia di Caserta, in qualità di commissario ad acta della decisione
impugnata (non costituito);
-del Vice-prefetto della provincia di Caserta dott.ssa Gerardina Basilicata, in
qualità di commissario ad acta per l’esecuzione della decisione impugnata;
per l’annullamento / riforma
della decisione 28 luglio 2006 n.7725 con la quale il Tar Campania –Napoli,
V sezione, ha accolto il ricorso volto all’esecuzione del giudicato formatosi
sul decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n.971 del 2004, reso dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere- Sezione staccata di Caserta, per la somma
di euro 2.624.148,91, oltre interessi di mora e spese delle procedure, liquidate
in euro 3.264/00 oltre iva e cpa.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della soc. FIBE Campa-nia spa;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle ri-spettive difese,
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il consigliere Giancarlo Giambartolomei;
Uditi gli avvocati Laudadio per delega di Giuliani e Magrì;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue
FATTO
Con ricorso in appello, notificato il 15 settembre 2006, il Comune di Caserta
impugna la decisione 28 luglio 2006 n.7725 con la quale il Tar Campania –Napoli,
V sezione, ha accolto il ricorso volto all’esecuzione del giudicato formatosi
sul decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n.971 del 2004, reso dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere- Sezione staccata di Caserta, per la somma
di euro 2.624.148,91, oltre interessi di mora e spese delle procedure, liquidate
in euro 3.264/00 ¬, oltre iva e cpa.
Deduce l’appellante:
a:-la violazione dell’art. 3,co.1 e 2, del d.l. n.245 del 2005 per i quali le
somme vantate dalla FIBE spa rientrerebbero nell’ambito delle risorse che il
legislatore nazionale ha specificatamente destinato al Commissario delegato e
che non potrebbero essere distratte con nessuna procedura esecutiva.
b.-di non poter provvedere alla corresponsione delle somme ingiunte dal momento
che, come sarebbe dato ricavare dall’art. 2,co.1 del d.l. n.245 del 2005 e dall’OPCM
n. 3479 del 14 dicembre 2005, la legittimazione attiva spetterebbe in via
esclusiva al Commissario di Governo.
La costituita FIBE Campania spa ha depositato documenti e memorie, volte a
controdedurre alle argomentazioni del Comune appellante.
DIRITTO
1.-Ai sensi dell’art. 5, co.1 della l. n.225 del 1992, l’11 febbraio 1994 il
Presidente della Repubblica dichiarava lo stato di emergenza nel settore rifiuti
della Regione Campania.
In seguito a gara indetta , ex O.P.C.M. 2425 del 1996, dal Commissario delegato
per l’emergenza, la Fibe Campania spa (subentrata alla FISIA Impianti spa)
diveniva affidataria, come da contratto n.52 del 2001, del servizio di
smaltimento rifiuti solidi urbani prodotti nelle province di Benevento, Salerno,
Avellino e Caserta.
Con ordinanza 4 ottobre 2001 n. 474, notificata al Comune di Caserta il 5
ottobre 2001, il Commissario delegato imponeva a tutti i Comuni della provincia
di Caserta:
-di conferire i rifiuti urbani agli impianti gestiti dall’affidataria Fibe;
-di corrispondere alla predetta affidataria del servizio “entro 30 (trenta
giorni) dalla data d’emissione” delle fatture la tariffa ed i contributi per il
servizio di smaltimento”.
Con decreto ingiuntivo 18 novembre 2004 n.971, a fronte di fatture inevase e
relative al 2003 ed, in parte, al 2004, il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere- Sezione staccata di Caserta condannava il Comune di Caserta al pagamento
a favore della FIBE Campania spa della somma di euro 2.624.148,91, oltre
interessi di mora e spese delle procedure, liquidate in euro 3.264/00, oltre iva
e cpa.
Per la esecuzione di detto decreto n.971 del 2004 la FIBE Campania spa promoveva
ricorso, ai sensi dell’art. 27, co.4 del r.d. 26 giugno 1924 n.1054.
Accertato il passaggio in giudicato del decreto, per il TAR Campania-(sede di
Napoli-sez. V, sentenza n.7725 del 2006, impugnata) nel caso in esame non trova
applicazione la norma speciale di cui all’art. 3 del decreto legge 30 novembre
2005 n.245, convertito con modificazioni con legge 27 gennaio 2006 n. 21.
Non ricadrebbero “nell’effetto sospensivo procedure esecutive dirette non già
contro il Commissario straordinario o i fondi da questi trasferiti ad altri enti
al diretto e vincolato scopo di essere destinati ad interventi strumentali al
superamento dell’emergenza socio-economico-ambientale nel settore della gestione
dei rifiuti, bensì contro un ente locale inadempiente nei pagamento dei
corrispettivi dovuti alla gestione del servizio di smaltimento”.
Di contro, secondo il Comune appellante:
- la riscossione della tariffa per il servizio di smaltimento sarebbe di
competenza del Commissario delegato e le relative somme non potrebbero essere
distratte con nessuna procedura esecutiva, non sarebbero suscettibili di
pignoramento, di sequestro e di ricorso ex art. 27, co.4, del r.d. 26 giugno
1924 n.1054 ( art. 3,co.1 e 2 del d.l.n.245 del 2005);
-di non poter provvedere alla corresponsione delle somme in-giunte dal momento
che i pagamenti del servizio de quo dovrebbero essere effettuati dal commissario
delegato, cui spetterebbe la legittimazione (art. 2,co.1, del d.l. n.245 del
2005; OPCM n. 3479 del 14 dicembre 2005).
2.-Ammessa l’esperibilità avverso un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per
mancata esecuzione nei termini, del ricorso ex art. 27 del testo unico delle
leggi sul Consiglio di Stato, essendo rimedio di carattere generale (cfr. Cons.
st.,sez.V,16 febbraio 2001 n.807), ad avviso del Collegio quanto dedotto dal
Comune appellante non trova positivo ingresso.
2,.1.- L’art. 3 del decreto legge 30 novembre 2005, n. 245 , convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, del quale è
dedotta la violazione, al primo comma, vincola “le risorse finanziarie comunque
dirette al commissario delegato” alla realizzazione del piano di smaltimento
rifiuti e nel contempo le rende insuscettibili di procedure esecutive (“ivi
comprese quelle previste dall’art. 27 del testo unico delle leggi sul Consiglio
di Stato”). Al secondo comma il legislatore estende un’identica disposizione di
preservazione (fino alla cessazione degli effetti delle ordinanze di protezione
civile) “rispetto a contesti diversi da quelli di cui al co.1”
Il primo comma dell’art. 3 pone il vincolo di preservazione delle risorse
finanziare assegnate al commissario delegato, al fine di perseguire la
“regolarità del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania”.
Così recita l’art. 1 del citato decreto n. 245 del 245 che dispone per il futuro
statuendo, tra l’altro, lo scioglimento, dalla sua entrata in vigore, dei
contratti precedentemente stipulati con le affidatarie del servizio di
smaltimento dei rifiuti, salvo a demandar loro la sua prosecuzione fino al
subentro dei nuovi affidatari (art.1 co.7).
Alla copertura degli oneri connessi con le predette attività provvede il
Dipartimento della protezione civile(e per esso il commissario delegato)
mediante l’utilizzo di risorse il cui ammontare (per gli anni 2005 e 2006) è
fissato nell’art. 7 ed alle quali si riferisce il primo co. dell’art.3.
Al commissario delegato è demandato provvedere “al recupero della tariffa di
smaltimento dei rifiuti presso i Comuni”e ciò sempre per perseguire la
“realizzazione del piano di smaltimento rifiuti” e la regolarità del servizio di
smaltimento (art. 2 d.l. n. 245 del 2005 del quale l’appellante deduce la
violazione).
Alla locuzione “rispetto a contesti diversi da quelli di cui al co.1” (secondo
comma dell’art. 3) di non chiara formulazione, ha dato interpretazione autentica
l’art. 6 del d.l. 9 ottobre 20006 n.263 per il quale il divieto di esecuzione
forzata (pignoramento e sequestro) si applica alle risorse comunque dirette a
finanziare le contabilità speciali istituite con ordinanze emanate ai sensi
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992 n.255”.
L’insieme delle norme esaminate parrebbero riferirsi non ad un periodo
pregresso, ma alle gestioni successive all’entrata in vigore del decreto legge
n. 245 del 2005 o, quantomeno, a partire dall’esercizio 2005, mentre il decreto
ingiuntivo, di cui è stata chiesta l’esecuzione, è stato emanato nel 2004.
Diverso indirizzo è espresso nell’OPCM 14 dicembre 2005 n. 3479, richiamata dal
Comune appellante.
Confermato l’obbligo delle attuali affidatarie del servizio di assicurarne la
prosecuzione e dei Comuni di conferire in via esclusiva agli impianti di
produzione e di pagare la tariffa di smaltimento, l’ordinanza assume nella
propria contabilità speciale le somme accantonate a titolo di contributi e
mag-giorazioni e le risorse di cui all’art. 1, co.7, d.l. 30 nov. 2005 n.245
precisando che, in attuazione di detta norma, al pagamento delle prestazioni
provvede il commissario delegato, previa presentazione della relativa fattura.
Al punto due dell’ordinanza è, però, demandato espressamente al commissario
delegato di determinare le situazioni debitorie dei Comuni “maturate fino alla
data del 31 dicembre 2004, provvedendo al recupero della tariffa”.
Le norme sopra richiamate ed esaminate, tuttavia, sono chiaramente ed
inequivocabilmente dettate per accelerare la messa a disposizione del
commissario delegato delle somme necessarie, tra l’altro, per far svolgere con
regolarità alle affidatarie (tra le quali la FIBE Campania spa) il servizio di
raccolta dei rifiuti e per far si che alle stesse fosse corrisposto quanto loro
contrattualmente dovuto.
Conseguentemente, non appare rispondente alla ratio dell’art. 3, co. 1 e 2, del
d.l. n.245 del 2005 considerare che il blocco delle procedure esecutive “ivi
comprese quelle previste dall’art. 27 del t.u. delle leggi sul Consiglio di
Stato”, si riferisca anche ai rapporti intercorrenti tra le società affidatarie
del servizio di smaltimento, i Comuni ed il commissario delegato e non a
soggetti creditori terzi.
Conclusivamente, il Comune di Caserta è tenuto al pagamento alle somme liquidate
in forza di un decreto ingiuntivo non op-posto, che ha definito la controversia
con valore di cosa giudi-cata e che ha individuato nel Comune stesso il soggetto
passivo di un’obbligazione pecuniaria al cui adempimento era ed è tenuto, non
trovando nella specie ingresso la preclusione di cui all’art. 3 d.l. n. 245 del
2005.
3.- Per quanto sopra esposto, il ricorso in appello deve essere respinto.
Si ritiene dover compensare tra le parti le spese e gli onorari del giudizio
d’appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente
pronunziando sul ricorso in appello indicato in epigrafe, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese e gli onorari del giudizio d’appello.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella sede del Consiglio di Stato, nella camera di
consiglio del 27 ottobre 2006, con l’intervento dei magistrati:
Sergio Santoro Presidente
Chiarenza Millemaggi Cogliani Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Marzio Branca Consigliere
Giancarlo Giambartolomei Consigliere, est.
L'ESTENSORE
f.to Giancarlo Giambartolomei
IL PRESIDENTE
f.to Sergio Santoro
IL SEGRETARIO
f.to Francesco Cutrupi
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/03/2007
(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)
p. IL DIRIGENTE
F.to Livia Patroni Griffi
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