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CONSIGLIO DI STATO
Sez. IV, 11/04/2007 (C.c. 16.01.2007), Sentenza n. 1616
URBANISTICA E EDILIZIA - D.I.A. -
Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio
attività e accertamento di conformità -
Procedimento - Provvedimento di accoglimento - Necessità - Art. 37 d. P. R. n. 380/2001. La denuncia
disciplinata dall'articolo 37 del d. P. R. 6 giugno 2001, n. 380, ha natura del
tutto diversa rispetto alla ordinaria denuncia di inizio di attività,
richiedendo sempre un espresso provvedimento di accoglimento che implica la
positiva valutazione in ordine alla conformità dell'intervento alla disciplina
urbanistica ed edilizia vigente, oltreché il versamento di una somma determinata
dal responsabile del procedimento. La norma dell'articolo 37, comma 3, del
d. P. R. n. 380 del 2001 postula necessariamente un intervento attivo del
responsabile del procedimento, con la conseguenza che tale mancata attivazione
preclude la conclusione del procedimento.
Pres. Riccio, Est. Lodi - B. M.. (avv.
Monti, Razeto, Grappi e Paoletto) c.
C. M. altri (avv. Deluigi, Saguato e Di Gioia) e Comune di Terzo (n.c.) (Conferma TAR Puglia, Bari, n.
309/1998). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV 11 aprile 2007 - (C.c. 16 gennaio
2007),
Sentenza n. 1616
URBANISTICA E EDILIZIA - Art. 38, c. 1, D.P.R. n. 380/2001 -
Operatività - Rimozione vizi sostanziali - Esclusione.
L'art. 38, comma 1,
del d. P. R. n. 380 del 2001, consente la rimozione soltanto di vizi
procedimentali e non anche di ulteriori vizi sostanziali, come quello
concernente la violazione di specifiche prescrizioni dello strumento
urbanistico, accertate in sede giurisdizionale, che non possono essere
pretermesse dal Comune stesso sulla sola base di una opinione contraria in
proposito. Pres. Riccio, Est. Lodi - B. M.. (avv. Monti, Razeto, Grappi e
Paoletto) c.
C. M. altri (avv. Deluigi, Saguato e Di Gioia) e Comune di Terzo (n.c.) (Conferma TAR Puglia, Bari, n.
309/1998). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV 11 aprile 2007
- (C.c. 16 gennaio 2007), Sentenza n. 1616
URBANISTICA E EDILIZIA -
PROCEDURA E VARIE -
Corretta applicazione della normativa vigente - Contestazione informale ed
irrituale - Esclusione. Le statuizioni del Giudice attinenti ad una
valutazione squisitamente giuridica, quale quella relativa alla corretta
applicazione della normativa vigente (nella specie: in materia edilizia), non
possono essere informalmente ed irritualmente contestate e disattese con la
semplice contrapposizione, in sede amministrativa, di tesi e di elementi
contrari, che non possono di per sé infirmare la pronuncia resa in proposito in
sede giudiziale.
Pres. Riccio, Est. Lodi - B. M.. (avv.
Monti, Razeto, Grappi e Paoletto) c.
C. M. altri (avv. Deluigi, Saguato e Di Gioia) e Comune di Terzo (n.c.) (Conferma TAR Puglia, Bari, n.
309/1998). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV 11 aprile 2007 - (C.c. 16 gennaio
2007), Sentenza n. 1616
URBANISTICA E EDILIZIA -
PROCEDURA E VARIE -
Permesso di costruire sostituito da un ulteriore titolo edilizio - Mancanza
d'interesse attuale alla decisione sul merito - Appello - Improcedibilità -
Fattispecie. L'appello è improcedibile, quando non è ravvisabile un
interesse attuale ad una decisione sul merito del gravame. Nella specie, il
permesso di costruire era stato sostituito da un ulteriore titolo edilizio.
Pres. Riccio, Est. Lodi - B. M.. (avv.
Monti, Razeto, Grappi e Paoletto) c.
C. M. altri (avv. Deluigi, Saguato e Di Gioia) e Comune di Terzo (n.c.) (Conferma TAR Puglia, Bari, n.
309/1998). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV 11 aprile 2007 - (C.c. 16 gennaio
2007), Sentenza n. 1616
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Reg. Dec. n.1616/2007
Reg. Ric. nn.
4960-05 e 2171-06
ANNO 1998
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
Sui ricorsi iscritti al NRG 4960/2005 e al NRG 2171/2006 proposti da BOCCHIO
MARIO, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Monti (limitatamente al primo
ricorso), Giorgio Razeto (limitatamente al secondo ricorso), Giuseppe Greppi e
Nicolò Paoletti, ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Roma, Via
Barnaba Tortolini, n. 34;
contro
CAPRA Maura, CAPRA Pietro Luigi e DELUIGI Giovanni Battista, tutti rappresentati
e difesi dagli avvocati Ilaria Deluigi, Luca Saguato e Giovanni Di Gioia ed
elettivamente domiciliati presso quest’ultimo in Roma, Piazza Mazzini, n. 27;
e nei confronti del
COMUNE DI TERZO, in persona del Sindaco in carica, mon costituito in giudizio;
per l'annullamento
I (ricorso n. 4960/2005) - della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale
per il Piemonte - Sez. I, n. 657 del 23 marzo 2005;
II (ricorso n. 2171/2006) - della sentenza del Tribunale Amministrativo
Regionale per il Piemonte - Sez. I, n. 132 del 18 gennaio 2006.
Visto i ricorsi in appello;
visti gli atti di costituzione in giudizio dei controinteressati;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti gli atti tutti della causa;
relatore alla pubblica udienza del 16 gennaio 2007 il consigliere Pier Luigi
Lodi e uditi, per le parti, gli avvocati Paoletti e Di Gioia;
ritenuto e considerato quanto segue:
FATTO
I - (Ricorso n. 4960/2005) Con atto notificato il 24 maggio 2005, depositato il
successivo 13 giugno, il signor Mario Bocchio ha proposto appello avverso la
sentenza in forma semplificata del T.A.R. Piemonte n. 657/2005, che aveva
accolto il ricorso proposto dai signori Maura Capra, Pietro Luigi Capra e
Giovanni Battista Deluigi per l’annullamento del permesso di costruire n. 534,
in data 22 dicembre 2004, relativo alla realizzazione di un capannone per
deposito automezzi, in area adiacente alle proprietà dei ricorrenti.
Il giudice di primo grado ha riconosciuto fondate le censure dedotte: a)
riguardo alla illegittima composizione della Commissione edilizia, in quanto
presieduta dal Sindaco; b) in relazione alla mancata preventiva acquisizione
della richiesta “relazione geotecnica e dichiarazione delle strutture”; c) con
riferimento alla non conformità dell’intervento al vigente P.R.G. del Comune di
Terzo.
L’appellante contesta le anzidette statuizioni affermando, in particolare, che
l’intervento consisterebbe in un immobile con destinazione artigianale, ammesso
nella zona residenziale edificata di cui si tratta.
Si sono costituiti i suddetti controinteressati, deducendo l'infondatezza del
gravame in fatto e diritto. Con memoria depositata in vista della discussione
del ricorso, i predetti hanno anche prospettato la improcedibilità dell’appello,
per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il titolo edilizio annullato
dal giudice di primo grado è stato sostituito da un successivo nuovo permesso di
costruire in data 24 settembre 2005.
II - (Ricorso n. 2171/2005) Con atto notificato il 2 marzo 2006, depositato il
successivo 12 marzo, il medesimo signor Mario Bocchio ha proposto appello
avverso la sentenza in forma semplificata del T.A.R. Piemonte n. 132/2006, che
aveva accolto un ulteriore ricorso dei suddetti proprietari confinanti, rivolto
all’annullamento del già ricordato nuovo permesso di costruire n. 647, in data
24 settembre 2005, rilasciato al signor Bocchio per la realizzazione del
progettato capannone, nonché per l’annullamento dell’ordinanza del responsabile
del Servizio Urbanistica del Comune n. 13, in data 24 settembre 2005, di revoca
dell’ordinanza di rimozione del medesimo capannone n. 7, in data 28 giugno 2005.
Il giudice di primo grado aveva rilevato, in particolare, la erronea
applicazione dell’art. 38 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ai fini della
rimozione di vizi del precedente provvedimento affetto da vizi non soltanto
formali.
L’appellante contesta le statuizioni del primo giudice insistendo per la
conformità dell’iniziativa edilizia alle previsioni dello strumento urbanistico.
Anche per questo appello si sono costituiti i suddetti controinteressati,
deducendo con ripetute memorie l'infondatezza del gravame in fatto e diritto.
III. - La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 16 gennaio 2007.
DIRITTO
1. - La Sezione dispone la riunione dei due ricorsi in epigrafe, in quanto
soggettivamente ed oggettivamente connessi.
2. - Il primo appello (n. 4960/2005) è volto alla riforma della sentenza del
T.A.R. Piemonte n. 657/2005, che aveva accolto il ricorso degli odierni
controinteressati avverso il permesso di costruire in data 22 dicembre 2004
rilasciato al signor Mario Bocchio, odierno appellante, per la realizzazione, su
di un’area prossima alle proprietà dei predetti ricorrenti, di un capannone da
destinare a deposito automezzi.
Osserva in proposito il Collegio che, come segnalato con memoria dai
controinteressati, non è più ravvisabile un interesse attuale dell’appellante ad
una decisione sul merito del gravame dal medesimo proposto, atteso che il
permesso di costruire di cui si discute risulta ormai sostituito da un ulteriore
titolo edilizio, successivamente rilasciato al medesimo signor Bocchio, come si
vedrà meglio più oltre.
L’appello in esame va dichiarato, pertanto, improcedibile.
3. - Il secondo appello (n. 2171/2006) è rivolto avverso la sentenza del T.A.R.
per il Piemonte n. 132/2006 che, in accoglimento del ricorso dei proprietari di
immobili limitrofi, odierni resistenti, ha annullato il nuovo permesso di
costruzione del capannone di cui sopra, rilasciato dal Comune di Terzo al signor
Bocchio in data 24 settembre 2005, annullando altresì, per illegittimità
derivata, l'ordinanza comunale emessa nello stesso giorno, avente ad oggetto la
revoca della precedente ordinanza di rimozione del capannone in parola.
3.1. - L'appellante si duole, anzitutto, che il giudice di primo grado abbia
ritenuto irrilevante, in quanto qualificabile come mero inadempimento, il
silenzio serbato dall'Amministrazione comunale sulla “denuncia di inizio
attività in sanatoria” presentata in data 8 giugno 2005 e riguardante la
realizzazione della platea in calcestruzzo, avente una superficie di metri
quadrati 400 circa, sulla quale è stato successivamente edificato il capannone.
Detta pronuncia si fonda sul presupposto che la denuncia disciplinata
dall'articolo 37 del d. P. R. 6 giugno 2001, n. 380, ha natura del tutto diversa
rispetto alla ordinaria denuncia di inizio di attività, richiedendo sempre un
espresso provvedimento di accoglimento che implica la positiva valutazione in
ordine alla conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia
vigente, oltreché il versamento di una somma determinata dal responsabile del
procedimento.
Secondo l'appellante, invece, il giudice doveva dichiarare inammissibile per
carenza di interesse il relativo motivo di ricorso, dedotto in primo grado dagli
attuali appellati, atteso che, trattandosi di opera soggetta a D.I.A., l'unica
sanzione applicabile sarebbe soltanto quella pecuniaria, ai sensi del citato
articolo 37 del d.P.R. n. 380 nel 2001; in ogni caso la norma anzidetta non
contemplerebbe la necessità di alcun provvedimento espresso
dell’Amministrazione, a differenza di quanto previsto per l'accertamento di
conformità in caso di interventi in assenza o in difformità del permesso di
costruire, ai sensi del precedente articolo 36, comma 3, del D. P. R. n. 380 nel
2001.
3.2. - Tali doglianze vanno disattese dovendosi considerare, da un lato, che
l'interesse degli attuali appellati non coincide esclusivamente con la eventuale
demolizione della anzidetta platea di calcestruzzo, dovendosi riconoscere una
utilità per i medesimi anche con riguardo alla mancata sanatoria dell'opera
abusiva in questione, sulla quale insiste il capannone di cui si discute;
dall'altro lato, che la chiara norma dell'articolo 37, comma 3, del d. P. R. n.
380 del 2001 postula necessariamente un intervento attivo del responsabile del
procedimento, con la conseguenza che tale mancata attivazione preclude la
conclusione del procedimento.
4. - Con il secondo motivo di appello, l'interessato affronta il punto decisivo
della controversia, ossia la questione della utilizzabilità nel caso di specie,
ai fini del rilascio del nuovo permesso di costruire, dell'articolo 38 del
ripetuto d. P. R. n. 380 del 2001, che nell'ipotesi di annullamento giudiziale
del permesso di costruire consente di rimuovere i vizi delle procedure
amministrative che ne avevano determinato la caducazione.
E ciò nonostante che l'annullamento del precedente titolo edilizio fosse stato
pronunciato anche per motivi sostanziali, attinenti alla non conformità con le
previsioni urbanistiche del vigente P.R.G. del Comune di terzo.
4.1. - Al riguardo l'appellante osserva che il Comune aveva eseguito una nuova
istruttoria per valutare, appunto, la conformità urbanistica dell'intervento,
sulla scorta degli accertamenti tecnici eseguiti dall'odierno appellante,
giungendo alla conclusione della conformità del progetto alle norme
urbanistiche; lamenta, quindi, che il giudice di primo grado non abbia ritenuto
di prendere in considerazione tali nuovi elementi, fondandosi esclusivamente sul
giudizio già formulato nella precedente decisione (oggetto del primo appello di
cui si è detto sopra).
4.2. - Rileva in via preliminare il Collegio che, contrariamente a quanto sembra
sostenere l'interessato, le statuizioni del Giudice attinenti ad una valutazione
squisitamente giuridica, quale quella relativa alla corretta applicazione della
normativa vigente (nella specie: in materia edilizia), non possono essere
informalmente ed irritualmente contestate e disattese con la semplice
contrapposizione, in sede amministrativa, di tesi e di elementi contrari, che
non possono di per sé infirmare la pronuncia resa in proposito in sede
giudiziale.
Tanto basta per escludere, nella fattispecie in esame, la possibilità per il
Comune di avvalersi della disposizione dettata dal surricordato art. 38, comma
1, del d. P. R. n. 380 del 2001, che consente la rimozione soltanto di vizi
procedimentali e non anche di ulteriori vizi sostanziali, come - va ribadito -
quello concernente la violazione di specifiche prescrizioni dello strumento
urbanistico, accertate in base alle statuizioni del Giudice di primo grado, che
non potevano essere pretermesse dal Comune stesso sulla sola base di una
opinione contraria in proposito.
4.3. - A questo proposito giova ancora rammentare che il detto giudice, in
presenza di un progetto relativo alla realizzazione di un ricovero prefabbricato
di automezzi, in zona residenziale edificata B2, aveva, in primo luogo, escluso
che si potesse trattare di un'autorimessa per l'assenza dell'impianto di
illuminazione dell'edificio e per l'altezza eccessiva, atteso che le norme
tecniche di attuazione (articolo 50) stabiliscono in tal caso un'altezza di
gronda non superiore a metri 2,80; aveva, quindi, ritenuto che, tenuto conto
dell'attività professionale di carrozziere del richiedente, oltreché della
notevole altezza dell'edificio, la effettiva destinazione di un simile edificio
non potesse che corrispondere a quella di deposito auto, anche rottamate, a
servizio della carrozzeria del richiedente. Tale destinazione risultava,
tuttavia, in contrasto con l'articolo 52 delle N.T.A. che inibiscono la
realizzazione di depositi di rottami, rifiuti, auto e simili al di fuori delle
zone produttive.
4.4. - L'appellante obietta che in base all'articolo 34 delle N.T.A., che regola
l'edificazione in zona B2, sarebbe invece ammesso un immobile come quello di cui
si tratta, avendo esso destinazione artigianale, consentita attraverso il
richiamo al precedente articolo 33 N.T.A., con la sola eccezione di lavorazioni
nocive, inquinanti e comunque incompatibili con la residenza.
A sostegno del proprio assunto il predetto interessato afferma che il capannone
sarebbe utilizzato come ricovero degli automezzi impiegati per il soccorso
stradale, e non di veicoli incidentati; aggiunge, peraltro, che anche se venisse
qualificata come deposito, l'opera non potrebbe ritenersi vietata dal
surrichiamato articolo 52 delle N.T.A., il quale si riferirebbe soltanto a
depositi a cielo aperto come desumibile dal fatto che tale norma prescrive
l'obbligo di circondare detti depositi con alberature e siepi continue, e che,
comunque anche le zone che permettono l’esercizio di attività artigianali
dovrebbero farsi rientrare tra quelle zone produttive che ammettono i depositi
in discorso.
4.5. - Con riferimento a tali ultime notazioni il Collegio osserva che la norma
dell'articolo 52 è volta a dettare una disciplina chiaramente restrittiva ai
fini della realizzazione di depositi di rottami, rifiuti, auto, ecc. e che le
relative prescrizioni non possono essere legittimamente dilatate oltre i limiti
espressamente delineati. Ciò esclude che possa attribuirsi qualsiasi rilevanza
alla questione relativa all'obbligo di circondare i depositi con alberature e
siepi continue, che a dire dell'appellante varrebbe soltanto per i depositi
all'aperto.
Con riferimento, infine, alla asserita destinazione artigianale del capannone,
il Collegio ritiene che non sussistano elementi idonei ad infirmare la
qualificazione dell'opera già formulata dal Giudice di primo grado con riguardo
alle effettive potenzialità dell’immobile, correlate con la specifica attività
professionale esercitata dall'istante, non potendosi attribuire rilevanza
determinante alle asserzioni riguardanti la possibilità di ricovero di automezzi
di soccorso stradale che, d'altronde, a quanto risulta, non riguardano
propriamente l’attività svolta dal medesimo istante.
5. - Per le ragioni sopra esposte l'appello deve essere respinto. Risulta
conseguentemente superfluo l’esame di ogni altra questione prospettata dai
controinteressati.
6. - Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato
in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente
pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:
- dispone la riunione dei due ricorsi indicati in epigrafe;
- dichiara improcedibile l’appello n. 4960/2005; respinge l’appello n. 2171/2006
e, per l’effetto, conferma le sentenze rispettivamente impugnate;
- condanna il signor Mario BOCCHIO a rifondere in favore dei resistenti le spese
del presente grado di giudizio che liquida, per i due appelli riuniti, in
complessivi euro 8.000,00 (ottomila/00).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2007, con la
partecipazione di
:
Presidente
STENIO RICCIO
Consigliere
Segretario
PIER LUIGI LODI
ROSARIO GIORGIO CARNABUCI
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 11/04/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Dirigente
Dott. Antonio Serrao
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