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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006



CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 8 Giugno 2007, (C.C. 16/01/2007) Sentenza n. 3025



URBANISTICA E EDILIZIA - Decadenza dei vincoli preordinati all’espropriazione o comportanti l’inedificabilità - Disciplina - Vincolo conformativo preminentemente ambientale - Specifica motivazione - Obbligo - Esclusione - Fattispecie - L. n.1187/1968 - D.M. 2 aprile 1968. Non sussiste l’obbligo di specifica motivazione in caso di vincolo conformativo preminentemente ambientale che consente determinati usi e non prevede affatto specifici vincoli espropriativi se non in futuro qualora il piano particolareggiato dovesse prendere in considerazione la necessità di un intervento pubblico. Infatti, la disciplina della decadenza dei vincoli preordinati all’espropriazione o comportanti l’inedificabilità, a tenore dell’art. 2 della legge 19 novembre 1968, n.1187, nell’interpretazione datane dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.55 del 1968, tende a tutelare il singolo proprietario di beni gravati dal vincolo medesimo: la norma parla di incidenza dei vincoli “su beni determinati”. Nella specie è stato escluso che sia stato reiterato lo stesso vincolo, atteso che la previgente destinazione a verde pubblico si riferisce agli standards di cui al D.M. 2 aprile 1968, mentre la nuova destinazione ha una evidente finalità paesistico ambientale, con la conseguenza che si discute di vincoli conformativi, non già espropriativi o di inedificabilità. Pres. Riccio - Rel./Est. Carella - Lanari (avv. Lucchetti) c. Comune di Ancona (avv. Romanucci) e Regione Marche (avv. Costanzi) (conferma TAR Marche, 2 ottobre 1998, n.1127). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 8 Giugno 2007, (C.C. 16/01/2007) Sentenza n. 3025

URBANISTICA E EDILIZIA - Variante di un piano regolatore - Casi in cui necessita un’apposita motivazione - Specifiche aspettative in capo ai rispettivi titolari. In linea generale, la variante di un piano regolatore (che conferisce nuova destinazione ad aree che risultano già urbanisticamente classificate) necessita di apposita motivazione solo quando le classificazioni preesistenti siano assistite da specifiche aspettative in capo ai rispettivi titolari, fondate su atti di contenuto concreto (nel senso che deve trattarsi di scelte che incidono su situazioni definite), come quelle derivanti da un piano di lottizzazione approvato, da un giudicato di annullamento, di un diniego di concessione edilizia o dalla reiterazione di un vincolo scaduto (Cons. St., IV, 25 novembre 2003, n.7771). Pres. Riccio - Rel./Est. Carella - Lanari (avv. Lucchetti) c. Comune di Ancona (avv. Romanucci) e Regione Marche (avv. Costanzi) (conferma TAR Marche, 2 ottobre 1998, n.1127). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 8 Giugno 2007, (C.C. 16/01/2007) Sentenza n. 3025

URBANISTICA E EDILIZIA - PRG - Vincoli espropriativi decaduti - Reiterazione dei vincoli scaduti - Limiti.
L'assolvimento dell’obbligo di provvedere alla rideterminazione urbanistica di un’area in relazione alla quale siano decaduti i vincoli espropriativi precedentemente in vigore, non comporta necessariamente che detta area deve conseguire una destinazione urbanistica edificatoria (Cass. Civ., I, 26 settembre 2003, n.14333), essendo in ogni caso rimessa al potere discrezionale dell’Amministrazione Comunale la verifica e la scelta della destinazione, in coerenza con la più generale disciplina del territorio, meglio idonea e adeguata in relazione all’interesse pubblico al corretto e armonico suo utilizzo. Ammettendosi, persino la reiterazione degli stessi vincoli scaduti, sebbene nei limiti di una congrua e specifica motivazione sulla perdurante attualità della previsione in raffronto all’interesse pubblico perseguito (C.d.S. Sez IV, 9 agosto 2005, n.4225; 30 giugno 2005, n.3535). Pres. Riccio - Rel./Est. Carella - Lanari (avv. Lucchetti) c. Comune di Ancona (avv. Romanucci) e Regione Marche (avv. Costanzi) (conferma TAR Marche, 2 ottobre 1998, n.1127). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 8 Giugno 2007, (C.C. 16/01/2007) Sentenza n. 3025


PROCEDURE E VARIE - URBANISTICA E EDILIZIA - Annullamento dell’atto - Interesse all’impugnazione - Necessità - Fattispecie: riesercizio del potere urbanistico. L’interesse all’impugnazione non sussiste se l’accoglimento del ricorso non conduce all’utilità cercata dal ricorrente, occorrendo a tal fine l’intermediazione di altri eventi o procedimenti di ipotetica realizzazione e rispetto ai quali l’annullamento dell’atto impugnato si pone non come causa ma quale mero antecedente. Nella specie, l’utilità che si tende a conseguire (riesercizio del potere urbanistico) - sia essa finale o strumentale - non deriva in via immediata e secondo criteri di regolarità dall’accoglimento del ricorso, bensì in via mediata da eventi incerti o potenziali, da circostanze cioè che non costituiscono conseguenza normale e diretta dell’annullamento. Nel contesto delineato, è evidente come non sia oggettivamente configurabile un interesse concreto a ricorrere sul punto della ventilata necessità di riadozione della variante. Pres. Riccio - Rel./Est. Carella - Lanari (avv. Lucchetti) c. Comune di Ancona (avv. Romanucci) e Regione Marche (avv. Costanzi) (conferma TAR Marche, 2 ottobre 1998, n.1127). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 8 Giugno 2007, (C.C. 16/01/2007) Sentenza n. 3025


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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.3027/2007
Reg. Dec.
N. 804
Reg. Ric.
Anno 2006

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE


sul ricorso in appello n. 1609 del 1999, proposto da Lanari Giuseppe rappresentato e difeso dall’avv.to Alberto Lucchetti ed elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio Clarizia, Via Principessa Clotilde, n.2;
contro
- il Comune di Ancona, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Romanucci, con domicilio eletto in Roma, presso lo studio Avv. G.Spinelli, Via Marco Atilio, n.15;
- la Regione Marche, in persona del Presidente della giunta in carica, rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo Costanzi, del Servizio Legale Regionale, con domicilio eletto in Roma presso l’Avvocatura Regionale, via Fontanella Borghese, n. 35;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, 2 ottobre 1998, n.1127;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ancona e della Regione Marche;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 16 gennaio 2007 il Consigliere Vito Carella;
Uditi gli avv.ti Lucchetti e Bozza su delega dell’avv. Romanucci;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
L’odierno appellante, avendo avuto respinta l’osservazione formulata, impugnava in primo grado la variante generale al P.R.G. adottata dal Comune di Ancona ed approvata dalla Regione Marche, nella parte in cui l’area di sua proprietà (mq 1150) è stata destinata a “parco urbano” (art. 31 N.T.A.), lamentando:
1. il Comune non poteva limitarsi a recepire le prescrizioni introdotte dalla Regione, ma avrebbe dovuto riadottare il piano e ripubblicarlo, così consentendo nuove osservazioni;
2. la destinazione a parco urbano costituisce la reiterazione del vincolo (decaduto) apposto dal previgente P.R.G. (verde pubblico urbano), necessitante perciò di specifica motivazione;
3. la reiterazione del vincolo si pone in contraddizione con il piano paesistico del Conero, che ha definito l’area controversa “urbanizzata di recente edificazione B2”.
Con la gravata sentenza, il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso proposto, rilevando che:
a. le modifiche apportate dalla Regione e recepite dal Comune non hanno alcuna diretta incidenza negativa sulla destinazione impressa all’area in contestazione e comunque esse sono inerenti a limiti e rapporti urbanistici, come tali escludenti la ventilata loro natura sostanziale e la necessità di riadozione della variante;
b. è da escludere che nella specie sia stato reiterato lo stesso vincolo, atteso che la previgente destinazione a verde pubblico si riferisce agli standards di cui al D.M. 2 aprile 1968, mentre la nuova destinazione ha una evidente finalità paesistico ambientale, con la conseguenza che si discute di vincoli conformativi, non già espropriativi o di inedificabilità;
c. c. non vi è alcuna contraddizione rispetto al piano del Conero perché giuridicamente non esistente a seguito del suo avvenuto annullamento giurisdizionale.
Con l’appello in esame il deducente ha chiesto che il ricorso di primo grado venga accolto, prospettando che:
i. il Tar ha errato nel ritenere carente di interesse il ricorso in relazione al primo motivo perché l’annullamento del piano imporrebbe un pari complessivo riesame dello strumento urbanistico, potenzialmente esteso anche all’area in discussione ed ha inoltre omesso di considerare se gli interventi modificativi apportati dalla Regione sono compatibili rispetto alle linee generali della pianificazione comunale adottata;
ii. il vincolo imposto sull’area dell’appellante, in quanto a natura sostanziale per il precetto di inedificabilità che lo caratterizza, comporta l’obbligo di specifica motivazione nella reiterazione di qualsivoglia tipologia di vincolo;
iii. la motivazione data sul terzo motivo di ricorso, in relazione all’intervenuto annullamento giurisdizionale del piano del Conero, non può essere ritenuta esaustiva perché la carenza provvedimentale doveva essere valutata rispetto al momento della formazione e del perfezionamento della variante, atteso che non è possibile concludere - ora per allora - che l’Amministrazione Comunale avrebbe in ogni caso deciso per il vincolo in effetti prescelto.
Resistono in giudizio il Comune di Ancona e la Regione Marche che concludono per la reiezione dell’appello.
L’appellante ha ulteriormente illustrato le proprie tesi con la memoria depositata il 5 gennaio 2007.
All’udienza del 16 gennaio 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La controversia per cui è causa attiene alla legittimità della variante urbanistica adottata dal Comune di Ancona ed approvata con prescrizioni dalla Regione Marche, nella parte in cui l’area (mq.1150) di proprietà dell’appellante è stata normata a “parco urbano” rispetto alla previgente destinazione a “verde pubblico urbano”.
In argomento merita preliminarmente rimarcare come nella specie è pacifico, e comunque non contestato, che le citate prescrizioni regionali non riguardano minimamente il suolo oggetto di discussione.
Si deve aggiungere, ancora, che l‘art. 31 delle N.T.A., nel delinerare i caratteri naturalistici, archeologici, geomorfologici collegati alla previsione dei parchi urbani in funzione degli obbiettivi di riqualificazione previsti dal piano, consente taluni usi compatibili e prescrive: “le aree interessate sono sottoposte ad un vincolo preminentemente ambientale, mentre l’utilizzazione pubblica delle stesse e quindi anche l’eventuale parziale acquisizione sarà disciplinata da specifici Piani Particolareggiati elaborati a cura dell’Amministrazione comunale”.
Alla stregua di tali prescrizioni, l’appello è infondato e va come tale respinto, con conferma della sentenza impugnata.
2. La prima questione che il Collegio è chiamato a risolvere concerne la inammissibilità del primo motivo del ricorso originario, pronunciata dal TAR nell’assunto che dall’eventuale accoglimento di tale censura - relativa alla ritenuta necessaria riadozione e ripubblicazione della variante che così consentirebbe la presentazione di ulteriore osservazione - non poteva derivare alcun beneficio al ricorrente perché area non interessata dalle incidenze recate dalle prescrizioni regionali citate.
La tesi dell’appellante, secondo cui dall’ipotizzato annullamento del piano deriverebbe l’obbligo di un complessivo riesame dello strumento urbanistico potenzialmente esteso anche all’area in esame, non può che essere disattesa.
Ed, invero, l’interesse all’impugnazione non sussiste se l’accoglimento del ricorso non conduce all’utilità cercata dal ricorrente, occorrendo a tal fine l’intermediazione di altri eventi o procedimenti di ipotetica realizzazione e rispetto ai quali l’annullamento dell’atto impugnato si pone non come causa ma quale mero antecedente.
Nella specie, in sintesi, l’utilità che si tende a conseguire (riesercizio del potere urbanistico) - sia essa finale o strumentale - non deriva in via immediata e secondo criteri di regolarità dall’accoglimento del ricorso, bensì in via mediata da eventi incerti o potenziali, da circostanze cioè che non costituiscono conseguenza normale e diretta dell’annullamento.
Nel contesto delineato, è evidente allora come non sia oggettivamente configurabile un interesse concreto a ricorrere sul punto della ventilata necessità di riadozione della variante.
3. Non meno priva di pregio è la seconda doglianza, che è inerente alla affermata reiterazione dell’asserito vincolo di inedificabilità, in assenza di una specifica motivazione.
Va precisato, in ordine al corretto assolvimento dell’obbligo di provvedere alla rideterminazione urbanistica di un’area in relazione alla quale siano decaduti i vincoli espropriativi precedentemente in vigore, che esso non comporta necessariamente che detta area deve conseguire una destinazione urbanistica edificatoria (Cass. Civ., I, 26 settembre 2003, n.14333), essendo in ogni caso rimessa al potere discrezionale dell’Amministrazione Comunale la verifica e la scelta della destinazione, in coerenza con la più generale disciplina del territorio, meglio idonea e adeguata in relazione all’interesse pubblico al corretto e armonico suo utilizzo.
In questi sensi la giurisprudenza della Sezione ammette perfino la reiterazione degli stessi vincoli scaduti, sebbene nei limiti di una congrua e specifica motivazione sulla perdurante attualità della previsione in raffronto all’interesse pubblico perseguito (IV, 9 agosto 2005, n.4225; 30 giugno 2005, n.3535).
Ma, come posto in luce dalla corretta decisione di prime cure e subito chiarito in anteprima da questa sentenza, la fattispecie di causa è ben altra ed è relativa a vincolo conformativo preminentemente ambientale che consente determinati usi e non prevede affatto specifici vincoli espropriativi se non in futuro qualora il piano particolareggiato dovesse prendere in considerazione la necessità di un intervento pubblico.
Ora, occorre ricordare che la disciplina della decadenza dei vincoli preordinati all’espropriazione o comportanti l’inedificabilità, a tenore dell’art. 2 della legge 19 novembre 1968, n.1187, nell’interpretazione datane dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.55 del 1968, tende a tutelare il singolo proprietario di beni gravati dal vincolo medesimo: la norma parla infatti di incidenza dei vincoli “su beni determinati”, la quale, però, non è il caso che ne occupa.
Ne consegue l’infondatezza della censura anche sotto l’aspetto dell’obbligo di specifica motivazione: infatti, in linea generale, la variante di un piano regolatore ( che conferisce nuova destinazione ad aree che risultano già urbanisticamente classificate) necessita di apposita motivazione solo quando le classificazioni preesistenti siano assistite da specifiche aspettative in capo ai rispettivi titolari, fondate su atti di contenuto concreto (nel senso che deve trattarsi di scelte che incidono su situazioni definite), come quelle derivanti da un piano di lottizzazione approvato, da un giudicato di annullamento, di un diniego di concessione edilizia o dalla reiterazione di un vincolo scaduto (Cons.St., IV, 25 novembre 2003, n.7771).
Nel caso in esame, dunque, la fattispecie della reiterazione risulta inappropriatamente invocata.
4. Infondato è, di conseguenza, anche il terzo motivo di appello con il quale - nel riproporre la censura di reiterazione del vincolo in asserita contraddizione rispetto al piano paesistico del Conero (ritenuta dal primo giudice inesistente a seguito dell’intervenuto annullamento giurisdizionale di detto piano) - si tenta ora di spostare la visuale della coerenza provvedimentale verso il momento della formazione e del perfezionamento della variante.
Ebbene, in primo luogo, a prescindere dall’avvenuta caducazione del piano paesistico del Conero, comunque nella specie viene a mancare - come prima già esaminato - il presupposto della conclamata reiterazione del vincolo di inedificabilità.
In secondo luogo, contrariamente a quanto affermato dall’appellante, semmai vi sarebbe coerenza tra l’area del Conero “urbanizzata di recente edificazione B2” da proteggere paesisticamente e gli usi limitati consentiti nei parchi urbani previsti dalla variante controversa (art.31 N.T.A.).
5. Per concludere, le considerazioni che precedono portano alla reiezione dell’appello.
Le spese del grado seguono come di norma la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.
Condanna l’appellante al pagamento di complessivi Euro 3.000,00, oltre accessori, di cui euro 2.000,00 (duemila euro) in favore dell’Amministrazione comunale ed euro 1.000,00 (euro mille) in favore dell’Amministrazione regionale.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità Ammistrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio tenutasi il giorno 16 gennaio 2007, presso la Sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l’intervento dei signori:
Stenio Riccio - Presidente
Costantino Salvatore - Consigliere
Pier Luigi Lodi - Consigliere
Eugenio Mele - Consigliere
Vito Carella - Consigliere,rel-est.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Vito Carella Stenio Riccio
IL SEGRETARIO
Rosario Giorgio Carnabuci

 

 



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