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CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 12/04/2007 (C.c. 17.11.2000), Sentenza n. 1714


URBANISTICA E EDILIZIA - PROCEDURE E VARIE - Delibera di modifica della convenzione di lottizzazione - Legittimazione al ricorso - Proprietari di immobili diversi da quelli direttamente incisi dalla delibera - Ammissibilità. La legittimazione al ricorso, avverso la delibera di modifica della convenzione di lottizzazione, non deriva solo dalla diretta incidenza della nuova lottizzazione sugli immobili. L’inerenza delle nuove opere al comparto in cui si situano i beni è pienamente idonea a radicare la legittimazione ad impugnare le determinazioni urbanistiche ed edilizie adottate dall’amministrazione comunale, salvo verificare la fondatezza delle censure. Pres. Iannotta,, Est. Lipari - G. G. e altro (avv. Galli e Petretti) c. S.r.l. Immobiliare Firenze e altro (n. c.). (Riforma TAR Lombardia, Milano, n. 2199/1999) CONSIGLIO DI STATO, Sez. V 12 aprile 2007 - ( C.c. 17 novembre  2000), n. 1714

URBANISTICA E EDILIZIA - Convenzione di lottizzazione - Impossibilità di pervenire a soluzioni concordate - Potere dell'amministrazione di agire unilateralmente sull'assetto urbanistico delle aree - Ammissibilità. In presenza di una convenzione di lottizzazione, l’amministrazione non è privata del potere di agire unilateralmente sull’assetto urbanistico delle aree considerate. Tuttavia, in tali casi l’esercizio del potere urbanistico deve sempre basarsi sull’accertata impossibilità di pervenire a soluzioni concordate con i soggetti interessati. In ogni caso, una volta che l’amministrazione abbia optato per la soluzione convenzionale, il relativo accordo deve essere stipulato assicurando la partecipazione di tutti i soggetti proprietari degli immobili coinvolti. Pres. Iannotta, Est. Lipari - G. G. e altro (avv. Galli e Petretti) c. S.r.l. Immobiliare Firenze e altro (n. c.). (Riforma TAR Lombardia, Milano, n. 2199/1999) CONSIGLIO DI STATO, Sez. V 12 aprile 2007 - (C.c. 17 novembre  2000), n. 1714


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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.1714/2007
Reg.Dec.
N. 6315  Reg.Ric.
ANNO 2000


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione V, ha pronunciato la seguente

DECISIONE


sul ricorso in appello n. 6315 del 2000, proposto dai signori Giuseppe GADDI e Isolina VITALI rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Galli e Alessio Petretti, elettivamente domiciliati in Roma, via degli Scipioni n. 268/a presso lo studio del secondo;


CONTRO


la soc. S.r.l. Immobiliare Firenze e il Comune di Bellano, n.c.;


per la riforma


della sentenza del T.A.R. Lombardia-Milano n. 2199 del 17 giugno 1999.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 17 novembre 2006, il Consigliere Marco Lipari;
Udito altresì l’avv.to Galli;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO


Con ricorso notificato il 13-19 giugno 2000 e depositato in data 6 luglio 2000, i signori Giuseppe Gaddi e Isolina Vitali proposero appello avverso la sentenza n. 2199/99 del 17 giugno 1999, resa dal TAR Lombardia, sede di Milano, con la quale:
a) era stato dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione attiva il ricorso proposto dagli interessati avverso la deliberazione n. 83 R.D. - prot. n. 91, adottata in data 7 gennaio 1993 dal Consiglio Comunale di Bellano, avente ad oggetto la “Modifica Convenzione P.L. di Ombriaco”;
b) era stato dichiarato inammissibile, per lo stesso motivo, il ricorso proposto avverso la concessione edilizia prot. 1226/bis rilasciata dal Comune di Bellano alla società Immobiliare Firenze s.r.l., in data 16 novembre 1994.


Gli appellanti lamentano, in primo luogo, la carenza di motivazione dell’impugnata sentenza, sostenendo che la pronuncia non avrebbe evidenziato l’iter logico seguito per giungere alla conclusione secondo cui le modifiche apportate alla convenzione di lottizzazione non riguarderebbero, in alcun modo, la proprietà dei ricorrenti.


Gli appellanti censurano inoltre la palese erroneità, illogicità e la mancanza di motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha affermato l’estraneità delle opere alla proprietà dei ricorrenti. In tal modo, a dire degli interessati, si trascura che, vertendosi in ambito di lottizzazione convenzionata, tutti i proprietari delle aree coinvolte devono necessariamente essere chiamati a partecipare alle modifiche apportate alla convenzione.


Gli appellati non si sono costituiti in giudizio.


Con decisione istruttoria n. 2973/2006, la Sezione ha disposto l’acquisizione del fascicolo di Ufficio di primo grado.


DIRITTO


Gli appellanti, ricorrenti in primo grado, espongono che il comune di Bellano, con delibera della giunta municipale n. 395 del 14 agosto 1989, aveva approvato il piano di lottizzazione promosso dalla società immobiliare Firenze s.r.l., per la costruzione di tre gruppi di edifici, in località Ombriaco. La relativa convenzione era stipulata il 9 ottobre 1989 e successivamente rettificata.


Con atto del 19 dicembre 1991,i ricorrenti acquistarono una villetta bifamiliare, compresa tra le unità immobiliari realizzate in attuazione della convenzione.


Con delibera 7 gennaio 1993, la giunta municipale stabilì di modificare la convenzione del piano di lottizzazione e l’allegata relazione tecnico costruttiva.


Secondo gli interessati, la modifica ha determinato una alterazione della struttura del comparto e della sua complessiva fisionomia, con particolare riferimento al prolungamento della strada di accesso e alla definizione del suo tracciato.


I ricorrenti hanno quindi impugnato la delibera della giunta, nonché la concessione edilizia prot. n. 1226/bis, concernente la realizzazione, da parte della società Firenze s.r.l., del completamento delle opere di urbanizzazione, in conformità alla nuova convenzione di lottizzazione.


A giudizio della sentenza impugnata, entrambi i ricorsi sono inammissibili, per difetto di legittimazione degli attori, in quanto la loro proprietà “risulta sostanzialmente estranea alle opere previste dalla nuova convenzione”.


Gli appellanti contestano la pronuncia di inammissibilità e ripropongono i motivi disattesi dal tribunale.


L’appello è fondato, per due ragioni concorrenti.


Anzitutto, in linea generale, non è condivisibile la premessa implicita dalla quale sembra muovere il tribunale: la legittimazione al ricorso deriverebbe solo dalla diretta incidenza della nuova lottizzazione sugli immobili di proprietà esclusiva dei ricorrenti. È evidente, al contrario, che l’inerenza delle nuove opere al comparto in cui si situano i beni di proprietà esclusiva dei ricorrenti è pienamente idonea a radicare la legittimazione ad impugnare le determinazioni urbanistiche ed edilizie adottate dall’amministrazione comunale, salvo verificare la fondatezza delle censure.


In secondo luogo, in punto di fatto, non è esatta nemmeno l’affermazione della sentenza impugnata, secondo cui gli interessati avrebbero omesso di proporre specifiche doglianze avverso le nuove scelte di urbanizzazione pattuite con la convenzione impugnata.


Risulta, invece, che i ricorrenti abbiano tempestivamente dedotto la violazione dell’articolo 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in relazione all’articolo 28 della legge n. 1150/1942, contestando anche il difetto di motivazione della determinazione adottata.


In linea di fatto, poi, la pronuncia impugnata trascura di considerare che la modifica della convenzione ha inciso, direttamente, anche su frazioni della comproprietà degli originari ricorrenti. Infatti, l’atto di acquisto della villetta bifamiliare svolgeva un puntuale riferimento alle quote proporzionali di comproprietà della strada privata.


Secondo l’originaria convenzione, la strada avrebbe dovuto essere ceduta gratuitamente al Comune, mentre gli acquirenti avrebbero partecipato alle spese di manutenzione in ragione dei millesimi di comproprietà risultanti dalle tabelle allegate.


In quanto aventi causa dall’originario soggetto autore della convenzione di lottizzazione con il comune, i ricorrenti erano diventati comproprietari, sia pure per quote limitate, delle aree interessate dalla progettata realizzazione della strada di collegamento.


Questo dato è documentalmente dimostrato, fra l’altro, dalla nota del 9 ottobre 2000, dell’ufficio Tecnico del Comune di Bellano, e non risulta contestato dalle altre parti in giudizio.


Pertanto, la modifica della convenzione, nella parte in cui ha determinato la variazione dell’assetto strutturale della strada, avrebbe dovuto essere adottata con la partecipazione di tutti i nuovi proprietari.


Al riguardo, va chiarito che, in presenza di una convenzione di lottizzazione, l’amministrazione non è privata del potere di agire unilateralmente sull’assetto urbanistico delle aree considerate. Tuttavia, in tali casi l’esercizio del potere urbanistico deve sempre basarsi sull’accertata impossibilità di pervenire a soluzioni concordate con i soggetti interessati.


In ogni caso, poi, una volta che l’amministrazione abbia optato per la soluzione convenzionale, il relativo accordo deve essere stipulato assicurando la partecipazione di tutti i soggetti proprietari degli immobili coinvolti.


L’illegittimità dell’atto resterebbe ferma anche nel caso in cui fosse appurato che all’atto di approvazione della modifica della convenzione gli interventi erano stati già completati.


La riscontrata illegittimità dell’atto riguardante la modifica del piano di lottizzazione si riflette sulla concessione edilizia successivamente rilasciata dal comune alla società Immobiliare Firenze, tempestivamente impugnata dai ricorrenti, anche in relazione al vizio di illegittimità derivata.


In definitiva, quindi, l’appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza appellata, vanno accolti i ricorsi di primo grado, con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.


Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.


Per Questi Motivi


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l'appello per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie i ricorsi di primo grado e annulla i provvedimenti impugnati dinanzi al tribunale;
condanna le parti appellate, in solido tra loro, a rimborsare agli appellanti le spese di lite, liquidate in euro cinquemila//00 (5.000,00);
per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie i ricorsi di primo grado e annulla i provvedimenti impugnati dinanzi al tribunale;
ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 novembre 2006, con l'intervento dei signori
:


Presidente
f.to RAFFAELE IANNOTTA
Consigliere                                                     Segretario
f.to MARCO LIPARI                                     f.to ANTONIETTA FANCELLO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 11/04/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Dirigente 
Dott. Antonio Serrao

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