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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006



CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 02/05/2007 (C.c. 13.02.2007), Sentenza n. 1917


BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Vincolo paesaggistico - Art. 159, D.L.gs.42/2004 - Disciplina previgente al D.L.gs. 157/2006 - Autorizzazione in sanatoria - Legittimità. E’ legittima l’autorizzazione ambientale in sanatoria rilasciata sotto la vigenza, nella sua formulazione originaria, dell’art. 159 del D.L.gs 42/2004. Tale disposizione subordinava l’entrata in vigore della disciplina dettata dall’art. 146 del D.L.gs. 42/2004 (divieto di autorizzazione paesaggistica in sanatoria) all’approvazione dei piani paesaggistici ai sensi dell’art. 156 ed al conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici. L'assetto normativo è stato poi mutato dal D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 157, il quale ha sostituito integralmente l’art. 159, ancorando la durata del regime transitorio ad un termine certo (quello individuato dall’art. 156, primo comma) ed espressamente disponendo (sesto comma) che anche nel periodo transitorio si applica l’art. 146, dodicesimo comma. La norma dettata dal sesto comma dell’art. 159, nel nuovo testo, deve essere ritenuta innovativa, mentre deve essere esclusa la sua qualificazione quale di norma d’interpretazione autentica. Pres. Ruoppolo, Est. Atzemi - I.T.S.G. s.r.l. (avv. Cugurra, Pellegrino e Pellegrino) c. Ministero per i beni e le attività culturali ed altri (n.c.), D.B.C. s.r.l. (avv. Coffrini e Colarizi) e altri (n.c.) riunito ad altro ric. (Riforma TAR EMILIA - ROMAGNA, Parma, n. 295/2006) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 2 maggio 2007 (C.C. 13 febbraio 2007), sentenza n. 1917

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera - Competenza - Provincia - Parere non vincolante del comune. In materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, la volontà della Provincia si forma sulla base dell’autonoma determinazione del competente organo dell’amministrazione provinciale, con il fondamentale contributo dell’ARPA. L’eventuale intervento del comune nel procedimento si sostanzia in un mero parere, non vincolante. Pres. Ruoppolo, Est. Atzemi - I.T.S.G. s.r.l. (avv. Cugurra, Pellegrino e Pellegrino) c. Ministero per i beni e le attività culturali ed altri (n.c.), D.B.C. s.r.l. (avv. Coffrini e Colarizi) e altri (n.c.) riunito ad altro ric. (Riforma TAR EMILIA - ROMAGNA, Parma, n. 295/2006) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 2 maggio 2007 (C.C. 13 febbraio 2007), sentenza n. 1917

 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.1917/2007
Reg.Dec.
N. 6808-7035 Reg.Ric.
ANNO 2006

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente


DECISIONE


sui ricorsi riuniti in appello n. 6808/06 e 7035/06 proposti rispettivamente:
1) ric. n. 6808/2006 da Impresa Traverse San Giorgio s.r.l. in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Cugurra, Giovanni Pellegrino e Gianluigi Pellegrino ed elettivamente domiciliata presso questi ultimi in Roma, corso Rinascimento n. 11

 

contro


- il Ministero per i Beni e le Attività Culturali in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;

- la Soprintendenza Beni Ambientali ed Architettonici dell’Emilia Romagna, in persona del Soprintendente pro tempore, non costituita in giudizio;

- il Comune di Collecchio in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;

- la De.Ber Costruzioni s.r.l. in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ermes Coffrini e Massimo Colarizi ed elettivamente domiciliata in Roma, via Panama n. 12, presso lo studio dell’avv. Massimo Colarizi;

- la Mechanica Immobiliare s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

- la Provincia di Parma in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;

- il Consorzio Parco Fluviale Regionale del Taro in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio;

 

2) ric. n. 7035/2006 da Mechanica Immobiliare s.r.l. in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Andreoli e Gianluigi Pellegrino ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, corso Rinascimento n. 11


contro


- il Ministero per i Beni e le Attività Culturali in persona del Ministro pro tempore, la Soprintendenza Beni Ambientali ed Architettonici dell’Emilia Romagna, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato domiciliati in Roma via dei Portoghesi n. 12;

- il Comune di Collecchio in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;

- la De.Ber Costruzioni s.r.l. in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ermes Coffrini e Massimo Colarizi ed elettivamente domiciliata in Roma, via Panama n. 12, presso lo studio dell’avv. Massimo Colarizi;

- l’Impresa Traverse San Giorgio s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

- la Provincia di Parma in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;

- il Consorzio Parco Fluviale Regionale del Taro in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio;

 

per l’annullamento


della sentenza del Tribunale Amministrativo per l’Emilia Romagna, sede di Parma, n. 295 in data 21 giugno 2006;


Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti resistenti;

Viste le memorie delle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designati relatori, per la pubblica udienza del 13 febbraio 2007, i Consiglieri Giuseppe Romeo e Manfredo Atzeni ed uditi, altresì, l’avv. Pellegrino e l’avv. Colarizi;


Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO


Con ricorso al Tribunale Amministrativo per l’Emilia Romagna, sede di Parma, De.Ber. Costruzioni s.r.l. in persona del legale rappresentante impugnava, chiedendo l’annullamento, l’autorizzazione ambientale in data 3/5/2004 rilasciata dal Comune di Collecchio in favore di Mechanica Immobiliare s.r.l. per l’installazione, in area di sua proprietà, di un impianto per la realizzazione di traversine ferroviarie, la determinazione dirigenziale n. 1808 in data 29/4/2004 con la quale la Provincia di Parma ha autorizzato Traverse San Giorgio s.r.l., utilizzatrice del medesimo impianto, alle emissioni in atmosfera ed ogni atto connesso deducendo sotto diversi profili, violazione del D. Lgs. 42/2004, eccesso di potere per illogicità e travisamento, violazione dell’art. 3, commi secondo e quarantaseiesimo della L.R. 31/2002, eccesso di potere per illogicità, travisamento, falso supposto di fatto, difetto di motivazione, violazione della normativa del P.T. del Parco Taro e del P.S.C., eccesso di potere, violazione dell’art. 7 del D.P.R. 203/1988, eccesso di potere, incompetenza.


Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno accolto il ricorso, per l’effetto annullando i provvedimenti impugnati.


Avverso la predetta sentenza propongono distinti appelli Traverse San Giorgio s.r.l. in persona del legale rappresentante, in quanto utilizzatrice dell’impianto di cui si tratta, e la proprietaria dell’area Meccanica Immobiliare s.r.l. in persona del legale rappresentante contestando gli argomenti posti a fondamento del decisum e chiedendo il suo annullamento, previa sospensione.


Con ordinanze n. 4447 e n. 4451 del 29 agosto 2006 sono state accolte le istanze cautelari.


Si è costituito in entrambi i giudizi l’appellato, ricorrente in primo grado, depositando memoria.


All’udienza del 13 febbraio 2007 la causa è stata trattenuta per la decisione.


DIRITTO


1. Gli appelli in epigrafe possono essere riuniti onde definirli con unica decisione essendo rivolti avverso la stessa sentenza di primo grado.


2. La questione relativa all’ammissibilità del ricorso di primo grado, per il contenuto eterogeneo delle impugnazioni ivi contenute, sollevata dalle appellanti, può essere superata in quanto l’appello è fondato nel merito.


3. La vicenda che ora occupa riguarda la messa in opera di alcuni impianti tecnologici a servizio dell’industria per la produzione di traversine ferroviarie di cui è titolare l’appellante.

L’area interessata dall’intervento si trova in zona industriale di completamento, interessata da vincolo paesistico.

Per la messa in opera degli impianti in questione è stata presentata denuncia d’inizio d’attività; a tale scopo, è stata richiesta al Comune di Collecchio l’autorizzazione ambientale, rilasciata con provvedimento n. 1338 in data 3/5/2004.

Tale atto è stato impugnato dall’impresa di costruzioni appellata, proprietaria di un’area confinante, sostenendo che l’autorizzazione in questione, richiesta a sanatoria, contrasta con l’art. 146, dodicesimo comma, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che vieta appunto il rilascio di autorizzazioni paesistiche in sanatoria.

La tesi è stata condivisa dal TAR, che ha annullato il provvedimento impugnato.

L’appellante sostiene l’inapplicabilità, nella fattispecie, della disposizione richiamata.

 

La doglianza è fondata.

La norma di cui si tratta è entrata in vigore il 1/5/2004, mentre l’autorizzazione a sanatoria impugnata in primo grado è stata rilasciata il successivo 3/5/2004, e quindi dopo l’entrata in vigore del nuovo codice dei beni culturali.

Deve, peraltro, essere condiviso quanto argomentato dall’appellante, il quale osserva che l’art. 146, dodicesimo comma, costituisce norma a regime, non applicabile nel periodo transitorio.

Quest’ultimo è disciplinato dal successivo art. 159.

La sentenza appellata sostiene che l’art. 159 non deroga all’art. 146, nella parte di cui ora si discute, in quanto non contiene alcuna disposizione espressa in tal senso.

L’interpretazione dei primi giudici non può essere condivisa.

L’art. 159, nel testo originariamente approvato, vigente all’epoca dell’emanazione del provvedimento impugnato, subordinava l’entrata in vigore della disciplina dettata dall’art. 146 all’approvazione dei piani paesaggistici ai sensi dell’art. 156, ed al conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici

La legge, quindi, prevedeva l’applicazione della nuova, più rigorosa, disciplina, a seguito della costruzione di un quadro di riferimento certo, tale da fornire agli interessati punti di riferimento adeguati in ordine all’individuazione di forme di utilizzo dei propri beni compatibili con l’interesse alla salvaguardia dei beni paesistici.

Ritiene, di conseguenza, la Sezione che l’art. 159 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, posticipi ad un momento successivo alla conclusione della fase transitoria l’applicabilità della nuova, più rigorosa, disciplina, ivi compreso il divieto del rilascio di autorizzazioni paesistiche in sanatoria.

Tale assetto normativo è stato mutato dal D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 157, il quale ha sostituito integralmente l’art. 159, ancorando la durata del regime transitorio ad un termine certo (quello individuato dall’art. 156, primo comma) ed espressamente disponendo (sesto comma) che anche nel periodo transitorio si applica l’art. 146, dodicesimo comma.

La norma dettata dal sesto comma dell’art. 159, nel nuovo testo, deve essere ritenuta innovativa, mentre deve essere esclusa la sua qualificazione quale di norma d’interpretazione autentica.

Ed invero, deve essere osservato che il sesto comma è inserito in un testo normativo palesemente volto ad innovare, rendendola più rigorosa, la disciplina originariamente entrata in vigore; il legislatore delegato non ha affatto esplicitato una volontà diversa in relazione al sesto comma, per cui deve essere ritenuto che anche il suo contenuto risponda alla volontà di modificare la normativa esistente.

Deve, di conseguenza, essere affermato che il divieto di rilascio di autorizzazioni paesistiche in sanatoria è entrato in vigore solo successivamente al rilascio dell’autorizzazione di cui ora si discute.


Le argomentazioni delle appellanti devono, quindi, essere condivise.


Gli ulteriori mezzi d’impugnazione dell’autorizzazione paesistica indicata in narrativa, contenuti nel ricorso di primo grado, dichiarati assorbiti dal giudice di prime cure, non possono essere presi in considerazione dalla Sezione in quanto non riproposti nel presente giudizio d’appello, nemmeno nelle memorie difensive.

In riforma della sentenza appellata, l’impugnazione proposta in primo grado riguardo alla predetta autorizzazione dall’odierna resistente deve essere respinta.


3. Il ricorso di primo grado ha per oggetto anche l’autorizzazione alle emissioni nell’atmosfera, rilasciata dalla Provincia di Parma.

Sosteneva la ricorrente in primo grado l’illegittimità del provvedimento in quanto basato, fra l’altro, sul parere del Comune di Collecchio, espresso dal Sindaco in luogo del Dirigente competente per materia.

Neanche a questo riguardo il ragionamento dei primi giudici è condivisibile.

La rilevanza di quanto affermato dalla ricorrente di primo grado deve essere esclusa sulla base del fatto che l’intervento del Comune nel procedimento si sostanzia in un mero parere, non vincolante.

La volontà della Provincia si forma sulla base dell’autonoma determinazione del competente organo dell’amministrazione provinciale, con il fondamentale contributo dell’ARPA, del quale nel caso di specie ha potuto tenere conto anche il Comune.

Appare quindi applicabile l’art. 15 octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, che comporta l’irrilevanza, nella fattispecie, del profilo evidenziato nella sentenza appellata.


4. In conclusione, gli appelli devono essere accolti e, in riforma della sentenza appellata, respinto il ricorso di primo grado.

Le spese di entrambi i gradi di giudizio possono essere integralmente compensate, in ragione della complessità della controversia.

 

P.Q.M.


il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, riunisce ed accoglie i gravami in epigrafe e, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.

Compensa integralmente spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.


Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:


Presidente
GIOVANNI RUPPOLO
Consigliere                                                     Segretario
MANFREDI ATZEMI                                         GIOVANNI CECI

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 02/05/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
GIOVANNI CECI

 

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