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CONSIGLIO DI STATO
Sez. IV, 11/04/2007 (C.c. 16.01.2007), Sentenza n. 1615
URBANISTICA E EDILIZIA - Disciplina urbanistica - Finalità -
Nuove esigenze - Dovere di intervento - Autorità competente. La disciplina
in materia urbanistica risulta in concreto finalizzata a prefigurare il modello
della futura espansione urbana, ossia lo schema entro il quale quest'ultima
dovrà realizzarsi, e che quindi, allorché fatti sopravvenuti inducano a
prevedere che il predetto modello sia errato o superato, l’Amministrazione
competente ha il dovere di intervenire per adeguarlo alle nuove esigenze
mediante lo strumento della variante. Pres. Maruotti, Est. Poli - SPIGA s.p.a.
(avv. Sica e Protto) c. Regione Puglia (n.c.) e altro (avv. Scoca) (Conferma TAR
Puglia, Bari, n. 309/1998). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV 11 aprile 2007 -
(C.c. 16 gennaio 2007), Sentenza n. 1615
URBANISTICA E EDILIZIA - Zona territoriale omogenea - Art. 2, D. M. n.
1444/1968 - Individuazione - Elementi di fatto - Dimensioni della nuova zona.
La zona omogenea non è definibile aprioristicamente, essendo la conseguenza
di valutazioni rimesse alle competenti Autorità amministrative le quali possono
tenere adeguato conto anche delle trasformazioni del territorio che siano
intervenute rispetto alla zonizzazione del precedente strumento urbanistico, ed
individuare nuove zone ove siano presenti elementi di omogeneità (ex art. 2,
lettera B, del D. M. n. 1444 del 1968), che devono essere riscontrati con
riferimento alle dimensioni della nuova zona, e non della vecchia maglia. Pres.
Maruotti, Est. Poli - SPIGA s.p.a. (avv. Sica e Protto) c. Regione Puglia (n.c.)
e altro (avv. Scoca) (Conferma TAR Puglia, Bari, n. 309/1998). CONSIGLIO DI
STATO, Sez. IV 11 aprile 2007 - (C.c. 16 gennaio 2007), Sentenza n. 1615
URBANISTICA ED EDILIZIA - Strumenti urbanistici - Procedimento - Osservazioni
- Natura collaborativa - Superamento delle ragioni poste a base delle
osservazioni - Conseguenze - Inefficacia delle disposizioni dello strumento
urbanistico - Esclusione. La presentazione delle osservazioni sugli
strumenti urbanistici rappresenta, soltanto, un apporto collaborativo del
privato ai fini della adozione delle determinazioni finali rimesse alla
esclusiva competenza delle Autorità preposte al settore. Ne consegue che, al
termine del relativo procedimento, i provvedimenti conclusivi sono imputabili
esclusivamente alle anzidette Autorità, e vanno valutate nel loro complesso. Ciò
comporta, tra l’altro, che non è neppure ipotizzabile la conseguenza di una
caducazione automatica, ovvero di una sopravvenuta inefficacia delle
disposizioni dello strumento urbanistico introdotte a seguito di osservazioni,
una volta che le ragioni poste a base delle osservazioni stesse possano
ritenersi in qualche modo superate. Pres. Maruotti, Est. Poli - SPIGA s.p.a.
(avv. Sica e Protto) c. Regione Puglia (n.c.) e altro (avv. Scoca) (Conferma TAR
Puglia, Bari, n. 309/1998). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV 11 aprile 2007 -
(C.c. 16 gennaio 2007), Sentenza n. 1615
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.1615/2007
Reg.Dec.
N. 6953 Reg.Ric.
ANNO
1998
IIl Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso iscritto al NRG 6953/1998 proposto SPIGA S.p.a, in persona del
legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa in giudizio dagli
avvocati Marco Sica e Mariano Protto ed elettivamente domiciliata presso gli
stessi in Roma, Via Paisiello, n. 39;
contro
la REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa
dall’avvocato Teresa Sacchetti ed elettivamente domiciliata presso la studio
legale Moscarini in Roma, via Sesto Rufo, n. 23;
nonché contro
il COMUNE DI MODUGNO, in persona del Sindaco in carica, non costituito in
giudizio;
e nei confronti di
G.I.E.M. S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e
difesa in giudizio dall’avvocato Franco Gaetano Scoca ed elettivamente
domiciliato presso lo stesso in Roma, Via Paisiello, n. 55;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del T.A.R. Puglia - Sede
di Bari, n. 309 del 5 maggio 1998.
Visto il ricorso in appello;
visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia e della società
controinteressata;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti gli atti tutti della causa;
relatore alla pubblica udienza del 16 gennaio 2007 il consigliere Pier Luigi
Lodi e uditi, per le parti, gli avvocati Protto, Gigante su delega dell’avvocato
Sacchetti, e l’’avvocato Scoca;
ritenuto e considerato quanto segue:
FATTO
Con atto notificato il 17 luglio 1998, e depositato il successivo 20 luglio, la
SPIGA S.p.a. ha proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. Puglia - sede di
Bari, n. 309/1998, che aveva respinto il ricorso della medesima inteso
all’annullamento - in parte qua - degli atti di adozione ed approvazione del
P.R.G. del Comune di Modugno, relativamente alla tipizzazione a “zona di
completamento B4” delle aree di proprietà della società ricorrente.
L’appellante contesta le statuizioni del giudice di primo grado che aveva
ritenuto ragionevole e conforme alle disposizioni dell’art. 2 del D.M. 2 aprile
1968, n. 1444, la suddetta destinazione urbanistica, prevista in virtù di una
acritica considerazione dello stato dei luoghi, a seguito dell’accoglimento
della osservazione n. 50 presentata dal signor Giacomo Corriero, allora
proprietario dell’area di cui si tratta, successivamente ceduta alla società
odierna ricorrente.
Si è costituita la Regione Puglia, eccependo preliminarmente l’inammissibilità
del ricorso, in quanto rivolto a censurare scelte di merito della pubblica
amministrazione, e deducendo l'infondatezza del gravame in fatto e diritto.
Si è costituita per resistere in giudizio anche la controinteressata G.I.E.M. S.
r. l. che controdeduce nel merito alle tesi della società appellante.
La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 16 gennaio 2007.
DIRITTO
1. - La società appellante contesta le statuizioni del giudice di primo grado
che ha ritenuto legittimo il parziale ridimensionamento dello strumento
urbanistico precedente, da parte della regione Puglia, la quale ha preso in
considerazione i mutamenti dello stato dei luoghi avvenuti nel frattempo,
accogliendo una osservazione riguardante taluni terreni (contrassegnata con il
n. 50) presentata dal proprietario dell'epoca, senza tenere nel dovuto conto
l'avvenuto mutamento dell'assetto proprietario, essendo poi divenute di
proprietà della società appellante le aree in questione. Lamenta, in
particolare, la predetta società che la destinazione impressa ad "edilizia
residenziale di completamento B4", in luogo della precedente ad "attrezzature
collettive" avrebbe comportato la impossibilità della realizzazione di una
struttura commerciale dalla medesima progettata.
2. - La Sezione ritiene che le doglianze dedotte dall’appellante siano infondate
nel merito e che sia, di conseguenza, superfluo l’esame delle eccezioni
pregiudiziali di inammissibilità dell’appello, sollevate dalla resistente
Regione Puglia, nonché delle eccezioni riproposte dall’appellante in ordine alla
inammissibilità dell’intervento della società controinteressata nel giudizio di
primo grado.
3. - Sembra opportuno premettere, in via generale, che la disciplina in materia
urbanistica risulta in concreto finalizzata a prefigurare il modello della
futura espansione urbana, ossia lo schema entro il quale quest'ultima dovrà
realizzarsi, e che quindi, allorché fatti sopravvenuti inducano a prevedere che
il predetto modello sia errato o superato, l’Amministrazione competente ha il
dovere di intervenire per adeguarlo alle nuove esigenze mediante lo strumento
della variante.
4. - Ciò posto, per quanto riguarda l'accoglimento della menzionata osservazione
n. 50, non può che prendersi atto della circostanza che la competente Autorità
ha ritenuto una simile scelta rispondente alla opportunità, giudicata in questo
caso prevalente, di tener conto della preesistenza di talune costruzioni che
giustificavano lo stralcio, dalla zona destinata ad attrezzature collettive, di
una “sottozona” con destinazione B4, nella quale, peraltro, risultavano ammesse
pure attività connesse e compatibili con la residenza, quali quelle relative
agli esercizi commerciali ed agli uffici. Né tale determinazione poteva
intendersi nel senso di una rinuncia di detta Autorità al potere di dettare
previsioni anche in difformità dalla situazione di fatto momentaneamente
riscontrabile, come postulato dall’appellante, costituendo, invece, un
apprezzamento di merito rimesso alle valutazioni proprie dell’Amministrazione
pubblica preposta al settore.
5. - Riguardo ai parametri indicati dal D. M. n. 1444 del 1968, che a dire
dell'appellante sarebbero stati erroneamente verificati, essendosi tenuto conto
delle sole particelle oggetto della osservazione e non già dell'intera zona
omogenea (come avvenuto per altre zone), osserva il Collegio che le censure
della società interessata non tengono conto della circostanza, sottolineata dal
giudice di primo grado, che la zona omogenea non è, in effetti, definibile
aprioristicamente, essendo la conseguenza di valutazioni rimesse alle competenti
Autorità amministrative le quali, come già detto sopra, possono tenere adeguato
conto anche delle trasformazioni del territorio che siano intervenute rispetto
alla zonizzazione del precedente strumento urbanistico, ed individuare nuove
zone ove siano presenti elementi di omogeneità, che devono essere riscontrati
con riferimento alle dimensioni della nuova zona, e non della vecchia maglia.
Nel caso di specie, dunque, la decisione di stralciare la surricordata
"sottozona", ha comportato specifiche conseguenze per quanto riguarda la
valutazione in ordine al rispetto dei limiti per la definizione delle zone
parzialmente edificate, posti dall'art. 2, lettera B) del ripetuto D. M. n. 1444
del 1968 (relativi alla percentuale della superficie coperta non inferiore ad un
ottavo della superficie fondiaria ed alla densità territoriale superiore ad 1,5
mc/mq). Tale valutazione, infatti, deve essere effettuata con specifico
riferimento alla sola area considerata, oggetto della osservazione in parola,
senza che sia necessario estenderla all'intera maglia, come sostenuto
dall'appellante. In tale prospettiva non sussistono dubbi in ordine alla piena
conformità delle aree in questione ai parametri che sono stati stabiliti per la
definizione delle parti del territorio come parzialmente edificate.
6. - Stante la correttezza delle determinazioni in proposito non assume rilievo
la considerazione svolta dall'appellante in ordine al diverso orientamento che
sarebbe stato seguito dall' Amministrazione regionale, con specifico riferimento
alle zone di espansione C3, trattandosi di questioni che esulano dall'oggetto
del presente giudizio.
7 - Da disattendere sono, poi, le ulteriori doglianze dell'appellante
riguardanti l'accoglimento, definito "acritico", della osservazione n. 50, in
quanto da un lato ritenuto non coerente con l'impostazione progettuale del piano
adottato, e dall'altro lato qualificato come pregiudizievole per l'interesse del
nuovo proprietario, il subentro del quale - si afferma - avrebbe dovuto indurre
l'Amministrazione ad una "rimeditazione" in proposito.
Al riguardo è agevole replicare che, come è noto, la presentazione delle
osservazioni sugli strumenti urbanistici rappresenta, soltanto, un apporto
collaborativo del privato ai fini della adozione delle determinazioni finali
rimesse alla esclusiva competenza delle Autorità preposte al settore. Ne
consegue che, al termine del relativo procedimento, i provvedimenti conclusivi
sono imputabili esclusivamente alle anzidette Autorità, e vanno valutate nel
loro complesso, senza che possono assumere rilevanza le modalità seguite per
l'acquisizione dei dati in sede istruttoria. Ciò comporta, tra l’altro, che non
è neppure ipotizzabile la conseguenza, adombrata dalla difesa dell'appellante,
di una caducazione automatica, ovvero di una sopravvenuta inefficacia delle
disposizioni dello strumento urbanistico introdotte a seguito di osservazioni,
una volta che le ragioni poste a base delle osservazioni stesse possano
ritenersi in qualche modo superate.
In ogni caso, poiché la difesa dell’appellante insiste sul totale superamento,
al momento attuale, delle condizioni che avevano portato all’accoglimento della
più volte richiamata osservazione n. 50, essendo state nel frattempo demolite le
costruzioni preesistenti, è evidente che tale circostanza potrà essere
convenientemente prospettata agli organi competenti per la possibile adozione di
opportune ulteriori determinazioni nella pertinente sede della pianificazione
urbanistica.
8. - Per i motivi sopra esposti l'appello si palesa infondato e va respinto.
9. - Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato
in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente
pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:
- respinge l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la SPIGA S.p.a. a rifondere in favore delle parti resistenti le spese
del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 5.000,00
(cinquemila/00), da ripartire in parti uguali tra le parti medesime.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2007, con la
partecipazione di
:
Presidente
STENIO
Consigliere
Segretario
PIER LUIGI LODI
ROSARIO GIORGIO CARNABUCI
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 11/04/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Dirigente
Dott. Antonio Serrao
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