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CONSIGLIO DI STATO
Sez. VI, 28/03/2007 (C.c. 12.01.2007), Sentenza n. 1431
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Installazione di impianti
di telecomunicazione - Competenza del Comune a individuare le aree idonee a
ospitare gli impianti - Esclusione - D. Lgs. n. 259/2003. Il d.lgs. n. 259
del 2003, non consente alle amministrazioni comunali di estendere la propria
competenza sino a selezionare le aree del territorio individuandone solo alcune
come idonee ad ospitare gli impianti di telecomunicazione (Cons. St. Sez. VI,
sent. n. 3193/2004). L’installazione, infatti, dei suddetti impianti deve
ritenersi in generale consentita sull’intero territorio comunale in modo da
poter realizzare, con riferimento a quelli di interesse generale, una uniforme
copertura di tutta l’area comunale interessata (Cons. St. Sez. VI, sent. n.
4847/2003). Pres. Varrone, Est. Luce - WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. (avv.
Caravita) c. Comune di Padova (avv. Montobbio, De Simonini e Lorenzoni).
(Riforma TAR Veneto, Venezia n. 565/2006). CONSIGLIO DI STATO,
Sez. VI 28 marzo 2007 - (C.c. 12 gennaio 2007), Sentenza n. 1431
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Interpretazione art. 8 L. n. 36/2001 - Installazione
impianti di telefonia mobile - Potestà ulteriore del Comune rispetto a quella
urbanistica-edilizia - Esclusione. In materia di installazione di impianti
di telefonia mobile, l'art. 8, comma 5 della legge n. 36
del 2001, prevede la possibilità per i Comuni di dettare
norme regolamentari per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale e minimizzare
l’esposizione della popolazione ai CEM, con ciò non intendendo indicare una
potestà ulteriore dei comuni, ma soltanto specificare la portata di quella
urbanistico edilizia. Di modo che “(…) non spetta ai Comuni disciplinare, nei
regolamenti edilizi, la installazione di stazioni radio-base di telefonia
cellulare (…) allorché tale potere sia rivolto a disciplinare la compatibilità
di detti impianti con la tutela della salute umana al fine di prevenire i rischi
derivanti dalla esposizione della popolazione a campi elettromagnetici, anziché
a controllare soltanto il rispetto dei limiti delle radiofrequenze fissati dalla
normativa statale e a disciplinare profili tipicamente urbanistici” (C.d.S. Sez.
IV^, sent. n. 450 del 2005). Pres. Varrone, Est. Luce - WIND TELECOMUNICAZIONI
S.P.A. (avv. Caravita) c. Comune di Padova (avv. Montobbio, De Simonini e
Lorenzoni). (Riforma TAR Veneto, Venezia n. 565/2006). CONSIGLIO DI STATO,
Sez. VI 28 marzo 2007 - (C.c. 12 gennaio 2007), Sentenza n. 1431
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Installazione e attivazione di impianti di
telecomunicazione - Necessità del collaudo - Esclusione - D. Lgs. n. 259/2003 -
Lex specialis. Il D. Lgs. n. 259/2003, codice delle comunicazioni
elettroniche, lex specialis della materia, non prevede alcun collaudo
quale condizione necessaria al fine di installare ed attivare gli impianti di
telecomunicazione. Al contrario, l’intera disciplina del codice è orientata
verso forme di semplificazione amministrativa, in ossequio al divieto di
aggravare il procedimento amministrativo ex art. 1, comma 2, legge n. 241/90.
Pres. Varrone, Est. Luce - WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. (avv. Caravita) c.
Comune di Padova (avv. Montobbio, De Simonini e Lorenzoni). (Riforma TAR Veneto,
Venezia n. 565/2006). CONSIGLIO DI STATO,
Sez. VI 28 marzo 2007 - (C.c. 12 gennaio 2007), Sentenza n. 1431
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO -
Coubicazione o condivisione delle
infrastrutture - C.d.
co-sting (strumento di riallocazione
e miglioramento urbanistico) - Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni -
Compiti - Potestà comunale - Esclusione - Fattispecie - Art. 89, comma 1,
D. Lgs. n. 259/2003.
Spetta alla Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni (art. 89, comma 1,
D. Lgs. n. 259/2003,
Codice delle Comunicazioni
Elettroniche) incoraggiare la coubicazione o la condivisione delle infrastrutture.
Nella specie, è irrilevante ogni altra considerazione sul fatto che la
norma regolamentare impugnata ha previsto la mera “preferibilità” anziché la
“obbligatorietà” della condivisione degli impianti di telefonia. Inoltre, non ha alcun rilievo sottolineare che la preferibilità della coubicazione
degli impianti risponda “ad evidenti ragioni di concentrazione ed economicità”
dato che non sempre il co-sting (strumento di riallocazione e miglioramento
urbanistico) è in grado di garantire un minore impatto per ciò che riguarda
l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
Pres. Varrone, Est. Luce - WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. (avv. Caravita) c.
Comune di Padova (avv. Montobbio, De Simonini e Lorenzoni). (Riforma TAR Veneto,
Venezia n. 565/2006). CONSIGLIO DI STATO,
Sez. VI 28 marzo 2007 - (C.c. 12 gennaio 2007), Sentenza n. 1431
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.2314/2007
Reg.Dec.
N. 1112 Reg.Ric.
ANNO 2007
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 3827/2006 proposto dalla WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.,
rappresentata e difesa dall’Avv. Beniamino Caravita di Toritto con domicilio
eletto in Roma via di Porta Pinciana n. 6;
CONTRO
COMUNE DI PADOVA, rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandra Montobbio e
dall’Avv. Carlo De Simoni e dall’Avv. Fabio Lorenzoni con domicilio eletto in
Roma via del Viminale n. 43, presso l’Avv. Fabio Lorenzoni;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto sede di Venezia
Sez. III n. 565/2006.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Padova;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2007 relatore il Consigliere Sabino Luce.
Uditi gli avv.ti Caravita di Toritto e Lorenzoni;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
1. Con deliberazione n. 3 del 17.1.2005 il Consiglio Comunale di Padova
approvava il “Regolamento Comunale per l’installazione e l’esercizio degli
impianti per la telefonia mobile” redatto al fine di attuare un corretto
insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per la telefonia mobile
sul territorio, attraverso la definizione dei criteri di localizzazione degli
impianti. Ai fini dell’installazione degli impianti, erano evidenziate tre
tipologie di aree:
in particolare, oltre alle aree maggiormente idonee erano identificate le aree
sensibili e le aree di attenzione, nell’ambito delle quali, oltre
all’individuazione dei siti ed edifici di particolare rilevanza storica,
artistica, ed architettonica, erano delimitate le zone del territorio comunale
caratterizzate da particolari valori di campo elettromagnetico individuati nelle
valutazioni appositamente effettuate da ARPAV. Successivamente, con
deliberazione di C.C. n. 133/2005, il Comune di Padova approvava il Piano
comunale delle installazioni, con le modalità di cui all’art. 6 del regolamento
indicato.
Con ricorso notificato in data 24.02.2005 la società Wind Telecomunicazioni
S.p.a. impugnava la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 17.1.2005
nonché tutti gli atti presupposti, consequenziali e, comunque, connessi
affermandone la pretesa illegittimità per eccesso di potere e violazione di
legge.
Con il ricorso suddetto venivano in particolare censurati l’art. 3 che
disciplinava i criteri di pianificazione e localizzazione delle installazioni e
l’art. 7 che prevedeva il rilascio del permesso di costruire per l’installazione
degli impianti.
Con l’impugnata sentenza 565/06 il TAR Veneto accoglieva in parte il ricorso
annullando in parte gli artt. 3 e 7 nei limiti di cui in motivazione.
Con ricorso in appello notificato in data 20.04.2006 la società Wind
Telecomunicazioni S.p.a. impugnava la citata sentenza denunziandone
l’illegittimità con riferimento agli ulteriori capi di domanda dedotti e
disattesi dal Tribunale amministrativo regionale, chiedendo il rigetto
dell’appello e con atto notificato il 22.05.2006, proponeva, altresì ricorso,
incidentale avverso i capi della sentenza che lo vedevano soccombente.
Il ricorso, chiamato per l’udienza odierna all’esito, è stato trattenuto in
decisione.
DIRITTO
2. Successivamente all’emanazione dell’impugnata sentenza, il Comune di Padova
ha adottato alcune modifiche ed integrazioni al Regolamento per l’installazione
degli impianti di telefonia riguardanti specificamente le questioni oggetto del
giudizio in esame.
In particolare, con la deliberazione n. 85, del 23.10.2006, il Comune ha preso
atto della sentenza della Corte Costituzionale n. 265/2006 che ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 14 della L.R. del Veneto n. 8/2005, in
base al quale per l’installazione, la modifica e l’adeguamento degli impianti di
telefonia mobile occorreva ottenere oltre alla autorizzazione prevista dall’art.
87 del D.lgs. 259/2003, anche il permesso di costruire ai sensi del DPR
380/2001. Conseguentemente, con la deliberazione n. 85/2006 il Consiglio
comunale provvedeva ad eliminare dal regolamento la previsione relativa alla
necessità del rilascio dell’indicato permesso di costruire.
Con altra deliberazione di Consiglio n. 97 del 13.11.2006, il Comune, inoltre al
fine di adeguarsi alla sentenza del TAR Veneto n. 3520/06 riguardante il
contenzioso insorto con altro gestore, adottava alcuni chiarimenti ed
integrazioni al regolamento comunale con specifico riferimento agli articoli 3 e
9 relativi, rispettivamente, ai criteri di localizzazione degli impianti e le
relative deroghe.
Restava, però, ferma la prescrizione in base alla quale l’installazione degli
impianti di telefonia mobile in ambito comunale era condizionata dalla
dimostrazione della necessità della nuova installazione ai fini della copertura
del servizio pubblico di telefonia e dell’imponibilità di soluzioni alternative
alla localizzazione.
3. Ciò posto – ad avviso del collegio – dagli indicati interventi modificativi
al regolamento impugnato non può farsi derivare alcuna improcedibilità del
ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse stante la non
satisfattività delle stesse in relazione all’interesse dedotto dall’appellante
ad una più completa e piena liberalizzazione dell’espletata attività.
L’appello è, pertanto, procedibile ed anche fondato nel merito.
5. Come, infatti, deduce l’appellante la disposizione di cui all’art. 3 comma 1
del regolamento comunale, impugnato in primo grado, nel delineare la
suddivisione del territorio comunale in tre tipologie di aree (maggiormente
idonee, di attenzione e sensibili) si poneva in contrasto con il d.lgs. n. 259
del 2003, non consentendo tale decreto alle amministrazioni comunali di
estendere la propria competenza sino a selezionare le aree del territorio
individuandone solo alcune come idonee ad ospitare gli impianti (Cons. St. Sez.
VI, sent. n. 3193/2004).
L’installazione, infatti, di impianti di telecomunicazione deve ritenersi in
generale consentita sull’intero territorio comunale in modo da poter realizzare,
con riferimento a quelli di interesse generale, una uniforme copertura di tutta
l’area comunale interessata (Cons. St. Sez. VI, sent. n. 4847/2003).
6. Condivisibile, inoltre, è la censura della parte appellante riguardante
l’interpretazione dell’articolo 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001 il quale
–come invece ritenuto dal Tribunale amministrativo regionale– attribuirebbe
all’ente locale una competenza aggiuntiva e distinta da quella urbanistica al
fine di minimizzare l’esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione.
Al contrario, come deduce l’appellante con l’indicato art. 8, comma 5 della
legge n. 36 del 2001, il legislatore ha previsto la possibilità per i Comuni di
dettare norme regolamentari in materia per assicurare il corretto insediamento
urbanistico e territoriale e minimizzare l’esposizione della popolazione ai CEM,
con ciò non intendendo indicare una potestà ulteriore dei comuni, ma soltanto
specificare la portata di quella urbanistico edilizia. Di modo che “(…) non
spetta ai Comuni disciplinare, nei regolamenti edilizi (nella specie, si tratta
di regolamenti c.d. di minimizzazione, ai sensi dell’art. 8 L. 36/2001), la
installazione di stazioni radio-base di telefonia cellulare (…) allorché tale
potere sia rivolto a disciplinare la compatibilità di detti impianti con la
tutela della salute umana al fine di prevenire i rischi derivanti dalla
esposizione della popolazione a campi elettromagnetici, anziché a controllare
soltanto il rispetto dei limiti delle radiofrequenze fissati dalla normativa
statale e a disciplinare profili tipicamente urbanistici” (C.d.S. Sez. IV^, sent.
n. 450 del 2005).
7. Fondate poi sono le censure riguardanti la previsione di cui all’art. 10,
comma 2 del regolamento impugnato, relativo alla necessità di un’attestazione di
avvenuta collaudazione e riscontrata conformità dell’impianto al progetto ed al
rispetto delle previsioni di legge.
L’art. 97 del codice delle comunicazioni elettroniche, lex specialis
della materia, non prevede infatti alcun collaudo quale condizione necessaria al
fine di installare ed attivare gli impianti. Al contrario, l’intera disciplina
del codice è orientata verso forme di semplificazione amministrativa, in
ossequio al divieto di aggravare il procedimento amministrativo ex art. 1, comma
2, legge n. 241/90. Né il certificato di collaudo risulta contemplato nella
normativa regionale in materia (legge regionale Veneto n. 11 del 2004 come
modificata dalla legge regionale Veneto n. 8 del 2005). E’ da ritenere quindi
che la previsione di un obbligo di un attestato di conformità dell’impianto
rispetto al progetto autorizzato nonché un certificato di collaudo del medesimo
(…) costituendo oneri procedurali ulteriori rispetto a quelli previsti dal d.
lgs. 259/03, contrastano con le esigenze di semplificazione del procedimento
amministrativo connesse alla riconosciuta natura di opere di urbanizzazione
delle s.r.b. ed alla natura di interesse pubblico del servizio attraverso di
esse garantito.
Fondate ancora sono le censure della parte appellante riguardanti il previsto
piano di riassetto di cui all’articolo 11 del regolamento impugnato.
Tale piano trovava, infatti, la sua giustificazione nella previsione relativa
alla ripartizione in tre zone del territorio comunale; di modo che, ritenuta per
quanto detto in precedenza, l’illegittimità dell’effettuata zonizzazione, non
sembra che ricorra alcuna ragionevole giustificazione dell’ulteriore anno
imposto ai gestori.
9. Fondate, infine, sono le censure alla sentenza impugnata relative alla
ritenuta legittimità dell’art. 5, comma 3, del Regolamento: che –secondo il
giudice di primo grado- postula la mera preferibilità, e non l’obbligatorietà,
della coubicazione degli impianti. Al riguardo, va in primo luogo rilevato che
l’art. 89, comma 1, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche ha espressamente
affermato che spetta alla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
incoraggiare la coubicazione o la condivisione delle infrastrutture. Il che
rende irrilevante ogni altra considerazione del TAR Veneto sul fatto che la
norma regolamentare impugnata ha previsto la mera “preferibilità” anziché la
“obbligatorietà” della condivisione degli impianti di telefonia. In secondo
luogo, non ha alcun rilievo sottolineare che la preferibilità della coubicazione
degli impianti risponda “ad evidenti ragioni di concentrazione ed economicità”
dato che non sempre il co-sting (strumento di riallocazione e miglioramento
urbanistico) è in grado di garantire un minore impatto per ciò che riguarda
l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
10. Nei limiti indicati va pertanto accolto l’appello e riformata l’impugnata
decisone accolto il ricorso di primo grado con l’annullamento degli atti ivi
gravati.
Stante la complessità della lite, appare equo compensare tra le parti le spese
processuali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello
ed in riforma dell’impugnata decisione annulla, nei limiti di cui in
motivazione, gli atti impugnati in primo grado. Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2007 dal Consiglio di Stato, in sede
giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei
Signori:
Presidente
CLAUDIO VARRONE
Consigliere
Segretario
SABINO LUCE ANNAMARIA RICCI
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 28/03/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA
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