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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006



CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 11/04/2007 (C.c. 16.01.2007), Sentenza n. 1616


URBANISTICA E EDILIZIA - D.I.A. -
Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e accertamento di conformità - Procedimento - Provvedimento di accoglimento - Necessità - Art. 37 d. P. R. n. 380/2001. La denuncia disciplinata dall'articolo 37 del d. P. R. 6 giugno 2001, n. 380, ha natura del tutto diversa rispetto alla ordinaria denuncia di inizio di attività, richiedendo sempre un espresso provvedimento di accoglimento che implica la positiva valutazione in ordine alla conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, oltreché il versamento di una somma determinata dal responsabile del procedimento.  La norma dell'articolo 37, comma 3, del d. P. R. n. 380 del 2001 postula necessariamente un intervento attivo del responsabile del procedimento, con la conseguenza che tale mancata attivazione preclude la conclusione del procedimento. Pres. Riccio, Est. Lodi - B. M.. (avv. Monti, Razeto, Grappi e Paoletto) c. C. M. altri (avv. Deluigi, Saguato e Di Gioia) e Comune di Terzo (n.c.) (Conferma TAR Puglia, Bari,  n. 309/1998). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV 11 aprile 2007 - (C.c. 16 gennaio 2007), Sentenza n. 1616

URBANISTICA E EDILIZIA - Art. 38, c. 1, D.P.R. n. 380/2001 - Operatività - Rimozione vizi sostanziali - Esclusione. L'art. 38, comma 1, del d. P. R. n. 380 del 2001, consente la rimozione soltanto di vizi procedimentali e non anche di ulteriori vizi sostanziali, come quello concernente la violazione di specifiche prescrizioni dello strumento urbanistico, accertate in sede giurisdizionale, che non possono essere pretermesse dal Comune stesso sulla sola base di una opinione contraria in proposito. Pres. Riccio, Est. Lodi - B. M.. (avv. Monti, Razeto, Grappi e Paoletto) c. C. M. altri (avv. Deluigi, Saguato e Di Gioia) e Comune di Terzo (n.c.) (Conferma TAR Puglia, Bari,  n. 309/1998). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV 11 aprile 2007 - (C.c. 16 gennaio 2007), Sentenza n. 1616


URBANISTICA E EDILIZIA - PROCEDURA E VARIE - Corretta applicazione della normativa vigente - Contestazione informale ed irrituale - Esclusione. Le statuizioni del Giudice attinenti ad una valutazione squisitamente giuridica, quale quella relativa alla corretta applicazione della normativa vigente (nella specie: in materia edilizia), non possono essere informalmente ed irritualmente contestate e disattese con la semplice contrapposizione, in sede amministrativa, di tesi e di elementi contrari, che non possono di per sé infirmare la pronuncia resa in proposito in sede giudiziale. Pres. Riccio, Est. Lodi - B. M.. (avv. Monti, Razeto, Grappi e Paoletto) c. C. M. altri (avv. Deluigi, Saguato e Di Gioia) e Comune di Terzo (n.c.) (Conferma TAR Puglia, Bari,  n. 309/1998). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV 11 aprile 2007 - (C.c. 16 gennaio 2007), Sentenza n. 1616

URBANISTICA E EDILIZIA - PROCEDURA E VARIE - Permesso di costruire sostituito da un ulteriore titolo edilizio - Mancanza d'interesse attuale alla decisione sul merito - Appello - Improcedibilità - Fattispecie. L'appello è improcedibile, quando non è ravvisabile un interesse attuale ad una decisione sul merito del gravame. Nella specie, il permesso di costruire era stato sostituito da un ulteriore titolo edilizio. Pres. Riccio, Est. Lodi - B. M.. (avv. Monti, Razeto, Grappi e Paoletto) c. C. M. altri (avv. Deluigi, Saguato e Di Gioia) e Comune di Terzo (n.c.) (Conferma TAR Puglia, Bari,  n. 309/1998). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV 11 aprile 2007 - (C.c. 16 gennaio 2007), Sentenza n. 1616


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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Reg. Dec. n.1616/2007
Reg. Ric. nn.
4960-05 e 2171-06

ANNO 1998


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente


DECISIONE


Sui ricorsi iscritti al NRG 4960/2005 e al NRG 2171/2006 proposti da BOCCHIO MARIO, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Monti (limitatamente al primo ricorso), Giorgio Razeto (limitatamente al secondo ricorso), Giuseppe Greppi e Nicolò Paoletti, ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Roma, Via Barnaba Tortolini, n. 34;


contro


CAPRA Maura, CAPRA Pietro Luigi e DELUIGI Giovanni Battista, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Ilaria Deluigi, Luca Saguato e Giovanni Di Gioia ed elettivamente domiciliati presso quest’ultimo in Roma, Piazza Mazzini, n. 27;


e nei confronti del


COMUNE DI TERZO, in persona del Sindaco in carica, mon costituito in giudizio;
per l'annullamento
I (ricorso n. 4960/2005) - della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - Sez. I, n. 657 del 23 marzo 2005;
II (ricorso n. 2171/2006) - della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - Sez. I, n. 132 del 18 gennaio 2006.
Visto i ricorsi in appello;
visti gli atti di costituzione in giudizio dei controinteressati;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti gli atti tutti della causa;
relatore alla pubblica udienza del 16 gennaio 2007 il consigliere Pier Luigi Lodi e uditi, per le parti, gli avvocati Paoletti e Di Gioia;
ritenuto e considerato quanto segue:


FATTO


I - (Ricorso n. 4960/2005) Con atto notificato il 24 maggio 2005, depositato il successivo 13 giugno, il signor Mario Bocchio ha proposto appello avverso la sentenza in forma semplificata del T.A.R. Piemonte n. 657/2005, che aveva accolto il ricorso proposto dai signori Maura Capra, Pietro Luigi Capra e Giovanni Battista Deluigi per l’annullamento del permesso di costruire n. 534, in data 22 dicembre 2004, relativo alla realizzazione di un capannone per deposito automezzi, in area adiacente alle proprietà dei ricorrenti.
Il giudice di primo grado ha riconosciuto fondate le censure dedotte: a) riguardo alla illegittima composizione della Commissione edilizia, in quanto presieduta dal Sindaco; b) in relazione alla mancata preventiva acquisizione della richiesta “relazione geotecnica e dichiarazione delle strutture”; c) con riferimento alla non conformità dell’intervento al vigente P.R.G. del Comune di Terzo.
L’appellante contesta le anzidette statuizioni affermando, in particolare, che l’intervento consisterebbe in un immobile con destinazione artigianale, ammesso nella zona residenziale edificata di cui si tratta.
Si sono costituiti i suddetti controinteressati, deducendo l'infondatezza del gravame in fatto e diritto. Con memoria depositata in vista della discussione del ricorso, i predetti hanno anche prospettato la improcedibilità dell’appello, per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il titolo edilizio annullato dal giudice di primo grado è stato sostituito da un successivo nuovo permesso di costruire in data 24 settembre 2005.


II - (Ricorso n. 2171/2005) Con atto notificato il 2 marzo 2006, depositato il successivo 12 marzo, il medesimo signor Mario Bocchio ha proposto appello avverso la sentenza in forma semplificata del T.A.R. Piemonte n. 132/2006, che aveva accolto un ulteriore ricorso dei suddetti proprietari confinanti, rivolto all’annullamento del già ricordato nuovo permesso di costruire n. 647, in data 24 settembre 2005, rilasciato al signor Bocchio per la realizzazione del progettato capannone, nonché per l’annullamento dell’ordinanza del responsabile del Servizio Urbanistica del Comune n. 13, in data 24 settembre 2005, di revoca dell’ordinanza di rimozione del medesimo capannone n. 7, in data 28 giugno 2005.
Il giudice di primo grado aveva rilevato, in particolare, la erronea applicazione dell’art. 38 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ai fini della rimozione di vizi del precedente provvedimento affetto da vizi non soltanto formali.
L’appellante contesta le statuizioni del primo giudice insistendo per la conformità dell’iniziativa edilizia alle previsioni dello strumento urbanistico.
Anche per questo appello si sono costituiti i suddetti controinteressati, deducendo con ripetute memorie l'infondatezza del gravame in fatto e diritto.


III. - La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 16 gennaio 2007.


DIRITTO


1. - La Sezione dispone la riunione dei due ricorsi in epigrafe, in quanto soggettivamente ed oggettivamente connessi.


2. - Il primo appello (n. 4960/2005) è volto alla riforma della sentenza del T.A.R. Piemonte n. 657/2005, che aveva accolto il ricorso degli odierni controinteressati avverso il permesso di costruire in data 22 dicembre 2004 rilasciato al signor Mario Bocchio, odierno appellante, per la realizzazione, su di un’area prossima alle proprietà dei predetti ricorrenti, di un capannone da destinare a deposito automezzi.
Osserva in proposito il Collegio che, come segnalato con memoria dai controinteressati, non è più ravvisabile un interesse attuale dell’appellante ad una decisione sul merito del gravame dal medesimo proposto, atteso che il permesso di costruire di cui si discute risulta ormai sostituito da un ulteriore titolo edilizio, successivamente rilasciato al medesimo signor Bocchio, come si vedrà meglio più oltre.
L’appello in esame va dichiarato, pertanto, improcedibile.


3. - Il secondo appello (n. 2171/2006) è rivolto avverso la sentenza del T.A.R. per il Piemonte n. 132/2006 che, in accoglimento del ricorso dei proprietari di immobili limitrofi, odierni resistenti, ha annullato il nuovo permesso di costruzione del capannone di cui sopra, rilasciato dal Comune di Terzo al signor Bocchio in data 24 settembre 2005, annullando altresì, per illegittimità derivata, l'ordinanza comunale emessa nello stesso giorno, avente ad oggetto la revoca della precedente ordinanza di rimozione del capannone in parola.
3.1. - L'appellante si duole, anzitutto, che il giudice di primo grado abbia ritenuto irrilevante, in quanto qualificabile come mero inadempimento, il silenzio serbato dall'Amministrazione comunale sulla “denuncia di inizio attività in sanatoria” presentata in data 8 giugno 2005 e riguardante la realizzazione della platea in calcestruzzo, avente una superficie di metri quadrati 400 circa, sulla quale è stato successivamente edificato il capannone. Detta pronuncia si fonda sul presupposto che la denuncia disciplinata dall'articolo 37 del d. P. R. 6 giugno 2001, n. 380, ha natura del tutto diversa rispetto alla ordinaria denuncia di inizio di attività, richiedendo sempre un espresso provvedimento di accoglimento che implica la positiva valutazione in ordine alla conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, oltreché il versamento di una somma determinata dal responsabile del procedimento.
Secondo l'appellante, invece, il giudice doveva dichiarare inammissibile per carenza di interesse il relativo motivo di ricorso, dedotto in primo grado dagli attuali appellati, atteso che, trattandosi di opera soggetta a D.I.A., l'unica sanzione applicabile sarebbe soltanto quella pecuniaria, ai sensi del citato articolo 37 del d.P.R. n. 380 nel 2001; in ogni caso la norma anzidetta non contemplerebbe la necessità di alcun provvedimento espresso dell’Amministrazione, a differenza di quanto previsto per l'accertamento di conformità in caso di interventi in assenza o in difformità del permesso di costruire, ai sensi del precedente articolo 36, comma 3, del D. P. R. n. 380 nel 2001.
3.2. - Tali doglianze vanno disattese dovendosi considerare, da un lato, che l'interesse degli attuali appellati non coincide esclusivamente con la eventuale demolizione della anzidetta platea di calcestruzzo, dovendosi riconoscere una utilità per i medesimi anche con riguardo alla mancata sanatoria dell'opera abusiva in questione, sulla quale insiste il capannone di cui si discute; dall'altro lato, che la chiara norma dell'articolo 37, comma 3, del d. P. R. n. 380 del 2001 postula necessariamente un intervento attivo del responsabile del procedimento, con la conseguenza che tale mancata attivazione preclude la conclusione del procedimento.


4. - Con il secondo motivo di appello, l'interessato affronta il punto decisivo della controversia, ossia la questione della utilizzabilità nel caso di specie, ai fini del rilascio del nuovo permesso di costruire, dell'articolo 38 del ripetuto d. P. R. n. 380 del 2001, che nell'ipotesi di annullamento giudiziale del permesso di costruire consente di rimuovere i vizi delle procedure amministrative che ne avevano determinato la caducazione.
E ciò nonostante che l'annullamento del precedente titolo edilizio fosse stato pronunciato anche per motivi sostanziali, attinenti alla non conformità con le previsioni urbanistiche del vigente P.R.G. del Comune di terzo.
4.1. - Al riguardo l'appellante osserva che il Comune aveva eseguito una nuova istruttoria per valutare, appunto, la conformità urbanistica dell'intervento, sulla scorta degli accertamenti tecnici eseguiti dall'odierno appellante, giungendo alla conclusione della conformità del progetto alle norme urbanistiche; lamenta, quindi, che il giudice di primo grado non abbia ritenuto di prendere in considerazione tali nuovi elementi, fondandosi esclusivamente sul giudizio già formulato nella precedente decisione (oggetto del primo appello di cui si è detto sopra).
4.2. - Rileva in via preliminare il Collegio che, contrariamente a quanto sembra sostenere l'interessato, le statuizioni del Giudice attinenti ad una valutazione squisitamente giuridica, quale quella relativa alla corretta applicazione della normativa vigente (nella specie: in materia edilizia), non possono essere informalmente ed irritualmente contestate e disattese con la semplice contrapposizione, in sede amministrativa, di tesi e di elementi contrari, che non possono di per sé infirmare la pronuncia resa in proposito in sede giudiziale.
Tanto basta per escludere, nella fattispecie in esame, la possibilità per il Comune di avvalersi della disposizione dettata dal surricordato art. 38, comma 1, del d. P. R. n. 380 del 2001, che consente la rimozione soltanto di vizi procedimentali e non anche di ulteriori vizi sostanziali, come - va ribadito - quello concernente la violazione di specifiche prescrizioni dello strumento urbanistico, accertate in base alle statuizioni del Giudice di primo grado, che non potevano essere pretermesse dal Comune stesso sulla sola base di una opinione contraria in proposito.
4.3. - A questo proposito giova ancora rammentare che il detto giudice, in presenza di un progetto relativo alla realizzazione di un ricovero prefabbricato di automezzi, in zona residenziale edificata B2, aveva, in primo luogo, escluso che si potesse trattare di un'autorimessa per l'assenza dell'impianto di illuminazione dell'edificio e per l'altezza eccessiva, atteso che le norme tecniche di attuazione (articolo 50) stabiliscono in tal caso un'altezza di gronda non superiore a metri 2,80; aveva, quindi, ritenuto che, tenuto conto dell'attività professionale di carrozziere del richiedente, oltreché della notevole altezza dell'edificio, la effettiva destinazione di un simile edificio non potesse che corrispondere a quella di deposito auto, anche rottamate, a servizio della carrozzeria del richiedente. Tale destinazione risultava, tuttavia, in contrasto con l'articolo 52 delle N.T.A. che inibiscono la realizzazione di depositi di rottami, rifiuti, auto e simili al di fuori delle zone produttive.
4.4. - L'appellante obietta che in base all'articolo 34 delle N.T.A., che regola l'edificazione in zona B2, sarebbe invece ammesso un immobile come quello di cui si tratta, avendo esso destinazione artigianale, consentita attraverso il richiamo al precedente articolo 33 N.T.A., con la sola eccezione di lavorazioni nocive, inquinanti e comunque incompatibili con la residenza.
A sostegno del proprio assunto il predetto interessato afferma che il capannone sarebbe utilizzato come ricovero degli automezzi impiegati per il soccorso stradale, e non di veicoli incidentati; aggiunge, peraltro, che anche se venisse qualificata come deposito, l'opera non potrebbe ritenersi vietata dal surrichiamato articolo 52 delle N.T.A., il quale si riferirebbe soltanto a depositi a cielo aperto come desumibile dal fatto che tale norma prescrive l'obbligo di circondare detti depositi con alberature e siepi continue, e che, comunque anche le zone che permettono l’esercizio di attività artigianali dovrebbero farsi rientrare tra quelle zone produttive che ammettono i depositi in discorso.
4.5. - Con riferimento a tali ultime notazioni il Collegio osserva che la norma dell'articolo 52 è volta a dettare una disciplina chiaramente restrittiva ai fini della realizzazione di depositi di rottami, rifiuti, auto, ecc. e che le relative prescrizioni non possono essere legittimamente dilatate oltre i limiti espressamente delineati. Ciò esclude che possa attribuirsi qualsiasi rilevanza alla questione relativa all'obbligo di circondare i depositi con alberature e siepi continue, che a dire dell'appellante varrebbe soltanto per i depositi all'aperto.
Con riferimento, infine, alla asserita destinazione artigianale del capannone, il Collegio ritiene che non sussistano elementi idonei ad infirmare la qualificazione dell'opera già formulata dal Giudice di primo grado con riguardo alle effettive potenzialità dell’immobile, correlate con la specifica attività professionale esercitata dall'istante, non potendosi attribuire rilevanza determinante alle asserzioni riguardanti la possibilità di ricovero di automezzi di soccorso stradale che, d'altronde, a quanto risulta, non riguardano propriamente l’attività svolta dal medesimo istante.


5. - Per le ragioni sopra esposte l'appello deve essere respinto. Risulta conseguentemente superfluo l’esame di ogni altra questione prospettata dai controinteressati.


6. - Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:
- dispone la riunione dei due ricorsi indicati in epigrafe;
- dichiara improcedibile l’appello n. 4960/2005; respinge l’appello n. 2171/2006 e, per l’effetto, conferma le sentenze rispettivamente impugnate;
- condanna il signor Mario BOCCHIO a rifondere in favore dei resistenti le spese del presente grado di giudizio che liquida, per i due appelli riuniti, in complessivi euro 8.000,00 (ottomila/00).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 gennaio  2007, con la partecipazione di
:
 

Presidente
STENIO RICCIO
Consigliere                                                     Segretario
               PIER LUIGI LODI                                           ROSARIO GIORGIO CARNABUCI


DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 11/04/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Dirigente
Dott. Antonio Serrao

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