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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
CONSIGLIO DI STATO
Sez. VI, 23/03/2007 (C.c. 13.2.2007), Sentenza n. 1418
URBANISTICA ED EDILIZIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Soprintendente
ai BB.CC.AA. - Decreto di annullamento - Mancanza di un'adeguata motivazione -
Illegittimità - Fattispecie: volume tecnico da adibire a vano caldaia. E'
illegittimo il decreto di annullamento della Soprintendente ai BB.CC.AA. quando
manca di una adeguata motivazione in ordine alle ragioni che renderebbero
incompatibile l’intervento autorizzato - nella specie consistente in un semplice
volume tecnico da adibire a vano caldaia, posto su un terrazzino interno della
abitazione - con il contesto ambientale sottoposto a vincolo. Pres. Giovannini,
Est. Balucani, Ministero per i beni e le attività culturali (Avv. Gen. Stato) c.
Rosetti (conferma TAR Campania, sede di Napoli, Sez. IV, 26 ottobre 2000, n.
3959). CONSIGLIO DI STATO Sez VI, 12/04/2007 (C.c. 19/12/2006), Sentenza n.
1690
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REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.1690/2007
Reg.Dec.
N. 182 Reg.Ric.
ANNO 2002
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto dal Ministero per i beni e le attività
culturali, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura
Generale dello Stato presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma via
dei Portoghesi n. 12;
contro
Rosetti Francesco, rappresentato e difeso dagli avv.ti Orazio Abbamonte e Luigi
D’Angiolella, con i quali è elettivamente domiciliato in Roma, via M. Mercati n.
51, presso l’avv. Ennio Luponio;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di
Napoli, Sez. IV, 26 ottobre 2000, n. 3959;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’appellato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 19 dicembre 2006 relatore il Consigliere Lanfranco
Balucani. Udito l’avv. Tidore e l’avv. Angiolella;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto dinanzi al TAR Campania il sig. Rosetti Francesco ha
impugnato il decreto in data 31.3.1998 con il quale il Soprintendente ai
BB.CC.AA. di Napoli e provincia ha annullato il provvedimento sindacale del
Comune di Procida 23.9.97, n. 85 che autorizzava, ai sensi dell’art. 7 L. n.
1497/1939, la realizzazione di un volume tecnico da adibire a locale caldaia.
Con la sentenza indicata in epigrafe il TAR adito ha accolto il ricorso, avendo
ritenuto fondato il motivo di gravame con il quale era stato dedotto il difetto
di motivazione del decreto del Soprintendente, <<impregiudicato il potere
dell’amministrazione di riadottare l’atto, conclusivo del segmento
procedimentale di sua competenza, scevro questa volta del vizio ora
riscontrato>>.
Nei confronti di detta pronuncia l’Amministrazione per i beni e le attività
culturali ha interposto appello sostenendo di avere correttamente motivato
l’annullamento del provvedimento sindacale con il rilievo che il progetto in
questione ricadeva in zona C, art. 5, del P.T.P. per la quale il successivo art.
9 vieta anche la realizzazione degli accessori, e che l’Ente locale non avrebbe
offerto alcuna spiegazione intorno alla “compatibilità” dell’intervento.
L’appello è infondato.
Come ha correttamente rilevato il giudice di prime cure, il decreto di
annullamento oggetto di impugnativa manca di una adeguata motivazione in ordine
alle ragioni che renderebbero incompatibile l’intervento autorizzato – che
consiste in un semplice volume tecnico di adibire a vano caldaia, posto su un
terrazzino interno della abitazione – con il contesto ambientale sottoposto a
vincolo.
Il solo rilievo mosso alla autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune –
al di là delle formule di stile contenute nel decreto del Soprintendente –
attiene infatti ad un preteso contrasto con l’art. 9 del P.T.P. vigente
nell’area interessata dall’intervento.
Ma come è stato ben evidenziato nella sentenza appellata, la disposizione in
parola si limita ad integrare la portata normativa di alcune altre disposizioni
che la precedono, puntualizzando che nei computi volumetrici indicati in tali
altre disposizioni debbono ritenersi compresi anche gli <<accessori>>.
Non viene però specificato se il volume tecnico costituito dal vano caldaia, pur
volendolo qualificare come <<accessorio>>, ai sensi del citato art. 9 P.T.P.,
sia incompatibile con gli indici di fabbricabilità stabiliti per la zona C) (ove
ricade l’intervento) dal precedente art. 5 del P.T.P..
Per quanto precede l’appello in esame deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali inerenti il
presente grado di giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il
ricorso in appello indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2006 dal Consiglio di Stato, in sede
giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei
Signori:
Giorgio Giovannini Presidente
Sabino Luce Consigliere
Carmine Volpe Consigliere
Luciano Barra Caracciolo Consigliere
Lanfranco Balucani Consigliere Est.
Presidente
GIORGIO GIOVANNINI
Consigliere
Segretario
LANFRANCO BALUCANI
VITTORIO ZOFFOLI
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 12/04/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA
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