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CONSIGLIO DI STATO
Sez. IV, 11/04/2007 (C.c. 30.01.2007), Sentenza n. 1606
URBANISTICA E EDILIZIA - Piani di recupero -
Irpinia - Aree colpite da terremoto - Art. 28 L. n. 219/1981 - Abbattimento e
modificazioni urbanistiche - Legittimità. In forza dell’art. 28 della l. n.
219 del 1981 (come interpretato dalla giurisprudenza di questo Consiglio, cfr.
sez. IV, n. 1027 del 1993), i piani di recupero delle aree colpite da
terremoto possono prevedere non solo il mero recupero ma anche l’abbattimento e
le modificazioni urbanistiche necessarie al più consono assetto del territorio. Pres. Maruotti, Est. Poli
- P. A. e altro (avv. Pisapia e Corbo) c.
Comune di Piano di Sorrento (avv. Sasso). (Conferma TAR Campania, n.
728/2000) CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV 11 aprile 2007 - (C.c. 30 gennaio
2007), Sentenza n. 1606
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.1606/2007
Reg.Dec.
N. 9246 Reg.Ric.
ANNO 2000
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso iscritto al NRG 9246\2000, proposto dai signori Pisapia Alfredo e
Pisapia Roberto, rappresentati e difesi dagli avvocati Alfredo Pisapia e Aldo
Corbo ed elettivamente domiciliati presso lo studio Grez in Roma, Lungotevere
Flaminio n. 46;
contro
il Comune di Piano di Sorrento, in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Sasso domiciliato presso lo studio
Grez in Roma, Lungotevere Flaminio n. 46;
e nei confronti di
della Ditta Carillo Paolo, non costituita.
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione V,
n. 782 del 17 marzo 2000 e per l’accoglimento del ricorso di primo grado.
Visto il ricorso in appello;
visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Piano di Sorrento;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti gli atti tutti della causa;
data per letta alla pubblica udienza del 30 gennaio 2007 la relazione del
consigliere Vito Poli, uditi gli avv.ti Pafundi su delega dell’avv. Corbo;
ritenuto e considerato quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto del sindaco di Piano di Sorrento del 7 luglio 1994 - pubblicato
sul b.u.r. Campania del 25 luglio 1994 - veniva approvato definitivamente il
piano di recupero di via S. Michele e di via S. Margherita, adottato con
delibera consiliare n. 78 del 18 novembre 1993 da valere come dichiarazione di
pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere in esso previste.
1. 2. Seguivano: la delibera consiliare n. 77 del 13 novembre 1996 - recante
l’approvazione del progetto definitivo dell’intervento di recupero -; la
deliberazione di giunta n. 131 del 27 marzo 1998 - recante l’approvazione del
progetto esecutivo per l’importo di Lire 2.343.000.000 -; la determinazione
comunale n. 220 del 27 aprile 1999 - recante l’aggiudicazione definitiva
dell’appalto di lavori in favore della ditta Carillo Francesco Paolo; i decreti
nn. 1 e 2 del 27 gennaio 2000 - recanti l’occupazione d’urgenza - in favore
della Ditta Carillo consegnataria dei lavori - delle aree interessate
all’intervento di recupero.
1.3. I signori Roberto e Alfredo Pisapia - rispettivamente proprietario e
usufruttuario di un appartamento con giardino ubicato nel centro storico, in
catasto F.5, p. 120 - insorgevano avverso i decreti d’occupazione d’urgenza,
l’approvazione del progetto esecutivo e l’aggiudicazione dell’appalto,
articolando le seguenti censure:
a) violazione, sotto plurimi profili, della l.r. n. 35 del 1987 approvata per la
tutela dei valori paesistici ed ambientali nonché per il restauro ed il
risanamento conservativo degli insediamenti antichi, nella parte in cui sarebbe
di ostacolo all’approvazione del progetto di recupero che tende a distruggere un
giardino antico;
b) eccesso di potere per errore nei presupposti e difetto assoluto di
motivazione, sotto il profilo che la scelta sottesa all’approvazione del piano
sarebbe sbagliata ed inopportuna perché finalizzata alla distruzione di un
antico giardino.
2. L’impugnata sentenza - T.a.r. della Campania, sezione V, n. 782 del 17 marzo
2000 -:
a) ha dichiarato inammissibili le censure imperniate sulla violazione della l.r.
n. 35 del 1987 per omessa impugnativa del piano di recupero e perché non viene
in contestazione la difformità del progetto esecutivo con le prescrizioni di
piano;
b) ha dichiarati inammissibili, perché impingenti il merito della scelta
amministrativa, le censure di eccesso di potere;
c) ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di lite.
3. Con ricorso notificato al solo comune il 6 ottobre 2000, e depositato il
successivo 21 ottobre, i signori Pisapia proponevano appello avverso la su
menzionata sentenza:
a) riproponendo tutti i motivi dedotti in prime cure;
b) contestando la violazione della l. r. n. 35 del 1987, che non consentirebbe
la distruzione dei vecchi tessuti urbani, bensì la loro conservazione e nel caso
di specie del giardino di cui alla particella 120 F.5 di sicuro pregio
architettonico, storico e ambientale;
c) deducendo l’irrilevanza, ai fini dell’esecuzione del piano di recupero,
dell’area in questione che avrebbe potuto essere stralciata senza recare danno
all’interesse pubblico, verificandosi al contrario un eccessivo ingiusto
sacrificio dell’edificio cui è asservito il giardino; il difetto di motivazione
dell’interesse pubblico all’inclusione di tale particella nel piano di recupero;
la carenza di istruttoria processuale; l’omessa impugnativa della delibera n.
131 del 1998 per mancanza di notifica; l’impossibilità per il sindaco di emette
il decreto del 7 luglio 1994 in mancanza del nulla osta dell’amministrazione dei
BB. AA. e del visto della provincia, non essendo consentito adottare, in materia
ambientale, il visto per silentium ex art. 14, l. n. 241 del 1990;
d) lamentando, infine, la violazione del divieto di ultrapetizione, sancito
dall’art. 112 c.p.c., avendo il T.a.r. pronunciato condanna al pagamento delle
spese di lite senza che il comune avesse formulato apposita domanda in tal
senso.
4. Si costituiva il comune di Piano di Sorrento, deducendo l’inammissibilità e
l'infondatezza del gravame in fatto e diritto.
5. La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 30 gennaio 2007.
6. Può prescindersi dalle questioni riguardanti l’eventuale esigenza di
integrazione del contraddittorio nei confronti della ditta aggiudicataria dei
lavori, quale litisconsorte necessario non evocato in questo grado, attesa la
manifesta infondatezza del gravame.
6.1. In via preliminare, la sezione osserva che il thema decidendum del presente
giudizio è circoscritto alle censure articolate in prime cure, disattese
dall’impugnata sentenza e criticamente riproposte in questo grado con l’atto di
appello.
Sono pertanto inammissibili, perché violative del divieto sancito dall’art. 345
c.p.c., le censure nuove sviluppate nell’atto di appello e nelle tre note di
udienza (depositate il 13 luglio 2001, il 6 agosto 2003 ed il 12 gennaio 2007)
anche in considerazione della loro natura meramente illustrativa.
Del pari è inammissibile in sede di gravame la mera riproposizione delle
doglianze articolate in prime cure (cfr. fra le tante, Cons. Stato, sez. IV, n.
3614 del 2004).
6.2. Scendendo, comunque, all’esame del merito del gravame, la sezione deve
confermare la correttezza delle statuizioni dell’impugnata sentenza.
Effettivamente i ricorrenti non hanno impugnato né il piano di recupero né
l’approvazione definitiva del progetto; inoltre, quand’anche si volessero
ritenere gravati tali atti, il ricorso sarebbe sicuramente irricevibile per
intempestività, risultando per tabulas l’avvenuta pubblicazione - nel lontano
1994 - del piano di recupero, strumento urbanistico previsto dalla speciale
legislazione in materia di sostegno alle zone colpite dal terremoto del 1980.
In particolare, sovviene l’art. 28 della l. n. 219 del 1981 (come interpretato
dalla giurisprudenza di questo Consiglio, cfr. sez. IV, n. 1027 del 1993), in
forza del quale i piani in questione possono prevedere non solo il mero recupero
ma anche l’abbattimento e le modificazioni urbanistiche necessarie al più
consono assetto del territorio.
Ciò che si vuol evidenziare, in buona sostanza, è che la volontà provvedimentale
dell’amministrazione in ordine alla realizzazione del parco pubblico, cui è
strumentale l’ablazione del giardino in questione, si è cristallizzata nel piano
del 1994.
Sicuramente inammissibili risultano anche le censure con cui si contesta il
merito della scelta progettuale.
6.3. Parimenti infondati risultano i mezzi con cui si attacca l’impugnata
sentenza per difetto di istruttoria e violazione del principio della domanda.
Quanto al primo profilo, la sezione rileva la completezza del quadro probatorio
in relazione alle censure in concreto dedotte ed alla assorbente inammissibilità
del ricorso di primo grado.
Quanto al secondo profilo, è appena il caso di ricordare che a mente dell’art.
91, comma 1, c.p.c. la condanna nelle spese a carico del soccombente, in quanto
pronuncia consequenziale ed accessoria alla definizione del giudizio, può essere
emessa dal giudice anche d’ufficio senza che ciò integri un’ipotesi di
ultrapetizione (cfr. Cass., sez. un., n. 9859 del 1997), con l’unica eccezione
(non ricorrente nel caso di specie) che la parte vincitrice abbia rinunciato
preventivamente al rimborso (cfr. Cass., sez. I, n. 12542 del 2003).
7. In conclusione l’appello deve essere respinto nella sua globalità.
Le spese di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della
soccombenza, sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), definitivamente
pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:
- respinge l’appello e per l’effetto conferma la sentenza impugnata;
- condanna gli appellanti in solido fra loro a rifondere in favore del comune di
Piano di Sorrento le spese del presente grado di giudizio, che liquida in
complessivi euro tremila;
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, nella
camera di consiglio del 30 gennaio 2007, con la partecipazione di:
Presidente
CLAUDIO VARRONE
Consigliere
Segretario
VITO POLI
LlUIGI MARUOTTI
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 11/04/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Dirigente
Dott. Antonio Serrao
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