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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
CONSIGLIO DI STATO
Sez. VI, 11/05/2007 (C.c. 03.04.2007), Sentenza n. 2304
APPALTI - Contenuto bando - Requisiti di partecipazione e di qualificazione più
rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge - Legittimità -
Condizioni. Le amministrazioni possono richiedere alle imprese requisiti di
partecipazione ad una gara d' appalto e di qualificazione più rigorosi e
restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purché, tuttavia, tali
ulteriori prescrizioni si rivelino rispettose dei principi di proporzionalità e
ragionevolezza, non limitino indebitamente l'accesso alla procedura e siano
giustificate da specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto dell' appalto.
(Consiglio Stato, sez. V, 31 dicembre 2003 , n. 9305; Consiglio Stato , sez. IV,
15 settembre 2006 , n. 5377). Pres. Varrone, Est. Giovagnoli -
CO.NA.CLE a.r.l. (avv. Vitucci) c. Mostra d' Oltremare s.p.a (n. c.) e
L.C. s.r.l. (avv. Cammareri) - (Conferma TAR
Campania, Napoli, n. 7968/2003) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 11 maggio 2007
(C.c. 3 aprile 2007), sentenza n. 2304
PROCEDURE E VARIE - Statuizione del G.A. fondata su ragioni giuridiche diverse da
quelle prospettate dal ricorrente - Legittimità - Integrazione motivazione -
Esclusione. L’individuazione delle ragioni giuridiche che rendono infondati
i motivi formulati dal ricorso
(e dimostrano, quindi, la
legittimità dell’operato della p.a.) appartiene, in base al principio
iura novit curia, alla cognizione del Giudice amministrativo, che può,
quindi, respingere il ricorso anche sulla base di ragionamenti o qualificazioni
giuridiche diverse da quelle prospettate dalla stazione appaltante, senza che
ciò rappresenti integrazione della motivazione. Pres. Varrone, Est. Giovagnoli -
CO.NA.CLE a.r.l. (avv. Vitucci) c. Mostra d' Oltremare s.p.a (n. c.) e
L.C. s.r.l. (avv. Cammareri) - (Conferma TAR
Campania, Napoli, n. 7968/2003) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 11 maggio 2007
(C.c. 3 aprile 2007), sentenza n. 2304
APPALTI - PROCEDURE E VARIE - Domanda di accertamento della durata del
rapporto contrattuale - Giurisdizione G.A. - Esclusione - Art. 6 L. 205/2000.
La domanda di accertamento della durata del rapporto contrattuale, riguardando la fase
esecutiva del contratto di appalto, esula dalla giurisdizione
esclusiva del G.A. di cui all’art. 6 legge n. 205/2000 (ed ora all’art. 244 d.lgs. n.
163/2006). Pres. Varrone, Est. Giovagnoli -
CO.NA.CLE a.r.l. (avv. Vitucci) c. Mostra d' Oltremare s.p.a (n. c.) e
L.C. s.r.l. (avv. Cammareri) - (Conferma TAR
Campania, Napoli, n. 7968/2003) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 11 maggio 2007
(C.c. 3 aprile 2007), sentenza n. 2304
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.2304/2007
Reg.Dec.
N. 11376 Reg.Ric.
ANNO 2003
l Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 11376/2003 Reg. Gen. proposto dalla società
CO.NA.C.L.E. a r.l., in proprio e quale mandataria in seno all'Ati costituita
con la soc. coop. a r.l. Edil Cecere, in persona del legale rappresentante p.t.
dott. Orazio D'Amore, rappresentato e difeso, dall'avv. Adriano Vitucci, con il
quale domicilia elettivamente in Roma alla Via Cicerone 28 presso lo studio
dell’Avv. Izzo;
contro
- la Mostra d'Oltremare s.p.a., in persona del suo Presidente, legale
rappresentante p.t., non costituitasi nel giudizio di appello;
- la Lara Costruzioni s.r.l., in persona del suo amministratore unico, legale
rappresentante p.t., sig. Rocco Lamino, in proprio e quale capogruppo mandataria
dell'Ati costituita con la F.C. LME s.r.l., rappresentate e difese, dall.avv.
Pietro Cammareri, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Roma,
Piazzale Ammiraglio Bergamini, 12
per l’annullamento e la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Campania, Napoli, sez. I, n. 7968/2003;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto il controricorso e il ricorso incidentale di Lara Costruzioni s.r.l.;
Vista la memoria difensiva depositata dall’appellante;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla udienza pubblica del 3 aprile 2007 il Consigliere Roberto
Giovagnoli, e uditi altresì l’avv. Marone per delega dell’avv. Vitucci e l’avv.
Cammareri;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O E D I R I T T O
1. L'Ati appellante ha partecipato alla gara indetta dalla Mostra d'Oltremare
s.p.a. per l'appalto relativo agli interventi di manutenzione ordinaria ed a
guasto di tutti gli immobili di proprietà della stazione appaltante, di cui al
bando pubblicato, mediante estratto, sulla G.U.R.I., parte speciale, n. 305 del
31.12.2002 e ne è stata esclusa in quanto risultata non in possesso
dell'iscrizione nella categoria prevalente OG2, classifica IV, richiesta dal
bando medesimo (insieme alla OS 21, scorporabile).
2. Avverso la previsione di gara che richiede la classifica IV, in luogo della
III, invece posseduta dall’odierna appellante, la medesima ha proposto ricorso
al T.a.r. Campania, davanti al quale è stata denunciata la violazione dell'art.
3 del d.m. 34/2000, nonché eccesso di potere sotto più profili. Il gravame è
stato esteso agli atti recanti l'esclusione, nonché, a mezzo di motivi aggiunti,
all'intervenuta aggiudicazione ed al contratto, del quale è chiesta la
declaratoria di nullità.
3. Con la sentenza n. 7968/2003, il T.a.r. ha respinto il ricorso ritenendo
legittima la previsione del bando di richiedere il possesso della classifica IV,
in quanto giustificata dalla peculiarità dell’appalto. Peculiarità derivante dal
fatto che le previsioni di gara, nell’indicare come presunto, in riferimento al
primo triennio dell’appalto, non l’importo riferito alla categoria prevalente
OG2 di cui si discute, bensì quello complessivo delle due categoria, si
premurano di specificare come le somme riportate indicano in linea di massima
gli importi presuntivi delle diverse tipologie di lavorazioni a misura e
potranno variare in più o in meno per effetto delle variazioni nelle rispettive
quantità.
4. Contro tale sentenza l’A.t.i. CO.NA.C.L.E. ha proposto appello, denunciando:
a) Error in procedendo. Error in iudicando. Erroneità nei presupposti di fatto e
di diritto. Erronea interpretazione dell’art. 3 del D.P.R. n. 34/2000 e
dell’art. 154 D.P.R. n. 554/1999;
b) Error in iudicando. Erroneità nei presupposti di fatto e di diritto. Erronea
interpretazione dell’art. 3 del D.P.R. n. 34/2000 e dell’art. 154 del D.P.R. n.
554/1999.
5. Si è costituita in giudizio l’A.t.i. controinteressata che ha chiesto il
rigetto dell’appello ed ha impugnato con ricorso incidentale la sentenza di
primo grado “nella parte in cui non ha statuito chiaramente che la durata
dell’appalto suindicato sia di sei anni e per un valore di Euro 3.0366.766,56”.
La Mostra d’Oltremare s.p.a. non si è, invece, costituita nel giudizio di
appello.
6. All’udienza del 3 aprile 2007, su richiesta delle parti, la causa è stata
trattenuta in decisione.
7. L’appello principale è infondato.
8. Rappresenta orientamento giurisprudenziale consolidato, dal quale non vi è
motivo per discostarsi, quello secondo cui le amministrazioni possono richiedere
alle imprese requisiti di partecipazione ad una gara d' appalto e di
qualificazione più rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla
legge, purché, tuttavia, tali ulteriori prescrizioni si rivelino rispettose dei
principi di proporzionalità e ragionevolezza, non limitino indebitamente
l'accesso alla procedura e siano giustificate da specifiche esigenze imposte dal
peculiare oggetto dell' appalto. (Consiglio Stato, sez. V, 31 dicembre 2003 , n.
9305; Consiglio Stato , sez. IV, 15 settembre 2006 , n. 5377).
8.1. Nel caso di specie, come rilevato dal Giudice di prime cure, la previsione
del bando di richiedere la qualifica IV (anziché la III, posseduta dalla
ricorrente) risulta rispettosa dei principi di proporzionalità e ragionevolezza,
ed è giustificata da specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto
dell’appalto.
La classifica posseduta dall’odierna appellante abilita quest’ultima a
partecipare alle gare e ad eseguire lavori nel limite dell'importo di Euro
1.032.913 incrementato di un quinto (per un importo, quindi, superiore a quello,
pari ad Euro 1.007.090,95, delle lavorazioni previste dal bando per la categoria
OG2).
Ciò nondimeno, le previsioni di gara - nell'indicare come presunto, in
riferimento al primo triennio di appalto, non l'importo (Euro 1.007.090,95)
riferito alla categoria prevalente OG2 di cui si discute, bensì quello
complessivo delle due categorie (punto 3.1.1.3. del bando, art. 2 del capitolato
speciale) -specificano poi che le somme riportate indicano in linea di massima
gli importi presuntivi delle diverse tipologie di lavorazioni a misura. Tali
somme, tuttavia, potranno variare in più o in meno per effetto di variazioni
nelle rispettive quantità. In particolare, la disciplina di gara precisa che
"detti importi delle categorie […] sono stati indicati in via assolutamente
presuntiva, in quanto i lavori oggetto del presente appalto sono riferiti
essenzialmente alla manutenzione ordinaria ed a guasto in genere, quindi, come
tali non previsti né prevedibili con esattezza in sede di determinazione
dell'importo a base d'asta".
Date le peculiarità della fattispecie, il Collegio ritiene che l’indicazione per
la categoria prevalente OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili
sottoposti a tutela) della classifica superiore, sia pienamente giustificata (e,
quindi, rispettosa dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e
proporzionalità), in presenza di lavorazioni non preventivabili nel dettaglio
quanto a riferimento all'una o all'altra delle due categorie.
Va ulteriormente precisato che la categoria OS21 (Opere strutturali speciali), è
stata richiesta dall’Amministrazione solo per coprire ogni possibile evenienza,
ossia l'eventuale necessità di far luogo a lavorazioni particolari quali
indicate nella categoria speciale; ciò, tuttavia, nell'ambito dell'importo
complessivo che non può, ai fini dati, che essere considerato nel suo ammontare
globale avuto conto della natura a misura delle lavorazioni.
In definitiva, l’impossibilità -connatura alla particolare tipologia di appalto
che viene in rilievo (manutenzione di beni immobili) -di stabilire con
precisione quali saranno in concreto gli interventi di restauro e di
manutenzione che verranno richiesti all’appaltatore, giustifica la richiesta da
parte della stazione appaltante di una classifica superiore per la categoria
OG2. Ciò in quanto non è possibile escludere ex ante che, nel corso
dell’esecuzione del rapporto contrattuale, l’importo delle lavorazioni
ascrivibili alla categoria OG2 superi l’importo di € 1.007.090,95 -indicato (in
via meramente presuntiva) nella lex specialis della gara -per raggiungere un
importo superiore, sino alla concorrenza del limite € 1.471.902,16.
8.2. Né ha pregio la censura, formulata dall’appellante, secondo cui il T.a.r.,
facendo riferimento, per giustificare la previsione di gara più restrittiva,
all’impossibilità di determinare ex ante con precisione l’importo delle
lavorazioni riconducibili alla categoria OG2, avrebbe posto in essere una
inammissibile integrazione giudiziale della motivazione delle previsioni del
bando e del provvedimento di esclusione rispetto a quella fornita
dall’Amministrazione.
In particolare, l’appellante lamenta l’integrazione giudiziale della motivazione
rispetto a quella contenuta in una nota della stazione appaltante del 16.1.2003
che, in risposta ad una richiesta di chiarimenti presentata dall’Associazione di
categoria dei costruttori (A.C.E.N.), indicava a giustificazione della richiesta
della IV classifica, e della conseguente esclusione dell’A.t.i. CO.NA.C.L.E. la
circostanza che l’appalto avrebbe avuto una durata di sei anni (con facoltà
dell’amministrazione di farlo cessare anticipatamente dopo i primi tre anni).
La censura non può essere condivisa.
L’individuazione delle ragioni giuridiche che rendono infondati i motivi
formulati dal ricorso (e dimostrano, quindi, la legittimità dell’operato della
p.a.) appartengono, in base al principio iura novit curia, alla cognizione del
Giudice amministrativo, che può, quindi, certamente respingere il ricorso anche
sulla base di ragionamenti o qualificazioni giuridiche diverse da quelle
prospettate dalla stazione appaltante, senza che ciò rappresenti integrazione
della motivazione.
8.3. Del resto, nel caso di specie, è improprio parlare di integrazione della
motivazione anche sotto un altro profilo. Basti considerare che la previsione
restrittiva oggetto di contestazione era contenuta nel bando di gara (che,
essendo atto amministrativo generale, non richiede motivazione); il successivo
provvedimento di esclusione a sua volta non poteva avere altra motivazione che
non quella che evidenziava la mancanza della classifica IV richiesta nel bando.
La nota cui fa riferimento l’appellante, in cui si parla di una presunta durata
di sei anni dell’appalto, non rappresenta, quindi, la motivazione del
provvedimento impugnato; si tratta solo di una giustificazione, in questa sede
irrilevante, fornita dall’Amministrazione ad una richiesta di chiarimenti
avanzata da un soggetto estraneo al presente giudizio (l’A.C.E.N.).
9. Per le ragioni che precedono, l’appello principale deve essere rigettato.
10. Occorre ora esaminare l’appello incidentale, con il quale la A.t.i.
controinteressata chiede che a questo Giudice di accertare e dichiarare che il
contratto di appalto in oggetto ha durata di sei anni (e non di tre anni, come
affermato incidentalmente dal T.a.r.).
L’appello incidentale è inammissibile.
Tramite esso, infatti, la controinteressata propone una vera e propria domanda
di accertamento della durata del rapporto contrattuale. Si tratta, tuttavia, di
domanda inammissibile sotto molteplici profili, in quanto:
a) è domanda nuova proposta per la prima volta in appello, atteso che nel
giudizio di primo grado la durata dell’appalto era stata opposta solo in via di
eccezione per ottenere il rigetto del ricorso avversario, ma non in via di
azione, con autonoma domanda;
b) vi sarebbe comunque il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo,
perché la domanda in questione, investendo la durata del rapporto contrattuale,
riguarda la fase esecutiva del contratto di appalto e fuoriesce, quindi, dalla
giurisdizione esclusiva di cui all’art. 6 legge n. 205/2000 (ed ora all’art. 244
d.lgs. n. 163/2006);
c) vi è, allo stato, difetto di interesse a proporre tale domanda di
accertamento in quanto nei rapporti tra stazione appaltante e A.t.i.
aggiudicataria non risulta che vi siano contestazioni in ordine alla durata
dell’appalto.
L’appello incidentale va, pertanto, dichiarato inammissibile.
11. Quanto alle spese di lite, sussistono giustificati motivi per disporre la
compensazione delle spese del giudizio di appello fra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente
pronunciando, respinge l’appello principale e dichiara inammissibile l’appello
incidentale.
Compensa tra le parti costituite le spese del giudizio di appello.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2007 dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei
Signori:
:
Presidente
CLAUDIO VARRONE
Consigliere
Segretario
ROBERTO GIOVAGNOLI GLAUCO SIMONINI
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 11/05/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA
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