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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - URBANISTICA E EDILIZIA - Area interessata ad un
intervento edilizio - Deliberazione del Consiglio Comunale sulla localizzazione
- Atto provvedimentale di contenuto potenzialmente lesivo - Configurazione -
Fattispecie. Una deliberazione del Consiglio Comunale, determinata in
considerazione di pareri istruttori, dai quali si evince la necessità della
localizzazione di un'area interessata all’intervento edilizio costituisce a
tutti gli effetti atto provvedimentale, di contenuto potenzialmente lesivo,
collegabile all’esercizio dell’espressione di una precisa volontà politica.
Fattispecie: diniego espresso dal Consiglio Comunale all'approvazione degli atti
relativi alla realizzazione di una centrale termoelettrica alimentata da
combustibile derivato da rifiuti e biomasse. Pres. Iannotta - Est. Corradino -
Comune di Canosa di Puglia (Avv.ti Amatucci, Giotta e Paccione) c. Solvic s.r.l.
(Avv. Paparella) (riunisce ed annulla T.A.R. per la Puglia, Bari, Sezione II, n.
1958/02, pubblicata in data 16 aprile 2002 e n. 3605/03, pubblicata in data
29/09/2003). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 20 Marzo 2007 (C.c. 11.4.2006),
Sentenza n. 1345
URBANISTICA E EDILIZIA - RIFIUTI - Realizzazione di una centrale
termoelettrica alimentata da combustibile derivato da rifiuti e biomasse -
Valutazione delle problematiche ambientali attinenti alla zona - Acquisizione di
ulteriori elementi d’ufficio - Legittimità - Fattispecie: autoannullamento e
rigetto della concessione edilizia. E' legittima la richiesta
dell’Amministrazione, di acquisire d’ufficio, prima di deliberare in ordine alla
localizzazione di una centrale termoelettrica, una relazione tecnica sugli
effetti della coesistenza di tale opera con gli impianti per rifiuti speciali
già realizzati nella medesima zona, al fine di potersi più compiutamente
soddisfare l’esigenza per il Comune di esaminare e valutare le problematiche
ambientali attinenti alla zona oggetto d'intervento. Fattispecie: procedimento
di autoannullamento della concessione edilizia e conseguente rigetto
dell'istanza di concessione edilizia. Pres. Iannotta - Est. Corradino - Comune
di Canosa di Puglia (Avv.ti Amatucci, Giotta e Paccione) c. Solvic s.r.l. (Avv.
Paparella) (riunisce ed annulla T.A.R. per la Puglia, Bari, Sezione II, n.
1958/02, pubblicata in data 16 aprile 2002 e n. 3605/03, del 29 settembre 2003).
CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 20 Marzo 2007 (C.c. 11.4.2006), Sentenza n. 1345
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REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 1345/07 REG.DEC.
N. 5929/02-10532/03 REG:RIC.
ANNO 2002-03
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ha pronunciato la
seguente
decisione
Sui ricorsi in appello riuniti:
1) n. 5929/02 R.G. proposto dal Comune di Canosa di Puglia, in persona del
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Andrea Amatucci,
Tommaso Giotta e Luigi Paccione, ed elettivamente domiciliato presso il dott.
Alfredo Placidi, in Roma, via Cosseria n. 2;
CONTRO
- Solvic s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
difesa dal Prof. Avv. Francesco Paparella, ed elettivamente domiciliata presso
lo studio del Prof. Avv. Giovanni Recchia, in Roma, Corso Trieste n. 88;
PER LA RIFORMA
della sentenza resa dal T.A.R. per la Puglia, Bari, Sezione Seconda, n.
1958/02, pubblicata in data 16 aprile 2002.
2) n. 10532/03 R.G. proposto dal Comune di Canosa di Puglia, in persona del
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Paccione, ed
elettivamente domiciliato presso il dott. Alfredo Placidi, in Roma, via Cosseria
n. 2;
CONTRO
- Solvic s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
difesa dagli Avv.ti Avv. Francesco Paparella e Giuseppe Macchione, ed
elettivamente domiciliata presso lo studio dell’. avv. Giorgio Recchia , in
Roma, corso Trieste n. 88;
e nei confronti
- Sig. Sabino Lagrasta, non costituito;
PER LA RIFORMA
della sentenza resa dal T.A.R. per la Puglia, Bari, Sezione Seconda, n.
3605/03, pubblicata in data 29 settembre 2003.
Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Solvic s.r.l.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie conclusioni;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il Consigliere Michele Corradino;
Uditi alla pubblica udienza dell’11.4.2006 gli avv.ti Paccioni, per se e per
delega di Amatucci, Macchione e Paparella; come da verbale d’udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
Con sentenza n. 1958 del 16 aprile 2002 il Tribunale Amministrativo Regionale
per la Puglia, Bari, Sezione Seconda, accolse in parte il ricorso presentato
dalla Solvic s.r.l. per l’annullamento: a) della determinazione del Dirigente
responsabile dell’ufficio dello sportello unico per le attività produttive di
cui al d.p.r. 447/98 e succ. mod. n. 4/27/08/2001, comunicata con nota prot.
2720/31/08/2001 il 6 settembre 2001 ed avente ad oggetto il rigetto della
istanza di concessione edilizia avanzata dalla SOLVlC s.r.l. in data 30.12.1997
per la realizzazione di una centrale termoelettrica alimentata da combustibile
derivato da rifiuti e biomasse con potenza efficiente lorda pari a 12.5 MW; b)
della nota prot. n. 11327 del 13 agosto 2001 con la quale il Sindaco di Canosa
di Puglia in carica p.t. aveva disposto di trasferire la competenza e la
responsabilità del procedimento edilizio sub a) dal Dirigente del Settore
Assetto ed Utilizzo del territorio al Dirigente dell'ufficio dello sportello
unico per le attività produttive.
Con successiva sentenza n. 3605 del 29 settembre 2003, il medesimo T.A.R. per la
Puglia accolse in parte un altro ricorso proposto dalla stessa Solvic s.r.l. per
l’annullamento: 1) del provvedimento prot. 15861 del 10.11.2002 del Direttore
Generale del Comune di Canosa di Puglia, recante autoannullamento della
concessione edilizia n. 39/3.6.2002 rilasciata alla società ricorrente per la
realizzazione in contrada Tufarelle di una centrale termoelettrica di circa 10
MW, nonché, delle deliberazioni n. 6 del 28.8.2002 e n. 8 del 6.9.2002 di
indirizzo politico; della determinazione 28.10.2002 del Direttore Generale,
recante l’avvio del procedimento di autoannullamento della concessione edilizia
n. 39/2002; del provvedimento prot. 324 del 19.10.2002 del Sindaco di Canosa,
recante l’attribuzione di competenza in ordine all’autoannullamento di
concessione edilizia al Direttore Generale; della relazione prot. 320 del
16.10.2002 del Direttore Generale per sollecitare l’applicazione dell’art. 60
del Regolamento del Personale; della diffida prot. 321 del 16.10.2002 del
Sindaco di Canosa che fissa il termine di gg. 2 al Dirigente dell’Ufficio
Tecnico per l’emanazione dell’autoannullamento della concessione edilizia;
nonchè dell’art. 60 del Regolamento comunale del Personale approvato con
deliberazione C.S. n. 57 del 24.2.2000 e della delibera di Consiglio Comunale n.
12 del 19.10.2002.
Avverso le predette sentenze n. 1958/02 e 3605/03 ha proposto rituale appello il
Comune di Canosa di Puglia, deducendo l’erroneità delle sentenze.
In entrambi i ricorsi si è costituita, per resistere all’appello, la Solvic
s.r.l.
Alla pubblica udienza dell’11.4.2006 la causa è stata chiamata e trattenuta per
la decisione, come da verbale.
D I R I T T O
1. Va preliminarmente disposta la riunione dei giudizi per evidenti motivi di
connessione soggettiva ed oggettiva.
2. Ritiene il Collegio di potere prendere in considerazione preliminarmente il
ricorso n.10523/03 dal cui accoglimento deriverebbe la superfluità dell’esame
del ricorso n. 5929/02 che verrebbe assorbito.
Si può prescindere dalle eccezioni di inammissibilità del ricorso di primo
grado, dedotte a vario titolo dall’appellante, atteso che l’appello è comunque
fondato nel merito, nei sensi appresso specificati, e pertanto può essere
favorevolmente definito.
3. Risulta assorbente e decisiva la censura con la quale si rileva come il
giudice di primo grado abbia errato nella valutazione della delibera del
Consiglio Comunale di Canosa n. 32 del 4 dicembre 2002, che non costituisce,
come rilevato dal T.A.R., espressione di mera volontà politica.
L’Amministrazione, al contrario, si è così determinata in considerazione dei
pareri istruttori già espressi nel corso della vicenda, dai quali si evinceva la
necessità della localizazione dell’area interessata dall’intervento edilizio di
cui si controverte.
Il motivo è fondato.
Nella predisposizione delle attività deliberative conseguenti all’esecuzione
della precedente decisione di questo Consiglio n. 3487/2001 assumeva un ruolo
centrale la valutazione del problema relativo alla localizzazione della centrale
termoelettrica, giacchè nell’ambito del detto giudizio il diniego alla
approvazione degli atti relativi alla realizzazione dell’opera espresso dal
Consiglio Comunale ha censurato soltanto sotto il profilo della carenza di
motivazione, evidenziandosi che l’annullamento degli atti gravati lasciava
spazio all’attività rinnovatoria dell’Amministrazione, caratterizzata da margini
di discrezionalità.
In esecuzione di detta decisione, il Comune di Canosa, invece di rinnovare
immediatamente il procedimento per la valutazione della questione della
localizzazione dell’opera, in una zona già caratterizzata dalla presenza di
altri impianti di smaltimento di rifiuti, trasmise la pratica allo Sportello
unico delle attività produttive, che negò il rilascio della concessione
edilizia, atto che dette luogo al successivo contenzioso deciso dal T.A.R. per
la Puglia con le sentenze oggetto di impugnazione nel presente giudizio.
La localizzazione della centrale termoelettrica ha poi negata dal Consiglio
Comunale di Canosa con la delibera n. 32 del 4 dicembre 2002 e la relativa
impugnazione, proposta dalla Solvic s.r.l. con motivi aggiunti al ricorso n.
10532/2003, fù dichiarata improcedibile dal giudice di primo grado sulla base
della considerazione che la stessa delibera era priva di contenuto
provvedimentale e di lesività, essendo stata, peraltro, esclusa dalla precedente
sentenza del T.A.R. n. 1958/02 la necessità di operare in variante allo
strumento urbanistico.
Tali conclusioni del giudice di primo grado non sono condivisibili. Invero,
quanto stabilito con la sentenza n. 1958/02, oltre a non intaccare comunque la
destinazione urbanistica dell’area interessata, che resta zona agricola,
lasciava salva la competenza e la discrezionalità del Comune, anche al di là
della necessità della variante urbanistica, in ordine alla localizzazione della
centrale termoelettrica nel territorio comunale, poi negata con la successiva
deliberazione n. 32 del 4 dicembre 2002.
Quest’ultima non può essere intesa come atto non provvedimentale e privo di
contenuto lesivo, avendo il Comune deliberato nell’esercizio di funzioni ad esso
spettanti, ed in conseguenza, come già ricordato, del giudicato formatosi sulla
sentenza del Consiglio di Stato n. 3487/2001. Peraltro, va evidenziato che in
tale ultimo giudizio la stessa Solvic s.r.l. non aveva contestato la competenza
del consiglio comunale a deliberare su tale materia, né la stessa è stata
disconosciuta dal T.A.R. con la sentenza n. 1958/02.
Va, pertanto, attribuito decisivo rilievo, ai fini dell’accoglimento del
ricorso, al diniego della localizzazione urbanistica dell’impianto progettato ad
opera dell’Amministrazione, in ossequio, peraltro, a quanto chiaramente
evidenziato nei pareri dell’Ufficio Tecnico Comunale di Canosa e della
Commissione Edilizia Comunale resi in data 31 marzo 1998, con i quali fu
richiesto espressamente l’adozione da parte dell’Amministrazione di un
provvedimento relativo alla localizzazione dell’impianto progettato, compiendo
anche un espresso riferimento alla necessità di acquisire d’ufficio, prima di
deliberare in ordine alla localizzazione, una relazione tecnica sugli effetti
della coesistenza della centrale termoelettrica con gli impianti per rifiuti
speciali già realizzati nella medesima zona, al fine di potersi più
compiutamente soddisfare l’esigenza per il Comune di Canosa di esaminare e
valutare le problematiche ambientali attinenti alla Contrada Tufarelle.
2. Alla luce delle suesposte considerazioni, ed assorbito quant’altro, i
ricorsi, previa riunione, vanno accolti con conseguente riforma della sentenza
impugnata.
3. Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del
secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V), previa riunione dei
ricorsi in epigrafe, li accoglie e per l’effetto respinge il ricorso di primo
grado.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di
consiglio dell’11.4.2006 con l'intervento dei sigg.ri
Raffaele Iannotta Presidente,
Corrado Allegretta Consigliere,
Chiaremza Millemaggi Cogliani Consigliere,
Cesare Lamberti Consigliere,
Michele Corradino Consigliere estensore.
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
F.to Michele Corradino
F.to Raffaele Iannotta
IL SEGRETARIO
F.to Antonietta Fancello
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 20 marzo 2007
(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
f.to Antonio Natale
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