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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006



CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 23/03/2007 (C.c. 13.2.2007), Sentenza n. 1418



URBANISTICA ED EDILIZIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Soprintendente ai BB.CC.AA. - Decreto di annullamento - Mancanza di un'adeguata motivazione - Illegittimità - Fattispecie: volume tecnico da adibire a vano caldaia. E' illegittimo il decreto di annullamento della Soprintendente ai BB.CC.AA. quando manca di una adeguata motivazione in ordine alle ragioni che renderebbero incompatibile l’intervento autorizzato - nella specie consistente in un semplice volume tecnico da adibire a vano caldaia, posto su un terrazzino interno della abitazione - con il contesto ambientale sottoposto a vincolo. Pres. Giovannini, Est. Balucani, Ministero per i beni e le attività culturali (Avv. Gen. Stato) c. Rosetti (conferma TAR Campania, sede di Napoli, Sez. IV, 26 ottobre 2000, n. 3959). CONSIGLIO DI STATO Sez VI, 12/04/2007 (C.c. 19/12/2006), Sentenza n. 1690


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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.1690/2007
Reg.Dec.
N. 182 Reg.Ric.
ANNO 2002

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente


DECISIONE


sul ricorso in appello proposto dal Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma via dei Portoghesi n. 12;
contro
Rosetti Francesco, rappresentato e difeso dagli avv.ti Orazio Abbamonte e Luigi D’Angiolella, con i quali è elettivamente domiciliato in Roma, via M. Mercati n. 51, presso l’avv. Ennio Luponio;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sez. IV, 26 ottobre 2000, n. 3959;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’appellato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 19 dicembre 2006 relatore il Consigliere Lanfranco Balucani. Udito l’avv. Tidore e l’avv. Angiolella;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO


Con ricorso proposto dinanzi al TAR Campania il sig. Rosetti Francesco ha impugnato il decreto in data 31.3.1998 con il quale il Soprintendente ai BB.CC.AA. di Napoli e provincia ha annullato il provvedimento sindacale del Comune di Procida 23.9.97, n. 85 che autorizzava, ai sensi dell’art. 7 L. n. 1497/1939, la realizzazione di un volume tecnico da adibire a locale caldaia.


Con la sentenza indicata in epigrafe il TAR adito ha accolto il ricorso, avendo ritenuto fondato il motivo di gravame con il quale era stato dedotto il difetto di motivazione del decreto del Soprintendente, <<impregiudicato il potere dell’amministrazione di riadottare l’atto, conclusivo del segmento procedimentale di sua competenza, scevro questa volta del vizio ora riscontrato>>.


Nei confronti di detta pronuncia l’Amministrazione per i beni e le attività culturali ha interposto appello sostenendo di avere correttamente motivato l’annullamento del provvedimento sindacale con il rilievo che il progetto in questione ricadeva in zona C, art. 5, del P.T.P. per la quale il successivo art. 9 vieta anche la realizzazione degli accessori, e che l’Ente locale non avrebbe offerto alcuna spiegazione intorno alla “compatibilità” dell’intervento.


L’appello è infondato.


Come ha correttamente rilevato il giudice di prime cure, il decreto di annullamento oggetto di impugnativa manca di una adeguata motivazione in ordine alle ragioni che renderebbero incompatibile l’intervento autorizzato – che consiste in un semplice volume tecnico di adibire a vano caldaia, posto su un terrazzino interno della abitazione – con il contesto ambientale sottoposto a vincolo.


Il solo rilievo mosso alla autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune – al di là delle formule di stile contenute nel decreto del Soprintendente – attiene infatti ad un preteso contrasto con l’art. 9 del P.T.P. vigente nell’area interessata dall’intervento.


Ma come è stato ben evidenziato nella sentenza appellata, la disposizione in parola si limita ad integrare la portata normativa di alcune altre disposizioni che la precedono, puntualizzando che nei computi volumetrici indicati in tali altre disposizioni debbono ritenersi compresi anche gli <<accessori>>.


Non viene però specificato se il volume tecnico costituito dal vano caldaia, pur volendolo qualificare come <<accessorio>>, ai sensi del citato art. 9 P.T.P., sia incompatibile con gli indici di fabbricabilità stabiliti per la zona C) (ove ricade l’intervento) dal precedente art. 5 del P.T.P..


Per quanto precede l’appello in esame deve essere respinto.


Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali inerenti il presente grado di giudizio tra le parti in causa.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.


Spese compensate.


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2006 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Giorgio Giovannini Presidente
Sabino Luce Consigliere
Carmine Volpe Consigliere
Luciano Barra Caracciolo Consigliere
Lanfranco Balucani Consigliere Est.


Presidente
GIORGIO GIOVANNINI
Consigliere                                                     Segretario
LANFRANCO BALUCANI                                 VITTORIO ZOFFOLI

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 12/04/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA

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