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CONSIGLIO DI STATO
Sez. V, 12/04/2007 (C.c. 21.03.2006), Sentenza n. 1702
URBANISTICA E EDILIZIA - Domanda di condono - Effetti - Improcedibilità precedenti provvedimenti. La domanda di condono e la conseguente pronuncia alla quale il Comune è obbligato, determinano l’improcedibilità dei precedenti provvedimenti, con il risultato che le ordinanze demolitorie conseguenti all’eventuale reiezione della domanda di condono dovranno essere rinnovate. (Nella specie, va dichiarata l’inammissibilità del gravame per revocazione, difettando, in capo ai ricorrenti, l’interesse ad ottenere tale pronuncia a seguito di presentazione della domanda di condono da parte degli stessi, ai sensi della L. n. 47/85). Pres. Iannotta, Est. Metro - A. R.. e altri (avv. Paoletti) c. Comune di Latina (avv. Scoca). (Dichiara innammissibile). CONSIGLIO DI STATO, Sez. V 12 aprile 2007 - (C.c. 21 marzo 2007), Sentenza n. 1702
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.1702/2007
Reg.Dec.
N.7303 Reg.Ric.
ANNO 1997
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1997
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul ricorso in revocazione n. 7303/1997 proposto dalla Signora Assunta
ROSICARELLI, Alberico e Natale CICERCHIA, Leo RAZZICCHIA, rappresentati e difesi
dall’avv. Fabrizio Paletti ed elettivamente domiciliati in Roma presso il suo
studio via Buzzoni, n. 3;
CONTRO
Il Comune di LATINA costituitosi in giudizio, rappresentata e difesa dall’avv.
Franco Gaetano Scoca elettivamente domiciliata in Roma, presso il suo studio via
Giovanni Paisiello, n. 55;
per la revocazione della decisione del Consiglio di Stato Sez. V n. 1501/1996;
Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Latina,
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 21 marzo 2006 relatore il Consigliere Adolfo
Metro, l’avv. Paoletti e l’avv. Scoca;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
I ricorrenti sono proprietari di immobili costruiti nel 1963 e situati in zona
che il successivo P.R.G. del Comune di Latina ha classificato con vincolo di
inedificabilità e previsione di demolizione.
Il Piano particolareggiato, approvato con delibera n. 202/80, ha confermato le
previsioni di esproprio e demolizione degli immobili dei ricorrenti, i quali
hanno impugnato tale Piano dinanzi al Tar di Latina che, con sentenza n. 254/82,
lo ha annullato, limitatamente alla previsione di demolizione dei loro
fabbricati.
Il Consiglio di Stato, con sentenza 4253/00, ha dichiarato l’improcedibilità
dell’appello in quanto, con altra sentenza definitiva del Tar di Latina n.
821/87, era stato annullato, per vizio di procedura, il medesimo Piano
particolareggiato n. 202/80.
Nel frattempo, in relazione ad una precedente delibera (n .97/79), di
approvazione del Piano particolareggiato, il Comune aveva emanato le ordinanze
di demolizione n.376751 e n. 37674 del 18/6/80, con le quali aveva disposto la
demolizione degli immobili dei ricorrenti.
Tali ordinanze furono annullate dal Tar di Latina con sentenza n. 245/84.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il Comune di Latina; i ricorrenti non
si sono costituiti in giudizio ed il Consiglio di Stato, con decisione n.
1501/96 ha accolto l’appello, dichiarando l’inammissibilità del ricorso per
mancata impugnativa del P.R.G. e del Piano particolareggiato.
Avverso quest’ultima sentenza si propone il presente ricorso per revocazione,
sul presupposto che tale decisione avrebbe erroneamente ritenuto che i
ricorrenti non avevano impugnato il Piano particolareggiato mentre questo era
stato da loro impugnato con altro ricorso ed anche annullato con sentenza n.
254/82.
Sussisterebbe, pertanto, il presupposto per il giudizio di revocazione, avendo
la sentenza del Consiglio di Stato n. 1501/96, erroneamente ritenuto non
impugnato e vigente un Piano particolareggiato che, invece, era già stato
impugnato e annullato dal Tar.
I ricorrenti chiedono, inoltre, la sospensione del presente giudizio, essendo
state da loro presentate domande di condono, ai sensi della L. n. 47/85, non
ancora definite.
Il comune ha sostenuto l’infondatezza del ricorso in quanto i ricorrenti non
avevano, comunque, impugnato anche il P.R.G.
DIRITTO
La richiesta di revocazione della sentenza n. 1501/96 deve ritenersi
inammissibile perché richiama a suo presupposto una sentenza del Tar non ancora
definitiva a nulla rilevando, ai fini in esame, che la successiva decisione in
appello (C.S. n. 4253/00), ha dichiarato il ricorso improcedibile per carenza di
interesse, in considerazione del fatto che l’ordine di demolizione era venuto
meno a seguito di altra sentenza definitiva del Tar Lazio, n. 821/87, che aveva
annullato il Piano particolareggiato.
Va anche rilevata la mancanza di interesse alla revocazione della sentenza n.
1501/96, in quanto, essendo già stato annullato il Piano particolareggiato su
cui si basavano gli ordini di demolizione oggetto del ricorso, gli stessi non
possono essere portati ad esecuzione, essendo venuto meno il loro presupposto
giuridico.
Sotto altro profilo, poi, va rilevato che la presentazione della domanda di
condono da parte dei ricorrenti, ai sensi della L. n. 47/85, ad oggi
inspiegabilmente non ancora decisa, ha fatto venir meno ogni interesse alla
revocazione in esame, atteso che la domanda di condono e la conseguente
pronuncia alla quale il Comune è obbligato, determinano l’improcedibilità dei
precedenti provvedimenti, con la conseguenza che le ordinanze demolitorie
conseguenti all’eventuale reiezione della domanda di condono dovranno essere
rinnovate.
Per tali motivi, va dichiarata l’inammissibilità del presente gravame per
revocazione, difettando, in capo ai ricorrenti, l’interesse ad ottenere tale
pronuncia.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione V, dichiara
l’inammissibilità dell’appello sul ricorso in revocazione n. 7303/97, meglio
specificato in epigrafe pone le spese del giudizio per complessivi € 5.000,00
(cinquemila/00), a carico delle parti soccombenti.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella Camera di consiglio del 21 marzo 2006, con
l’intervento dei seguenti magistrati::
Presidente
RAFFAELE IANNOTTA
Consigliere
Segretario
ADOLFO METRO FRANCESCO
CUTRUPI
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 12/04/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Dirigente
f.to Antonio Natale
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