AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
CONSIGLIO DI STATO
Sez. VI, 11/05/2007 (C.c. 20.03.2007), Sentenza n. 2299
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Procedimento -
Decreto soprintendentizio di annullamento del nulla-osta paesaggistico - Mancata
comunicazione dell'avvio del procedimento - Illegittimità - Art. 7, L. 241/90 -
Art. 4, D.M. n. 495/1994 antecedente alla modifica di cui al D.M. n. 165/2002.
Il provvedimento ministeriale di annullamento del nulla-osta paesaggistico deve
essere preceduto necessariamente dall’avviso del procedimento, secondo la
disciplina antecedente all’entrata in vigore del D.M. 19 giugno 2002 n.165, che
ha modificato l’art. 4 del D.M. 13 giugno 1994 n. 495, salvo che la conoscenza
dell’inizio del medesimo procedimento sia avvenuta aliunde (Cons. Stato,
Sez. VI, 17.10. 2003 n. 6342; 29.4.2003 n. 2176; 10.4. 2003 n.1909). In mancanza
della comunicazione suddetta il decreto del Soprintendente deve essere
considerato illegittimo. Pres. Varrone, Est. Cafini - L. M. (avv.
Guantario) c. Sopraintendenza per i beni ambientali architettonici artistici e
storici per la Puglia di Bari e altro (avv. Avvocatura generale dello Stato). (Riforma TAR
Puglia, Bari n. 1645/2002). CONSIGLIO DI STATO,
Sez. VI 11 maggio 2007 - (C.c. 20 marzo 2007), Sentenza n. 2299
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Procedimento -
Decreto soprintendentizio di annullamento del nulla-osta - Onere di comunicare
l’avvio del procedimento - Sostituzione - Esclusione. L’onere di comunicare
l’avvio del procedimento non può essere soddisfatto dalla semplice indicazione
della soggezione al potere ministeriale contenuta nell’autorizzazione
paesaggistica, né dall’indicazione del Ministero tra i destinatari dell'atto
medesimo, in quanto siffatte indicazioni non garantiscono né che la pratica sia
stata effettivamente trasmessa all’autorità statale, né che questa l’abbia
ricevuta, di modo che l’interessato dovrebbe esercitare la propria pretesa
partecipativa senza sapere se l’autorizzazione rilasciatagli ed il relativo
incartamento siano pervenuti a destinazione, col rischio di porre in essere
un’attività che potrebbe, poi, rivelarsi prematura e inutile, ovvero inadeguata,
se si considera il potere, riconosciuto all’autorità statale, di acquisire
dall’organo di amministrazione attiva i chiarimenti e gli elementi integrativi
ritenuti necessari ai fini del corretto esercizio delle funzioni di controllo,
ed il correlativo diritto del privato (art. 10 lett. A) della legge n.241/1990)
di prendere visione di tutti gli atti del procedimento ai fini di una proficua
partecipazione. Pres. Varrone, Est. Cafini - L. M. (avv. Guantario) c.
Sopraintendenza per i beni ambientali architettonici artistici e storici per la
Puglia di Bari e altro (avv. Avvocatura generale dello Stato). (Riforma TAR
Puglia, Bari n. 1645/2002). CONSIGLIO DI STATO,
Sez. VI 11 maggio 2007 - (C.c. 20 marzo 2007), Sentenza n. 2299
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Autorizzazione
paesaggistica - Atto equipollente all'avviso di procedimento di controllo della
Sopraintendenza - Esclusione - Art. 7 L. 241/90 - Art. 4, D.M. n. 495/1994.
L’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune non può certamente
considerarsi quale atto equipollente all’avviso di procedimento, da iniziarsi da
parte della Soprintendenza, ai sensi dell’art. 7 della legge n.241 del 1990. E
ciò perché la detta autorizzazione comunale costituisce l’oggetto della nuova
fase procedimentale destinata ad aprirsi di fronte all’autorità statale, sicché
la stessa non può, strutturalmente, essere considerata equivalente all’avviso
dell’inizio di tale nuova fase, dal momento che non contiene alcuna generica
informazione circa l’oggetto, il responsabile del procedimento, le modalità di
partecipazione ed, in genere, lo svolgimento della predetta nuova fase. Non può
attribuirsi rilevanza, al fine di fondare un diverso avviso, alla circostanza
che l’ente autorizzante abbia già dato notizia alla parte della trasmissione del
nulla-osta all’autorità statale per l’esercizio del potere di controllo (Cons.
Stato, Sez.VI, 20.1.2003 n.203; ord. 9.5.2003 n.1806; 25.3.2004, n.1626). In
definitiva, l’onere di cui all’art. 7, comma 1, della L. n.241/1990, viene
soddisfatto soltanto dalla formale comunicazione ad opera dell’autorità statale
competente a pronunciare l’eventuale annullamento. dell’autorizzazione
paesaggistica, così come, del resto, esplicitamente previsto dalla normativa
regolamentare attuativa della L. 241/1990 appositamente dettata dal Ministero
dei beni culturali ed ambientali, con D.M. n. 495 del 13.6.1994, art. 4 e
Tabella A punto 4.
Pres. Varrone, Est. Cafini - L. M. (avv. Guantario) c. Sopraintendenza per
i beni ambientali architettonici artistici e storici per la Puglia di Bari e
altro (avv. Avvocatura generale dello Stato). (Riforma TAR Puglia, Bari n. 1645/2002). CONSIGLIO DI STATO,
Sez. VI 11 maggio 2007 - (C.c. 20 marzo 2007), Sentenza n. 2299
www.AmbienteDiritto.it
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.2299/2007
Reg.Dec.
N. 6184 Reg.Ric.
ANNO 2002
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 6184 del 2002, proposto da Lotito Michele,
rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Guantario ed elettivamente domiciliato
nel suo studio in Roma, presso il prof. avv. Francesco Paparella, al corso
Trieste n.88, (studio prof. Recchia);
contro
la Soprintendenza per i beni ambientali architettonici artistici e storici per
la Puglia di Bari e il Ministero per i beni e le attività culturali, in persona
dei rispettivi rappresentanti legali p.t., rappresentati e difesi
dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici sono per legge
domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n.12;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Bari,
Sezione II, n.1645/02 in data 28 marzo 2002, resa tra le parti;
visto il ricorso con i relativi allegati;
visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria del Ministero per i beni e
le attività culturali e della Soprintendenza per i beni ambientali AA. AA. SS.
per la Puglia;
visti gli atti tutti della causa;
alla pubblica udienza del 20 marzo 2007 - relatore il consigliere Domenico
Cafini - uditi, per le parti, l’avv. Pappalepore per delega dell’avv. Guantario
e l’avv. dello Stato Cesaroni;
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
1. Con ricorso proposto davanti al TAR per la Puglia il sig. Michele Lotito
impugnava il decreto del Soprintendente per i beni ambientali, architettonici,
artistici e storici di Bari 29.1.1999 n. 544, concernente l’annullamento del
provvedimento in data 10.7.1997 del Sindaco di Corato, con cui era stato
espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 32 L. 47/1985, al rilascio di una
concessione in sanatoria per alcune opere abusive realizzate dal ricorrente in
un’area di sua proprietà, sita in contrada San Giuseppe del comune predetto,
nonché il parere sfavorevole in data 4.4.1997 espresso sulla domanda di condono
dalla Commissione edilizia comunale di Corato, integrata ai sensi dell'art. 3
della L. R. n. 8/1995.
A sostegno del gravame l’istante deduceva le seguenti censure:
a) violazione dell'art. 7 e 8 L n. 241/1990; violazione del diritto di difesa ed
eccesso di potere, in quanto non era stato comunicato al ricorrente l’avvio del
procedimento conclusosi con l’annullamento del nulla osta comunale; b)
violazione e falsa applicazione dell’art. 82, comma 9, D.P.R. 24.7.1977, n. 616,
(come modificato. dall’art 1 L 8.8.1985, n. 431) per consunzione del potere di
controllo esercitato oltre il termine perentorio di sessanta giorni, perché il
nulla osta era stato annullato oltre il termine di sessanta giorni dalla
ricezione del parere rilasciato dal Sindaco e della relativa documentazione; c)
illegittimità del decreto del Soprintendente 29.1.1999 n. 544 in via derivata
dagli stessi vizi di legittimità del parere rilasciato il 4.4.1997 dalla
Commissione edilizia comunale sull’istanza di condono prodotta dall’interessato.
Avverso il menzionato parere negativo della Commissione edilizia lo stesso
ricorrente deduceva, altresì:
d) eccesso di potere per difetto di motivazione, sviamento dalla causa tipica e
macroscopica irragionevolezza; carente e difettosa istruttoria, travisamento dei
fatti e falsità nei presupposti, giacché detto parere negativo era assolutamente
tautologico e stereotipato;
e) eccesso di potere per immotivata disparità di trattamento e immotivato ed
irragionevole contrasto con precedenti pareri favorevoli; eccesso di potere per
sviamento, essendo stato differente l’operato dell’Amministrazione nel valutare
l’impatto ambientale nei confronti di altri edifici di maggiore portata
volumetrica.
Nel giudizio si costituiva il Ministero e la Soprintendenza intimati, che si
opponevano al ricorso, chiedendone il rigetto.
2. Con la sentenza in epigrafe specificata il Tribunale adito respingeva il
gravame come sopra proposto, ritenendo infondati tutti i motivi in esso
dedotti..
3. Avverso tale sentenza è stato proposto l’odierno appello, affidato dal sig.
Lotito ai seguenti motivi di diritto:
A) error in iudicando: violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8
L. n.241/1990, oltre che violazione del diritto di difesa ed eccesso di potere;
B) error in iudicando: violazione e falsa applicazione dell’art. 82,
comma 9, D.P.R. 24.7.1977, n. 616, (nel testo modificato. dall’art 1 L 8.8.1985,
n. 431) per consunzione del potere di controllo esercitato oltre il termine
perentorio di sessanta giorni; eccesso di potere per travisamento dei fatti;
falsa presupposizione; ingiustizia;
C) error in iudicando: a) violazione e malgoverno dei principi in materia
di eccesso di potere per difetto di motivazione, sviamento dalla causa tipica e
macroscopica irragionevolezza; carente e difettosa istruttoria, travisamento dei
fatti e falsità nei presupposti; b) violazione e malgoverno dei principi in
materia di eccesso di potere per immotivata disparità di trattamento e
immotivato e irragionevole contrasto con precedenti pareri favorevoli; eccesso
di potere per sviamento.
Nelle conclusioni il sig. Lotto chideva l’accoglimento del proposto gravame e,
per l’effetto, previa riforma della sentenza appellata, l’annullamento degli
atti impugnati con il ricorso di prime cure.
Ricostituitosi il contraddittorio nell’attuale fase di giudizio - con memoria
datata 19.2.2007 - l’Amministrazione per i beni e le attività culturali ha
replicato ai rilevi formulati nel ricorso in appello rilevandone l’infondatezza
ed ha concluso, quindi, per il rigetto del gravame.
4. Alla pubblica udienza del 20 marzo 2007 la causa è stata, infine, introitata
per la decisione.
D I R I T T O
1. Con l’impugnativa proposta in primo grado è stato censurato dal sig. Michele
Lotito il decreto soprintendentizio di annullamento della determinazione assunta
dal Comune di Bari, contenente il parere favorevole, ex art. 32 della
legge n. 47/1985, al rilascio in favore del ricorrente della concessione
edilizia in sanatoria per un abuso edilizio realizzato dal medesimo in
violazione dell’art. 1 della L.R. Puglia n. 5/1996, nonostante che la
Commissione edilizia comunale avesse espresso parere negativo sulla
compatibilità ambientale della costruzione anzidetta.
Tale impugnativa è stata poi respinta dal TAR adito che ha ritenuto infondati
tutti i rilievi in essa prospettati con la sentenza in epigrafe specificata, la
quale - reputata erronea ed ingiusta - viene ora contestata dall’interessato
attraverso doglianze sostanzialmente coincidenti con quelle già dedotte nel
giudizio di prime cure.
Di dette doglianze, il Collegio ritiene che debbano essere esaminate, con
priorità sulle altre, quelle prospettate nel motivo sopra indicato al punto 3.
A) dell’esposizione in fatto, concernenti la violazione degli artt. 7 e 8 L. n.
241 del 1990 e del diritto di difesa e nonché l’eccesso di potere sotto vari
profili, con le quali si deduce che il provvedimento impugnato nel giudizio di
primo grado non sarebbe stato preceduto dalla necessaria comunicazione di avvio
del procedimento.
2. Tale motivo è fondato.
2.1. Con numerose pronunce, dalle cui conclusioni il Collegio non ritiene di
doversi discostare, questa Sezione ha più volte affrontato la problematica
sollevata con le censure in esame, risolvendola in senso negativo a quello
prospettato dall’Amministrazione e dalla sentenza appellata, ossia nel senso
della sussistenza dell’obbligo dell’autorità statale di dare notizia
all’interessato, anche nell’ipotesi sopra descritta, dell’avvio del procedimento
preordinato all’eventuale annullamento del nulla-osta paesaggistico come sopra
rilasciato. (cfr., tra le tante, Cons. Stato, VI sez., 25.3.2004, n.1626;
20.1.2003, n.203; 17.9.2002 n.4709, 29.3.2002 n.1790).
Né può ritenersi che vi sia nella determinazione avanti menzionata equipollenza
all’avviso di procedimento in questione.
Infatti, l’autorizzazione rilasciata nella fattispecie dal Comune non poteva
certamente considerarsi quale atto equipollente all’avviso di procedimento da
iniziarsi da parte della Soprintendenza ai sensi dell’art. 7 della legge n.241
del 1990.
E ciò perché la detta autorizzazione comunale costituisce l’oggetto della nuova
fase procedimentale destinata ad aprirsi di fronte all’autorità statale, sicché
la stessa non può, strutturalmente, essere considerata equivalente all’avviso
dell’inizio di tale nuova fase, dal momento che non contiene alcuna generica
informazione circa l’oggetto, il responsabile del procedimento, le modalità di
partecipazione ed, in genere, lo svolgimento della predetta nuova fase.
Al riguardo la Sezione - nel far presente che il nulla-osta, nella disciplina
antecedente all’entrata in vigore del D.M. 19 giugno 2002 n.165, che ha
modificato l’art. 4 del D.M. 13 giugno 1994 n. 495, deve essere preceduto dalla
comunicazione dell’avvio del procedimento da parte dell’Amministrazione statale
- ha già espressamente affermato che non può attribuirsi rilevanza, al fine di
fondare un diverso avviso, alla circostanza che l’ente autorizzante abbia già
dato notizia alla parte della trasmissione del nulla-osta all’autorità statale
per l’esercizio del potere di controllo (Cons. Stato, Sez.VI, 20.1.2003 n.203;
ord. 9.5.2003 n.1806; 25.3.2004, n.1626).
2.2. La tesi prospettata nella sentenza impugnata circa l’asserita avvenuta
conoscenza del procedimento di cui trattasi, per effetto dell’invio della
determinazione favorevole in data 10.7.1997 del Sindaco del Comune di Corato,
non può essere, quindi, condivisa, perché essa sembra considerare, come
“un’unica procedura” quella riguardante il rilascio dell’autorizzazione comunale
e la sua verifica di legittimità dinanzi alla Soprintendenza; mentre, come è
stato chiarito, quella destinata a svolgersi presso l’autorità statale è una
fase procedimentale “diversa”, di secondo grado, rispetto a quella svoltasi
dinanzi all’autorità regionale (o, come nel caso in esame, comunale),
caratterizzata dalla presenza di una diversa autorità - quella statale rispetto
a quella che ha rilasciato l’autorizzazione - e da un diverso responsabile del
procedimento (Cons. Stato, Sez. VI, 13.2.2003 n. 790; 17.10.2003 n. 6342;
25.3.2004, n. 1626).
In proposito, è’ stato evidenziato dalla giurisprudenza richiamata, inoltre, che
l’onere di comunicare l’avvio del procedimento non può essere soddisfatto dalla
semplice indicazione della soggezione al potere ministeriale contenuta
nell’autorizzazione paesaggistica, nè dall’indicazione del Ministero tra i
destinatari dell'atto medesimo, in quanto siffatte indicazioni non garantiscono
né che la pratica sia stata effettivamente trasmessa all’autorità statale, né
che questa l’abbia ricevuta, di modo che l’interessato dovrebbe esercitare la
propria pretesa partecipativa senza sapere se l’autorizzazione rilasciatagli ed
il relativo incartamento siano pervenuti a destinazione, col rischio di porre in
essere un’attività che potrebbe, poi, rivelarsi prematura e inutile, ovvero
inadeguata, se si considera il potere, riconosciuto all’autorità statale, di
acquisire dall’organo di amministrazione attiva i chiarimenti e gli elementi
integrativi ritenuti necessari ai fini del corretto esercizio delle funzioni di
controllo, ed il correlativo diritto del privato (art. 10 lett. A) della legge n.241/1990)
di prendere visione di tutti gli atti del procedimento ai fini di una proficua
partecipazione.
2.3. Deve essere ribadito pertanto, anche con riguardo al caso di cui trattasi,
l’indirizzo giurisprudenziale della Sezione, che richiede che il provvedimento
ministeriale di annullamento del nulla-osta paesaggistico sia preceduto
necessariamente dall’avviso del procedimento, salvo che la conoscenza
dell’inizio del medesimo procedimento sia avvenuta aliunde (Cons. Stato,
Sez. VI, 17.10. 2003 n. 6342; 29.4.2003 n. 2176; 10.4. 2003 n.1909).
E poiché nella fattispecie tale conoscenza non può dirsi, comunque, intervenuta,
per le ragioni già esposte, il provvedimento del Soprintendente, di annullamento
dell’autorizzazione paesaggistica comunale, impugnato in prime cure, deve essere
considerato illegittimo, come correttamente prospettato dalla parte appellante.
2.4. Osserva, in ogni caso, il Collegio che la circostanza che il procedimento
in esame, conclusosi con il contestato provvedimento, si sia integralmente
svolto prima della modifica regolamentare introdotta con il D.M. n. 165 del
19.6.2002, che ha modificato la previsione contenuta nell’art. 4 del D.M.
13.6.1994 - la quale richiedeva espressamente l’inizio dell’avviso del
procedimento da parte dell’autorità statale - conferma ulteriormente l’esattezza
delle affermazioni che precedono.
In definitiva, l’onere di cui all’art. 7, comma 1, della L. n.241/1990, viene
soddisfatto soltanto dalla formale comunicazione ad opera dell’autorità statale
competente a pronunciare l’eventuale annullamento dell’autorizzazione
paesaggistica, così come, del resto, esplicitamente previsto dalla normativa
regolamentare attuativa della L. 241/1990 appositamente dettata dal Ministero
dei beni culturali ed ambientali, con D.M. n. 495 del 13.6.1994, art. 4 e
Tabella A punto 4.
Nel caso di specie, siffatta comunicazione, come accennato, non è stata data, e
ciò vizia certamente il procedimento conclusosi con l’impugnato decreto, come
appunto evidenziato nel ricorso in esame.
3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, non può pertanto
condividersi la statuizione dei primi giudici, secondo cui nella specie la
Soprintendenza non aveva l’onere di preavvisare il privato dell’imminente
esercizio dei suoi poteri, giacché il ricorrente, al momento di presentazione
della domanda di concessione in sanatoria delle opere eseguite in una zona
soggetta a vincolo paesaggistico, “sapeva (e, comunque, avrebbe dovuto sapere)
che, in virtù dell’art. 32 della legge n. 47 del 28.2.1985, l’accoglimento della
sua istanza era subordinato al parere favorevole dell’Autorità preposta alla
tutela del vincolo” e che la conclusione del procedimento autorizzatorio non
sarebbe avvenuta con il rilascio del nulla osta dell'autorità regionale o
subregionale, “potendo l’autorizzazione essere annullata da parte dell’Autorità
statale tenuta, in forza dell’art. 82 del D.P.R. n. 616/1977, a riscontrare la
legittimità del nulla osta stesso”.
Pertanto, il ricorso in appello, previo assorbimento delle restanti censure,
deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere riformata la sentenza in
epigrafe specificata ed annullato il decreto del Soprintendente oggetto
dell’originario gravame.
Sussistono, tuttavia, giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti
le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, definitivamente
pronunciando sul ricorso in appello specificato in epigrafe, così dispone:
- accoglie l’appello e, per l’effetto, annulla la sentenza impugnata con
conseguente accoglimento del ricorso di primo grado;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
- ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2007, dal Consiglio di Stato, in sede
giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei
Signori:
:
Presidente
CLAUDIO VARRONE
Consigliere
Segretario
DOMENICO CAFINI CLAUCO SIMONINI
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 11/05/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA
AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
Vedi
altre:
SENTENZE PER
ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE -
Ricerca in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it