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CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 06/04/2007 (c.c. 23/01/2007), Sentenza n. 1565
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Autorizzazione “ex post” - Compatibilità
dei lavori - Sanzioni amministrative - Irrogazione - Intervenuta sanatoria
dell'abuso - Irrilevanza - Artt. 151 e 164 d.lgs. n. 490/1999. Il rilascio “ex
post” dell’autorizzazione di compatibilità dei lavori con il contesto
vincolato non estingue il potere di imporre il pagamento - a sanzione della
violazione degli obblighi che gravano sul proprietario o detentore dei beni in
zona di dichiarato interesse paesaggistico e ambientale - di una somma
equivalente al maggior importo fra il danno arrecato ed il profitto conseguito
mediante la trasgressione (cfr. “ex multis” Cons. St., Sez. VI^, n. 2653
del 15.05.2003; n. 4192 del 21.07.2003). Pres. Trotta - Est. Polito - S.r.l. “La
Pineta” (avv. Vitolo) c. Ministero beni culturali ed altro (Avv. Gen. Stato),
Comune di Battipaglia (n.c.) (riforma TAR Campania, Sezione Staccata di Salerno,
Sez. II^, n. 2044/2004 del 17.11.2004). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI,
06/04/2007 (c.c. 23/01/2007), Sentenza n. 1565
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Nulla osta paesistico - Riscontro di
legittimità - Carenze documentali - Sospensione discrezionale del termine -
Limiti - 151 d.lgs. n. 490/1999. La Soprintendenza non può sospendere per
sua scelta discrezionale il decorso del termine assegnato per il riscontro di
legittimità del nulla osta paesistico, mentre ai sensi dell’art. 151, comma
quarto, del d.lgs. 29.10.1999, n. 490 (ove è stabilito che “le regioni danno
immediata comunicazione al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali delle
autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa
documentazione”) solo effettive carenze documentali possono dare ingresso ad
istruttoria con effetto interruttivo del termine per il controllo. Pres. Trotta
- Est. Polito - S.r.l. “La Pineta” (avv. Vitolo) c. Ministero beni culturali ed
altro (Avv. Gen. Stato), Comune di Battipaglia (n.c.) (riforma TAR Campania,
Sezione Staccata di Salerno, Sez. II^, n. 2044/2004 del 17.11.2004).
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 06/04/2007 (c.c. 23/01/2007), Sentenza n. 1565
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.1565/2007
Reg.Dec.
N. 3175 Reg.Ric.
ANNO 2005
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto dalla S.r.l. “La Pineta”, in persona del
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv.to Giuseppe Vitolo,
con domicilio eletto in Roma, via Ovidio, n. 32, presso lo studio dell’avv.to
Giancarlo Viglione;
contro
- il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Soprintendenza per i Beni
Architettonici, per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico e
Demoetnoantropologico di Salerno e Avellino, in persona dei legali
rappresentanti p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge presso la sede
della stessa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
- il Comune di Battipaglia, in persona del Sindaco p.t., non costituitosi in
giudizio;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione
Staccata di Salerno, Sez. II^, n. 2044/2004 del 17.11.2004;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore per la pubblica udienza del 23 gennaio 2007 il Consigliere
Polito Bruno Rosario;
Uditi per le parti gli avv.ti Vitolo e l’ Avvocato dello Stato Maddalo;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1). Con decreto n. 37389/02 del 29.01.2003 il Sindaco del Comune di Battipaglia
- conformemente a parere espresso dalla Commissione per la tutela dei Beni
Ambientali - rilasciava in favore della Soc. “La Pineta” autorizzazione in
sanatoria, ai sensi degli artt. 151 e 164 del d.lgs. n. 490/1999, in ordine ad
impianti tecnologici posti al servizio di complesso alberghiero realizzati in
base a sola denunzia di attività in zona costiera dichiarata di notevole
interesse pubblico giusto d.m. 22.07.1968. Con nota del 30.01.2003 il
provvedimento era inviato alla locale Soprintendenza per il controllo previsto
dall’art. 151, comma quarto, del d.lgs. n. 490/1999.
Con atto n. 1105 del 08.04.2003 la Soprintendenza comunicava che “gli (atti) di
cui in oggetto dovranno essere emessi con duplice provvedimento, uno
sanzionatorio e l’altro per l’eventuale completamento” e contestualmente
disponeva di “sospendere la pratica fino alla trasmissione di una documentazione
integrativa atta a chiarire quanto segnalato”.
Avverso dette determinazioni al Soc. “La Pineta” proponeva ricorso avanti al
T.A.R. per la Campania, Sezione Staccata di Salerno, denunziando motivi di
violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili.
Il T.A.R. adito respingeva il ricorso rilevando in particolare:
- la contraddittorietà dell’operato del Comune di Battipaglia che da un lato
sanzionava le opere ai sensi dell’art. 164 del d.lgs. n. 490/1999 e dall’altro
le riconosceva compatibili con la disciplina di vincolo rilasciando
autorizzazione in sanatoria;
- la possibilità per la Soprintendenza di chiedere elementi integrativi ai fini
dell’esercizio del potere di controllo sul nulla osta rilasciato dall’autorità
delegata, con spostamento al completamento della pratica del termine di sessanta
giorni assegnato per il riscontro di legittimità.
Avverso la decisione di rigetto la soc. “La Pineta” ha proposto atto di appello
e, a confutazione delle conclusioni del giudice di primo grado, ha dedotto che
il decreto sindacale del 29.01.2003 recava contestualmente le due distinte
determinazioni di irrogazione della sanzione prevista dall’art. 164 del d.lgs.
n. 490/1999 e di rilascio dell’autorizzazione paesistica in sanatoria.
L’appellante ha poi rinnovato i motivi di impugnativa non esaminati dal T.A.R.
inerenti:
- all’estensione del controllo della Soprintendenza a profili di legittimità non
riconducibili al nulla osta del Sindaco, di cui non vengono individuati vizi che
possano giustificare un eventuale annullamento;
- alla contraddittorietà fra la prima e la seconda statuizione contenuta nel
provvedimento del Soprintendente (richiesta di emissione di due provvedimenti
distinti e successiva richiesta di documentazione integrativa);
- all’inidoneità della comunicazione del Soprintendente , del tutto generica e
pretestuosa, ad esplicare effetto interruttivo del termine di sessanta giorni
per il controllo del nulla osta del Sindaco.
La soc. “La Pineta” ha inoltre rinnovato, sia nei confronti della locale
Soprintendenza che del Comune di Battipaglia, la domanda per risarcimento danni
causati dall’illegittima sospensione del procedimento per il rilascio
dell’autorizzazione paesistica, con particolare riferimento al procedimento
penale avviato nei confronti del rappresentante legale della Società medesima.
L’Amministrazione intimata si è costituita in resistenza.
All’udienza del 13 gennaio 2007 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
2). L’appello è fondato nella parte in cui rinnova la domanda di annullamento
della nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di
Salerno e Avellino n. 1105 del 08.04.2003.
Detto organo ha, infatti, omesso di procedere al controllo di legittimità dell’
autorizzazione paesistica rilasciata dal Sindaco del Comune di Battipaglia sul
rilievo che l’atto recava, oltre all’ assenso all’intervento modificativo del
sito vincolato, la contestuale irrogazione della sanzione prevista dall’art. 164
del d.lgs. n. 409/1999 nei casi di lavori non assistiti dal preventivo titolo
autorizzatorio eseguiti nei luoghi oggetto di tutela .
E’ noto, tuttavia, che l’esercizio delle funzioni amministrative è governato dal
principio di libertà della forma degli atti e provvedimenti che di dette
funzioni sono espressione. L’avere, pertanto, incluso nel medesimo decreto il
rilascio in sanatoria dell’autorizzazione prevista dall’art. 151 del d.lgs. n.
490/1999 e l’applicazione della misura sanzionatoria di cui dal successivo art.
164 non si risolve in vizio di illegittimità dell’atto e tantomeno giustifica
l’arresto del procedimento di controllo dell’autorizzazione paesistica da parte
dell’ Autorità ministeriale, da concludersi entro il termine perentorio di
sessanta giorni dalla ricezione dell’atto.
E’, invero, pacifico in giurisprudenza che la Soprintendenza non può sospendere
per sua scelta discrezionale il decorso del termine assegnato per il riscontro
di legittimità del nulla osta paesistico, mentre ai sensi dell’art. 151, comma
quarto, del d.lgs. 29.10.1999, n. 490 (ove è stabilito che “le regioni danno
immediata comunicazione al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali delle
autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa
documentazione”) solo effettive carenze documentali possono dare ingresso ad
istruttoria con effetto interruttivo del termine per il controllo. Ma di un’
eventuale insufficienza del corredo documentale nulla è detto nell’atto
impugnato e l’omissione del controllo si collega ai soli aspetti formali del
decreto del Sindaco di Battipaglia censurati dalla Soprintendenza.
3). Non va condiviso l’ordine argomentativo del primo giudice posto a sostegno
della pronunzia reiettiva del ricorso secondo il quale “appare effettivamente
contraddittorio l’operato del Comune che da un lato ha sanzionato le opere ai
sensi dell’art. 164 e dall’altro le ha poi ritenute conformi al vincolo
ambientale rilasciando il nulla osta previsto dall’art. 151” del d.lgs. n.
490/1999.
In disparte la considerazione - puntualmente dedotta dall’appellante - che
siffatto profilo di illegittimità non si rinviene nel contenuto della
motivazione dell’atto impugnato, è pacifico in giurisprudenza che il rilascio
“ex post” dell’autorizzazione di compatibilità dei lavori con il contesto
vincolato non estingue il potere di imporre il pagamento - a sanzione della
violazione degli obblighi che gravano sul proprietario o detentore dei beni in
zona di dichiarato interesse paesaggistico e ambientale - di una somma
equivalente al maggior importo fra il danno arrecato ed il profitto conseguito
mediante la trasgressione (cfr. “ex multis” Cons. St., Sez. VI^, n. 2653 del
15.05.2003; n. 4192 del 21.07.2003).
4). Va respinta la domanda tesa a risarcimento del danno che si assume derivante
dal non corretto esercizio del potere di controllo della locale Soprintendenza.
La richiesta, sotto un primo profilo, si configura del tutto generica, perché
non identifica il “vulnus” inferto nella sfera economica della Soc. “La Pineta”
per il mancato perfezionamento, entro i termini di legge, del controllo di
legittimità dell’ autorizzazione paesistica avanti alla Soprintendenza per i
Beni Architettonici e per il Paesaggio di Salerno e Avellino (eventuali misure
repressive dei manufatti realizzati o di inibitoria dell’ utilizzazione degli
stessi).
Quanto al richiamo all’avvio di procedimento penale nei confronti del legale
rappresentante della Soc. “La Pineta”, l’autorizzazione postuma dei lavori non
determina effetti estintivi del reato previsto dell’art. 163 del d.lgs. n.
490/1999 - che si consuma con l’aver eseguito lavori di qualsiasi genere non
precedentemente autorizzati su beni ambientali - trattandosi di reato di
pericolo e non essendo siffatta conseguenza prevista dalla norma incriminatrice
(cfr. Cassazione Penale, Sez. III^, n. 2637 del 13.10.2005; n. 32146 del
07.06.2001).
Non sussiste pertanto nessun nesso di casualità fra il mancato perfezionamento
del procedimento di controllo previsto dall’art. 151, quarto comma, del d.lgs.
n. 490/1999, entro il termine ivi stabilito, e l’inizio dell’azione penale nei
confronti del legale rappresentate della Società appellante che, come in
precedenza detto, non resta precluso ove intervenga il provvedimento di
autorizzazione in sanatoria.
L’appello va quindi accolto nei limiti di cui ai punti 2) e 3) della
motivazione. Per l’effetto, in parziale accoglimento del ricorso di primo grado,
vanno annullati gli atti con esso impugnati.
Restano assorbiti i motivi non esaminati.
Giusti motivi consentono di compensare le spese del giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie in parte
l’appello nei limiti di cui in motivazione e, in riforma della sentenza
impugnata, accoglie in parte il ricorso di primo grado e per l’effetto annulla
gli atti con esso impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI^ -
nella Camera di Consiglio del 23 gennaio 2007, con l'intervento dei Signori:
Gaetano Trotta Presidente
Sabino Luce Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Domenico Cafini Consigliere
Bruno Rosario Polito Consigliere Est.
Presidente
Consigliere
Segretario
GAETANO TROTTA
BRUNO ROSARIO POLITO
GLAUCO SIMONINI
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 06/04/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA
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