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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006



CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 8 Giugno 2007, (Ud. 22/05/2007) Sentenza n. 3048


PROCEDURE E VARIE - Rinuncia al ricorso - Dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse - Requisiti formali - Mancata costituzione dell’appellato - Art. 46, r.d. n. 642/1907.
La rinuncia priva dei requisiti formali stabiliti dall’art. 46, r.d. n. 642 del 1907 giustifica la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso (cfr. ex plurimis Cons. St., sez. V, n. 671 del 1999); anche nel caso di mancata costituzione dell’appellato appare ineludibile l’osservanza delle condizioni previste dal richiamato art. 46, r.d. n. 642 del 1907. (conf.: C.d.S. Sez. IV, 8/06/2007 nn. 3046 - 3040). Pres. Ferrari - Est.Rel. Poli - Ministero della difesa (Avvocatura generale dello Stato) c.Ambrogio Diego (n.c.) (conferma per improcedibilità TAR Lazio, sezione I bis, n. 5769 del 22 giugno 2002). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 8 Giugno 2007, (Ud. 22/05/2007) Sentenza n. 3048

PROCEDURE E VARIE - Rinuncia al ricorso non notificata ad una parte non costituita - Effetti. La rinuncia al ricorso non notificata ad una parte non costituita determina in ogni caso la sopravvenuta improcedibilità del gravame costituendo diretta e manifesta espressione della carenza, in capo al ricorrente, di un interesse effettivo e attuale alla definizione del giudizio instaurato (cfr. Cons. St., sez. IV, n. 991 del 1993). (conf.: C.d.S. Sez. IV, 8/06/2007 nn. 3046 - 3040). Pres. Ferrari - Est.Rel. Poli - Ministero della difesa (Avvocatura generale dello Stato) c.Ambrogio Diego (n.c.) (conferma per improcedibilità TAR Lazio, sezione I bis, n. 5769 del 22 giugno 2002). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 8 Giugno 2007, (Ud. 22/05/2007) Sentenza n. 3048


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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.3048/2007
Reg. Dec.
N. 8141
Reg. Ric.
Anno 2002

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente


DECISIONE


sul ricorso iscritto al NRG 8141\2002, proposto dal Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato ex lege domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
Ambrogio Diego, non costituito;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione I bis, n. 5769 del 22 giugno 2002.
Visto il ricorso in appello;
visti gli atti tutti della causa;
data per letta alla pubblica udienza del 22 maggio 2007 la relazione del consigliere Vito Poli, udito l’Avvocato dello Stato Giordano;
preso atto che il Ministero della difesa ha rinunziato - cfr. atto di rinunzia del 12 aprile 2007 - al ricorso in appello;
che tale atto di rinunzia non risulta notificato alla controparte né sottoscritto da quest’ultima per adesione;
ritenuto, in una con la giurisprudenza unanime di questo Consiglio, che la rinuncia priva dei requisiti formali stabiliti dall’art. 46, r.d. n. 642 del 1907 giustifichi la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso (cfr. ex plurimis Cons. St., sez. V, n. 671 del 1999);
che anche nel caso di mancata costituzione dell’appellato appare ineludibile l’osservanza delle condizioni previste dal richiamato art. 46, r.d. n. 642 del 1907;
che la rinuncia al ricorso non notificata ad una parte non costituita determina in ogni caso la sopravvenuta improcedibilità del gravame costituendo diretta e manifesta espressione della carenza, in capo al ricorrente, di un interesse effettivo e attuale alla definizione del giudizio instaurato (cfr. Cons. St., sez. IV, n. 991 del 1993);
considerato che non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite non essendosi costituita la parte intimata.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:
- dichiara improcedibile l’appello e per l’effetto conferma la sentenza indicata in epigrafe;
- nulla sulle spese di giudizio.


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 maggio 2007, con la partecipazione di:
Gennaro Ferrari - Presidente
Costantino Salvatore - Consigliere
Luigi Maruotti - Consigliere
Pier Luigi Lodi - Consigliere
Vito Poli Rel. Estensore - Consigliere

 

L’ESTENSORE                        IL PRESIDENTE
Vito Poli                                  Gennaro Ferrari
 

L SEGRETARIO
Giacomo Manzo
 


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