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CONSIGLIO DI STATO
Sez. VI, 18/04/2007 (C.c. 30.01.2007), Sentenza n. 1766
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Autorizzazione ambientale
“postuma” - Sanzione - Art. 15 L. n.1497/1939 - Applicabilità. L’esercizio
del potere sanzionatorio previsto dall’art. 15 L. n. 1497/1939 non resta
precluso dalla verificazione in via postuma della compatibilità ambientale
dell’opera edilizia abusiva, dal momento che l’accertamento successivo di detta
compatibilità non cancella comunque il residuo potere-dovere di procedere alla
applicazione della sanzione per la violazione dell’obbligo di conseguire in via
preventiva il titolo di assenso necessario per la realizzazione dell’intervento,
sancito dall’art. 7 L. n. 1497/1939 (così Cons. St. VI, 22 dicembre 2004, n. 8188 e 21
aprile 2001, n. 912; nello stesso senso anche: Cons. St. IV, 15 novembre 2004, n.
7405 e 3 maggio 2005, n. 2111). Pres. Varrone, Est. Balucani - Ministero per i
beni e le attività culturali e altro (avv. Avvocatura Generale dello Stato) c.
P. R. V. (n.c.). (Annulla TAR
Puglia,
Lecce, n. 2881/2000). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI 18 aprile 2007 - (C.c.
30 gennaio 2007), Sentenza n. 1766
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.1766/2007
Reg.Dec.
N. 9750 Reg.Ric.
ANNO 2001
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto dal Ministero per i beni e le attività
culturali, in persona del Ministro p.t. e dalla Soprintendenza per i beni
A.A.A.S della Puglia, in persona del Soprintendente p.t., entrambi rappresentati
e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici sono
legalmente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n.12,
contro
Paiano Rosa Vincenza, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Sez.I di
Lecce, 22 giugno 2000, n. 2881; Il
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 30 gennaio 2007 il Consigliere Lanfranco
Balucani e udito l’avv. dello Stato D’Ascia;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1. Con due distinti ricorsi proposti dinanzi al TAR Puglia, sede di Lecce, la
sig.ra Paiano Rosa Vincenza impugnava rispettivamente:
a) la determinazione del dirigente del Settore urbanistico - Ufficio
paesaggistico della Regione Puglia del 18.3.1999, n. 33 nella parte in cui
negava il nulla-osta paesaggistico ex art. 7 L. n. 1497/1939 in merito alla
istanza di concessione in sanatoria di un manufatto abusivo realizzato dalla
ricorrente in loc. Canali di Otranto, dando invece applicazione all’art. 15 L.
n. 1497/1939;
b) il decreto del Soprintendente per i beni A.A.A.S. della Puglia del 13.5.1999
con il quale veniva annullata la determinazione regionale anzidetta nella parte
in cui ha rilasciato il nulla-osta per le opere di completamento del manufatto
abusivo.
2. Con la sentenza indicata in epigrafe il TAR adito, riuniti i ricorsi in
premessa, li ha accolti entrambi annullando i provvedimenti impugnati.
3. La anzidetta pronuncia è stata impugnata dalla Amministrazione per beni e le
attività culturali, con l’atto di appello in esame, nella sola parte in cui il
giudice di primo grado ha statuito che l’autorizzazione ambientale “postuma”
preclude la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 15 L. n.1497/1939.ù
4. L’appello è fondato.
Invero, secondo l’orientamento già espresso da questa Sezione, l’esercizio del
potere sanzionatorio previsto dall’art. 15 L. n. 1497/1939 non resta precluso
dalla verificazione in via postuma della compatibilità ambientale dell’opera
edilizia abusiva, dal momento che l’accertamento successivo di detta
compatibilità non cancella comunque il residuo potere-dovere di procedere alla
applicazione della sanzione per la violazione dell’obbligo di conseguire in via
preventiva il titolo di assenso necessario per la realizzazione dell’intervento,
sancito dall’art. 7 L. n. 1497 (così Cons.St. VI, 22 dicembre 2004, n. 8188 e 21
aprile 2001, n. 912; nello stesso senso anche: Cons.St. IV, 15 novembre 2004, n.
7405 e 3 maggio 2005, n. 2111).
5. Alla stregua dell’orientamento anzidetto, che è pienamente condiviso dal
Collegio, il ricorso in appello proposto dalla istante Amministrazione deve
essere accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, deve essere
confermata la irrogazione della sanzione di cui all’art. 15 L. n.1497 nei
confronti della ricorrente in primo grado.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali del presente grado
di giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il
ricorso in appello indicato in epigrafe nei sensi e per gli effetti di cui in
motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI -
nella Camera di Consiglio del 30.1.2007, con l'intervento dei Signori
Presidente
CLAUDIO VARRONE
Consigliere
Segretario
LANFRANCO BALUCANI
VITTORIO ZOFFOLI
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 18/04/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della sezione
MARIA RITA OLIVA
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