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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006



CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 12/04/2007 (C.c. 21.03.2006), Sentenza n. 1702

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Domanda di condono - Effetti - Improcedibilità precedenti provvedimenti. La domanda di condono e la conseguente pronuncia alla quale il Comune è obbligato, determinano l’improcedibilità dei precedenti provvedimenti, con il risultato che le ordinanze demolitorie conseguenti all’eventuale reiezione della domanda di condono dovranno essere rinnovate. (Nella specie, va dichiarata l’inammissibilità del gravame per revocazione, difettando, in capo ai ricorrenti, l’interesse ad ottenere tale pronuncia a seguito di presentazione della domanda di condono da parte degli stessi, ai sensi della L. n. 47/85). Pres. Iannotta, Est. Metro - A. R.. e altri (avv. Paoletti) c. Comune di Latina (avv. Scoca). (Dichiara innammissibile). CONSIGLIO DI STATO, Sez. V 12 aprile 2007 - (C.c. 21 marzo 2007), Sentenza n. 1702


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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.1702/2007
Reg.Dec.
N.7303 Reg.Ric.
ANNO 1997

 


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1997
ha pronunciato la seguente


DECISIONE


Sul ricorso in revocazione n. 7303/1997 proposto dalla Signora Assunta ROSICARELLI, Alberico e Natale CICERCHIA, Leo RAZZICCHIA, rappresentati e difesi dall’avv. Fabrizio Paletti ed elettivamente domiciliati in Roma presso il suo studio via Buzzoni, n. 3;


CONTRO


Il Comune di LATINA costituitosi in giudizio, rappresentata e difesa dall’avv. Franco Gaetano Scoca elettivamente domiciliata in Roma, presso il suo studio via Giovanni Paisiello, n. 55;
per la revocazione della decisione del Consiglio di Stato Sez. V n. 1501/1996;
Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Latina,
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 21 marzo 2006 relatore il Consigliere Adolfo Metro, l’avv. Paoletti e l’avv. Scoca;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:


FATTO


I ricorrenti sono proprietari di immobili costruiti nel 1963 e situati in zona che il successivo P.R.G. del Comune di Latina ha classificato con vincolo di inedificabilità e previsione di demolizione.


Il Piano particolareggiato, approvato con delibera n. 202/80, ha confermato le previsioni di esproprio e demolizione degli immobili dei ricorrenti, i quali hanno impugnato tale Piano dinanzi al Tar di Latina che, con sentenza n. 254/82, lo ha annullato, limitatamente alla previsione di demolizione dei loro fabbricati.


Il Consiglio di Stato, con sentenza 4253/00, ha dichiarato l’improcedibilità dell’appello in quanto, con altra sentenza definitiva del Tar di Latina n. 821/87, era stato annullato, per vizio di procedura, il medesimo Piano particolareggiato n. 202/80.


Nel frattempo, in relazione ad una precedente delibera (n .97/79), di approvazione del Piano particolareggiato, il Comune aveva emanato le ordinanze di demolizione n.376751 e n. 37674 del 18/6/80, con le quali aveva disposto la demolizione degli immobili dei ricorrenti.


Tali ordinanze furono annullate dal Tar di Latina con sentenza n. 245/84.


Avverso tale sentenza ha proposto appello il Comune di Latina; i ricorrenti non si sono costituiti in giudizio ed il Consiglio di Stato, con decisione n. 1501/96 ha accolto l’appello, dichiarando l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnativa del P.R.G. e del Piano particolareggiato.


Avverso quest’ultima sentenza si propone il presente ricorso per revocazione, sul presupposto che tale decisione avrebbe erroneamente ritenuto che i ricorrenti non avevano impugnato il Piano particolareggiato mentre questo era stato da loro impugnato con altro ricorso ed anche annullato con sentenza n. 254/82.


Sussisterebbe, pertanto, il presupposto per il giudizio di revocazione, avendo la sentenza del Consiglio di Stato n. 1501/96, erroneamente ritenuto non impugnato e vigente un Piano particolareggiato che, invece, era già stato impugnato e annullato dal Tar.


I ricorrenti chiedono, inoltre, la sospensione del presente giudizio, essendo state da loro presentate domande di condono, ai sensi della L. n. 47/85, non ancora definite.


Il comune ha sostenuto l’infondatezza del ricorso in quanto i ricorrenti non avevano, comunque, impugnato anche il P.R.G.


DIRITTO


La richiesta di revocazione della sentenza n. 1501/96 deve ritenersi inammissibile perché richiama a suo presupposto una sentenza del Tar non ancora definitiva a nulla rilevando, ai fini in esame, che la successiva decisione in appello (C.S. n. 4253/00), ha dichiarato il ricorso improcedibile per carenza di interesse, in considerazione del fatto che l’ordine di demolizione era venuto meno a seguito di altra sentenza definitiva del Tar Lazio, n. 821/87, che aveva annullato il Piano particolareggiato.


Va anche rilevata la mancanza di interesse alla revocazione della sentenza n. 1501/96, in quanto, essendo già stato annullato il Piano particolareggiato su cui si basavano gli ordini di demolizione oggetto del ricorso, gli stessi non possono essere portati ad esecuzione, essendo venuto meno il loro presupposto giuridico.


Sotto altro profilo, poi, va rilevato che la presentazione della domanda di condono da parte dei ricorrenti, ai sensi della L. n. 47/85, ad oggi inspiegabilmente non ancora decisa, ha fatto venir meno ogni interesse alla revocazione in esame, atteso che la domanda di condono e la conseguente pronuncia alla quale il Comune è obbligato, determinano l’improcedibilità dei precedenti provvedimenti, con la conseguenza che le ordinanze demolitorie conseguenti all’eventuale reiezione della domanda di condono dovranno essere rinnovate.


Per tali motivi, va dichiarata l’inammissibilità del presente gravame per revocazione, difettando, in capo ai ricorrenti, l’interesse ad ottenere tale pronuncia.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione V, dichiara l’inammissibilità dell’appello sul ricorso in revocazione n. 7303/97, meglio specificato in epigrafe pone le spese del giudizio per complessivi € 5.000,00 (cinquemila/00), a carico delle parti soccombenti.


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.


Così deciso, in Roma, nella Camera di consiglio del 21 marzo 2006, con l’intervento dei seguenti magistrati::
 

Presidente
RAFFAELE IANNOTTA
Consigliere                                                     Segretario
ADOLFO METRO                                              FRANCESCO CUTRUPI


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 12/04/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Dirigente
f.to Antonio Natale

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