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CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 8 Giugno 2007, (Ud. 22/05/2007) Sentenza n. 3048
PROCEDURE E VARIE - Rinuncia al ricorso - Dichiarazione di sopravvenuta carenza
di interesse - Requisiti formali - Mancata costituzione dell’appellato - Art.
46, r.d. n. 642/1907. La rinuncia priva dei requisiti formali stabiliti
dall’art. 46, r.d. n. 642 del 1907 giustifica la dichiarazione di sopravvenuta
carenza di interesse al ricorso (cfr. ex plurimis Cons. St., sez. V, n. 671 del
1999); anche nel caso di mancata costituzione dell’appellato appare ineludibile
l’osservanza delle condizioni previste dal richiamato art. 46, r.d. n. 642 del
1907. (conf.: C.d.S. Sez. IV, 8/06/2007 nn. 3046 - 3040). Pres. Ferrari - Est.Rel. Poli - Ministero della difesa (Avvocatura
generale dello Stato) c.Ambrogio Diego (n.c.) (conferma per improcedibilità TAR
Lazio, sezione I bis, n. 5769 del 22 giugno 2002). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV,
8 Giugno 2007, (Ud. 22/05/2007) Sentenza n. 3048
PROCEDURE E VARIE - Rinuncia al ricorso non notificata ad una parte non
costituita - Effetti. La rinuncia al ricorso non notificata ad una parte non
costituita determina in ogni caso la sopravvenuta improcedibilità del gravame
costituendo diretta e manifesta espressione della carenza, in capo al
ricorrente, di un interesse effettivo e attuale alla definizione del giudizio
instaurato (cfr. Cons. St., sez. IV, n. 991 del 1993). (conf.: C.d.S.
Sez. IV, 8/06/2007 nn. 3046 - 3040). Pres. Ferrari - Est.Rel.
Poli - Ministero della difesa (Avvocatura generale dello Stato) c.Ambrogio Diego
(n.c.) (conferma per improcedibilità TAR Lazio, sezione I bis, n. 5769 del 22
giugno 2002). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 8 Giugno 2007, (Ud. 22/05/2007)
Sentenza n. 3048
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.3048/2007
Reg. Dec.
N. 8141
Reg. Ric.
Anno 2002
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso iscritto al NRG 8141\2002, proposto dal Ministero della
difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato ex lege domiciliato in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;
contro
Ambrogio Diego, non costituito;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione I bis,
n. 5769 del 22 giugno 2002.
Visto il ricorso in appello;
visti gli atti tutti della causa;
data per letta alla pubblica udienza del 22 maggio 2007 la relazione del
consigliere Vito Poli, udito l’Avvocato dello Stato Giordano;
preso atto che il Ministero della difesa ha rinunziato - cfr. atto di rinunzia
del 12 aprile 2007 - al ricorso in appello;
che tale atto di rinunzia non risulta notificato alla controparte né
sottoscritto da quest’ultima per adesione;
ritenuto, in una con la giurisprudenza unanime di questo Consiglio, che la
rinuncia priva dei requisiti formali stabiliti dall’art. 46, r.d. n. 642 del
1907 giustifichi la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al
ricorso (cfr. ex plurimis Cons. St., sez. V, n. 671 del 1999);
che anche nel caso di mancata costituzione dell’appellato appare ineludibile
l’osservanza delle condizioni previste dal richiamato art. 46, r.d. n. 642 del
1907;
che la rinuncia al ricorso non notificata ad una parte non costituita determina
in ogni caso la sopravvenuta improcedibilità del gravame costituendo diretta e
manifesta espressione della carenza, in capo al ricorrente, di un interesse
effettivo e attuale alla definizione del giudizio instaurato (cfr. Cons. St.,
sez. IV, n. 991 del 1993);
considerato che non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite non essendosi
costituita la parte intimata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), definitivamente
pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:
- dichiara improcedibile l’appello e per l’effetto conferma la sentenza indicata
in epigrafe;
- nulla sulle spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 maggio 2007, con la
partecipazione di:
Gennaro Ferrari - Presidente
Costantino Salvatore - Consigliere
Luigi Maruotti - Consigliere
Pier Luigi Lodi - Consigliere
Vito Poli Rel. Estensore - Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Vito Poli Gennaro Ferrari
L SEGRETARIO
Giacomo Manzo
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