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CONSIGLIO DI STATO
Sez. IV, 11/04/2007 (C.c. 06.02.2007), Sentenza n. 1613
URBANISTICA E EDILIZIA - Atto di approvazione - Piano
regolatore generale e sue varianti - Dies a quo termine impugnazione -
Notificazione individuale - Art. 21 L. 6 dicembre 1971 n. 1034 - Esclusione -
Eccezioni. L’atto di approvazione di piani regolatori generale o loro
varianti, che abbiano contenuto generale o riguardino ampie zone o comparti
territoriali, deve essere impugnato nel termine di decadenza decorrente dalla
data di pubblicazione, non essendo richiesta la notificazione individuale agli
interessati, con esclusione delle sole parti contenenti previsione o
reiterazione di vincoli preordinati all’espropriazione che, in quanto incidenti
in modo immediato e diretto sui soggetti destinatari degli stessi, devono
formare oggetto di notifica individuale. Pres. ed Est. Ferrari - P. A. e altro (avv. Pisapia e Corbo)
c. Comune di Piano di Sorrento (avv. Sasso). (Annulla TAR Lombardia,
Brescia n.
457/2006). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV 11 aprile 2007 - (C.c. 06 febbraio
2006), Sentenza n. 1613
URBANISTICA E EDILIZIA - Scelte urbanistiche - Discrezionalità
dell'amministrazione - Sindacato giurisdizionale - Art. 2 L. 6 dicembre 1971 n.
1034 - Esclusione - Eccezioni. La normativa vigente riserva
all’apprezzamento discrezionale dell’Amministrazione le scelte urbanistiche,
circa la disciplina del proprio territorio, che possono formare oggetto di
sindacato giurisdizionale nei soli casi di arbitrarietà, irrazionalità o
irragionevolezza ictu oculi rilevabili ovvero di palese travisamento dei
fatti. Pres. ed Est. Ferrari - P. A. e altro (avv. Pisapia e Corbo) c.
Comune di Piano di Sorrento (avv. Sasso). (Annulla TAR Lombardia, Brescia n.
457/2006). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV 11 aprile 2007 - (C.c. 06/02/2006),
Sentenza n. 1613
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.1613/2007
Reg.Dec.
N. 10154 Reg.Ric.
ANNO 2006
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la
seguente:
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 10154 del 2006 proposto dal Comune di Leffe, in
persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo
Vaiano e Antonio Di Vita e presso il primo elettivamente domiciliato in Roma,
Lungotevere Marzio n. 3;
C O N T R O
il signor Francesco Gallizioli, rappresentato e difeso dagli avv.ti Yvonne Messi
e Goffredo Gobbi e presso quest’ultimo elettivamente domiciliato in Roma, Via
Maria Cristina n. 8, e
N E I C O N F O N T I
della Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta regionale pro
tempore, non costituita in giudizio,
P E R L’ANNULLAMENTO,
previa sospensione degli effetti, della sentenza del Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, 8 maggio 2006 457/06,
resa inter partes, con la quale è stato in parte dichiarato improcedibile per
sopravvenuto difetto d’interesse e in parte accolto il ricorso proposto dal
succitato signor Francesco Gallizioli avverso l’ordinanza del responsabile
dell’Ufficio tecnico del Comune di Leffe, recante ingiunzione di demolizione di
opere edili da lui realizzate in assenza di permesso di costruzione.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor Francesco Gallizioli;
Vista la memoria depositata dal suddetto signor Gallizioli a difesa delle
proprie ragioni;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2007, il Pres. Gennaro
Ferrari; uditi i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;
Considerato che nella stessa camera di consiglio il Presidente ha avvertito gli
avvocati presenti che il Collegio si riservava di verificare se sussistevano i
presupposti per una immediata definizione del ricorso con sentenza adottata ai
sensi dell’art. 26 L. 6 dicembre 1971 n. 1034, come novellato dall’art. 6, co.
1, L. 21 luglio 2000 n. 205;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - Con atto (n. 10154/06) notificato in data 30 novembre 2006 e depositato il
successivo 12 dicembre il Comune di Leffe ha proposto appello al Consiglio di
Stato avverso la sentenza n. 457/2006 dell’8 maggio 2006 con la quale il T.A.R.
per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, pronunciando sul ricorso del
signor Francesco Gallizioli, lo ha accolto in parte e per l’ effetto ha
annullato sia l’ordinanza 22 aprile 2004 n. 18 prot. 2448, con la quale il
responsabile del Settore tecnico del Comune aveva ingiunto al suddetto signor
Francesco Gallizioli di procedere alla demolizione di opere edilizie da lui
realizzate senza il previo rilascio del permesso di costruzione, sia la scheda
n. 51, del quadrante n. 4, di cui alla variante n. 1 di P.R.G. relativa al
fabbricato di sua proprietà.
Premessa una breve ma puntuale ricostruzione dei fatti che hanno dato origine
alla controversia e dell’ iter motivazionale seguito dal primo giudice, ha
chiesto l’annullamento della impugnata sentenza, deducendo contro di essa le
seguenti censure:
a) Violazione e falsa applicazione dell’ art. 21 L. 6 dicembre 1971 n. 1034
-
Erronea individuazione del dies a quo dal quale decorreva il termine per
l’impugnazione del P.R.G. - Conseguente irricevibilità delle censure
tardivamente dirette avverso la scheda del piano regolatore n. 50 del quadrante
n. 4 atteso che, come insegna una consolidata giurisprudenza del giudice
amministrativo, l’atto di approvazione di piani regolatori generale o loro
varianti, che abbiano contenuto generale o riguardino ampie zone o comparti
territoriali, deve essere impugnato nel termine di decadenza decorrente dalla
data di pubblicazione, non essendo richiesta la notificazione individuale agli
interessati, con esclusione delle sole parti contenenti previsione o
reiterazione di vincoli preordinati all’espropriazione che, in quanto incidenti
in modo immediato e diretto sui soggetti destinatari degli stessi, devono
formare oggetto di notifica individuale;
b) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 L. 6 dicembre 1971 n. 1034 -
Conseguente inammissibilità delle censure attinenti al merito dell’azione
amministrativa riservato alla Pubblica Amministrazione, atteso che il primo
giudice, nel dichiarare sulla base delle sole affermazioni del ricorrente che
non sussistevano ragioni giustificative del regime conservativo al quale era
stato assoggettato l’immobile di proprietà dello stesso, ha illegittimamente
invaso gli spazi che, nella materia riguardante le scelte urbanistiche, la
normativa vigente riserva all’apprezzamento discrezionale dell’Amministrazione e
che possono formare oggetto di sindacato giurisdizionale nei soli casi,
certamente non ricorrenti nella specie, di arbitrarietà, irrazionalità o
irragionevolezza ictu oculi rilevabili ovvero di palese travisamento dei fatti;
c) Erronea interpretazione da parte dei giudici di prime cure della scheda n.
51, quadrante n. 4, allegata alla variante n. 1/99 al P.R.G. - Illogicità e
contraddittorietà della motivazione atteso che: a) il primo giudice non ha
indicato quale è la documentazione, asseritamente versata in atti, dalla quale
egli avrebbe desunto “l’insussistenza di ragioni giustificative del regime
conservativo” prescritto per l’immobile di proprietà dell’originario ricorrente;
b) la variante di P.R.G. consente sul suddetto immobile solo interventi di
carattere rigorosamente conservativo, con la conseguenza che “l’ampia libertà
distributiva - ricostruzione”, alla quale fa riferimento l’all.to A alla
variante di P.R.G. n. 1/99 relativamente alla pianta del fabbricato, deve
ragionevolmente intendersi riferito esclusivamente alla possibilità di
ridistribuzione degli spazi interni, e non all’ampliamento degli stessi.
2. - Si è costituito in giudizio l’originario ricorrente signor Francesco
Gallizioli il quale con un’ampia memoria ha puntualmente contestato la
fondatezza dei tre motivi d’impugnazione dedotti dal Comune ed ha concluso per
il rigetto dell’appello con vittoria di spese.
3. - Visti gli atti di causa il Collegio rileva la fondatezza del primo motivo
di impugnazione, con il quale l’appellante Comune contesta le ragioni in base
alle quali il Tribunale ha disatteso l’eccezione di irricevibilità che esso
aveva dedotto nel giudizio di primo grado avverso la censura proposta
dall’originario ricorrente nei riguardi della scheda (n. 51) relativa al
fabbricato di sua proprietà e recante la puntuale indicazione degli interventi
edilizi consentiti e di quelli vietati. Ed invero, a prescindere dal fatto che è
inverosimile che detto ricorrente, residente in un Comune di ridotte dimensioni,
abbia avuto conoscenza dell’esistenza e del contenuto di detta scheda solo in
occasione dell’ordinanza che gli ingiungeva di procedere alla demolizione delle
opere relative al fabbricato in questione perché realizzate senza aver prima
chiesto ed ottenuto il permesso di costruire, è assorbente la considerazione che
detta scheda, al pari delle altre compilate dal Comune a seguito del censimento
delle costruzioni site in una vasta zona agricola ma con destinazione
prevalentemente residenziale, costituisce parte integrante della variante di
piano regolatore adottata dal Comune ed approvata dalla Regione. Di conseguenza
la suddetta scheda, ove ritenta lesiva, avrebbe dovuto essere impugnata
dall’originario ricorrente nel termine di decadenza decorrente dalla data di
pubblicazione della variante, atteso che da detta pubblicazione discende una
presunzione legale di conoscenza dell’esistenza e del contenuto del nuovo
strumento urbanistico.
Non è in grado di contrastare detta conclusione, che risponde a principi
pacifici nella giurisprudenza del giudice amministrativo, la circostanza sulla
quale il Tribunale ha in effetti fondato il proprio convincimento, e cioè che
ciascuna delle schede allegate alla variante e costituenti parte integrante
della stessa recasse l’indicazione del proprietario catastale del fabbricato al
quale esse si riferivano, atteso che è illogico far discendere da essa un
obbligo di notifica individuale, che altrimenti dovrebbe ritenersi esteso a
tutte le aree appartenenti a singoli proprietari agevolmente individuabili e
oggetto di destinazione d’uso da parte dello strumento urbanistico.
D’altro canto non risulta, né il ricorrente lo ha mai affermato, che il
censimento degli edifici ubicati in zona agricola ed utilizzati per scopi non
coerenti con detta destinazione sia stato effettuato nel segreto degli uffici,
all’insaputa degli interessati, dovendosi al contrario ragionevolmente ritenere
che abbia comportato un accesso in loco da parte dei tecnici comunali al fine
innanzi tutto di individuare quali e quanti erano i fabbricati realizzati nella
suddetta zona e non destinati al servizio di aziende agricole ma come residenza
dei rispettivi proprietari o addirittura come seconda casa, e a conclusione
dello stesso di predeterminare per ciascuno di essi quali erano gli interventi
edilizi consentiti e quelli vietati, registrando gli uni e gli altri nella
relativa scheda. D’ altro canto l’esistenza di una preventiva “ricognizione
dello stato di ciascun fabbricato” non solo è implicitamente riconosciuta anche
dal ricorrente (pag. 5 del controricorso), ma discende dal raffronto effettuato
dai tecnici del Comune fra il preesistente da essi già individuato e il quid
novi che abusivamente era stato realizzato.
4. - Preme peraltro al Collegio aggiungere che, quand’anche fosse superabile la
censura del Comune in ordine alla tardività del motivo di doglianza afferente
alla scheda, sarebbe comunque assorbente la censura dedotta con il secondo
motivo di gravame e relativa alla verifica che il Tribunale si è ritenuto
autorizzato ad effettuare sul contenuto della scheda stessa, nella parte in cui
elenca gli interventi edilizi consentiti e quelli vietati. Si tratta infatti di
indebita ingerenza del primo giudice in materia riservata alle valutazioni
tecnico discrezionali dell’Amministrazione, alla quale spetta dettare la
disciplina del proprio territorio a conclusione e in conseguenza di
apprezzamenti non suscettibili di sindacato giurisdizionale se non nei casi di
manifesta irragionevolezza o di palese travisamento dei fatti che,
contrariamente a quanto si afferma nell’impugnata sentenza, nella specie non
sussistono affatto. Il T.A.R. ha infatti ravvisato un contrasto non
giustificabile sotto il profilo logico fra il severo regime conservativo, al
quale la scheda assoggettava il fabbricato, e la “più ampia libertà distributiva
e di ricostruzione della pianta del fabbricato” riconosciuta al proprietario del
fabbricato dalla stessa scheda. Senonchè, se il Tribunale avesse letto detta
proposizione nel contesto più generale relativo ai divieti in detta scheda
analiticamente indicati (divieto assoluto di ampliamento della superficie e
della volumetria; ammissibilità dei soli interventi di restauro o manutenzione
delle murature e dei solai con mantenimento della struttura attuale, delle
facciate limitatamente al ripristino e recupero di elementi architettonici, di
carattere igienico sanitario ma limitatamente alla creazione di W.C. interno,
ecc.), si sarebbe avveduto che la suddetta “libertà distributiva e di
ricostruzione” si riferiva alla sola redistribuzione degli spazi interni, come
confermato anche dall’architetto autore del progetto di variante.
5. - L’appello del Comune deve pertanto essere accolto.
Le spese e gli onorari del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e
vengono liquidati in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, pronunciando
sull’appello (n. 10154/2006) proposto, come in epigrafe, dal Comune di Leffe, lo
accoglie e per l’effetto, previo annullamento dell’impugnata sentenza del
T.A.R.per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, 8 maggio 2006 n. 457/06,
rigetta l’originario ricorso del signor Francesco Gallizioli.
Condanna il predetto signor Francesco Gallizioli al pagamento, in favore del
Comune di Leffe, delle spese e degli onorari del giudizio, che liquida in €
3.000,00 (tremila/00).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 febbraio 2006, con
l'intervento dei signori:
Presidente
GENNARO FERRARI
Consigliere
Segretario
GENNARO FERRARI
GIACOMO MANZO
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 11/04/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Dirigente
Dott. Antonio Serrao
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