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APPALTI - PROCEDURE E VARIE - Contratto di concessione comunale - Diniego di
proroga della concessione - Costruzione e gestione di un’aviosuperficie -
Gestore di servizio pubblico - Controversie in materia di pubblici servizi -
Giurisdizione esclusiva del G.A.. L’articolo 33, comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80, devolve alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo “tutte le controversie in materia di pubblici servizi”.
In particolare, al comma 2, lettera b), tra le controversie devolute vengono
indicate quelle “tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque
denominati di pubblici servizi”. Nella specie, (intervenuta scadenza del
contratto di concessione comunale, con decisione di assunzione diretta da parte
del Comune della gestione dell'impianto sportivo (aviosuperficie) in attesa di
un eventuale rinnovo del precedente contratto), non occorre delineare i tratti
distintivi tra concessione di lavori pubblici (concessione di costruzione e
gestione) e concessione di pubblici servizi. Quello che rileva è la circostanza
che, una volta realizzata l’opera pubblica, il costruttore il quale intraprenda
l’attività di gestire il servizio cui è destinata l’opera assume la qualità di
“gestore di servizio pubblico”. Sicché, la controversia che insorga tra il
medesimo e l’amministrazione rientra, quindi, nel novero di quelle attribuite
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, anche, e in special
modo, laddove riguardi il diniego di rinnovo della concessione stessa, una volta
che l’opera sia realizzata e che la denegata prosecuzione del rapporto concerna,
esclusivamente, la gestione e quindi la qualità di esercente del pubblico
servizio connesso alla funzionalità dell’opera medesima (cfr; in termini, V, 31
gennaio 2001, n.353). Pres. Ruoppolo – Est. Barra Caracciolo - Comune di San Leo
(avv.ti Biagini e Galvani) c. Aero Club di Rimini (n.c.) ed altri (conferma,
T.A.R. Marche Sezione n.444 del 20 aprile 2001). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI,
23/03/2007 (C.c. 13.2.2007), Sentenza n. 1418
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REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.1418/07
Reg.Dec.
N. 5531 Reg.Ric.
ANNO 2002
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto da Comune di San Leo in persona del
Sindaco p.t. rappresentato e difeso dall’avv. Luigino Biagini e dall’avv. Andrea
Galvani ed elettivamente domiciliato in Roma via G. Bettolo n. 4, presso lo
studio dell’avv. Fabrizio Brochiero Magrone;
contro
Aero Club di Rimini in persona del Presidente p.t. non costituito in giudizio;
e nei confronti
dell’Associazione sportiva volo a vela “Valmarecchia” in persona del Presidente
p.t., non costituita in giudizio;
del Ministero delle finanze-direzione generale del Demanio, in persona del
Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato presso cui è ope legis domiciliato in Roma via dei Portoghesi 12;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche Sezione n.444
del 20 aprile 2001.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione centrale intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 13 febbraio 2007 relatore il Consigliere Luciano Barra
Caracciolo.
Udito l’avv. dello Stato Vessichelli;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con la sentenza in epigrafe il Tar della Marche ha accolto, previa riunione, i
ricorsi proposti dall’Aero Club di Rimini avverso il diniego di proroga della
concessione di costruzione e gestione di un’aviosuperficie in località Piega di
cui in precedenza risultava titolare l’associazione ricorrente (ric.1146\1999
R.G.) nonché avverso la delibera della giunta comunale n.247 del 19 agosto 1999,
relativa alla presa d’atto dell’intervenuta scadenza del contratto di
concessione comunale in favore della medesima associazione, con decisione di
assunzione diretta da parte del Comune della gestione del suddetto impianto
sportivo in attesa di un eventuale rinnovo del precedente contratto.
L’adito Tribunale premetteva che doveva essere disposta l’estromissione dal
giudizio dell’Associazione Sportiva Volo a Vela “Valmarecchia” di Rimini, in
accoglimento dell’opposta domanda in tal senso avanzata dalla stessa parte,
attesa la riconosciuta mancanza in capo alla medesima della qualità di
controinteressato.
L’Associazione sportiva suddetta non poteva certamente essere qualificata come
parte controinteressata, a causa del suo mancato coinvolgimento nel procedimento
che aveva dato luogo all’adozione dell’impugnato provvedimento di diniego di
proroga della concessione amministrativa di cui risultava titolare
l’Associazione ricorrente.
Per quanto riguarda il merito, riteneva il Collegio che la controversia
instaurata con le diverse iniziative giudiziarie, in sintesi, consisteva nella
verifica del corretto esercizio da parte del Comune di San Leo del potere di
mancata proroga e, quindi, di revoca di una precedente concessione di
costruzione e gestione di un impianto sportivo ad uso d’aviosuperficie, di cui
risultava titolare l’associazione ricorrente.
Ciò premesso, entrambi i ricorsi andavano accolti, attesa la riconosciuta
fondatezza dei rilievi invalidatori con i medesimi prospettati. Secondo quanto
previsto dalla delibera del Consiglio comunale di San Leo n.64 del 23.7.1993 e
dalla successiva convenzione stipulata tra lo stesso Ente locale e
l’associazione sportiva ricorrente in data 14.8.1993, quest’ultima era risultata
affidataria di una concessione amministrativa avente ad oggetto la costruzione e
la gestione di un centro destinato alla pratica del volo a vela nel territorio
comunale, importante la realizzazione di un’aviosuperficie su un terreno di
proprietà del demanio statale nella disponibilità del Comune, a spese del
sodalizio concessionario il quale era tenuto anche alla successiva gestione
dell’impianto, dal cui utilizzo da parte di terzi avrebbe percepito i compensi
finalizzati alla reintegrazione delle spese sostenute. Sempre secondo quanto
stabilito dal Consiglio comunale e fatto poi oggetto d’intesa pattizia tra le
parti, la spesa preventivata per la costruzione dell’impianto sportivo suddetto
risultava stabilita in lire 105.000.000 (centocinquemilioni), di cui lire
93.749.000 per lavori e lire 11.251.000 per I.V.A., con la contestuale
quantificazione del presunto utile annuo ricavabile dalla gestione del centro di
volo a vela, ai fini della valutazione del tempo di reintegrazione della spesa
sostenuta, stabilito in venticinque anni, a fronte di un canone presunto di
ammortamento della stessa di lire 4.232.000 di utile annuo.
All’atto della stipula del suddetto disciplinare di concessione, fu stabilito in
quattro anni il termine iniziale di durata della gestione dell’impianto
sportivo, decorrente dalla data d’agibilità dello stesso, con possibilità di
proroga fino al definitivo reintegro delle spese sostenute dall’Aero Club per la
costruzione dell’aviosuperficie, secondo il piano finanziario allegato alla
convenzione, in permanenza della disponibilità in capo al Comune dell’area
demaniale sulla quale risultava localizzato il centro di volo a vela. Sempre in
base all’art.5 della richiamata convenzione, l’Amministrazione comunale si era
dichiarata disponibile, anche dopo la scadenza del periodo necessario al
reintegro delle spese sostenute dall’ente concessionario, a prorogare
ulteriormente la concessione, permanendo la destinazione dell’area alla finalità
del volo a vela ed in assenza di concomitanti motivi ostativi d’ordine pubblico.
Ricostruita nei termini suddetti la vicenda in punto di fatto, fondati vanno
dunque valutati i rilievi invalidatori dedotti dalla parte ricorrente, poiché,
secondo quanto il Collegio aveva potuto rilevare dal contenuto dei provvedimenti
impugnati con i due ricorsi che occupano versati in copia agli atti di causa, il
Comune di San Leo aveva illegittimamente disposto la revoca della suddetta
concessione di gestione dell’impianto di volo a vela di cui risultava titolare
l’associazione ricorrente, attesa la riscontrata insussistenza delle condizioni
prestabilite per l’eventuale mancato rinnovo della stessa e costituite, secondo
quanto previsto dall’art.5 del disciplinare, dalla perdita della disponibilità
dell’area demaniale da parte del Comune in sede di primo rinnovo e dalla
possibile insorgenza di situazioni di pubblico interesse ostative alla proroga
della concessione, ai fini dei successivi rinnovi dopo la prima proroga. Poichè
gli atti impugnati non davano alcun conto del verificarsi di tali situazioni
potenzialmente ostative al rinnovo della concessione, si doveva dedurre che il
disposto divieto intimato al sodalizio ricorrente di continuare a gestire l’aviosuperficie
dopo la prima scadenza della concessione, fatta risalire al 5.5.1999, è da
valutare chiaramente immotivato ed adottato in violazione degli impegni assunti
in precedenza dallo stesso Comune a limitazione dei propri poteri discrezionali
che, come si è visto, almeno per il primo rinnovo della concessione, importavano
un’ulteriore proroga della stessa in difetto d’iniziativa dell’Amministrazione
statale preordinata al recupero della disponibilità dell’area demaniale sulla
quale risultava localizzato l’impianto. La riconosciuta illegittimità degli atti
impugnati doveva essere ribadita anche in riferimento al contenuto del
disciplinare integrativo della concessione sottoscritto dalle parti in data
21.5.1994 e versato in copia agli atti di causa, dal momento che, a prescindere
dal titolo giuridico di commodatario attribuito all’Areo Club di Rimini per
quanto concerne l’utilizzo dell’area occupata dall’impianto sportivo realizzato,
con l’art.VII dello stesso disciplinare erano stati formalmente recepiti tutti
gli impegni contrattuali assunti con la precedente convenzione del 14.8.1993,
che costituiva, secondo il Collegio, la fonte normativa dei rapporti
intercorrenti tra Amministrazione comunale ed il concessionario dell’impianto
sportivo.
Appella il Comune deducendo i seguenti motivi:
1. Difetto di giurisdizione.
Il Tar avrebbe disatteso l’eccezione proposta in sede di discussione in tal
senso. Nella specie rileva non già una concessione di pubblici servizi quanto
una concessione di costruzione, onde la controversia deve intendersi devoluta
alla giurisdizione del giudice ordinario.
2. Oltrechè inammissibile il ricorso era infondato. Al Tar è sfuggito che l’Aero
Club, in forza della convenzione sottoscritta, non vantava alcun diritto alla
conferma della concessione dopo la prima scadenza quadriennale, prevedendosi,
nella convenzione, la sola “possibilità di proroga”, previo apposito atto
deliberato da assumersi da parte dell’Amministrazione. La clausola non fa cenno
ad un diritto del ricorrente ad ottenere la proroga automatica della
concessione, ma la facoltà del Comune di avvalersi dei suoi poteri di direzione
dell’attività negoziale per far luogo alla rinnovazione o meno della concessione
nell’interesse dell’ente, da individuarsi nell’interesse all’utilizzo
dell’impianto da parte dei soggetti pubblici o privati che svolgono l’attività
del volo a vela. Perseguendo tale finalità, legittimamente il Comune ha ritenuto
di non procedere all’affidamento in concessione dell’impianto in questione né
all’Aero Club, né ad altri soggetti, ma di gestire direttamente detto impianto,
autorizzando di volta in volta gli aeroclubs e le associazioni sportive che ne
avessero fatto richiesta. L’Aero Club non vanta un interesse legittimo e tanto
meno un diritto soggettivo alla conferma della concessione, prevedendosi nella
stipulata convenzione la sola “possibilità di proroga” “previo apposito atto
deliberativo”. Alla scadenza del rapporto solo si impone per l’Amministrazione
la verifica della valutazione dell’interesse ai fini dell’eventuale rinnovo,
riconoscendo la giurisprudenza amministrativa la legittimità del provvedimento
che nega il rinnovo di una concessione a seguito di un riesame della situazione
di pubblico interesse in materia, anche se la situazione di fatto sia rimasta
immutata rispetto al momento del rilascio dell’originaria concessione. La
formula della convezione stipulata in data 14.8.1993 secondo la quale alla
scadenza della concessione veniva prevista la sola possibilità di proroga… non
consente di giungere ad un’interpretazione che vada al di là del senso letterale
delle parole, e dei principi anzidetti, e che presupporrebbe un abdicazione da
parte dell’ente pubblico al potere di determinarsi in ordine al rinnovo della
concessione.
Nessuno si è costituito per l’originario ricorrente e per le altre parti evocate
con l’atto di appello, eccezion fatta per l’Amministrazione finanziaria che,
peraltro, non ha svolto particolari difese.
DIRITTO
1. Con il primo motivo si deduce il difetto di giurisdizione del giudice adito,
in quanto il giudice di primo grado avrebbe errato, implicitamente rigettando
l’eccezione sollevata dall’attuale appellante in sede di discussione in prime
cure, nel qualificare il rapporto tra le parti come concessione di servizio
pubblico, mentre esso sarebbe una concessione di lavori pubblici, e precisamente
una mera concessione di costruzione. Ciò in quanto, (come si deve presumere in
relazione a quanto dedotto sinteticamente in appello), l’elemento prevalente
sarebbe rappresentato dalla costruzione dell’opera, mentre la gestione della
stessa – non essendo prevista la corresponsione di un prezzo- costituirebbe
unicamente la prestazione corrispettiva.
La doglianza è infondata.
L’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80,
disposizione pienamente applicabile al tempo dei provvedimenti e dei fatti
oggetto di causa, devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo “tutte le controversie in materia di pubblici servizi”. In
particolare, al comma 2, lettera b), tra le controversie devolute vengono
indicate quelle “tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque
denominati di pubblici servizi”.
Ai fini della risoluzione della presente controversia non occorre delineare i
tratti distintivi tra concessione di lavori pubblici (concessione di costruzione
e gestione) e concessione di pubblici servizi. Quello che rileva è la
circostanza che, una volta realizzata l’opera pubblica, il costruttore il quale
intraprenda l’attività di gestire il servizio cui è destinata l’opera assume la
qualità di “gestore di servizio pubblico”. La controversia che insorga tra il
medesimo e l’amministrazione rientra, quindi, nel novero di quelle attribuite
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, anche, e in special
modo, laddove riguardi il diniego di rinnovo della concessione stessa, una volta
che l’opera sia realizzata e che la denegata prosecuzione del rapporto concerna,
esclusivamente, la gestione e quindi la qualità di esercente del pubblico
servizio connesso alla funzionalità dell’opera medesima (cfr; in termini, V, 31
gennaio 2001, n.353).
2. Nel merito l’appello è infondato.
La clausola della convenzione su cui incentra i propri motivi di gravame
l’appellante Comune, invero, è quella dell’art.4, in base al quale, alla
scadenza del primo periodo di quattro anni di durata della concessione, era
prevista la “possibilità di proroga, previo apposito atto deliberativo”, formula
da cui argomenta la sostanziale libertà di procedere o meno al rinnovo, senza
vincoli di affidamento nei confronti del precedente concessionario, il quale non
avrebbe potuto perciò vantare né un interesse legittimo alla proroga, né,
tantomeno, un diritto soggettivo in tal senso.
Senonchè, lo stesso appellante omette di considerare che la clausola in
questione, lungi dal configurare un’inammissibile spazio di discrezionalità
assoluta e insindacabile dell’amministrazione comunale, si completa con la
dizione “alle condizioni specificate al successivo art.5”. Quest’ultimo dunque,
costituiva la previsione alla stregua della quale verificare il corretto
esercizio del potere di proroga e quindi del suo diniego, come correttamente ha
ritenuto il primo giudice.
Il predetto art.5 disponeva quanto segue.”Il Comune di San Leo si impegna, alla
prima scadenza dei quattro anni… a promuovere il rinnovo del contratto,
semprechè venga autorizzato e consentito dall’Amministrazione finanziaria
proprietaria del terreno, e così alle nuove scadenze, fino al definitivo
reintegro di ogni e qualsiasi spesa sostenuta dall’Aeroclub in relazione alla
concessione di cui al presente atto, secondo il piano finanziario per la
gestione dell’impianto, allegato alla presente convenzione”.
Il diniego di rinnovo, dunque, poteva essere giustificato, in base alle stesse
previsioni che il Comune si era impegnato a rispettare, e che rientrano nella
stessa logica di legittimo e ragionevole utilizzo dello strumento di promozione
e realizzazione del servizio in questione, quale prescelto dalla stessa
amministrazione comunale, solo a condizione che: a) l’Amministrazione demaniale
non avesse autorizzato il rinnovo della concessione a favore del Comune stesso;
b) ovvero, si fosse verificato il “definitivo reintegro” delle spese sostenute
dall’Aeroclub, “secondo il piano finanziario per la gestione dell’impianto,
allegato” alla medesima convenzione c) ancora, vi ostassero “motivi di pubblico
interesse”, esplicitamente e circostanziatamene dedotti dal Comune alla scadenza
del periodo di iniziale affidamento.
Nessuna di tali condizioni è stata posta dal Comune alla base degli atti di
diniego del rinnovo e di determinazione consequenziale di gestione diretta
dell’impianto impugnati, in violazione delle regole d’azione con cui lo stesso
Comune aveva autolimitato il proprio potere discrezionale di rinnovo della
concessione, così come ha correttamente rilevato il primo giudice, con
statuizioni che non risultano neppure direttamente contestate con l’appello in
esame.
Alla reiezione dell’appello non consegue alcuna statuizione in ordine alle spese
nei confronti dell’originario ricorrente, attesa la sua mancata costituzione. Le
spese nei confronti della costituita Amministrazione statale possono invece
essere compensate sussistendo giusti motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il
ricorso in appello indicato in epigrafe, confermando la sentenza impugnata.
Nulla per le spese di giudizio nei confronti dell’originario ricorrente.
Compensa le spese medesime nei confronti dell’Amministrazione statale
costituitasi.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 13.2.2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
- Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Giovanni Ruoppolo Presidente
Carmine Volpe Consigliere
Giuseppe Romeo Consigliere
Luciano Barra Caracciolo Consigliere Est.
Lanfranco Balucani Consigliere
Presidente
f.to Giovanni Ruoppolo
Consigliere
Segretario
f.to Luciano Barra Caracciolo
f.to Giovanni Ceci
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 23/03/2007.
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
f.to Maria Rita Oliva
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