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CONSIGLIO DI STATO
Sez. VI, 13 Giugno 2007, (C.C. 30/01/2007) Sentenza n. 3160
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Governo del territorio - Regolamento edilizio
comunale - Competenze dei Comuni - Principio di ragionevolezza - Competenze
urbanistico-edilizie - Art. 8, 6° c. L. n. 36/2001. L’introduzione di misure
tipicamente di governo del territorio (distanze, altezze, localizzazioni, ecc….)
tramite un regolamento edilizio comunale trova giustificazione solo se sia
conforme al principio di ragionevolezza e alla natura delle competenze
urbanistico-edilizie esercitate, e sia sorretta da una sufficiente motivazione
sulla base di risultanze acquisite attraverso un’istruttoria idonea a dimostrare
la ragionevolezza della misura e la sua idoneità rispetto al fine perseguito; e
ciò vale anche alla luce dell’art. 8, 6° comma L. n. 36/2001 per il quale alle
competenze dei Comuni, dirette ad assicurare il corretto insediamento
urbanistico e territoriale degli impianti, si aggiunge quella di “minimizzare
l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici” in quanto anche tali
misure di minimizzazione (distinte dalla norma anzidetta rispetto a quelle
urbanistico-edilizie) non possono in alcun modo prevedere limiti generalizzati
di esposizione diversi da quelli previsti dallo Stato, né possono di fatto
costituire una deroga generalizzata a tali limiti. (cfr. in tal senso Cons. St.
VI, 3 giugno 2002, n. 3095 e 16 novembre 2004, n. 7502). (Conf.: C.d.S. Sez. VI,
13/06/2007 Sent. nn. 3159 - 3158 - 3157 - 3156). Pres. Varrone - Est.
Balucani (non sottoscrivente in quanto sospeso dalle funzioni a tempo
indeterminato) - Comune di Padova (Avv.ti Lorenzoni, Sichel, De Simoni e
Laverda) c. Nokia Italia S.p.a. e Blu S.p.a. (nn.cc.) (conferma T.A.R. Veneto,
Sez. II 24/9/2001, n. 2764). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 13 Giugno 2007,
(C.C. 30/01/2007) Sentenza n. 3160
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Tutela della salute - Localizzazione degli
impianti di telefonia mobile - Divieto d’installazione su specifici edifici -
Legittimità - Regolamento comunale - Prescrizione generalizzate di distanze
minime - Indebito impedimento - Art. 8, 6° c., L. n. 36/2001. Ai sensi
dell’art. 8, 6° comma, L. n. 36/2001, i Comuni, mentre possono legittimamente
vietare l’installazione degli impianti di telefonia mobile su specifici edifici
(quali ospedali, case di riposo, scuole, ecc.), non possono invece stabilire
<<criteri distanziali generici ed eterogenei, quali la prescrizione di distanze
minime, da rispettare nella installazione degli impianti, dal perimetro esterno
di edifici destinati ad abitazioni, e luoghi di lavoro ….>>, non essendo
consentito introdurre limitazioni generalizzate alla localizzazione degli
impianti. Tuttavia, come non può essere imposto, mediante il regolamento
edilizio comunale, l’osservanza di determinate distanze dagli edifici esistenti,
ugualmente, ed anzi a maggior ragione, non si può pretendere di localizzare gli
impianti ad una determinata distanza dal confine di proprietà, trattandosi di
previsione che appare priva di giustificazione alcuna, e rappresenta solo un
indebito impedimento nella realizzazione di una rete completa di
telecomunicazioni. (Conf.: C.d.S. Sez. VI, 13/06/2007 Sent. nn. 3159 - 3158 -
3157 - 3156). Pres. Varrone - Est. Balucani (non sottoscrivente in quanto
sospeso dalle funzioni a tempo indeterminato) - Comune di Padova (Avv.ti
Lorenzoni, Sichel, De Simoni e Laverda) c. Nokia Italia S.p.a. e Blu S.p.a. (nn.cc.)
(conferma T.A.R. Veneto, Sez. II 24/9/2001, n. 2764). CONSIGLIO DI STATO Sez.
VI, 13 Giugno 2007, (C.C. 30/01/2007) Sentenza n. 3160
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.3160/2007
Reg.Dec.
N. 11961 Reg.Ric.
ANNO 2001
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 11961/2001 proposto dal Comune di Padova, in
persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Lorenzoni,
Ferdinando Sichel, Carlo De Simoni e Chiara Laverda, con elezione di domicilio
in Roma, via del Viminale n. 43, presso lo studio del primo;
contro
Nokia Italia S.p.a., non costituita in giudizio;
e Blu S.p.a., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Sez. II
24/9/2001, n. 2764.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 30 gennaio 2007 relatore il Consigliere Lanfranco
Balucani. Udito l’avv. Lorenzoni;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso proposto dinanzi al TAR Veneto NOKIA ITALIA S.p.a. e BLU S.p.a.
hanno impugnato l’art. 57 bis del Regolamento edilizio del Comune di Padova
adottato con deliberazione consiliare 2.4.2001, n. 34, nella parte in cui
stabiliva le distanze da osservare dai confini di proprietà nella istallazione
degli impianti di telefonia cellulare, nonché la misura di salvaguardia in data
29.5.2001 relativa alla pratica 5436/00.
Con la sentenza assunta in forma semplificata il TAR adito ha accolto il ricorso
avendo ritenuto fondato il motivo di gravame con il quale le ricorrenti società
lamentavano la mancanza di qualsiasi ragionevole giustificazione in ordine alla
concerta determinazione di dette distanze.
Nei riguardi di tale pronuncia il Comune ha interposto appello deducendo i
seguenti motivi di censura:
1) erroneità e contraddittorietà della motivazione, nell’assunto che il Comune
avrebbe agito nell’esercizio del potere pianificatorio edilizio del territorio,
pacificamente riconosciuto ai Comuni, i quali possono pertanto predeterminare le
distanze tra le costruzioni soprattutto in considerazione delle esigenze
collettive connesse alla tutela dell’igiene e della sicurezza.
2) violazione e omessa applicazione dell’art. 8, 6° comma, L. n. 36/2001,
rientrando nella competenza del Comune, ai sensi della norma predetta, la
determinazione delle distanze nella realizzazione degli impianti di telefonia
cellulare;
3) erronea valutazione dei presupposti, in relazione alla condanna alle spese
legali a carico del Comune.
Con successiva memoria la difesa del Comune ha ribadito e ulteriormente
sviluppato le proprie tesi difensive.
DIRITTO
L’appello all’esame del Collegio ripropone la questione dei limiti del potere
regolamentare dei Comuni in tema di localizzazione degli impianti di telefonia
mobile.
Nella fattispecie si tratta di stabilire la legittimità della norma del
regolamento edilizio del Comune di Padova ove si è prescritto di osservare la
distanza di cinquanta metri dal confine di proprietà nella istallazione dei
predetti impianti.
Ritiene il Collegio che siffatta disposizione fuoriesca dalla sfera di
competenza attribuita al Comune e che pertanto l’appello da questo proposto
debba essere respinto confermandosi la sentenza di primo grado che tale
disposizione ha annullato. E ciò in conformità con un ormai consolidato
orientamento della Sezione.
È stato infatti più volte ribadito dalla Sezione che l’introduzione di misure
tipicamente di governo del territorio (distanze, altezze, localizzazioni, ecc….)
tramite un regolamento edilizio comunale trova giustificazione solo se sia
conforme al principio di ragionevolezza e alla natura delle competenze
urbanistico-edilizie esercitate, e sia sorretta da una sufficiente motivazione
sulla base di risultanze acquisite attraverso un’istruttoria idonea a dimostrare
la ragionevolezza della misura e la sua idoneità rispetto al fine perseguito; e
ciò vale anche alla luce dell’art. 8, 6° comma L. n. 36/2001 per il quale alle
competenze dei Comuni, dirette ad assicurare il corretto insediamento
urbanistico e territoriale degli impianti, si aggiunge quella di <<minimizzare
l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici>> in quanto anche tali
misure di minimizzazione (distinte dalla norma anzidetta rispetto a quelle
urbanistico-edilizie) non possono in alcun modo prevedere limiti generalizzati
di esposizione diversi da quelli previsti dallo Stato, né possono di fatto
costituire una deroga generalizzata a tali limiti. (cfr. in tal senso Cons. St.
VI, 3 giugno 2002, n. 3095 e 16 novembre 2004, n. 7502).
Coerentemente con siffatti principi la Sezione ha precisato che ai sensi
dell’art. 8, 6° comma, L. n. 36 i Comuni, mentre possono legittimamente vietare
l’installazione degli impianti di telefonia mobile su specifici edifici (quali
ospedali, case di riposo, scuole, ecc.), non possono invece stabilire <<criteri
distanziali generici ed eterogenei, quali la prescrizione di distanze minime, da
rispettare nella installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici
destinati ad abitazioni, e luoghi di lavoro ….>>, non essendo consentito
introdurre limitazioni generalizzate alla localizzazione degli impianti.
In linea con il suesposto indirizzo della Sezione deve pertanto ritenersi che,
come non può essere imposto, mediante il regolamento edilizio comunale, la
osservanza di determinate distanze dagli edifici esistenti, ugualmente, ed anzi
a maggior ragione, non si può pretendere di localizzare gli impianti ad una
determinata distanza dal confine di proprietà, trattandosi di previsione che,
come ha già rilevato il giudice di prime cure, appare priva di giustificazione
alcuna, e rappresenta solo un indebito impedimento nella realizzazione di una
rete completa di telecomunicazioni.
Per quanto precede l’appello in esame deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali inerenti il
presente grado di giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il
ricorso in appello indicati in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2007 dal Consiglio di Stato, in sede
giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei
Signori:
Claudio Varrone
Presidente
Carmine Volpe
Consigliere
Giuseppe Romeo
Consigliere
Luciano Barra Caracciolo Consigliere
Lanfranco Balucani
Consigliere Est.
Sottoscrive, ai sensi dell’art. 132 comma 2 cpc, il solo Presidente per essere
il Consigliere relatore sospeso dalle funzioni a tempo indeterminato.
Il Presidente
Il Segretario
CLAUDIO VARRONE
VITTORIO ZOFFOLI
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 13/06/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA
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