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CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 8 Giugno 2007, (C.C. 16/01/2007) Sentenza n. 3025
URBANISTICA E EDILIZIA - Decadenza dei vincoli preordinati all’espropriazione
o comportanti l’inedificabilità - Disciplina - Vincolo conformativo
preminentemente ambientale - Specifica motivazione - Obbligo - Esclusione -
Fattispecie - L. n.1187/1968 - D.M. 2 aprile 1968. Non sussiste
l’obbligo di specifica motivazione in caso di vincolo conformativo
preminentemente ambientale che consente determinati usi e non prevede affatto
specifici vincoli espropriativi se non in futuro qualora il piano
particolareggiato dovesse prendere in considerazione la necessità di un
intervento pubblico. Infatti, la disciplina della decadenza dei vincoli
preordinati all’espropriazione o comportanti l’inedificabilità, a tenore
dell’art. 2 della legge 19 novembre 1968, n.1187, nell’interpretazione datane
dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.55 del 1968, tende a tutelare il
singolo proprietario di beni gravati dal vincolo medesimo: la norma parla di
incidenza dei vincoli “su beni determinati”. Nella specie è stato escluso che
sia stato reiterato lo stesso vincolo, atteso che la previgente destinazione a
verde pubblico si riferisce agli standards di cui al D.M. 2 aprile 1968, mentre
la nuova destinazione ha una evidente finalità paesistico ambientale, con la
conseguenza che si discute di vincoli conformativi, non già espropriativi o di
inedificabilità. Pres. Riccio - Rel./Est. Carella - Lanari (avv. Lucchetti) c.
Comune di Ancona (avv. Romanucci) e Regione Marche (avv. Costanzi) (conferma TAR
Marche, 2 ottobre 1998, n.1127). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 8 Giugno 2007,
(C.C. 16/01/2007) Sentenza n. 3025
URBANISTICA E EDILIZIA - Variante di un piano regolatore - Casi in cui
necessita un’apposita motivazione - Specifiche aspettative in capo ai rispettivi
titolari. In linea generale, la variante di un piano regolatore (che
conferisce nuova destinazione ad aree che risultano già urbanisticamente
classificate) necessita di apposita motivazione solo quando le classificazioni
preesistenti siano assistite da specifiche aspettative in capo ai rispettivi
titolari, fondate su atti di contenuto concreto (nel senso che deve trattarsi di
scelte che incidono su situazioni definite), come quelle derivanti da un piano
di lottizzazione approvato, da un giudicato di annullamento, di un diniego di
concessione edilizia o dalla reiterazione di un vincolo scaduto (Cons. St., IV,
25 novembre 2003, n.7771). Pres. Riccio - Rel./Est. Carella - Lanari (avv.
Lucchetti) c. Comune di Ancona (avv. Romanucci) e Regione Marche (avv. Costanzi)
(conferma TAR Marche, 2 ottobre 1998, n.1127). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 8
Giugno 2007, (C.C. 16/01/2007) Sentenza n. 3025
URBANISTICA E EDILIZIA - PRG - Vincoli espropriativi decaduti - Reiterazione dei
vincoli scaduti - Limiti. L'assolvimento dell’obbligo di provvedere alla
rideterminazione urbanistica di un’area in relazione alla quale siano decaduti i
vincoli espropriativi precedentemente in vigore, non comporta necessariamente
che detta area deve conseguire una destinazione urbanistica edificatoria (Cass.
Civ., I, 26 settembre 2003, n.14333), essendo in ogni caso rimessa al potere
discrezionale dell’Amministrazione Comunale la verifica e la scelta della
destinazione, in coerenza con la più generale disciplina del territorio, meglio
idonea e adeguata in relazione all’interesse pubblico al corretto e armonico suo
utilizzo. Ammettendosi, persino la reiterazione degli stessi vincoli scaduti,
sebbene nei limiti di una congrua e specifica motivazione sulla perdurante
attualità della previsione in raffronto all’interesse pubblico perseguito
(C.d.S. Sez IV, 9 agosto 2005, n.4225; 30 giugno 2005, n.3535). Pres. Riccio -
Rel./Est. Carella - Lanari (avv. Lucchetti) c. Comune di Ancona (avv. Romanucci)
e Regione Marche (avv. Costanzi) (conferma TAR Marche, 2 ottobre 1998, n.1127).
CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 8 Giugno 2007, (C.C. 16/01/2007) Sentenza n. 3025
PROCEDURE E VARIE - URBANISTICA E EDILIZIA - Annullamento dell’atto -
Interesse all’impugnazione - Necessità - Fattispecie: riesercizio del potere
urbanistico. L’interesse all’impugnazione non sussiste se l’accoglimento del
ricorso non conduce all’utilità cercata dal ricorrente, occorrendo a tal fine
l’intermediazione di altri eventi o procedimenti di ipotetica realizzazione e
rispetto ai quali l’annullamento dell’atto impugnato si pone non come causa ma
quale mero antecedente. Nella specie, l’utilità che si tende a conseguire (riesercizio
del potere urbanistico) - sia essa finale o strumentale - non deriva in via
immediata e secondo criteri di regolarità dall’accoglimento del ricorso, bensì
in via mediata da eventi incerti o potenziali, da circostanze cioè che non
costituiscono conseguenza normale e diretta dell’annullamento. Nel contesto
delineato, è evidente come non sia oggettivamente configurabile un interesse
concreto a ricorrere sul punto della ventilata necessità di riadozione della
variante. Pres. Riccio - Rel./Est. Carella - Lanari (avv. Lucchetti) c. Comune
di Ancona (avv. Romanucci) e Regione Marche (avv. Costanzi) (conferma TAR
Marche, 2 ottobre 1998, n.1127). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 8 Giugno 2007,
(C.C. 16/01/2007) Sentenza n. 3025
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.3027/2007
Reg. Dec.
N. 804
Reg. Ric.
Anno 2006
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 1609 del 1999, proposto da Lanari Giuseppe
rappresentato e difeso dall’avv.to Alberto Lucchetti ed elettivamente
domiciliato in Roma, presso lo studio Clarizia, Via Principessa Clotilde, n.2;
contro
- il Comune di Ancona, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso dall’Avv. Luigi Romanucci, con domicilio eletto in Roma, presso lo studio
Avv. G.Spinelli, Via Marco Atilio, n.15;
- la Regione Marche, in persona del Presidente della giunta in carica,
rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo Costanzi, del Servizio Legale Regionale,
con domicilio eletto in Roma presso l’Avvocatura Regionale, via Fontanella
Borghese, n. 35;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, 2 ottobre
1998, n.1127;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ancona e della Regione
Marche;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 16 gennaio 2007 il Consigliere Vito Carella;
Uditi gli avv.ti Lucchetti e Bozza su delega dell’avv. Romanucci;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
L’odierno appellante, avendo avuto respinta l’osservazione formulata, impugnava
in primo grado la variante generale al P.R.G. adottata dal Comune di Ancona ed
approvata dalla Regione Marche, nella parte in cui l’area di sua proprietà (mq
1150) è stata destinata a “parco urbano” (art. 31 N.T.A.), lamentando:
1. il Comune non poteva limitarsi a recepire le prescrizioni introdotte dalla
Regione, ma avrebbe dovuto riadottare il piano e ripubblicarlo, così consentendo
nuove osservazioni;
2. la destinazione a parco urbano costituisce la reiterazione del vincolo
(decaduto) apposto dal previgente P.R.G. (verde pubblico urbano), necessitante
perciò di specifica motivazione;
3. la reiterazione del vincolo si pone in contraddizione con il piano paesistico
del Conero, che ha definito l’area controversa “urbanizzata di recente
edificazione B2”.
Con la gravata sentenza, il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il
ricorso proposto, rilevando che:
a. le modifiche apportate dalla Regione e recepite dal Comune non hanno alcuna
diretta incidenza negativa sulla destinazione impressa all’area in contestazione
e comunque esse sono inerenti a limiti e rapporti urbanistici, come tali
escludenti la ventilata loro natura sostanziale e la necessità di riadozione
della variante;
b. è da escludere che nella specie sia stato reiterato lo stesso vincolo, atteso
che la previgente destinazione a verde pubblico si riferisce agli standards di
cui al D.M. 2 aprile 1968, mentre la nuova destinazione ha una evidente finalità
paesistico ambientale, con la conseguenza che si discute di vincoli
conformativi, non già espropriativi o di inedificabilità;
c. c. non vi è alcuna contraddizione rispetto al piano del Conero perché
giuridicamente non esistente a seguito del suo avvenuto annullamento
giurisdizionale.
Con l’appello in esame il deducente ha chiesto che il ricorso di primo grado
venga accolto, prospettando che:
i. il Tar ha errato nel ritenere carente di interesse il ricorso in relazione al
primo motivo perché l’annullamento del piano imporrebbe un pari complessivo
riesame dello strumento urbanistico, potenzialmente esteso anche all’area in
discussione ed ha inoltre omesso di considerare se gli interventi modificativi
apportati dalla Regione sono compatibili rispetto alle linee generali della
pianificazione comunale adottata;
ii. il vincolo imposto sull’area dell’appellante, in quanto a natura sostanziale
per il precetto di inedificabilità che lo caratterizza, comporta l’obbligo di
specifica motivazione nella reiterazione di qualsivoglia tipologia di vincolo;
iii. la motivazione data sul terzo motivo di ricorso, in relazione
all’intervenuto annullamento giurisdizionale del piano del Conero, non può
essere ritenuta esaustiva perché la carenza provvedimentale doveva essere
valutata rispetto al momento della formazione e del perfezionamento della
variante, atteso che non è possibile concludere - ora per allora - che
l’Amministrazione Comunale avrebbe in ogni caso deciso per il vincolo in effetti
prescelto.
Resistono in giudizio il Comune di Ancona e la Regione Marche che concludono per
la reiezione dell’appello.
L’appellante ha ulteriormente illustrato le proprie tesi con la memoria
depositata il 5 gennaio 2007.
All’udienza del 16 gennaio 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La controversia per cui è causa attiene alla legittimità della variante
urbanistica adottata dal Comune di Ancona ed approvata con prescrizioni dalla
Regione Marche, nella parte in cui l’area (mq.1150) di proprietà dell’appellante
è stata normata a “parco urbano” rispetto alla previgente destinazione a “verde
pubblico urbano”.
In argomento merita preliminarmente rimarcare come nella specie è pacifico, e
comunque non contestato, che le citate prescrizioni regionali non riguardano
minimamente il suolo oggetto di discussione.
Si deve aggiungere, ancora, che l‘art. 31 delle N.T.A., nel delinerare i
caratteri naturalistici, archeologici, geomorfologici collegati alla previsione
dei parchi urbani in funzione degli obbiettivi di riqualificazione previsti dal
piano, consente taluni usi compatibili e prescrive: “le aree interessate sono
sottoposte ad un vincolo preminentemente ambientale, mentre l’utilizzazione
pubblica delle stesse e quindi anche l’eventuale parziale acquisizione sarà
disciplinata da specifici Piani Particolareggiati elaborati a cura
dell’Amministrazione comunale”.
Alla stregua di tali prescrizioni, l’appello è infondato e va come tale
respinto, con conferma della sentenza impugnata.
2. La prima questione che il Collegio è chiamato a risolvere concerne la
inammissibilità del primo motivo del ricorso originario, pronunciata dal TAR
nell’assunto che dall’eventuale accoglimento di tale censura - relativa alla
ritenuta necessaria riadozione e ripubblicazione della variante che così
consentirebbe la presentazione di ulteriore osservazione - non poteva derivare
alcun beneficio al ricorrente perché area non interessata dalle incidenze recate
dalle prescrizioni regionali citate.
La tesi dell’appellante, secondo cui dall’ipotizzato annullamento del piano
deriverebbe l’obbligo di un complessivo riesame dello strumento urbanistico
potenzialmente esteso anche all’area in esame, non può che essere disattesa.
Ed, invero, l’interesse all’impugnazione non sussiste se l’accoglimento del
ricorso non conduce all’utilità cercata dal ricorrente, occorrendo a tal fine
l’intermediazione di altri eventi o procedimenti di ipotetica realizzazione e
rispetto ai quali l’annullamento dell’atto impugnato si pone non come causa ma
quale mero antecedente.
Nella specie, in sintesi, l’utilità che si tende a conseguire (riesercizio del
potere urbanistico) - sia essa finale o strumentale - non deriva in via
immediata e secondo criteri di regolarità dall’accoglimento del ricorso, bensì
in via mediata da eventi incerti o potenziali, da circostanze cioè che non
costituiscono conseguenza normale e diretta dell’annullamento.
Nel contesto delineato, è evidente allora come non sia oggettivamente
configurabile un interesse concreto a ricorrere sul punto della ventilata
necessità di riadozione della variante.
3. Non meno priva di pregio è la seconda doglianza, che è inerente alla
affermata reiterazione dell’asserito vincolo di inedificabilità, in assenza di
una specifica motivazione.
Va precisato, in ordine al corretto assolvimento dell’obbligo di provvedere alla
rideterminazione urbanistica di un’area in relazione alla quale siano decaduti i
vincoli espropriativi precedentemente in vigore, che esso non comporta
necessariamente che detta area deve conseguire una destinazione urbanistica
edificatoria (Cass. Civ., I, 26 settembre 2003, n.14333), essendo in ogni caso
rimessa al potere discrezionale dell’Amministrazione Comunale la verifica e la
scelta della destinazione, in coerenza con la più generale disciplina del
territorio, meglio idonea e adeguata in relazione all’interesse pubblico al
corretto e armonico suo utilizzo.
In questi sensi la giurisprudenza della Sezione ammette perfino la reiterazione
degli stessi vincoli scaduti, sebbene nei limiti di una congrua e specifica
motivazione sulla perdurante attualità della previsione in raffronto
all’interesse pubblico perseguito (IV, 9 agosto 2005, n.4225; 30 giugno 2005,
n.3535).
Ma, come posto in luce dalla corretta decisione di prime cure e subito chiarito
in anteprima da questa sentenza, la fattispecie di causa è ben altra ed è
relativa a vincolo conformativo preminentemente ambientale che consente
determinati usi e non prevede affatto specifici vincoli espropriativi se non in
futuro qualora il piano particolareggiato dovesse prendere in considerazione la
necessità di un intervento pubblico.
Ora, occorre ricordare che la disciplina della decadenza dei vincoli preordinati
all’espropriazione o comportanti l’inedificabilità, a tenore dell’art. 2 della
legge 19 novembre 1968, n.1187, nell’interpretazione datane dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n.55 del 1968, tende a tutelare il singolo
proprietario di beni gravati dal vincolo medesimo: la norma parla infatti di
incidenza dei vincoli “su beni determinati”, la quale, però, non è il caso che
ne occupa.
Ne consegue l’infondatezza della censura anche sotto l’aspetto dell’obbligo di
specifica motivazione: infatti, in linea generale, la variante di un piano
regolatore ( che conferisce nuova destinazione ad aree che risultano già
urbanisticamente classificate) necessita di apposita motivazione solo quando le
classificazioni preesistenti siano assistite da specifiche aspettative in capo
ai rispettivi titolari, fondate su atti di contenuto concreto (nel senso che
deve trattarsi di scelte che incidono su situazioni definite), come quelle
derivanti da un piano di lottizzazione approvato, da un giudicato di
annullamento, di un diniego di concessione edilizia o dalla reiterazione di un
vincolo scaduto (Cons.St., IV, 25 novembre 2003, n.7771).
Nel caso in esame, dunque, la fattispecie della reiterazione risulta
inappropriatamente invocata.
4. Infondato è, di conseguenza, anche il terzo motivo di appello con il quale -
nel riproporre la censura di reiterazione del vincolo in asserita contraddizione
rispetto al piano paesistico del Conero (ritenuta dal primo giudice inesistente
a seguito dell’intervenuto annullamento giurisdizionale di detto piano) - si
tenta ora di spostare la visuale della coerenza provvedimentale verso il momento
della formazione e del perfezionamento della variante.
Ebbene, in primo luogo, a prescindere dall’avvenuta caducazione del piano
paesistico del Conero, comunque nella specie viene a mancare - come prima già
esaminato - il presupposto della conclamata reiterazione del vincolo di
inedificabilità.
In secondo luogo, contrariamente a quanto affermato dall’appellante, semmai vi
sarebbe coerenza tra l’area del Conero “urbanizzata di recente edificazione B2”
da proteggere paesisticamente e gli usi limitati consentiti nei parchi urbani
previsti dalla variante controversa (art.31 N.T.A.).
5. Per concludere, le considerazioni che precedono portano alla reiezione
dell’appello.
Le spese del grado seguono come di norma la soccombenza e sono liquidate come da
dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV, definitivamente
pronunciando, respinge l’appello.
Condanna l’appellante al pagamento di complessivi Euro 3.000,00, oltre
accessori, di cui euro 2.000,00 (duemila euro) in favore dell’Amministrazione
comunale ed euro 1.000,00 (euro mille) in favore dell’Amministrazione regionale.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità Ammistrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio tenutasi il giorno 16 gennaio
2007, presso la Sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l’intervento dei
signori:
Stenio Riccio - Presidente
Costantino Salvatore - Consigliere
Pier Luigi Lodi - Consigliere
Eugenio Mele - Consigliere
Vito Carella - Consigliere,rel-est.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Vito Carella Stenio Riccio
IL SEGRETARIO
Rosario Giorgio Carnabuci
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