AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


 Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it



CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 20 Marzo 2007 (C.c. 11/04/2006), Sentenza n. 1338



ESPROPRIAZIONE - Interclusione di particelle - Privazione della servitù di passaggio - Esproprio di terreni appartenenti a terzi soggetti - Danno immeditato e diretto - Lesione di interessi giuridicamente tutelabili Esclusione - Fattispecie. Non è ammissibile il ricorso, rivolto ad evidenziare il pregiudizio dell’esproprio derivante dall’attuazione del piano di zona per l’interclusione di particelle, tutte estranee alla proprietà del ricorrente ma che, comunque, ineriscono all’interruzione della strada interpoderale. Nella specie, nessuna lesione di interessi giuridicamente tutelabili può ravvisarsi nella privazione della servitù di passaggio, causa l’esproprio di particelle e l’inutilizzabilità di altre particelle perché separata dalla restante proprietà. Il conclamato pregiudizio della ricorrente costituisce infatti un effetto indiretto dell’esproprio di terreni appartenenti a terzi soggetti e non le cagiona un danno immeditato e diretto come è richiesto per l’esistenza dell’interesse a ricorrere. Pres. Iannotta - Est. Lamberti - Dedoni (avv.ti Polacco e Carsana) c. comune di Roma (avv. Marzolo) - (conferma T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II, 20 ottobre 2005, n. 9141). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 20 Marzo 2007 (C.c. 11/04/2006), Sentenza n. 1338

ESPROPRIAZIONE - Occupazione di una parte maggiore di quanto enunciato nell’atto di esproprio - Comportamento illecito dell’amministrazione - Risarcimento e domanda di restituzione - Competente giudice civile - Sindacabilità del G.A. - Esclusione. L’occupazione di una parte maggiore di quanto enunciato nell’atto di esproprio non attiene ai vizi di legittimità del provvedimento, sindacabili dal giudice amministrativo, ma alla sua esecuzione, da censurare innanzi al giudice civile, competente a conoscere degli eventuali danni prodotti all’espropriato dal comportamento illecito dell’amministrazione a disporne l’eventuale risarcimento (ex plurimis Cass., sez. I, 14 gennaio 2000, n. 350) e a decidere sulla domanda di restituzione. Pertanto, è inammissibile la censura del ricorso introduttivo nella quale il ricorrente afferma che, relativamente alla particella di sua proprietà, le operazioni di occupazione sarebbero avvenute per quattrocento metri in più di quanto riportato nel provvedimento. Pres. Iannotta - Est. Lamberti - Dedoni (avv.ti Polacco e Carsana) c. comune di Roma (avv. Marzolo) - (conferma T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II, 20 ottobre 2005, n. 9141). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 20 Marzo 2007 (C.c. 11/04/2006), Sentenza n. 1338


 www.AmbienteDiritto.it


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.1338/07 REG.DEC.
N. 10591
ANNO 2005


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ha pronunciato la seguente


DECISIONE


sul ricorso in appello
10591/2005 proposto dalla sig.ra Lucia Dedoni, rappresentata e difesa dagli avv.ti Edoardo Polacco e Maria Carsana, ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio del secondo in via del Carovita, n. 5;
CONTRO
Il comune di Roma, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Riccardo Marzolo e domiciliato presso gli Uffici dell’Avvocatura Comunale, in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione II, 20 ottobre 2005, n. 9141;
Visto l’appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla Camera di Consiglio dell’11 aprile 2006, relatore il Consigliere Cesare Lamberti e udito, altresì, l’avvocato Graziosi per delega dell’avv. Marzolo per il comune. Nessuno è comparso per l’appellante


FATTO


Con decreto del 22 luglio 2004, n. 3, emanato ai sensi del DPR n. 327/2001, il comune di Roma disponeva l'esproprio dell’area di proprietà della sig.ra Dedoni, distinta al Catasto al Foglio 109, particella 1215 di mq 7825, occorrente per la realizzazione del Piano di Zona P.Z. Colle Fiorito. L’esproprio è stato impugnato al Tar del Lazio, per violazione dei legge ed eccesso di potere in quanto l’attuazione del piano di zona rende del tutto impossibile la sia attività di allevamento di bestiame, interrompe la continuità dei terreni destinati a pascolo e la priva di gran parte della strada intepoderale che costituisce l’unico accesso alla sua proprietà nonché del pozzo artesiano e del serbatoio di raccolta delle acque in parte ancora utilizzati. Con ulteriori motivi aggiunti, la ricorrente deduceva che l’esproprio era stato effettuato senza una preventiva urbanizzazione dei terreni. Il comune si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. Con la sentenza in epigrafe il ricorso era dichiarato inammissibile sull’assunto che le censure ivi dedotte erano prospettate avverso il decreto dì esproprio nonostante fossero evidentemente riferibili alla dichiarazione di pubblica utilità,. La sentenza è stata appellata dalla sig.ra Dedoni sull’assunto che il provvedimento notificatole era il primo atto dell’esproprio da lei conosciuto e che il primo giudice non si era pronunziato sui motivi aggiunti. Il Comune si è costituto chiedendo il rigetto del ricorso. All’odierna Camera di Consiglio è stato dato avviso alla parte presente che la causa poteva essere decisa con sentenza abbreviata.


DIRITTO


Con l’appello in epigrafe, la sig.ra Dedoni afferma che la sentenza di primo grado del Tar del Lazio avrebbe dichiarato inammissibile genericamente e in assenza di presupposti il suo ricorso avverso il decreto del 22 luglio 2004, n. 3, ex DPR n. 327/2001, di esproprio dell’area di sua proprietà.


L’appello è infondato.


La declaratoria d’inammissibilità del primo giudice è scaturita dall’esame del deposito del comune nel giudizio di primo grado, effettuato il 14 dicembre 2004. In tale sede è dato atto che la ricorrente ha partecipato al procedimento di esproprio, ha ricevuto l’avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità dell’area, giusta comunicazione n. 72875, in data 26 novembre 2003, pervenuta il 3 dicembre successivo e con delibera consiliare n. 96 del 24 maggio 2004 sono state individuate le aree oggetto dei programmi assistiti dal contributo pubblico. Con comunicazione n. 35162 del 4 giugno 2004, ricevuta il 3 luglio 2004, la ricorrente è stata edotta dell’approvazione del progetto definitivo. Il provvedimento di esproprio, n. 3 del 22 luglio 2004, conclusivo dei suddescritto iter procedimentale, è stato notificato alla sig.ra Dedoni il 18 agosto 2004. Successivamente alla notifica, con apposito verbale, è stata disposta l’immissione in possesso delle aree, ivi compresa quella dell’appellante, distinta al Catasto al Foglio 109, particella 1215 di mq 7825, occorrente, fra le altre, per la realizzazione del Piano di Zona P.Z. Colle Fiorito. Dei citati provvedimenti, il comune di Roma ha depositato copia, unitamente alle ricevute di ritorno delle raccomandate dirette all’interessata (cfr. all.ti alla nota 6 dicembre 2004, n. 74839 del comune di Roma IX Dip.).


Ciò premesso, è infondato l’appello della sig.ra Dedoni nella parte in cui dichiara di non conoscere la nota n. 35162 del 4 giugno 2004, invece inviatale dal comune. E’ anche da respingere la successiva censura, appuntata nei confronti dell’inammissibilità del ricorso di primo grado perché diretto a contestare la pubblica utilità dell’opera e non il contenuto specifico del decreto di espropriazione. Per ciò che attiene alla ricorrente, il decreto n. 3 del 22 luglio 2004 prevede l’esproprio dell’area in via di Tor Cervinara, distinta al Catasto al Foglio 109, particella 1215 di mq 7825, con determinazione della relativa indennità. no di Zona P.Z. Colle Fiorito. Avverso tale atto, perché effettivamente lesivo, dovevano essere appuntate le eventuali censure d’illegittimità. Tutti i motivi del ricorso di primo grado sono invece rivolti ad evidenziare il pregiudizio derivante dall’attuazione del piano di zona per l’interclusione delle particelle n. 1214, n. 127, n. 857 e n. 856, dovuta all’interruzione della strada intrepoderale per l’esproprio delle particelle n. 1200, n. 1220 e n. 1201 tutte estranee alla proprietà Dedoni. Né alcuna lesione di interessi giuridicamente tutelabili può ravvisarsi nella privazione della servitù di passaggio, causa l’esproprio della particella n. 1213 e l’inutilizzabilità della particella n. 1214 perché separata dalla restante proprietà. Il conclamato pregiudizio della ricorrente costituisce infatti un effetto indiretto dell’esproprio di terreni appartenenti a terzi soggetti e non le cagiona un danno immeditato e diretto come è richiesto per l’esistenza dell’interesse a ricorrere.


È, infine, inammissibile la rimanente censura del ricorso introduttivo (pag. 7), nella quale la sig.ra Dedoni afferma che, relativamente alla particella n. 1215 di sua proprietà, le operazioni di occupazione sarebbero avvenute per quattrocento metri in più di quanto riportato nel provvedimento. A parte la mancanza di prova di quanto dedotto, l’occupazione di una parte maggiore di quanto enunciato nell’atto di esproprio non attiene ai vizi di legittimità del provvedimento, sindacabili dal giudice amministrativo, ma alla sua esecuzione, da censurare innanzi al giudice civile, competente a conoscere degli eventuali danni prodotti all’espropriato dal comportamento illecito dell’amministrazione a disporne l’eventuale risarcimento (ex plurimis Cass., sez. I, 14 gennaio 2000, n. 350) e a decidere sulla domanda di restituzione.


Data l’inammissibilità dell’atto introduttivo, correttamente la sentenza impugnata non ha esaminato i motivi aggiunti.


L’appello è pertanto infondato e va respinto. Deve essere confermata la prima decisione. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunziando sull’appello in premesse lo respinge confermando la sentenza impugnata. Condanna l’appellante alle spese del presente grado di giudizio che liquida nella misura di € 2.000,00 (duemila/00), oltre Iva e CAP.


Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio dell’11 aprile 2006 con l’intervento dei Sigg.ri:
Raffaele Iannotta Presidente
Corrado Allegretta Consigliere
Charienza Millemaggi Cogliani Consigliere
Cesare Lamberti Consigliere, est.
Goffredo Zaccardi Consigliere


L'ESTENSORE                                      IL PRESIDENTE
Cesare Lamberti                                    Raffaele Iannotta

IL SEGRETARIO
f.to Antonietta Fancello

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 20 marzo 2007
(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
f.to Antonio Natale


AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006


 Vedi altre: SENTENZE PER ESTESO


Ritorna alle MASSIME della sentenza  -  Approfondisci con altre massime: GIURISPRUDENZA  -  Ricerca in: LEGISLAZIONE  -  Ricerca in: DOTTRINA

www.AmbienteDiritto.it