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Appalti - Carenza di interesse alla decisione del ricorso - Dichiarazione
d’ufficio - Presupposti. La carenza di interesse alla decisione del ricorso,
proposto contro l’atto di aggiudicazione di una gara di appalto, può essere
dichiarata d’ufficio quando il ricorrente non potrebbe, comunque, risultare
aggiudicatario dell’appalto, anche nel caso di annullamento degli atti di gara
(cfr. Cons. St., sez. V, 15 aprile 2004, n. 2138; Cons. St., sez. VI, 30 maggio
2003, n. 2994; Cons. St., sez. V, 25 gennaio 2003, n. 355; Cons. St., sez. IV,
11 dicembre 1998, n. 1629; Cons. St., sez. VI, 7 luglio 1995, n. 661). Pres.
Santoro - Rel. Est. Russo - Impresa Messinese Tommaso ed altri (avv. Chiariello)
c. Comune di Barletta ed altri (avv. ti Macchione e Palmiotti) (conferma T.A.R.
Puglia - Bari, Sez. III n. 256/2005). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 8 gennaio
2007 (C.c. 15/11/2005), Sentenza n. 16
Appalti - Impresa priva di requisito - Esclusione - Clausole del bando -
Requisiti finanziari e professionali - Par condicio tra i concorrenti.
Deve essere esclusa dalla selezione l’impresa priva del requisito, relativo
al “possesso dei requisiti finanziari e professionali necessari per potere
essere ammessa alla fase concorrenziale di attribuzione dei punteggi”, requisito
richiesto dal bando a pena di eslcusione (Cons. St., sez. IV, 12 giugno 2003, n.
3310). La P.A. è, vincolata a dare attuazione alle clausole del bando, né nella
specie poteva venire, comunque, in considerazione la possibilità di una
successiva integrazione della dichiarazione, stanti, appunto, la dichiarazione
resa dalla impresa e la previsione del bando a pena di esclusione. Pres. Santoro
- Rel. Est. Russo - Impresa Messinese Tommaso ed altri (avv. Chiariello) c.
Comune di Barletta ed altri (avv. ti Macchione e Palmiotti) (conferma T.A.R.
Puglia - Bari, Sez. III n. 256/2005). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 8 gennaio
2007 (C.c. 15/11/2005), Sentenza n. 16
Appalti - Assenza dei requisiti di partecipazione - Soggetto legittimamente
escluso - Interesse all’impugnazione - Annullamento degli atti di gara -
Esclusione. In materia di appalti, il soggetto legittimamente escluso o non
ammesso ad una pubblica gara per l’assenza dei requisiti di partecipazione, non
ha interesse all’impugnazione, in quanto non ha interesse a contestare
l’aggiudicazione, non potendo trarre alcun vantaggio o beneficio
dall’annullamento degli atti di gara e, pertanto, dedurre vizi attinenti la
posizione dell’aggiudicatario (cfr. Cons. St., sez. VI; 10 ottobre 2002, n.
5442; Cons. St., sez. V, 21 giugno 2002, n. 3391; Cons. St., sez. V, 17 aprile
2002, n. 2017; Cons. St., sez. V, n. 3166/2005). Pres. Santoro - Rel. Est. Russo
- Impresa Messinese Tommaso ed altri (avv. Chiariello) c. Comune di Barletta ed
altri (avv. ti Macchione e Palmiotti) (conferma T.A.R. Puglia - Bari, Sez. III
n. 256/2005). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 8 gennaio 2007 (C.c. 15/11/2005),
Sentenza n. 16
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REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.16/07 REG.DEC.
N. 2264 REG.RIC.
ANNO 2005
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 2264/2005 del 22/03/2005, proposto dall’IMPRESA
MESSINESE TOMMASO,
l’IMPRESA EDILE LACERENZA GEOM. SPIRIDIONE IN Q. C.G. ATI;
il sig. LACERENZA VITO NICOLA IN P. E IN Q. C.G. ATI;
l’ATI IMPRESA GIOVANNI RANA;
l’ATI RU.CA DI NICOLA CANONICO;
l’A.T.I. G.P.S. EDIL DI CESARE GRINER E C. SNC rappresentato e difeso dall’avv.
RAFFAELE CHIARIELLO con domicilio eletto in Roma via Silla, n. 7 presso l’avv.
MANUELA OLIVIERI;
contro
- il COMUNE DI BARLETTA rappresentato e difeso dagli avv. ti GIUSEPPE MACCHIONE
e l’avv. ISABELLA PALMIOTTI con domicilio eletto in Roma via Cosseria, n. 2
presso l’avv. Alfredo Placidi;
e nei confronti di
IMPRESA EDIL 5 S.R.L. rappresentato e difeso dall’avv. FRANCESCO CITO con
domicilio eletto in Roma viale delle Milizie 106 presso FRANCESCO FALVO D'URSO;
EDIL DELPHI SRL rappresentato e difeso dall’avv. FRANCESCO CITO con domicilio
eletto in Roma VIALE DELLE MILIZIE 106 presso FRANCESCO FALVO D'URSO
COSTRUZIONI CRESCENTE S.R.L. non costituitisi;
SOCIETA' COSTRUZIONI SECCIA non costituitasi;
COOPERATIVA SRL PRIMAVERA non costituitasi;
COOPERATIVA ARL QUADRIFOGLIO non costituitasi;
COOPERATIVA NON SOLO CASA ARL non costituitasi;
COOPERATIVA ARL ALTA TENSIONE non costituitasi;
COOPERATIVA LADI S.R.L. non costituitasi;
COOPERATIVA EDILIZIA ACAI A R.L. rappresentato e difeso dall’avv. CARMINE RIZZI
avv. GAETANO CORVASCE Avv. RUGGIERO CORVASCE con domicilio eletto in Roma VIALE
ANGELICO, 97 presso AURELIO LEONE
IMPRESE ROCCO MAGAZZILE non costituitesi;
SOCIETA' SIAM SUD non costituitasi;
TATO' PARIDE SPA rappresentato e difeso dall’avv. FRANCO GAGLIARDI LA GALA con
domicilio eletto in Roma VIALE DELLE MILIZIE N. 106 presso EUGENIO GAGLIANO;
COSTRUZIONE VALERIO SRL rappresentata e difesa dall’avv. ANTONIO MESCIA con
domicilio eletto in Roma VIA G. PAISIELLO, 55 presso FRANCO GAETANO SCOCA
EUROIMMOBILIARE SRL rappresentata e difesa dall’avv. ANTONIO MESCIA con
domicilio eletto in Roma VIA G. PAISIELLO, 55 presso FRANCO GAETANO SCOCA;
COSTRUZIONI SRL non costituitesi;
per la riforma
della sentenza del TAR PUGLIA- BARI : SEZIONE III n. 256/2005, resa tra le
parti, concernente APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI INNOVATIVI IN
AMBITO URBANO ;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del
COMUNE DI BARLETTA;
IMPRESA EDIL 5 S.R.L.;
EDIL DELPHI SRL ;
COOPERATIVA EDILIZIA ACAI A R.L.;
TATO' PARIDE SPA;
COSTRUZIONE VALERIO SRL;
EUROIMMOBILIARE SRL.
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto il dispositivo di decisione n. 562/05;
Alla pubblica udienza del 15 novembre 2005, relatore il Consigliere Nicola Russo
ed uditi, altresì, gli avvocati R. Chiariello, G. Macchione, F. Cito anche per
delega di C. Rizzi, F. La Gara Gagliardi, A. Mescia;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 30 aprile/6 maggio 2004, le imprese nominate in
epigrafe, odierne appellanti, impugnavano, chiedendone l’annullamento, dinanzi
al TAR per la Puglia, sede di Bari, i provvedimenti di aggiudicazione e tutti
gli atti che li hanno preceduti, a partire dagli avvisi di gara, n. 448 e n.
449, pubblicati dal Comune di Barletta in data 15 marzo 2004, per
l’individuazione dei soggetti interessati alla realizzazione di due lotti
funzionali previsti all’interno dell’intersettore della variante urbanistica
generale della zona P.E.E.P. e del Contratto di Quartiere H del Quartiere
“Borgovilla Patalini”, nonché alla realizzazione di edilizia residenziale e
locali commerciali con le connesse opere di urbanizzazione ed al cofinanziamento
delle opere pubbliche in attuazione della variante al Piano di Zona per
l’edilizia Economica e Popolare relativa alla ex zona B legge n. 167/62 e del
contratto di Quartiere H del Quartiere Borgovilla Patalini.
A sostegno dell’impugnativa deducevano i seguenti motivi:
1) “Mancato rispetto del termine di pubblicazione in relazione all’art. 3
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55;
all’art. 291 legge 11 febbraio 1994, n. 109; all’art. 13, 14 e 16 decreto
legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, all’art 86 d.p.r. n. 55411999. Carenza di
motivazione”.
Il Comune di Barletta ha fissato nel bando un termine di appena giorni 15 per la
ricezione delle offerte, del tutto inadeguato rispetto alla ratio di legge e
comunque inferiore a qualunque congruo termine, benché l'importo dei lavori
superasse la somma di € 5.000.000, 00.
Invero, i bandi di gara sono stati pubblicati all’Albo Pretorio del Comune di
Barletta in data 15.03.2004 ed hanno stabilito, sotto pena di esclusione, entro
il 30.03.04, alle ore 13, il termine per la presentazione delle proposte di
partecipazione in busta chiusa e controfirmate sui lembi di chiusura.
2) “Violazione di legge per omessa pubblicità in relazione all’art. 29 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e all'art. 12 del decreto legislativo 19 dicembre
1991, 406”.
Gli avvisi di gara concorrenziale non sono stati pubblicati sui giornali, a
maggior diffusione in ambito regionale e nei siti informatici individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
3) “Violazione di legge in relazione all’art. 23 legge 11 febbraio 1994, n. 109;
all’art 3 ed allegato III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
10 gennaio 1991, n. 55 e agli art. 4 e 12 allegati D, E, F del decreto
legislativo 19 dicembre 1991, n. 406”, perché negli avvisi di gara non si é
indicato la persona ammessa ad assistere all’apertura dei plichi contenenti le
offerte, la data, l’ora ed il luogo di detta apertura.
4) “Eccesso di potere e violazione di legge per contrasto insanabile con il Pdz,
adottato dal Comune di Barletta ex lege 167/62, con delibera del Consiglio
comunale nell'anno 1990”.
Nell’avviso di gara residenziale n. 448, per le cooperative, é stato previsto
come requisito 1a realizzazione negli ultimi 10 anni di interventi di edilizia
residenziale pubblica o libera (sovvenzionata, agevolata, convenzionata), dando
luogo ad una singolare situazione di cooperative, da un lato pluriassegnatarie o
aggiudicatarie di più lotti edilizi, a sfavore di altre, mai risultate
assegnatarie di alloggi sociali o aggiudicatarie di edilizia agevolata o
convenzionata o sovvenzionata.
Nel primo caso, perciò, le cooperative beneficiate conserverebbero solo
formalmente la denominazione di cooperative, ma in realtà sarebbero delle vere e
proprie società di lucro; nel secondo caso, ci troveremmo di fronte a società
cooperative con soci che non potrebbero mai soddisfare l’aspettativa della casa.
5) “Violazione della legge regionale 56/80; illegittimità della variante al Pta
adottata in data 05.04.2004 con deliberazione del Consiglio Comunale in
relazione alla legge regionale 56/80”, perché con il progetto predisposto dal
Comune di Barletta nell’ambito del bando regionale ed inserito nei cosiddetti
Contratti di Quartiere, gli standards di vivibilità all’interno di ciascuna zona
della città attualmente esistenti sono stravolti in maniera integrale.
6) “Eccesso di potere della commissione giudicatrice; violazione degli artt. 29,
della legge 1° febbraio 1994 n. 109 e 12 del decreto legislativo 19 dicembre
1991, 406; violazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10
gennaio 1991, n. 559 e del dpr 554/99”.
Prima dell’apertura delle offerte non si é verificato a campione il possesso dei
requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnico organizzativa, richiesti
dall’avviso di gara.
Inoltre, il verbale di gara non é stato redatto contestualmente alle operazioni
concorsuali.
Infine, soggetti estranei alla Commissione, nella persona dell’assessore
all’urbanistica Ing. Pantheon e dell’impiegato Paolo Paolillo, semplice
dipendente del comune di Barletta, sono entrati e usciti dalla stanza dove era
riunita la Commissione, portando documenti vari come sarebbe stato notato dai
titolari delle imprese partecipanti.
7) “Mancanza dell’elemento finanziario richiesto negli avvisi di gara
concorrenziale da parte cooperative e imprese aggiudicatarie; disparità di
trattamento; violazione dell'art. 73, comma 2 del dpr n. 5541999, sulla
qaulificazione della impresa e del dpr 34/2000”.
L’impresa Valerio, capogruppo dell’Ati Valerio, é stata costituita il 17.9.2003
e l’associata Euro Immobiliare s.r.l. ha un fatturato di gran lunga inferiore e
quello richiesto nell’avviso di gara.
Delle imprese associate nell’Ati Futura, aggiudicataria del lotto E) 33.2, la
Ladi srl e la Quadrifoglio srl sono prive di fatturato; la cooperativa Primavera
ha dichiarato nell’ultimo triennio un fatturato complessivo di € 164.326; le
cooperative Non Solo casa e Alta Tensione rischiano lo scioglimento perché di
seguito, per due anni, non hanno depositato il bilancio.
L’impresa Messinese Tommaso é stata esclusa, benché l’avviso pubblico non avesse
comminato una tale conseguenza per il caso della mancanza del requisito
finanziario. Inoltre il suo legale rappresentante é geometra abilitato alla
direzione tecnica del cantiere.
8) “Violazione di legge ed eccesso di potere in relazione all’illegittima
esclusione dalla gara della impresa Lacerenza Spiridione”.
L’anzidetta impresa non é stata ammessa alla gara perché secondo la sua offerta
era stata presentata fuori termine, per fatto, però, imputabile all’impiegata
comunale che aveva rifiutato di ricevere la busta, presentata in termine non
sigillata.
9) “Violazione di legge ed eccesso di potere in relazione al mancato
riconoscimento dell'atto sostitutivo della SOA”.
L’impresa Lacerenza Vito Nicola, nella qualità di capogruppo della A.T.I, é
stata ammessa con zero punti, perché non é stata considerata utile, ai fini
dell’attribuzione del relativo punteggio la dichiarazione sostitutiva del
certificato S.O.A, pur prevedendo l’avviso di gara la possibilità di fornire
delle dichiarazioni sostitutive.
Si costituivano in giudizio, eccependo sotto vari profili l’irricevibilità e
l’inammissibilità del ricorso e deducendo, altresì, l’infondatezza, nel merito,
dei motivi di impugnativa, la Acai Coop. a r.l., il Comune di Barletta, la
Costruzioni Valerio Srl e la Euroimmobiliare Srl, la Edil 5 Srl, la Edil Delphi
Srl e la Tatò Paride Spa.
Il TAR adìto, con sentenza n. 256/2005 del 28 gennaio 2005, respingeva il
ricorso, dichiarandolo in parte inammissibile ed in parte infondato, con
conseguente condanna delle imprese ricorrenti al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza le imprese Messinese Tommaso, Lacerenza geom. Spiridione,
Lacerenza Vito Nicola, l’ATI G.P.S. EDIL di Cesare Griner e C. s.n.c., hanno
proposto appello, con ricorso notificato l’11 marzo 2005 e depositato il 22
marzo successivo, deducendone l’erroneità e l’ingiustizia e chiedendone
l’annullamento e/o la riforma, con ogni conseguente statuizione, anche in ordine
alle spese del doppio grado.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Barletta, nonché le imprese Tatò
Paride s.p.a., Costruzioni Valerio s.r.l., Edil Delpi s.r.l. ed Edil 5 s.r.l., e
l’ACAI società cooperativa edilizia, che hanno riproposto le eccezioni di
inammissibilità per mancanza dei presupposti per l’esperibilità del ricorso
collettivo e cumulativo, sollevate in primo grado e non esaminate dai primi
giudici in quanto assorbite dalla decisione impugnata, chiedendo, comunque, il
rigetto dell’appello in quanto infondato nel merito, con ogni conseguente
statuizione, anche in ordine alle spese di lite.
All’udienza pubblica del 15 novembre 2005 il ricorso è passato in decisione, ed
il dispositivo è stato pubblicato con il n. 562/05.
DIRITTO
L’appello è infondato.
La controversia in esame attiene alla selezione, indetta Comune di Barletta per
la individuazione dei soggetti interessati all’attuazione del piano di
riqualificazione del quartiere “Borgovilla-Patalini”, gara conclusasi con la
determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. 565, adottata il 1° aprile
2004, impugnata in primo grado, dalle imprese ricorrenti, odierne appellanti,
assieme agli avvisi pubblici concorrenziali n. 448 e n. 449, pubblicati il
15.3.2004.
Rileva, anzitutto, il Collegio che la carenza di interesse alla decisione del
ricorso, proposto contro l’atto di aggiudicazione di una gara di appalto, può
essere dichiarata d’ufficio quando il ricorrente non potrebbe, comunque,
risultare aggiudicatario dell’appalto, anche nel caso di annullamento degli atti
di gara (cfr. Cons. St., sez. V, 15 aprile 2004, n. 2138; Cons. St., sez. VI, 30
maggio 2003, n. 2994; Cons. St., sez. V, 25 gennaio 2003, n. 355; Cons. St.,
sez. IV, 11 dicembre 1998, n. 1629; Cons. St., sez. VI, 7 luglio 1995, n. 661).
Ora, sulla base di quanto correttamente evidenziato dal giudice di prime cure,
nella specie risulta quanto segue in ordine alla posizione delle odierne imprese
appellanti.
Correttamente é stata esclusa dalla selezione l’impresa Messinese Tommaso perché
priva del requisito, richiesto dal bando a pena di eslcusione (cfr., sul punto
Cons. St., sez. IV, 12 giugno 2003, n. 3310), relativo al “possesso dei
requisiti finanziari e professionali necessari per potere essere ammessa alla
fase concorrenziale di attribuzione dei punteggi”: tanto, infatti, risulta dalla
dichiarazione, resa sotto forma di atto notorio, da detta impresa, avendo essa
reso noto in quel documento “di non possedere un fatturato complessivo
nell’ultimo triennio così come desunto dai bilanci di esercizio, equivalente ad
almeno il triplo dell’importo più alto del totale apporto delle risorse private
riferito ai valori dei singoli lotti”.
Non risulta che la ricorrente Messinese abbia contestato espressamente siffatta
previsione della lex specialis in ragione della immediata percezione per
l’impresa della sua lesività, sicché al cospetto della sua esplicita
dichiarazione di non essere in possesso del requisito richiesto il Comune non
poteva far altro che disporre la sua (legittima) esclusione. La P.A. è, infatti,
vincolata a dare attuazione alle clausole del bando, né nella specie poteva
venire, comunque, in considerazione la possibilità di una successiva
integrazione della dichiarazione, stanti, appunto, la dichiarazione resa dalla
impresa e la previsione del bando a pena di esclusione.
L’Ati tra le imprese Lacerenza Spiridione e Lacerenza Vito Nicola, é stata
esclusa doverosamente dalla selezione per aver presentato in ritardo la sua
proposta, mentre nessuna conseguenza ha avuto al riguardo, essendo quello
stabilito dall’avviso pubblico un termine da osservarsi a pena di decadenza, la
circostanza, denunciata dall’interessata, che il ritardo é dipeso dal rifiuto
dell’impiegata comunale, addetta alla ricezione, di prendere in consegna la
busta priva dei prescritti sigilli.
Le motivazioni addotte dall’Ati a sostegno del ritardo, relativamente ai
presunti problemi di confezionamento della busta in guisa conforme o non alle
prescrizioni della lex specialis, non integrano, invero, quei casi eccezionali
riconducibili alla forza maggiore che soli sarebbero idonei a giustificare il
ritardo (cfr. Cons. St., sez. V, 10 aprile 2002, n. 1960), essendo il termine di
presentazione delle offerte inderogabile, per cui non può essere disatteso, pena
altrimenti la violazione del principio fondamentale della par condicio (cfr.
Cons. St., sez. V, 25 gennaio 1995, n. 130).
All’Ati tra le imprese Lacerenza Vito Nicola, Giovanni Rana e RU.CA di Nicola
Canonico legittimamente non é stato attribuito alcun punteggio in relazione al
possesso di certificazione SOA, perché l’avviso pubblico aveva espressamente
limitato la possibilità per i concorrenti di avvalersi di dichiarazioni
sostitutive alle due sole ipotesi previste al punto 2) lett. a (la realizzazione
degli ultimi dieci anni di interventi di edilizia residenziale pubblica o
libera) e lett. b (l’ammontare del fatturato complessivo nell’ultimo periodo),
al di fuori delle quali, perciò, le imprese proponenti dovevano produrre i
documenti richiesti a corredo dell’offerta, e tra questi, quindi, anche il
certificato SOA, onere, invece, inadempiuto dall’Ati in parola.
Peraltro, all’Ati tra le imprese Lacerenza Vito Nicola, Giovanni Rana e RU.CA di
Nicola Canonico non é stato attribuito alcun punteggio anche in relazione agli
altri criteri di valutazione, giacché essa, non avendo fatto alcuna offerta
migliorativa in merito all’avviso 449, cui aveva risposto, ha conseguito il
punteggio uguale a zero, giusta il verbale n. 3 della commissione
selezionatrice.
Perciò, ancorché - a tutto concedere - le fosse spettato il punteggio massimo di
25 punti, previsto in relazione al “possesso di certificazioni SOA”, nondimeno
le sue doglianze in merito all’affermata illegittima aggiudicazione dei lotti,
oggetto dell’avviso 449, sono inammissibili, per difetto di interesse, perché,
comunque, tale Ati non risulterebbe aggiudicataria, trovandosi in posizione
deteriore rispetto alle imprese classificatesi in ordine immediatamente
successivo alle aggiudicatarie Ati Tatò Paride spa e Ati Magazzile-Siam-Seccia
(e che di queste ultime, annullata la loro vittoria, prenderebbero il posto in
vetta alla graduatoria).
L’Ati GPS Edil di Cesare Griner e C. s.n.c., infine, non ha censurato la sua
esclusione dalla selezione a causa della mancata allegazione, all’atto notorio,
di copia del documento di identità, atteso che l’obbligo di produrre copia del
documento d’identità risulta inderogabile, né è data possibilità di
regolarizzazione o integrazione del documento mancante, nel rispetto anche della
par condicio tra i concorrenti (cfr. Cons. St., sez. V, 1 ottobre 2003, n.
5677).
Tanto premesso, occorre ribadire e richiamare l’orientamento giurisprudenziale
costante secono cui il soggetto legittimamente escluso o non ammesso ad una
pubblica gara per l’assenza dei requisiti di partecipazione, non ha interesse
all’impugnazione, in quanto non ha interesse a contestare l’aggiudicazione, non
potendo trarre alcun vantaggio o beneficio dall’annullamento degli atti di gara
e, pertanto, dedurre vizi attinenti la posizione dell’aggiudicatario (cfr. Cons.
St., sez. VI; 10 ottobre 2002, n. 5442; Cons. St., sez. V, 21 giugno 2002, n.
3391; Cons. St., sez. V, 17 aprile 2002, n. 2017; Cons. St., sez. V, n.
3166/2005).
Per tali assorbenti considerazioni, pertanto, l’appello in esame non può trovare
accoglimento e deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza
impugnata.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra
le parti delle spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge
l’appello e, per l’effetto conferma la sentenza impugnata:
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15 Novembre 2005 con
l’intervento dei Sigg.ri:
Sergio Santoro Presidente
Giuseppe Farina Consigliere
Corrado Allegretta Consigliere
Chiarenza Millemaggi Cogliani Consigliere
Nicola Russo Consigliere rel. estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
f.to Nicola Russo
f.to Sergio Santoro
IL SEGRETARIO
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
L’ 8 gennaio 2007
(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)
p. IL DIRIGENTE
f.to Luciana Franchini
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