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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006



CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 12/04/2007 (C.c. 21.03.2006), Sentenza n. 1701


AREE DEMANIALI - Sdemanializzazione tacita - Presupposti - Comportamenti univoci e concludenti. La sdemanializzazione tacita deve risultare da comportamenti univoci e concludenti da cui emerga con certezza la rinuncia alla funzione pubblica del bene. Pres. Riccio, Est. Lodi - B. M.. (avv. Monti, Razeto, Grappi e Paoletto) c. C. M. altri (avv. Deluigi, Saguato e Di Gioia) e Comune di Terzo (n.c.) (Conferma TAR Emilia Romagna  n. 42/1996). CONSIGLIO DI STATO, Sez. V 12 aprile 2007 - (C.c. 21 marzo 2006), n. 1701


 


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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.1701/2007
Reg.Dec.
N. 3720

Reg.Ric.
ANNO

1997


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1997
ha pronunciato la seguente


DECISIONE


Sul ricorso n. 3270/1997 proposto dall’ing. Lorenzo BIANCHINI e dal sig. Bruno BERTONI rappresentati e difesi dall’avv. Giannetto Casavola e dall’avv. Guglielmo della Fontana ed elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio del primo via A. De Pretis, n. 46,


CONTRO


Il Comune di MODENA costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Matilde Calmieri, Vincenzo Villani e Adriano Giuffrè elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio di quest’ultimo via Collina, n. 36;


per la riforma


della sentenza del TAR Emilia Romagna Sez. II n. 42/96.
Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Modena;
Visti gli atti tutti della causa,
Uditi, alla pubblica udienza del 21.3.2006 relatore il Consigliere Adolfo Metro, udito, altresì l’avv. Giuffrè;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:


FATTO


Con riferimento all’impugnativa di un provvedimento con il quale era stato ordinato ai ricorrenti di rimuovere ogni materiale da zone adiacenti alla loro proprietà, il giudice di primo grado dichiarò la demanialità sia della piazzetta Hannover sia del vicolo retrostante situati nel Comune di Modena.


Con l’appello in esame viene impugnato il solo capo della sentenza concernente la condizione giuridica dell’area retrostante (vicolo Hannover).


In particolare, gli appellanti, pur sostenendo la demanialità dell’intero vicolo, restringono, poi, il tema della controversia ad una parte limitata di tale zona, consistente in una costruzione posta su area che si assume destinata ad uso esclusivo.


A fondamento della pretesa richiamano il provvedimento con cui il comune di Modena, nel 1856, permise l’installazione di un cancello di chiusura, la non contestazione del comune in occasione dell’accatastamento dell’area che risulta incompatibile con la sua natura pubblica e il rilascio, da parte del sindaco, nel 1956 di una licenza edilizia relativa alla costruzione di cui sopra.


Il comune, costituitosi in giudizio, ha controdedotto ai suesposti motivi di appello.


DIRITTO


L’appello è infondato.


La sentenza di primo grado ha correttamente rilevato, che la sdemanializzazione tacita deve risultare da comportamenti univoci e concludenti da cui emerga con certezza la rinuncia alla funzione pubblica del bene e che tali elementi non sono rinvenibili nella fattispecie.


In particolare, l’apposizione del cancello, fatta per motivi di moralità, non può essere intesa come dismissione della demanialità dell’area retrostante, atteso che copia della chiave, ancora in possesso del comune, fu data alla “Magistratura delle vettovaglie”, preordinata alla salubrità urbana e incaricata della sorveglianza del vicolo; inoltre, da un atto di compravendita del 1924 risulta un uso precario di tale vicolo, analogo ad una sorta di concessione amministrativa.


Ugualmente, non può darsi valore decisivo all’accatastamento di tale area, in considerazione del fatto che appare ammissibile un probabile errore, giustificato dalla chiusura del cancello; in ogni caso, non risulta che la procedura di accatastamento sia stata notificata al comune o che questi ne abbia avuto conoscenza.


Con riferimento alla costruzione insistente sul tale terreno, risulta rilasciata, nel 1956, una autorizzazione per una tettoia e per un piccolo ampliamento della retrostante officina, destinata al lavaggio delle moto.


Peraltro, nel 1991, fu richiesto, in relazione a lavori effettuati nel cortile, di poter installare, in precario, una rete a protezione di un’area corrispondente alla tettoia esistente, senza che fosse evidenziata, nei disegni, l’esistenza, al di sotto di tale tettoia, di alcuna stabile costruzione.


Deve quindi presumersi che la costruzione, all’epoca, fosse stata demolita.


Inoltre, la recinzione con rete fu autorizzata fino alla data del 18 aprile 1994, per cui è venuto meno, da quella data, l’uso esclusivo dell’area sottostante alla tettoia che, oltretutto, non risulta evidenziato in nessun documento.


In relazione a quanto esposto, i motivi di appello devono ritenersi infondati e va, pertanto, confermato il carattere demaniale del vicolo Hannover.


Sussistono giusti motivi, per compensare, tra le parti, le spese del giudizio.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sezione V, definitivamente pronunciando sull’appello indicato in epigrafe, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado; compensa, tra le parti, le spese del giudizio.


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.


Così deciso, in Roma, il 21 marzo 2006, dal Consiglio di Stato in sede di giurisdizionale, sezione quinta, in camera di consiglio, con l’intervento dei seguenti magistrati:

 

Presidente
f.to RAFFAELE IANNOTTA
Consigliere                                                     Segretario
            f.to ADOLFO METRO                                         f.to FRANCESCO CUTRUPI


DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 12/04/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Dirigente
f.to ANTONIO NATALE

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