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ESPROPRIAZIONE - Interclusione di particelle - Privazione della servitù di
passaggio - Esproprio di terreni appartenenti a terzi soggetti - Danno
immeditato e diretto - Lesione di interessi giuridicamente tutelabili Esclusione
- Fattispecie. Non è ammissibile il ricorso, rivolto ad evidenziare il
pregiudizio dell’esproprio derivante dall’attuazione del piano di zona per l’interclusione
di particelle, tutte estranee alla proprietà del ricorrente ma che, comunque,
ineriscono all’interruzione della strada interpoderale. Nella specie, nessuna
lesione di interessi giuridicamente tutelabili può ravvisarsi nella privazione
della servitù di passaggio, causa l’esproprio di particelle e l’inutilizzabilità
di altre particelle perché separata dalla restante proprietà. Il conclamato
pregiudizio della ricorrente costituisce infatti un effetto indiretto
dell’esproprio di terreni appartenenti a terzi soggetti e non le cagiona un
danno immeditato e diretto come è richiesto per l’esistenza dell’interesse a
ricorrere. Pres. Iannotta - Est. Lamberti - Dedoni (avv.ti Polacco e Carsana) c.
comune di Roma (avv. Marzolo) - (conferma T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II, 20
ottobre 2005, n. 9141). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 20 Marzo 2007 (C.c.
11/04/2006), Sentenza n. 1338
ESPROPRIAZIONE - Occupazione di una parte maggiore di quanto enunciato
nell’atto di esproprio - Comportamento illecito dell’amministrazione -
Risarcimento e domanda di restituzione - Competente giudice civile -
Sindacabilità del G.A. - Esclusione. L’occupazione di una parte maggiore di
quanto enunciato nell’atto di esproprio non attiene ai vizi di legittimità del
provvedimento, sindacabili dal giudice amministrativo, ma alla sua esecuzione,
da censurare innanzi al giudice civile, competente a conoscere degli eventuali
danni prodotti all’espropriato dal comportamento illecito dell’amministrazione a
disporne l’eventuale risarcimento (ex plurimis Cass., sez. I, 14 gennaio 2000,
n. 350) e a decidere sulla domanda di restituzione. Pertanto, è inammissibile la
censura del ricorso introduttivo nella quale il ricorrente afferma che,
relativamente alla particella di sua proprietà, le operazioni di occupazione
sarebbero avvenute per quattrocento metri in più di quanto riportato nel
provvedimento. Pres. Iannotta - Est. Lamberti - Dedoni (avv.ti Polacco e Carsana)
c. comune di Roma (avv. Marzolo) - (conferma T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II, 20
ottobre 2005, n. 9141). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 20 Marzo 2007 (C.c.
11/04/2006), Sentenza n. 1338
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REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.1338/07 REG.DEC.
N. 10591
ANNO 2005
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello 10591/2005 proposto dalla sig.ra Lucia Dedoni,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Edoardo Polacco e Maria Carsana, ed
elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio del secondo in via del
Carovita, n. 5;
CONTRO
Il comune di Roma, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dall’avv. Riccardo Marzolo e domiciliato presso gli Uffici dell’Avvocatura
Comunale, in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione
II, 20 ottobre 2005, n. 9141;
Visto l’appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla Camera di Consiglio dell’11 aprile 2006, relatore il Consigliere Cesare
Lamberti e udito, altresì, l’avvocato Graziosi per delega dell’avv. Marzolo per
il comune. Nessuno è comparso per l’appellante
FATTO
Con decreto del 22 luglio 2004, n. 3, emanato ai sensi del DPR n. 327/2001, il
comune di Roma disponeva l'esproprio dell’area di proprietà della sig.ra Dedoni,
distinta al Catasto al Foglio 109, particella 1215 di mq 7825, occorrente per la
realizzazione del Piano di Zona P.Z. Colle Fiorito. L’esproprio è stato
impugnato al Tar del Lazio, per violazione dei legge ed eccesso di potere in
quanto l’attuazione del piano di zona rende del tutto impossibile la sia
attività di allevamento di bestiame, interrompe la continuità dei terreni
destinati a pascolo e la priva di gran parte della strada intepoderale che
costituisce l’unico accesso alla sua proprietà nonché del pozzo artesiano e del
serbatoio di raccolta delle acque in parte ancora utilizzati. Con ulteriori
motivi aggiunti, la ricorrente deduceva che l’esproprio era stato effettuato
senza una preventiva urbanizzazione dei terreni. Il comune si costituiva in
giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. Con la sentenza in epigrafe il
ricorso era dichiarato inammissibile sull’assunto che le censure ivi dedotte
erano prospettate avverso il decreto dì esproprio nonostante fossero
evidentemente riferibili alla dichiarazione di pubblica utilità,. La sentenza è
stata appellata dalla sig.ra Dedoni sull’assunto che il provvedimento
notificatole era il primo atto dell’esproprio da lei conosciuto e che il primo
giudice non si era pronunziato sui motivi aggiunti. Il Comune si è costituto
chiedendo il rigetto del ricorso. All’odierna Camera di Consiglio è stato dato
avviso alla parte presente che la causa poteva essere decisa con sentenza
abbreviata.
DIRITTO
Con l’appello in epigrafe, la sig.ra Dedoni afferma che la sentenza di primo
grado del Tar del Lazio avrebbe dichiarato inammissibile genericamente e in
assenza di presupposti il suo ricorso avverso il decreto del 22 luglio 2004, n.
3, ex DPR n. 327/2001, di esproprio dell’area di sua proprietà.
L’appello è infondato.
La declaratoria d’inammissibilità del primo giudice è scaturita dall’esame del
deposito del comune nel giudizio di primo grado, effettuato il 14 dicembre 2004.
In tale sede è dato atto che la ricorrente ha partecipato al procedimento di
esproprio, ha ricevuto l’avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di
pubblica utilità dell’area, giusta comunicazione n. 72875, in data 26 novembre
2003, pervenuta il 3 dicembre successivo e con delibera consiliare n. 96 del 24
maggio 2004 sono state individuate le aree oggetto dei programmi assistiti dal
contributo pubblico. Con comunicazione n. 35162 del 4 giugno 2004, ricevuta il 3
luglio 2004, la ricorrente è stata edotta dell’approvazione del progetto
definitivo. Il provvedimento di esproprio, n. 3 del 22 luglio 2004, conclusivo
dei suddescritto iter procedimentale, è stato notificato alla sig.ra Dedoni il
18 agosto 2004. Successivamente alla notifica, con apposito verbale, è stata
disposta l’immissione in possesso delle aree, ivi compresa quella
dell’appellante, distinta al Catasto al Foglio 109, particella 1215 di mq 7825,
occorrente, fra le altre, per la realizzazione del Piano di Zona P.Z. Colle
Fiorito. Dei citati provvedimenti, il comune di Roma ha depositato copia,
unitamente alle ricevute di ritorno delle raccomandate dirette all’interessata
(cfr. all.ti alla nota 6 dicembre 2004, n. 74839 del comune di Roma IX Dip.).
Ciò premesso, è infondato l’appello della sig.ra Dedoni nella parte in cui
dichiara di non conoscere la nota n. 35162 del 4 giugno 2004, invece inviatale
dal comune. E’ anche da respingere la successiva censura, appuntata nei
confronti dell’inammissibilità del ricorso di primo grado perché diretto a
contestare la pubblica utilità dell’opera e non il contenuto specifico del
decreto di espropriazione. Per ciò che attiene alla ricorrente, il decreto n. 3
del 22 luglio 2004 prevede l’esproprio dell’area in via di Tor Cervinara,
distinta al Catasto al Foglio 109, particella 1215 di mq 7825, con
determinazione della relativa indennità. no di Zona P.Z. Colle Fiorito. Avverso
tale atto, perché effettivamente lesivo, dovevano essere appuntate le eventuali
censure d’illegittimità. Tutti i motivi del ricorso di primo grado sono invece
rivolti ad evidenziare il pregiudizio derivante dall’attuazione del piano di
zona per l’interclusione delle particelle n. 1214, n. 127, n. 857 e n. 856,
dovuta all’interruzione della strada intrepoderale per l’esproprio delle
particelle n. 1200, n. 1220 e n. 1201 tutte estranee alla proprietà Dedoni. Né
alcuna lesione di interessi giuridicamente tutelabili può ravvisarsi nella
privazione della servitù di passaggio, causa l’esproprio della particella n.
1213 e l’inutilizzabilità della particella n. 1214 perché separata dalla
restante proprietà. Il conclamato pregiudizio della ricorrente costituisce
infatti un effetto indiretto dell’esproprio di terreni appartenenti a terzi
soggetti e non le cagiona un danno immeditato e diretto come è richiesto per
l’esistenza dell’interesse a ricorrere.
È, infine, inammissibile la rimanente censura del ricorso introduttivo (pag. 7),
nella quale la sig.ra Dedoni afferma che, relativamente alla particella n. 1215
di sua proprietà, le operazioni di occupazione sarebbero avvenute per
quattrocento metri in più di quanto riportato nel provvedimento. A parte la
mancanza di prova di quanto dedotto, l’occupazione di una parte maggiore di
quanto enunciato nell’atto di esproprio non attiene ai vizi di legittimità del
provvedimento, sindacabili dal giudice amministrativo, ma alla sua esecuzione,
da censurare innanzi al giudice civile, competente a conoscere degli eventuali
danni prodotti all’espropriato dal comportamento illecito dell’amministrazione a
disporne l’eventuale risarcimento (ex plurimis Cass., sez. I, 14 gennaio 2000,
n. 350) e a decidere sulla domanda di restituzione.
Data l’inammissibilità dell’atto introduttivo, correttamente la sentenza
impugnata non ha esaminato i motivi aggiunti.
L’appello è pertanto infondato e va respinto. Deve essere confermata la prima
decisione. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in
dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente
pronunziando sull’appello in premesse lo respinge confermando la sentenza
impugnata. Condanna l’appellante alle spese del presente grado di giudizio che
liquida nella misura di € 2.000,00 (duemila/00), oltre Iva e CAP.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio dell’11 aprile 2006 con
l’intervento dei Sigg.ri:
Raffaele Iannotta Presidente
Corrado Allegretta Consigliere
Charienza Millemaggi Cogliani Consigliere
Cesare Lamberti Consigliere, est.
Goffredo Zaccardi Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Cesare Lamberti
Raffaele Iannotta
IL SEGRETARIO
f.to Antonietta Fancello
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 20 marzo 2007
(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
f.to Antonio Natale
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