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CACCIA - ASSOCIAZIONE E COMITATI - Vigilanza venatoria - Guardie zoofile
volontarie dell’ENPA - Qualifica di agenti di polizia giudiziaria - Esclusione.
Le guardie zoofile volontarie dell’ENPA non rivestono la qualifica di agenti di
polizia giudiziaria. Avendo l'ENPA perduto la personalità giuridica di diritto
pubblico, i suoi agenti sono oggi guardie giurate volontarie di un'associazione
protezionistica nazionale riconosciuta e ad essi la legge sulla caccia
conferisce espressamente i poteri di vigilanza e di accertamento indicati nei
commi 1 e 5 dell'art. 28, della legge n. 157/92, ma non anche quello di
procedere al sequestro penale previsto dal 2 comma dello stesso articolo,
riservato agli ufficiali ed agenti di P.G.. La stessa legge n. 157/92 ha
espressamente riconosciuto la qualifica di agenti di polizia giudiziaria agli
agenti dipendenti dagli Enti locali delegati dalle Regioni (art. 27, comma 1,
lett. a), senza estendere tale riconoscimento alle guardie volontarie delle
associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale, menzionate alla
lettera b) dello stesso comma. L’assenza dell’espresso riconoscimento della
qualifica costituisce chiaro indice della volontà del legislatore, trattandosi
di una disposizione speciale avente ad oggetto proprio i compiti e le qualifiche
in materia di vigilanza venatoria. Pres. Ricci - Est. Chieppa - E.N.P.A., Ente
Nazionale Protezione Animali (avv.to Petrivelli) c. Ministero dell’interno,
Ministero di grazie e giustizia e Consiglio di Stato in sede consultiva
(Avvocatura Generale dello Stato), (conferma, Tribunale Amministrativo Regionale
del Lazio, Sezione I ter, n. 6368/2001). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI,
26/01/2007 (C.C. 28/11/2006), Sentenza n. 298
ASSOCIAZIONE E COMITATI - CACCIA - Vigilanza venatoria - Guardie venatoria
volontarie - Qualifica di polizia giudiziaria - Esclusione - L. n. 157/92 -
Artt. 57, 3 c., 55 e 57 c.p.p.. Ai sensi della legge n. 157/92, la qualifica
di polizia giudiziaria non può essere riconosciuta, agli agenti dell'E.N.P.A., a
norma del combinato degli artt. 57, 3 comma, e 55 c.p.p., argomentando dal fatto
che ad essi sono conferiti dalla legge sulla caccia poteri di vigilanza e di
accertamento di eventuali reati, in quanto l'art. 57 c.p.p., nell'indicare le
categorie di soggetti cui va riconosciuta la qualifica di ufficiali o di agenti
di P.G., fa espressamente salve "le disposizioni delle leggi speciali" e la
legge sulla caccia si pone sicuramente con carattere di specialità rispetto alle
norme, anche sostanziali, contenute nel codice di rito. Pres. Ricci - Est.
Chieppa - E.N.P.A., Ente Nazionale Protezione Animali (avv.to Petrivelli) c.
Ministero dell’interno, Ministero di grazie e giustizia e Consiglio di Stato in
sede consultiva (Avvocatura Generale dello Stato), (conferma, Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione I ter, n. 6368/2001). CONSIGLIO
DI STATO Sez. VI, 26/01/2007 (C.C. 28/11/2006), Sentenza n. 298
CACCIA - Vigilanza venatoria - Guardie venatoria volontarie - Qualifica di
polizia giudiziaria - Esclusione - Disciplina vigente. L’art. 27, comma 1,
della legge 11 febbraio 1992 n. 157 ha affidato la vigilanza venatoria: a) agli
agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. b) alle guardie
volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale
nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a
quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero
dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata. Ai
soli agenti, di cui alla lett. a) è stata riconosciuta la qualifica di agenti di
polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Pres. Ricci - Est. Chieppa -
E.N.P.A., Ente Nazionale Protezione Animali (avv.to Petrivelli) c. Ministero
dell’interno, Ministero di grazie e giustizia e Consiglio di Stato in sede
consultiva (Avvocatura Generale dello Stato), (conferma, Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione I ter, n. 6368/2001). CONSIGLIO
DI STATO Sez. VI, 26/01/2007 (C.C. 28/11/2006), Sentenza n. 298
_______________________
Nota: riconoscimento della qualifica di
agenti di polizia giudiziaria alle guardie volontarie delle associazioni di
protezione ambientale - contrasto giurisprudenziale:
- è stato affermato, in alcune pronunce,
che le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale rivestono
la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, atteso che la l. 11 febbraio 1992
n. 157 attribuisce espressamente alle stesse i compiti di vigilanza venatoria
sulla applicazione della medesima legge, in essi ricomprendendosi il potere
ispettivo, quello di controllo della fauna abbattuta o catturata ed il potere di
accertamento dei reati, cui è necessariamente collegato il dovere di acquisire
gli elementi probatori e di impedire che i reati vengano portati ad ulteriori
conseguenze. (Cassazione penale, sez. III, 02 febbraio 2006, n. 6454; Cassazione
penale , sez. III, 01 aprile 1998). In altre occasioni, è stato invece affermato
l’opposto principio dell’insussistenza di detta qualifica di agenti di polizia
giudiziaria (Cassazione penale, sez. III, 21 settembre 2004 , n. 40613; sez. III,
13 giugno 1997 , n. 1812; sez. III, 27 marzo 1996 , n. 1519). La giurisprudenza
amministrativa, si è espressa in senso sfavorevole al riconoscimento della
qualifica di agenti di polizia giudiziaria in capo alle guardie volontarie delle
associazioni di protezione ambientale (Cons. Stato, VI, n. 168/1982; n.
4304/2001; n. 5430/2006; n. 298/2007).
- sull’argomento si veda anche: T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 15 novembre
2002, n. 4450; T.A.R. Abruzzo L'Aquila, 13 ottobre 1999, n. 589; T.A.R. Lazio,
sez. I, 14 febbraio 1979, n. 149. (red. F.C.G.)
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REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 298/07
Reg.Dec.
N. 6621 Reg.Ric.
ANNO 2002
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto dall’E.N.P.A., Ente Nazionale Protezione
Animali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso dall' avv.to Fernando Petrivelli, ed elettivamente domiciliato presso lo
stesso, in Roma, via Quintino Sella, n. 41;
contro
Ministero dell’interno, Ministero di grazie e giustizia e Consiglio di Stato in
sede consultiva in persona dei rispettivi leali rappresentanti pro tempore,
costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello
Stato e domiciliati presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione I ter,
n. 6368/2001;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni appellate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 28-11-2006 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.
Udito l'Avv. dello Stato Tortora;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O E D I R I T T O
1. Con l’impugnata sentenza il Tar ha respinto il ricorso proposto dall’E.N.P.A.
- Ente Nazionale per la protezione degli animali, avverso la circolare n. 559/C.30137.10173.A
del 18-3-1995 del Ministero dell’Interno, avente ad oggetto la qualificazione
giuridica delle guardie venatorie volontarie ed avverso il presupposto parere
del Consiglio di Stato, Sezione I, n. 2296/94 del 29-8-1994.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che le guardie zoofile volontarie
dell’ENPA non rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, come
affermato nell’impugnata circolare.
L’ENPA ha proposto ricorso in appello, sostenendo, invece, l’opposta tesi del
riconoscimento in capo alle guardie zoofile dell’ente della menzionata
qualifica.
Le amministrazioni appellate si sono costituite in giudizio, chiedendo la
reiezione del ricorso.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
2. L’oggetto del presente giudizio è costituito dall’accertamento della
sussistenza in capo alle guardie zoofile volontarie dell’ENPA della qualifica di
agenti di polizia giudiziaria.
Tale qualifica è stata negata dalla menzionata circolare, che è stata appunto
impugnata dall’ENPA.
Il ricorso in appello, proposto dall’ENPA. è privo di fondamento.
Innanzitutto, è opportuno ricostruire il quadro normativo.
La legge 12 giugno 1913 n. 611, recante norme relative alle società protettrici
degli animali, prevedeva espressamente la possibilità di nomina da parte delle
stesse società di guardie, cui era da riconoscersi ex art. 7 della legge
medesima, la qualifica di agenti di pubblica sicurezza (possibilità confermata
dalla legge 11 aprile 1938 n. 612, istitutiva dell’E.N.P.A.).
Successivamente, con D.P.R. 31 marzo 1979 detto Ente ha perso il carattere di
persona giuridica pubblica; l’art. 5 del citato decreto presidenziale, pur
avendo privato le guardie zoofile della qualifica di agenti di pubblica
sicurezza, ha mantenuto alle stesse la qualifica di guardie giurate.
Inoltre, l’art. 27, comma 1, della legge 11 febbraio 1992 n. 157 ha affidato la
vigilanza venatoria: a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle
regioni. b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di
protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico
faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione
ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta
la qualifica di guardia giurata.
Ai soli agenti, di cui alla lett. a) è stata riconosciuta la qualifica di agenti
di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.
Sul riconoscimento della qualifica di agenti di polizia giudiziaria alle guardie
volontarie delle associazioni di protezione ambientale è sorto un contrasto
soprattutto nella giurisprudenza della Cassazione penale.
In alcune pronunce è stato affermato che le guardie volontarie delle
associazioni di protezione ambientale rivestono la qualifica di agenti di
polizia giudiziaria, atteso che la l. 11 febbraio 1992 n. 157 attribuisce
espressamente alle stesse i compiti di vigilanza venatoria sulla applicazione
della medesima legge, in essi ricomprendendosi il potere ispettivo, quello di
controllo della fauna abbattuta o catturata ed il potere di accertamento dei
reati, cui è necessariamente collegato il dovere di acquisire gli elementi
probatori e di impedire che i reati vengano portati ad ulteriori conseguenze.
(Cassazione penale , sez. III, 02 febbraio 2006 , n. 6454; sez. III, 01 aprile
1998).
In altre occasioni, è stato invece affermato l’opposto principio
dell’insussistenza di detta qualifica di agenti di polizia giudiziaria
(Cassazione penale , sez. III, 21 settembre 2004 , n. 40613; sez. III, 13 giugno
1997 , n. 1812; sez. III, 27 marzo 1996 , n. 1519).
Il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dall’orientamento
prevalso nella giurisprudenza amministrativa, che si è espressa in senso
sfavorevole al riconoscimento della qualifica di agenti di polizia giudiziaria
in capo alle guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale (Cons.
Stato, VI, n. 168/1982; n. 4304/2001; n. 5430/2006).
Avendo l'ENPA perduto la personalità giuridica di diritto pubblico, i suoi
agenti sono oggi guardie giurate volontarie di un'associazione protezionistica
nazionale riconosciuta e ad essi la legge sulla caccia conferisce espressamente
i poteri di vigilanza e di accertamento indicati nei commi 1 e 5 dell'art. 28,
della legge n. 157/92, ma non anche quello di procedere al sequestro penale
previsto dal 2 comma dello stesso articolo, riservato agli ufficiali ed agenti
di P.G..
La stessa legge n. 157/92 ha espressamente riconosciuto la qualifica di agenti
di polizia giudiziaria agli agenti dipendenti dagli Enti locali delegati dalle
Regioni (art. 27, comma 1, lett. a), senza estendere tale riconoscimento alle
guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione
ambientale, menzionate alla lettera b) dello stesso comma.
L’assenza dell’espresso riconoscimento della qualifica costituisce chiaro indice
della volontà del legislatore, trattandosi di una disposizione speciale avente
ad oggetto proprio i compiti e le qualifiche in materia di vigilanza venatoria.
In presenza di tale disposizione speciale, tale qualifica non può essere
riconosciuta, agli agenti dell'E.N.P.A., a norma del combinato degli artt. 57, 3
comma, e 55 c.p.p., argomentando dal fatto che ad essi sono conferiti dalla
legge sulla caccia poteri di vigilanza e di accertamento di eventuali reati, in
quanto l'art. 57 c.p.p., nell'indicare le categorie di soggetti cui va
riconosciuta la qualifica di ufficiali o di agenti di P.G., fa espressamente
salve "le disposizioni delle leggi speciali" e la legge sulla caccia si pone
sicuramente con carattere di specialità rispetto alle norme, anche sostanziali,
contenute nel codice di rito.
3. Sulla base di tali considerazioni, l’appello deve essere respinto.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di
giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il
ricorso in appello indicato in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 28-11-2006 dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei
Signori:
Claudio Varrone Presidente
Luciano Barra Caracciolo Consigliere
Lanfranco Balucani Consigliere
Domenico Cafini Consigliere
Roberto Chieppa Consigliere Est.
Presidente
f.to Claudio Varrone
Consigliere
Segretario
f.to Roberto Chieppa
f.to Annamaria Ricci
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 26/01/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
per Il Direttore della Sezione
f.to Giovanni Ceci
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